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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/07/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 621/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 18/02/2025, vertente
T R A
(cf. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giuseppe Nestola e Lucia Ciccarese - appellante contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze - appellata nonché contro
– Controparte_2 CP_3 Controparte_4
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Paolo Pellegrino - appellata
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n.2071/2021 del Tribunale di Lecce pubblicata il 19.05.2021.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 18 febbraio 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.- Con ricorso ex art.702bis c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e l'assicurazione chiedendone la condanna al CP_5 Controparte_6 risarcimento dei danni, quantificati nella complessiva somma di euro 234.076,00, patiti dal ricorrente in seguito all'infezione contratta in occasione dell'intervento chirurgico del 20.05.2013 cui veniva sottoposto presso l'Ospedale di Copertino. Il ricorrente esponeva che: -a seguito di una caduta accidentale riportava la frattura esposta della gamba sinistra e, per tale motivo, si sottoponeva ad intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione della lesione con fissatore esterno, previo lavaggio dell'esposizione ed applicazione di antibiotico;
-in data 25.06.2013 venivano rimossi i punti di sutura e, nel mese di ottobre, veniva rimosso anche il fissatore esterno con applicazione di un apparecchio gessato che veniva rimosso il successivo
7.12.2013; -stante la persistenza del dolore venivano eseguite indagini strumentali tra cui, in data 9.12.2013, tampone cutaneo a mezzo del quale si riscontrava la presenza di infezione da klebsiella pneumoniae e staphylococcus aureus confermando la diagnosi di osteomielite;
-nei giorni successivi dunque, il ricorrente veniva nuovamente ricoverato presso il medesimo nosocomio e sottoposto a cure antibiotiche;
-a seguito dell'infruttuoso esito delle ulteriori terapie, nei mesi successivi si sottoponeva a nuove visite mediche nonché a due ulteriori interventi chirurgici presso differente struttura sanitaria;
-per tali motivi, riteneva di aver subito, a causa della condotta dei sanitari intervenuti, un danno biologico permanente nella misura del
20%; -aveva quindi attivato il procedimento di istruzione preventiva ex art. 696bis
c.p.c. a conclusione del quale i periti incaricati si esprimevano circa la non configurabilità di alcuna responsabilità in capo ai sanitari;
-non condividendo le conclusioni elaborate dai consulenti intervenuti, dava avvio al giudizio di sommaria cognizione ex art. 702bis c.p.c.
2.-Preso atto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. e condividendone il contenuto, il Tribunale di Lecce, con ordinanza pubblicata il 19.05.2021, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta compagnia assicuratrice e ha rigettato il ricorso nei confronti dell' , condannando al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 comprese quelle di ATP.
Il primo giudice, in ordinanza, ripercorrendo l'iter argomentativo seguito dai periti ha evidenziato: -che il a seguito di incidente domestico subiva una Pt_1 frattura esposta della diafisi tibiale e del perone che per sua natura comunica con l'esterno entrando in contatto con agenti contaminanti;
-che all'ingresso in ospedale lo pag. 2/10 stesso veniva sottoposto a trattamento antibiotico adeguato ed esame colturale che diede esito negativo;
-che solo nel mese di dicembre il tampone risultava positivo consentendo la rilevazione della presenza dei batteri di klebsiella pneumoniae e stafilococco aureo; -che, dunque, alcuna prova poteva dirsi raggiunta in ordine alla riconducibilità causale dell'infezione alla condotta dei sanitari.
3.-Avverso detta ordinanza, ha proposto appello , il quale ha Parte_1 dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale per i motivi che verranno più avanti esaminati.
4. -Si è costituita la società Controparte_7
, con comparsa depositata in data 04.11.2021, nella quale ha
[...] dedotto il passaggio in giudicato della statuizione relativa al difetto di legittimazione passiva della Compagnia e comunque nel merito l'infondatezza dei motivi di gravame.
Con distinta comparsa depositata in pari data, si è costituita altresì , la CP_5 quale ha dedotto l'infondatezza dei motivi d'appello chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 4 aprile 2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche. In seguito, con decreto emesso in data 28.9.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di nuova c.t.u..
Eseguito detto incombente, all'udienza del 18.2.2025 veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
** ** **
5. – Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova della riconducibilità causale dell'evento dannoso alla condotta dei sanitari non tenendo conto del fatto che nel corso del giudizio è emerso che il aveva contratto un'infezione da klebsiella e staphilococco, costituente Pt_1 infezione tipicamente ospedaliera e la cui trasmissione deriva da una non corretta sanificazione degli ambienti ospedalieri;
è stato altresì provato che l'infezione non era presente all'ingresso in ospedale, stante l'esito negativo del primo tampone effettuato;
è emerso inoltre che i successivi controlli evidenziavano l'esistenza di problematiche clinico-consolidative costituenti chiari sintomi della contaminazione. L'appellante infine deduce che, di contro, l'appellata struttura sanitaria nulla aveva provato circa l'adozione e attuazione di adeguati protocolli mirati alla prevenzione delle infezioni essendosi limitata a produrre la cartella clinica dalla quale emerge unicamente che il pag. 3/10 paziente è stato sottoposto a tempestiva ed adeguata terapia antibiotica, ma non anche che la preliminare toilette chirurgica sia stata correttamente eseguita.
5.1. Il motivo di gravame risulta in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Attraverso la CTU medico-legale collegiale espletata nel giudizio di secondo grado, a mezzo del dott. (specialista in medicina legale, ortopedia e Persona_1 traumatologia) e del dott. (specialista in malattie infettive), è stato, Persona_2 innanzitutto ricostruito l'iter clinico che ha interessato l'appellante . I Parte_1 consulenti hanno accertato che:
-in data 20.05.2013 il veniva sottoposto ad intervento di riduzione e Pt_1 stabilizzazione con fissatore esterno e profilassi antibiotica, a seguito di una caduta accidentale che gli aveva provocato una frattura esposta di tibia e perone;
-a distanza di 7 giorni iniziava a comparire una sintomatologia caratterizzata da tumefazione della caviglia, eritema caldo al termotatto ed indici di flogosi alterati: dette condizioni potevano considerarsi compatibili con infezione post-chirurgica e dunque veniva eseguito tampone (risultato negativo) e disposta ulteriore terapia antibiotica;
le dimissioni avvenivano dopo ulteriori 4 giorni;
-dai successivi controlli radiologici emergeva un deficit di formazione del callo osseo giustificabile o con un ritardo di consolidazione o con una possibile latente condizione osteomielitica;
-in data 05.10.2013 veniva rimosso il fissatore esterno senza che venisse sottoposto ad esame colturale nonostante la precedente radiografia avesse fatto emergere l'assenza di fenomeni di riparazione a carico del focolaio di frattura e dunque un elemento di sospetto per componente settica;
-in data 07.12.2013 a causa di comparsa di arrossamento cutaneo e dolore veniva effettuato un tampone che dava esito positivo per stafilococco e klebsiella;
veniva dunque disposta ulteriore terapia antibiotica;
-successivamente il non vedendo le proprie condizioni di salute Pt_1 migliorare, decideva di recarsi presso differente struttura sanitaria ove fu confermata la diagnosi di osteomielite con esame scintigrafico, cui seguì intervento di curettage chirurgico endomidollare e la prescrizione di terapia antibiotica sistemica prolungata.
Dunque, i periti hanno osservato:
pag. 4/10 -che dalla documentazione agli atti si può ritenere che l'infezione osteomielitica debba essere considerata cronologicamente collegata all'evento traumatico in sé e che le infezioni post-operatorie della ferita chirurgica sono considerate nosocomiali in base al timing di insorgenza post-operatoria (fino a 12 mesi), indipendentemente dal momento dell'infezione (intraoperatoria o perioperatoria) o dall'eziologia;
-che, tuttavia, l'identificazione dell'infezione come nosocomiale non determina una responsabilità assoluta della struttura sanitaria soprattutto nei casi, come quello di specie, in cui non è possibile identificare il momento esatto dell'infezione potendo questo derivare dalla frattura in sé o anche dal trattamento sanitario successivo.
I consulenti di ufficio hanno quindi rilevato che nella gestione infettivologica dell'occorso subito dal vi sono state innanzitutto delle negligenze consistenti: Pt_1
-nella scarsa attenzione al monitoraggio laboristico che sarebbe dovuto essere cadenzato nel corso dei mesi, posto che la coltura del tampone negativa non è sufficiente ad escludere un'infezione dei tessuti profondi;
- nella mancata esecuzione di coltura dei mezzi di sintesi al momento della loro rimozione nonostante le risultanze degli esami radiologici dalle quali potevano aversi ragionevoli sospetti;
-nella mancata esecuzione di esami radiologici di secondo livello al fine di valutare al meglio la regione del focolaio di frattura e l'aspetto dei monconi che non riuscivano a consolidare;
In secondo luogo, i cc.tt.uu hanno rilevato che neppure le terapie antibiotiche eseguite erano corrette, data l'inadeguata scelta dei principi attivi, risultando quelli utilizzati poco efficaci in caso di infezioni da stafilococchi e peraltro prescritti in un dosaggio sottodimensionato;
non risulta corretta inoltre la scelta di somministrazione intramuscolare e di durata troppo breve.
In terzo luogo, infine, corretta pratica sarebbe stata richiedere almeno una consulenza infettivologica che tuttavia non è stata mai eseguita.
I consulenti concludono che i dati a loro disposizione non consentono di formulare un'ipotesi, neppure in termini probabilistici prevalenti, sul momento del contagio e dunque se questo sia avvenuto in sede ospedaliera o già al momento della frattura, ma consentono di evidenziare degli errori gestionali della osteomielite nelle fasi precoci dell'infezione ed ancora nel corso dell'iter clinico, che hanno provocato un ritardo di alcuni mesi nel controllo efficace dell'infezione, in grado di favorire una pag. 5/10 cronicizzazione del processo infettivo resosi successivamente di più difficile eradicazione e con una ricaduta in termini di esiti finali con un danno biologico verosimilmente più elevato di quello pur da porre in conto a fronte di una frattura esposta.
Pertanto, ritengono che nel caso di specie si sia verificata una quota di maggior danno rispetto a quello atteso, da attribuirsi alla condotta non adeguata dei sanitari: più precisamente, affermano che in caso di condotta perita e diligente, la tempestiva intercettazione dell'infezione ed il suo corretto trattamento avrebbero potuto consentire di conseguire la guarigione entro otto mesi dall'evento traumatico, con postumi pari a circa il 12%. Nel caso di specie, invece, l'attuale e certamente definitivo quadro anatomo-disfunzionale descritto nell'esame obiettivo, giustifica il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 18% circa, così legittimando la ricorrenza di un danno biologico differenziale derivante dalla condotta censurata pari al 6 %, da intendersi come scarto tra il 12 % e il 18%.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea direttamente imputabile ai rilevati errori gestionali della osteomielite nelle fasi precoci dell'infezione, i consulenti di ufficio individuano: “gg. 60 a totale;
gg. 150 a subtotale al 75%; gg. 150 a parziale al 50%; gg. 300 quale “minima” al 25%”.
Le osservazioni e le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti di ufficio risultano corrette e condivisibili, in quanto basate su una disamina completa e dettagliata dell'iter clinico che ha caratterizzato la vicenda del nonché su una puntuale Pt_1 rilevazione delle sue attuali condizioni. Non si ravvisano errori sul piano logico o lacune nel percorso argomentativo svolto dai periti, anche alla luce delle risposte dai medesimi offerte alle osservazioni delle parti.
Per quest'ultimo aspetto, con riferimento a quanto eccepito dal consulente del secondo cui il differenziale doveva essere pari alla misura dell'8%, dovendosi Pt_1 calcolare il danno biologico patito dal paziente pari al 20%, i consulenti di ufficio evidenziano che la differenza è talmente esigua che può rientrare nella discrezionalità del tecnico accertatore, ma che comunque può trovare giustificazione nel fatto che il paziente può avere avuto un ulteriore recupero funzionale rispetto a quando il consulente di parte ha visitato l'interessato, sicuramente in un momento antecedente alla visita eseguita dai consulenti d'ufficio.
pag. 6/10 Con riferimento a quanto eccepito dalle parti appellate sulla circostanza per cui in caso di fratture esposte altri fattori possono aver contributo alla condizione attuale del oltre a quello infettivo, i cc.tt.uu. ribadiscono di aver ritenuto più significativa Pt_1 la probabilità che la frattura tendesse a non consolidare proprio per la complicanza settica latente. Infine, relativamente al fatto che il tampone sul mezzo di sintesi non fosse stato eseguito poiché non richiesto, come rilevato dall'Azienda , CP_1 ribadiscono che il segnale che avrebbe dovuto indurre ad eseguire il tampone era la radiografia del 19.9.2013, dalla quale emergeva un elemento di forte sospetto per componente settica.
In definitiva, devono ritenersi accertati – con significativa e maggiore probabilità rispetto alla ipotesi contraria e in rapporto eziologico con le accertate manchevolezze ascrivibili ai sanitari dell'Azienda appellata - un danno biologico differenziale pari al
6% e i periodi di inabilità temporanea sopra indicati.
La liquidazione del danno biologico cd. differenziale va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (Cass. n. 4680/2025, Rv. 673867–01, la quale ha evidenziato che “stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale;
tale conclusione non muta quando la patologia pregressa si manifesta progressivamente, poiché l'invalidità complessiva che ne deriva non sarebbe mai stata tale se non con la concorrenza di quella riferibile alla condotta colposamente causale”).
Quindi, applicando come criterio equitativo le tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano del 2024, vigenti al momento della presente decisione (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25485), le quali comprendono sia il danno biologico/dinamico-relazionale e sia la sofferenza soggettiva interiore (danno morale), il danno differenziale da liquidare nel caso di specie va determinato come segue, tenuto conto dell'età di 39 anni del alla data del Pt_1 ricovero (20.5.2013):
pag. 7/10 - dal danno per invalidità permanente dell'18%, pari ad euro
52.055, va detratto il danno corrispondente al 12%, pari ad euro 27.720
(danno, questo, che del tutto ragionevolmente si sarebbe comunque verificato anche in assenza delle negligenze rilevate a carico del sanitari); la differenza tra i due valori corrisponde ad euro 24.335;
- per i periodi di inabilità temporanea individuati attraverso la CTU, applicando il valore di euro 115 per ogni giorno di ITT, indicato nelle vigenti tabelle milanesi, vanno liquidate le seguenti somme:
- 60 giorni di IT al 100% = € 6.900;
- 150 giorni di IT al 75% = € 12.935;
- 150 giorni di IT al 50% = € 8.625;
- 150 giorni di IT al 25% = € 8.625.
Risulta quindi dovuto un importo complessivo di euro 61.420,50, a titolo di risarcimento del danno biologico differenziale, determinato all'attualità. Vanno esclusi incrementi a titolo di personalizzazione del danno, in assenza di prospettazioni di specifici pregiudizi o riflessi negativi sulle concrete condizioni esistenziali dell'interessato.
Va aggiunta la somma relativa alle spese mediche e accessorie documentate, richieste nell'importo di euro 4.000. In ragione della percentuale di incidenza eziologica delle condotte colpose dei sanitari sulla totalità dei pregiudizi riportati dall'appellante – detta percentuale va quantificata in 6/18, pari al rapporto tra danno differenziale e danno totale - anche il danno patrimoniale relativo alle spese sostenute va riconosciuto in misura proporzionale, pari ad euro 1.334,00 (= 4000 x 6/18), da rivalutare all'attualità dall'epoca dei fatti e fino al soddisfo.
Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo di appello, con i quali cui il Pt_1 lamenta che il giudice ha liquidato in via autonoma le spese relative al procedimento ex art. 696bis c.p.c. e ha condannato il deducente al pagamento delle spese di lite, in quanto la riforma della sentenza di primo grado comporta la regolamentazione ex novo delle spese del doppio grado. Dette spese – nei rapporti tra l'appellante e l' - vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, con Controparte_1 liquidazione dei compensi in misura riferita allo scaglione da € 52.001 ad € 260.000 ex
DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022 (per il giudizio di appello) ed ai sensi del DM
55/2014 per il primo grado.
pag. 8/10 Nei rapporti tra l'appellante e l'appellata
[...]
, occorre rilevare che i motivi di appello Controparte_8 non incidono per nessun aspetto sul capo 1) del provvedimento impugnato, che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della predetta Compagnia di assicurazione. Limitatamente a tale aspetto la decisione del Tribunale è passata in giudicato. Ne consegue la condanna dell'appellante a pagare le spese del grado nei confronti della predetta appellata.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso l'ordinanza n.2071/2021 del Tribunale di
Lecce pubblicata il 19.05.2021, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_9 [...]
, così provvede: Controparte_8
1) accoglie l'appello proposto nei confronti della e, per CP_5
l'effetto, in parziale riforma della impugnata ordinanza, condanna l Pt_2
a pagare in favore di la somma di euro 61.420,50,
[...] Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale, conteggiati su detta somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata fino al soddisfo;
2) condanna l' a pagare in favore di la Parte_2 Parte_1 somma di euro 1.334,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data del fatto, e interessi al tasso legale, conteggiati su detta somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata fino al soddisfo;
3) conferma nel resto l'ordinanza impugnata;
4) condanna l' a pagare in favore di le Parte_2 Parte_1 spese del doppio grado liquidate in complessivi euro 14.700,00 (di cui €
7.500 per il primo grado, compreso il procedimento di ATP, ed € 7.200 per il giudizio di appello), oltre rimborso forfetario spese di studio, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
5) condanna a pagare le spese del grado in favore Parte_1 di Controparte_8
liquidate in complessivi euro 7.200, oltre rimborso forfetario
[...] spese di studio, iva e cap;
pag. 9/10 6) pone definitivamente a carico di le spese della CP_5 consulenza tecnica d'ufficio espletata in secondo grado.
Lecce, 3 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 621/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 18/02/2025, vertente
T R A
(cf. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giuseppe Nestola e Lucia Ciccarese - appellante contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze - appellata nonché contro
– Controparte_2 CP_3 Controparte_4
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Paolo Pellegrino - appellata
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n.2071/2021 del Tribunale di Lecce pubblicata il 19.05.2021.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 18 febbraio 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.- Con ricorso ex art.702bis c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e l'assicurazione chiedendone la condanna al CP_5 Controparte_6 risarcimento dei danni, quantificati nella complessiva somma di euro 234.076,00, patiti dal ricorrente in seguito all'infezione contratta in occasione dell'intervento chirurgico del 20.05.2013 cui veniva sottoposto presso l'Ospedale di Copertino. Il ricorrente esponeva che: -a seguito di una caduta accidentale riportava la frattura esposta della gamba sinistra e, per tale motivo, si sottoponeva ad intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione della lesione con fissatore esterno, previo lavaggio dell'esposizione ed applicazione di antibiotico;
-in data 25.06.2013 venivano rimossi i punti di sutura e, nel mese di ottobre, veniva rimosso anche il fissatore esterno con applicazione di un apparecchio gessato che veniva rimosso il successivo
7.12.2013; -stante la persistenza del dolore venivano eseguite indagini strumentali tra cui, in data 9.12.2013, tampone cutaneo a mezzo del quale si riscontrava la presenza di infezione da klebsiella pneumoniae e staphylococcus aureus confermando la diagnosi di osteomielite;
-nei giorni successivi dunque, il ricorrente veniva nuovamente ricoverato presso il medesimo nosocomio e sottoposto a cure antibiotiche;
-a seguito dell'infruttuoso esito delle ulteriori terapie, nei mesi successivi si sottoponeva a nuove visite mediche nonché a due ulteriori interventi chirurgici presso differente struttura sanitaria;
-per tali motivi, riteneva di aver subito, a causa della condotta dei sanitari intervenuti, un danno biologico permanente nella misura del
20%; -aveva quindi attivato il procedimento di istruzione preventiva ex art. 696bis
c.p.c. a conclusione del quale i periti incaricati si esprimevano circa la non configurabilità di alcuna responsabilità in capo ai sanitari;
-non condividendo le conclusioni elaborate dai consulenti intervenuti, dava avvio al giudizio di sommaria cognizione ex art. 702bis c.p.c.
2.-Preso atto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. e condividendone il contenuto, il Tribunale di Lecce, con ordinanza pubblicata il 19.05.2021, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta compagnia assicuratrice e ha rigettato il ricorso nei confronti dell' , condannando al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 comprese quelle di ATP.
Il primo giudice, in ordinanza, ripercorrendo l'iter argomentativo seguito dai periti ha evidenziato: -che il a seguito di incidente domestico subiva una Pt_1 frattura esposta della diafisi tibiale e del perone che per sua natura comunica con l'esterno entrando in contatto con agenti contaminanti;
-che all'ingresso in ospedale lo pag. 2/10 stesso veniva sottoposto a trattamento antibiotico adeguato ed esame colturale che diede esito negativo;
-che solo nel mese di dicembre il tampone risultava positivo consentendo la rilevazione della presenza dei batteri di klebsiella pneumoniae e stafilococco aureo; -che, dunque, alcuna prova poteva dirsi raggiunta in ordine alla riconducibilità causale dell'infezione alla condotta dei sanitari.
3.-Avverso detta ordinanza, ha proposto appello , il quale ha Parte_1 dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale per i motivi che verranno più avanti esaminati.
4. -Si è costituita la società Controparte_7
, con comparsa depositata in data 04.11.2021, nella quale ha
[...] dedotto il passaggio in giudicato della statuizione relativa al difetto di legittimazione passiva della Compagnia e comunque nel merito l'infondatezza dei motivi di gravame.
Con distinta comparsa depositata in pari data, si è costituita altresì , la CP_5 quale ha dedotto l'infondatezza dei motivi d'appello chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 4 aprile 2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche. In seguito, con decreto emesso in data 28.9.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di nuova c.t.u..
Eseguito detto incombente, all'udienza del 18.2.2025 veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
** ** **
5. – Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova della riconducibilità causale dell'evento dannoso alla condotta dei sanitari non tenendo conto del fatto che nel corso del giudizio è emerso che il aveva contratto un'infezione da klebsiella e staphilococco, costituente Pt_1 infezione tipicamente ospedaliera e la cui trasmissione deriva da una non corretta sanificazione degli ambienti ospedalieri;
è stato altresì provato che l'infezione non era presente all'ingresso in ospedale, stante l'esito negativo del primo tampone effettuato;
è emerso inoltre che i successivi controlli evidenziavano l'esistenza di problematiche clinico-consolidative costituenti chiari sintomi della contaminazione. L'appellante infine deduce che, di contro, l'appellata struttura sanitaria nulla aveva provato circa l'adozione e attuazione di adeguati protocolli mirati alla prevenzione delle infezioni essendosi limitata a produrre la cartella clinica dalla quale emerge unicamente che il pag. 3/10 paziente è stato sottoposto a tempestiva ed adeguata terapia antibiotica, ma non anche che la preliminare toilette chirurgica sia stata correttamente eseguita.
5.1. Il motivo di gravame risulta in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Attraverso la CTU medico-legale collegiale espletata nel giudizio di secondo grado, a mezzo del dott. (specialista in medicina legale, ortopedia e Persona_1 traumatologia) e del dott. (specialista in malattie infettive), è stato, Persona_2 innanzitutto ricostruito l'iter clinico che ha interessato l'appellante . I Parte_1 consulenti hanno accertato che:
-in data 20.05.2013 il veniva sottoposto ad intervento di riduzione e Pt_1 stabilizzazione con fissatore esterno e profilassi antibiotica, a seguito di una caduta accidentale che gli aveva provocato una frattura esposta di tibia e perone;
-a distanza di 7 giorni iniziava a comparire una sintomatologia caratterizzata da tumefazione della caviglia, eritema caldo al termotatto ed indici di flogosi alterati: dette condizioni potevano considerarsi compatibili con infezione post-chirurgica e dunque veniva eseguito tampone (risultato negativo) e disposta ulteriore terapia antibiotica;
le dimissioni avvenivano dopo ulteriori 4 giorni;
-dai successivi controlli radiologici emergeva un deficit di formazione del callo osseo giustificabile o con un ritardo di consolidazione o con una possibile latente condizione osteomielitica;
-in data 05.10.2013 veniva rimosso il fissatore esterno senza che venisse sottoposto ad esame colturale nonostante la precedente radiografia avesse fatto emergere l'assenza di fenomeni di riparazione a carico del focolaio di frattura e dunque un elemento di sospetto per componente settica;
-in data 07.12.2013 a causa di comparsa di arrossamento cutaneo e dolore veniva effettuato un tampone che dava esito positivo per stafilococco e klebsiella;
veniva dunque disposta ulteriore terapia antibiotica;
-successivamente il non vedendo le proprie condizioni di salute Pt_1 migliorare, decideva di recarsi presso differente struttura sanitaria ove fu confermata la diagnosi di osteomielite con esame scintigrafico, cui seguì intervento di curettage chirurgico endomidollare e la prescrizione di terapia antibiotica sistemica prolungata.
Dunque, i periti hanno osservato:
pag. 4/10 -che dalla documentazione agli atti si può ritenere che l'infezione osteomielitica debba essere considerata cronologicamente collegata all'evento traumatico in sé e che le infezioni post-operatorie della ferita chirurgica sono considerate nosocomiali in base al timing di insorgenza post-operatoria (fino a 12 mesi), indipendentemente dal momento dell'infezione (intraoperatoria o perioperatoria) o dall'eziologia;
-che, tuttavia, l'identificazione dell'infezione come nosocomiale non determina una responsabilità assoluta della struttura sanitaria soprattutto nei casi, come quello di specie, in cui non è possibile identificare il momento esatto dell'infezione potendo questo derivare dalla frattura in sé o anche dal trattamento sanitario successivo.
I consulenti di ufficio hanno quindi rilevato che nella gestione infettivologica dell'occorso subito dal vi sono state innanzitutto delle negligenze consistenti: Pt_1
-nella scarsa attenzione al monitoraggio laboristico che sarebbe dovuto essere cadenzato nel corso dei mesi, posto che la coltura del tampone negativa non è sufficiente ad escludere un'infezione dei tessuti profondi;
- nella mancata esecuzione di coltura dei mezzi di sintesi al momento della loro rimozione nonostante le risultanze degli esami radiologici dalle quali potevano aversi ragionevoli sospetti;
-nella mancata esecuzione di esami radiologici di secondo livello al fine di valutare al meglio la regione del focolaio di frattura e l'aspetto dei monconi che non riuscivano a consolidare;
In secondo luogo, i cc.tt.uu hanno rilevato che neppure le terapie antibiotiche eseguite erano corrette, data l'inadeguata scelta dei principi attivi, risultando quelli utilizzati poco efficaci in caso di infezioni da stafilococchi e peraltro prescritti in un dosaggio sottodimensionato;
non risulta corretta inoltre la scelta di somministrazione intramuscolare e di durata troppo breve.
In terzo luogo, infine, corretta pratica sarebbe stata richiedere almeno una consulenza infettivologica che tuttavia non è stata mai eseguita.
I consulenti concludono che i dati a loro disposizione non consentono di formulare un'ipotesi, neppure in termini probabilistici prevalenti, sul momento del contagio e dunque se questo sia avvenuto in sede ospedaliera o già al momento della frattura, ma consentono di evidenziare degli errori gestionali della osteomielite nelle fasi precoci dell'infezione ed ancora nel corso dell'iter clinico, che hanno provocato un ritardo di alcuni mesi nel controllo efficace dell'infezione, in grado di favorire una pag. 5/10 cronicizzazione del processo infettivo resosi successivamente di più difficile eradicazione e con una ricaduta in termini di esiti finali con un danno biologico verosimilmente più elevato di quello pur da porre in conto a fronte di una frattura esposta.
Pertanto, ritengono che nel caso di specie si sia verificata una quota di maggior danno rispetto a quello atteso, da attribuirsi alla condotta non adeguata dei sanitari: più precisamente, affermano che in caso di condotta perita e diligente, la tempestiva intercettazione dell'infezione ed il suo corretto trattamento avrebbero potuto consentire di conseguire la guarigione entro otto mesi dall'evento traumatico, con postumi pari a circa il 12%. Nel caso di specie, invece, l'attuale e certamente definitivo quadro anatomo-disfunzionale descritto nell'esame obiettivo, giustifica il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 18% circa, così legittimando la ricorrenza di un danno biologico differenziale derivante dalla condotta censurata pari al 6 %, da intendersi come scarto tra il 12 % e il 18%.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea direttamente imputabile ai rilevati errori gestionali della osteomielite nelle fasi precoci dell'infezione, i consulenti di ufficio individuano: “gg. 60 a totale;
gg. 150 a subtotale al 75%; gg. 150 a parziale al 50%; gg. 300 quale “minima” al 25%”.
Le osservazioni e le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti di ufficio risultano corrette e condivisibili, in quanto basate su una disamina completa e dettagliata dell'iter clinico che ha caratterizzato la vicenda del nonché su una puntuale Pt_1 rilevazione delle sue attuali condizioni. Non si ravvisano errori sul piano logico o lacune nel percorso argomentativo svolto dai periti, anche alla luce delle risposte dai medesimi offerte alle osservazioni delle parti.
Per quest'ultimo aspetto, con riferimento a quanto eccepito dal consulente del secondo cui il differenziale doveva essere pari alla misura dell'8%, dovendosi Pt_1 calcolare il danno biologico patito dal paziente pari al 20%, i consulenti di ufficio evidenziano che la differenza è talmente esigua che può rientrare nella discrezionalità del tecnico accertatore, ma che comunque può trovare giustificazione nel fatto che il paziente può avere avuto un ulteriore recupero funzionale rispetto a quando il consulente di parte ha visitato l'interessato, sicuramente in un momento antecedente alla visita eseguita dai consulenti d'ufficio.
pag. 6/10 Con riferimento a quanto eccepito dalle parti appellate sulla circostanza per cui in caso di fratture esposte altri fattori possono aver contributo alla condizione attuale del oltre a quello infettivo, i cc.tt.uu. ribadiscono di aver ritenuto più significativa Pt_1 la probabilità che la frattura tendesse a non consolidare proprio per la complicanza settica latente. Infine, relativamente al fatto che il tampone sul mezzo di sintesi non fosse stato eseguito poiché non richiesto, come rilevato dall'Azienda , CP_1 ribadiscono che il segnale che avrebbe dovuto indurre ad eseguire il tampone era la radiografia del 19.9.2013, dalla quale emergeva un elemento di forte sospetto per componente settica.
In definitiva, devono ritenersi accertati – con significativa e maggiore probabilità rispetto alla ipotesi contraria e in rapporto eziologico con le accertate manchevolezze ascrivibili ai sanitari dell'Azienda appellata - un danno biologico differenziale pari al
6% e i periodi di inabilità temporanea sopra indicati.
La liquidazione del danno biologico cd. differenziale va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (Cass. n. 4680/2025, Rv. 673867–01, la quale ha evidenziato che “stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale;
tale conclusione non muta quando la patologia pregressa si manifesta progressivamente, poiché l'invalidità complessiva che ne deriva non sarebbe mai stata tale se non con la concorrenza di quella riferibile alla condotta colposamente causale”).
Quindi, applicando come criterio equitativo le tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano del 2024, vigenti al momento della presente decisione (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25485), le quali comprendono sia il danno biologico/dinamico-relazionale e sia la sofferenza soggettiva interiore (danno morale), il danno differenziale da liquidare nel caso di specie va determinato come segue, tenuto conto dell'età di 39 anni del alla data del Pt_1 ricovero (20.5.2013):
pag. 7/10 - dal danno per invalidità permanente dell'18%, pari ad euro
52.055, va detratto il danno corrispondente al 12%, pari ad euro 27.720
(danno, questo, che del tutto ragionevolmente si sarebbe comunque verificato anche in assenza delle negligenze rilevate a carico del sanitari); la differenza tra i due valori corrisponde ad euro 24.335;
- per i periodi di inabilità temporanea individuati attraverso la CTU, applicando il valore di euro 115 per ogni giorno di ITT, indicato nelle vigenti tabelle milanesi, vanno liquidate le seguenti somme:
- 60 giorni di IT al 100% = € 6.900;
- 150 giorni di IT al 75% = € 12.935;
- 150 giorni di IT al 50% = € 8.625;
- 150 giorni di IT al 25% = € 8.625.
Risulta quindi dovuto un importo complessivo di euro 61.420,50, a titolo di risarcimento del danno biologico differenziale, determinato all'attualità. Vanno esclusi incrementi a titolo di personalizzazione del danno, in assenza di prospettazioni di specifici pregiudizi o riflessi negativi sulle concrete condizioni esistenziali dell'interessato.
Va aggiunta la somma relativa alle spese mediche e accessorie documentate, richieste nell'importo di euro 4.000. In ragione della percentuale di incidenza eziologica delle condotte colpose dei sanitari sulla totalità dei pregiudizi riportati dall'appellante – detta percentuale va quantificata in 6/18, pari al rapporto tra danno differenziale e danno totale - anche il danno patrimoniale relativo alle spese sostenute va riconosciuto in misura proporzionale, pari ad euro 1.334,00 (= 4000 x 6/18), da rivalutare all'attualità dall'epoca dei fatti e fino al soddisfo.
Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo di appello, con i quali cui il Pt_1 lamenta che il giudice ha liquidato in via autonoma le spese relative al procedimento ex art. 696bis c.p.c. e ha condannato il deducente al pagamento delle spese di lite, in quanto la riforma della sentenza di primo grado comporta la regolamentazione ex novo delle spese del doppio grado. Dette spese – nei rapporti tra l'appellante e l' - vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, con Controparte_1 liquidazione dei compensi in misura riferita allo scaglione da € 52.001 ad € 260.000 ex
DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022 (per il giudizio di appello) ed ai sensi del DM
55/2014 per il primo grado.
pag. 8/10 Nei rapporti tra l'appellante e l'appellata
[...]
, occorre rilevare che i motivi di appello Controparte_8 non incidono per nessun aspetto sul capo 1) del provvedimento impugnato, che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della predetta Compagnia di assicurazione. Limitatamente a tale aspetto la decisione del Tribunale è passata in giudicato. Ne consegue la condanna dell'appellante a pagare le spese del grado nei confronti della predetta appellata.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso l'ordinanza n.2071/2021 del Tribunale di
Lecce pubblicata il 19.05.2021, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_9 [...]
, così provvede: Controparte_8
1) accoglie l'appello proposto nei confronti della e, per CP_5
l'effetto, in parziale riforma della impugnata ordinanza, condanna l Pt_2
a pagare in favore di la somma di euro 61.420,50,
[...] Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale, conteggiati su detta somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata fino al soddisfo;
2) condanna l' a pagare in favore di la Parte_2 Parte_1 somma di euro 1.334,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data del fatto, e interessi al tasso legale, conteggiati su detta somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata fino al soddisfo;
3) conferma nel resto l'ordinanza impugnata;
4) condanna l' a pagare in favore di le Parte_2 Parte_1 spese del doppio grado liquidate in complessivi euro 14.700,00 (di cui €
7.500 per il primo grado, compreso il procedimento di ATP, ed € 7.200 per il giudizio di appello), oltre rimborso forfetario spese di studio, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
5) condanna a pagare le spese del grado in favore Parte_1 di Controparte_8
liquidate in complessivi euro 7.200, oltre rimborso forfetario
[...] spese di studio, iva e cap;
pag. 9/10 6) pone definitivamente a carico di le spese della CP_5 consulenza tecnica d'ufficio espletata in secondo grado.
Lecce, 3 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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