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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5282/2023
TRA
AR rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Dragani con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito a Pescara, via Milano n. 75
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Beghin con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Camposampiero (PD), Piazza Vittoria n. 6/4
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE-OPPONENTE AR
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione
IN VIA PRINCIPALE E PREGIUDIZIALE
-dichiarare inammissibile il Decreto Ingiuntivo n. 1836/2023, reso il 13.07.2023 dal
Tribunale Ordinario di Padova nel giudizio monitorio n. 4141/2023 R.G., notificato il
14.07.2023, per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c. e per l'effetto revocare l'impugnato decreto ingiuntivo;
1 IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
-accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inefficacia del Decreto Ingiuntivo n.
1836/2023, reso il 13.07.2023 dal Tribunale Ordinario di Padova nel giudizio monitorio n. 4141/2023 R.G., notificato il 14.07.2023, per tutte le ragioni sopra esposte, e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo impugnato;
SEMPRE IN VIA PRNCIPALE E NEL MERITO:
-accogliere la formulata opposizione per tutti i motivi esposti e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla sig.ra siccome infondate CP_1 in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
-per le ragioni esposte, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte opposta, voglia il Giudice ridurre la pretesa economica della Sig.ra nella minore CP_1 somma di € 7.794,76 o in quella minore somma che risulterà dovuta e la cui debenza sia effettivamente documentata e provata, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato.
SEMPRE E IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze tutte di lite
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste anche in tale sede nell'ammissione delle richieste istruttorie articolate nei precedenti atti ed in particolare nelle memorie ex art. 171 ter, comma 1, n. 2 c.p.c..
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA : CP_1
NEL MERITO:
Ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigettarsi le domande tutte proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto respingersi l'opposizione e confermarsi integralmente il decreto opposto.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
1) Per le ragioni esposte, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dato atto che non ha eseguito la revisione del motore promessa a , AR CP_1
dichiararsi risolto il contratto intercorso tra le parti ai sensi dell'art. 1454 c.c. o comunque dell'art. 1453 c.c. e per l'effetto condannarsi la società opponente a restituire all'opposta la somma di €.7.794,76, o quella diversa che sarà determinata in corso di causa, oltre agli interessi di legge con decorrenza dalla domanda al saldo.
2 2) Condannarsi altresì la al risarcimento del danno provocato a AR CP_1
in conseguenza dell'inadempimento, che si indica nella somma di €.8.370,24, o in
[...] quella diversa che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, con gli interessi di legge con decorrenza dalla domanda al saldo.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
Accertato e dato che il pagamento effettuato dalla sig.ra in favore della CP_1 integra un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., condannarsi la società AR
opponente a restituire all'opposta la somma di €.7.794,76, oltre agli interessi di legge con decorrenza dalla domanda al saldo.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E SUSSIDIARIA:
Accertato l'arricchimento senza giusta causa della in danno della sig.ra AR
, ai sensi dell'art. 2041 c.c. condannarsi la società opponente ad CP_1 indennizzare l'opposta della somma di €.7.794,76, oltre agli interessi di legge con decorrenza dalla domanda al saldo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Laddove le relative circostanze non siano ritenute provate per tabulas o comunque pacifiche e non contestate, ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 2 c.p.c. dell'opposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 06.07.2023, chiedeva che CP_1 fosse ingiunto alla società d'ora in poi di pagare l'importo AR AR di euro 16.165,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese del monitorio.
La allegava nel ricorso di aver acquistato un'autovettura usata Porsche CP_1
Panamera con garanzia legale di conformità prestata dall'ingiunta con decorrenza dal
22.02.2022; che il veicolo aveva manifestato un guasto al motore che era stato accertato dalla Porsche Haus s.r.l. di Padova e denunciato all'attrice in data 08.02.2023 con richiesta di autorizzazione alla riparazione in garanzia;
che la aveva AR
proposto di eseguire la revisione del motore presso un centro rettifiche di sua fiducia
3 per il corrispettivo di euro 16.165,00 di cui euro 7.794,76 a carico della convenuta ed il residuo in garanzia;
che la aveva accettato la proposta ed aveva provveduto al CP_1 pagamento della somma a suo carico ed il motore era stato ritirato dall'attrice; che in data 05.06.2023 la aveva comunicato di non essere in grado di revisionare AR il motore in tempi ragionevoli;
che la convenuta, a mezzo del proprio legale, aveva diffidato la ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; che l'ingiunta non vi AR aveva provveduto ed aveva restituito il motore non revisionato;
che il contratto si era risolto ex art. 1454 c.c. e l'attrice era obbligata a rimborsare il corrispettivo di euro
16.165,00.
Il Tribunale di Padova, in data 13 luglio 2023, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 16.165,00, oltre agli interessi e alle spese del monitorio.
L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando la mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo in quanto il credito vantato non era liquido.
Contestava, inoltre, che la domanda di risoluzione non poteva essere proposta con il procedimento monitorio e che non era neppure chiaro quale fosse il contratto da risolvere. Rilevava, inoltre, che comunque nel caso di risoluzione del contratto, avrebbe dovuto restituire la minor somma percepita di euro 7.794,76 e non la somma di euro
16.165,00, somma che la non avrebbe potuto richiedere a titolo di risarcimento CP_1 del danno in quanto il credito difetterebbe del requisito della liquidità.
Sosteneva, inoltre, che l'officina De Palma di Bari da lei incaricata di eseguire la revisione del motore non vi aveva provveduto a causa della condotta dalla Porsche
Hauser s.r.l., presso la quale il veicolo era stato ricoverato dall'attrice, che anziché inviare solo il monoblocco motore, aveva inviato anche il cambio, i cavi, i semiassi e i dischi dei freni. L'officina De Palma avrebbe a quel punto comunicato di non poter eseguire i lavori perché erano necessari tempi più lunghi e costi maggiori rispetto a quanto preventivato perché era necessario procedere anche alla sostituzione di altri pezzi.
La OR avrebbe, quindi, comunicato alla Porsche Haus s.r.l. la restituzione Pt_1 dell'intero blocco motore, autorizzandola ad eseguire il ripristino del veicolo secondo il preventivo originario, ma quest'ultima non vi aveva provveduto.
4 Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata la riduzione dell'importo dovuto alla minor somma di euro 7.749,76.
Si costituiva la la quale precisava che il contratto intercorso tra le parti si era CP_1 risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 terzo co. c.c. e che la era tenuta a AR restituire la somma di euro 7.794,76 e a pagare la somma di euro 8.370,24 a titolo di risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento dell'ingiunta quantificato nell'importo di cui avrebbe dovuto farsi carico l'ingiunta per la revisione del motore.
Chiedeva, in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. o ex art. 1453 c.c. con condanna dell'attrice alla restituzione della somma di euro 7.794,76 e al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di euro 8.370,24, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
****
1.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché delle eccezioni e difese dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stato o no legittimamente emessa.
L'eventuale carenza dei presupposti processuali previsti dagli artt. 633 e ss c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo inciderà solo sulle spese della fase monitoria (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 3649 del 08.03.2012; Cass., sez. 3, Sentenza n. 16767 del 23.07.2014; Cass., sez.. 3, sentenza n. 419 del 12.01.2006 che ha stabilito che: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa
legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito
risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza
e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai
fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del
diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione
5 del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.”).
2.
Ciò premesso, si rileva che nel caso concreto, ha agito in via monitoria CP_1 anche per ottenere il pagamento di un credito risarcitorio e, quindi, per un credito illiquido.
Si ritiene, pertanto, sin d'ora che la convenuta non abbia diritto alla rifusione delle spese del monitorio le quali rimarranno a suo totale carico.
Il decreto ingiuntivo andrà, conseguentemente, revocato.
3.
Ciò statuito si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
4.
Ciò detto, si rileva che nel caso concreto costituiscono circostanze incontroverse e/o documentali che:
- in data 21.02.2022 ha acquistato da la vettura CP_1 Controparte_2 usata Porsche Panamera, immatricolata nel 2014 e targata EW653LR; ha sottoscritto la
“Dichiarazione di Conformità” del veicolo ed ha accettato le Condizioni Generali di
Applicazione della Garanzia Legale di Conformità a carico del venditore prevista dal
Codice del Consumo (doc. 2 att.);
- le predette condizioni generali prevedevano che la gestione della garanzia legale di conformità spettava a “in qualità di Delegato” del venditore;
AR
- in data 08.02.2023 la ha denunciato a un guasto al motore e ha CP_1 AR chiesto a quest'ultima l'autorizzazione alla riparazione (pec 08.02.2023 – doc. 2 monit.
e doc. 3 att.);
- in pari data ha richiesto alla Pravato un preventivo dell'officina Porsche di AR
Padova ove era ricoverato il veicolo (pec 08.02.2023 – doc. 2 monit. e doc. 4 att.);
6 - l'officina Porsche ha provveduto ad inviare a il preventivo di euro 16.558,36 AR oltre iva in data 21.02.2023 (doc. 5 att.);
- in data 10.03.2023 all'esito della gestione del preventivo, ha comunicato AR alla Pravato che il guasto denunziato costituiva un difetto di conformità e ha proposto la riparazione mediante sostituzione del motore danneggiato con uno nuovo al costo di euro 16.165,00 iva inclusa, di cui a carico della convenuta la somma di euro 7.794,76 corrispondente alla quota del 48,22% del costo di ripristino, quale “quota maggior valore” del ciclo di vita conseguente alla riparazione;
e di far eseguire la riparazione del motore presso un'officina di sua fiducia previa formale accettazione da parte della convenuta-opposta del rimedio proposto e versamento mediante bonifico bancario della somma di euro 7.794,76 (doc. 3 monit. – doc. 6 att.);
- in data 20.04.2023 la ha accettato la proposta di e ha provveduto CP_1 AR
a corrispondere la somma concordata mediante bonifico all'Iban indicato dall'attrice
(doc. 5 monit. – nonostante dalla distinta del bonifico risulti che beneficiario della somma è la
[...]
non solo non ha contestato che le sia stata corrisposta detta somma ma ha anche Controparte_3 ammesso di averla ricevuta v. pag. 4 della citazione);
- il motore è stato ritirato presso l'officina Porsche di Padova e consegnato all'officina incaricata da AR
- l'officina incaricata dall'attrice non ha provveduto a riparare il motore;
- il motore è stato restituito all'officina Porsche di Padova non riparato (doc. 8 monit. missiva di a Porsche Haus s.r.l. del 05.06.2023); AR
- la ha intimato a con missiva del 12.06.2023 diffida ad adempiere CP_1 AR
l'obbligazione di riparazione a suo carico entro il termine di 15 giorni, pena la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. (doc. 9 monit.);
- la diffida è rimasta senza esito.
5.
Ciò stabilito, si ritiene che le parti abbiano concluso un accordo (un contratto) in virtù del quale la ha assunto l'obbligazione di eseguire la riparazione del veicolo AR
usato acquistato dalla mediante sostituzione del motore con uno nuovo CP_1 incaricando un'officina di sua fiducia, mentre quest'ultima ha assunto l'obbligazione di compartecipare per una quota ai costi di riparazione.
7 La ha adempiuto l'obbligazione a suo carico in quanto ha corrisposto la somma CP_1 concordata.
OR Dealer, invece, si è resa inadempiente.
6.
Va a questo punto esaminata l'eccezione svolta da la quale ha sostenuto che AR la riparazione non sarebbe stata eseguita in quanto l'officina Porsche di Padova avrebbe spedito all'officina De Palma di Bari da lei incaricata, non solo il monoblocco motore ma il blocco motore, il cambio, i cavi, i collettori, i semiassi e i dischi dei freni;
che per tale ragione l'officina De Palma avrebbe comunicato che per poter eseguire i lavori sul blocco ricevuto erano necessari tempi più lunghi e costi maggiori in quanto si sarebbe resa necessaria la sostituzione ed il ricambio di ulteriori pezzi che, sebbene non danneggiati, una volta smontati, dovevano necessariamente essere sostituiti.
7.
Le circostanze dedotte, quand'anche vere, non integrano l'ipotesi dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore di cui all'art. 1218 c.c., atteso che la prestazione a carico di cioè la riparazione del veicolo mediante la sostituzione AR del motore con un motore nuovo non era divenuta impossibile, come, peraltro, ammesso dalla stessa attrice la quale ha dedotto: “In sostanza, quindi, la deducente ritenendo troppo laborioso e costoso (rispetto al preventivato) procedere “direttamente” alla riparazione, rimandava il collo alla Porsche Haus Srl al fine di far procedere lei stessa alla riparazione dietro saldo ad essa del dovuto!” (pag. 3 cit.).
L'eccezione va, quindi, rigettata.
8.
Ciò posto, si rileva che la mancata esecuzione della riparazione integra senza dubbio un inadempimento di non scarsa importanza e che, conseguentemente, sussista il presupposto oggettivo richiesto per dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. (cfr. Cass., sez. 3, 29.11.2012 n. 21237).
Si ritiene, pertanto, che la domanda della Pravato di declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. debba essere accolta.
9.
Trova, quindi, applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c. circa l'efficacia retroattiva di detta statuizione sicchè, pronunciata la risoluzione, i crediti ed i debiti
8 derivanti dal contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale “restitutio in integrum”.
Va, dunque, accolta la domanda della Pravato di restituzione della somma di euro
7.794,76, a seguito della efficacia retroattiva della risoluzione del contratto, in quanto si tratta di importo pagato in assenza di titolo.
10.
Va, inoltre, accolta la domanda risarcitoria della per le seguenti ragioni. CP_1
Se OR Dealer avesse adempiuto l'obbligazione a suo carico e cioè avesse provveduto a sostituire il motore “guasto” con uno nuovo, la convenuta avrebbe avuto l'autovettura riparata senza dover sostenere alcuna spesa ulteriore rispetto a quella pattuita tra le parti a titolo di contributo dei costi di riparazione e versata all'ingiunta.
Pertanto, il danno patito dalla convenuta a causa dell'inadempimento dell'attrice, consiste nella spesa che la avrebbe evitato se la riparazione fosse stata eseguita CP_1 da nei termini concordati. AR
In merito all'ammontare di detta spesa, si rileva che non ha accettato il AR preventivo dell'officina Porsche di Padova di euro 20.201,19 inclusa iva (doc. 5 att.) e ha proposto alla la riparazione del veicolo al minor costo di euro 16.165,00 iva CP_1 compresa.
Si ritiene, pertanto, che l'ingiunta, così operando, abbia implicitamente ammesso che per la riparazione del veicolo era necessario sostenere un costo di euro 16.165,00 iva inclusa, e che, quindi, l'ammontare dei costi di ripristino sia pacifico tra le parti.
Conseguentemente, si ritiene che il danno patito dalla sia pari alla differenza CP_1 tra il costo complessivo della riparazione (euro 16.165,00) e la parte di costo che in base agli accordi sarebbe stata in ogni caso a carico dell'oppposta (euro 7.794,76) e, quindi, pari ad euro 8.370,24, già inclusa iva.
11.
La va, quindi, condannata a pagare alla convenuta la somma di euro AR
16.165,00, oltre agli gli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 co. 4 c.c. (cfr.
Cass., sez. 3, Ordinanza n. 61 del 03.01.2023), dalla domanda (06.07.2023) al saldo.
12.
La prova testimoniale dedotta da nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. è AR
9 inammissibile in quanto i capitoli sono riferiti a circostanze non contestate, irrilevanti ai fini della decisione, desumibili da documento prodotto.
La prova testimoniale dedotta dalla Pravato nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. è inammissibile in quanto i capitoli sono valutativi, riferiti a circostanze generiche, non contestate, desumibili da documento prodotto.
13.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(919+777+840+850,50=3.386,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 5282/2023 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1836/2023 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il
13 luglio 2023;
2) Dichiara che il contratto concluso tra le parti si è risolto ex art. 1454 terzo co.
c.c..
3) Condanna la società a pagare a la somma di euro AR CP_1
16.165,00, oltre agli gli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda (06.07.2023) al saldo.
4) Condanna la società a rifondere a le spese di lite AR CP_1
che liquida nell'importo di euro 3.386,50, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%), con distrazione in favore dell'avv. Matteo Beghin dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Padova, lì 3 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5282/2023
TRA
AR rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Dragani con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito a Pescara, via Milano n. 75
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Beghin con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Camposampiero (PD), Piazza Vittoria n. 6/4
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE-OPPONENTE AR
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione
IN VIA PRINCIPALE E PREGIUDIZIALE
-dichiarare inammissibile il Decreto Ingiuntivo n. 1836/2023, reso il 13.07.2023 dal
Tribunale Ordinario di Padova nel giudizio monitorio n. 4141/2023 R.G., notificato il
14.07.2023, per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c. e per l'effetto revocare l'impugnato decreto ingiuntivo;
1 IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
-accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inefficacia del Decreto Ingiuntivo n.
1836/2023, reso il 13.07.2023 dal Tribunale Ordinario di Padova nel giudizio monitorio n. 4141/2023 R.G., notificato il 14.07.2023, per tutte le ragioni sopra esposte, e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo impugnato;
SEMPRE IN VIA PRNCIPALE E NEL MERITO:
-accogliere la formulata opposizione per tutti i motivi esposti e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla sig.ra siccome infondate CP_1 in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
-per le ragioni esposte, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte opposta, voglia il Giudice ridurre la pretesa economica della Sig.ra nella minore CP_1 somma di € 7.794,76 o in quella minore somma che risulterà dovuta e la cui debenza sia effettivamente documentata e provata, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato.
SEMPRE E IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze tutte di lite
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste anche in tale sede nell'ammissione delle richieste istruttorie articolate nei precedenti atti ed in particolare nelle memorie ex art. 171 ter, comma 1, n. 2 c.p.c..
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA : CP_1
NEL MERITO:
Ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigettarsi le domande tutte proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto respingersi l'opposizione e confermarsi integralmente il decreto opposto.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
1) Per le ragioni esposte, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dato atto che non ha eseguito la revisione del motore promessa a , AR CP_1
dichiararsi risolto il contratto intercorso tra le parti ai sensi dell'art. 1454 c.c. o comunque dell'art. 1453 c.c. e per l'effetto condannarsi la società opponente a restituire all'opposta la somma di €.7.794,76, o quella diversa che sarà determinata in corso di causa, oltre agli interessi di legge con decorrenza dalla domanda al saldo.
2 2) Condannarsi altresì la al risarcimento del danno provocato a AR CP_1
in conseguenza dell'inadempimento, che si indica nella somma di €.8.370,24, o in
[...] quella diversa che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, con gli interessi di legge con decorrenza dalla domanda al saldo.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
Accertato e dato che il pagamento effettuato dalla sig.ra in favore della CP_1 integra un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., condannarsi la società AR
opponente a restituire all'opposta la somma di €.7.794,76, oltre agli interessi di legge con decorrenza dalla domanda al saldo.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E SUSSIDIARIA:
Accertato l'arricchimento senza giusta causa della in danno della sig.ra AR
, ai sensi dell'art. 2041 c.c. condannarsi la società opponente ad CP_1 indennizzare l'opposta della somma di €.7.794,76, oltre agli interessi di legge con decorrenza dalla domanda al saldo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Laddove le relative circostanze non siano ritenute provate per tabulas o comunque pacifiche e non contestate, ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 2 c.p.c. dell'opposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 06.07.2023, chiedeva che CP_1 fosse ingiunto alla società d'ora in poi di pagare l'importo AR AR di euro 16.165,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese del monitorio.
La allegava nel ricorso di aver acquistato un'autovettura usata Porsche CP_1
Panamera con garanzia legale di conformità prestata dall'ingiunta con decorrenza dal
22.02.2022; che il veicolo aveva manifestato un guasto al motore che era stato accertato dalla Porsche Haus s.r.l. di Padova e denunciato all'attrice in data 08.02.2023 con richiesta di autorizzazione alla riparazione in garanzia;
che la aveva AR
proposto di eseguire la revisione del motore presso un centro rettifiche di sua fiducia
3 per il corrispettivo di euro 16.165,00 di cui euro 7.794,76 a carico della convenuta ed il residuo in garanzia;
che la aveva accettato la proposta ed aveva provveduto al CP_1 pagamento della somma a suo carico ed il motore era stato ritirato dall'attrice; che in data 05.06.2023 la aveva comunicato di non essere in grado di revisionare AR il motore in tempi ragionevoli;
che la convenuta, a mezzo del proprio legale, aveva diffidato la ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; che l'ingiunta non vi AR aveva provveduto ed aveva restituito il motore non revisionato;
che il contratto si era risolto ex art. 1454 c.c. e l'attrice era obbligata a rimborsare il corrispettivo di euro
16.165,00.
Il Tribunale di Padova, in data 13 luglio 2023, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 16.165,00, oltre agli interessi e alle spese del monitorio.
L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando la mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo in quanto il credito vantato non era liquido.
Contestava, inoltre, che la domanda di risoluzione non poteva essere proposta con il procedimento monitorio e che non era neppure chiaro quale fosse il contratto da risolvere. Rilevava, inoltre, che comunque nel caso di risoluzione del contratto, avrebbe dovuto restituire la minor somma percepita di euro 7.794,76 e non la somma di euro
16.165,00, somma che la non avrebbe potuto richiedere a titolo di risarcimento CP_1 del danno in quanto il credito difetterebbe del requisito della liquidità.
Sosteneva, inoltre, che l'officina De Palma di Bari da lei incaricata di eseguire la revisione del motore non vi aveva provveduto a causa della condotta dalla Porsche
Hauser s.r.l., presso la quale il veicolo era stato ricoverato dall'attrice, che anziché inviare solo il monoblocco motore, aveva inviato anche il cambio, i cavi, i semiassi e i dischi dei freni. L'officina De Palma avrebbe a quel punto comunicato di non poter eseguire i lavori perché erano necessari tempi più lunghi e costi maggiori rispetto a quanto preventivato perché era necessario procedere anche alla sostituzione di altri pezzi.
La OR avrebbe, quindi, comunicato alla Porsche Haus s.r.l. la restituzione Pt_1 dell'intero blocco motore, autorizzandola ad eseguire il ripristino del veicolo secondo il preventivo originario, ma quest'ultima non vi aveva provveduto.
4 Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata la riduzione dell'importo dovuto alla minor somma di euro 7.749,76.
Si costituiva la la quale precisava che il contratto intercorso tra le parti si era CP_1 risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 terzo co. c.c. e che la era tenuta a AR restituire la somma di euro 7.794,76 e a pagare la somma di euro 8.370,24 a titolo di risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento dell'ingiunta quantificato nell'importo di cui avrebbe dovuto farsi carico l'ingiunta per la revisione del motore.
Chiedeva, in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. o ex art. 1453 c.c. con condanna dell'attrice alla restituzione della somma di euro 7.794,76 e al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di euro 8.370,24, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
****
1.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché delle eccezioni e difese dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stato o no legittimamente emessa.
L'eventuale carenza dei presupposti processuali previsti dagli artt. 633 e ss c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo inciderà solo sulle spese della fase monitoria (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 3649 del 08.03.2012; Cass., sez. 3, Sentenza n. 16767 del 23.07.2014; Cass., sez.. 3, sentenza n. 419 del 12.01.2006 che ha stabilito che: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa
legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito
risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza
e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai
fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del
diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione
5 del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.”).
2.
Ciò premesso, si rileva che nel caso concreto, ha agito in via monitoria CP_1 anche per ottenere il pagamento di un credito risarcitorio e, quindi, per un credito illiquido.
Si ritiene, pertanto, sin d'ora che la convenuta non abbia diritto alla rifusione delle spese del monitorio le quali rimarranno a suo totale carico.
Il decreto ingiuntivo andrà, conseguentemente, revocato.
3.
Ciò statuito si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
4.
Ciò detto, si rileva che nel caso concreto costituiscono circostanze incontroverse e/o documentali che:
- in data 21.02.2022 ha acquistato da la vettura CP_1 Controparte_2 usata Porsche Panamera, immatricolata nel 2014 e targata EW653LR; ha sottoscritto la
“Dichiarazione di Conformità” del veicolo ed ha accettato le Condizioni Generali di
Applicazione della Garanzia Legale di Conformità a carico del venditore prevista dal
Codice del Consumo (doc. 2 att.);
- le predette condizioni generali prevedevano che la gestione della garanzia legale di conformità spettava a “in qualità di Delegato” del venditore;
AR
- in data 08.02.2023 la ha denunciato a un guasto al motore e ha CP_1 AR chiesto a quest'ultima l'autorizzazione alla riparazione (pec 08.02.2023 – doc. 2 monit.
e doc. 3 att.);
- in pari data ha richiesto alla Pravato un preventivo dell'officina Porsche di AR
Padova ove era ricoverato il veicolo (pec 08.02.2023 – doc. 2 monit. e doc. 4 att.);
6 - l'officina Porsche ha provveduto ad inviare a il preventivo di euro 16.558,36 AR oltre iva in data 21.02.2023 (doc. 5 att.);
- in data 10.03.2023 all'esito della gestione del preventivo, ha comunicato AR alla Pravato che il guasto denunziato costituiva un difetto di conformità e ha proposto la riparazione mediante sostituzione del motore danneggiato con uno nuovo al costo di euro 16.165,00 iva inclusa, di cui a carico della convenuta la somma di euro 7.794,76 corrispondente alla quota del 48,22% del costo di ripristino, quale “quota maggior valore” del ciclo di vita conseguente alla riparazione;
e di far eseguire la riparazione del motore presso un'officina di sua fiducia previa formale accettazione da parte della convenuta-opposta del rimedio proposto e versamento mediante bonifico bancario della somma di euro 7.794,76 (doc. 3 monit. – doc. 6 att.);
- in data 20.04.2023 la ha accettato la proposta di e ha provveduto CP_1 AR
a corrispondere la somma concordata mediante bonifico all'Iban indicato dall'attrice
(doc. 5 monit. – nonostante dalla distinta del bonifico risulti che beneficiario della somma è la
[...]
non solo non ha contestato che le sia stata corrisposta detta somma ma ha anche Controparte_3 ammesso di averla ricevuta v. pag. 4 della citazione);
- il motore è stato ritirato presso l'officina Porsche di Padova e consegnato all'officina incaricata da AR
- l'officina incaricata dall'attrice non ha provveduto a riparare il motore;
- il motore è stato restituito all'officina Porsche di Padova non riparato (doc. 8 monit. missiva di a Porsche Haus s.r.l. del 05.06.2023); AR
- la ha intimato a con missiva del 12.06.2023 diffida ad adempiere CP_1 AR
l'obbligazione di riparazione a suo carico entro il termine di 15 giorni, pena la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. (doc. 9 monit.);
- la diffida è rimasta senza esito.
5.
Ciò stabilito, si ritiene che le parti abbiano concluso un accordo (un contratto) in virtù del quale la ha assunto l'obbligazione di eseguire la riparazione del veicolo AR
usato acquistato dalla mediante sostituzione del motore con uno nuovo CP_1 incaricando un'officina di sua fiducia, mentre quest'ultima ha assunto l'obbligazione di compartecipare per una quota ai costi di riparazione.
7 La ha adempiuto l'obbligazione a suo carico in quanto ha corrisposto la somma CP_1 concordata.
OR Dealer, invece, si è resa inadempiente.
6.
Va a questo punto esaminata l'eccezione svolta da la quale ha sostenuto che AR la riparazione non sarebbe stata eseguita in quanto l'officina Porsche di Padova avrebbe spedito all'officina De Palma di Bari da lei incaricata, non solo il monoblocco motore ma il blocco motore, il cambio, i cavi, i collettori, i semiassi e i dischi dei freni;
che per tale ragione l'officina De Palma avrebbe comunicato che per poter eseguire i lavori sul blocco ricevuto erano necessari tempi più lunghi e costi maggiori in quanto si sarebbe resa necessaria la sostituzione ed il ricambio di ulteriori pezzi che, sebbene non danneggiati, una volta smontati, dovevano necessariamente essere sostituiti.
7.
Le circostanze dedotte, quand'anche vere, non integrano l'ipotesi dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore di cui all'art. 1218 c.c., atteso che la prestazione a carico di cioè la riparazione del veicolo mediante la sostituzione AR del motore con un motore nuovo non era divenuta impossibile, come, peraltro, ammesso dalla stessa attrice la quale ha dedotto: “In sostanza, quindi, la deducente ritenendo troppo laborioso e costoso (rispetto al preventivato) procedere “direttamente” alla riparazione, rimandava il collo alla Porsche Haus Srl al fine di far procedere lei stessa alla riparazione dietro saldo ad essa del dovuto!” (pag. 3 cit.).
L'eccezione va, quindi, rigettata.
8.
Ciò posto, si rileva che la mancata esecuzione della riparazione integra senza dubbio un inadempimento di non scarsa importanza e che, conseguentemente, sussista il presupposto oggettivo richiesto per dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. (cfr. Cass., sez. 3, 29.11.2012 n. 21237).
Si ritiene, pertanto, che la domanda della Pravato di declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. debba essere accolta.
9.
Trova, quindi, applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c. circa l'efficacia retroattiva di detta statuizione sicchè, pronunciata la risoluzione, i crediti ed i debiti
8 derivanti dal contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale “restitutio in integrum”.
Va, dunque, accolta la domanda della Pravato di restituzione della somma di euro
7.794,76, a seguito della efficacia retroattiva della risoluzione del contratto, in quanto si tratta di importo pagato in assenza di titolo.
10.
Va, inoltre, accolta la domanda risarcitoria della per le seguenti ragioni. CP_1
Se OR Dealer avesse adempiuto l'obbligazione a suo carico e cioè avesse provveduto a sostituire il motore “guasto” con uno nuovo, la convenuta avrebbe avuto l'autovettura riparata senza dover sostenere alcuna spesa ulteriore rispetto a quella pattuita tra le parti a titolo di contributo dei costi di riparazione e versata all'ingiunta.
Pertanto, il danno patito dalla convenuta a causa dell'inadempimento dell'attrice, consiste nella spesa che la avrebbe evitato se la riparazione fosse stata eseguita CP_1 da nei termini concordati. AR
In merito all'ammontare di detta spesa, si rileva che non ha accettato il AR preventivo dell'officina Porsche di Padova di euro 20.201,19 inclusa iva (doc. 5 att.) e ha proposto alla la riparazione del veicolo al minor costo di euro 16.165,00 iva CP_1 compresa.
Si ritiene, pertanto, che l'ingiunta, così operando, abbia implicitamente ammesso che per la riparazione del veicolo era necessario sostenere un costo di euro 16.165,00 iva inclusa, e che, quindi, l'ammontare dei costi di ripristino sia pacifico tra le parti.
Conseguentemente, si ritiene che il danno patito dalla sia pari alla differenza CP_1 tra il costo complessivo della riparazione (euro 16.165,00) e la parte di costo che in base agli accordi sarebbe stata in ogni caso a carico dell'oppposta (euro 7.794,76) e, quindi, pari ad euro 8.370,24, già inclusa iva.
11.
La va, quindi, condannata a pagare alla convenuta la somma di euro AR
16.165,00, oltre agli gli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 co. 4 c.c. (cfr.
Cass., sez. 3, Ordinanza n. 61 del 03.01.2023), dalla domanda (06.07.2023) al saldo.
12.
La prova testimoniale dedotta da nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. è AR
9 inammissibile in quanto i capitoli sono riferiti a circostanze non contestate, irrilevanti ai fini della decisione, desumibili da documento prodotto.
La prova testimoniale dedotta dalla Pravato nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. è inammissibile in quanto i capitoli sono valutativi, riferiti a circostanze generiche, non contestate, desumibili da documento prodotto.
13.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(919+777+840+850,50=3.386,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 5282/2023 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1836/2023 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il
13 luglio 2023;
2) Dichiara che il contratto concluso tra le parti si è risolto ex art. 1454 terzo co.
c.c..
3) Condanna la società a pagare a la somma di euro AR CP_1
16.165,00, oltre agli gli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda (06.07.2023) al saldo.
4) Condanna la società a rifondere a le spese di lite AR CP_1
che liquida nell'importo di euro 3.386,50, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%), con distrazione in favore dell'avv. Matteo Beghin dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Padova, lì 3 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
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