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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 756/2023
Udienza “cartolare” del 21-01-2025.
Il giudice, viste le note scritte in atti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 420 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 756/2023 in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, promossa da:
(P.IVA ), con sede in Seravezza (LU), Via Monsignor Parte_1 P.IVA_1
Fascetti 53B, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Sergio Menchini (C.F. ) e dall'Avv. Alice Mirabella (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec dei procuratori, C.F._2
come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA ), con sede in P.za Europa 6, frazione Controparte_1 P.IVA_2
Pontestazzemese, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Salotti (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lucca, Viale Carlo Del C.F._3
Prete 465-485, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: per l'attrice: “In via principale, annullare e/o comunque dichiarare invalida e priva di effetti
l'ingiunzione emessa dal ai sensi dell'art. 2 RD 639/1910 e notificata Controparte_1 all'attrice in data 23 gennaio 2023, in quanto, inammissibile, illegittima e/o comunque infondata in fatto e diritto, anche per difetto di titolarità passiva sostanziale dell'obbligazione di credito per cui
è causa, dichiarando che nulla è dovuto da al convenuto in Parte_1 Controparte_1
relazione ai titoli e alle vicende dedotte in atti. - rigettare integralmente tutte le domande proposte
dal nei confronti dell'esponente in quanto radicalmente infondate in fatto e Controparte_1
diritto. - In ogni caso, con vittoria integrale di spese e compensi del presente procedimento”. per il convenuto: “previa rimessione della causa sul ruolo al fine di sfogare la prova orale richiesta dall'Amministrazione Comunale di per la cui ammissione si insiste omissis CP_1 respingere l'opposizione introdotta da alla ordinanza ingiunzione ex art. ex Parte_1
art. 2 R.d. 639/1910 prot. 9915 del 30.12.2022, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
voglia quindi il Tribunale adito accertare e dichiarare che l'opponente è tenuta al Parte_1 pagamento in favore del dell'importo di € 296.318,50= o comunque del Controparte_1
diverso importo che risulterà di giustizia, anche previo richiamo a chiarimenti del CTU in ordine alla incidenza dell'avvenuta rimozione dei rifiuti sulla determinazione del valore dell'area, per aver sopportato i costi dell'intervento di bonifica del terreno posto in Loc. Scardaccia e contraddistinto al catasto del Comune di al foglio 21, particella n. 104, e condannarla al CP_1
pagamento della risultante somma;
con vittoria di spese di C.t.u. e di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO promuoveva ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 RD n. Parte_1
639/1910, emessa dal con prot. 9915 del 30.12.2022 e notificata il 23.01.23, Controparte_1
con cui veniva ordinato alla società attrice di pagare la somma complessiva di € 296.318,50 a titolo di rimborso delle spese sostenute dal per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti dal CP_1
terreno in località Scardaccia nella frazione di Levignani di proprietà della Parte_1
L'attrice eccepiva l'inammissibilità o l'invalidità radicale del provvedimento per carenza degli elementi minimi essenziali, in quanto adottato senza l'invio della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. 241/1990; oltre che per carenza dell'indicazione dell'autorità competente e dei termini per impugnare il provvedimento e per l'assenza dell'avvertimento della possibilità di chiedere la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione.
Inoltre, contestava la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, che riteneva il risultato di un'attività discrezionale ed arbitraria dell'Ente realizzata a sua insaputa.
Eccepiva altresì l'estinzione del credito per intervenuta decadenza del dall'esercizio del CP_1
potere di accertamento, in quanto il provvedimento era stato notificato oltre il quinto anno successivo a quello in cui erano divenute conoscibili le singole voci che componevano la pretesa oggetto di accertamento e quindi poteva essere richiesto il versamento al debitore, in violazione dell'art. 1 comma 161 della L. 296/2006, e per intervenuta prescrizione, dal momento che l'unica contestazione dell'illecito risaliva al luglio 2011.
Eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza dell'ingiunzione per violazione dell'art. 253 comma 3
D.lgs. 152/2006, in quanto il aveva omesso di indicare quali attività aveva concretamente CP_1 posto in essere per individuare i soggetti responsabili dell'inquinamento in attuazione del principio
“Chi inquina paga”, limitandosi a riferire che non era stato possibile risalire agli stessi.
Contestava anche la violazione delle disposizioni di cui alla L. 241/1990, dal momento che la società non era stata informata dell'attività di bonifica, compiuta quindi alla sua insaputa, impedendole la partecipazione a tutte le fasi del procedimento e la possibilità di verificare le attività effettivamente svolte e la pertinenza dei costi sostenuti.
Infine, contestava la violazione dell'art. 253 comma 4 del D.lgs. 152/2006, in quanto il non CP_1 poteva richiedere al proprietario dell'area bonificata una somma superiore al valore di mercato dell'area medesima (pari ad € 3.000,00), e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si costituiva il contestando tutto quanto dedotto da parte attrice e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 23.06.23, sospesa l'esecutività del provvedimento impugnato, la causa veniva istruita tramite CTU, nominando la dott.ssa e all'esito veniva fissata l'udienza di Persona_1
discussione ex art. 281 sexies con termine per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Invalidità e inammissibilità dell'ingiunzione
In via preliminare, l'attrice eccepisce l'invalidità e/o l'inammissibilità dell'ingiunzione per vizi relativi alla forma e ai presupposti.
In primo luogo, sostiene che il provvedimento è stato adottato senza preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 241/1990, ma tale contestazione è infondata.
L'ingiunzione di pagamento ex art. 2 RD. 639/1910 è stata adottata al termine di un iter procedimentale che si ricava dal suo stesso contenuto (doc. 2 di parte attrice) e che è iniziato con la notifica in data 26.07.11 alla della nota prot. n. 5846 del 15.07.11 (doc. 5 di parte Parte_1
convenuta), con la quale è stata data comunicazione di avvio del procedimento relativo all'abbandono di rifiuti sul terreno di proprietà della società attrice.
Con ordinanza n. 83 del 29.11.11, ricevuta dall'attrice in data 13.12.11 (doc. 6 di parte convenuta),
è stato ordinato al legale rappresentante della società di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, avvertendo che in caso di inottemperanza il avrebbe proceduto CP_1 all'esecuzione d'ufficio e al recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione.
Pertanto, risulta provato che la società attrice era regolarmente a conoscenza dell'avvio del procedimento relativo alla bonifica del terreno di sua proprietà per la presenza di rifiuti, ed in data
17.09.14, un rappresentante della ( ha partecipato ad un Parte_1 Parte_3
sopralluogo presso i terreni interessati dai lavori di bonifica per verificare lo stato dei luoghi, come risulta dal verbale prodotto dal (doc. 11). CP_1
Poiché la società attrice non ha provveduto alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti nel termine previsto nell'ordinanza del 29.11.11, il Comune ha adottato una serie di determine per procedere all'esecuzione dei lavori, sostenendo le spese di cui ha chiesto il rimborso alla Parte_1
È quindi evidente che l'ingiunzione di pagamento è un atto esecutivo e vincolato rispetto alle precedenti determinazioni e non richiedeva un'autonoma comunicazione di avvio del procedimento.
Per quanto attiene alla mancata indicazione nell'ingiunzione del termine e dell'autorità di fronte alla quale promuovere opposizione, il Consiglio di Stato ha più volte affermato che tale omissione non comporta l'invalidità dell'atto amministrativo, ma rappresenta una mera irregolarità (Consiglio di
Stato, 28 luglio 2015, n. 3710).
In ogni caso, nell'atto è stata indicata la norma che contiene le suddette indicazioni, che è stata regolarmente applicata con l'introduzione del presente giudizio.
L'attrice contesta altresì il difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ma anche tale contestazione è manifestamente infondata, dal momento che le spese delle quali il ha CP_1 richiesto il rimborso sono quantificate in modo oggettivo e puntuale all'interno di atti pubblici adottati al termine di procedimenti amministrativi e regolarmente prodotti dal convenuto (doc. 17 e ss.).
Estinzione del credito per decadenza o prescrizione Pa eccepisce l'intervenuta decadenza del dall'esercizio del potere di Parte_1 CP_1 accertamento in applicazione dell'art. 1 comma 161 della l. 296/2006, ma tale eccezione è priva di fondamento.
La suddetta norma è inapplicabile nel caso di specie, in quanto si riferisce agli avvisi di accertamento relativi ai tributi di competenza degli enti locali che devono essere notificati entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
È altresì infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito, dal momento che il termine decennale decorre non dalla notifica dell'ordinanza di avvio del procedimento effettuata il 26.07.11, ma dal momento in cui il ha sostenuto i costi di cui chiede il rimborso (come CP_1
riferito dal convenuto).
Soltanto quando il ha provveduto al pagamento dei professionisti e delle ditte incaricate CP_1
dei lavori di rimozione e di smaltimento dei rifiuti, tramite i mandati di pagamento dei quali il più risalente è il n. 913 del 10.09.2013, è possibile affermare che è sorto il diritto di credito e quindi poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c.
Nel merito
L'attrice sostiene che, non essendo stata coinvolta nelle attività di bonifica, non ha potuto verificare quali attività erano state effettivamente svolte, oltre alla pertinenza dei costi sostenuti dal CP_1
Il Giudice ha quindi disposto CTU, nominando la dr.ssa chiedendole di verificare la Persona_1
pertinenza delle attività svolte dal per la bonifica dei terreni di proprietà della società CP_1
attrice e la congruità delle somme anticipate dal indicando anche il valore di mercato del CP_1
terreno all'esito dell'intervento.
La CTU ha riferito che gli unici lavori realizzati sul terreno di proprietà della Parte_1
identificato al foglio 21 mappale 104 del Catasto del Comune di hanno riguardato la CP_1
raccolta dei rifiuti sparsi lungo il versante fino al corso d'acqua, il sollevamento degli stessi fino al piazzale di raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento presso impianti autorizzati.
Gli interventi di bonifica e di sistemazione del terreno hanno interessato però soltanto una piccola porzione marginale lungo il confine lato nord della particella di proprietà dell'attrice, essendo stati eseguiti principalmente sui terreni di proprietà di terzi identificati al Catasto del Comune di al foglio 21, particelle 102, 103 e 45 e sul tracciato della vecchia strada mulattiera che CP_1
separa la proprietà della dai sovrastanti beni di terzi. Parte_1
La CTU ha concluso affermando che le somme anticipate dal erano quasi interamente CP_1
relative ad interventi eseguiti su terreni di proprietà di terzi, pertanto la cifra richiesta alla società attrice con l'ingiunzione di pagamento non risultava congrua.
Il CTU, sulla base dei documenti agli atti, non è stato tuttavia in grado di quantificare i costi delle operazioni svolte sul terreno della società attrice, non avendo, in particolare, reperito un documento che attestasse la quantità effettiva dei rifiuti asportati soltanto da tale particella.
Pertanto, dato che con l'ingiunzione di pagamento è stato richiesto all'attrice il rimborso di costi sostenuti dal principalmente per interventi eseguiti su terreni di terzi, non essendovi CP_1
ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal Ctu che appaiono convincenti e adeguatamente motivate, l'ingiunzione di pagamento deve essere ritenuta infondata e annullata.
Conclusioni e spese
Per tutto quanto sopra, deve essere accolta l'opposizione e per l'effetto deve essere annullata l'ingiunzione di pagamento emessa dal con prot. 9915 del 30.12.2022. Controparte_1
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, considerato che una parte marginale del terreno di proprietà della è stata oggetto degli interventi di bonifica eseguiti dal Parte_1
nonostante non sia stato possibile quantificarne i costi per porli a carico dell'attrice. CP_1
Le spese di CTU devono essere invece poste a carico di parte convenuta, data l'infondatezza della richiesta di pagamento, che riguardava principalmente opere svolte su terreni di proprietà di terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, accoglie l'opposizione e per l'effetto:
- annulla l'ingiunzione di pagamento emessa dal con prot. 9915 del Controparte_1
30.12.2022;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Il Giudice
Giacomo Lucente
Udienza “cartolare” del 21-01-2025.
Il giudice, viste le note scritte in atti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 420 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 756/2023 in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, promossa da:
(P.IVA ), con sede in Seravezza (LU), Via Monsignor Parte_1 P.IVA_1
Fascetti 53B, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Sergio Menchini (C.F. ) e dall'Avv. Alice Mirabella (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec dei procuratori, C.F._2
come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA ), con sede in P.za Europa 6, frazione Controparte_1 P.IVA_2
Pontestazzemese, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Salotti (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lucca, Viale Carlo Del C.F._3
Prete 465-485, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: per l'attrice: “In via principale, annullare e/o comunque dichiarare invalida e priva di effetti
l'ingiunzione emessa dal ai sensi dell'art. 2 RD 639/1910 e notificata Controparte_1 all'attrice in data 23 gennaio 2023, in quanto, inammissibile, illegittima e/o comunque infondata in fatto e diritto, anche per difetto di titolarità passiva sostanziale dell'obbligazione di credito per cui
è causa, dichiarando che nulla è dovuto da al convenuto in Parte_1 Controparte_1
relazione ai titoli e alle vicende dedotte in atti. - rigettare integralmente tutte le domande proposte
dal nei confronti dell'esponente in quanto radicalmente infondate in fatto e Controparte_1
diritto. - In ogni caso, con vittoria integrale di spese e compensi del presente procedimento”. per il convenuto: “previa rimessione della causa sul ruolo al fine di sfogare la prova orale richiesta dall'Amministrazione Comunale di per la cui ammissione si insiste omissis CP_1 respingere l'opposizione introdotta da alla ordinanza ingiunzione ex art. ex Parte_1
art. 2 R.d. 639/1910 prot. 9915 del 30.12.2022, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
voglia quindi il Tribunale adito accertare e dichiarare che l'opponente è tenuta al Parte_1 pagamento in favore del dell'importo di € 296.318,50= o comunque del Controparte_1
diverso importo che risulterà di giustizia, anche previo richiamo a chiarimenti del CTU in ordine alla incidenza dell'avvenuta rimozione dei rifiuti sulla determinazione del valore dell'area, per aver sopportato i costi dell'intervento di bonifica del terreno posto in Loc. Scardaccia e contraddistinto al catasto del Comune di al foglio 21, particella n. 104, e condannarla al CP_1
pagamento della risultante somma;
con vittoria di spese di C.t.u. e di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO promuoveva ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 RD n. Parte_1
639/1910, emessa dal con prot. 9915 del 30.12.2022 e notificata il 23.01.23, Controparte_1
con cui veniva ordinato alla società attrice di pagare la somma complessiva di € 296.318,50 a titolo di rimborso delle spese sostenute dal per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti dal CP_1
terreno in località Scardaccia nella frazione di Levignani di proprietà della Parte_1
L'attrice eccepiva l'inammissibilità o l'invalidità radicale del provvedimento per carenza degli elementi minimi essenziali, in quanto adottato senza l'invio della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. 241/1990; oltre che per carenza dell'indicazione dell'autorità competente e dei termini per impugnare il provvedimento e per l'assenza dell'avvertimento della possibilità di chiedere la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione.
Inoltre, contestava la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, che riteneva il risultato di un'attività discrezionale ed arbitraria dell'Ente realizzata a sua insaputa.
Eccepiva altresì l'estinzione del credito per intervenuta decadenza del dall'esercizio del CP_1
potere di accertamento, in quanto il provvedimento era stato notificato oltre il quinto anno successivo a quello in cui erano divenute conoscibili le singole voci che componevano la pretesa oggetto di accertamento e quindi poteva essere richiesto il versamento al debitore, in violazione dell'art. 1 comma 161 della L. 296/2006, e per intervenuta prescrizione, dal momento che l'unica contestazione dell'illecito risaliva al luglio 2011.
Eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza dell'ingiunzione per violazione dell'art. 253 comma 3
D.lgs. 152/2006, in quanto il aveva omesso di indicare quali attività aveva concretamente CP_1 posto in essere per individuare i soggetti responsabili dell'inquinamento in attuazione del principio
“Chi inquina paga”, limitandosi a riferire che non era stato possibile risalire agli stessi.
Contestava anche la violazione delle disposizioni di cui alla L. 241/1990, dal momento che la società non era stata informata dell'attività di bonifica, compiuta quindi alla sua insaputa, impedendole la partecipazione a tutte le fasi del procedimento e la possibilità di verificare le attività effettivamente svolte e la pertinenza dei costi sostenuti.
Infine, contestava la violazione dell'art. 253 comma 4 del D.lgs. 152/2006, in quanto il non CP_1 poteva richiedere al proprietario dell'area bonificata una somma superiore al valore di mercato dell'area medesima (pari ad € 3.000,00), e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si costituiva il contestando tutto quanto dedotto da parte attrice e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 23.06.23, sospesa l'esecutività del provvedimento impugnato, la causa veniva istruita tramite CTU, nominando la dott.ssa e all'esito veniva fissata l'udienza di Persona_1
discussione ex art. 281 sexies con termine per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Invalidità e inammissibilità dell'ingiunzione
In via preliminare, l'attrice eccepisce l'invalidità e/o l'inammissibilità dell'ingiunzione per vizi relativi alla forma e ai presupposti.
In primo luogo, sostiene che il provvedimento è stato adottato senza preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 241/1990, ma tale contestazione è infondata.
L'ingiunzione di pagamento ex art. 2 RD. 639/1910 è stata adottata al termine di un iter procedimentale che si ricava dal suo stesso contenuto (doc. 2 di parte attrice) e che è iniziato con la notifica in data 26.07.11 alla della nota prot. n. 5846 del 15.07.11 (doc. 5 di parte Parte_1
convenuta), con la quale è stata data comunicazione di avvio del procedimento relativo all'abbandono di rifiuti sul terreno di proprietà della società attrice.
Con ordinanza n. 83 del 29.11.11, ricevuta dall'attrice in data 13.12.11 (doc. 6 di parte convenuta),
è stato ordinato al legale rappresentante della società di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, avvertendo che in caso di inottemperanza il avrebbe proceduto CP_1 all'esecuzione d'ufficio e al recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione.
Pertanto, risulta provato che la società attrice era regolarmente a conoscenza dell'avvio del procedimento relativo alla bonifica del terreno di sua proprietà per la presenza di rifiuti, ed in data
17.09.14, un rappresentante della ( ha partecipato ad un Parte_1 Parte_3
sopralluogo presso i terreni interessati dai lavori di bonifica per verificare lo stato dei luoghi, come risulta dal verbale prodotto dal (doc. 11). CP_1
Poiché la società attrice non ha provveduto alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti nel termine previsto nell'ordinanza del 29.11.11, il Comune ha adottato una serie di determine per procedere all'esecuzione dei lavori, sostenendo le spese di cui ha chiesto il rimborso alla Parte_1
È quindi evidente che l'ingiunzione di pagamento è un atto esecutivo e vincolato rispetto alle precedenti determinazioni e non richiedeva un'autonoma comunicazione di avvio del procedimento.
Per quanto attiene alla mancata indicazione nell'ingiunzione del termine e dell'autorità di fronte alla quale promuovere opposizione, il Consiglio di Stato ha più volte affermato che tale omissione non comporta l'invalidità dell'atto amministrativo, ma rappresenta una mera irregolarità (Consiglio di
Stato, 28 luglio 2015, n. 3710).
In ogni caso, nell'atto è stata indicata la norma che contiene le suddette indicazioni, che è stata regolarmente applicata con l'introduzione del presente giudizio.
L'attrice contesta altresì il difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ma anche tale contestazione è manifestamente infondata, dal momento che le spese delle quali il ha CP_1 richiesto il rimborso sono quantificate in modo oggettivo e puntuale all'interno di atti pubblici adottati al termine di procedimenti amministrativi e regolarmente prodotti dal convenuto (doc. 17 e ss.).
Estinzione del credito per decadenza o prescrizione Pa eccepisce l'intervenuta decadenza del dall'esercizio del potere di Parte_1 CP_1 accertamento in applicazione dell'art. 1 comma 161 della l. 296/2006, ma tale eccezione è priva di fondamento.
La suddetta norma è inapplicabile nel caso di specie, in quanto si riferisce agli avvisi di accertamento relativi ai tributi di competenza degli enti locali che devono essere notificati entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
È altresì infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito, dal momento che il termine decennale decorre non dalla notifica dell'ordinanza di avvio del procedimento effettuata il 26.07.11, ma dal momento in cui il ha sostenuto i costi di cui chiede il rimborso (come CP_1
riferito dal convenuto).
Soltanto quando il ha provveduto al pagamento dei professionisti e delle ditte incaricate CP_1
dei lavori di rimozione e di smaltimento dei rifiuti, tramite i mandati di pagamento dei quali il più risalente è il n. 913 del 10.09.2013, è possibile affermare che è sorto il diritto di credito e quindi poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c.
Nel merito
L'attrice sostiene che, non essendo stata coinvolta nelle attività di bonifica, non ha potuto verificare quali attività erano state effettivamente svolte, oltre alla pertinenza dei costi sostenuti dal CP_1
Il Giudice ha quindi disposto CTU, nominando la dr.ssa chiedendole di verificare la Persona_1
pertinenza delle attività svolte dal per la bonifica dei terreni di proprietà della società CP_1
attrice e la congruità delle somme anticipate dal indicando anche il valore di mercato del CP_1
terreno all'esito dell'intervento.
La CTU ha riferito che gli unici lavori realizzati sul terreno di proprietà della Parte_1
identificato al foglio 21 mappale 104 del Catasto del Comune di hanno riguardato la CP_1
raccolta dei rifiuti sparsi lungo il versante fino al corso d'acqua, il sollevamento degli stessi fino al piazzale di raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento presso impianti autorizzati.
Gli interventi di bonifica e di sistemazione del terreno hanno interessato però soltanto una piccola porzione marginale lungo il confine lato nord della particella di proprietà dell'attrice, essendo stati eseguiti principalmente sui terreni di proprietà di terzi identificati al Catasto del Comune di al foglio 21, particelle 102, 103 e 45 e sul tracciato della vecchia strada mulattiera che CP_1
separa la proprietà della dai sovrastanti beni di terzi. Parte_1
La CTU ha concluso affermando che le somme anticipate dal erano quasi interamente CP_1
relative ad interventi eseguiti su terreni di proprietà di terzi, pertanto la cifra richiesta alla società attrice con l'ingiunzione di pagamento non risultava congrua.
Il CTU, sulla base dei documenti agli atti, non è stato tuttavia in grado di quantificare i costi delle operazioni svolte sul terreno della società attrice, non avendo, in particolare, reperito un documento che attestasse la quantità effettiva dei rifiuti asportati soltanto da tale particella.
Pertanto, dato che con l'ingiunzione di pagamento è stato richiesto all'attrice il rimborso di costi sostenuti dal principalmente per interventi eseguiti su terreni di terzi, non essendovi CP_1
ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal Ctu che appaiono convincenti e adeguatamente motivate, l'ingiunzione di pagamento deve essere ritenuta infondata e annullata.
Conclusioni e spese
Per tutto quanto sopra, deve essere accolta l'opposizione e per l'effetto deve essere annullata l'ingiunzione di pagamento emessa dal con prot. 9915 del 30.12.2022. Controparte_1
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, considerato che una parte marginale del terreno di proprietà della è stata oggetto degli interventi di bonifica eseguiti dal Parte_1
nonostante non sia stato possibile quantificarne i costi per porli a carico dell'attrice. CP_1
Le spese di CTU devono essere invece poste a carico di parte convenuta, data l'infondatezza della richiesta di pagamento, che riguardava principalmente opere svolte su terreni di proprietà di terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, accoglie l'opposizione e per l'effetto:
- annulla l'ingiunzione di pagamento emessa dal con prot. 9915 del Controparte_1
30.12.2022;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Il Giudice
Giacomo Lucente