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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/07/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. Giancarlo Piredda, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7697/2022 di R.G. promossa da:
, , nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 01.02.1946, elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Carrara al civico 30, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Puledda, , che la C.F._2 rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione, ATTRICE, CONTRO
, , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
, , nata a [...] il [...]; CP_2 C.F._4
, , nato a [...] il [...]; CP_3 C.F._5
, , nato a [...] il [...]; CP_4 C.F._6
, nata a [...] S.E. (CA) il 20.01.1976; CP_5 C.F._7
, , nata a [...] il [...]; CP_6 C.F._8
, nata a [...] il [...]; CP_7 C.F._9
CONVENUTI CONTUMACI.
§
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE Precisate con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 07.04.2025, come di seguito:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) accertare e dichiarare che la Sig.ra ha posseduto e Parte_1 goduto, in modo continuativo, ininterrotto, pacifico ed esclusivo, per oltre 20 anni, gli immobili siti in Quartu Sant'Elena, Via Rodi n. 14 - distinti al N.C.T. al foglio 57, particella 2664 e particella 2665;
2) dichiarare, per l'effetto, la NO , titolare esclusiva Parte_1 del diritto di proprietà sugli immobili oggetto di causa, siti in Comune di Quartu Sant'Elena, Via Rodi n. 14 - distinti al N.C.T. al foglio 57, particella 2664 e al foglio 57 particella 2665 per intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c.;
3) chiede che, con ogni conseguente effetto di legge, tale diritto, ovvero la relativa sentenza venga trascritta e/o annottata presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
1 4) con vittoria di spese ed onorari del giudizio a carico della parte soccombente in caso di resistenza.”
§ FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c. Con rituale atto introduttivo, l'attrice ha citato in giudizio i convenuti in intestazione, per sentir dichiarare nei loro confronti l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili indicati nelle conclusioni sopra trascritte, censiti in catasto terreni di Quartu Sant'Elena al Foglio 57, mappali 2664 e 2665, nonché degli immobili censiti in catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 57, mappali 2664 e 2665. Verificata la regolare notifica della citazione e la mancata costituzione dei convenuti, è stata dichiarata la contumacia degli stessi, con provvedimento a verbale dell'udienza di prima comparizione del 22.03.2023. Dalla documentazione ipotecaria in atti (docc. 14, 15, 16 e doc. 28, depositato il 15.05.2023) si evince l'integrità del contraddittorio, in quanto sono stati convenuti nel presente giudizio ed i successori di , deceduto il CP_1 Persona_1
07.01.2022 (docc. 19, 20, 21, 22, 23 e 24).
e erano i soci della cessata società “Serri & VI Persona_1 CP_1
Costruzioni S.n.c.”, c.f. , intestataria dei terreni oggetto di domanda, P.IVA_1 sciolta nel 1991 (doc. 17). Sono state altresì citate in giudizio le 3 figlie dell'attrice e del deceduto coniuge
(doc. 13). Persona_2
§ Quanto al merito del giudizio, l'attrice ha allegato, in citazione, che fin dal 1982 i terreni oggetto di domanda costituiscono in parte area di sedime della propria abitazione (per altra parte ricadente su un terzo terreno, non oggetto di domanda, acquistato unitamente al coniuge con rogito del 31.10.1979, in atti Persona_2 doc. 1) ed in parte giardino della stessa, edificata col predetto coniuge in forza di legittimi titoli (concessione in sanatoria del 02.12.1994, in accoglimento di domanda del 31.05.1986 - docc. 10 e 11). L'attrice ha altresì allegato che, fin dal completamento dell'edificazione, in detta abitazione (costituente col relativo giardino unico lotto interamente recintato) hanno con lei vissuto il ridetto coniuge, fino al decesso avvenuto il 31.01.2015 (doc. 12), e le 3 figlie frutto della loro unione. In merito alle circostanze così allegate a fondamento della domanda di usucapione per cui è causa, l'attrice ha dedotto, sempre in citazione, prova per testi. All'udienza del 27.09.2023, il procuratore dell'attrice ha quindi espresso l'intendimento di quest'ultima di rinunciare alla domanda relativa ai predetti immobili censiti in catasto fabbricati. La prova per testi, ut supra dedotta, è stata ammessa nei limiti di cui all'ordinanza a verbale di trattazione scritta del 30.05.2023.
2 Con nota di deposito del 13.10.2023, a corredo dell'estratto di mappa catastale richiesto con provvedimento ex art. 182 c.p.c. a verbale del 27.09.2023, parte attrice ha depositato idonea procura speciale relativa a detta rinuncia, esplicitando che la stessa deve intendersi limitata alla domanda di usucapione relativa alla
“porzione di fabbricato insistente nel terreno censito al CT al F. 57 particella 2664 e F. 57 particella 2665, formulata nell'atto di citazione del 17.11.2022”. L'esame dei testi attorei è stato integralmente espletato alle udienze del 28.02.2024 (testi e e del 22.04.2024 (testi Testimone_1 Tes_2 Tes_3
e .
[...] Tes_4
Detta parziale rinuncia all'azione è stata quindi confermata da parte attrice nelle note scritte depositate, ex art. 127 ter c.p.c., in data 07.04.2025, recanti altresì le conclusioni sopra trascritte, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 02.06.2025, la causa è stata quindi tenuta a decisione, senza i predetti termini.
§ RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Corte di Cassazione.
- Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova dell'intervenuta usucapione, l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento da parte dell'interessato di attività incompatibili con l'altrui possesso (come certamente devono ritenersi la recinzione di un fondo e l'edificazione sullo stesso della propria stabile dimora) che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141 c.c. I comma, è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività
3 materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10.07.2007, n. 15446)
- La più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo costituisce, infatti, la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non implica, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde; tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.01.2022).
§ In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché nel caso di specie possa dichiararsi in capo all'attrice l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili per cui è causa.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Deposizioni testimoniali. I testi escussi hanno sostanzialmente confermato gli assunti attorei.
Dal loro esame non è emerso alcun elemento che possa far dubitare della loro genuinità ed attendibilità. Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ. 26.07.1977, n. 3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692). Documenti. La documentazione in atti costituisce, per come sopra richiamata, ulteriore riscontro delle allegazioni attoree. Inoltre, nella contumacia dei convenuti (di per sé neutra), non si rinvengono in atti elementi di segno contrario rispetto agli assunti attorei ed alle risultanze istruttorie che precedono.
§ Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che l'attrice abbia fornito la prova di aver esercitato per oltre 20 anni un potere di fatto sugli immobili oggetto di domanda, in modo continuativo, pubblico e pacifico, con l'animo di disporne come proprietaria. Sulla trascrizione della sentenza. L'obbligo di trascrizione della presente sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651 del Codice Civile e non necessita di appositi pronunciamenti. Sulle spese del giudizio. L'attrice ha subordinato la richiesta di rifusione delle spese del giudizio, ex art. 91 c.p.c., all'ipotesi di resistenza dei convenuti, non verificatasi in quanto gli stessi sono rimasti contumaci. Pertanto, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
4
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie la domanda e DI
, nata a Ploaghe (SS) in [...] Parte_1 C.F._1
01.02.1946, proprietaria, per intervenuta usucapione ventennale, degli immobili siti in Quartu Sant'Elena (CA) e censiti nel relativo catasto terreni al Foglio 57, Particelle 2664 e 2665. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Cagliari, addì 6 luglio 2025
Il giudice
Giancarlo Piredda
5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. Giancarlo Piredda, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7697/2022 di R.G. promossa da:
, , nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 01.02.1946, elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Carrara al civico 30, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Puledda, , che la C.F._2 rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione, ATTRICE, CONTRO
, , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
, , nata a [...] il [...]; CP_2 C.F._4
, , nato a [...] il [...]; CP_3 C.F._5
, , nato a [...] il [...]; CP_4 C.F._6
, nata a [...] S.E. (CA) il 20.01.1976; CP_5 C.F._7
, , nata a [...] il [...]; CP_6 C.F._8
, nata a [...] il [...]; CP_7 C.F._9
CONVENUTI CONTUMACI.
§
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE Precisate con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 07.04.2025, come di seguito:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) accertare e dichiarare che la Sig.ra ha posseduto e Parte_1 goduto, in modo continuativo, ininterrotto, pacifico ed esclusivo, per oltre 20 anni, gli immobili siti in Quartu Sant'Elena, Via Rodi n. 14 - distinti al N.C.T. al foglio 57, particella 2664 e particella 2665;
2) dichiarare, per l'effetto, la NO , titolare esclusiva Parte_1 del diritto di proprietà sugli immobili oggetto di causa, siti in Comune di Quartu Sant'Elena, Via Rodi n. 14 - distinti al N.C.T. al foglio 57, particella 2664 e al foglio 57 particella 2665 per intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c.;
3) chiede che, con ogni conseguente effetto di legge, tale diritto, ovvero la relativa sentenza venga trascritta e/o annottata presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
1 4) con vittoria di spese ed onorari del giudizio a carico della parte soccombente in caso di resistenza.”
§ FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c. Con rituale atto introduttivo, l'attrice ha citato in giudizio i convenuti in intestazione, per sentir dichiarare nei loro confronti l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili indicati nelle conclusioni sopra trascritte, censiti in catasto terreni di Quartu Sant'Elena al Foglio 57, mappali 2664 e 2665, nonché degli immobili censiti in catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 57, mappali 2664 e 2665. Verificata la regolare notifica della citazione e la mancata costituzione dei convenuti, è stata dichiarata la contumacia degli stessi, con provvedimento a verbale dell'udienza di prima comparizione del 22.03.2023. Dalla documentazione ipotecaria in atti (docc. 14, 15, 16 e doc. 28, depositato il 15.05.2023) si evince l'integrità del contraddittorio, in quanto sono stati convenuti nel presente giudizio ed i successori di , deceduto il CP_1 Persona_1
07.01.2022 (docc. 19, 20, 21, 22, 23 e 24).
e erano i soci della cessata società “Serri & VI Persona_1 CP_1
Costruzioni S.n.c.”, c.f. , intestataria dei terreni oggetto di domanda, P.IVA_1 sciolta nel 1991 (doc. 17). Sono state altresì citate in giudizio le 3 figlie dell'attrice e del deceduto coniuge
(doc. 13). Persona_2
§ Quanto al merito del giudizio, l'attrice ha allegato, in citazione, che fin dal 1982 i terreni oggetto di domanda costituiscono in parte area di sedime della propria abitazione (per altra parte ricadente su un terzo terreno, non oggetto di domanda, acquistato unitamente al coniuge con rogito del 31.10.1979, in atti Persona_2 doc. 1) ed in parte giardino della stessa, edificata col predetto coniuge in forza di legittimi titoli (concessione in sanatoria del 02.12.1994, in accoglimento di domanda del 31.05.1986 - docc. 10 e 11). L'attrice ha altresì allegato che, fin dal completamento dell'edificazione, in detta abitazione (costituente col relativo giardino unico lotto interamente recintato) hanno con lei vissuto il ridetto coniuge, fino al decesso avvenuto il 31.01.2015 (doc. 12), e le 3 figlie frutto della loro unione. In merito alle circostanze così allegate a fondamento della domanda di usucapione per cui è causa, l'attrice ha dedotto, sempre in citazione, prova per testi. All'udienza del 27.09.2023, il procuratore dell'attrice ha quindi espresso l'intendimento di quest'ultima di rinunciare alla domanda relativa ai predetti immobili censiti in catasto fabbricati. La prova per testi, ut supra dedotta, è stata ammessa nei limiti di cui all'ordinanza a verbale di trattazione scritta del 30.05.2023.
2 Con nota di deposito del 13.10.2023, a corredo dell'estratto di mappa catastale richiesto con provvedimento ex art. 182 c.p.c. a verbale del 27.09.2023, parte attrice ha depositato idonea procura speciale relativa a detta rinuncia, esplicitando che la stessa deve intendersi limitata alla domanda di usucapione relativa alla
“porzione di fabbricato insistente nel terreno censito al CT al F. 57 particella 2664 e F. 57 particella 2665, formulata nell'atto di citazione del 17.11.2022”. L'esame dei testi attorei è stato integralmente espletato alle udienze del 28.02.2024 (testi e e del 22.04.2024 (testi Testimone_1 Tes_2 Tes_3
e .
[...] Tes_4
Detta parziale rinuncia all'azione è stata quindi confermata da parte attrice nelle note scritte depositate, ex art. 127 ter c.p.c., in data 07.04.2025, recanti altresì le conclusioni sopra trascritte, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 02.06.2025, la causa è stata quindi tenuta a decisione, senza i predetti termini.
§ RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Corte di Cassazione.
- Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova dell'intervenuta usucapione, l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento da parte dell'interessato di attività incompatibili con l'altrui possesso (come certamente devono ritenersi la recinzione di un fondo e l'edificazione sullo stesso della propria stabile dimora) che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141 c.c. I comma, è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività
3 materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10.07.2007, n. 15446)
- La più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo costituisce, infatti, la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non implica, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde; tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.01.2022).
§ In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché nel caso di specie possa dichiararsi in capo all'attrice l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili per cui è causa.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Deposizioni testimoniali. I testi escussi hanno sostanzialmente confermato gli assunti attorei.
Dal loro esame non è emerso alcun elemento che possa far dubitare della loro genuinità ed attendibilità. Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ. 26.07.1977, n. 3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692). Documenti. La documentazione in atti costituisce, per come sopra richiamata, ulteriore riscontro delle allegazioni attoree. Inoltre, nella contumacia dei convenuti (di per sé neutra), non si rinvengono in atti elementi di segno contrario rispetto agli assunti attorei ed alle risultanze istruttorie che precedono.
§ Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che l'attrice abbia fornito la prova di aver esercitato per oltre 20 anni un potere di fatto sugli immobili oggetto di domanda, in modo continuativo, pubblico e pacifico, con l'animo di disporne come proprietaria. Sulla trascrizione della sentenza. L'obbligo di trascrizione della presente sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651 del Codice Civile e non necessita di appositi pronunciamenti. Sulle spese del giudizio. L'attrice ha subordinato la richiesta di rifusione delle spese del giudizio, ex art. 91 c.p.c., all'ipotesi di resistenza dei convenuti, non verificatasi in quanto gli stessi sono rimasti contumaci. Pertanto, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
4
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie la domanda e DI
, nata a Ploaghe (SS) in [...] Parte_1 C.F._1
01.02.1946, proprietaria, per intervenuta usucapione ventennale, degli immobili siti in Quartu Sant'Elena (CA) e censiti nel relativo catasto terreni al Foglio 57, Particelle 2664 e 2665. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Cagliari, addì 6 luglio 2025
Il giudice
Giancarlo Piredda
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