Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2619 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta Melas, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Glenda Piu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 16/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula.
Pag. 1 di 3
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16/06/2012 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Pula, anno 2012, numero 19, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16.06.2012 tra i coniugi e , giusto atto iscritto al Parte_1 CP_1
n. 19 , parte II , serie A anno 2012 del Comune di Pula.
Ordinare, conseguentemente, le formalità di rito al competente Ufficiale di stato civile.
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore secondo quanto Per_1 già previsto dall'accordo assunto in sede di separazione.
E così di seguito:
a. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
b. Durante l'anno scolastico, dal mese di novembre al mese di marzo, il piccolo dimorerà presso l'abitazione materna a Quartu Sant'Elena Per_1 nei giorni del lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, la prima e la
Pag. 2 di 3 terza settimana di ogni mese;
dal padre nei restanti giorni di martedì e giovedì.
La seconda e la quarta settimana di ogni mese dimorerà presso il padre nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica, e con la madre i restanti giorni di lunedì, mercoledì e giovedì.
c. Nei mesi da aprile ad ottobre, a causa degli impegni lavorativi del padre, il bambino dimorerà prevalentemente con la madre ad eccezione di un giorno a settimana nel quale starà col padre, da comunicarsi con cadenza settimanale entro il sabato di ciascuna settimana.
d. Per quanto riguarda invece le festività, il piccolo trascorrerà: Per_1
- il 24 dicembre con un genitore e il 25 con l'altro genitore, alternativamente e ad anni alterni, salvo diverso accordo tra gli stessi;
- Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, alternativamente e ad anni alterni, salvo diverso accordo tra gli stessi.
e. Poiché inoltre la nonna paterna del bambino risiede in Piemonte, il piccolo si recherà a farle visita, previo accordo tra il il Sig. e la Per_1 Pt_1
Sig.ra sulle date e compatibilmente con gli impegni scolastici del CP_1 piccolo, accompagnato dal papà e con presenza facoltativa durante tutta la durata del soggiorno da parte di quest'ultimo, considerato che non è necessaria la presenza del Sig. durante tutta la durata del Pt_1 soggiorno, atteso che il rapporto con gli ascendenti può essere intrattenuto anche in assenza dei genitori, tanto più in caso di rapporto consolidato.
3) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario (così come descritto dalle linee guida CNF) diretto del giovane durante i periodi in cui il Per_1 figlio starà rispettivamente con l'uno piuttosto che con l'altro genitore.
In ragione della maggiore permanenza presso la madre il Sig. Parte_1 si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma di € 150,00 mensili CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi su base ISTAT.
Le spese straordinarie concordate per il figlio minore - così come Per_1 delineate dalle linee guida del CNF che si intendono integralmente richiamate
- verranno sostenute al 50% da entrambi i coniugi.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3