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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/10/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1536/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GH GE, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. ALESSANDRO SPEROTTO, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio in Pordenone (PN), in data 23/05/2015, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
26/11/2012;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza
1 del 28/07/2025 e cioè “
Assegnazione della casa familiare:
La casa familiare sita nel Comune di Pordenone, alla via Codel n.6, viene assegnata alla sig.ra Parte_1
Affidamento del figlio minore ed esercizio della responsabilità Persona_2
genitoriale:
viene affidato in maniera condivisa ad entrambe i Persona_3
genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Il piano genitoriale di deve necessariamente tenere conto non solo del Per_1
suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, ma anche della sua storia.
è un bambino che prima dell'adozione ha vissuto in maniera ripetuta Per_1
la violenza ed il distacco. Soffre del disturbo da disgregazione dell'umore dirompente, di quello da deficit di attenzione ed iperattività, ha un profilo cognitivo borderline con difficoltà negli apprendimenti, problemi riguardanti l'adozione e per questo è stato dichiarato dalla commissione INPS un alunno in situazione di handicap ai sensi del DPCM 185/2006 (cfr. verbale e verbale di aggravamento in all.n.13). La sua necessità è quella di avere un punto di riferimento quotidiano costante e stabile, costituito ad oggi dalla mamma e dalla famiglia materna.
Di seguito, pertanto, il piano genitoriale ritenuto congruo per il benessere di
: Per_1
Settimana uno:
• il martedì – alle ore 18.00 – il sig. va a prendere calcetto e CP_1 Per_4
lo tiene con sé riaccompagnandolo mercoledì mattina a scuola.
• il Mercoledì ed il Giovedì resta con la mamma;
Per_1
• il venerdì il sig. va a prendere a batteria, lo accompagna a CP_1 Per_1
parkour e lo tiene con sé riaccompagnandolo a casa della mamma il
2 sabato,alle ore19.00;
• la domenica resta con la mamma. Per_1
• Nelle giornate in cui frequenterà il corso di mountain bike ad Per_1
Aviano – o altra diversa attività sportiva se fuori città- il padre si occuperà
di curarne l'accompagnamento;
Settimana due:
• il martedì – alle ore 18.00 – il sig. va a prendere a CP_1 Per_1
calcetto e lo tiene con sé riaccompagnandolo mercoledì mattina a scuola.
• il Mercoledì ed il Giovedì resta con la mamma;
Per_1
• il venerdì il sig. va a prendere a batteria, lo accompagna CP_1 Per_1
a parkour e lo tiene con sé riaccompagnandolo a casa della mamma la domenica mattina entro le ore 10.00;
• la domenica resta con la mamma. Per_1
• Nelle giornate in cui frequenterà il corso di mountain bike ad Per_1
Aviano – o altra diversa attività sportiva se fuori città- il padre si occuperà di curarne l'accompagnamento;
E' fatta comunque salva la possibilità di diverso accordo.
Festività:
Le vacanze di Natale saranno suddivise tra i genitori alternando di anno in anno la prima settimana con la madre e la seconda con il padre e viceversa, lo stesso durante il periodo delle vacanze di Pasqua, suddividendo il calendario in 4+3, alternato l'anno successivo.
I sig.ri e concordano fin da adesso che qualora la suddivisione Pt_1 CP_1
delle vacanze natalizie e/o pasquali, sopra prospettate non possa essere osservata (ad esempio per un viaggio di ritorno del sig. nel suo paese di CP_1
origine), il genitore che non avrà potuto osservare il tempo di permanenza con
, recupererà stando con lui tre fine settimana consecutivi oltre al Per_1
3 lunedì.
Fatto comunque salvo diverso accordo.
Vacanze estive:
Durante l'TA trascorrerà almeno tre settimane anche non consecutive con il genitore non prevalentemente collocatario. Il aig. si CP_2
impegna a comunicare entro il 31 Maggio le date delle vacanze estive tenendo conto, possibilmente del periodo di vacanza effettivo della sig.ra che Pt_1
va dal 15 Luglio al 20 Agosto.
Disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale:
La responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera condivisa da entrambi i genitori, considerati però, i periodi di assenza e lontananza paterna in cui questo si troverà in Africa, le parti convengono sin da ora che la sig.ra Pt_1
potrà esercitare in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale nei
[...]
seguenti casi:
• domanda e rilascio di documenti e certificazioni come carta di identità, passaporto o quanto altro utile al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
• presentazione e /o richiesta a ogni ufficio competente di documenti utili ai fini fiscali;
• prestazione di consenso informato ed assunzione di decisioni relative ad ogni tipo di cura- ULTERIORI A QUELLE Già IN ESSERE E
DISCIPLINATE NEL PRESENTE ACCORDO RIGUARDO IL MINORE –
ed intervento necessario a preservare la salute ed il benessere del minore;
Contributo al mantenimento di , A. U. , aspetti fiscali e Persona_2
suddivisione delle spese straordinarie:
Il sig. verserà quale contributo al mantenimento del figlio minore CP_1
la somma pari ad € 125,00 entro il giorno 5 di ogni mese. Persona_2
Cifra rivalutabile secondo gli indici ISTAT se in aumento;
4 Unitamente al contributo al mantenimento il sig. verserà mensilmente la CP_1
somma pari ad 50,00 a titolo di concorso al contributo per le attività sportive ricreative sopra riportate e sempre anticipate da genitore collocatario.
Le ulteriori spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% e secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone che qui si intende integralmente richiamato.
E' fatto comunque sempre salvo il conguaglio semestrale – ovvero entro il 30
Giugno ed entro il 30 Dicembre di ogni anno – in ordine alle singole voci di spesa anticipate.
I sig,ri e convengono espressamente di utilizzare gli Pt_1 CP_1
emolumenti legati alla invalidità del minore per gli ausili terapici e sanitari in essere e per quelli che si renderanno necessari ove non coperti da SSN.
Altrettanto espressamente convengono che le spese relative ad ipotesi di cura,
terapie e consulti per non condivise da entrambi i genitori come Per_1
necessarie ma non manifestamente opposte, verranno sostenute unicamente dal genitore che intende praticarle.
La signora – in ragione del collocamento prevalente e del maggiore Pt_1
impegno assunto con il minore -beneficerà in via esclusiva dell'A.U.
Le detrazioni fiscali ove applicabili come per legge restano a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note
5 scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 25/07/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
11/08/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Pordenone (PN), in data
[...]
23/05/2015;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n. 62, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
6 4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 06/10/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1536/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GH GE, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. ALESSANDRO SPEROTTO, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio in Pordenone (PN), in data 23/05/2015, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
26/11/2012;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza
1 del 28/07/2025 e cioè “
Assegnazione della casa familiare:
La casa familiare sita nel Comune di Pordenone, alla via Codel n.6, viene assegnata alla sig.ra Parte_1
Affidamento del figlio minore ed esercizio della responsabilità Persona_2
genitoriale:
viene affidato in maniera condivisa ad entrambe i Persona_3
genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Il piano genitoriale di deve necessariamente tenere conto non solo del Per_1
suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, ma anche della sua storia.
è un bambino che prima dell'adozione ha vissuto in maniera ripetuta Per_1
la violenza ed il distacco. Soffre del disturbo da disgregazione dell'umore dirompente, di quello da deficit di attenzione ed iperattività, ha un profilo cognitivo borderline con difficoltà negli apprendimenti, problemi riguardanti l'adozione e per questo è stato dichiarato dalla commissione INPS un alunno in situazione di handicap ai sensi del DPCM 185/2006 (cfr. verbale e verbale di aggravamento in all.n.13). La sua necessità è quella di avere un punto di riferimento quotidiano costante e stabile, costituito ad oggi dalla mamma e dalla famiglia materna.
Di seguito, pertanto, il piano genitoriale ritenuto congruo per il benessere di
: Per_1
Settimana uno:
• il martedì – alle ore 18.00 – il sig. va a prendere calcetto e CP_1 Per_4
lo tiene con sé riaccompagnandolo mercoledì mattina a scuola.
• il Mercoledì ed il Giovedì resta con la mamma;
Per_1
• il venerdì il sig. va a prendere a batteria, lo accompagna a CP_1 Per_1
parkour e lo tiene con sé riaccompagnandolo a casa della mamma il
2 sabato,alle ore19.00;
• la domenica resta con la mamma. Per_1
• Nelle giornate in cui frequenterà il corso di mountain bike ad Per_1
Aviano – o altra diversa attività sportiva se fuori città- il padre si occuperà
di curarne l'accompagnamento;
Settimana due:
• il martedì – alle ore 18.00 – il sig. va a prendere a CP_1 Per_1
calcetto e lo tiene con sé riaccompagnandolo mercoledì mattina a scuola.
• il Mercoledì ed il Giovedì resta con la mamma;
Per_1
• il venerdì il sig. va a prendere a batteria, lo accompagna CP_1 Per_1
a parkour e lo tiene con sé riaccompagnandolo a casa della mamma la domenica mattina entro le ore 10.00;
• la domenica resta con la mamma. Per_1
• Nelle giornate in cui frequenterà il corso di mountain bike ad Per_1
Aviano – o altra diversa attività sportiva se fuori città- il padre si occuperà di curarne l'accompagnamento;
E' fatta comunque salva la possibilità di diverso accordo.
Festività:
Le vacanze di Natale saranno suddivise tra i genitori alternando di anno in anno la prima settimana con la madre e la seconda con il padre e viceversa, lo stesso durante il periodo delle vacanze di Pasqua, suddividendo il calendario in 4+3, alternato l'anno successivo.
I sig.ri e concordano fin da adesso che qualora la suddivisione Pt_1 CP_1
delle vacanze natalizie e/o pasquali, sopra prospettate non possa essere osservata (ad esempio per un viaggio di ritorno del sig. nel suo paese di CP_1
origine), il genitore che non avrà potuto osservare il tempo di permanenza con
, recupererà stando con lui tre fine settimana consecutivi oltre al Per_1
3 lunedì.
Fatto comunque salvo diverso accordo.
Vacanze estive:
Durante l'TA trascorrerà almeno tre settimane anche non consecutive con il genitore non prevalentemente collocatario. Il aig. si CP_2
impegna a comunicare entro il 31 Maggio le date delle vacanze estive tenendo conto, possibilmente del periodo di vacanza effettivo della sig.ra che Pt_1
va dal 15 Luglio al 20 Agosto.
Disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale:
La responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera condivisa da entrambi i genitori, considerati però, i periodi di assenza e lontananza paterna in cui questo si troverà in Africa, le parti convengono sin da ora che la sig.ra Pt_1
potrà esercitare in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale nei
[...]
seguenti casi:
• domanda e rilascio di documenti e certificazioni come carta di identità, passaporto o quanto altro utile al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
• presentazione e /o richiesta a ogni ufficio competente di documenti utili ai fini fiscali;
• prestazione di consenso informato ed assunzione di decisioni relative ad ogni tipo di cura- ULTERIORI A QUELLE Già IN ESSERE E
DISCIPLINATE NEL PRESENTE ACCORDO RIGUARDO IL MINORE –
ed intervento necessario a preservare la salute ed il benessere del minore;
Contributo al mantenimento di , A. U. , aspetti fiscali e Persona_2
suddivisione delle spese straordinarie:
Il sig. verserà quale contributo al mantenimento del figlio minore CP_1
la somma pari ad € 125,00 entro il giorno 5 di ogni mese. Persona_2
Cifra rivalutabile secondo gli indici ISTAT se in aumento;
4 Unitamente al contributo al mantenimento il sig. verserà mensilmente la CP_1
somma pari ad 50,00 a titolo di concorso al contributo per le attività sportive ricreative sopra riportate e sempre anticipate da genitore collocatario.
Le ulteriori spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% e secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone che qui si intende integralmente richiamato.
E' fatto comunque sempre salvo il conguaglio semestrale – ovvero entro il 30
Giugno ed entro il 30 Dicembre di ogni anno – in ordine alle singole voci di spesa anticipate.
I sig,ri e convengono espressamente di utilizzare gli Pt_1 CP_1
emolumenti legati alla invalidità del minore per gli ausili terapici e sanitari in essere e per quelli che si renderanno necessari ove non coperti da SSN.
Altrettanto espressamente convengono che le spese relative ad ipotesi di cura,
terapie e consulti per non condivise da entrambi i genitori come Per_1
necessarie ma non manifestamente opposte, verranno sostenute unicamente dal genitore che intende praticarle.
La signora – in ragione del collocamento prevalente e del maggiore Pt_1
impegno assunto con il minore -beneficerà in via esclusiva dell'A.U.
Le detrazioni fiscali ove applicabili come per legge restano a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note
5 scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 25/07/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
11/08/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Pordenone (PN), in data
[...]
23/05/2015;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n. 62, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
6 4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 06/10/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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