Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520
Articolo 5Articolo 7
Versione
16 luglio 1955
Art. 6.
L'Ispettorato del lavoro e' costituito:
a) da Ispettorati regionali con sede in ogni capoluogo di Regione;
b) da Ispettorati provinciali con sede in ogni capoluogo di Provincia che non sia anche capoluogo di Regione;
c) da un Ispettorato medico centrale avente sede in Roma.
Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali, svolgono direttamente su tutto il territorio della Regione quei compiti che saranno determinati dal Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale e, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali.
Gli Ispettorati provinciali esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle che, a norma del precedente comma, saranno espressamente riservate agli Ispettorati regionali.
L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 7, di proporre i criteri di massima per l'applicazione di esse, di dar parere sulle concessioni e disposizioni generali relative, di compiere ispezioni in accordo col capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di investigare sulle condizioni di igiene e di salubrita' del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti possa essere ad esso affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 16 luglio 1955