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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2905/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2905/2020 R.G.A.C., assunta in decisione senza termini all'udienza del 20.02.2025, vertente tra:
• p. i.v.a. , in persona dei procuratori Parte_1 P.IVA_1 speciali dott. e avv. Lorenza Prati, giusta le procure del 1° giugno Parte_2
2018, rep. 19897, racc. 7889, e del 31 gennaio 2019, rep. 21394, racc. 8528, elettivamente domiciliata in Milano, via Domenichino n.5, presso lo studio legale degli avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di mandato difensivo apposto su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Attrice -
CONTRO
• , cod. fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
- Convenuto contumace-
Udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 20 febbraio 2025: Parte attrice precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta regolarmente depositate.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato via pec alla controparte, la Parte_1
in persona dei procuratori speciali in epigrafe richiamati, citava al giudizio di
[...] questo Tribunale il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, esponendo che: era un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni;
nell'ambito dell'esercizio della propria attività nel settore del factoring si era resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell' convenuto da parte di CP_2 [...]
e di ER CO s.r.l.; più precisamente, i crediti ceduti ammontavano CP_3 ad € 51.507,84, a titolo di capitale, oltre agli interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002, agli interessi anatocistici nella misura di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., prodotti dagli interessi scaduti da almeno sei mesi, ad € 4.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002, in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture insolute, ad € 24.836,06 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale iniziale, oltre agli ulteriori interessi anatocistici, nella misura di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. prodotti dagli interessi scaduti da almeno sei mesi, € 35.160,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture insolute;
alcuni atti di cessione avevano avuto ad oggetto esclusivamente i crediti già sorti in capo alla società fornitrice nei confronti della convenuta, mentre altri avevano avuto ad oggetto, anche ai sensi della L. 52/91, oltre ai crediti già sorti anche i crediti futuri derivanti da contratti già stipulati o da stipularsi tra la società fornitrice e l'Ente convenuto entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione;
gli atti di cessione erano stati stipulati nella forma della scrittura privata autenticata da notaio ed erano stati regolarmente notificati alla parte debitrice;
i crediti azionati erano certi, liquidi ed esigibili, tenuto conto che il convenuto – anche dopo il ricevimento delle CP_1 fatture, della notifica degli atti di cessione e dell'intimazione di pagamento – non aveva sollevato contestazioni in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti né, a monte, in ordine all'esecuzione delle prestazioni dalle quali i crediti avevano tratto origine;
comunque, aveva diritto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, avendo l'Ente convenuto, in ogni caso, usufruito delle prestazioni erogate dalle società fornitrici;
per effetto dei predetti atti di cessione, si era resa cessionaria, oltre che dei crediti per sorte capitale portati dalle fatture azionate, anche degli interessi di mora già maturati, così come di quelli non ancora scaduti;
erano dovuti gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi
2 moratori maturati sulla sorte capitale e scaduti da almeno sei mesi, ex art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5, D. Lgs. n. 231/02, in forza del rinvio operato dall'art. 1284, comma IV, c.c., oltre all'importo forfettario di € 40,00 per ciascuna delle 103 fatture impagate ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), D. Lgs. n. 192/12, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, così come interpretata dalla COissione Europea;
per effetto della stipulazione degli atti di cessione dei crediti, stipulati nella forma della scrittura privata autenticata da notaio richiesta dalla legge, si era resa cessionaria dei crediti per interessi moratori che i fornitori dell'Ente convenuto avevano maturato nei confronti di quest'ultimo, dacchè i crediti per interessi moratori avevano origine del tutto distinta rispetto ai crediti per sorte capitale ed a quelli per interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale;
alcune “note di debito interessi” erano state emesse direttamente dai fornitori prima della stipula degli atti di cessione dei credito in favore di , mentre altre note erano state emesse direttamente da successivamente alla cessione dei crediti;
il convenuto, CP_1 neppure a seguito del ricevimento delle note debito interessi e della relativa intimazione di pagamento, aveva contestato gli elementi ed i dati posti a fondamento del calcolo degli interessi di mora oggetto delle note debito interessi. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del Controparte_1
dei seguenti importi: a. € 51.507,84 in linea capitale portato dalle fatture indicate
[...] nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 4.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 24.836,06 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04; gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 35.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' CP_2 convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.; e conseguentemente 3 condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del di delle diverse CP_1 Controparte_1 somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. Controparte_1
2041 c.c.; […] In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive;”
Instaurato regolarmente il contraddittorio, con ordinanza del 28.09.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.09.2021, questa Giudice
“rilevato che risulta regolarmente notificato via pec l'atto di citazione a controparte, la quale non si è costituita;
considerato che
parte attrice ha chiesto i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.”, dichiarava la contumacia del ed Controparte_1 assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1-2-3 c.p.c. chiesti dall'attrice.
Depositate le memorie attoree di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1 e 2 c.p.c., all'udienza del 24.03.2022, rilevato il carattere documentale della controversia, la scrivente fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Su istanza di parte attrice di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., questa decidente disponeva in conformità fissando l'udienza di trattazione scritta del 28 novembre 2024.
Con note di trattazione scritta, depositate in data 22.11.2024, parte attrice, affermando la propria posizione di cessionaria avuto riguardo ai crediti ceduti da
, ER CO ed EN Energia, precisava l'intervenuto mutamento della sorte CP_3 capitale richiesta, inizialmente pari ad € 51.507,84 e, da ultimo, pari ad € 50.779,38, tenuto conto di parziali pagamenti effettuati dal CP_1
4 Rinviata all'udienza scritta del 20 febbraio 2025, la causa veniva assegnata a sentenza senza termini.
2. – La domanda attorea deve essere rigettata per quanto dappresso si espone.
2.1 – In primo luogo, va rilevato che la società attrice, nelle note di trattazione scritta del 22.11.2024, ha ridotto la propria pretesa creditoria di sorte capitale, da euro 51.507,84 ad € 50.779,38, per asseriti intervenuti parziali pagamenti da parte dell'Ente convenuto (“Come specificato nelle ultime note con cui è stato precisato il credito, l'importo in linea capitale si è ridotto da € 51.507,84 ad € 50.779,38, in seguito a parziali pagamenti effettuati dal in favore della società cedente ER CO e da questa CP_1 rimborsati a in pendenza del presente giudizio, ed è portato dall'elenco delle fatture indicate nel doc. 321 sostitutivo dell'originario doc. 3”). Si prende, pertanto, atto di tale riduzione della domanda, nella disponibilità della parte attrice.
2.2 – In secondo luogo, va ulteriormente rappresentato che l'attrice, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ha asserito, quanto ai crediti ceduti da ER CO, che vi sarebbe stata da parte di quest'ultima, in favore dell'ente territoriale convenuto, somministrazione di energia elettrica in regime di c.d. Servizio di Salvaguardia. Sennonchè il rilievo della suddetta somministrazione costituisce nuova allegazione, come tale inammissibile per tardività, ove si ponga mente alla circostanza che, nell'atto di citazione, la società attrice non ha mai dedotto di una siffatta fornitura. Configurando, quindi, la costituzione del rapporto di salvaguardia tra la citata società ed il Comune di , fatto costitutivo nuovo, tardivamente Controparte_1 dedotto.
2.3 – Ciò detto, ed evidenziata l'assoluta illeggibilità delle fatture prodotte in giudizio, segnatamente con la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., dalla parte attrice, trattandosi di innumerevoli file contenenti una serie di dati numerici e di codici di programmazione che nulla provano in termini di esistenza ed entità delle prestazioni eventualmente rese al , la Controparte_1 domanda va respinta in quanto parte attrice non ha né allegato (dalla citazione non si evince quando, con quale oggetto e da chi sarebbero stati conclusi i contratti da cui traggono origine i crediti azionati, limitandosi, l'attrice, ad asserire che “l'Ente convenuto ha, in ogni caso, pacificamente usufruito delle prestazioni erogate dalle società fornitrici, per il cui pagamento sono state emesse le fatture azionate”) né provato, ed era suo onere ex art. 2697 c.c., i titoli negoziali, rectius i contratti-fonte di derivazione dei crediti successivamente oggetto di cessione.
5 2.3.1 - Invero, in atti non risulta versato alcun contratto tra il convenuto CP_1 ed i “vari fornitori di quest'ultimo”, in particolare ed ER CO Controparte_3
s.r.l., nè risulta indicizzato alcun file, seppure illeggibile, come “contratto” - che, per altro, nella specie, avrebbe dovuto essere stipulato in forma scritta trattandosi di Pubblica Amministrazione -.
2.4 – Ne consegue il respingimento dell'azione attorea per difetto di prova dei (genericamente dedotti) rapporti contrattuali di fornitura.
3. – Quanto alle spese di lite, nulla si dispone avuto riguardo alla contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definendo la causa iscritta al n. 2905/2020 R.G.A.C. proposta da nei confronti del Parte_3
, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, Controparte_1 così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- nulla sulle spese di lite stante la contumacia del convenuto. Così deciso in Reggio Calabria, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosaria Leonello
6
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2905/2020 R.G.A.C., assunta in decisione senza termini all'udienza del 20.02.2025, vertente tra:
• p. i.v.a. , in persona dei procuratori Parte_1 P.IVA_1 speciali dott. e avv. Lorenza Prati, giusta le procure del 1° giugno Parte_2
2018, rep. 19897, racc. 7889, e del 31 gennaio 2019, rep. 21394, racc. 8528, elettivamente domiciliata in Milano, via Domenichino n.5, presso lo studio legale degli avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di mandato difensivo apposto su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Attrice -
CONTRO
• , cod. fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
- Convenuto contumace-
Udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 20 febbraio 2025: Parte attrice precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta regolarmente depositate.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato via pec alla controparte, la Parte_1
in persona dei procuratori speciali in epigrafe richiamati, citava al giudizio di
[...] questo Tribunale il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, esponendo che: era un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni;
nell'ambito dell'esercizio della propria attività nel settore del factoring si era resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell' convenuto da parte di CP_2 [...]
e di ER CO s.r.l.; più precisamente, i crediti ceduti ammontavano CP_3 ad € 51.507,84, a titolo di capitale, oltre agli interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002, agli interessi anatocistici nella misura di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., prodotti dagli interessi scaduti da almeno sei mesi, ad € 4.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002, in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture insolute, ad € 24.836,06 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale iniziale, oltre agli ulteriori interessi anatocistici, nella misura di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. prodotti dagli interessi scaduti da almeno sei mesi, € 35.160,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture insolute;
alcuni atti di cessione avevano avuto ad oggetto esclusivamente i crediti già sorti in capo alla società fornitrice nei confronti della convenuta, mentre altri avevano avuto ad oggetto, anche ai sensi della L. 52/91, oltre ai crediti già sorti anche i crediti futuri derivanti da contratti già stipulati o da stipularsi tra la società fornitrice e l'Ente convenuto entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione;
gli atti di cessione erano stati stipulati nella forma della scrittura privata autenticata da notaio ed erano stati regolarmente notificati alla parte debitrice;
i crediti azionati erano certi, liquidi ed esigibili, tenuto conto che il convenuto – anche dopo il ricevimento delle CP_1 fatture, della notifica degli atti di cessione e dell'intimazione di pagamento – non aveva sollevato contestazioni in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti né, a monte, in ordine all'esecuzione delle prestazioni dalle quali i crediti avevano tratto origine;
comunque, aveva diritto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, avendo l'Ente convenuto, in ogni caso, usufruito delle prestazioni erogate dalle società fornitrici;
per effetto dei predetti atti di cessione, si era resa cessionaria, oltre che dei crediti per sorte capitale portati dalle fatture azionate, anche degli interessi di mora già maturati, così come di quelli non ancora scaduti;
erano dovuti gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi
2 moratori maturati sulla sorte capitale e scaduti da almeno sei mesi, ex art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5, D. Lgs. n. 231/02, in forza del rinvio operato dall'art. 1284, comma IV, c.c., oltre all'importo forfettario di € 40,00 per ciascuna delle 103 fatture impagate ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), D. Lgs. n. 192/12, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, così come interpretata dalla COissione Europea;
per effetto della stipulazione degli atti di cessione dei crediti, stipulati nella forma della scrittura privata autenticata da notaio richiesta dalla legge, si era resa cessionaria dei crediti per interessi moratori che i fornitori dell'Ente convenuto avevano maturato nei confronti di quest'ultimo, dacchè i crediti per interessi moratori avevano origine del tutto distinta rispetto ai crediti per sorte capitale ed a quelli per interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale;
alcune “note di debito interessi” erano state emesse direttamente dai fornitori prima della stipula degli atti di cessione dei credito in favore di , mentre altre note erano state emesse direttamente da successivamente alla cessione dei crediti;
il convenuto, CP_1 neppure a seguito del ricevimento delle note debito interessi e della relativa intimazione di pagamento, aveva contestato gli elementi ed i dati posti a fondamento del calcolo degli interessi di mora oggetto delle note debito interessi. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del Controparte_1
dei seguenti importi: a. € 51.507,84 in linea capitale portato dalle fatture indicate
[...] nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 4.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 24.836,06 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04; gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 35.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' CP_2 convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.; e conseguentemente 3 condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del di delle diverse CP_1 Controparte_1 somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. Controparte_1
2041 c.c.; […] In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive;”
Instaurato regolarmente il contraddittorio, con ordinanza del 28.09.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.09.2021, questa Giudice
“rilevato che risulta regolarmente notificato via pec l'atto di citazione a controparte, la quale non si è costituita;
considerato che
parte attrice ha chiesto i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.”, dichiarava la contumacia del ed Controparte_1 assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1-2-3 c.p.c. chiesti dall'attrice.
Depositate le memorie attoree di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1 e 2 c.p.c., all'udienza del 24.03.2022, rilevato il carattere documentale della controversia, la scrivente fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Su istanza di parte attrice di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., questa decidente disponeva in conformità fissando l'udienza di trattazione scritta del 28 novembre 2024.
Con note di trattazione scritta, depositate in data 22.11.2024, parte attrice, affermando la propria posizione di cessionaria avuto riguardo ai crediti ceduti da
, ER CO ed EN Energia, precisava l'intervenuto mutamento della sorte CP_3 capitale richiesta, inizialmente pari ad € 51.507,84 e, da ultimo, pari ad € 50.779,38, tenuto conto di parziali pagamenti effettuati dal CP_1
4 Rinviata all'udienza scritta del 20 febbraio 2025, la causa veniva assegnata a sentenza senza termini.
2. – La domanda attorea deve essere rigettata per quanto dappresso si espone.
2.1 – In primo luogo, va rilevato che la società attrice, nelle note di trattazione scritta del 22.11.2024, ha ridotto la propria pretesa creditoria di sorte capitale, da euro 51.507,84 ad € 50.779,38, per asseriti intervenuti parziali pagamenti da parte dell'Ente convenuto (“Come specificato nelle ultime note con cui è stato precisato il credito, l'importo in linea capitale si è ridotto da € 51.507,84 ad € 50.779,38, in seguito a parziali pagamenti effettuati dal in favore della società cedente ER CO e da questa CP_1 rimborsati a in pendenza del presente giudizio, ed è portato dall'elenco delle fatture indicate nel doc. 321 sostitutivo dell'originario doc. 3”). Si prende, pertanto, atto di tale riduzione della domanda, nella disponibilità della parte attrice.
2.2 – In secondo luogo, va ulteriormente rappresentato che l'attrice, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ha asserito, quanto ai crediti ceduti da ER CO, che vi sarebbe stata da parte di quest'ultima, in favore dell'ente territoriale convenuto, somministrazione di energia elettrica in regime di c.d. Servizio di Salvaguardia. Sennonchè il rilievo della suddetta somministrazione costituisce nuova allegazione, come tale inammissibile per tardività, ove si ponga mente alla circostanza che, nell'atto di citazione, la società attrice non ha mai dedotto di una siffatta fornitura. Configurando, quindi, la costituzione del rapporto di salvaguardia tra la citata società ed il Comune di , fatto costitutivo nuovo, tardivamente Controparte_1 dedotto.
2.3 – Ciò detto, ed evidenziata l'assoluta illeggibilità delle fatture prodotte in giudizio, segnatamente con la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., dalla parte attrice, trattandosi di innumerevoli file contenenti una serie di dati numerici e di codici di programmazione che nulla provano in termini di esistenza ed entità delle prestazioni eventualmente rese al , la Controparte_1 domanda va respinta in quanto parte attrice non ha né allegato (dalla citazione non si evince quando, con quale oggetto e da chi sarebbero stati conclusi i contratti da cui traggono origine i crediti azionati, limitandosi, l'attrice, ad asserire che “l'Ente convenuto ha, in ogni caso, pacificamente usufruito delle prestazioni erogate dalle società fornitrici, per il cui pagamento sono state emesse le fatture azionate”) né provato, ed era suo onere ex art. 2697 c.c., i titoli negoziali, rectius i contratti-fonte di derivazione dei crediti successivamente oggetto di cessione.
5 2.3.1 - Invero, in atti non risulta versato alcun contratto tra il convenuto CP_1 ed i “vari fornitori di quest'ultimo”, in particolare ed ER CO Controparte_3
s.r.l., nè risulta indicizzato alcun file, seppure illeggibile, come “contratto” - che, per altro, nella specie, avrebbe dovuto essere stipulato in forma scritta trattandosi di Pubblica Amministrazione -.
2.4 – Ne consegue il respingimento dell'azione attorea per difetto di prova dei (genericamente dedotti) rapporti contrattuali di fornitura.
3. – Quanto alle spese di lite, nulla si dispone avuto riguardo alla contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definendo la causa iscritta al n. 2905/2020 R.G.A.C. proposta da nei confronti del Parte_3
, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, Controparte_1 così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- nulla sulle spese di lite stante la contumacia del convenuto. Così deciso in Reggio Calabria, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosaria Leonello
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