Art. 2.
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per lavoro espletato fuori residenza e' dovuta ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti, in sostituzione dell'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180 , l'indennita' supplementare di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 176 .
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per lavoro espletato fuori residenza e' dovuta ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti, in sostituzione dell'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180 , l'indennita' supplementare di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 176 .