Articolo 2 della Legge 31 gennaio 1968, n. 41
Articolo 1
Versione
28 febbraio 1968
Art. 2.
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per lavoro espletato fuori residenza e' dovuta ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti, in sostituzione dell'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180 , l'indennita' supplementare di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 176 .

Entrata in vigore il 28 febbraio 1968