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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1114/2024
Corte di Appello di Bologna 2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel giudizio di rinvio relativo alla causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 1114/2024, promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, in proprio e quali eredi di , a sua volta erede pro quota di
[...] Persona_1
e , nonché e Persona_2 Parte_5 Parte_6 in proprio e quali eredi pro quota di e Parte_7 Persona_2
, tutti con il patrocinio dell'avv. ZAULI GIOVANNI (C.F. Parte_5
) VIA ROSSELLI DEL TURCO N. 30 FORLÌ; elettivamente C.F._1 domiciliati in VIA ROSSELLI DEL TURCO N. 30 FORLÌ, presso il difensore avv. ZAULI GIOVANNI.
attori in riassunzione già appellati e appellanti incidentali
Contro
e con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CP_2
IN RI;
elettivamente domiciliati in CORSO MAZZINI N. 70 FORLÌ, presso il difensore avv. IN RI.
convenuti in riassunzione già appellati pagina 1 di 28 e contro
, in persona del Presidente pro tempore, con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. CATTANEO DANIELE (C.F. VIALE C.F._2
RESTELLI N. 5 MILANO;
elettivamente domiciliata in VIALE RESTELLI N. 5 MILANO presso il difensore avv. CATTANEO DANIELE.
convenuta in riassunzione già appellante
e contro
(C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BELLINI CARLO (C.F.
) CORSO DELLA REPUBBLICA N. 162 FORLÌ; elettivamente C.F._3 domiciliata in CORSO DELLA REPUBBLICA N. 162 FORLÌ presso il difensore avv. BELLINI CARLO.
convenuta in riassunzione già appellata e appellante incidentale
AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO – SINISTRO STRADALE - RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE –– CASO FORTUITO –
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 14.01.2025: Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti e pertanto:
ATTORI IN RIASSUNZIONE GIÀ APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI , Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_3 Parte_4 Parte_6 Parte_7
<< Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna – in applicazione dei principi giuridici sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con sentenza n. 13921/2024, pubblicata il 20.05.2024 – DICHIARARE la responsabilità esclusiva della ovvero la Controparte_3 responsabilità concorrente della e di nella Controparte_3 CP_2 causazione del sinistro stradale verificatosi in data 6.5.2007 in località Ca' Bianchi del Comune di Bagno di Romagna;
con scontro fra l'autovettura EN LO (targata BR024DV), condotta da di proprietà di , assicurata CP_2 Controparte_1 per RCA con e l'autovettura IA UN (targata BX701BA), condotta Controparte_4 da , trasportante , e;
Parte_4 Persona_1 Parte_1 Parte_3
pagina 2 di 28 CONDANNARE la , e , in Controparte_3 CP_2 Controparte_1 solido, – in forza della disposizione di cui all'art. 2055 c.c. – all'integrale risarcimento di tutti i danni già riconosciuti e liquidati con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3047/2020 del 26.11.2020 – con capi in giudicato sui relativi profili - a favore di
, , , , nonché di Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 Pt_5
, e oltre a interessi e rivalutazione monetaria,
[...] Parte_6 Parte_7 ovvero interessi ex art.. 5 co. 2 D.Lgs. 9/10/2022 n. 231; CONDANNARE, segnatamente, la , e Controparte_3 CP_2
, in solido, alla corresponsione a favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 103.249,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 10.05.2020; ovvero gli interessi legali ex art. ex art.. 5 co. 2 D.Lgs. 9/10/2022 n. 231, ovvero quella maggior
o minor somma dovuta;
CONDANNARE, segnatamente, la , e Controparte_3 CP_2
, in solido, alla corresponsione a favore di della Controparte_1 Parte_4 somma di euro 67.322,09, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 10.05.2020; ovvero gli interessi legali ex art. 5 co. 2 D.Lgs. 9/10/2022 n. 231, ovvero quella maggior o minor somma dovuta;
CONDANNARE, segnatamente, la , e Controparte_3 CP_2
, in solido, alla corresponsione a favore di della Controparte_1 Parte_3 somma di euro 162.346,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 10.05.2020; ovvero gli interessi legali ex art. 5 co. 2 D.Lgs. 9/10/2022 n. 231, ovvero quella maggior o minor somma dovuta;
CONDANNARE, segnatamente, la , e Controparte_3 CP_2
, in solido, alla corresponsione a favore di della Controparte_1 Parte_2 somma di euro 168.843,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 10.05.2020; ovvero gli interessi legali ex art. 5 co. 2 D.Lgs. 9/10/2022 n. 231, ovvero quella maggior o minor somma dovuta;
CONDANNARE, segnatamente, la , e Controparte_3 CP_2
, in solido, alla corresponsione a favore di – e per esso Controparte_1 Parte_5
a favore degli eredi del predetto avente diritto deceduto nelle more della presente causa, ossia a favore di e di , Parte_6 Parte_7 Parte_1
, , le ultime quattro quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4
anch'esso purtroppo deceduto nelle more - della somma di euro Persona_1
97.540,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 10.05.2020; ovvero gli interessi legali ex art. 5 co. 2 D.Lgs. 9/10/2022 n. 231, ovvero quella maggior o minor somma dovuta;
CONDANNARE, segnatamente, la , e Controparte_3 CP_2
, in solido, alla corresponsione a favore di e Controparte_1 Parte_6
pagina 3 di 28 e , , , , Parte_7 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi di anch'esso purtroppo deceduto nelle more - nella qualità Persona_1 di eredi di nonché di – già coniuge ed erede della Persona_2 Parte_5 predetta con trasmissione ai propri eredi dei relativi diritti - della Persona_2 somma di euro 97.540,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 10.05.2020; ovvero gli interessi legali ex art. 5 co. 2 D.Lgs. 9/10/2022 n. 231, ovvero quella maggior o minor somma dovuta;
DARE ATTO che è deceduto nelle more, per cui la liquidazione Parte_5 dell'importo a favore di va effettuata per quota di 1/3 ciascuno in favore Parte_5 degli eredi , e per quota di 1/3 a favore di Parte_6 Parte_7 Per_1
e, tenuto conto del decesso di quest'ultimo, per la quota di 1/3 in favore di
[...]
, , e , rispettivamente Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 moglie e figlie di e, quindi, per la quota rispettivamente spettante a Persona_1
- coniuge di – e , e Parte_1 Persona_1 Parte_4 Parte_2
– figlie di – secondo la disposizione dell'art. 581 c.c.; Parte_3 Persona_1
CONDANNARE la e, in ipotesi di concorso di colpa, Controparte_3 CP_2
e , in solido, alla refusione in favore di ,
[...] Controparte_1 Parte_1
, e delle spese processuali del giudizio Parte_3 Parte_4 Parte_2 di primo grado, liquidate secondo scaglione e parametri di cui alla superiore parte del presente atto o, comunque, in maniera congruamente e adeguatamente superiore a quanto liquidato dalla cassata sentenza della Corte territoriale;
CONDANNARE la e, in ipotesi di concorso di colpa, Controparte_3 CP_2
e , in solido, alla refusione in favore di ,
[...] Controparte_1 Parte_1
, e delle spese processuali del giudizio Parte_3 Parte_4 Parte_2 di secondo grado, liquidate secondo scaglione e parametri di cui alla superiore parte del presente atto o, comunque, in maniera congruamente e adeguatamente superiore a quanto liquidato dalla cassata sentenza della Corte territoriale;
CONDANNARE la e, in ipotesi di concorso di colpa, Controparte_3 CP_2
e , in solido, alla refusione in favore di e, per
[...] Controparte_1 Parte_5 esso, degli eredi e nonché e, per esso, Parte_6 Parte_7 Persona_1
, , e delle spese Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 processuali del giudizio di primo grado, nonché in favore di e Parte_6 Pt_7 in proprio, liquidate secondo scaglione e parametri di cui alla superiore parte del
[...] presente atto o, comunque, in maniera congruamente e adeguatamente superiore a quanto liquidato dalla cassata sentenza della Corte territoriale;
CONDANNARE la e, in ipotesi di concorso di colpa, Controparte_3 CP_2
e , in solido, alla refusione in favore di e, per
[...] Controparte_1 Parte_5 esso, degli eredi e nonché e, per esso, Parte_6 Parte_7 Persona_1
, , e delle spese Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 processuali del giudizio di secondo grado, liquidate secondo scaglione e parametri di cui alla superiore parte del presente atto o, comunque, in maniera congruamente e pagina 4 di 28 adeguatamente superiore a quanto liquidato dalla cassata sentenza della Corte territoriale;
CONDANNARE la e, in ipotesi di concorso di colpa, Controparte_3 CP_2
e , in solido, al rimborso integrale delle spese delle
[...] Controparte_1 consulenze tecniche d'ufficio e di parte (C.T.U. cinematica e C.T.U. medico-legale) del giudizio di primo grado, con applicazione degli interessi per rivalutazione monetaria ovvero gli interessi legali ex art. 5 co. 2 D.Lgs.
9.10.2022 n. 231 dalla data del deposito delle singole relazioni al saldo: CONDANNARE la e, in ipotesi di concorso di colpa, Controparte_3 CP_2
, in solido, al pagamento delle spese processuali e legali del
[...] Controparte_1 giudizio dinanzi la Suprema Corte a favore dei ricorrenti vittoriosi , Parte_1
, , , nonché di e Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_6 Pt_7
liquidazione che la Suprema Corte ha disposto venga effettuata dal giudice di
[...] rinvio. Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio di rinvio a carico della parte o, in solido, delle parti soccombenti. >>
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE GIÀ APPELLATI EL MO E EN << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, quale CP_2
Giudice del rinvio, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
- Nel merito del procedimento principale, e nel rispetto delle istruzioni e delle censure svolte dalla Suprema Corte di cassazione nell'ambito del giudizio rescindente, con l'ordinanza n. 13921/2024 del 13/03/14, resa nel procedimento di Cassazione distinto al n. 3141/21 R.G., RIGETTARE integralmente l'appello originariamente proposto dalla
nei confronti del capo della sentenza del Tribunale di Forlì Controparte_3 che statuiva l'Ente quale unico responsabile del sinistro, con conferma della pronuncia di prime cure sul punto, anche per quanto concerne le spese di lite, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, qui da intendersi interamente ripercorse.
- Ancora nel merito dell'appello originariamente proposto dalla Parte_8
, provvedere secondo Giustizia nei confronti dei gravami interposti dalla
[...]
nei confronti dei capi della sentenza che disponevano la Controparte_3 liquidazione del danno nei confronti dei distinti danneggiati;
- Sempre nel merito del procedimento principale, provvedere secondo Giustizia nei confronti del gravame interposto dalla avverso il capo della Controparte_3 sentenza che escludeva il concorso colposo del signor per il mancato utilizzo Pt_4 della cintura di sicurezza.
- In ogni caso con assoluta vittoria di spese, competenze ed onorari, anche accessori, spese generali, c.p.a. ed Iva come per Legge, tanto con riferimento al primo grado di giudizio – da confermarsi a carico degli eredi e prossimi congiunti - quanto Pt_4 con riferimento al grado di appello, al successivo grado di cassazione ed al presente giudizio di rinvio, da statuirsi a carico della , per le Parte_8 ragioni e gli importi di cui in parte narrativa. >> pagina 5 di 28
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE GIÀ APPELLANTE CP_3
: << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, qui adita,
[...] contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: ritenere la esente da qualsiasi responsabilità per l'evento Controparte_5 di sinistro del 6.5.2007, che ha coinvolto e non sussistendo alcuna Pt_4 CP_2 responsabilità ex art. 2051 c.c. (e/o ex art. 2043 c.c.), per tutte le ragioni esposte, dichiarando unico responsabile dello evento stesso, rigettando, CP_2 nuovamente, per l'effetto, ogni pretesa avanzata verso la stessa ed ordinando, CP_3 se necessario, le relative restituzioni. Vinte le spese anche del grado di giudizio di Cassazione. IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, accertare e dichiarare la responsabilità primaria e prevalente di per l'evento e i danni dedotti e CP_2 solo la minore e minoritaria responsabilità, in misura percentuale indicanda, della Provincia di Forlì – , dichiarando tenuta l'esponente, per l'effetto ed in tale Pt_8 misura, a risarcire ai danneggiati le somme così come accertate per dovute e liquidate nella sentenza n. 3047/2020 della Corte di Appello di Bologna, siccome passata in giudicato in punto quantum, rigettando in ogni caso la domanda degli attori in riassunzione di liquidazione degli interessi di mora maggiorati ex art. 5 co. 2 D.Lgs. 9/10/2022 n. 231, essendo dovuti solo gli interessi al tasso legale, stante quanto statuito dalla sentenza n. 3047/2020 della Corte di Appello di Bologna, siccome passata in giudicato sul punto, con ogni conseguente provvedimento e ferma la facoltà di rivalsa e regresso dell'appellante verso CP_2 Controparte_1
Spese compensate o proporzionate al liquidato. >>
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE GIÀ APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE << Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_4
d'Appello di Bologna, previo accertamento della responsabilità in concreto nella causazione dell'evento (il sinistro di strada verificatosi in Bagno di Romagna il 06/05/2007, in località Ca' di Bianchi) – accertamento dunque di esse responsabilità e dei soggetti ad esse tenuti a far fronte, e tenuto conto di quanto pagato nel 2007 da
– accertare e quantificare quanto essa abbia Controparte_4 CP_4 pagato a ciascuna delle parti offese in eccesso rispetto a quanto finalmente verrà dalla Corte di Bologna in questo medesimo giudizio accertato e statuito;
e conseguentemente disporre rimborsi e restituzioni da parte dei debenti, nei termini di cui all'atto che precede, e cioè anche con rivalutazione, interessi e le spese sia già sin d'ora pagate, nonché quelle del giudizio presente. In ogni caso ed in subordine, riproporzionare e ripartire comunque le responsabilità fra gli autori possibili del danno, in guisa che quanto sopra (sostituzioni, rimborsi, ecc.) possa essere agevolmente eseguito in separato/i giudizio/i.
pagina 6 di 28 Segnatamente rivolta tale domande nei confronti di , come Controparte_3 attualmente suggerisce l'andamento del giudizio. Non essendo perciò di certo e comunque esclusa dalla domanda alcuna delle altre parti, essendo che essa domanda di riproporzionamento/rimborso/restituzione è necessariamente rivolta a tutti i protagonisti/parti della causa presente e della vicenda. Con vittoria di spese anche del presente giudizio. La domanda ricomprende la restituzione sia della sorte, che la rivalutazione di essa, gli interessi maturati, le spese pagate e sopportate;
e le spese del presente giudizio. >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello, la chiedeva la riforma Controparte_3 della sentenza del Tribunale di Forlì n. 194/2014, resa in data 21.02.2014 e pubblicata in data 25.02.2014, sul rilievo che essa era erroneamente emessa oltre che viziata, affidandosi a diverse censure, volte a contrastare l'accertamento, fatto dal Giudice di prime cure, della sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro stradale, avvenuto in data 06.05.2007, e a contestare quanto statuito in merito al quantum debeatur. 1.1 Si costituivano - in proprio e quale tutore i e quale Parte_1 Persona_1 esercente la responsabilità genitoriale su – e Parte_3 Parte_4 Pt_2
chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame e promuovendo altresì appello
[...] incidentale – relativamente alla liquidazione del danno e alle spese di lite – e appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale. 1.2 Si costituivano , e in proprio ed in Parte_5 Parte_6 Parte_7 qualità di eredi di domandando il rigetto delle richieste formulate da Persona_2 parte appellante e promuovendo altresì appello incidentale – relativamente alla liquidazione del danno e alle spese di lite – e appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale - in ipotesi di responsabilità esclusiva o concorrente di – chiedendo l'accertamento della responsabilità di CP_2 ultra-massimale ex art. 140 c.d.a.. CP_6
1.3 Si costituivano anche e , domandando il rigetto CP_2 Controparte_1 del gravame e la conferma della sentenza gravata. 1.4 Si costituiva, infine, promuovendo appello Controparte_4 incidentale;
domandava l'accoglimento dell'appello principale in ordine all'an debeatur e il rigetto degli appelli incidentali proposti sia da (in proprio, quale Parte_1 tutore e legale rappresentate di e quale legale rappresentante nella qualità Persona_1 di esercente la responsabilità genitoriale di , Parte_3 Parte_4 Pt_2
sia da , e in proprio ed in
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 qualità di eredi di Persona_2
1.5 La causa era decisa con sentenza n. 3047 del 26.11.2020 da questa Corte d'Appello che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. 194 del 25.02.2014, dichiarava l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a e CP_2
pagina 7 di 28 con conseguente condanna risarcitoria in favore degli allori attori e Controparte_1 degli intervenuti, previa decurtazione del 50% delle somme, ex art. 1227 cc, per non aver indossato le cinture di sicurezza all'atto del sinistro. Al contempo, Persona_1 quanto agli appelli incidentali, proposti dai danneggiati al fine di ottenere una più consistente liquidazione di talune voci di danno, erano parzialmente accolte le impugnazioni delle sole e Infine, la Corte territoriale Parte_1 Parte_4 accoglieva l'appello incidentale di escludendo la sua Controparte_4 responsabilità ultra-massimale. 1.6 Con successiva ordinanza n. 13921/2024, emessa in data 13.03.2024, depositata il 20.05.2024, la Corte di Cassazione così disponeva:
<< La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il terzo e il quinto motivo dell'incidentale; dichiara assorbiti il decimo e il dodicesimo motivo del ricorso principale e il quarto dell'incidentale; rigetta tutti i restanti motivi. Cassa in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi di tutti i soggetti che hanno riportato danni non patrimoniali per il sinistro per cui è causa >> (cfr. Ordinanza pag. 27).
1.7 Il presente giudizio di rinvio è stato introdotto dall'atto di citazione, notificato in data 11.07.2024 da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in proprio e quali eredi di , deceduto nel corso del giudizio, a sua volta Persona_1 erede pro quota di e , anch'essi deceduti nel corso del Persona_2 Parte_5 giudizio, nonché da e in proprio e quali eredi pro quota Parte_6 Parte_7 di e , i quali domandavano l'accertamento e la Persona_2 Parte_5 declaratoria della responsabilità esclusiva della ovvero la Controparte_3 responsabilità concorrente della e di nella Controparte_3 CP_2 causazione del sinistro stradale, verificatosi in data 06.05.2007; la condanna della
, e , in solido, all'integrale Controparte_3 CP_2 Controparte_1 risarcimento di tutti i danni già riconosciuti e liquidati con la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3047/2020 del 26.11.2020, in quanto coperti dal giudicato formatosi in seguito alla pronuncia di rigetto della Suprema Corte;
la condanna della e, in ipotesi di concorso di colpa con l , di CP_3 Controparte_3 Controparte_7
e , in solido, alla refusione delle spese di lite di tutti i CP_2 Controparte_1 gradi di giudizio e delle spese di CTU del giudizio di primo grado. 1.8 Si costituiva la chiedendo, in via principale, la declaratoria Controparte_3 della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro del CP_2
06.05.2007; in via subordinata, l'accertamento della responsabilità primaria e prevalente di per l'evento de quo e i danni dedotti e solo la minore e minoritaria CP_2 responsabilità della con conseguente condanna di Controparte_3 quest'ultima a risarcire ai danneggiati, in misura proporzionale alla sua responsabilità, le pagina 8 di 28 somme così come accertate dovute e liquidate nella sentenza n. 3047/2020 della Corte d'Appello di Bologna, in parte qua coperta dal giudicato. 1.9 Si costituiva altresì avanzando una domanda volta Controparte_4 alla restituzione e/o rimborso di quanto la stessa aveva pagato a ciascuna delle parti offese in eccesso rispetto a quanto verrà accertato e statuito nel presente giudizio di rinvio in relazione alla responsabilità del sinistro stradale de quo. 1.10 Si costituivano, infine, domandando l'integrale rigetto CP_2 Controparte_1 dell'appello originariamente proposto dalla nei confronti del Controparte_3 capo della sentenza n. 194/2014 del Tribunale di Forlì, che riconosceva l'Ente territoriale quale unico responsabile del sinistro;
l'accoglimento dell'appello originariamente promosso dalla con riferimento alla Controparte_3 liquidazione del danno e del concorso colposo di per il mancato utilizzo Persona_1 della cintura di sicurezza.
1.11 La causa veniva trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale promosso dalla non è fondato e va, Controparte_3 dunque, respinto. 2.1 La vicenda processuale, esposta in citazione, ha contorni chiari ed in massima parte non contestati, quanto agli accadimenti storici. 2.1.1 Si discute di un sinistro stradale avvenuto in data 06.05.2007 alle ore 19.35 circa nella località Ca' Bianchi del Comune di Bagno di Romagna. Il sinistro ha riguardato l'incidente avvenuto tra l'auto condotta da CP_2
(AG LO targata BR024DV), di proprietà del PA , Controparte_1 assicurata per la RCA dall' e l'auto condotta dalla Controparte_4 proprietaria (IA UN targata BX701BA). Quest'ultima aveva a bordo Parte_4 come trasportati il PA , poi deceduto in corso di causa, la madre Persona_1
e la sorella Parte_1 Parte_3
La dinamica del sinistro è pacifica: risulta dal rapporto della Polizia di Stato e dalle stesse dichiarazioni rese nell'immediato da (v. doc 11 fascicolo primo CP_2 grado . Quest'ultimo ha perduto il controllo dell'auto ed è andato ad invadere la CP_2 corsia opposta nel momento in cui stava percorrendo una curva destrorsa a visuale non libera, così andando a collidere frontalmente con l'autovettura antagonista. Lo scontro avveniva nella corsia di pertinenza della IA UN, condotta da A causa Parte_4 della violenta collisione, e riportavano lesioni molto Parte_1 Parte_4 gravi, lesioni di media entità, mentre riportava lesioni Parte_3 Persona_1 gravissime e irreparabili. (in proprio, quale tutore di e quale legale rappresentante Parte_1 Persona_1 di e con ricorso ex art. 414 cpc e art. 3 L. n. 102/06, Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Forlì, e CP_2 CP_1
in qualità rispettivamente di conducente e proprietario del veicolo coinvolto
[...] nel sinistro, al fine di sentirne accertare la responsabilità e ottenerne il risarcimento dei pagina 9 di 28 danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti e riflessi, instaurando il giudizio r.g. n. 399/2008. Davano, inoltre, atto dell'accordo raggiunto con la compagnia assicuratrice dei CP_2
(anche solo “ ), con il quale era stato messo a Controparte_4 CP_4 disposizione l'intero massimale assicurativo di € 2.000.000,00 così ripartito: € 10.000,00 quanto ai danni di € 90.000,00 quanto ai danni di € Parte_3 Parte_1
220.000,00 quanto ai danni di ed € 1.376.400,00 quanto ai danni di Parte_4
; oltre all'ammontare dei compensi professionali stragiudiziali fino alla Persona_1 transazione concordati e liquidati nella misura di € 183.600,00 (accessori di legge, quali 12,5%, 4% CPA e 20% IVA già compresi), con la riserva di poter agire per tutti gli ulteriori danni nei confronti dei responsabili del fatto (quindi conducente, proprietario nonché terzi). 2.1.2 Si costituivano in giudizio e , che contestavano CP_2 Controparte_1 ogni loro responsabilità e, in particolare, eccepivano: a) il concorso di colpa di Pt_4 nel verificarsi dell'evento; b) il concorso colposo ex art. 1227 cc di
[...] Persona_1 per il mancato uso delle cinture di sicurezza;
c) l'attribuzione della causa del sinistro al manto stradale, in forza della quale chiedevano la chiamata in causa della CP_3
, in qualità di responsabile ex art. 2051 cc.
[...]
2.1.3 All'udienza del 09.06.2008, il G.I., rilevata l'opportunità di rendere partecipi del giudizio ex art. 140 c.d.a. tutti i possibili danneggiati nonché ne ordinava la CP_4 chiamata in causa iussu iudicis. 2.1.4 Si costituiva così l' rilevando, non solo, di aver Controparte_4 integralmente corrisposto il massimale di polizza in data 19.11.2007, ma anche specificando che il pagamento era avvenuto per ciascuno dei percipienti e con riguardo all'entità complessiva del danno da ciascuno patito. 2.1.5 Con successivo ricorso, notificato in data 17.11.2008, le stesse parti già ricorrenti del giudizio r.g. n. 399/2008, e altra sorella di e Parte_2 Parte_4 Pt_3 chiedevano ulteriormente nei confronti dei il risarcimento di tutti i danni non CP_2 patrimoniali conseguenti all'accertamento della colpa cosciente a carico di CP_2
d il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di
[...] Pt_2
il giudizio assumeva il n. 101740/2008 RG.
[...]
2.1.6 All'udienza del 19.01.2009 venivano riuniti i due procedimenti. 2.1.7 Si costituivano, così, nuovamente e , nonché CP_2 Controparte_1
quest'ultima contestando ogni domanda svolta nei suoi Controparte_4 confronti e promuovendo, in via subordinata, nella sola ipotesi in cui fosse dichiarata una qualsiasi responsabilità della stessa in sede di suddivisione del massimale erogato, domanda riconvenzionale di restituzione nei confronti di (in Parte_1 proprio, quale tutore di e quale legale rappresentante di e Persona_1 Parte_3
Parte_4
2.1.8 Con provvedimento del 16.03.2009 veniva accolta l'istanza, formulata dai CP_2 di chiamata in causa della , la quale si costituiva regolarmente Controparte_3 nel giudizio r.g. n. 101740/2014. pagina 10 di 28 2.1.8.1 Con ordinanza del 10.07.2009 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , e Parte_5 Persona_2 Parte_6 Parte_7 rispettivamente genitori e fratelli di i quali si costituivano in data Persona_1
22.09.2009, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro nei confronti tanto dei quanto di CP_2 CP_4
2.1.9 Con ordinanza del 23.12.2009, si disponeva il passaggio al rito ordinario. 2.1.10 Con ordinanza del 30.09.2010, il Giudice di prime cure disponeva sia CTU medico-legale sia CTU tecnico-cinematica, nominando il CTU Medico – Legale Dott.
il CTU Ing. Persona_3 Persona_4
2.1.11 Il CTU Dott. rispondendo ai quesiti sottopostigli1, depositava la Persona_3 propria relazione in data 13.06.2011. 2.1.12 Il CTU Ing. depositava un primo elaborato, in cui concludeva che << La Per_5 causa dell'incidente è da attribuirsi all'invasione di corsia attuata dalla (in CP_8 violaz. dell'art. 141 C.d.S.) La causa della sbandata è da attribuirsi sia alla velocità eccessiva (in relazione alla conformazione della strada ed alle condizioni di asfalto bagnato) del veicolo condotto da conducente della EN, CP_2 favorito dalle condizioni di asfalto particolarmente viscido in quel punto, non segnalato da apposita segnaletica >> (cfr. CTU cinematica pag. 17). In merito all'uso o meno delle cinture di sicurezza da parte di , affermava che << pur essendo Persona_1 probabile il mancato utilizzo da parte del dei sistemi di ritenuta, non vi è Persona_1 prova di tale circostanza >> (cfr. ibidem pag. 18). 2.1.13 In data 26.10.2011 veniva pronunciata ordinanza per richiesta di chiarimenti e, in data 14.03.2012, veniva conferito l'incarico supplettivo allo stesso CTU Ing. e Per_4 formulato il seguente quesito integrativo << chiarire se, adottando le necessarie cautele, sarebbe stato in grado di evitare il sinistro nonostante le condizioni CP_2 dell'asfalto definite insidiose dallo stesso c.tu >>. 2.1.14 All'esito del supplemento di indagine, in data 12.07.2013, l'Ing. Per_4 depositava un ulteriore elaborato “a chiarimenti” ove perfezionava le proprie precedenti considerazioni, concludendo per l'esclusiva responsabilità della Controparte_9
[...] 1 << Espletati gli accertamenti ritenuti necessari, accerti il CTU le conseguenze riportate dagli attori, escluso
[...] Pt_2
, a seguito del sinistro, in termini d'Inabilità Temporanea, Invalidità Permanente e perdita della capacità
[...] specifica, valutando inoltre la compatibilità di tali esiti con la dinamica del sinistro ed in particolare con il fatto che i medesimi indossassero o meno le cinture di sicurezza, valutando, in ipotesi che tali cinture non fossero indossate, la percentuale di aggravamento del danno. Inoltre valuti il CTU la congruità delle spese mediche e le spese necessariamente occorrenti in futuro, in particolare chiarendo se e per quanto necessiti di assistenza personale e quantificando i relativi costi, tenendo conto Persona_1 delle prestazioni gratuitamente erogate dal SSN. Dica il CTU se le condizioni di richiedano una particolare conformazione dell'abitazione e di che tipo >>. Persona_1 2gravato del seguente quesito: << espletati gli opportuni accertamenti e tenuto conto delle difese svolte dalle parti, verifichi il C.T.U. la dinamica del sinistro in tutti i suoi aspetti rilevanti compresi la condotta dei conducenti, la conformazione dei luoghi, l'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza, in particolare verificando l'epoca di apposizione dei cartelli e delle zigrinature sulle strade in loco, autorizzando a prendere visione e copia degli atti giacenti presso Pubblici Uffici. Valuti, inoltre, il C.T.U., in ipotesi che l'abitazione di necessiti di particolare conformazione, il costo degli Persona_1 interventi necessari, valuti anche se lo stato della precedente abitazione consentiva l'esecuzione di tali interventi, con gli stessi costi o meno >>.
pagina 11 di 28 quale ente proprietario della strada. Nello specifico, affermava che << - Il limite Pt_8 cinetico vigente in loco era pari a 90 km/h (strada extraurbana con limite generico)
- La velocita di marcia del veicolo condotto da è stata stimata in circa CP_2
69 km/h
- Il coefficiente di aderenza laterale permesso dal tratto di strada curvilineo ove la vettura del è fuoriuscita di traiettoria è stato stimato in f=0,34 CP_2
- L'asfalto risultava bagnato per pioggia
- Il coefficiente di aderenza laterale medio su asfalto bagnato, per velocita dell'ordine di 70 km/h varia da un minimo di 0.57 a un massimo di 0.83 […] il percorreva la curva in questione a una velocità del 28% circa più bassa di CP_2 quella massima possibile in condizioni normalmente attendibili, a fronte di un coefficiente di aderenza del 48% circa più basso di quello attendibile. […] si ritiene che il abbia adottato le cautele di guida normalmente esigibili CP_2
e quindi in condizioni di asfalto come quelle contingenti all'epoca del sinistro, la perdita di controllo del veicolo e il conseguente sinistro sarebbero state evitabili con cautele superiori a quelle definibili come necessarie per l'utente medio >> (cfr. chiarimenti alla relazione di CTU pagg. 5-7).
2.1.15 Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 194/2014, resa in data 21.02.2014 e pubblicata in data 25.02.2014, recependo le risultanze emerse in sede di CTU, dichiarava l'Amministrazione Provinciale di quale esclusiva responsabile CP_3 ex artt. 2051 e 2043 cc del sinistro stradale a causa della negligenza nella manutenzione del piano viario e della esclusiva incidenza causale sul sinistro, condannandola a pagare il risarcimento dei danni nei confronti di (in proprio per €. 298.016,86; Parte_1 quale tutore di per €. 289.810,82; quale esercente la responsabilità Persona_1 genitoriale su per €. 433.935,54), (€. 296.018,24), Parte_3 Parte_4
(€. 382.782,16), (€. 216.114,05) e Parte_2 Parte_5 Persona_2
(216.114,05), tali somme tenevano nel debito conto (nel complessivo effettivamente dovuto) quanto già percetto dalla Compagnia;
rigettava le domande proposte da e dagli intervenuti ( , Parte_2 Parte_5 Persona_2 Parte_6
e nei confronti dei e di condannava alla rifusione Parte_7 CP_2 CP_4 delle spese di lite: 1) in proprio, quale tutore di e quale Parte_1 Persona_1 legale rappresentante di nonché Parte_3 Parte_4 Parte_2
, , e in favore di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Persona_2 CP_2
e ; 2) , ,
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_6
e in favore di 3) la Provincia di Forlì- Parte_7 Persona_2 CP_4
Cesena in favore di in proprio e nelle qualità come sopra, Parte_1 Parte_4
e disponendo, inoltre, a suo carico le spese inerenti alle CTU. Il Parte_2
Giudice di prime cure dichiarava, infine, integralmente compensate le spese tra gli intervenuti, e e la . Parte_6 Parte_7 Controparte_3
2.1.16 Con atto di citazione in appello, la impugnava la Controparte_3 sentenza del Tribunale di Forlì, contestando, in ordine all' an debeatur: i) la violazione degli artt. 113 - 114 cpc, poiché il Giudice di prime cure, nonostante il valore della pagina 12 di 28 causa, si sarebbe pronunciato non in diritto ma secondo equità; ii) la violazione degli artt. 61, 115 – 116 e 191 cpc, avendo posto esclusivamente, il Giudice di primo grado, a fondamento della sua decisione, la contraddittoria e dubitativa consulenza tecnica d'ufficio, disattendendo la confessione giudiziale e stragiudiziale resa da CP_2
iii) la violazione degli artt. 2043, 2051, 2054 e 2055 cc, nonché dell'art. 2735
[...] cc, ciò in quanto il Tribunale di Forlì avrebbe disatteso i principi regolanti il nesso di causalità per l'accertamento della responsabilità aquiliana, degradando arbitrariamente la condotta di al rango di mera occasione nonostante le concrete prove CP_2 raggiunte. Lamentava altresì l'errore in ordine al quantum debeatur per: a) omessa considerazione del mancato allacciamento della cintura di sicurezza in capo a
[...]
con riverbero ex art. 1227 cc anche sui congiunti;
b) ingiustificato aumento Per_1 personalizzato del danno non patrimoniale a c) erroneo calcolo del Persona_1 danno patrimoniale per mancata applicazione del coefficiente di capitalizzazione anticipata e per duplicazione del danno patrimoniale da lucro cessante per danneggiato principale, moglie e figlie;
d) errata liquidazione del danno riflesso a moglie, figlie e genitori di Proponeva altresì ricorso ex art. 351, commi 2 e 3, cpc per Persona_1 ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. 2.1.17 Si costituivano - in proprio, quale tutore di e quale Parte_1 Persona_1 legale rappresentante di – e Parte_3 Parte_4 Parte_2 eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per tardiva contestazione da parte della della propria responsabilità e CP_3 contestavano nel merito l'infondatezza dell'appello. Proponevano appello incidentale relativo: i) alla riduttiva liquidazione del danno da lucro cessante e da mancato guadagno di;
ii) alla liquidazione del danno di iii) Persona_1 Parte_1 all'applicazione della devalutazione sull'importo liquidato a titolo di danno biologico permanente e avverso il capo della sentenza relativo alla mancata liquidazione del danno per incidenza sulla capacità lavorativa specifica di Quanto, invece, alle Parte_4 spese di lite proponevano appello incidentale avverso: a) l'incongrua liquidazione delle spese di prime cure rispetto alla molteplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e al valore della causa;
b) la condanna alle spese a favore di e CP_2 CP_1
chiedendo la condanna degli stessi all'integrale pagamento delle spese
[...] processuali ovvero l'integrale compensazione nel relativo rapporto processuale. Proponevano, infine, appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale - in ipotesi di responsabilità esclusiva o concorrente di – CP_2 chiedendo: 1) la riproposizione della domanda di condanna di e CP_2 CP_1 in solido al risarcimento dei danni;
2) la riproposizione della domanda di
[...] condanna di al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali CP_4 subiti da per un totale di € 382.782,16 e delle relative eccezioni;
3) Parte_2
l'accertamento della violazione della disposizione di cui all'art. 140 c.d.a. da parte di
CP_4
2.1.18 In data 29.04.2014 si costituivano , e Parte_5 Parte_6 Pt_7 in proprio ed in qualità di eredi di madre nelle more deceduta,
[...] Persona_2
pagina 13 di 28 domandando il rigetto delle richieste formulate da parte appellante e contestando in via incidentale: i) l'omessa liquidazione del danno da rottura del rapporto parentale a favore di e ii) la riduttiva liquidazione del danno emergente Parte_6 Parte_7 per spese affrontate per adattare l'abitazione alle esigenze di iii) la Persona_1 erronea compensazione delle spese nel rapporto processuale con la Provincia di Forlì- Cesena;
iv) la erronea condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di CP_2
e ; v) la erronea condanna alla rifusione delle spese di lite a
[...] Controparte_1 favore di in quanto chiamata in causa iussu iudicis. Proponevano, infine, CP_4 appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale - in ipotesi di responsabilità esclusiva o concorrente di – chiedendo l'accertamento CP_2 della responsabilità di ultra-massimale ex art. 140 c.d.a.. CP_4
2.1.19 In data 5.6.2014 si costituivano e CP_2 Controparte_1 domandando il rigetto delle richieste formulate da parte appellante e la conferma della sentenza gravata. 2.1.20 Si costituiva altresì che: da un lato, affermava Controparte_4
l'inammissibilità delle censure alla CTU, proposte in atto di appello, in quanto tardive e l'infondatezza dei motivi di gravame in ordine all'an debeatur; dall'altro lato, formulava prospettazioni aderenti ai motivi di appello in ordine al quantum debeatur, avendo il Giudice di prime cure accolto le domande risarcitorie liquidandole in misura eccessiva e senza tenere conto del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. di per il Persona_1 mancato uso delle cinture di sicurezza. Con appello incidentale, lamentava inoltre: i) l'omessa declaratoria in via pregiudiziale di inammissibilità delle domande di Pt_2
, e in quanto improponibili e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 prescritte;
ii) l'erronea pronuncia di accoglimento delle domande risarcitorie proposte da e in ordine al danno emergente e in ordine Persona_2 Parte_5 all'eccessività della liquidazione per i danni non patrimoniali;
iii) l'omessa statuizione in ordine alla inesistenza di alcuna domanda proposta da nei confronti di Parte_2
Eccepiva, infine, l'inammissibilità e l'infondatezza degli appelli incidentali CP_4 proposti sia da in proprio, quale tutore e legale rappresentate di Parte_1 Per_1
, e quale legale rappresentante di
[...] Parte_3 Parte_4 Pt_2
nonché da , e in proprio ed in
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 qualità di eredi di nei confronti di La Compagnia Persona_2 CP_4 assicuratrice riproponeva altresì, in via subordinata (ossia nell'ipotesi in cui - accolte le domande dei nei suoi confronti - si dovesse procedere ad una diversa Pt_4 ripartizione del massimale erogato), domanda di restituzione delle somme che i percipienti ( - in proprio, quale tutore e legale rappresentate di Parte_1 Per_1
e quale legale rappresentante di - e risulteranno
[...] Parte_3 Parte_4 aver ottenuto in eccedenza rispetto ai criteri di proporzionalità. 2.1.21 Con ordinanza del 12.06.2014, la Corte d'Appello di Bologna sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 2.1.22 In corso di causa, in data 05.02.2019, anche decedeva. Persona_1
pagina 14 di 28
2.1.23 La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 3047/2020 resa in data 10.05.2020, pubblicata in data 26.11.2020 e notificata il 09.12.2020, accoglieva parzialmente l'appello principale della dichiarando Controparte_3
l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a e con CP_2 Controparte_1 conseguente condanna in favore degli attori e degli intervenuti, previa decurtazione del 50% delle somme, ex art. 1227 cc, per non aver indossato le cinture di Persona_1 sicurezza all'atto del sinistro. La Corte di merito, difatti, discostandosi dalle risultanze emerse in sede di CTU, statuiva che << Sebbene l'eventuale minore coefficiente di aderenza nella curva non risultasse indicato dalla segnaletica stradale, le circostanze di luogo (strada bagnata, in curva e in discesa) e la segnaletica in loco imponevano già di per sé una particolare cautela da parte del conducente che ha, invece, adottato una velocità eccessiva tale da concretizzare il rischio di perdita del controllo del veicolo e di invasione della corsia in senso opposto. Infatti, il conducente di un qualsivoglia mezzo, al di là del limite di velocità massima imposto in un tratto di strada, deve contenere la propria andatura entro limiti tali, se del caso anche inferiori a quelli imposti, da adeguarla alle concrete condizioni di circolazione, sì da porsi nella condizione di essere in grado, al manifestarsi di qualsiasi situazione di pericolo, di governare in maniera adeguata il proprio veicolo onde scongiurare la causazione di danni a persone e/o cose. Ne deriva che il rispetto della c.d. velocità prudenziale è condizione indispensabile per escludere l'attribuibilità al conducente delle conseguenze dannose derivanti da un sinistro nel quale sia rimasto coinvolto >> (cfr. sentenza n. 3047/2020 pag. 8). Al contempo, quanto agli appelli incidentali proposti dai danneggiati al fine di ottenere una più consistente liquidazione di talune voci di danno, venivano parzialmente accolte le impugnazioni delle sole e Infine, la Corte territoriale Parte_1 Parte_4 accoglieva l'appello incidentale di escludendo la sua responsabilità ultra- CP_4 massimale. Nello specifico, condannava e al pagamento del CP_2 Controparte_1 risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo: in favore di per € 103.249,60; in favore di per € Parte_1 Parte_4
67.322,09; in favore di per € 162.346,34; in favore di Parte_3 Pt_2
per € 168.843,31; in favore di per € 97.540,43; in favore di
[...] Parte_5
, e (in qualità di eredi di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Per_2
) per complessivi € 97.540,43.
[...]
Condannava alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado: 1) CP_2
e in favore della Provincia di nonché di ,
[...] CP_1 CP_3 Parte_5
e 2) e in favore di Parte_6 Parte_7 CP_2 CP_1 Pt_1
e per metà dichiarate
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2 compensate, disponendo inoltre a loro carico le spese inerenti alle CTU;
3) Pt_5
, , e in favore di 4)
[...] Parte_6 Parte_2 Parte_7 CP_4
e in favore della Provincia di . Parte_6 Parte_7 CP_3
pagina 15 di 28 2.1.24 Con ricorso notificato in data 28.01.2021 , nonché Parte_1 Pt_2
e in proprio e quali eredi di , a sua volta erede pro Pt_3 Parte_4 Persona_1 quota di e , anch'egli deceduto successivamente, ed Persona_2 Parte_5 ancora e in proprio e quali eredi pro quota di Pt_6 Parte_7 Persona_2
e , radicavano il procedimento di legittimità R.G. n. 3141/2021, nel Parte_5 quale domandavano la cassazione della sentenza n. 3047/2020 della Corte d'Appello di Bologna. affidandosi a dodici motivi. 2.1.25 Con ricorso successivamente notificato (qualificato dalla Suprema Corte come ricorso incidentale), e domandavano la cassazione della CP_2 Controparte_1 sentenza n. 3047/2020, affidandosi a sei motivi. 2.1.26 La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13921/2024, resa in data 13.03.2024 e pubblicata in data 20.05.2024: a) accoglieva il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il terzo e il quinto motivo dell'incidentale: nello specifico, la Suprema Corte censurava il percorso decisorio seguito dalla Corte di merito, la quale, discostandosi dalle risultanze dell'indagine peritale, non aveva adeguatamente argomentato e individuato << quale fosse la condotta esigibile dal onde escludere, con elevata probabilità, che CP_2
l'evento per cui è processo si verificasse, e parametrare tale ipotetica condotta con il ventaglio di conoscenze in possesso dello stesso […] La soluzione al problema CP_2
[…] non può fondarsi sulla ricerca della c.d. velocità prudenziale desumibile (come pure ha fatto la Corte d'appello) da altre specifiche situazioni di pericolo (attraversamento di animali, ecc.), adeguatamente segnalate ma prive di concreto rilievo nell'accaduto, bensì proprio sulle specifiche situazioni di pericolo che hanno indiscutibilmente assunto un ruolo nell'eziologia del sinistro: dunque, avuto riguardo alla vicenda che occupa, proprio alle condizioni dell'asfalto in caso di pioggia, informazione come visto non fornita all'utente, mancando la relativa segnalazione di pericolo >> (cfr. ordinanza pagg. 14-15, enfasi del grassetto aggiunta). La Suprema Corte statuiva altresì l'erroneità della sentenza impugnata << perché ha mandato assolta da ogni responsabilità la – nella sostanza ritenendo configurabile il caso CP_3 fortuito ex art. 2051 c.c., individuato nella condotta imprudente del terzo CP_2
– senza affatto correttamente accertare: 1) se detta condotta fosse
[...] effettivamente imprudente o meno;
2) se la stessa fosse oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per essa ) imprevedibile ed inevitabile, nelle CP_3 condizioni date […]; 3) se gli eventuali profili di colpa ascrivibili al in CP_2 relazione alla responsabilità oggettiva della ex art. 2051 c.c. e al contenuto CP_3 della prova liberatoria a carico di quest'ultima, rilevino – sul piano causale – sub specie di esclusiva o concorrente responsabilità >> (cfr. ibidem pag. 18). In altre parole, la Suprema Corte, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la responsabilità della ex art. 2051 cc, specifica che è stata ritenuta CP_3
(erroneamente) assorbente l'imprudenza del << pur a fronte dell'accertata CP_2 scivolosità del manto stradale, ben superiore rispetto alla media, nonché della mancata apposizione del cartello di “strada sdrucciolevole” >> (cfr. ibidem pag. 15, pagina 16 di 28 enfasi del grassetto aggiunta), in quanto non si sono correttamente accertati i presupposti per configurare la condotta di quest'ultimo quale caso fortuito. b) dichiarava assorbiti il decimo e il dodicesimo motivo del ricorso principale e il quarto dell'incidentale: relativi alla pretesa illogicità della motivazione sul punto della responsabilità esclusiva attribuita a e alle spese di lite. CP_2
c) rigettava tutti i restanti motivi: rendendo, pertanto, irrevocabili i capi della sentenza impugnata relativi alla quantificazione del danno. In altre parole, quanto statuito dalla sentenza n. 3047/2020 della Corte d'Appello di Bologna in ordine all'entità del danno, id est al quantum debeatur, è divenuto cosa giudicata.
2.2 L'odierna controversia viene riassunta da Parte_1 Parte_2
e in proprio e quali eredi di , a sua volta Parte_3 Parte_4 Persona_1 erede pro quota di e , nonché da e Persona_2 Parte_5 Parte_6
in proprio e quali eredi pro quota di e , Parte_7 Persona_2 Parte_5 mediante atto di citazione in riassunzione, notificato in data 11.07.2024. 2.2.1 L'oggetto del contendere è lineare. Nel presente giudizio di rinvio la domanda la riforma della Controparte_3 sentenza n. 194/2014 del Tribunale di Forlì nella parte in cui, condividendo le risultanze dell'indagine peritale tecnico-cinematica, ha dichiarato l Parte_9
esclusiva responsabile ex artt. 2051 e 2043 cc del sinistro stradale de
[...] quo e ha condannato la stessa al risarcimento dei danni nei confronti di Parte_1
, e Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 Parte_5
Persona_2
Nello specifico, l'Ente territoriale, pretendendo l'accertamento e la declaratoria della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro stradale del CP_2
06.05.2007, censura la espletata CTU cinematica, sostenendo che la stessa, non avendo esaminato in concreto il manto stradale (modificato dopo circa una settimana dal sinistro con un intervento di “pallinatura”) con metodo analitici strumentali corretti, ha meramente applicato una semplice e teorica formula matematica per determinare il coefficiente di aderenza, mai accertato in concreto. Sostiene altresì che il CTU non ha considerato, nell'espletamento delle operazioni peritali, che: << 1) avrebbero dovuto avvenire migliaia di altri incidenti nei cinque anni successivi e negli anni precedenti;
2) che, non essendo avvenuti, significa che:
21) non vi era nessuna particolare insidia o pericolosità, mentre era richiesta, per evitare lo sbandamento, una normalissima diligenza;
22) alternativamente, le migliaia di utenti della strada, per non essere stati coinvolti in sinistri, o erano tutti dotati di particolare diligenza o procedevano tutti a 40/50 km/h e non oltre. […] 3) perché non è stato considerato il dato per cui, se si trattava di strada a curve e il manto era il medesimo, non è sbandato prima. […] CP_2
4) perché è stata omessa la considerazione del dato certo della segnalazione di terreno sdrucciolevole, esistente 800 metri prima e la ulteriore segnalazione di curva pericolosa a destra, posta in loco, nel valutare la condotta di >> (cfr. CP_2
pagina 17 di 28 Comparsa di costituzione e risposta pagg. 43-44, enfasi Controparte_3 propria dell'originale). Pertanto, sempre secondo la tesi dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, si deve statuire la responsabilità esclusiva del << CP_2 attesa la condotta di guida dello stesso, tale da assorbire in toto l'evento ed escludere, quale caso fortuito, qualsiasi possibile coinvolgimento del custode, ex art. 2051 c.c. >> (cfr. ibidem, pag. 31). Sostiene, difatti, che << La condotta di è (1) oggettivamente e gravemente CP_2 imprudente, nonché, con riguardo alle condizioni ambientali (forte pioggia, curva destrosa “stretta”, parzialmente cieca, asfalto bagnato), (2) imprevedibile ed inevitabile (per il custode), tale da (3) escludere la responsabilità della CP_10
>> (cfr. ibidem pag. 31, enfasi propria dell'originale).
[...]
In subordine, domanda la declaratoria di responsabilità solo concorrente e minoritaria dell'Ente territoriale e quella prevalente e maggioritaria di CP_2
Invoca, infine, la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta per la prima volta in sede di rinvio dalla e dai di liquidazione degli interessi di mora Pt_1 Pt_4 maggiorati ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 9/10/2022 n. 231, sostenendo che gli attori in riassunzione non avevano mai chiesto in precedenza interessi ex art. 1284, comma 4, cc, né hanno impugnato la statuizione de qua dinanzi alla Suprema Corte. Pertanto, la questione è divenuta cosa giudicata. 2.2.2 In via preliminare s'impone la declaratoria di inammissibilità della domanda avanzata da per la prima volta nel presente giudizio di rinvio, volta alla CP_4 restituzione di << quanto nel 2007 risultasse essere da essa pagato al di là, al di fuori ed in assenza di responsabilità del suo assicurato sia sotto il profilo CP_2 dell'indebito pagamento, sia sotto il profilo dell'arricchimento senza causa;
sia, comunque, in conseguenza di specifica e presente domanda restitutoria, volendo persino risarcitoria;
comunque quale esborso fine causa, indebito, ingiusto ed ingiustificato>> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 3). In altre parole, domanda << CP_4 previo accertamento della responsabilità in concreto nella causazione dell'evento […] accertare e quantificare quanto essa abbia pagato a ciascuna delle parti CP_4 offese in eccesso rispetto a quanto finalmente verrà dalla Corte di Bologna in questo medesimo giudizio accertato e statuito;
e conseguentemente disporre rimborsi e restituzioni da parte dei debenti (cfr. ibidem pagg. 6-7). 2.2.3 Le domanda de qua è inammissibile. Difatti, la domanda restitutoria, di natura riconvenzionale promossa da non CP_4 integra, ad avviso di questa Corte di merito, la fattispecie di cui all'art. 389 cpc e, pertanto, configurandosi quale domanda nuova, è inammissibile nel giudizio di rinvio de quo. Gli artt. 336 e 389 cpc si applicano solo ai pagamenti eseguiti in base a una sentenza, poi, riformata o cassata. Nel caso de quo, invece, il pagamento effettuato da è CP_4 anteriore al giudizio e, pertanto, non dipende da una sentenza, poi, riformata, sicché la restituzione di quanto in precedenza corrisposto dall'assicurazione non può costituire pagina 18 di 28 effetto automatico della cassazione. Non opera, pertanto, la disciplina restitutoria automatica degli artt. 336 e 389 cpc. Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, difatti, gli atti e i provvedimenti su cui si basa l'applicabilità dell'art. 389 cpc sono solo quelli posti in essere in esecuzione della sentenza oggetto di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione e da quest'ultima cassati. Nello specifico, si è posto il principio per cui << La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza >> [Sez. L - , Sentenza n. 11115 del 27/04/2021 (Rv. 661104 - 01)]; e ancora << In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione - che non è inquadrabile nell'istituto della "condictio indebiti" - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente >> [Sez. L - Sentenza n. 21969 del 10/09/2018 (Rv. 650529 - 01)]. Nel caso de quo non si riscontrano i presupposti fissati dalla Suprema Corte per l'applicazione dell'art. 389 cpc. Difatti, la domanda restitutoria promossa da CP_4 volta a ottenere la restituzione di quanto pagato alla e ai nell'ipotesi in Pt_1 Pt_4 cui venga esclusa qualsiasi responsabilità nella causazione del sinistro stradale in capo all'assicurato non si configura quale pretesa restitutoria di somme CP_2 versate in esecuzione di una sentenza, poi, cassata ossia domanda che non poteva essere promossa se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente.
difatti, ben poteva avanzare siffatta pretesa in primo grado, mediante CP_4 domanda condizionata all'accertamento dell'assenza di responsabilità degli assicurati, ovvero in sede di gravame mediante appello incidentale - stante la decisione del Tribunale di Forlì che, pur escludendo in toto la responsabilità del nella CP_2 causazione del sinistro, quantificava il danno da risarcire a carico della CP_3
, detraendo dall'importo de quo le somme già corrisposte dall'assicuratore.
[...]
L'unica domanda restitutoria avanzata da nei precedenti gradi di giudizio era CP_4 prospettata, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, << per la sola ipotesi in cui fosse stata dichiarata una qualsivoglia responsabilità della Compagnia in sede di suddivisione di detto massimale (v. memoria depositata il 20.11.09) >> CP_6
(cfr. sentenza n. 194/2024 Tribunale di Forlì, pag. 6). In altre parole, la suddetta domanda riconvenzionale, riproposta anche nel primo giudizio di appello, era subordinata all'accoglimento della domanda di condanna avanzata da Parte_2
e dagli allora intervenuti e Parte_5 Persona_2 Parte_6 [...]
nei confronti di Difatti, come testualmente affermato dalla Pt_7 CP_4
Compagnia assicurativa, << per la denegata ipotesi in cui si dovesse procedere a diversa ripartizione (del massimale già erogato), HA AVANZATO CP_6
pagina 19 di 28 DOMANDA DI RESTITUZIONE NEI CONFRONTI DI COLORO CHE AVESSERO OTTENUTO PRESTAZIONI SUPERIORI RISPETTO A QUANTO DOVUTO SULLA BASE DEL MERO CRITERIO PROPORZIONALE DI CUI ALL'ART. 140 CODICE DELLE ASSICURAZIONI. […] NELL'IPOTESI DI ACCOGLIMENTO DI QUALSIVOGLIA DOMANDA NEI CONFRONTI DELL'ODIERNA COMPARENTE – CHE GIÀ HA VERSATO IL MASSIMALE DI POLIZZA – DOVRÀ ESSERE ACCOLTA LA DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLE SOMME CHE I PERCIPIENTI RISULTERANNO AVER OTTENUTO IN ECCEDENZA RISPETTO A CRITERI DI PROPORZIONALITÀ >> (cfr. Comparsa di costituzione con appello incidentale del 05.06.2014, pag. 101, enfasi CP_4 propria dell'originale). Si rileva altresì che il Giudice di prime cure, dopo aver escluso qualsiasi responsabilità in capo al ha altresì statuito che l'<< esito dell'istruttoria non incide peraltro CP_2 sulla transazione già raggiunta da con in proprio e nella qualità CP_6 Parte_1 di legale rappresentante del marito e della figlia e con Persona_1 Parte_3
. […] Parte_4
Del resto la domanda di restituzione avanzata da era stata prospettata per la CP_6 sola ipotesi in cui fosse stata dichiarata una qualsivoglia responsabilità della Compagnia in sede di suddivisione di detto massimale (v. memoria depositata il CP_6
20.11.09). Risulta in tal modo assorbita ogni altra questione nei rapporti tra attori e intervenuti da una parte e dall'altra >> (cfr. sentenza n. 194/2014 Tribunale di Forlì, pag. 6). CP_6
La statuizione de qua non è stata mai impugnata da CP_4
Pertanto, la pretesa avanzata da nel presente giudizio di rinvio, non essendo CP_4 mai stata proposta prima, si configura come domanda nuova, di ripetizione dell'indebito (art. 2033 cc), subordinata all'eventuale esclusione della responsabilità dell'assicurato
CP_2
Nel giudizio di rinvio vige il divieto di domande nuove (art. 394 cpc) stante la natura chiusa del giudizio rescissorio, che consente solo attività dirette a dare esecuzione alla sentenza di cassazione ovvero domande già ritualmente introdotte nelle fasi precedenti nonché domande che si configurino quali necessarie conseguenze della cassazione. Poiché la domanda di ripetizione de qua non è una conseguenza automatica della cassazione (dato che il pagamento effettuato da non avvenne in esecuzione di CP_4 alcuna sentenza bensì prima dell'instaurazione del presente giudizio), essa è una domanda nuova e, quindi, inammissibile. In altre parole, la richiesta di restituzione de qua non è una “conseguenza necessaria” della cassazione, ma un'azione autonoma (indebito oggettivo ex art. 2033 cc). La pretesa restitutoria avanzata da non si configura, pertanto, quale domanda CP_4 restitutoria ex art. 389 cpc, proponibile per la prima volta in sede di rinvio sicché la stessa deve essere dichiarata inammissibile stante la natura “chiusa” del presente giudizio rescissorio e considerando altresì che l'ambito devoluto alla decisione di questa pagina 20 di 28 Corte di merito attiene esclusivamente alla individuazione della responsabilità di cui al sinistro stradale del 06.05.2007 e alle spese di lite. 3. La sentenza di primo grado del Tribunale di Forlì è corretta nella decisione relativa all'individuazione della quale esclusiva responsabile ex art. Controparte_3
2051 e 2043 cc del sinistro stradale, avvenuto in data 06.05.2007, in quanto il Tribunale gravato ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie e, segnatamente, delle prove documentali e delle risultanze emerse in sede di CTU, come peraltro non ha mancato di sottolineare anche l'ordinanza che ha cassato e rinviato al giudizio odierno laddove, nel censurare la sentenza impugnata, nella parte in cui esclude la responsabilità dell
[...]
ex art. 2051 cc, specifica che è stata ritenuta (erroneamente) assorbente CP_7
l'imprudenza del << pur a fronte dell'accertata scivolosità del manto stradale, CP_2 ben superiore rispetto alla media, nonché della mancata apposizione del cartello di
“strada sdrucciolevole” >> (cfr. ordinanza della Suprema Corte pag. 15), in quanto non si sono correttamente accertati i presupposti per configurare la condotta di quest'ultimo quale caso fortuito. 3.1 A parere del Collegio non risultano integrati i presupposti per configurare la condotta tenuta dal quale caso fortuito ovvero integrante concorso di colpa dello CP_2 stesso nella causazione del sinistro de quo, dovendosi, pertanto, in buona sostanza confermare quanto statuito dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Forlì in merito alla responsabilità esclusiva della ex art. 2051 cc. Controparte_3
Difatti, la Suprema Corte, nel rinviare la decisione de qua a questa Corte di merito, elenca i presupposti fattuali da considerarsi definitivamente dati per acquisiti, consistenti nella circostanza per cui << all'atto del sinistro, il manto fosse particolarmente viscido a causa della pioggia e di per sé sdrucciolevole in tale evenienza (il CTU ha accertato che lo stesso venne sottoposto a particolare trattamento di “pallinatura” solo una settimana dopo il sinistro), che in loco (ossia, nella direzione di marcia seguita dalla vettura dei
vi fossero alcuni segnali di pericolo (“attraversamento animali selvatici”, CP_2
“attraversamento bestiame per 550m”, “curva pericolosa a destra” e “incrocio a sinistra con strada senza precedenza”), ma non quello di “strada sdrucciolevole” e che la velocità massima consentita era pari a 90Km/h >> (cfr. ordinanza pag. 10). La Suprema Corte, richiamando altresì le conclusioni dell'indagine peritale, statuisce che, per discostarsene, è necessario argomentare sul << perché la contraria conclusione del CTU sia errata >> e individuare << quale fosse la condotta esigibile dal onde CP_2 escludere, con elevata probabilità, che l'evento per cui è processo si verificasse, e parametrare tale ipotetica condotta con il ventaglio di conoscenze in possesso dello stesso (tra cui, certamente, il fatto che egli stava per approcciare una curva CP_2 pericolosa a destra, pericolo come detto debitamente segnalato, nonché il fatto che l'asfalto fosse bagnato). La soluzione al problema, naturalmente, non può fondarsi sulla ricerca della c.d. velocità prudenziale desumibile (come pure ha fatto la Corte d'appello) da altre specifiche situazioni di pericolo (attraversamento di animali, ecc.), adeguatamente segnalate ma prive di concreto rilievo nell'accaduto, bensì proprio sulle specifiche situazioni di pericolo che hanno indiscutibilmente assunto un ruolo pagina 21 di 28 nell'eziologia del sinistro: dunque, avuto riguardo alla vicenda che occupa, proprio alle condizioni dell'asfalto in caso di pioggia, informazione come visto non fornita all'utente, mancando la relativa segnalazione di pericolo >> (cfr. ibidem pagg. 14-15). Dopo aver chiarito quanto sopra, la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del caso fortuito ex art. 2051 cc, è necessario accertare, nel caso de quo: 1) se la condotta del fosse effettivamente imprudente CP_2
o meno;
2) se la stessa fosse oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, nelle condizioni date;
3) << se gli eventuali profili di colpa ascrivibili al in relazione CP_2 alla responsabilità oggettiva della ex art. 2051 c.c. e al contenuto della prova CP_3 liberatoria a carico di quest'ultima, rilevino – sul piano causale – sub specie di esclusiva o concorrente responsabilità >> (cfr. ordinanza pag. 18). Ad avviso di questa Corte di merito, applicando i presupposti de quibus si deve escludere qualsiasi responsabilità in capo al La condotta tenuta da quest'ultimo, CP_2 difatti, deve essere valutata, come statuito dalla Suprema Corte nell'ordinanza rescindente, con particolare riferimento all' << accertata scivolosità del manto stradale, ben superiore rispetto alla media, nonché della mancata apposizione del cartello di
“strada sdrucciolevole” >> (cfr. ordinanza pag. 15). Pertanto, si deve condividere quanto accertato in sede di CTU ossia che il ha << adottato le cautele di guida CP_2 normalmente esigibili >>, potendo evitare il sinistro solo con << cautele superiori a quelle definibili come necessarie per l'utente medio >> (cfr. Chiarimenti alla relazione di CTU, pag. 7). Difatti, il CTU, sin dalla sua prima relazione, sebbene individuasse la responsabilità del sinistro stradale in capo al (confermando così quanto ritenuto dagli agenti CP_2 accertatori della Polizia Stradale), aveva rilevato che il coefficiente di aderenza del tratto di strada interessato dal sinistro era inferiore a quello mediamente riscontrabile, ossia era dell'ordine di 0,34 rispetto ad un valore medio di almeno 0,5. Pertanto, nonostante la responsabilità attribuita al veniva altresì resa nota << la CP_2 condizione oggettivamente insidiosa del piano viario che presentava un coefficiente di aderenza inferiore alla media senza che vi fosse alcuna segnalazione di strada sdrucciolevole >> (cfr. sentenza n. 194/2014 Tribunale di Forlì, pag. 4), così come certificato altresì dagli agenti verbalizzanti che, nel descrivere la dinamica dell'evento, sottolineavano la condizione del piano viabile reso “estremamente viscido dalla pioggia”. Come anche correttamente affermato dal Giudice di prime cure, con affermazione che la Corte intende far propria<< Tale condizione del piano viario ben a ragione può definirsi insidiosa: infatti il ridotto coefficiente di aderenza non era né segnalato né poteva essere percepito. […] A seguito di ulteriore approfondimento della consulenza d'ufficio, l'istruttoria ha conosciuto un approdo ulteriore che ha indotto il c.t.u. a modificare le conclusioni già raggiunte. In tale supplemento, il c.t.u. ha precisato meglio il coefficiente di aderenza, indicandolo in un minimo di 0,57 e in una media di 0,65; e, svolgendo i necessari calcoli, è pagina 22 di 28 pervenuto alla conclusione che il percorreva la strada ad una velocità del 28%
CP_2 più bassa rispetto a quella possibile, mentre il coefficiente di aderenza era del 48% più basso di quello attendibile. In tale sede peraltro il c.t.u. non si è limitato ad esprimere una valutazione sulla velocità tenuta dal ma si è spinto ad affermare di ritenere che “ abbia
CP_2 CP_2 adottato le cautele di guida normalmente esigibili”, concludendo che nelle condizioni di asfalto date “la perdita di controllo del veicolo e il conseguente sinistro sarebbero state evitabili con cautele superiori a quelle definibili come necessarie per l'utente medio”>> (cfr. ibidem pag. 5, enfasi del grassetto aggiunta). Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, riguardanti, nello specifico, l'esclusione di ogni responsabilità in capo al sono condivisibili in ragione del fatto che, come
CP_2 correttamente affermato dalla difesa dei e come altresì evidenziato dalla
CP_2
Suprema Corte, nonché da quanto risulta (sebbene solo parzialmente) dal verbale di accertamento degli agenti della Polizia Stradale e da quanto concluso dal CTU, << 1) La conclamata scivolosità del manto stradale, nel tratto interessato, il cui coefficiente di attrito era sensibilmente inferiore a quello legittimamente attendibile in analoghe condizioni di pioggia e bagnato;
2) La palese mancanza di un cartello che indicasse tale specifico pericolo nel tratto di strada interessato, leggasi la mancanza del doveroso cartello di “Strada sdrucciolevole”, che nel caso di specie sarebbe stato chiaramente indispensabile apporre;
3) L'avvenuta effettuazione, dopo solo una settimana dal sinistro, di un intervento di ripristino del manto stradale interessato;
4) Il pieno ed inequivoco rispetto, da parte del giovane del limite cinetico CP_2 insistente in loco, previsto in 90 Km/h, a fronte di una velocità del veicolo da lui condotto ricostruita in 68 Km/h.
5) La prova, inequivocamente raggiunta in sede di CTU, che in condizioni di normale attrito, alla velocità tenuta di 69 Km/h, avrebbe percorso la curva in CP_2 piena sicurezza, senza sbandare >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta CP_2 pag. 36, enfasi propria dell'originale). Conseguentemente, la condotta del non può considerarsi causalmente efficiente, CP_2 neppure in via concorsuale, nel verificarsi dell'incidente de quo, dovendosi affermare la responsabilità esclusiva ex art. 2051 cc dell'Amministrazione territoriale proprietaria della strada Provincia di . Ciò in ossequio al principio di equivalenza CP_3 causale di cui all'art. 41 cp, secondo il quale le cause concomitanti o preesistenti hanno efficacia esimente soltanto quando siano da sole in grado di causare l'evento; situazione appunto verificatasi nella fattispecie odierna, dove il gravemente insufficiente coefficiente di attrito dell'asfalto si è posto come causam dans del sinistro, indipendentemente dalla condotta di guida del conducente, di per sé priva di efficacia alcuna in ragione della velocità concretamente mantenuta, ben al di sotto il limite della cd velocità d'imbardata ossia quella velocità che non consente di affrontare la curva e pagina 23 di 28 determina la perdita di controllo, rectius incontrollabilità del veicolo in quelle condizioni spazio temporali.
4. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e la conferma della sentenza impugnata in punto di responsabilità esclusiva della Controparte_3 nella causazione del sinistro stradale.
5. Quanto alla ripartizione delle spese processuali, tale ripartizione - ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. - si fonda sul principio di soccombenza che esonera la parte totalmente vittoriosa dal pagamento delle stesse;
qualora, invece, ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se e in qual misura debba farsi luogo a compensazione (Cfr. Cassazione civile sez. II, 03/10/2019, n.24724). La liquidazione avverrà in base al DM 55/2014 e succ. mod. in relazione allo scaglione di valore desunto dal decisum con riferimento alla condanna di maggiore entità, che è quella relativa alla posizione processuale di con riguardo ai valori Parte_2 medi dello scaglione in ragione della relativa complessità del giudizio. 5.1 Nella fattispecie in esame, dal rilievo per cui è stata accertata la esclusiva responsabilità del sinistro stradale in capo alla Provincia di consegue la sua CP_3 condanna al pagamento delle spese di CTU e delle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio in favore di e . CP_2 Controparte_1
5.2 In ordine al rapporto processuale fra la , da un lato, e Controparte_3
e nonché Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 Pt_6
e (esclusivamente in qualità di eredi di e
[...] Parte_7 Parte_5
), dall'altro, la Corte ritiene necessaria una parziale compensazione Persona_2 delle spese processuali di tutti i gradi e fasi del giudizio nella quota del 50% con imputazione della residua quota a carico della , a fronte della soccombenza reciproca, ravvisabile nel Controparte_3 rigetto, divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza rescindente della Suprema Corte, di talune domande incidentali sul quantum debeatur e nell'accoglimento della domanda di riduzione del risarcimento per concorso colposo ex art. 1227 c.c. di per il Persona_1 mancato uso delle cinture di sicurezza, che ha avuto il suo riverbero anche nella quantificazione del danno riflesso in favore di tutti i componenti della famiglia nucleare ( e e dei genitori Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
e Parte_5 Persona_2
5.3 Per quanto attiene al rapporto processuale fra la , da un Controparte_3 lato, e e in proprio, dall'altro, questi ultimi risultano Parte_6 Parte_7 soccombenti, in quanto è passata in giudicato, a seguito dell'ordinanza rescindente della Suprema Corte, il capo della prima sentenza d'appello (aderente a quanto statuito dal Giudice di prime cure) relativa al rigetto della domanda di risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale avanzata da e Questi ultimi, Pt_6 Parte_10 3La domanda de qua è stata rigettata in quanto << “[…] gli stessi non fanno parte del nucleo familiare formatosi dal fratello, né hanno con lo stesso il rapporto di un genitore” e non hanno assolto l'onere di dimostrare di aver mantenuto con la vittima rapporti significativi nel tempo >> (cfr. sentenza n. 3047/2020 Corte d'Appello di Bologna, pag. 20). pagina 24 di 28 pertanto, devono rifondere le spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio all'appellante. 5.4 Per quanto attiene, invece, al rapporto processuale fra Controparte_4 da un lato, e e dall'altro, questi ultimi, in ragione del Parte_6 Parte_7 rigetto, divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza rescindente della Suprema Corte, della domanda di accertamento della responsabilità ultramassimale ex art. 140 c.d.a., devono rifondere le spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio in favore di
[...]
Controparte_4
5.5 Infine, in ordine al rapporto processuale tra la nonché Controparte_3
e da un lato, e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_4
dall'altro, quest'ultima, in ragione della declaratoria di inammissibilità della
[...] domanda riconvenzionale promossa nel presente giudizio di rinvio, deve pagare le spese di lite del presente giudizio di rinvio in favore della nonché in Controparte_3 favore di e Parte_1 Parte_3 Parte_4
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide: 1. rigetta l'appello principale in ordine alla responsabilità del sinistro stradale, proposto dalla . Controparte_3
2. Dichiara che la è esclusiva responsabile Controparte_3 del sinistro avvenuto in data 6.5.2007 in località Ca' di Bianchi in Comune di Bagno di Romagna tra l'autovettura AG LO (targata BR024DV) condotta da CP_2
l'autovettura IA UN (targata BX701BA) condotta da
[...] Parte_4
3. Condanna la al pagamento del Controparte_3 risarcimento del danno alle persone e per le somme di seguito indicate, e già statuite dalla sentenza di appello, oltre interessi legali ex art. 1284, 1^ co., cc dalla data di pubblicazione della sentenza di appello al saldo, con la precisazione che le modifiche degli importi sono solo apparenti e legate alle successioni degli aventi diritto nelle quote dei danti causa deceduti in corso di causa:
- in favore di : €. 103.249,60 + €. 21.675,65 (in qualità di Parte_1 erede di a sua volta erede pro quota di e Persona_1 Parte_5
) = complessivi €. 124.925,25; Persona_2
- in favore di Parte_4
67.322,09+ €. 14.450,43 (in qualità di erede di a sua volta Persona_1 erede pro quota di e ) = complessivi €. Parte_5 Persona_2
81.772,52;
- in favore di : €. 162.346,34 + €. 14.450,43 (in qualità di Parte_3 erede di a sua volta erede pro quota di e Persona_1 Parte_5
) = complessivi €. 176.796,77; Persona_2
pagina 25 di 28 - in favore di : €. 168.843,31 + €. 14.450,43 (in qualità di Parte_2 erede di a sua volta erede pro quota di e Persona_1 Parte_5
) = complessivi €. 183.293,74; Persona_2
- in favore di e (in qualità di eredi di Parte_6 Parte_7
e ): complessivi €. 130.053,90. Parte_5 Persona_2
4. Condanna la al pagamento delle spese del Controparte_3 primo, secondo grado e di legittimità, nonché del presente giudizio di rinvio in favore di E , che liquida in: CP_2 Controparte_1
4.1 €. 6,47 per spese, €. 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il primo grado;
4.2 €. 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il secondo grado;
4.3 €. 7.655,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il giudizio di legittimità;
4.4 €. 14.137,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il presente giudizio di rinvio;
5. Condanna la al pagamento delle spese del Controparte_3 primo, secondo grado e di legittimità, nonché del presente giudizio di rinvio in favore di
, , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_2
, quale erede di e
[...] Parte_6 Persona_1 Parte_7 quale erede di , nella quota del 50%, dichiarandole compensate per la Persona_1 quota residua (50%), spese che liquida per l'intero (100%) in: 5.1 €. 6.046,17 per spese, €. 31.026,60 (€ 14.103,00 + € 16.923,60 aumento ex art. 4, comma 2 per 5 parti) per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il primo grado;
5.2 €. 2.226,00 per spese, €. 31.497,40 (€ 14.317,00 + € 17.180,40 aumento ex art. 4, comma 2 per 5 parti) per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il secondo grado;
5.3 €. 1.263,00 per spese, €. 16.841,00 (€ 7.655,00 + € 9.186,00 aumento ex art. 4, comma 2 per 5 parti) per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il giudizio di legittimità;
5.4 €. 786,00 per spese, €. 31.497,40 (€ 14.317,00 + € 17.180,40 aumento ex art. 4, comma 2 per 5 parti) per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il presente giudizio di rinvio;
6. Dispone che le spese inerenti alle consulenze tecniche d'ufficio del primo grado di giudizio siano poste interamente e definitivamente a carico della
[...]
. Controparte_3
7. Condanna e al pagamento delle Parte_6 Parte_7 spese del primo, secondo grado e di legittimità, nonché del presente giudizio di rinvio in favore della , che liquida in: Controparte_3
7.1 €. 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il primo grado;
pagina 26 di 28 7.2 €. 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il secondo grado;
7.3 €. 7.655,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il giudizio di legittimità;
7.4 €. 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il presente giudizio di rinvio;
8. Condanna e al pagamento delle Parte_6 Parte_7 spese del primo, secondo grado e di legittimità, nonché del presente giudizio di rinvio in favore di he liquida in: Controparte_4
8.1 €. 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il primo grado;
8.2 €. 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il secondo grado;
8.3 €. 7.655,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il giudizio di legittimità;
8.4 €. 777,00 per spese, €. 12.933,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il presente giudizio di rinvio;
9. Condanna al pagamento delle spese Controparte_4 di lite del presente giudizio di rinvio in favore della Controparte_3
e di , e , che liquida in: Parte_1 Parte_3 Parte_4
9.1 €. 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il primo grado;
9.2 €. 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il secondo grado;
9.3 €. 7.655,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il giudizio di legittimità; 9.4 €. 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il presente giudizio di rinvio;
in favore della;
Controparte_3
9.1.1 €. 22.564,80 (€ 14.103,00 + € 8.461,80 aumento per presenza di tre parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2) per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il primo grado;
9.2.2 €. 22.907,20 (€ 14.317,00 + € 8.590,20 aumento per presenza di tre parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2) per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il secondo grado;
9.3.3 €. 12.248,00 (€ 7.655,00 + € 4.593,00 aumento per presenza di tre parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2) per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il giudizio di legittimità; 9.4.4 €. 22.907,20 (€ 14.317,00 + € 8.590,20 aumento per presenza di tre parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2) per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il presente giudizio di rinvio;
pagina 27 di 28 in favore di , Parte_1 Parte_3
Così deciso in Bologna il 14.11.2025
Il Consigliere Relatore Dott. Pietro Iovino
e . Parte_4
Il Presidente Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
pagina 28 di 28
Corte di Appello di Bologna 2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel giudizio di rinvio relativo alla causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 1114/2024, promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, in proprio e quali eredi di , a sua volta erede pro quota di
[...] Persona_1
e , nonché e Persona_2 Parte_5 Parte_6 in proprio e quali eredi pro quota di e Parte_7 Persona_2
, tutti con il patrocinio dell'avv. ZAULI GIOVANNI (C.F. Parte_5
) VIA ROSSELLI DEL TURCO N. 30 FORLÌ; elettivamente C.F._1 domiciliati in VIA ROSSELLI DEL TURCO N. 30 FORLÌ, presso il difensore avv. ZAULI GIOVANNI.
attori in riassunzione già appellati e appellanti incidentali
Contro
e con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CP_2
IN RI;
elettivamente domiciliati in CORSO MAZZINI N. 70 FORLÌ, presso il difensore avv. IN RI.
convenuti in riassunzione già appellati pagina 1 di 28 e contro
, in persona del Presidente pro tempore, con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. CATTANEO DANIELE (C.F. VIALE C.F._2
RESTELLI N. 5 MILANO;
elettivamente domiciliata in VIALE RESTELLI N. 5 MILANO presso il difensore avv. CATTANEO DANIELE.
convenuta in riassunzione già appellante
e contro
(C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BELLINI CARLO (C.F.
) CORSO DELLA REPUBBLICA N. 162 FORLÌ; elettivamente C.F._3 domiciliata in CORSO DELLA REPUBBLICA N. 162 FORLÌ presso il difensore avv. BELLINI CARLO.
convenuta in riassunzione già appellata e appellante incidentale
AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO – SINISTRO STRADALE - RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE –– CASO FORTUITO –
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 14.01.2025: Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti e pertanto:
ATTORI IN RIASSUNZIONE GIÀ APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI , Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_3 Parte_4 Parte_6 Parte_7
<< Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna – in applicazione dei principi giuridici sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con sentenza n. 13921/2024, pubblicata il 20.05.2024 – DICHIARARE la responsabilità esclusiva della ovvero la Controparte_3 responsabilità concorrente della e di nella Controparte_3 CP_2 causazione del sinistro stradale verificatosi in data 6.5.2007 in località Ca' Bianchi del Comune di Bagno di Romagna;
con scontro fra l'autovettura EN LO (targata BR024DV), condotta da di proprietà di , assicurata CP_2 Controparte_1 per RCA con e l'autovettura IA UN (targata BX701BA), condotta Controparte_4 da , trasportante , e;
Parte_4 Persona_1 Parte_1 Parte_3
pagina 2 di 28 CONDANNARE la , e , in Controparte_3 CP_2 Controparte_1 solido, – in forza della disposizione di cui all'art. 2055 c.c. – all'integrale risarcimento di tutti i danni già riconosciuti e liquidati con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3047/2020 del 26.11.2020 – con capi in giudicato sui relativi profili - a favore di
, , , , nonché di Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 Pt_5
, e oltre a interessi e rivalutazione monetaria,
[...] Parte_6 Parte_7 ovvero interessi ex art.. 5 co. 2 D.Lgs. 9/10/2022 n. 231; CONDANNARE, segnatamente, la , e Controparte_3 CP_2
, in solido, alla corresponsione a favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 103.249,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 10.05.2020; ovvero gli interessi legali ex art. ex art.. 5 co. 2 D.Lgs. 9/10/2022 n. 231, ovvero quella maggior
o minor somma dovuta;
CONDANNARE, segnatamente, la , e Controparte_3 CP_2
, in solido, alla corresponsione a favore di della Controparte_1 Parte_4 somma di euro 67.322,09, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 10.05.2020; ovvero gli interessi legali ex art. 5 co. 2 D.Lgs. 9/10/2022 n. 231, ovvero quella maggior o minor somma dovuta;
CONDANNARE, segnatamente, la , e Controparte_3 CP_2
, in solido, alla corresponsione a favore di della Controparte_1 Parte_3 somma di euro 162.346,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 10.05.2020; ovvero gli interessi legali ex art. 5 co. 2 D.Lgs. 9/10/2022 n. 231, ovvero quella maggior o minor somma dovuta;
CONDANNARE, segnatamente, la , e Controparte_3 CP_2
, in solido, alla corresponsione a favore di della Controparte_1 Parte_2 somma di euro 168.843,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 10.05.2020; ovvero gli interessi legali ex art. 5 co. 2 D.Lgs. 9/10/2022 n. 231, ovvero quella maggior o minor somma dovuta;
CONDANNARE, segnatamente, la , e Controparte_3 CP_2
, in solido, alla corresponsione a favore di – e per esso Controparte_1 Parte_5
a favore degli eredi del predetto avente diritto deceduto nelle more della presente causa, ossia a favore di e di , Parte_6 Parte_7 Parte_1
, , le ultime quattro quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4
anch'esso purtroppo deceduto nelle more - della somma di euro Persona_1
97.540,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 10.05.2020; ovvero gli interessi legali ex art. 5 co. 2 D.Lgs. 9/10/2022 n. 231, ovvero quella maggior o minor somma dovuta;
CONDANNARE, segnatamente, la , e Controparte_3 CP_2
, in solido, alla corresponsione a favore di e Controparte_1 Parte_6
pagina 3 di 28 e , , , , Parte_7 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi di anch'esso purtroppo deceduto nelle more - nella qualità Persona_1 di eredi di nonché di – già coniuge ed erede della Persona_2 Parte_5 predetta con trasmissione ai propri eredi dei relativi diritti - della Persona_2 somma di euro 97.540,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 10.05.2020; ovvero gli interessi legali ex art. 5 co. 2 D.Lgs. 9/10/2022 n. 231, ovvero quella maggior o minor somma dovuta;
DARE ATTO che è deceduto nelle more, per cui la liquidazione Parte_5 dell'importo a favore di va effettuata per quota di 1/3 ciascuno in favore Parte_5 degli eredi , e per quota di 1/3 a favore di Parte_6 Parte_7 Per_1
e, tenuto conto del decesso di quest'ultimo, per la quota di 1/3 in favore di
[...]
, , e , rispettivamente Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 moglie e figlie di e, quindi, per la quota rispettivamente spettante a Persona_1
- coniuge di – e , e Parte_1 Persona_1 Parte_4 Parte_2
– figlie di – secondo la disposizione dell'art. 581 c.c.; Parte_3 Persona_1
CONDANNARE la e, in ipotesi di concorso di colpa, Controparte_3 CP_2
e , in solido, alla refusione in favore di ,
[...] Controparte_1 Parte_1
, e delle spese processuali del giudizio Parte_3 Parte_4 Parte_2 di primo grado, liquidate secondo scaglione e parametri di cui alla superiore parte del presente atto o, comunque, in maniera congruamente e adeguatamente superiore a quanto liquidato dalla cassata sentenza della Corte territoriale;
CONDANNARE la e, in ipotesi di concorso di colpa, Controparte_3 CP_2
e , in solido, alla refusione in favore di ,
[...] Controparte_1 Parte_1
, e delle spese processuali del giudizio Parte_3 Parte_4 Parte_2 di secondo grado, liquidate secondo scaglione e parametri di cui alla superiore parte del presente atto o, comunque, in maniera congruamente e adeguatamente superiore a quanto liquidato dalla cassata sentenza della Corte territoriale;
CONDANNARE la e, in ipotesi di concorso di colpa, Controparte_3 CP_2
e , in solido, alla refusione in favore di e, per
[...] Controparte_1 Parte_5 esso, degli eredi e nonché e, per esso, Parte_6 Parte_7 Persona_1
, , e delle spese Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 processuali del giudizio di primo grado, nonché in favore di e Parte_6 Pt_7 in proprio, liquidate secondo scaglione e parametri di cui alla superiore parte del
[...] presente atto o, comunque, in maniera congruamente e adeguatamente superiore a quanto liquidato dalla cassata sentenza della Corte territoriale;
CONDANNARE la e, in ipotesi di concorso di colpa, Controparte_3 CP_2
e , in solido, alla refusione in favore di e, per
[...] Controparte_1 Parte_5 esso, degli eredi e nonché e, per esso, Parte_6 Parte_7 Persona_1
, , e delle spese Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 processuali del giudizio di secondo grado, liquidate secondo scaglione e parametri di cui alla superiore parte del presente atto o, comunque, in maniera congruamente e pagina 4 di 28 adeguatamente superiore a quanto liquidato dalla cassata sentenza della Corte territoriale;
CONDANNARE la e, in ipotesi di concorso di colpa, Controparte_3 CP_2
e , in solido, al rimborso integrale delle spese delle
[...] Controparte_1 consulenze tecniche d'ufficio e di parte (C.T.U. cinematica e C.T.U. medico-legale) del giudizio di primo grado, con applicazione degli interessi per rivalutazione monetaria ovvero gli interessi legali ex art. 5 co. 2 D.Lgs.
9.10.2022 n. 231 dalla data del deposito delle singole relazioni al saldo: CONDANNARE la e, in ipotesi di concorso di colpa, Controparte_3 CP_2
, in solido, al pagamento delle spese processuali e legali del
[...] Controparte_1 giudizio dinanzi la Suprema Corte a favore dei ricorrenti vittoriosi , Parte_1
, , , nonché di e Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_6 Pt_7
liquidazione che la Suprema Corte ha disposto venga effettuata dal giudice di
[...] rinvio. Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio di rinvio a carico della parte o, in solido, delle parti soccombenti. >>
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE GIÀ APPELLATI EL MO E EN << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, quale CP_2
Giudice del rinvio, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
- Nel merito del procedimento principale, e nel rispetto delle istruzioni e delle censure svolte dalla Suprema Corte di cassazione nell'ambito del giudizio rescindente, con l'ordinanza n. 13921/2024 del 13/03/14, resa nel procedimento di Cassazione distinto al n. 3141/21 R.G., RIGETTARE integralmente l'appello originariamente proposto dalla
nei confronti del capo della sentenza del Tribunale di Forlì Controparte_3 che statuiva l'Ente quale unico responsabile del sinistro, con conferma della pronuncia di prime cure sul punto, anche per quanto concerne le spese di lite, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, qui da intendersi interamente ripercorse.
- Ancora nel merito dell'appello originariamente proposto dalla Parte_8
, provvedere secondo Giustizia nei confronti dei gravami interposti dalla
[...]
nei confronti dei capi della sentenza che disponevano la Controparte_3 liquidazione del danno nei confronti dei distinti danneggiati;
- Sempre nel merito del procedimento principale, provvedere secondo Giustizia nei confronti del gravame interposto dalla avverso il capo della Controparte_3 sentenza che escludeva il concorso colposo del signor per il mancato utilizzo Pt_4 della cintura di sicurezza.
- In ogni caso con assoluta vittoria di spese, competenze ed onorari, anche accessori, spese generali, c.p.a. ed Iva come per Legge, tanto con riferimento al primo grado di giudizio – da confermarsi a carico degli eredi e prossimi congiunti - quanto Pt_4 con riferimento al grado di appello, al successivo grado di cassazione ed al presente giudizio di rinvio, da statuirsi a carico della , per le Parte_8 ragioni e gli importi di cui in parte narrativa. >> pagina 5 di 28
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE GIÀ APPELLANTE CP_3
: << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, qui adita,
[...] contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: ritenere la esente da qualsiasi responsabilità per l'evento Controparte_5 di sinistro del 6.5.2007, che ha coinvolto e non sussistendo alcuna Pt_4 CP_2 responsabilità ex art. 2051 c.c. (e/o ex art. 2043 c.c.), per tutte le ragioni esposte, dichiarando unico responsabile dello evento stesso, rigettando, CP_2 nuovamente, per l'effetto, ogni pretesa avanzata verso la stessa ed ordinando, CP_3 se necessario, le relative restituzioni. Vinte le spese anche del grado di giudizio di Cassazione. IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, accertare e dichiarare la responsabilità primaria e prevalente di per l'evento e i danni dedotti e CP_2 solo la minore e minoritaria responsabilità, in misura percentuale indicanda, della Provincia di Forlì – , dichiarando tenuta l'esponente, per l'effetto ed in tale Pt_8 misura, a risarcire ai danneggiati le somme così come accertate per dovute e liquidate nella sentenza n. 3047/2020 della Corte di Appello di Bologna, siccome passata in giudicato in punto quantum, rigettando in ogni caso la domanda degli attori in riassunzione di liquidazione degli interessi di mora maggiorati ex art. 5 co. 2 D.Lgs. 9/10/2022 n. 231, essendo dovuti solo gli interessi al tasso legale, stante quanto statuito dalla sentenza n. 3047/2020 della Corte di Appello di Bologna, siccome passata in giudicato sul punto, con ogni conseguente provvedimento e ferma la facoltà di rivalsa e regresso dell'appellante verso CP_2 Controparte_1
Spese compensate o proporzionate al liquidato. >>
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE GIÀ APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE << Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_4
d'Appello di Bologna, previo accertamento della responsabilità in concreto nella causazione dell'evento (il sinistro di strada verificatosi in Bagno di Romagna il 06/05/2007, in località Ca' di Bianchi) – accertamento dunque di esse responsabilità e dei soggetti ad esse tenuti a far fronte, e tenuto conto di quanto pagato nel 2007 da
– accertare e quantificare quanto essa abbia Controparte_4 CP_4 pagato a ciascuna delle parti offese in eccesso rispetto a quanto finalmente verrà dalla Corte di Bologna in questo medesimo giudizio accertato e statuito;
e conseguentemente disporre rimborsi e restituzioni da parte dei debenti, nei termini di cui all'atto che precede, e cioè anche con rivalutazione, interessi e le spese sia già sin d'ora pagate, nonché quelle del giudizio presente. In ogni caso ed in subordine, riproporzionare e ripartire comunque le responsabilità fra gli autori possibili del danno, in guisa che quanto sopra (sostituzioni, rimborsi, ecc.) possa essere agevolmente eseguito in separato/i giudizio/i.
pagina 6 di 28 Segnatamente rivolta tale domande nei confronti di , come Controparte_3 attualmente suggerisce l'andamento del giudizio. Non essendo perciò di certo e comunque esclusa dalla domanda alcuna delle altre parti, essendo che essa domanda di riproporzionamento/rimborso/restituzione è necessariamente rivolta a tutti i protagonisti/parti della causa presente e della vicenda. Con vittoria di spese anche del presente giudizio. La domanda ricomprende la restituzione sia della sorte, che la rivalutazione di essa, gli interessi maturati, le spese pagate e sopportate;
e le spese del presente giudizio. >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello, la chiedeva la riforma Controparte_3 della sentenza del Tribunale di Forlì n. 194/2014, resa in data 21.02.2014 e pubblicata in data 25.02.2014, sul rilievo che essa era erroneamente emessa oltre che viziata, affidandosi a diverse censure, volte a contrastare l'accertamento, fatto dal Giudice di prime cure, della sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro stradale, avvenuto in data 06.05.2007, e a contestare quanto statuito in merito al quantum debeatur. 1.1 Si costituivano - in proprio e quale tutore i e quale Parte_1 Persona_1 esercente la responsabilità genitoriale su – e Parte_3 Parte_4 Pt_2
chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame e promuovendo altresì appello
[...] incidentale – relativamente alla liquidazione del danno e alle spese di lite – e appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale. 1.2 Si costituivano , e in proprio ed in Parte_5 Parte_6 Parte_7 qualità di eredi di domandando il rigetto delle richieste formulate da Persona_2 parte appellante e promuovendo altresì appello incidentale – relativamente alla liquidazione del danno e alle spese di lite – e appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale - in ipotesi di responsabilità esclusiva o concorrente di – chiedendo l'accertamento della responsabilità di CP_2 ultra-massimale ex art. 140 c.d.a.. CP_6
1.3 Si costituivano anche e , domandando il rigetto CP_2 Controparte_1 del gravame e la conferma della sentenza gravata. 1.4 Si costituiva, infine, promuovendo appello Controparte_4 incidentale;
domandava l'accoglimento dell'appello principale in ordine all'an debeatur e il rigetto degli appelli incidentali proposti sia da (in proprio, quale Parte_1 tutore e legale rappresentate di e quale legale rappresentante nella qualità Persona_1 di esercente la responsabilità genitoriale di , Parte_3 Parte_4 Pt_2
sia da , e in proprio ed in
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 qualità di eredi di Persona_2
1.5 La causa era decisa con sentenza n. 3047 del 26.11.2020 da questa Corte d'Appello che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. 194 del 25.02.2014, dichiarava l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a e CP_2
pagina 7 di 28 con conseguente condanna risarcitoria in favore degli allori attori e Controparte_1 degli intervenuti, previa decurtazione del 50% delle somme, ex art. 1227 cc, per non aver indossato le cinture di sicurezza all'atto del sinistro. Al contempo, Persona_1 quanto agli appelli incidentali, proposti dai danneggiati al fine di ottenere una più consistente liquidazione di talune voci di danno, erano parzialmente accolte le impugnazioni delle sole e Infine, la Corte territoriale Parte_1 Parte_4 accoglieva l'appello incidentale di escludendo la sua Controparte_4 responsabilità ultra-massimale. 1.6 Con successiva ordinanza n. 13921/2024, emessa in data 13.03.2024, depositata il 20.05.2024, la Corte di Cassazione così disponeva:
<< La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il terzo e il quinto motivo dell'incidentale; dichiara assorbiti il decimo e il dodicesimo motivo del ricorso principale e il quarto dell'incidentale; rigetta tutti i restanti motivi. Cassa in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi di tutti i soggetti che hanno riportato danni non patrimoniali per il sinistro per cui è causa >> (cfr. Ordinanza pag. 27).
1.7 Il presente giudizio di rinvio è stato introdotto dall'atto di citazione, notificato in data 11.07.2024 da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in proprio e quali eredi di , deceduto nel corso del giudizio, a sua volta Persona_1 erede pro quota di e , anch'essi deceduti nel corso del Persona_2 Parte_5 giudizio, nonché da e in proprio e quali eredi pro quota Parte_6 Parte_7 di e , i quali domandavano l'accertamento e la Persona_2 Parte_5 declaratoria della responsabilità esclusiva della ovvero la Controparte_3 responsabilità concorrente della e di nella Controparte_3 CP_2 causazione del sinistro stradale, verificatosi in data 06.05.2007; la condanna della
, e , in solido, all'integrale Controparte_3 CP_2 Controparte_1 risarcimento di tutti i danni già riconosciuti e liquidati con la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3047/2020 del 26.11.2020, in quanto coperti dal giudicato formatosi in seguito alla pronuncia di rigetto della Suprema Corte;
la condanna della e, in ipotesi di concorso di colpa con l , di CP_3 Controparte_3 Controparte_7
e , in solido, alla refusione delle spese di lite di tutti i CP_2 Controparte_1 gradi di giudizio e delle spese di CTU del giudizio di primo grado. 1.8 Si costituiva la chiedendo, in via principale, la declaratoria Controparte_3 della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro del CP_2
06.05.2007; in via subordinata, l'accertamento della responsabilità primaria e prevalente di per l'evento de quo e i danni dedotti e solo la minore e minoritaria CP_2 responsabilità della con conseguente condanna di Controparte_3 quest'ultima a risarcire ai danneggiati, in misura proporzionale alla sua responsabilità, le pagina 8 di 28 somme così come accertate dovute e liquidate nella sentenza n. 3047/2020 della Corte d'Appello di Bologna, in parte qua coperta dal giudicato. 1.9 Si costituiva altresì avanzando una domanda volta Controparte_4 alla restituzione e/o rimborso di quanto la stessa aveva pagato a ciascuna delle parti offese in eccesso rispetto a quanto verrà accertato e statuito nel presente giudizio di rinvio in relazione alla responsabilità del sinistro stradale de quo. 1.10 Si costituivano, infine, domandando l'integrale rigetto CP_2 Controparte_1 dell'appello originariamente proposto dalla nei confronti del Controparte_3 capo della sentenza n. 194/2014 del Tribunale di Forlì, che riconosceva l'Ente territoriale quale unico responsabile del sinistro;
l'accoglimento dell'appello originariamente promosso dalla con riferimento alla Controparte_3 liquidazione del danno e del concorso colposo di per il mancato utilizzo Persona_1 della cintura di sicurezza.
1.11 La causa veniva trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale promosso dalla non è fondato e va, Controparte_3 dunque, respinto. 2.1 La vicenda processuale, esposta in citazione, ha contorni chiari ed in massima parte non contestati, quanto agli accadimenti storici. 2.1.1 Si discute di un sinistro stradale avvenuto in data 06.05.2007 alle ore 19.35 circa nella località Ca' Bianchi del Comune di Bagno di Romagna. Il sinistro ha riguardato l'incidente avvenuto tra l'auto condotta da CP_2
(AG LO targata BR024DV), di proprietà del PA , Controparte_1 assicurata per la RCA dall' e l'auto condotta dalla Controparte_4 proprietaria (IA UN targata BX701BA). Quest'ultima aveva a bordo Parte_4 come trasportati il PA , poi deceduto in corso di causa, la madre Persona_1
e la sorella Parte_1 Parte_3
La dinamica del sinistro è pacifica: risulta dal rapporto della Polizia di Stato e dalle stesse dichiarazioni rese nell'immediato da (v. doc 11 fascicolo primo CP_2 grado . Quest'ultimo ha perduto il controllo dell'auto ed è andato ad invadere la CP_2 corsia opposta nel momento in cui stava percorrendo una curva destrorsa a visuale non libera, così andando a collidere frontalmente con l'autovettura antagonista. Lo scontro avveniva nella corsia di pertinenza della IA UN, condotta da A causa Parte_4 della violenta collisione, e riportavano lesioni molto Parte_1 Parte_4 gravi, lesioni di media entità, mentre riportava lesioni Parte_3 Persona_1 gravissime e irreparabili. (in proprio, quale tutore di e quale legale rappresentante Parte_1 Persona_1 di e con ricorso ex art. 414 cpc e art. 3 L. n. 102/06, Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Forlì, e CP_2 CP_1
in qualità rispettivamente di conducente e proprietario del veicolo coinvolto
[...] nel sinistro, al fine di sentirne accertare la responsabilità e ottenerne il risarcimento dei pagina 9 di 28 danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti e riflessi, instaurando il giudizio r.g. n. 399/2008. Davano, inoltre, atto dell'accordo raggiunto con la compagnia assicuratrice dei CP_2
(anche solo “ ), con il quale era stato messo a Controparte_4 CP_4 disposizione l'intero massimale assicurativo di € 2.000.000,00 così ripartito: € 10.000,00 quanto ai danni di € 90.000,00 quanto ai danni di € Parte_3 Parte_1
220.000,00 quanto ai danni di ed € 1.376.400,00 quanto ai danni di Parte_4
; oltre all'ammontare dei compensi professionali stragiudiziali fino alla Persona_1 transazione concordati e liquidati nella misura di € 183.600,00 (accessori di legge, quali 12,5%, 4% CPA e 20% IVA già compresi), con la riserva di poter agire per tutti gli ulteriori danni nei confronti dei responsabili del fatto (quindi conducente, proprietario nonché terzi). 2.1.2 Si costituivano in giudizio e , che contestavano CP_2 Controparte_1 ogni loro responsabilità e, in particolare, eccepivano: a) il concorso di colpa di Pt_4 nel verificarsi dell'evento; b) il concorso colposo ex art. 1227 cc di
[...] Persona_1 per il mancato uso delle cinture di sicurezza;
c) l'attribuzione della causa del sinistro al manto stradale, in forza della quale chiedevano la chiamata in causa della CP_3
, in qualità di responsabile ex art. 2051 cc.
[...]
2.1.3 All'udienza del 09.06.2008, il G.I., rilevata l'opportunità di rendere partecipi del giudizio ex art. 140 c.d.a. tutti i possibili danneggiati nonché ne ordinava la CP_4 chiamata in causa iussu iudicis. 2.1.4 Si costituiva così l' rilevando, non solo, di aver Controparte_4 integralmente corrisposto il massimale di polizza in data 19.11.2007, ma anche specificando che il pagamento era avvenuto per ciascuno dei percipienti e con riguardo all'entità complessiva del danno da ciascuno patito. 2.1.5 Con successivo ricorso, notificato in data 17.11.2008, le stesse parti già ricorrenti del giudizio r.g. n. 399/2008, e altra sorella di e Parte_2 Parte_4 Pt_3 chiedevano ulteriormente nei confronti dei il risarcimento di tutti i danni non CP_2 patrimoniali conseguenti all'accertamento della colpa cosciente a carico di CP_2
d il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di
[...] Pt_2
il giudizio assumeva il n. 101740/2008 RG.
[...]
2.1.6 All'udienza del 19.01.2009 venivano riuniti i due procedimenti. 2.1.7 Si costituivano, così, nuovamente e , nonché CP_2 Controparte_1
quest'ultima contestando ogni domanda svolta nei suoi Controparte_4 confronti e promuovendo, in via subordinata, nella sola ipotesi in cui fosse dichiarata una qualsiasi responsabilità della stessa in sede di suddivisione del massimale erogato, domanda riconvenzionale di restituzione nei confronti di (in Parte_1 proprio, quale tutore di e quale legale rappresentante di e Persona_1 Parte_3
Parte_4
2.1.8 Con provvedimento del 16.03.2009 veniva accolta l'istanza, formulata dai CP_2 di chiamata in causa della , la quale si costituiva regolarmente Controparte_3 nel giudizio r.g. n. 101740/2014. pagina 10 di 28 2.1.8.1 Con ordinanza del 10.07.2009 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , e Parte_5 Persona_2 Parte_6 Parte_7 rispettivamente genitori e fratelli di i quali si costituivano in data Persona_1
22.09.2009, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro nei confronti tanto dei quanto di CP_2 CP_4
2.1.9 Con ordinanza del 23.12.2009, si disponeva il passaggio al rito ordinario. 2.1.10 Con ordinanza del 30.09.2010, il Giudice di prime cure disponeva sia CTU medico-legale sia CTU tecnico-cinematica, nominando il CTU Medico – Legale Dott.
il CTU Ing. Persona_3 Persona_4
2.1.11 Il CTU Dott. rispondendo ai quesiti sottopostigli1, depositava la Persona_3 propria relazione in data 13.06.2011. 2.1.12 Il CTU Ing. depositava un primo elaborato, in cui concludeva che << La Per_5 causa dell'incidente è da attribuirsi all'invasione di corsia attuata dalla (in CP_8 violaz. dell'art. 141 C.d.S.) La causa della sbandata è da attribuirsi sia alla velocità eccessiva (in relazione alla conformazione della strada ed alle condizioni di asfalto bagnato) del veicolo condotto da conducente della EN, CP_2 favorito dalle condizioni di asfalto particolarmente viscido in quel punto, non segnalato da apposita segnaletica >> (cfr. CTU cinematica pag. 17). In merito all'uso o meno delle cinture di sicurezza da parte di , affermava che << pur essendo Persona_1 probabile il mancato utilizzo da parte del dei sistemi di ritenuta, non vi è Persona_1 prova di tale circostanza >> (cfr. ibidem pag. 18). 2.1.13 In data 26.10.2011 veniva pronunciata ordinanza per richiesta di chiarimenti e, in data 14.03.2012, veniva conferito l'incarico supplettivo allo stesso CTU Ing. e Per_4 formulato il seguente quesito integrativo << chiarire se, adottando le necessarie cautele, sarebbe stato in grado di evitare il sinistro nonostante le condizioni CP_2 dell'asfalto definite insidiose dallo stesso c.tu >>. 2.1.14 All'esito del supplemento di indagine, in data 12.07.2013, l'Ing. Per_4 depositava un ulteriore elaborato “a chiarimenti” ove perfezionava le proprie precedenti considerazioni, concludendo per l'esclusiva responsabilità della Controparte_9
[...] 1 << Espletati gli accertamenti ritenuti necessari, accerti il CTU le conseguenze riportate dagli attori, escluso
[...] Pt_2
, a seguito del sinistro, in termini d'Inabilità Temporanea, Invalidità Permanente e perdita della capacità
[...] specifica, valutando inoltre la compatibilità di tali esiti con la dinamica del sinistro ed in particolare con il fatto che i medesimi indossassero o meno le cinture di sicurezza, valutando, in ipotesi che tali cinture non fossero indossate, la percentuale di aggravamento del danno. Inoltre valuti il CTU la congruità delle spese mediche e le spese necessariamente occorrenti in futuro, in particolare chiarendo se e per quanto necessiti di assistenza personale e quantificando i relativi costi, tenendo conto Persona_1 delle prestazioni gratuitamente erogate dal SSN. Dica il CTU se le condizioni di richiedano una particolare conformazione dell'abitazione e di che tipo >>. Persona_1 2gravato del seguente quesito: << espletati gli opportuni accertamenti e tenuto conto delle difese svolte dalle parti, verifichi il C.T.U. la dinamica del sinistro in tutti i suoi aspetti rilevanti compresi la condotta dei conducenti, la conformazione dei luoghi, l'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza, in particolare verificando l'epoca di apposizione dei cartelli e delle zigrinature sulle strade in loco, autorizzando a prendere visione e copia degli atti giacenti presso Pubblici Uffici. Valuti, inoltre, il C.T.U., in ipotesi che l'abitazione di necessiti di particolare conformazione, il costo degli Persona_1 interventi necessari, valuti anche se lo stato della precedente abitazione consentiva l'esecuzione di tali interventi, con gli stessi costi o meno >>.
pagina 11 di 28 quale ente proprietario della strada. Nello specifico, affermava che << - Il limite Pt_8 cinetico vigente in loco era pari a 90 km/h (strada extraurbana con limite generico)
- La velocita di marcia del veicolo condotto da è stata stimata in circa CP_2
69 km/h
- Il coefficiente di aderenza laterale permesso dal tratto di strada curvilineo ove la vettura del è fuoriuscita di traiettoria è stato stimato in f=0,34 CP_2
- L'asfalto risultava bagnato per pioggia
- Il coefficiente di aderenza laterale medio su asfalto bagnato, per velocita dell'ordine di 70 km/h varia da un minimo di 0.57 a un massimo di 0.83 […] il percorreva la curva in questione a una velocità del 28% circa più bassa di CP_2 quella massima possibile in condizioni normalmente attendibili, a fronte di un coefficiente di aderenza del 48% circa più basso di quello attendibile. […] si ritiene che il abbia adottato le cautele di guida normalmente esigibili CP_2
e quindi in condizioni di asfalto come quelle contingenti all'epoca del sinistro, la perdita di controllo del veicolo e il conseguente sinistro sarebbero state evitabili con cautele superiori a quelle definibili come necessarie per l'utente medio >> (cfr. chiarimenti alla relazione di CTU pagg. 5-7).
2.1.15 Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 194/2014, resa in data 21.02.2014 e pubblicata in data 25.02.2014, recependo le risultanze emerse in sede di CTU, dichiarava l'Amministrazione Provinciale di quale esclusiva responsabile CP_3 ex artt. 2051 e 2043 cc del sinistro stradale a causa della negligenza nella manutenzione del piano viario e della esclusiva incidenza causale sul sinistro, condannandola a pagare il risarcimento dei danni nei confronti di (in proprio per €. 298.016,86; Parte_1 quale tutore di per €. 289.810,82; quale esercente la responsabilità Persona_1 genitoriale su per €. 433.935,54), (€. 296.018,24), Parte_3 Parte_4
(€. 382.782,16), (€. 216.114,05) e Parte_2 Parte_5 Persona_2
(216.114,05), tali somme tenevano nel debito conto (nel complessivo effettivamente dovuto) quanto già percetto dalla Compagnia;
rigettava le domande proposte da e dagli intervenuti ( , Parte_2 Parte_5 Persona_2 Parte_6
e nei confronti dei e di condannava alla rifusione Parte_7 CP_2 CP_4 delle spese di lite: 1) in proprio, quale tutore di e quale Parte_1 Persona_1 legale rappresentante di nonché Parte_3 Parte_4 Parte_2
, , e in favore di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Persona_2 CP_2
e ; 2) , ,
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_6
e in favore di 3) la Provincia di Forlì- Parte_7 Persona_2 CP_4
Cesena in favore di in proprio e nelle qualità come sopra, Parte_1 Parte_4
e disponendo, inoltre, a suo carico le spese inerenti alle CTU. Il Parte_2
Giudice di prime cure dichiarava, infine, integralmente compensate le spese tra gli intervenuti, e e la . Parte_6 Parte_7 Controparte_3
2.1.16 Con atto di citazione in appello, la impugnava la Controparte_3 sentenza del Tribunale di Forlì, contestando, in ordine all' an debeatur: i) la violazione degli artt. 113 - 114 cpc, poiché il Giudice di prime cure, nonostante il valore della pagina 12 di 28 causa, si sarebbe pronunciato non in diritto ma secondo equità; ii) la violazione degli artt. 61, 115 – 116 e 191 cpc, avendo posto esclusivamente, il Giudice di primo grado, a fondamento della sua decisione, la contraddittoria e dubitativa consulenza tecnica d'ufficio, disattendendo la confessione giudiziale e stragiudiziale resa da CP_2
iii) la violazione degli artt. 2043, 2051, 2054 e 2055 cc, nonché dell'art. 2735
[...] cc, ciò in quanto il Tribunale di Forlì avrebbe disatteso i principi regolanti il nesso di causalità per l'accertamento della responsabilità aquiliana, degradando arbitrariamente la condotta di al rango di mera occasione nonostante le concrete prove CP_2 raggiunte. Lamentava altresì l'errore in ordine al quantum debeatur per: a) omessa considerazione del mancato allacciamento della cintura di sicurezza in capo a
[...]
con riverbero ex art. 1227 cc anche sui congiunti;
b) ingiustificato aumento Per_1 personalizzato del danno non patrimoniale a c) erroneo calcolo del Persona_1 danno patrimoniale per mancata applicazione del coefficiente di capitalizzazione anticipata e per duplicazione del danno patrimoniale da lucro cessante per danneggiato principale, moglie e figlie;
d) errata liquidazione del danno riflesso a moglie, figlie e genitori di Proponeva altresì ricorso ex art. 351, commi 2 e 3, cpc per Persona_1 ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. 2.1.17 Si costituivano - in proprio, quale tutore di e quale Parte_1 Persona_1 legale rappresentante di – e Parte_3 Parte_4 Parte_2 eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per tardiva contestazione da parte della della propria responsabilità e CP_3 contestavano nel merito l'infondatezza dell'appello. Proponevano appello incidentale relativo: i) alla riduttiva liquidazione del danno da lucro cessante e da mancato guadagno di;
ii) alla liquidazione del danno di iii) Persona_1 Parte_1 all'applicazione della devalutazione sull'importo liquidato a titolo di danno biologico permanente e avverso il capo della sentenza relativo alla mancata liquidazione del danno per incidenza sulla capacità lavorativa specifica di Quanto, invece, alle Parte_4 spese di lite proponevano appello incidentale avverso: a) l'incongrua liquidazione delle spese di prime cure rispetto alla molteplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e al valore della causa;
b) la condanna alle spese a favore di e CP_2 CP_1
chiedendo la condanna degli stessi all'integrale pagamento delle spese
[...] processuali ovvero l'integrale compensazione nel relativo rapporto processuale. Proponevano, infine, appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale - in ipotesi di responsabilità esclusiva o concorrente di – CP_2 chiedendo: 1) la riproposizione della domanda di condanna di e CP_2 CP_1 in solido al risarcimento dei danni;
2) la riproposizione della domanda di
[...] condanna di al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali CP_4 subiti da per un totale di € 382.782,16 e delle relative eccezioni;
3) Parte_2
l'accertamento della violazione della disposizione di cui all'art. 140 c.d.a. da parte di
CP_4
2.1.18 In data 29.04.2014 si costituivano , e Parte_5 Parte_6 Pt_7 in proprio ed in qualità di eredi di madre nelle more deceduta,
[...] Persona_2
pagina 13 di 28 domandando il rigetto delle richieste formulate da parte appellante e contestando in via incidentale: i) l'omessa liquidazione del danno da rottura del rapporto parentale a favore di e ii) la riduttiva liquidazione del danno emergente Parte_6 Parte_7 per spese affrontate per adattare l'abitazione alle esigenze di iii) la Persona_1 erronea compensazione delle spese nel rapporto processuale con la Provincia di Forlì- Cesena;
iv) la erronea condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di CP_2
e ; v) la erronea condanna alla rifusione delle spese di lite a
[...] Controparte_1 favore di in quanto chiamata in causa iussu iudicis. Proponevano, infine, CP_4 appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale - in ipotesi di responsabilità esclusiva o concorrente di – chiedendo l'accertamento CP_2 della responsabilità di ultra-massimale ex art. 140 c.d.a.. CP_4
2.1.19 In data 5.6.2014 si costituivano e CP_2 Controparte_1 domandando il rigetto delle richieste formulate da parte appellante e la conferma della sentenza gravata. 2.1.20 Si costituiva altresì che: da un lato, affermava Controparte_4
l'inammissibilità delle censure alla CTU, proposte in atto di appello, in quanto tardive e l'infondatezza dei motivi di gravame in ordine all'an debeatur; dall'altro lato, formulava prospettazioni aderenti ai motivi di appello in ordine al quantum debeatur, avendo il Giudice di prime cure accolto le domande risarcitorie liquidandole in misura eccessiva e senza tenere conto del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. di per il Persona_1 mancato uso delle cinture di sicurezza. Con appello incidentale, lamentava inoltre: i) l'omessa declaratoria in via pregiudiziale di inammissibilità delle domande di Pt_2
, e in quanto improponibili e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 prescritte;
ii) l'erronea pronuncia di accoglimento delle domande risarcitorie proposte da e in ordine al danno emergente e in ordine Persona_2 Parte_5 all'eccessività della liquidazione per i danni non patrimoniali;
iii) l'omessa statuizione in ordine alla inesistenza di alcuna domanda proposta da nei confronti di Parte_2
Eccepiva, infine, l'inammissibilità e l'infondatezza degli appelli incidentali CP_4 proposti sia da in proprio, quale tutore e legale rappresentate di Parte_1 Per_1
, e quale legale rappresentante di
[...] Parte_3 Parte_4 Pt_2
nonché da , e in proprio ed in
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 qualità di eredi di nei confronti di La Compagnia Persona_2 CP_4 assicuratrice riproponeva altresì, in via subordinata (ossia nell'ipotesi in cui - accolte le domande dei nei suoi confronti - si dovesse procedere ad una diversa Pt_4 ripartizione del massimale erogato), domanda di restituzione delle somme che i percipienti ( - in proprio, quale tutore e legale rappresentate di Parte_1 Per_1
e quale legale rappresentante di - e risulteranno
[...] Parte_3 Parte_4 aver ottenuto in eccedenza rispetto ai criteri di proporzionalità. 2.1.21 Con ordinanza del 12.06.2014, la Corte d'Appello di Bologna sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 2.1.22 In corso di causa, in data 05.02.2019, anche decedeva. Persona_1
pagina 14 di 28
2.1.23 La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 3047/2020 resa in data 10.05.2020, pubblicata in data 26.11.2020 e notificata il 09.12.2020, accoglieva parzialmente l'appello principale della dichiarando Controparte_3
l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a e con CP_2 Controparte_1 conseguente condanna in favore degli attori e degli intervenuti, previa decurtazione del 50% delle somme, ex art. 1227 cc, per non aver indossato le cinture di Persona_1 sicurezza all'atto del sinistro. La Corte di merito, difatti, discostandosi dalle risultanze emerse in sede di CTU, statuiva che << Sebbene l'eventuale minore coefficiente di aderenza nella curva non risultasse indicato dalla segnaletica stradale, le circostanze di luogo (strada bagnata, in curva e in discesa) e la segnaletica in loco imponevano già di per sé una particolare cautela da parte del conducente che ha, invece, adottato una velocità eccessiva tale da concretizzare il rischio di perdita del controllo del veicolo e di invasione della corsia in senso opposto. Infatti, il conducente di un qualsivoglia mezzo, al di là del limite di velocità massima imposto in un tratto di strada, deve contenere la propria andatura entro limiti tali, se del caso anche inferiori a quelli imposti, da adeguarla alle concrete condizioni di circolazione, sì da porsi nella condizione di essere in grado, al manifestarsi di qualsiasi situazione di pericolo, di governare in maniera adeguata il proprio veicolo onde scongiurare la causazione di danni a persone e/o cose. Ne deriva che il rispetto della c.d. velocità prudenziale è condizione indispensabile per escludere l'attribuibilità al conducente delle conseguenze dannose derivanti da un sinistro nel quale sia rimasto coinvolto >> (cfr. sentenza n. 3047/2020 pag. 8). Al contempo, quanto agli appelli incidentali proposti dai danneggiati al fine di ottenere una più consistente liquidazione di talune voci di danno, venivano parzialmente accolte le impugnazioni delle sole e Infine, la Corte territoriale Parte_1 Parte_4 accoglieva l'appello incidentale di escludendo la sua responsabilità ultra- CP_4 massimale. Nello specifico, condannava e al pagamento del CP_2 Controparte_1 risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo: in favore di per € 103.249,60; in favore di per € Parte_1 Parte_4
67.322,09; in favore di per € 162.346,34; in favore di Parte_3 Pt_2
per € 168.843,31; in favore di per € 97.540,43; in favore di
[...] Parte_5
, e (in qualità di eredi di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Per_2
) per complessivi € 97.540,43.
[...]
Condannava alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado: 1) CP_2
e in favore della Provincia di nonché di ,
[...] CP_1 CP_3 Parte_5
e 2) e in favore di Parte_6 Parte_7 CP_2 CP_1 Pt_1
e per metà dichiarate
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2 compensate, disponendo inoltre a loro carico le spese inerenti alle CTU;
3) Pt_5
, , e in favore di 4)
[...] Parte_6 Parte_2 Parte_7 CP_4
e in favore della Provincia di . Parte_6 Parte_7 CP_3
pagina 15 di 28 2.1.24 Con ricorso notificato in data 28.01.2021 , nonché Parte_1 Pt_2
e in proprio e quali eredi di , a sua volta erede pro Pt_3 Parte_4 Persona_1 quota di e , anch'egli deceduto successivamente, ed Persona_2 Parte_5 ancora e in proprio e quali eredi pro quota di Pt_6 Parte_7 Persona_2
e , radicavano il procedimento di legittimità R.G. n. 3141/2021, nel Parte_5 quale domandavano la cassazione della sentenza n. 3047/2020 della Corte d'Appello di Bologna. affidandosi a dodici motivi. 2.1.25 Con ricorso successivamente notificato (qualificato dalla Suprema Corte come ricorso incidentale), e domandavano la cassazione della CP_2 Controparte_1 sentenza n. 3047/2020, affidandosi a sei motivi. 2.1.26 La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13921/2024, resa in data 13.03.2024 e pubblicata in data 20.05.2024: a) accoglieva il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il terzo e il quinto motivo dell'incidentale: nello specifico, la Suprema Corte censurava il percorso decisorio seguito dalla Corte di merito, la quale, discostandosi dalle risultanze dell'indagine peritale, non aveva adeguatamente argomentato e individuato << quale fosse la condotta esigibile dal onde escludere, con elevata probabilità, che CP_2
l'evento per cui è processo si verificasse, e parametrare tale ipotetica condotta con il ventaglio di conoscenze in possesso dello stesso […] La soluzione al problema CP_2
[…] non può fondarsi sulla ricerca della c.d. velocità prudenziale desumibile (come pure ha fatto la Corte d'appello) da altre specifiche situazioni di pericolo (attraversamento di animali, ecc.), adeguatamente segnalate ma prive di concreto rilievo nell'accaduto, bensì proprio sulle specifiche situazioni di pericolo che hanno indiscutibilmente assunto un ruolo nell'eziologia del sinistro: dunque, avuto riguardo alla vicenda che occupa, proprio alle condizioni dell'asfalto in caso di pioggia, informazione come visto non fornita all'utente, mancando la relativa segnalazione di pericolo >> (cfr. ordinanza pagg. 14-15, enfasi del grassetto aggiunta). La Suprema Corte statuiva altresì l'erroneità della sentenza impugnata << perché ha mandato assolta da ogni responsabilità la – nella sostanza ritenendo configurabile il caso CP_3 fortuito ex art. 2051 c.c., individuato nella condotta imprudente del terzo CP_2
– senza affatto correttamente accertare: 1) se detta condotta fosse
[...] effettivamente imprudente o meno;
2) se la stessa fosse oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per essa ) imprevedibile ed inevitabile, nelle CP_3 condizioni date […]; 3) se gli eventuali profili di colpa ascrivibili al in CP_2 relazione alla responsabilità oggettiva della ex art. 2051 c.c. e al contenuto CP_3 della prova liberatoria a carico di quest'ultima, rilevino – sul piano causale – sub specie di esclusiva o concorrente responsabilità >> (cfr. ibidem pag. 18). In altre parole, la Suprema Corte, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la responsabilità della ex art. 2051 cc, specifica che è stata ritenuta CP_3
(erroneamente) assorbente l'imprudenza del << pur a fronte dell'accertata CP_2 scivolosità del manto stradale, ben superiore rispetto alla media, nonché della mancata apposizione del cartello di “strada sdrucciolevole” >> (cfr. ibidem pag. 15, pagina 16 di 28 enfasi del grassetto aggiunta), in quanto non si sono correttamente accertati i presupposti per configurare la condotta di quest'ultimo quale caso fortuito. b) dichiarava assorbiti il decimo e il dodicesimo motivo del ricorso principale e il quarto dell'incidentale: relativi alla pretesa illogicità della motivazione sul punto della responsabilità esclusiva attribuita a e alle spese di lite. CP_2
c) rigettava tutti i restanti motivi: rendendo, pertanto, irrevocabili i capi della sentenza impugnata relativi alla quantificazione del danno. In altre parole, quanto statuito dalla sentenza n. 3047/2020 della Corte d'Appello di Bologna in ordine all'entità del danno, id est al quantum debeatur, è divenuto cosa giudicata.
2.2 L'odierna controversia viene riassunta da Parte_1 Parte_2
e in proprio e quali eredi di , a sua volta Parte_3 Parte_4 Persona_1 erede pro quota di e , nonché da e Persona_2 Parte_5 Parte_6
in proprio e quali eredi pro quota di e , Parte_7 Persona_2 Parte_5 mediante atto di citazione in riassunzione, notificato in data 11.07.2024. 2.2.1 L'oggetto del contendere è lineare. Nel presente giudizio di rinvio la domanda la riforma della Controparte_3 sentenza n. 194/2014 del Tribunale di Forlì nella parte in cui, condividendo le risultanze dell'indagine peritale tecnico-cinematica, ha dichiarato l Parte_9
esclusiva responsabile ex artt. 2051 e 2043 cc del sinistro stradale de
[...] quo e ha condannato la stessa al risarcimento dei danni nei confronti di Parte_1
, e Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 Parte_5
Persona_2
Nello specifico, l'Ente territoriale, pretendendo l'accertamento e la declaratoria della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro stradale del CP_2
06.05.2007, censura la espletata CTU cinematica, sostenendo che la stessa, non avendo esaminato in concreto il manto stradale (modificato dopo circa una settimana dal sinistro con un intervento di “pallinatura”) con metodo analitici strumentali corretti, ha meramente applicato una semplice e teorica formula matematica per determinare il coefficiente di aderenza, mai accertato in concreto. Sostiene altresì che il CTU non ha considerato, nell'espletamento delle operazioni peritali, che: << 1) avrebbero dovuto avvenire migliaia di altri incidenti nei cinque anni successivi e negli anni precedenti;
2) che, non essendo avvenuti, significa che:
21) non vi era nessuna particolare insidia o pericolosità, mentre era richiesta, per evitare lo sbandamento, una normalissima diligenza;
22) alternativamente, le migliaia di utenti della strada, per non essere stati coinvolti in sinistri, o erano tutti dotati di particolare diligenza o procedevano tutti a 40/50 km/h e non oltre. […] 3) perché non è stato considerato il dato per cui, se si trattava di strada a curve e il manto era il medesimo, non è sbandato prima. […] CP_2
4) perché è stata omessa la considerazione del dato certo della segnalazione di terreno sdrucciolevole, esistente 800 metri prima e la ulteriore segnalazione di curva pericolosa a destra, posta in loco, nel valutare la condotta di >> (cfr. CP_2
pagina 17 di 28 Comparsa di costituzione e risposta pagg. 43-44, enfasi Controparte_3 propria dell'originale). Pertanto, sempre secondo la tesi dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, si deve statuire la responsabilità esclusiva del << CP_2 attesa la condotta di guida dello stesso, tale da assorbire in toto l'evento ed escludere, quale caso fortuito, qualsiasi possibile coinvolgimento del custode, ex art. 2051 c.c. >> (cfr. ibidem, pag. 31). Sostiene, difatti, che << La condotta di è (1) oggettivamente e gravemente CP_2 imprudente, nonché, con riguardo alle condizioni ambientali (forte pioggia, curva destrosa “stretta”, parzialmente cieca, asfalto bagnato), (2) imprevedibile ed inevitabile (per il custode), tale da (3) escludere la responsabilità della CP_10
>> (cfr. ibidem pag. 31, enfasi propria dell'originale).
[...]
In subordine, domanda la declaratoria di responsabilità solo concorrente e minoritaria dell'Ente territoriale e quella prevalente e maggioritaria di CP_2
Invoca, infine, la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta per la prima volta in sede di rinvio dalla e dai di liquidazione degli interessi di mora Pt_1 Pt_4 maggiorati ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 9/10/2022 n. 231, sostenendo che gli attori in riassunzione non avevano mai chiesto in precedenza interessi ex art. 1284, comma 4, cc, né hanno impugnato la statuizione de qua dinanzi alla Suprema Corte. Pertanto, la questione è divenuta cosa giudicata. 2.2.2 In via preliminare s'impone la declaratoria di inammissibilità della domanda avanzata da per la prima volta nel presente giudizio di rinvio, volta alla CP_4 restituzione di << quanto nel 2007 risultasse essere da essa pagato al di là, al di fuori ed in assenza di responsabilità del suo assicurato sia sotto il profilo CP_2 dell'indebito pagamento, sia sotto il profilo dell'arricchimento senza causa;
sia, comunque, in conseguenza di specifica e presente domanda restitutoria, volendo persino risarcitoria;
comunque quale esborso fine causa, indebito, ingiusto ed ingiustificato>> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 3). In altre parole, domanda << CP_4 previo accertamento della responsabilità in concreto nella causazione dell'evento […] accertare e quantificare quanto essa abbia pagato a ciascuna delle parti CP_4 offese in eccesso rispetto a quanto finalmente verrà dalla Corte di Bologna in questo medesimo giudizio accertato e statuito;
e conseguentemente disporre rimborsi e restituzioni da parte dei debenti (cfr. ibidem pagg. 6-7). 2.2.3 Le domanda de qua è inammissibile. Difatti, la domanda restitutoria, di natura riconvenzionale promossa da non CP_4 integra, ad avviso di questa Corte di merito, la fattispecie di cui all'art. 389 cpc e, pertanto, configurandosi quale domanda nuova, è inammissibile nel giudizio di rinvio de quo. Gli artt. 336 e 389 cpc si applicano solo ai pagamenti eseguiti in base a una sentenza, poi, riformata o cassata. Nel caso de quo, invece, il pagamento effettuato da è CP_4 anteriore al giudizio e, pertanto, non dipende da una sentenza, poi, riformata, sicché la restituzione di quanto in precedenza corrisposto dall'assicurazione non può costituire pagina 18 di 28 effetto automatico della cassazione. Non opera, pertanto, la disciplina restitutoria automatica degli artt. 336 e 389 cpc. Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, difatti, gli atti e i provvedimenti su cui si basa l'applicabilità dell'art. 389 cpc sono solo quelli posti in essere in esecuzione della sentenza oggetto di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione e da quest'ultima cassati. Nello specifico, si è posto il principio per cui << La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza >> [Sez. L - , Sentenza n. 11115 del 27/04/2021 (Rv. 661104 - 01)]; e ancora << In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione - che non è inquadrabile nell'istituto della "condictio indebiti" - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente >> [Sez. L - Sentenza n. 21969 del 10/09/2018 (Rv. 650529 - 01)]. Nel caso de quo non si riscontrano i presupposti fissati dalla Suprema Corte per l'applicazione dell'art. 389 cpc. Difatti, la domanda restitutoria promossa da CP_4 volta a ottenere la restituzione di quanto pagato alla e ai nell'ipotesi in Pt_1 Pt_4 cui venga esclusa qualsiasi responsabilità nella causazione del sinistro stradale in capo all'assicurato non si configura quale pretesa restitutoria di somme CP_2 versate in esecuzione di una sentenza, poi, cassata ossia domanda che non poteva essere promossa se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente.
difatti, ben poteva avanzare siffatta pretesa in primo grado, mediante CP_4 domanda condizionata all'accertamento dell'assenza di responsabilità degli assicurati, ovvero in sede di gravame mediante appello incidentale - stante la decisione del Tribunale di Forlì che, pur escludendo in toto la responsabilità del nella CP_2 causazione del sinistro, quantificava il danno da risarcire a carico della CP_3
, detraendo dall'importo de quo le somme già corrisposte dall'assicuratore.
[...]
L'unica domanda restitutoria avanzata da nei precedenti gradi di giudizio era CP_4 prospettata, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, << per la sola ipotesi in cui fosse stata dichiarata una qualsivoglia responsabilità della Compagnia in sede di suddivisione di detto massimale (v. memoria depositata il 20.11.09) >> CP_6
(cfr. sentenza n. 194/2024 Tribunale di Forlì, pag. 6). In altre parole, la suddetta domanda riconvenzionale, riproposta anche nel primo giudizio di appello, era subordinata all'accoglimento della domanda di condanna avanzata da Parte_2
e dagli allora intervenuti e Parte_5 Persona_2 Parte_6 [...]
nei confronti di Difatti, come testualmente affermato dalla Pt_7 CP_4
Compagnia assicurativa, << per la denegata ipotesi in cui si dovesse procedere a diversa ripartizione (del massimale già erogato), HA AVANZATO CP_6
pagina 19 di 28 DOMANDA DI RESTITUZIONE NEI CONFRONTI DI COLORO CHE AVESSERO OTTENUTO PRESTAZIONI SUPERIORI RISPETTO A QUANTO DOVUTO SULLA BASE DEL MERO CRITERIO PROPORZIONALE DI CUI ALL'ART. 140 CODICE DELLE ASSICURAZIONI. […] NELL'IPOTESI DI ACCOGLIMENTO DI QUALSIVOGLIA DOMANDA NEI CONFRONTI DELL'ODIERNA COMPARENTE – CHE GIÀ HA VERSATO IL MASSIMALE DI POLIZZA – DOVRÀ ESSERE ACCOLTA LA DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLE SOMME CHE I PERCIPIENTI RISULTERANNO AVER OTTENUTO IN ECCEDENZA RISPETTO A CRITERI DI PROPORZIONALITÀ >> (cfr. Comparsa di costituzione con appello incidentale del 05.06.2014, pag. 101, enfasi CP_4 propria dell'originale). Si rileva altresì che il Giudice di prime cure, dopo aver escluso qualsiasi responsabilità in capo al ha altresì statuito che l'<< esito dell'istruttoria non incide peraltro CP_2 sulla transazione già raggiunta da con in proprio e nella qualità CP_6 Parte_1 di legale rappresentante del marito e della figlia e con Persona_1 Parte_3
. […] Parte_4
Del resto la domanda di restituzione avanzata da era stata prospettata per la CP_6 sola ipotesi in cui fosse stata dichiarata una qualsivoglia responsabilità della Compagnia in sede di suddivisione di detto massimale (v. memoria depositata il CP_6
20.11.09). Risulta in tal modo assorbita ogni altra questione nei rapporti tra attori e intervenuti da una parte e dall'altra >> (cfr. sentenza n. 194/2014 Tribunale di Forlì, pag. 6). CP_6
La statuizione de qua non è stata mai impugnata da CP_4
Pertanto, la pretesa avanzata da nel presente giudizio di rinvio, non essendo CP_4 mai stata proposta prima, si configura come domanda nuova, di ripetizione dell'indebito (art. 2033 cc), subordinata all'eventuale esclusione della responsabilità dell'assicurato
CP_2
Nel giudizio di rinvio vige il divieto di domande nuove (art. 394 cpc) stante la natura chiusa del giudizio rescissorio, che consente solo attività dirette a dare esecuzione alla sentenza di cassazione ovvero domande già ritualmente introdotte nelle fasi precedenti nonché domande che si configurino quali necessarie conseguenze della cassazione. Poiché la domanda di ripetizione de qua non è una conseguenza automatica della cassazione (dato che il pagamento effettuato da non avvenne in esecuzione di CP_4 alcuna sentenza bensì prima dell'instaurazione del presente giudizio), essa è una domanda nuova e, quindi, inammissibile. In altre parole, la richiesta di restituzione de qua non è una “conseguenza necessaria” della cassazione, ma un'azione autonoma (indebito oggettivo ex art. 2033 cc). La pretesa restitutoria avanzata da non si configura, pertanto, quale domanda CP_4 restitutoria ex art. 389 cpc, proponibile per la prima volta in sede di rinvio sicché la stessa deve essere dichiarata inammissibile stante la natura “chiusa” del presente giudizio rescissorio e considerando altresì che l'ambito devoluto alla decisione di questa pagina 20 di 28 Corte di merito attiene esclusivamente alla individuazione della responsabilità di cui al sinistro stradale del 06.05.2007 e alle spese di lite. 3. La sentenza di primo grado del Tribunale di Forlì è corretta nella decisione relativa all'individuazione della quale esclusiva responsabile ex art. Controparte_3
2051 e 2043 cc del sinistro stradale, avvenuto in data 06.05.2007, in quanto il Tribunale gravato ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie e, segnatamente, delle prove documentali e delle risultanze emerse in sede di CTU, come peraltro non ha mancato di sottolineare anche l'ordinanza che ha cassato e rinviato al giudizio odierno laddove, nel censurare la sentenza impugnata, nella parte in cui esclude la responsabilità dell
[...]
ex art. 2051 cc, specifica che è stata ritenuta (erroneamente) assorbente CP_7
l'imprudenza del << pur a fronte dell'accertata scivolosità del manto stradale, CP_2 ben superiore rispetto alla media, nonché della mancata apposizione del cartello di
“strada sdrucciolevole” >> (cfr. ordinanza della Suprema Corte pag. 15), in quanto non si sono correttamente accertati i presupposti per configurare la condotta di quest'ultimo quale caso fortuito. 3.1 A parere del Collegio non risultano integrati i presupposti per configurare la condotta tenuta dal quale caso fortuito ovvero integrante concorso di colpa dello CP_2 stesso nella causazione del sinistro de quo, dovendosi, pertanto, in buona sostanza confermare quanto statuito dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Forlì in merito alla responsabilità esclusiva della ex art. 2051 cc. Controparte_3
Difatti, la Suprema Corte, nel rinviare la decisione de qua a questa Corte di merito, elenca i presupposti fattuali da considerarsi definitivamente dati per acquisiti, consistenti nella circostanza per cui << all'atto del sinistro, il manto fosse particolarmente viscido a causa della pioggia e di per sé sdrucciolevole in tale evenienza (il CTU ha accertato che lo stesso venne sottoposto a particolare trattamento di “pallinatura” solo una settimana dopo il sinistro), che in loco (ossia, nella direzione di marcia seguita dalla vettura dei
vi fossero alcuni segnali di pericolo (“attraversamento animali selvatici”, CP_2
“attraversamento bestiame per 550m”, “curva pericolosa a destra” e “incrocio a sinistra con strada senza precedenza”), ma non quello di “strada sdrucciolevole” e che la velocità massima consentita era pari a 90Km/h >> (cfr. ordinanza pag. 10). La Suprema Corte, richiamando altresì le conclusioni dell'indagine peritale, statuisce che, per discostarsene, è necessario argomentare sul << perché la contraria conclusione del CTU sia errata >> e individuare << quale fosse la condotta esigibile dal onde CP_2 escludere, con elevata probabilità, che l'evento per cui è processo si verificasse, e parametrare tale ipotetica condotta con il ventaglio di conoscenze in possesso dello stesso (tra cui, certamente, il fatto che egli stava per approcciare una curva CP_2 pericolosa a destra, pericolo come detto debitamente segnalato, nonché il fatto che l'asfalto fosse bagnato). La soluzione al problema, naturalmente, non può fondarsi sulla ricerca della c.d. velocità prudenziale desumibile (come pure ha fatto la Corte d'appello) da altre specifiche situazioni di pericolo (attraversamento di animali, ecc.), adeguatamente segnalate ma prive di concreto rilievo nell'accaduto, bensì proprio sulle specifiche situazioni di pericolo che hanno indiscutibilmente assunto un ruolo pagina 21 di 28 nell'eziologia del sinistro: dunque, avuto riguardo alla vicenda che occupa, proprio alle condizioni dell'asfalto in caso di pioggia, informazione come visto non fornita all'utente, mancando la relativa segnalazione di pericolo >> (cfr. ibidem pagg. 14-15). Dopo aver chiarito quanto sopra, la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del caso fortuito ex art. 2051 cc, è necessario accertare, nel caso de quo: 1) se la condotta del fosse effettivamente imprudente CP_2
o meno;
2) se la stessa fosse oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, nelle condizioni date;
3) << se gli eventuali profili di colpa ascrivibili al in relazione CP_2 alla responsabilità oggettiva della ex art. 2051 c.c. e al contenuto della prova CP_3 liberatoria a carico di quest'ultima, rilevino – sul piano causale – sub specie di esclusiva o concorrente responsabilità >> (cfr. ordinanza pag. 18). Ad avviso di questa Corte di merito, applicando i presupposti de quibus si deve escludere qualsiasi responsabilità in capo al La condotta tenuta da quest'ultimo, CP_2 difatti, deve essere valutata, come statuito dalla Suprema Corte nell'ordinanza rescindente, con particolare riferimento all' << accertata scivolosità del manto stradale, ben superiore rispetto alla media, nonché della mancata apposizione del cartello di
“strada sdrucciolevole” >> (cfr. ordinanza pag. 15). Pertanto, si deve condividere quanto accertato in sede di CTU ossia che il ha << adottato le cautele di guida CP_2 normalmente esigibili >>, potendo evitare il sinistro solo con << cautele superiori a quelle definibili come necessarie per l'utente medio >> (cfr. Chiarimenti alla relazione di CTU, pag. 7). Difatti, il CTU, sin dalla sua prima relazione, sebbene individuasse la responsabilità del sinistro stradale in capo al (confermando così quanto ritenuto dagli agenti CP_2 accertatori della Polizia Stradale), aveva rilevato che il coefficiente di aderenza del tratto di strada interessato dal sinistro era inferiore a quello mediamente riscontrabile, ossia era dell'ordine di 0,34 rispetto ad un valore medio di almeno 0,5. Pertanto, nonostante la responsabilità attribuita al veniva altresì resa nota << la CP_2 condizione oggettivamente insidiosa del piano viario che presentava un coefficiente di aderenza inferiore alla media senza che vi fosse alcuna segnalazione di strada sdrucciolevole >> (cfr. sentenza n. 194/2014 Tribunale di Forlì, pag. 4), così come certificato altresì dagli agenti verbalizzanti che, nel descrivere la dinamica dell'evento, sottolineavano la condizione del piano viabile reso “estremamente viscido dalla pioggia”. Come anche correttamente affermato dal Giudice di prime cure, con affermazione che la Corte intende far propria<< Tale condizione del piano viario ben a ragione può definirsi insidiosa: infatti il ridotto coefficiente di aderenza non era né segnalato né poteva essere percepito. […] A seguito di ulteriore approfondimento della consulenza d'ufficio, l'istruttoria ha conosciuto un approdo ulteriore che ha indotto il c.t.u. a modificare le conclusioni già raggiunte. In tale supplemento, il c.t.u. ha precisato meglio il coefficiente di aderenza, indicandolo in un minimo di 0,57 e in una media di 0,65; e, svolgendo i necessari calcoli, è pagina 22 di 28 pervenuto alla conclusione che il percorreva la strada ad una velocità del 28%
CP_2 più bassa rispetto a quella possibile, mentre il coefficiente di aderenza era del 48% più basso di quello attendibile. In tale sede peraltro il c.t.u. non si è limitato ad esprimere una valutazione sulla velocità tenuta dal ma si è spinto ad affermare di ritenere che “ abbia
CP_2 CP_2 adottato le cautele di guida normalmente esigibili”, concludendo che nelle condizioni di asfalto date “la perdita di controllo del veicolo e il conseguente sinistro sarebbero state evitabili con cautele superiori a quelle definibili come necessarie per l'utente medio”>> (cfr. ibidem pag. 5, enfasi del grassetto aggiunta). Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, riguardanti, nello specifico, l'esclusione di ogni responsabilità in capo al sono condivisibili in ragione del fatto che, come
CP_2 correttamente affermato dalla difesa dei e come altresì evidenziato dalla
CP_2
Suprema Corte, nonché da quanto risulta (sebbene solo parzialmente) dal verbale di accertamento degli agenti della Polizia Stradale e da quanto concluso dal CTU, << 1) La conclamata scivolosità del manto stradale, nel tratto interessato, il cui coefficiente di attrito era sensibilmente inferiore a quello legittimamente attendibile in analoghe condizioni di pioggia e bagnato;
2) La palese mancanza di un cartello che indicasse tale specifico pericolo nel tratto di strada interessato, leggasi la mancanza del doveroso cartello di “Strada sdrucciolevole”, che nel caso di specie sarebbe stato chiaramente indispensabile apporre;
3) L'avvenuta effettuazione, dopo solo una settimana dal sinistro, di un intervento di ripristino del manto stradale interessato;
4) Il pieno ed inequivoco rispetto, da parte del giovane del limite cinetico CP_2 insistente in loco, previsto in 90 Km/h, a fronte di una velocità del veicolo da lui condotto ricostruita in 68 Km/h.
5) La prova, inequivocamente raggiunta in sede di CTU, che in condizioni di normale attrito, alla velocità tenuta di 69 Km/h, avrebbe percorso la curva in CP_2 piena sicurezza, senza sbandare >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta CP_2 pag. 36, enfasi propria dell'originale). Conseguentemente, la condotta del non può considerarsi causalmente efficiente, CP_2 neppure in via concorsuale, nel verificarsi dell'incidente de quo, dovendosi affermare la responsabilità esclusiva ex art. 2051 cc dell'Amministrazione territoriale proprietaria della strada Provincia di . Ciò in ossequio al principio di equivalenza CP_3 causale di cui all'art. 41 cp, secondo il quale le cause concomitanti o preesistenti hanno efficacia esimente soltanto quando siano da sole in grado di causare l'evento; situazione appunto verificatasi nella fattispecie odierna, dove il gravemente insufficiente coefficiente di attrito dell'asfalto si è posto come causam dans del sinistro, indipendentemente dalla condotta di guida del conducente, di per sé priva di efficacia alcuna in ragione della velocità concretamente mantenuta, ben al di sotto il limite della cd velocità d'imbardata ossia quella velocità che non consente di affrontare la curva e pagina 23 di 28 determina la perdita di controllo, rectius incontrollabilità del veicolo in quelle condizioni spazio temporali.
4. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e la conferma della sentenza impugnata in punto di responsabilità esclusiva della Controparte_3 nella causazione del sinistro stradale.
5. Quanto alla ripartizione delle spese processuali, tale ripartizione - ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. - si fonda sul principio di soccombenza che esonera la parte totalmente vittoriosa dal pagamento delle stesse;
qualora, invece, ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se e in qual misura debba farsi luogo a compensazione (Cfr. Cassazione civile sez. II, 03/10/2019, n.24724). La liquidazione avverrà in base al DM 55/2014 e succ. mod. in relazione allo scaglione di valore desunto dal decisum con riferimento alla condanna di maggiore entità, che è quella relativa alla posizione processuale di con riguardo ai valori Parte_2 medi dello scaglione in ragione della relativa complessità del giudizio. 5.1 Nella fattispecie in esame, dal rilievo per cui è stata accertata la esclusiva responsabilità del sinistro stradale in capo alla Provincia di consegue la sua CP_3 condanna al pagamento delle spese di CTU e delle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio in favore di e . CP_2 Controparte_1
5.2 In ordine al rapporto processuale fra la , da un lato, e Controparte_3
e nonché Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 Pt_6
e (esclusivamente in qualità di eredi di e
[...] Parte_7 Parte_5
), dall'altro, la Corte ritiene necessaria una parziale compensazione Persona_2 delle spese processuali di tutti i gradi e fasi del giudizio nella quota del 50% con imputazione della residua quota a carico della , a fronte della soccombenza reciproca, ravvisabile nel Controparte_3 rigetto, divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza rescindente della Suprema Corte, di talune domande incidentali sul quantum debeatur e nell'accoglimento della domanda di riduzione del risarcimento per concorso colposo ex art. 1227 c.c. di per il Persona_1 mancato uso delle cinture di sicurezza, che ha avuto il suo riverbero anche nella quantificazione del danno riflesso in favore di tutti i componenti della famiglia nucleare ( e e dei genitori Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
e Parte_5 Persona_2
5.3 Per quanto attiene al rapporto processuale fra la , da un Controparte_3 lato, e e in proprio, dall'altro, questi ultimi risultano Parte_6 Parte_7 soccombenti, in quanto è passata in giudicato, a seguito dell'ordinanza rescindente della Suprema Corte, il capo della prima sentenza d'appello (aderente a quanto statuito dal Giudice di prime cure) relativa al rigetto della domanda di risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale avanzata da e Questi ultimi, Pt_6 Parte_10 3La domanda de qua è stata rigettata in quanto << “[…] gli stessi non fanno parte del nucleo familiare formatosi dal fratello, né hanno con lo stesso il rapporto di un genitore” e non hanno assolto l'onere di dimostrare di aver mantenuto con la vittima rapporti significativi nel tempo >> (cfr. sentenza n. 3047/2020 Corte d'Appello di Bologna, pag. 20). pagina 24 di 28 pertanto, devono rifondere le spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio all'appellante. 5.4 Per quanto attiene, invece, al rapporto processuale fra Controparte_4 da un lato, e e dall'altro, questi ultimi, in ragione del Parte_6 Parte_7 rigetto, divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza rescindente della Suprema Corte, della domanda di accertamento della responsabilità ultramassimale ex art. 140 c.d.a., devono rifondere le spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio in favore di
[...]
Controparte_4
5.5 Infine, in ordine al rapporto processuale tra la nonché Controparte_3
e da un lato, e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_4
dall'altro, quest'ultima, in ragione della declaratoria di inammissibilità della
[...] domanda riconvenzionale promossa nel presente giudizio di rinvio, deve pagare le spese di lite del presente giudizio di rinvio in favore della nonché in Controparte_3 favore di e Parte_1 Parte_3 Parte_4
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide: 1. rigetta l'appello principale in ordine alla responsabilità del sinistro stradale, proposto dalla . Controparte_3
2. Dichiara che la è esclusiva responsabile Controparte_3 del sinistro avvenuto in data 6.5.2007 in località Ca' di Bianchi in Comune di Bagno di Romagna tra l'autovettura AG LO (targata BR024DV) condotta da CP_2
l'autovettura IA UN (targata BX701BA) condotta da
[...] Parte_4
3. Condanna la al pagamento del Controparte_3 risarcimento del danno alle persone e per le somme di seguito indicate, e già statuite dalla sentenza di appello, oltre interessi legali ex art. 1284, 1^ co., cc dalla data di pubblicazione della sentenza di appello al saldo, con la precisazione che le modifiche degli importi sono solo apparenti e legate alle successioni degli aventi diritto nelle quote dei danti causa deceduti in corso di causa:
- in favore di : €. 103.249,60 + €. 21.675,65 (in qualità di Parte_1 erede di a sua volta erede pro quota di e Persona_1 Parte_5
) = complessivi €. 124.925,25; Persona_2
- in favore di Parte_4
67.322,09+ €. 14.450,43 (in qualità di erede di a sua volta Persona_1 erede pro quota di e ) = complessivi €. Parte_5 Persona_2
81.772,52;
- in favore di : €. 162.346,34 + €. 14.450,43 (in qualità di Parte_3 erede di a sua volta erede pro quota di e Persona_1 Parte_5
) = complessivi €. 176.796,77; Persona_2
pagina 25 di 28 - in favore di : €. 168.843,31 + €. 14.450,43 (in qualità di Parte_2 erede di a sua volta erede pro quota di e Persona_1 Parte_5
) = complessivi €. 183.293,74; Persona_2
- in favore di e (in qualità di eredi di Parte_6 Parte_7
e ): complessivi €. 130.053,90. Parte_5 Persona_2
4. Condanna la al pagamento delle spese del Controparte_3 primo, secondo grado e di legittimità, nonché del presente giudizio di rinvio in favore di E , che liquida in: CP_2 Controparte_1
4.1 €. 6,47 per spese, €. 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il primo grado;
4.2 €. 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il secondo grado;
4.3 €. 7.655,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il giudizio di legittimità;
4.4 €. 14.137,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il presente giudizio di rinvio;
5. Condanna la al pagamento delle spese del Controparte_3 primo, secondo grado e di legittimità, nonché del presente giudizio di rinvio in favore di
, , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_2
, quale erede di e
[...] Parte_6 Persona_1 Parte_7 quale erede di , nella quota del 50%, dichiarandole compensate per la Persona_1 quota residua (50%), spese che liquida per l'intero (100%) in: 5.1 €. 6.046,17 per spese, €. 31.026,60 (€ 14.103,00 + € 16.923,60 aumento ex art. 4, comma 2 per 5 parti) per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il primo grado;
5.2 €. 2.226,00 per spese, €. 31.497,40 (€ 14.317,00 + € 17.180,40 aumento ex art. 4, comma 2 per 5 parti) per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il secondo grado;
5.3 €. 1.263,00 per spese, €. 16.841,00 (€ 7.655,00 + € 9.186,00 aumento ex art. 4, comma 2 per 5 parti) per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il giudizio di legittimità;
5.4 €. 786,00 per spese, €. 31.497,40 (€ 14.317,00 + € 17.180,40 aumento ex art. 4, comma 2 per 5 parti) per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il presente giudizio di rinvio;
6. Dispone che le spese inerenti alle consulenze tecniche d'ufficio del primo grado di giudizio siano poste interamente e definitivamente a carico della
[...]
. Controparte_3
7. Condanna e al pagamento delle Parte_6 Parte_7 spese del primo, secondo grado e di legittimità, nonché del presente giudizio di rinvio in favore della , che liquida in: Controparte_3
7.1 €. 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il primo grado;
pagina 26 di 28 7.2 €. 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il secondo grado;
7.3 €. 7.655,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il giudizio di legittimità;
7.4 €. 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il presente giudizio di rinvio;
8. Condanna e al pagamento delle Parte_6 Parte_7 spese del primo, secondo grado e di legittimità, nonché del presente giudizio di rinvio in favore di he liquida in: Controparte_4
8.1 €. 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il primo grado;
8.2 €. 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il secondo grado;
8.3 €. 7.655,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il giudizio di legittimità;
8.4 €. 777,00 per spese, €. 12.933,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il presente giudizio di rinvio;
9. Condanna al pagamento delle spese Controparte_4 di lite del presente giudizio di rinvio in favore della Controparte_3
e di , e , che liquida in: Parte_1 Parte_3 Parte_4
9.1 €. 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il primo grado;
9.2 €. 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il secondo grado;
9.3 €. 7.655,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il giudizio di legittimità; 9.4 €. 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il presente giudizio di rinvio;
in favore della;
Controparte_3
9.1.1 €. 22.564,80 (€ 14.103,00 + € 8.461,80 aumento per presenza di tre parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2) per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il primo grado;
9.2.2 €. 22.907,20 (€ 14.317,00 + € 8.590,20 aumento per presenza di tre parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2) per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il secondo grado;
9.3.3 €. 12.248,00 (€ 7.655,00 + € 4.593,00 aumento per presenza di tre parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2) per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il giudizio di legittimità; 9.4.4 €. 22.907,20 (€ 14.317,00 + € 8.590,20 aumento per presenza di tre parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2) per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il presente giudizio di rinvio;
pagina 27 di 28 in favore di , Parte_1 Parte_3
Così deciso in Bologna il 14.11.2025
Il Consigliere Relatore Dott. Pietro Iovino
e . Parte_4
Il Presidente Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
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