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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AN AN RITA, Relatore
CAPOLUPO SAVERIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 346/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - C.F._Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Guancarlo Patti - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 7106 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (estinzione del giudizio)
Resistente/Appellato: (estinzione del giudizio)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric._1 spa agiva avverso l'Agenzia delle Dogani e Monopoli con sede in Pescara ivi impugnando l'atto con il quale tale ufficio rigettava la richiesta di rimborso, a seguito di accoglimento Parziale dell'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica formulata in data 05/12/2023 da Ric._1 S.p.A. ai sensi dell'art. 14, comma 4, D. Lgs. 26/10/1995, n. 504, relativa alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo
2010 per un totale di € 6.817,20. Si censurava l'illegittimità del provvedimento perchè portante un importo erogato in misura inferiore a quanto statuito, con sentenza definitivamente passata in giudicato in data
12/10/2023, dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano. Inoltre si faceva valere il fatto che la negazione del diritto di ripetizione evidenziava contrarietà dell'art. 6 D.L 511/88 al diritto unionale e all'interpretazione di esso fornita dalla Corte di Giustizia cio' a prescindere dalla ricezione della direttiva da parte dello Stato italiano. Si avanzava quindi domanda di restituzione delle somme di cui sopra con le conseguenziali condanne in ordine alle spese di lite. L'Ufficio nel costituirsi contrastava la domanda e ribadiva la fondatezza del proprio provvedimento di parziale diniego con motivazione puntuale alla quale si rinvia. Nelle more della presente decisione le parti concordemente addivenivano ad una conciliazione, ritenendo cessata la materia del contendere. con reciproca compensazione delle spese. In Tal senso dichiara la memoria addotta dalla parte restistente e prodotta agli atti processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da documentazione in atti le parti sono giunte a conciliazione della lite, con conseguente cessazione della materia del contendere. Vanno conseguentemente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
dichiara cessato il giudizio, spese compensate
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AN AN RITA, Relatore
CAPOLUPO SAVERIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 346/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - C.F._Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Guancarlo Patti - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 7106 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (estinzione del giudizio)
Resistente/Appellato: (estinzione del giudizio)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric._1 spa agiva avverso l'Agenzia delle Dogani e Monopoli con sede in Pescara ivi impugnando l'atto con il quale tale ufficio rigettava la richiesta di rimborso, a seguito di accoglimento Parziale dell'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica formulata in data 05/12/2023 da Ric._1 S.p.A. ai sensi dell'art. 14, comma 4, D. Lgs. 26/10/1995, n. 504, relativa alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo
2010 per un totale di € 6.817,20. Si censurava l'illegittimità del provvedimento perchè portante un importo erogato in misura inferiore a quanto statuito, con sentenza definitivamente passata in giudicato in data
12/10/2023, dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano. Inoltre si faceva valere il fatto che la negazione del diritto di ripetizione evidenziava contrarietà dell'art. 6 D.L 511/88 al diritto unionale e all'interpretazione di esso fornita dalla Corte di Giustizia cio' a prescindere dalla ricezione della direttiva da parte dello Stato italiano. Si avanzava quindi domanda di restituzione delle somme di cui sopra con le conseguenziali condanne in ordine alle spese di lite. L'Ufficio nel costituirsi contrastava la domanda e ribadiva la fondatezza del proprio provvedimento di parziale diniego con motivazione puntuale alla quale si rinvia. Nelle more della presente decisione le parti concordemente addivenivano ad una conciliazione, ritenendo cessata la materia del contendere. con reciproca compensazione delle spese. In Tal senso dichiara la memoria addotta dalla parte restistente e prodotta agli atti processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da documentazione in atti le parti sono giunte a conciliazione della lite, con conseguente cessazione della materia del contendere. Vanno conseguentemente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
dichiara cessato il giudizio, spese compensate