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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza di discussione del 15/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 22865/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Vena (C.F. , come da procura in atti, unitamente alla C.F._2
quale si domicilia all'indirizzo p.e.c.: ove Email_1
dichiara di voler ricevere le comunicazioni
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
RESITENTE CONTUMACE
Oggetto: Riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.10.24, la ricorrente ha dedotto di essere docente abilitata per la classe di concorso AC25 – lingue e culture straniere degli istituti di scuola secondaria di primo grado (spagnolo), immessa in ruolo nell'a.s. 2023/2024, e di aver prestato servizio alle dipendenze del el periodo antecedente la predetta CP_2
immissione mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato e, in particolare, per l'a.s. 2019/2020 presso l' Controparte_3
in Napoli, (NAIS026009) dal 18.11.2019 al 19.12.2019; dal 20.12.2019 al 2.1.2020; dal 3.1.2020 al 29.1.2020; dal 30.1.2020 al 23.3.2020; dal 24.3.2020 al 25.4.2020; dal
26.4.2020 al 6.6.2020; dal 7.6.2020 al 10.6.2020; dal 15.6.2020 al 25.6.2020, per un totale di n. 217 giorni lavorativi. Deduceva, tuttavia, di non aver ricevuto la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal Controparte_1
esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale;
che l'importo complessivo di retribuzione professionale docenti spettante in ragione del servizio svolto, è pari ad € 1.262,94.
Chiedeva, pertanto, di: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del
31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
- per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento delle relative differenze retributive, Controparte_1
in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.262,94 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L'amministrazione resistente rimaneva contumace malgrado la rituale notifica del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna.
***** Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
La questione alla base del ricorso può essere risolta in conformità ai principi espressi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, in particolare dall'Ordinanza n.
20015/2018. Il tribunale ritiene, come già in precedenti resi su questioni analoghe, di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni (cfr. Tribunale di Napoli, Dott. Ruoppolo, sent. n. 4460/2022).
Si richiama, pertanto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la citata pronuncia n.
20015/2018 secondo cui: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate nell'ordinanza, sulla quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., tra le tante, Cassazione 17773/2017).
L'emolumento in questione, rientra, infatti, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro
a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico, in particolare del comparto scuola, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che la stessa esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo. Non
è sufficiente, infatti, che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. Proprio in merito alla sussistenza di “ragioni oggettive”, tali da giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e
“supplenti”, il resistente afferma che le stesse siano previste dall'art. 395 del CP_1
d.lgs. 297/94, il quale elenca tutta una serie di attività, quali ad esempio le attività collegiali e di programmazione, alle quali il docente con incarico temporaneo non partecipa, per cui non può ritenersi che i docenti di ruolo e quelli non di ruolo svolgano le medesime mansioni. Tale assunto di parte resistente, tuttavia, non può essere condiviso da questo Tribunale, in quanto, salvo specifiche attività attribuite ai docenti di ruolo, le mansioni devono essere considerate equivalenti, posta l'equivalenza della funzione didattica espletata da tutti i docenti a prescindere dalle diverse attività concretamente svolte. La stessa contrattazione collettiva, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, ha voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe, difatti, per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria, anche in virtù della circostanza che la citata pronuncia della Corte n. 20015/2018, proprio al fine di voler includere anche i supplenti in detta fattispecie, ha stabilito che: “per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Continua la Corte: “Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del
d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”.
Va, inoltre evidenziato, come affermato dalla Cassazione con la recente sentenza n.
27022/2021, che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato
(punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”.
Ciò posto, è comprovato che la ricorrente ha prestato servizio per l'amministrazione convenuta in qualità di docente nell'anno scolastico 2019/2020 in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, come può evincersi dalle copie dei cedolini paga e dei contratti di lavoro depositati dalla parte attrice.
Deve pertanto ritenersi fondato il ricorso, con declaratoria del diritto della parte attrice all'emolumento in esame, nella misura e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva, in relazione ai periodi di lavoro sopra considerati e risultanti documentalmente.
In merito al quantum richiesto, i conteggi sono effettuati sulla base delle tabelle retributive allegate al CCNL, per cui risultano corretti.
La domanda, quindi, deve essere integralmente accolta e, per l'effetto, la convenuta p.a., va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma richiesta.
Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma
36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020), e sono, pertanto, dovuti unicamente gli intessi legali, o in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento della domanda, sia in fatto che in diritto, comporta la condanna alle spese dell'Amministrazione soccombente, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'emolumento - RPD - in relazione ai periodi di lavoro di cui sopra e nella misura e con le modalità di cui alla contrattazione collettiva e per l'effetto condanna l'ente convenuto, a tale titolo, al pagamento della somma di € 1.262,94 oltre gli interessi legali, o in alternativa alla rivalutazione monetaria, se maggiore, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in € 1.030,00, oltre spese di contributo unificato pari a € 49,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione al difensore della ricorrente.
Napoli, 15/05/2025 Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Marisa Barbato)