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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6708 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA 3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa IZ OR all'udienza del 10/06/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13799/2025: tra con l'avv. GALANTI CLAUDIA Parte_1
Parte ricorrente contro non costituito CP_1
Parte convenuta ai sensi delll'art. 429, co.1, 430 c.p.c. ha pronunziato la presente SENTENZA OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc Rilevato che con ricorso depositato il 14/04/2025 , ha Parte_1 convenuto in giudizio l' esponendo: CP_1
-di avere ottenuto il ric mento delle condizioni sanitarie utili per la concessione della prestazione di cui all'art. 1 L. 18/80 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 25.03.2024 con decreto di omologa del 28.11.2024;
-di non avere ricevuto dall' il pagamento della prestazione non ostante rituale CP_1 notifica del decreto di omol comunicazione della sussistenza delle condizioni utili per l'erogazione della prestazione Pertanto, adiva l'autorità giudiziaria per ottenere giudizialmente il pagamento dei ratei e concludeva come in calce al ricorso introduttivo. Non si costituiva l' non ostante rituale notifica del ricorso. CP_1
Nel merito la dom eve essere accolta. Con il deposito del decreto di omologa la parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale richiesta. La parte ricorrente ha documentato altresì il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge per la concessione della prestazione di cui all'art. 1 L. 18/80. La domanda può trovare accoglimento per il periodo richiesto Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei della provvidenza CP_1 di cui all'ar 18/80, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 25.03.2024 come da decreto di omologa, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo e spese di lite liquidate in complessivi € 1.863,00 da distrarsi.
Roma, 10/06/2025
Il Giudice
IZ OR