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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 12297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12297 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9952/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9952/2023 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Rosa Emanuela Marfella C.F._2
( ) e MA SU ( ), presso lo studio dei quali, in C.F._3 C.F._4
Napoli, corso Umberto I n. 237, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
( ), mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco P.IVA_2
RO ), presso lo studio del quale, in Verona, vicolo S. Berardino n. 5/A, è C.F._5 elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 2.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
n. 994/2023 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di euro 10.355,59 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) in favore di CP_1
pagina 1 di 9 cessionaria del credito derivante dal contratto finanziamento finalizzato all'acquisto Controparte_2 di un'autovettura n. PLCO672770 concluso con Gli opponenti hanno: 1) eccepito Parte_3 la “carenza di legittimazione attiva” della controparte non avendo la stessa provato che il credito azionato (che, originariamente nella titolarità di sarebbe stato -secondo quanto si Parte_3 legge nel ricorso monitorio- ceduto dapprima a RU Spv s.r.l. e, successivamente, da tale ultima società ceduto a sia effettivamente pervenuto nella titolarità dell'odierna Controparte_2 opposta. In particolare, gli opponenti hanno dedotto sia che il contratto per effetto del quale
[...] avrebbe acquistato il diritto non reca puntuale indicazione del contratto concluso con Controparte_2
Plusvalore, né di elementi alla stregua dei quali ritenere comunque ricompreso nella cessione in blocco il credito derivante da tale contratto, sia che la controparte non ha offerto alcuna prova del
“primo anello delle plurime cessioni”, non avendo prodotto il contratto di cessione in blocco e non essendo all'uopo sufficiente la mera pubblicazione prevista dall'art. 58 t.u.b.; 2) eccepito la maturata prescrizione quinquennale degli interessi e la prescrizione decennale del credito ingiunto “sia considerando, come dies a quo, la scadenza di ciascuna rata, sia considerando, come dies a quo, la scadenza del termine di pagamento dell'ultima rata”(tanto perché il contratto prevedeva il pagamento di 48 rate mensili a decorrere dal 15.06.2006 e la prima iniziativa tesa alla realizzazione del credito risale solo al 14 gennaio 2022); 3) dedotto che non è stata provata l'effettiva erogazione del finanziamento e che alcun valore può riconoscersi alla documentazione depositata in copia dalla controparte e disconosciuta “ai sensi dell'art. 2719 c.c.”; 4) dedotto la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 117 t.u.b., stante l'omessa consegna al cliente di una copia della relativa scheda negoziale, nonché l'indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi
“mancando il piano di ammortamento”; 5) quanto alla , eccepito la maturata decadenza ai Parte_2 sensi dell'art. 1957 c.c. ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: i) che ha Controparte_2 Parte_3 ceduto il credito derivante dal contratto in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo a
RU Spv s.r.l. (doc. 4 del fascicolo monitorio -potendo la titolarità del credito esser provata mediante la produzione dell'avviso della cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione, per categorie, dei rapporti ceduti) che lo ha poi ceduto all'odierna opposta
(doc. 5 del fascicolo monitorio e doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione) e che l'inclusione, tra i crediti ceduti, di quello vantato nei confronti degli odierni opponenti risulta pure dal documento 4 allegato alla comparsa di costituzione (risultando inoltre la cessione pure comunicata da Ifis -docc. 6
e 7 del fascicolo monitorio); ii) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendo il dies a quo farsi decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata;
iii) che l'esistenza e l'entità del credito sono pagina 2 di 9 state provate sin dalla fase monitoria (nella quale è stato prodotto sia il contratto di finanziamento sia un rendiconto integrale del rapporto -doc. 8 fascicolo monitorio- pur non necessario in caso di finanziamento a piano di rimborso prestabilito) e che, provato il titolo del credito ed allegato l'inadempimento, grava sul debitore l'onere (in concreto non assolto) di provare il fatto estintivo dell'altrui diritto;
iv) che inammissibile deve ritenersi il disconoscimento svolto dalla controparte;
v) che la prova dell'erogazione risulta “a contrariis, dal pagamento di diverse rate da parte degli opponenti” così come risulta dal documento 8 allegato al fascicolo monitorio e dal documento 7
(che attesta l'erogazione delle somme al rivenditore che ha consegnato l'autovettura alla ); Parte_2 vi) che per i contratti di finanziamento a rimborso prestabilito -per i quali “il piano di rientro viene pattuito ex ante nel contratto”- non è necessaria la produzione del piano di ammortamento (il quale non concorre a determinare il contenuto essenziale del contratto) e che il contratto riporta puntualmente l'indicazione del t.a.n. (7,56%), t.a.e.g. (7,74%), dell'importo delle rate (euro 290,50), il loro numero (48) e la loro periodicità; vii) che risulta rispettato pure il requisito della forma scritta
(nonché la consegna di copia del contratto -doc. 3 del fascicolo monitorio), non essendo a tal fine necessaria anche la sottoscrizione della banca;
viii) che infondata è l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c. c. risultando coobbligata (doc. 3 fascicolo monitorio) e Parte_2
CP non fideiubente. In caso di accoglimento dell'opposizione, ha chiesto di condannare gli opponenti al pagamento di quanto indebitamente ricevuto (2033 c.c.) o, in subordine, al pagamento della somma della quale gli stessi si sono ingiustificatamente arricchiti (2041 c.c.).
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione (avuto riguardo ai dubbi relativi alla titolarità del credito in capo all'opposta -il provvedimento reso alla prima udienza fa espresso riferimento, in particolare, alla cessione da a RU Spv s.r.l.), è stato assegnato Parte_3 il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione (che ha avuto esito negativo -si veda il verbale dall'opposta depositato il 03.05.2024). Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., mutato il Giudice istruttore, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dagli opponenti sull'assunto della mancata, rituale partecipazione della creditrice all'obbligatorio tentativo di mediazione (al quale l'odierna opposta non ha partecipato per il tramite del proprio legale rappresentante). L'eccezione risulta infondata sulla base dello stesso precedente di legittimità citato dagli opponenti (Cass., sez. 3, sent. 27 marzo 2019, n. 8473) e della procura rilasciata dal procuratore di all'avv. Marco RO. Mediante tale Controparte_3
pagina 3 di 9 procura l'avv. RO è stato infatti investito anche del potere di “transigere e conciliare” e, in particolare, del potere di assicurare “la rappresentanza delle mandanti e degli altri e diversi soggetti rappresentati dalla Società " nei procedimenti avanti agli organismi di Controparte_1 conciliazione e mediazione pubblici o privati ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e sue successive modifiche o integrazioni, ivi comunque incluso l'Arbitro Bancario Finanziario, nonché nei procedimenti di negoziazione assistita e di qualsivoglia procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie, avendo il potere sostanziale di conciliare le controversie stesse e tutti i poteri e le facoltà più ampiamente previsti dalla legge”. Secondo gli opponenti tale procura non sarebbe conforme a quella richiesta dal citato precedente di legittimità che fa riferimento ad una procura “avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia)”
Un tale assunto non può tuttavia essere condiviso.
Già ove ci si volesse arrestare ad una lettura formale del passaggio motivazionale appena ritrascritto sarebbe facile osservare che la Suprema Corte non ha richiesto una procura relativa alla
“partecipazione alla specifica mediazione” (come se -secondo quanto sembrano inferire gli opponenti- la procura speciale debba fare specifico riferimento alla singola mediazione), ma, appunto, una procura “avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione”. Non è sufficiente, in altri termini, la partecipazione alla mediazione da parte di un avvocato cui sia stato conferito un (mero) potere processuale, occorrendo, invece, che la procura conferisca il potere a partecipare, appunto, alla mediazione (e tale requisito ben risulta dalla procura qui in esame che, a ben vedere, è relativa anche alla partecipazione al procedimento di mediazione). D'altro canto anche la necessità (avvertita dalla Suprema Corte) che alla mediazione partecipi “un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia” risulta in concreto soddisfatto. Il potere di presenziare innanzi agli organismi di mediazione è stato infatti all'avv.
RO assegnato in relazione alle (sole) controversie demandate al proprio patrocinio (processuale) il che significa pure che l'avv. RO è il legale munito della più ampia conoscenza dei fatti rilevanti ai fini della composizione della lite.
Gli opponenti hanno poi osservato che, in ogni caso, al procedimento di mediazione l'odierna opposta ha partecipato non per il tramite dell'avv. RO, ma per il tramite dell'avv. Francesca
Pietrobon, delegata dal primo “con un'altrettanta illegittima “procura speciale sostanziale e delega per difesa tecnica”. Anche tale eccezione è infondata alla luce della procura rilasciata dall'avv.
RO all'avv. Pietrobon. Mediante tale procura, infatti, il primo (investito dal procuratore di CP_1
pagina 4 di 9 s.p.a. anche della facoltà di conferire il potere sostanziale di conciliare “in via disgiunta o congiunta fra loro, ad avvocati e procuratori del medesimo studio sito in Verona (VR), Vicolo San Bernardino
5/a e con facoltà dell'Avvocato ROSSI MARCO di conferire i medesimi poteri (anche sostanziali) a diversi avvocati e procuratori domiciliatari presso i vari Fori, che dovessero partecipare in presenza agli incontri di mediazione”) ha conferito all'avv. Pietrobon il potere, nel procedimento di mediazione relativo al giudizio di opposizione rg 9552/2023, di “effettuare dichiarazioni in nome e per conto della società nel procedimento di mediazione, ivi comprese quelle relative alla volontà della società di iniziare o di non iniziare la procedura di mediazione in sede di primo incontro di mediazione (art. 8 D.Lgs. 28/2010);
2 - trattare, mediare, conciliare, nel senso più ampio dei termini, con la controparte, anche mediante l'ausilio del mediatore, per raggiungere un accordo di conciliazione in mediazione;
- chiedere l'adempimento dei diritti controversi oggetto della mediazione;
- rinunciare, totalmente o parzialmente ai diritti controversi oggetto della presente mediazione, - spendere il nome della società ed impegnare la società mediante la sottoscrizione del verbale di mediazione, sia esso positivo o negativo;
- chiedere l'intervento del mediatore per favorire il raggiungimento dell'accordo, ivi compreso il potere di sollecitare il mediatore a formulare una proposta conciliativa;
- acconsentire o rifiutare l'eventualità dell'espletamento di consulenze tecniche, di qualunque natura, all'interno della procedura;
- manifestare l'adesione o il rifiuto della società circa le eventuali proposte conciliative formulate dal mediatore”. Ebbene, anche tale procura rispetta il precedente di legittimità sopra richiamato se solo si considera l'esplicito riferimento ai poteri di conciliare, nonchè il fatto che tali poteri sono stati conferiti mediante una procura rilasciata specificamente (ed esclusivamente) in relazione alla mediazione (sì che i poteri di conciliazione ivi richiamati non possono che ricomprendere pure quel potere di disposizione sostanziale del diritto che costituisce presupposto per la positiva definizione del procedimento di mediazione).
2.2. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) occorre, in via preliminare, precisare che, pur avendo richiamato un difetto di legittimazione attiva, secondo quanto risulta dal complessivo contenuto dell'atto introduttivo, gli opponenti hanno in realtà inteso -solo- escludere la titolarità del diritto di credito in capo all'opposta (sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto si veda, di recente, Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814).
2.2.1. Tanto detto, al fine di chiarire alcuni profili oggetto di orientamenti di legittimità non del tutto convergenti in relazione alla questione della titolarità del credito asseritamente oggetto di una cessione di crediti in blocco (profilo in relazione al quale, tra l'altro, il precedente Giudice istruttore non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo), la Suprema Corte ha, di recente pagina 5 di 9 (Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), precisato che occorre distinguere la prova dell'esistenza della cessione, dalla prova dell'inclusione di un determinato credito tra quelli oggetto di una cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b. In particolare, la Corte ha precisato che quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nella cessione in blocco, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito laddove i criteri di identificazione dei crediti ceduti pubblicati in Gazzetta ufficiale siano sufficientemente precisi e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco. In tal caso, infatti, in assenza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione (e non sussistendo quindi l'onere di provare l'effettiva conclusione di tale contratto), grava sul debitore l'onere di indicare quello, tra i criteri di identificazione dei crediti riportati in Gazzetta ufficiale, mancante con riferimento al credito vantato nei propri confronti (ed assolto tale onere sarà il preteso creditore a dovere invece provare che anche quel criterio identificativo ricorre con riferimento al diritto oggetto di lite). Nel caso di specifica contestazione della stessa esistenza del contratto di cessione, invece, la parte che affermi di essere titolare del credito litigioso deve offrire (eventualmente anche mediante presunzioni) la prova della conclusione del contratto di cessione di crediti in blocco.
Occorre aggiungere che, essendo il diritto di credito un diritto eterodeterminato, il cessionario è tenuto a provare di aver conseguito la titolarità del credito proprio secondo quella specifica modalità traslativa oggetto di allegazione (tanto a maggior ragione allorquando -come nel caso concreto- il preteso debitore contesti anche la conclusione di un contratto di cessione di crediti in blocco anteriore rispetto a quello per effetto del quale l'attuale, preteso titolare del diritto si affermi creditore).
2.2.2. Ebbene, alla luce del richiamato, condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità occorre verificare se la contestazione svolta dagli opponenti (alla pagina 2 dell'atto di citazione, così si legge: “Manca, infatti, la prova che il credito azionato sia stato oggetto di cessione. Difatti, nessuno dei documenti prodotti in uno al ricorso monitorio certifica che il credito azionato sia stato ceduto alla , da ultimo mediante il contratto di cessione asseritamente Controparte_2 concluso tra RU PV RL e la in data 01/11/2021, ai sensi e per gli effetti Controparte_2 del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B.
Tale circostanza, che si contesta, a ben vedere non è stata provata. Il contratto di cessione prodotto ex adverso non contiene alcuna menzione del rapporto riferibile agli odierni opponenti, né viene pagina 6 di 9 indicato alcun elemento per poter utilmente desumere che il credito azionato sia stato oggetto di tale cessione […] in ordine al primo anello delle plurime cessioni, non è neanche prodotto il preteso contratto di cessione del credito, né la stessa è stata in alcun modo comunicata ai debitori ceduti”) integri una “contestazione specifica” dell'esistenza del contratto di cessione.
Premesso che la “specificità” della contestazione va valutata tenendo conto del contenuto dell'atto mediante il quale è formulata la domanda (nel caso di specie, del ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.), nonché del complessivo tenore dell'atto difensivo e della sostanza della contestazione (tra le tante,
Corte di Appello di Napoli, sent. 06 febbraio 2024, n. 501 e Corte di Appello di Napoli, sent. 14 marzo 2025, n. 1271), ritiene questo Giudice che il tenore letterale delle espressioni utilizzate dagli opponenti (che definiscono il contratto di cessione come “asseritamente concluso” e “preteso”), nonché il contesto complessivo della difesa (che contiene pure espressa contestazione della conclusione del contratto di cessione in blocco costituente il “primo anello” delle plurime cessioni), evidenzino, in modo chiaro, che gli opponenti hanno inteso contestare l'effettiva esistenza dei singoli contratti di cessione dai quali deriverebbe il diritto azionato in sede monitoria.
Tanto detto, ribadite le conseguenze (quanto all'onere della prova) derivanti dalla natura eterodeterminata del diritto di credito, ritiene questo Giudice che l'odierna opposta non abbia provato la titolarità del diritto azionato in sede monitoria. Dirimente, in questo senso risulta la mancata prova della conclusione del primo contratto di cessione di crediti in blocco (quello asseritamente concluso tra e RU Spv s.r.l.). Nonostante le reiterate difese degli Parte_3 odierni opponenti (nonché il rigetto -da parte del precedente istruttore- dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione), l'opposta si è infatti limitata a produrre unicamente documentazione attestante la pubblicazione dell'estratto di tale cessione in Gazzetta ufficiale (doc. 4 del fascicolo monitorio -depositato in allegato alla memoria disciplinata dall'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.). Tale documento, secondo quanto osservato dal precedente di legittimità da ultimo citato, non vale tuttavia, di per sé, a provare l'avvenuta cessione.
La mancata prova del contratto di cessione di crediti in blocco tra e RU Spv Parte_3
s.r.l. non consente quindi di ritenere che, al momento della conclusione del contratto con
[...]
RU Spv s.r.l. fosse effettivamente titolare del diritto di credito nei confronti Controparte_2 degli odierni opponenti.
Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, non può non rilevarsi come, anche a voler ritenere perfezionata la cessione del credito da a RU Spv s.r.l. Parte_3
(circostanza che, come detto, non trova riscontro negli atti), l'opposta non ha comunque fornito pagina 7 di 9 prova sufficiente dell'ulteriore trasferimento del credito da RU Spv s.r.l. a Controparte_2
[...]
In primo luogo, l'estratto della Gazzetta ufficiale (GU Parte Seconda n.136 del 16-11-2021) depositato (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione) in cui è pubblicata la notizia dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti da RU Spv s.r.l. a indica in modo Controparte_2 generico le caratteristiche dei rapporti ceduti e non consente, quindi, di stabilire se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione stessa.
In secondo luogo, la prova dell'effettiva titolarità del credito non può ritenersi offerta mediante il documento 5 prodotto in sede monitoria ed i documenti 1 e 5 prodotti nel presente giudizio. Da un lato, infatti, il contratto di cessione (doc. 5 del fascicolo monitorio), oltre ad essere prodotto in lingua inglese, presenta numerose omissioni che non consentono di individuarne l'oggetto, e dall'altro il documento 5 prodotto in questa sede, costituente (secondo la parte) un elenco dei crediti ceduti, risulta privo di sottoscrizioni e di un qualsivoglia collegamento o riferimento al contratto di cessione stesso (laddove invece, la lettera e) dell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale individua i crediti ceduti in blocco mediante il riferimento ad una “lista denominata "Lista Adige -
Portafoglio RU", depositata in data 27ottobre 2021 presso il Notaio , con Persona_1 studio in Via Masaccio n. 187, 50132 Firenze” -lista che non è stata prodotta). Infine, il documento
1 (certificato camerale storico) non consente di apprezzare né l'effettiva conclusione del contratto di cessione, né il relativo contenuto, né tantomeno di verificare l'avvenuta iscrizione della cessione in blocco di crediti da parte di (peraltro non idonea a provare la conclusione Controparte_2 del contratto) secondo quanto discende dal fatto che la cessione da RU Spv s.r.l. a
[...]
è successiva alla data di emissione del certificato (21.4.2021). Controparte_2
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione alla luce della mancata titolarità in capo all'odierna opposta del diritto azionato in sede monitoria con assorbimento di ogni ulteriore motivo di doglianza.
3. L'accertata, mancata titolarità del credito in capo all'opposta preclude -una volta pronunziata la revoca del decreto ingiuntivo- l'adozione di sentenza di condanna degli odierni opponenti al pagamento di somme. Ciò è a dirsi anche con riferimento alle domande dall'opposta formulate in via subordinata poiché (a prescindere dalla questione relativa alla ammissibilità, nella presente sede, di una domanda formulata sulla base di una causa petendi diversa rispetto a quella fatta valere in sede monitoria) non può ritenersi titolare neppure di un diritto fondato sugli Controparte_2 artt. 2033 e/o 2041 c.c.
pagina 8 di 9 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 994/2023 di questo Tribunale;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in Controparte_2 favore degli avv.ti Rosa Emanuela Marfella e MA SU, difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.538,50 per compensi, oltre 15% spese generali, c.a. ed i. v. a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 28 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9952/2023 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Rosa Emanuela Marfella C.F._2
( ) e MA SU ( ), presso lo studio dei quali, in C.F._3 C.F._4
Napoli, corso Umberto I n. 237, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
( ), mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco P.IVA_2
RO ), presso lo studio del quale, in Verona, vicolo S. Berardino n. 5/A, è C.F._5 elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 2.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
n. 994/2023 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di euro 10.355,59 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) in favore di CP_1
pagina 1 di 9 cessionaria del credito derivante dal contratto finanziamento finalizzato all'acquisto Controparte_2 di un'autovettura n. PLCO672770 concluso con Gli opponenti hanno: 1) eccepito Parte_3 la “carenza di legittimazione attiva” della controparte non avendo la stessa provato che il credito azionato (che, originariamente nella titolarità di sarebbe stato -secondo quanto si Parte_3 legge nel ricorso monitorio- ceduto dapprima a RU Spv s.r.l. e, successivamente, da tale ultima società ceduto a sia effettivamente pervenuto nella titolarità dell'odierna Controparte_2 opposta. In particolare, gli opponenti hanno dedotto sia che il contratto per effetto del quale
[...] avrebbe acquistato il diritto non reca puntuale indicazione del contratto concluso con Controparte_2
Plusvalore, né di elementi alla stregua dei quali ritenere comunque ricompreso nella cessione in blocco il credito derivante da tale contratto, sia che la controparte non ha offerto alcuna prova del
“primo anello delle plurime cessioni”, non avendo prodotto il contratto di cessione in blocco e non essendo all'uopo sufficiente la mera pubblicazione prevista dall'art. 58 t.u.b.; 2) eccepito la maturata prescrizione quinquennale degli interessi e la prescrizione decennale del credito ingiunto “sia considerando, come dies a quo, la scadenza di ciascuna rata, sia considerando, come dies a quo, la scadenza del termine di pagamento dell'ultima rata”(tanto perché il contratto prevedeva il pagamento di 48 rate mensili a decorrere dal 15.06.2006 e la prima iniziativa tesa alla realizzazione del credito risale solo al 14 gennaio 2022); 3) dedotto che non è stata provata l'effettiva erogazione del finanziamento e che alcun valore può riconoscersi alla documentazione depositata in copia dalla controparte e disconosciuta “ai sensi dell'art. 2719 c.c.”; 4) dedotto la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 117 t.u.b., stante l'omessa consegna al cliente di una copia della relativa scheda negoziale, nonché l'indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi
“mancando il piano di ammortamento”; 5) quanto alla , eccepito la maturata decadenza ai Parte_2 sensi dell'art. 1957 c.c. ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: i) che ha Controparte_2 Parte_3 ceduto il credito derivante dal contratto in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo a
RU Spv s.r.l. (doc. 4 del fascicolo monitorio -potendo la titolarità del credito esser provata mediante la produzione dell'avviso della cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione, per categorie, dei rapporti ceduti) che lo ha poi ceduto all'odierna opposta
(doc. 5 del fascicolo monitorio e doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione) e che l'inclusione, tra i crediti ceduti, di quello vantato nei confronti degli odierni opponenti risulta pure dal documento 4 allegato alla comparsa di costituzione (risultando inoltre la cessione pure comunicata da Ifis -docc. 6
e 7 del fascicolo monitorio); ii) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendo il dies a quo farsi decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata;
iii) che l'esistenza e l'entità del credito sono pagina 2 di 9 state provate sin dalla fase monitoria (nella quale è stato prodotto sia il contratto di finanziamento sia un rendiconto integrale del rapporto -doc. 8 fascicolo monitorio- pur non necessario in caso di finanziamento a piano di rimborso prestabilito) e che, provato il titolo del credito ed allegato l'inadempimento, grava sul debitore l'onere (in concreto non assolto) di provare il fatto estintivo dell'altrui diritto;
iv) che inammissibile deve ritenersi il disconoscimento svolto dalla controparte;
v) che la prova dell'erogazione risulta “a contrariis, dal pagamento di diverse rate da parte degli opponenti” così come risulta dal documento 8 allegato al fascicolo monitorio e dal documento 7
(che attesta l'erogazione delle somme al rivenditore che ha consegnato l'autovettura alla ); Parte_2 vi) che per i contratti di finanziamento a rimborso prestabilito -per i quali “il piano di rientro viene pattuito ex ante nel contratto”- non è necessaria la produzione del piano di ammortamento (il quale non concorre a determinare il contenuto essenziale del contratto) e che il contratto riporta puntualmente l'indicazione del t.a.n. (7,56%), t.a.e.g. (7,74%), dell'importo delle rate (euro 290,50), il loro numero (48) e la loro periodicità; vii) che risulta rispettato pure il requisito della forma scritta
(nonché la consegna di copia del contratto -doc. 3 del fascicolo monitorio), non essendo a tal fine necessaria anche la sottoscrizione della banca;
viii) che infondata è l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c. c. risultando coobbligata (doc. 3 fascicolo monitorio) e Parte_2
CP non fideiubente. In caso di accoglimento dell'opposizione, ha chiesto di condannare gli opponenti al pagamento di quanto indebitamente ricevuto (2033 c.c.) o, in subordine, al pagamento della somma della quale gli stessi si sono ingiustificatamente arricchiti (2041 c.c.).
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione (avuto riguardo ai dubbi relativi alla titolarità del credito in capo all'opposta -il provvedimento reso alla prima udienza fa espresso riferimento, in particolare, alla cessione da a RU Spv s.r.l.), è stato assegnato Parte_3 il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione (che ha avuto esito negativo -si veda il verbale dall'opposta depositato il 03.05.2024). Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., mutato il Giudice istruttore, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dagli opponenti sull'assunto della mancata, rituale partecipazione della creditrice all'obbligatorio tentativo di mediazione (al quale l'odierna opposta non ha partecipato per il tramite del proprio legale rappresentante). L'eccezione risulta infondata sulla base dello stesso precedente di legittimità citato dagli opponenti (Cass., sez. 3, sent. 27 marzo 2019, n. 8473) e della procura rilasciata dal procuratore di all'avv. Marco RO. Mediante tale Controparte_3
pagina 3 di 9 procura l'avv. RO è stato infatti investito anche del potere di “transigere e conciliare” e, in particolare, del potere di assicurare “la rappresentanza delle mandanti e degli altri e diversi soggetti rappresentati dalla Società " nei procedimenti avanti agli organismi di Controparte_1 conciliazione e mediazione pubblici o privati ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e sue successive modifiche o integrazioni, ivi comunque incluso l'Arbitro Bancario Finanziario, nonché nei procedimenti di negoziazione assistita e di qualsivoglia procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie, avendo il potere sostanziale di conciliare le controversie stesse e tutti i poteri e le facoltà più ampiamente previsti dalla legge”. Secondo gli opponenti tale procura non sarebbe conforme a quella richiesta dal citato precedente di legittimità che fa riferimento ad una procura “avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia)”
Un tale assunto non può tuttavia essere condiviso.
Già ove ci si volesse arrestare ad una lettura formale del passaggio motivazionale appena ritrascritto sarebbe facile osservare che la Suprema Corte non ha richiesto una procura relativa alla
“partecipazione alla specifica mediazione” (come se -secondo quanto sembrano inferire gli opponenti- la procura speciale debba fare specifico riferimento alla singola mediazione), ma, appunto, una procura “avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione”. Non è sufficiente, in altri termini, la partecipazione alla mediazione da parte di un avvocato cui sia stato conferito un (mero) potere processuale, occorrendo, invece, che la procura conferisca il potere a partecipare, appunto, alla mediazione (e tale requisito ben risulta dalla procura qui in esame che, a ben vedere, è relativa anche alla partecipazione al procedimento di mediazione). D'altro canto anche la necessità (avvertita dalla Suprema Corte) che alla mediazione partecipi “un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia” risulta in concreto soddisfatto. Il potere di presenziare innanzi agli organismi di mediazione è stato infatti all'avv.
RO assegnato in relazione alle (sole) controversie demandate al proprio patrocinio (processuale) il che significa pure che l'avv. RO è il legale munito della più ampia conoscenza dei fatti rilevanti ai fini della composizione della lite.
Gli opponenti hanno poi osservato che, in ogni caso, al procedimento di mediazione l'odierna opposta ha partecipato non per il tramite dell'avv. RO, ma per il tramite dell'avv. Francesca
Pietrobon, delegata dal primo “con un'altrettanta illegittima “procura speciale sostanziale e delega per difesa tecnica”. Anche tale eccezione è infondata alla luce della procura rilasciata dall'avv.
RO all'avv. Pietrobon. Mediante tale procura, infatti, il primo (investito dal procuratore di CP_1
pagina 4 di 9 s.p.a. anche della facoltà di conferire il potere sostanziale di conciliare “in via disgiunta o congiunta fra loro, ad avvocati e procuratori del medesimo studio sito in Verona (VR), Vicolo San Bernardino
5/a e con facoltà dell'Avvocato ROSSI MARCO di conferire i medesimi poteri (anche sostanziali) a diversi avvocati e procuratori domiciliatari presso i vari Fori, che dovessero partecipare in presenza agli incontri di mediazione”) ha conferito all'avv. Pietrobon il potere, nel procedimento di mediazione relativo al giudizio di opposizione rg 9552/2023, di “effettuare dichiarazioni in nome e per conto della società nel procedimento di mediazione, ivi comprese quelle relative alla volontà della società di iniziare o di non iniziare la procedura di mediazione in sede di primo incontro di mediazione (art. 8 D.Lgs. 28/2010);
2 - trattare, mediare, conciliare, nel senso più ampio dei termini, con la controparte, anche mediante l'ausilio del mediatore, per raggiungere un accordo di conciliazione in mediazione;
- chiedere l'adempimento dei diritti controversi oggetto della mediazione;
- rinunciare, totalmente o parzialmente ai diritti controversi oggetto della presente mediazione, - spendere il nome della società ed impegnare la società mediante la sottoscrizione del verbale di mediazione, sia esso positivo o negativo;
- chiedere l'intervento del mediatore per favorire il raggiungimento dell'accordo, ivi compreso il potere di sollecitare il mediatore a formulare una proposta conciliativa;
- acconsentire o rifiutare l'eventualità dell'espletamento di consulenze tecniche, di qualunque natura, all'interno della procedura;
- manifestare l'adesione o il rifiuto della società circa le eventuali proposte conciliative formulate dal mediatore”. Ebbene, anche tale procura rispetta il precedente di legittimità sopra richiamato se solo si considera l'esplicito riferimento ai poteri di conciliare, nonchè il fatto che tali poteri sono stati conferiti mediante una procura rilasciata specificamente (ed esclusivamente) in relazione alla mediazione (sì che i poteri di conciliazione ivi richiamati non possono che ricomprendere pure quel potere di disposizione sostanziale del diritto che costituisce presupposto per la positiva definizione del procedimento di mediazione).
2.2. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) occorre, in via preliminare, precisare che, pur avendo richiamato un difetto di legittimazione attiva, secondo quanto risulta dal complessivo contenuto dell'atto introduttivo, gli opponenti hanno in realtà inteso -solo- escludere la titolarità del diritto di credito in capo all'opposta (sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto si veda, di recente, Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814).
2.2.1. Tanto detto, al fine di chiarire alcuni profili oggetto di orientamenti di legittimità non del tutto convergenti in relazione alla questione della titolarità del credito asseritamente oggetto di una cessione di crediti in blocco (profilo in relazione al quale, tra l'altro, il precedente Giudice istruttore non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo), la Suprema Corte ha, di recente pagina 5 di 9 (Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), precisato che occorre distinguere la prova dell'esistenza della cessione, dalla prova dell'inclusione di un determinato credito tra quelli oggetto di una cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b. In particolare, la Corte ha precisato che quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nella cessione in blocco, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito laddove i criteri di identificazione dei crediti ceduti pubblicati in Gazzetta ufficiale siano sufficientemente precisi e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco. In tal caso, infatti, in assenza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione (e non sussistendo quindi l'onere di provare l'effettiva conclusione di tale contratto), grava sul debitore l'onere di indicare quello, tra i criteri di identificazione dei crediti riportati in Gazzetta ufficiale, mancante con riferimento al credito vantato nei propri confronti (ed assolto tale onere sarà il preteso creditore a dovere invece provare che anche quel criterio identificativo ricorre con riferimento al diritto oggetto di lite). Nel caso di specifica contestazione della stessa esistenza del contratto di cessione, invece, la parte che affermi di essere titolare del credito litigioso deve offrire (eventualmente anche mediante presunzioni) la prova della conclusione del contratto di cessione di crediti in blocco.
Occorre aggiungere che, essendo il diritto di credito un diritto eterodeterminato, il cessionario è tenuto a provare di aver conseguito la titolarità del credito proprio secondo quella specifica modalità traslativa oggetto di allegazione (tanto a maggior ragione allorquando -come nel caso concreto- il preteso debitore contesti anche la conclusione di un contratto di cessione di crediti in blocco anteriore rispetto a quello per effetto del quale l'attuale, preteso titolare del diritto si affermi creditore).
2.2.2. Ebbene, alla luce del richiamato, condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità occorre verificare se la contestazione svolta dagli opponenti (alla pagina 2 dell'atto di citazione, così si legge: “Manca, infatti, la prova che il credito azionato sia stato oggetto di cessione. Difatti, nessuno dei documenti prodotti in uno al ricorso monitorio certifica che il credito azionato sia stato ceduto alla , da ultimo mediante il contratto di cessione asseritamente Controparte_2 concluso tra RU PV RL e la in data 01/11/2021, ai sensi e per gli effetti Controparte_2 del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B.
Tale circostanza, che si contesta, a ben vedere non è stata provata. Il contratto di cessione prodotto ex adverso non contiene alcuna menzione del rapporto riferibile agli odierni opponenti, né viene pagina 6 di 9 indicato alcun elemento per poter utilmente desumere che il credito azionato sia stato oggetto di tale cessione […] in ordine al primo anello delle plurime cessioni, non è neanche prodotto il preteso contratto di cessione del credito, né la stessa è stata in alcun modo comunicata ai debitori ceduti”) integri una “contestazione specifica” dell'esistenza del contratto di cessione.
Premesso che la “specificità” della contestazione va valutata tenendo conto del contenuto dell'atto mediante il quale è formulata la domanda (nel caso di specie, del ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.), nonché del complessivo tenore dell'atto difensivo e della sostanza della contestazione (tra le tante,
Corte di Appello di Napoli, sent. 06 febbraio 2024, n. 501 e Corte di Appello di Napoli, sent. 14 marzo 2025, n. 1271), ritiene questo Giudice che il tenore letterale delle espressioni utilizzate dagli opponenti (che definiscono il contratto di cessione come “asseritamente concluso” e “preteso”), nonché il contesto complessivo della difesa (che contiene pure espressa contestazione della conclusione del contratto di cessione in blocco costituente il “primo anello” delle plurime cessioni), evidenzino, in modo chiaro, che gli opponenti hanno inteso contestare l'effettiva esistenza dei singoli contratti di cessione dai quali deriverebbe il diritto azionato in sede monitoria.
Tanto detto, ribadite le conseguenze (quanto all'onere della prova) derivanti dalla natura eterodeterminata del diritto di credito, ritiene questo Giudice che l'odierna opposta non abbia provato la titolarità del diritto azionato in sede monitoria. Dirimente, in questo senso risulta la mancata prova della conclusione del primo contratto di cessione di crediti in blocco (quello asseritamente concluso tra e RU Spv s.r.l.). Nonostante le reiterate difese degli Parte_3 odierni opponenti (nonché il rigetto -da parte del precedente istruttore- dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione), l'opposta si è infatti limitata a produrre unicamente documentazione attestante la pubblicazione dell'estratto di tale cessione in Gazzetta ufficiale (doc. 4 del fascicolo monitorio -depositato in allegato alla memoria disciplinata dall'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.). Tale documento, secondo quanto osservato dal precedente di legittimità da ultimo citato, non vale tuttavia, di per sé, a provare l'avvenuta cessione.
La mancata prova del contratto di cessione di crediti in blocco tra e RU Spv Parte_3
s.r.l. non consente quindi di ritenere che, al momento della conclusione del contratto con
[...]
RU Spv s.r.l. fosse effettivamente titolare del diritto di credito nei confronti Controparte_2 degli odierni opponenti.
Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, non può non rilevarsi come, anche a voler ritenere perfezionata la cessione del credito da a RU Spv s.r.l. Parte_3
(circostanza che, come detto, non trova riscontro negli atti), l'opposta non ha comunque fornito pagina 7 di 9 prova sufficiente dell'ulteriore trasferimento del credito da RU Spv s.r.l. a Controparte_2
[...]
In primo luogo, l'estratto della Gazzetta ufficiale (GU Parte Seconda n.136 del 16-11-2021) depositato (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione) in cui è pubblicata la notizia dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti da RU Spv s.r.l. a indica in modo Controparte_2 generico le caratteristiche dei rapporti ceduti e non consente, quindi, di stabilire se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione stessa.
In secondo luogo, la prova dell'effettiva titolarità del credito non può ritenersi offerta mediante il documento 5 prodotto in sede monitoria ed i documenti 1 e 5 prodotti nel presente giudizio. Da un lato, infatti, il contratto di cessione (doc. 5 del fascicolo monitorio), oltre ad essere prodotto in lingua inglese, presenta numerose omissioni che non consentono di individuarne l'oggetto, e dall'altro il documento 5 prodotto in questa sede, costituente (secondo la parte) un elenco dei crediti ceduti, risulta privo di sottoscrizioni e di un qualsivoglia collegamento o riferimento al contratto di cessione stesso (laddove invece, la lettera e) dell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale individua i crediti ceduti in blocco mediante il riferimento ad una “lista denominata "Lista Adige -
Portafoglio RU", depositata in data 27ottobre 2021 presso il Notaio , con Persona_1 studio in Via Masaccio n. 187, 50132 Firenze” -lista che non è stata prodotta). Infine, il documento
1 (certificato camerale storico) non consente di apprezzare né l'effettiva conclusione del contratto di cessione, né il relativo contenuto, né tantomeno di verificare l'avvenuta iscrizione della cessione in blocco di crediti da parte di (peraltro non idonea a provare la conclusione Controparte_2 del contratto) secondo quanto discende dal fatto che la cessione da RU Spv s.r.l. a
[...]
è successiva alla data di emissione del certificato (21.4.2021). Controparte_2
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione alla luce della mancata titolarità in capo all'odierna opposta del diritto azionato in sede monitoria con assorbimento di ogni ulteriore motivo di doglianza.
3. L'accertata, mancata titolarità del credito in capo all'opposta preclude -una volta pronunziata la revoca del decreto ingiuntivo- l'adozione di sentenza di condanna degli odierni opponenti al pagamento di somme. Ciò è a dirsi anche con riferimento alle domande dall'opposta formulate in via subordinata poiché (a prescindere dalla questione relativa alla ammissibilità, nella presente sede, di una domanda formulata sulla base di una causa petendi diversa rispetto a quella fatta valere in sede monitoria) non può ritenersi titolare neppure di un diritto fondato sugli Controparte_2 artt. 2033 e/o 2041 c.c.
pagina 8 di 9 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 994/2023 di questo Tribunale;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in Controparte_2 favore degli avv.ti Rosa Emanuela Marfella e MA SU, difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.538,50 per compensi, oltre 15% spese generali, c.a. ed i. v. a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 28 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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