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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 5728/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5728/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell' Avv. Parte_1 C.F._1
Ilario NOSCHESE (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio del difensore in Bellizzi (SA), alla via A. Vespucci n. 30 attrice-opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3
Simone LABONIA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
studio del difensore in Salerno, alla Via Francesco Gaeta n. 7 convenuto-opposto OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 07.07.2021, Parte_1
proponeva opposizione all'atto di precetto per rilascio di immobile notificatole da CP_1
29.06.2021, in forza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno in data
[...]
03/11/2020 cron. n°6524/2020. Assumeva l'opponente che l'immobile fosse di proprietà del Comune di Pontecagnano Faiano, trattandosi di alloggio casa popolare E.R.P., concesso a far data 21.02.2017 in assegnazione definitiva. Pertanto, concludeva: “- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data
29.06.2021 ad istanza del sig. per i motivi indicati nella parte narrativa;
- nel merito Controparte_1
accertare sulla base delle ragioni dedotte in narrativa l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato in data 29.06.2021, dichiarando che il sig. non ha diritto a procedere ad esecuzione nei Controparte_1
confronti dell'odierna opponente;
- condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.”.
Il contraddittorio si formalizzava ritualmente nei confronti dell'opposto, il quale, con comparsa depositata in data 15.09.2021, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità delle contestazioni di merito formulate da parte ricorrente, non essendo stati dedotti fatti posteriori o esterni al titolo. Soggiungeva che, con decreto di omologa delle condizioni di separazione del 21.02.2017, l'alloggio appartenente all'ERP, per cui risultava egli il legittimo assegnatario, veniva temporaneamente e provvisoriamente assegnato alla opponente, ma che nel promuovere ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante ormai la raggiunta maggiore età della prole, richiedeva di rientrare nel possesso dell'immobile a lui assegnato e, con ordinanza resa fuori udienza in data
27/10/2020, la propria domanda veniva accolta. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) rigettare la frapposta opposizione in ogni sua parte, siccome, inammissibile e totalmente infondata in ogni circostanza di fatto e deduzione di diritto e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto, ora opposto e ordinare il rilascio, dell'immobile illegittimamente occupato dalla sig.ra , in Parte_1
favore del sig. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuirsi al Controparte_1
sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Delibata sommariamente e rigettata l'istanza di sospensione del titolo con ordinanza del
13.10.2021, la causa proseguiva con istruzione documentale, pervenendo all'udienza del
18.12.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il G.I. assegnava la causa a sentenza, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali. Con congiunta istanza in data 4.03.25, le parti domandavano la emissione di pronunzia di estinzione della lite in ragione dell'intervenuta composizione della controversia.
*** Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse. Va dichiarata, con statuizione del tutto assorbente di ogni ulteriore questione e profilo, l'estinzione del giudizio ex art. 306, comma III,
c.p.c.Giova muovere, a tal riguardo, dalla già menzionata rinuncia agli atti del giudizio praticata da ambo le parti e depositata in atti in data 4.03.25. Atto, quest'ultimo, qui rilevante e di cui non può affermarsi la tardività per l'intervenuta produzione a seguito del già intervenuto trattenimento in decisione, occorrendo osservare sul punto che "le preclusioni, anche di ordine cronologico, relative alle deduzioni istruttorie nel processo civile" operano, come noto, nei soli casi di "documenti in senso proprio, e cioè quelli che, in ragione del loro contenuto, servono come mezzi di prova di fatti posti a fondamento delle domande ovvero delle eccezioni delle parti, ovvero inerenti al "thema decidendum" dibattuto nel giudizio" (v., enunciando principi generali, Cass. civ., 8.09.2021, n. 24188), diversamente, pertanto, dall'atto di rinuncia qui in esame (evidentemente non mirante a
"provare" i fatti posti a fondamento delle domanda, ma integrante un atto abdicativo dell'azione processuale previamente instaurata non soggetto alle preclusioni stabilite per le produzioni probatorie), da valutarsi, pertanto, nel caso di specie e ai fini qui rilevanti.
Tale atto risulta poi integrare effettivamente una rinuncia ex art. 306 c.p.c. nonché la congiunta domanda di pronunzia di estinzione.
Tanto risulta sicuramente idoneo a determinare l'estinzione ex art. 306 c.p.c. qui da dichiararsi con statuizione non "costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale" (v. Trib. Torino, 15 gennaio 2019). Con la conseguenza, da ciò discendente, che la declaratoria qui da emettersi - la quale, come detto, è poi del tutto assorbente di ogni ulteriore questione e profilo, essendosi condivisibilmente affermato che il perfezionarsi della fattispecie ex art. 306 c.p.c. "impedisce al Giudice di conoscere qualsivoglia questione relativa alla controversia sia di merito che di rito" e "impone al
Giudice di arrestarsi" (cfr., enunciando principi generali di ogni processo dispositivo e dunque particolarmente pregnanti per il giudizio civile, Corte Conti, Sez. riunite,
07/02/2017, n. 4).
Declaratoria che poi, vertendosi in un giudizio spettante alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, va resa a mezzo di sentenza - e ciò perché "nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c." (il cui 2 cpv. "prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola "ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico""), sicché occorre "la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello".
"Del resto", giova aggiungere, "la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile
2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in
Foro It. 2001, 1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002,
1829)", (cfr. Trib. Torino 15.01.2019, cit., spec. punto 2.3 dei "Motivi della decisione", 1-
5 punto).
Venendo, infine, al profilo delle spese di lite, precisata la non sussumibilità della seguente statuizione alla mera ordinanza "liquidatoria" ex art. 306, comma IV, c.p.c. (attesa la forma della pronuncia e le contestazioni insorte - v. ancora Cass. n. 5901/1994, cit. - che hanno reso necessario esaminare il ricorrere o meno dei presupposti dell'estinzione - v. Cass. civ.,
14/12/2009, n. 26210), va considerata la congiunta domanda di compensazione spiegata dalle parti processulai. Ne va, dunque, va disposta la compensazione integrale ex art. 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 5728/2021, promossa da contro Parte_1 CP_1
, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa
[...]
domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara estinto il giudizio;
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno, 11.03.25
Il Giudice
Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5728/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell' Avv. Parte_1 C.F._1
Ilario NOSCHESE (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio del difensore in Bellizzi (SA), alla via A. Vespucci n. 30 attrice-opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3
Simone LABONIA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
studio del difensore in Salerno, alla Via Francesco Gaeta n. 7 convenuto-opposto OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 07.07.2021, Parte_1
proponeva opposizione all'atto di precetto per rilascio di immobile notificatole da CP_1
29.06.2021, in forza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno in data
[...]
03/11/2020 cron. n°6524/2020. Assumeva l'opponente che l'immobile fosse di proprietà del Comune di Pontecagnano Faiano, trattandosi di alloggio casa popolare E.R.P., concesso a far data 21.02.2017 in assegnazione definitiva. Pertanto, concludeva: “- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data
29.06.2021 ad istanza del sig. per i motivi indicati nella parte narrativa;
- nel merito Controparte_1
accertare sulla base delle ragioni dedotte in narrativa l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato in data 29.06.2021, dichiarando che il sig. non ha diritto a procedere ad esecuzione nei Controparte_1
confronti dell'odierna opponente;
- condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.”.
Il contraddittorio si formalizzava ritualmente nei confronti dell'opposto, il quale, con comparsa depositata in data 15.09.2021, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità delle contestazioni di merito formulate da parte ricorrente, non essendo stati dedotti fatti posteriori o esterni al titolo. Soggiungeva che, con decreto di omologa delle condizioni di separazione del 21.02.2017, l'alloggio appartenente all'ERP, per cui risultava egli il legittimo assegnatario, veniva temporaneamente e provvisoriamente assegnato alla opponente, ma che nel promuovere ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante ormai la raggiunta maggiore età della prole, richiedeva di rientrare nel possesso dell'immobile a lui assegnato e, con ordinanza resa fuori udienza in data
27/10/2020, la propria domanda veniva accolta. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) rigettare la frapposta opposizione in ogni sua parte, siccome, inammissibile e totalmente infondata in ogni circostanza di fatto e deduzione di diritto e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto, ora opposto e ordinare il rilascio, dell'immobile illegittimamente occupato dalla sig.ra , in Parte_1
favore del sig. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuirsi al Controparte_1
sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Delibata sommariamente e rigettata l'istanza di sospensione del titolo con ordinanza del
13.10.2021, la causa proseguiva con istruzione documentale, pervenendo all'udienza del
18.12.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il G.I. assegnava la causa a sentenza, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali. Con congiunta istanza in data 4.03.25, le parti domandavano la emissione di pronunzia di estinzione della lite in ragione dell'intervenuta composizione della controversia.
*** Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse. Va dichiarata, con statuizione del tutto assorbente di ogni ulteriore questione e profilo, l'estinzione del giudizio ex art. 306, comma III,
c.p.c.Giova muovere, a tal riguardo, dalla già menzionata rinuncia agli atti del giudizio praticata da ambo le parti e depositata in atti in data 4.03.25. Atto, quest'ultimo, qui rilevante e di cui non può affermarsi la tardività per l'intervenuta produzione a seguito del già intervenuto trattenimento in decisione, occorrendo osservare sul punto che "le preclusioni, anche di ordine cronologico, relative alle deduzioni istruttorie nel processo civile" operano, come noto, nei soli casi di "documenti in senso proprio, e cioè quelli che, in ragione del loro contenuto, servono come mezzi di prova di fatti posti a fondamento delle domande ovvero delle eccezioni delle parti, ovvero inerenti al "thema decidendum" dibattuto nel giudizio" (v., enunciando principi generali, Cass. civ., 8.09.2021, n. 24188), diversamente, pertanto, dall'atto di rinuncia qui in esame (evidentemente non mirante a
"provare" i fatti posti a fondamento delle domanda, ma integrante un atto abdicativo dell'azione processuale previamente instaurata non soggetto alle preclusioni stabilite per le produzioni probatorie), da valutarsi, pertanto, nel caso di specie e ai fini qui rilevanti.
Tale atto risulta poi integrare effettivamente una rinuncia ex art. 306 c.p.c. nonché la congiunta domanda di pronunzia di estinzione.
Tanto risulta sicuramente idoneo a determinare l'estinzione ex art. 306 c.p.c. qui da dichiararsi con statuizione non "costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale" (v. Trib. Torino, 15 gennaio 2019). Con la conseguenza, da ciò discendente, che la declaratoria qui da emettersi - la quale, come detto, è poi del tutto assorbente di ogni ulteriore questione e profilo, essendosi condivisibilmente affermato che il perfezionarsi della fattispecie ex art. 306 c.p.c. "impedisce al Giudice di conoscere qualsivoglia questione relativa alla controversia sia di merito che di rito" e "impone al
Giudice di arrestarsi" (cfr., enunciando principi generali di ogni processo dispositivo e dunque particolarmente pregnanti per il giudizio civile, Corte Conti, Sez. riunite,
07/02/2017, n. 4).
Declaratoria che poi, vertendosi in un giudizio spettante alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, va resa a mezzo di sentenza - e ciò perché "nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c." (il cui 2 cpv. "prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola "ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico""), sicché occorre "la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello".
"Del resto", giova aggiungere, "la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile
2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in
Foro It. 2001, 1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002,
1829)", (cfr. Trib. Torino 15.01.2019, cit., spec. punto 2.3 dei "Motivi della decisione", 1-
5 punto).
Venendo, infine, al profilo delle spese di lite, precisata la non sussumibilità della seguente statuizione alla mera ordinanza "liquidatoria" ex art. 306, comma IV, c.p.c. (attesa la forma della pronuncia e le contestazioni insorte - v. ancora Cass. n. 5901/1994, cit. - che hanno reso necessario esaminare il ricorrere o meno dei presupposti dell'estinzione - v. Cass. civ.,
14/12/2009, n. 26210), va considerata la congiunta domanda di compensazione spiegata dalle parti processulai. Ne va, dunque, va disposta la compensazione integrale ex art. 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 5728/2021, promossa da contro Parte_1 CP_1
, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa
[...]
domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara estinto il giudizio;
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno, 11.03.25
Il Giudice
Alessia PECORARO