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Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 09/08/2024, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
N.115 / 2024 R.G.V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 115 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...]ed ivi residente a[...], Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli Avvocati Tommaso Manglaviti e Valentina
Manfredi
E
AR IC, nata a [...]in data [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Federica Sorrentino
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/03/2024, premesso: “- che i ricorrenti, in data 21/05/2016, hanno contratto matrimonio concordatario in RO (PU), trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune per l'anno 2016, numero 2, parte II, serie A, Ufficio 1 e che le parti optavano per il regime della separazione dei beni
(all. n. 3);
- che dalla loro unione non nascevano figli;
- che con ricorso del 26/01/2021 la SI.ra AR IC adiva il Tribunale di Urbino per far dichiarare la separazione personale dei coniugi richiedendo l'addebito matrimoniale, il riconoscimento del diritto al mantenimento ed il risarcimento dei danni avverso il SI.
Parte_1
- che il procedimento veniva rubricato al n. 84/2021: all'esito dell'udienza presidenziale, celebrata in data 26/04/2021, veniva emessa ordinanza del 07/05/2021 con la quale veniva posta a carico del SI. la somma di euro 300,00 mensili a titolo di Parte_2
mantenimento in favore della SI.ra IC;
che, terminata la fase di merito, il procedimento si concludeva con sentenza n. 233/2022 emessa dal Tribunale di Urbino in data 26/07/2022 con la quale veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e posto a carico del SI. un assegno Parte_1
mensile, a titolo di mantenimento, nella misura di euro 300,00 oltre Istat annuale. Rigettata
o rinunciata qualunque altra domanda (all. n. 4);
- che la SI.ra AR IC provvedeva a trascrivere la sentenza di separazione n.
233/2022 (nota di trascrizione n. 7199/817 del 29/11/2022) gravante sugli immobili di proprietà del SI. Parte_1
- che con ricorso del 04/06/2021 la SI.ra AR IC adiva il Tribunale di Urbino – in funzione di Giudice del Lavoro – per richiedere la condanna del SI. Parte_1
nella misura di euro 242.852,12 a titolo di indennità, differenze/indennità retributive maturate per le causali meglio precisate nel ricorso introduttivo, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al soddisfo;
- che il procedimento - rito lavoro – rubricato al n. 166/2021 si concludeva con scrittura/accordo transattivo ratificato in sede sindacale avanti la CGIL di Fano con verbale di conciliazione del 26/01/2023 ove la SI.ra AR IC (nel procedimento
“Dipendente”) rinunciava in favore della società, a Controparte_1
qualsivoglia pretesa a fronte del versamento della omnicomprensiva somma lorda di euro
13.000,00; - che, in forza di detto titolo portato dal verbale di conciliazione del 26/01/2023 la SI.ra
AR IC risulta essere creditrice – al netto del pagamento delle prime due rate di euro 6.500,00 – di ulteriori euro 6.500,00 lordi (euro 5.100,00 netti circa al netto della trattenuta del 20% sulle somme soggette a ritenuta);
- che la SI.ra IC risulta essere creditrice dell'ulteriore somma di euro 7.800,00 a titolo di arretrati di mantenimento;
- che, il SI. – a sua volta – risulta essere creditore della SI.ra AR Parte_1
IC della omnicomprensiva somma di euro 19.725,00 in forza dei seguenti titoli:
- euro 10.712,50 (euro 10.000,00 per sorte ed il resto per spese e competenze professionali) in forza del decreto ingiuntivo n. 305/2023 emesso in data 31/05/2023 dal Giudice di Pace di Urbino (fondato su un finanziamento Findomestic di euro 20.000,00 inclusi interessi preso per le spese/esigenze matrimoniali e rimborsato interamente dal SI.
[...]
; Parte_1
- euro 9.012,50 (euro 8.300,00 per sorte ed il resto per spese e competenze professionali) in forza del decreto ingiuntivo n. 306/2023 emesso in data 31/05/2023 dal Giudice di Pace di
Urbino (fondato sulla richiesta di rimborso del 50% per la chiusura saldo passivo di c/c cointestato dagli ex coniugi);
- che, nelle more, il SI. incaricava i propri legali per dar seguito al Parte_1
deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio al fine di richiedere, oltre l'accertamento di tale status anche la revoca dell'assegno di mantenimento ritenendo
– sulla base di indagini difensive – che fossero venuti meno i presupposti per la conservazione del diritto;
- che la SI.ra AR IC risulta aver rilasciato personalmente, in data 30/12/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, una fideiussione di euro 85.000,00 originariamente in favore di CA RI, poi BI CA e attualmente CA Intesa San
Paolo, finalizzata a garantire i rapporti di debito contratti dalla società Controparte_1
verso la CA a vario titolo;
[...]
- che seguivano interlocuzioni tra i rispettivi legali al fine di pervenire ad una soluzione conciliativa;
- che nell'ambito di tale spirito la SI.ra IC richiedeva ed otteneva – con il placet – del SI. in data 28/11/2023, la revoca dalla fideiussione rilasciata in Parte_1
data 30/12/2016 e successive modificazioni;
- che in data 19/02/2024 le parti sottoscrivevano una scrittura privata ove regolavano definitivamente ogni tipo di rapporto tra loro intercorrente (all. n. 5) ed in funzione di ciò in data 27/02/2024 i legali di consegnavano nelle mani dei legali della IC gli Parte_1
originali dei n. 2 decreti ingiuntivi.”
Tanto premesso chiedevano all'adito Tribunale di:
“A. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
21/05/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune per l'anno
2016, numero 2, parte II, serie A, Ufficio 1, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
B. confermare gli ulteriori accordi regolativi tra le parti raggiunti con la scrittura privata sottoscritta in data 19/02/2024 (cfr. all. n. 5) le cui condizioni vengono di seguito riportate:
1) Premesse.
Le premesse, gli atti e i documenti di causa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, utili a definire i contenuti, i presupposti, le finalità e le modalità attuative e devono intendersi quivi interamente riportati e trascritti.
2) Reciproche rinunce.
Le parti si sono determinate alle seguenti reciproche e tombali rinunce:
i) la SI.ra AR IC rinuncia alla somma lorda di euro 6.500,00 quale saldo portato dal verbale di conciliazione del 26/01/2023 nei confronti della società Controparte_1
[...]
ii) la SI.ra AR IC rinuncia ad ogni somma alla stessa spettante a titolo di arretrati del mantenimento dovuti a far data dall'ordinanza presidenziale del 07/05/2021, come confermato dalla sentenza di separazione n. 233/2022 emessa dal Tribunale di
Urbino nonché rinuncia, anche per il futuro, a qualsivoglia somma legata al mantenimento riconoscendo il venir meno dei presupposti per la conservazione del diritto;
iii) il SI. da parte sua, rinuncia alla complessiva somma di euro Parte_1
19.725,00 nei confronti della SI.ra portata in forza dei seguenti titoli: Parte_3
- euro 10.712,50 (euro 10.000,00 per sorte ed il resto per spese e competenze professionali) in forza del decreto ingiuntivo n. 305/2023 emesso in data 31/05/2023 dal Giudice di Pace di Urbino;
- euro 9.012,50 (euro 8.300,00 per sorte ed il resto per spese e competenze professionali) in forza del decreto ingiuntivo n. 306/2023 emesso in data 31/05/2023 dal Giudice di Pace di
Urbino, impegnandosi all'abbandono del giudizio ed alla riconsegna degli originali dei n. 2 titoli nelle mani del debitore.
3) Circa la garanzia fideiussoria
La SI.ra IC - come anticipato in premessa - in data 28/11/2023, otteneva la revoca dalla fideiussione rilasciata in data 30/12/2016 e successive modificazioni per l'importo di euro 85.000,00 finalizzata a garantire i rapporti di debito contratti dalla società
[...]
verso la CA a vario titolo. Controparte_1
La revoca della fideiussone, come previsto per legge, opera ed ha effetto solo ex nunc, ovvero dal momento della revoca in avanti.
Per il periodo pregresso, ovvero quello precedente alla revoca del 28/11/2023 (le cui obbligazioni garantite dalla fideiussione ammontano alla data del 03/10/2023 ad euro
72388,50 come da comunicazione della CA Intesa San Paolo del 03/10/2023) il SI. personalmente nonché società si faranno Parte_1 Controparte_1
carico di eventuali richieste che la CA per qualsiasi ragione o titolo dovesse richiedere alla SI.ra IC in forza dei rapporti sottostanti alla garanzia fideiussoria prima della revoca del 28/11/2023 o qualora, per qualsiasi ragione ad oggi non prevedibile la CA dovesse aggredire i beni della SI.ra IC questa acquisirebbe diritto di rivalsa nei confronti del SI. personalmente nonché società Parte_1 Controparte_1
sino alla concorrenza di quanto eventualmente sborsato/pignorato.
[...]
Inoltre ad ulteriore garanzia dei rapporti fideiussori prima dell'intervenuta revoca del
28/11/2023 le parti concordano di mantenere la trascrizione della sentenza di primo grado
(nota di trascrizione n. 7199/817 del 29/11/2022) sull'immobile di proprietà del SI.
[...]
per 12 mesi dalla pronuncia/ordinanza della cessazione civili degli effetti del Parte_1
matrimonio; decorso detto periodo la SI.ra IC si obbliga a cancellare detta trascrizione n. 7199/817 del 29/11/2022 gravante sull'immobile del SI. Parte_1
a propria cura e spese.
4) Ricorso per l'ottenimento della sentenza di divorzio.
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura le parti, a cura di quella più diligente, si impegnano a sottoscrivere e depositare, ciascuno con il patrocinio dei propri legali, il ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai fini dell'ottenimento della sola sentenza di divorzio, dando atto di aver regolato qualsivoglia altra questione di carattere patrimoniale, ivi compreso il diritto al mantenimento, al quale la SI.ra IC ha già rinunciato con la sottoscrizione della presente scrittura.
Le spese per il deposito del ricorso/accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno suddivise nella misura del 50% tra il SI.
e la SI.ra AR IC. Parte_1
5) Definizione dei rapporti.
Le parti, salvo l'esatto adempimento delle condizioni che precedono dichiarano:
A) di aver definito e tacitato ogni e qualsivoglia reciproco rapporto e di non avere nulla più
a che pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causale connessa con quanto portato in premessa, direttamente o indirettamente vantabili, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale.
B) che (i) il contenuto della presente scrittura è stato integralmente concordato nella sua formulazione di ogni sua clausola;
(ii) hanno letto e compreso la presente transazione approvandola articolo per articolo e complessivamente nella sua totalità; (iii) ogni clausola che, per qualsiasi ragione, dovesse risultare invalida s'intenderà senz'altro sostituita da altra pattuizione lecita che consegua effetti quanto più possibili analoghi a quelli che le
Parti si sono riproposti;
riproposti; iv) ogni eventuale modifica alla presente dovrà risultare da atto scritto firmato da tutte le Parti;
(v) il presente accordo viene sottoscritto per esteso in ogni sua pagina.
C)che anche al fine di dirimere ogni futura controversia, a fronte del tempestivo, puntuale ed integrale adempimento di tutte, nessuna esclusa, le obbligazioni di cui al presente accordo, dichiarano, ora per allora di rinunziare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed alla equivalenza o meno delle concessioni in questa sede formalizzate ritenendosi pienamente soddisfatte e nulla avendo ulteriormente a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione, causa e/o titolo connesso o meno con quanto in premessa.
Le spese legali sostenute dalle Parti per la presente fase stragiudiziale e per ogni tipo di rapporto regolato nella presente scrittura vengono interamente compensate.”
********
Considerato: – che i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi per effetto di in virtù di
Sentenza di separazione n. 233/2022 emessa dal Tribunale di Urbino in data 26/07/2022 nel procedimento n. 84/2021 R.G. e che non appare possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
- che le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- che sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970;
- che il P.M. ha espresso parere favorevole;
- che la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RO
(PU), il giorno 21/05/2016, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune all'anno l'anno 2016, numero 2, parte II, serie A, Ufficio 1, da
[...]
nato a [...] il [...] e da AR IC, nata a [...]_1
in data 10/07/1977, alle condizioni riportate in parte motiva;
-DISPONE in conformità a tutto quanto stabilito dalle parti nell'accordo dalle stesse raggiunto e riportato in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di RO (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 22.07.2024
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone .
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 115 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...]ed ivi residente a[...], Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli Avvocati Tommaso Manglaviti e Valentina
Manfredi
E
AR IC, nata a [...]in data [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Federica Sorrentino
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/03/2024, premesso: “- che i ricorrenti, in data 21/05/2016, hanno contratto matrimonio concordatario in RO (PU), trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune per l'anno 2016, numero 2, parte II, serie A, Ufficio 1 e che le parti optavano per il regime della separazione dei beni
(all. n. 3);
- che dalla loro unione non nascevano figli;
- che con ricorso del 26/01/2021 la SI.ra AR IC adiva il Tribunale di Urbino per far dichiarare la separazione personale dei coniugi richiedendo l'addebito matrimoniale, il riconoscimento del diritto al mantenimento ed il risarcimento dei danni avverso il SI.
Parte_1
- che il procedimento veniva rubricato al n. 84/2021: all'esito dell'udienza presidenziale, celebrata in data 26/04/2021, veniva emessa ordinanza del 07/05/2021 con la quale veniva posta a carico del SI. la somma di euro 300,00 mensili a titolo di Parte_2
mantenimento in favore della SI.ra IC;
che, terminata la fase di merito, il procedimento si concludeva con sentenza n. 233/2022 emessa dal Tribunale di Urbino in data 26/07/2022 con la quale veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e posto a carico del SI. un assegno Parte_1
mensile, a titolo di mantenimento, nella misura di euro 300,00 oltre Istat annuale. Rigettata
o rinunciata qualunque altra domanda (all. n. 4);
- che la SI.ra AR IC provvedeva a trascrivere la sentenza di separazione n.
233/2022 (nota di trascrizione n. 7199/817 del 29/11/2022) gravante sugli immobili di proprietà del SI. Parte_1
- che con ricorso del 04/06/2021 la SI.ra AR IC adiva il Tribunale di Urbino – in funzione di Giudice del Lavoro – per richiedere la condanna del SI. Parte_1
nella misura di euro 242.852,12 a titolo di indennità, differenze/indennità retributive maturate per le causali meglio precisate nel ricorso introduttivo, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al soddisfo;
- che il procedimento - rito lavoro – rubricato al n. 166/2021 si concludeva con scrittura/accordo transattivo ratificato in sede sindacale avanti la CGIL di Fano con verbale di conciliazione del 26/01/2023 ove la SI.ra AR IC (nel procedimento
“Dipendente”) rinunciava in favore della società, a Controparte_1
qualsivoglia pretesa a fronte del versamento della omnicomprensiva somma lorda di euro
13.000,00; - che, in forza di detto titolo portato dal verbale di conciliazione del 26/01/2023 la SI.ra
AR IC risulta essere creditrice – al netto del pagamento delle prime due rate di euro 6.500,00 – di ulteriori euro 6.500,00 lordi (euro 5.100,00 netti circa al netto della trattenuta del 20% sulle somme soggette a ritenuta);
- che la SI.ra IC risulta essere creditrice dell'ulteriore somma di euro 7.800,00 a titolo di arretrati di mantenimento;
- che, il SI. – a sua volta – risulta essere creditore della SI.ra AR Parte_1
IC della omnicomprensiva somma di euro 19.725,00 in forza dei seguenti titoli:
- euro 10.712,50 (euro 10.000,00 per sorte ed il resto per spese e competenze professionali) in forza del decreto ingiuntivo n. 305/2023 emesso in data 31/05/2023 dal Giudice di Pace di Urbino (fondato su un finanziamento Findomestic di euro 20.000,00 inclusi interessi preso per le spese/esigenze matrimoniali e rimborsato interamente dal SI.
[...]
; Parte_1
- euro 9.012,50 (euro 8.300,00 per sorte ed il resto per spese e competenze professionali) in forza del decreto ingiuntivo n. 306/2023 emesso in data 31/05/2023 dal Giudice di Pace di
Urbino (fondato sulla richiesta di rimborso del 50% per la chiusura saldo passivo di c/c cointestato dagli ex coniugi);
- che, nelle more, il SI. incaricava i propri legali per dar seguito al Parte_1
deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio al fine di richiedere, oltre l'accertamento di tale status anche la revoca dell'assegno di mantenimento ritenendo
– sulla base di indagini difensive – che fossero venuti meno i presupposti per la conservazione del diritto;
- che la SI.ra AR IC risulta aver rilasciato personalmente, in data 30/12/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, una fideiussione di euro 85.000,00 originariamente in favore di CA RI, poi BI CA e attualmente CA Intesa San
Paolo, finalizzata a garantire i rapporti di debito contratti dalla società Controparte_1
verso la CA a vario titolo;
[...]
- che seguivano interlocuzioni tra i rispettivi legali al fine di pervenire ad una soluzione conciliativa;
- che nell'ambito di tale spirito la SI.ra IC richiedeva ed otteneva – con il placet – del SI. in data 28/11/2023, la revoca dalla fideiussione rilasciata in Parte_1
data 30/12/2016 e successive modificazioni;
- che in data 19/02/2024 le parti sottoscrivevano una scrittura privata ove regolavano definitivamente ogni tipo di rapporto tra loro intercorrente (all. n. 5) ed in funzione di ciò in data 27/02/2024 i legali di consegnavano nelle mani dei legali della IC gli Parte_1
originali dei n. 2 decreti ingiuntivi.”
Tanto premesso chiedevano all'adito Tribunale di:
“A. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
21/05/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune per l'anno
2016, numero 2, parte II, serie A, Ufficio 1, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
B. confermare gli ulteriori accordi regolativi tra le parti raggiunti con la scrittura privata sottoscritta in data 19/02/2024 (cfr. all. n. 5) le cui condizioni vengono di seguito riportate:
1) Premesse.
Le premesse, gli atti e i documenti di causa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, utili a definire i contenuti, i presupposti, le finalità e le modalità attuative e devono intendersi quivi interamente riportati e trascritti.
2) Reciproche rinunce.
Le parti si sono determinate alle seguenti reciproche e tombali rinunce:
i) la SI.ra AR IC rinuncia alla somma lorda di euro 6.500,00 quale saldo portato dal verbale di conciliazione del 26/01/2023 nei confronti della società Controparte_1
[...]
ii) la SI.ra AR IC rinuncia ad ogni somma alla stessa spettante a titolo di arretrati del mantenimento dovuti a far data dall'ordinanza presidenziale del 07/05/2021, come confermato dalla sentenza di separazione n. 233/2022 emessa dal Tribunale di
Urbino nonché rinuncia, anche per il futuro, a qualsivoglia somma legata al mantenimento riconoscendo il venir meno dei presupposti per la conservazione del diritto;
iii) il SI. da parte sua, rinuncia alla complessiva somma di euro Parte_1
19.725,00 nei confronti della SI.ra portata in forza dei seguenti titoli: Parte_3
- euro 10.712,50 (euro 10.000,00 per sorte ed il resto per spese e competenze professionali) in forza del decreto ingiuntivo n. 305/2023 emesso in data 31/05/2023 dal Giudice di Pace di Urbino;
- euro 9.012,50 (euro 8.300,00 per sorte ed il resto per spese e competenze professionali) in forza del decreto ingiuntivo n. 306/2023 emesso in data 31/05/2023 dal Giudice di Pace di
Urbino, impegnandosi all'abbandono del giudizio ed alla riconsegna degli originali dei n. 2 titoli nelle mani del debitore.
3) Circa la garanzia fideiussoria
La SI.ra IC - come anticipato in premessa - in data 28/11/2023, otteneva la revoca dalla fideiussione rilasciata in data 30/12/2016 e successive modificazioni per l'importo di euro 85.000,00 finalizzata a garantire i rapporti di debito contratti dalla società
[...]
verso la CA a vario titolo. Controparte_1
La revoca della fideiussone, come previsto per legge, opera ed ha effetto solo ex nunc, ovvero dal momento della revoca in avanti.
Per il periodo pregresso, ovvero quello precedente alla revoca del 28/11/2023 (le cui obbligazioni garantite dalla fideiussione ammontano alla data del 03/10/2023 ad euro
72388,50 come da comunicazione della CA Intesa San Paolo del 03/10/2023) il SI. personalmente nonché società si faranno Parte_1 Controparte_1
carico di eventuali richieste che la CA per qualsiasi ragione o titolo dovesse richiedere alla SI.ra IC in forza dei rapporti sottostanti alla garanzia fideiussoria prima della revoca del 28/11/2023 o qualora, per qualsiasi ragione ad oggi non prevedibile la CA dovesse aggredire i beni della SI.ra IC questa acquisirebbe diritto di rivalsa nei confronti del SI. personalmente nonché società Parte_1 Controparte_1
sino alla concorrenza di quanto eventualmente sborsato/pignorato.
[...]
Inoltre ad ulteriore garanzia dei rapporti fideiussori prima dell'intervenuta revoca del
28/11/2023 le parti concordano di mantenere la trascrizione della sentenza di primo grado
(nota di trascrizione n. 7199/817 del 29/11/2022) sull'immobile di proprietà del SI.
[...]
per 12 mesi dalla pronuncia/ordinanza della cessazione civili degli effetti del Parte_1
matrimonio; decorso detto periodo la SI.ra IC si obbliga a cancellare detta trascrizione n. 7199/817 del 29/11/2022 gravante sull'immobile del SI. Parte_1
a propria cura e spese.
4) Ricorso per l'ottenimento della sentenza di divorzio.
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura le parti, a cura di quella più diligente, si impegnano a sottoscrivere e depositare, ciascuno con il patrocinio dei propri legali, il ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai fini dell'ottenimento della sola sentenza di divorzio, dando atto di aver regolato qualsivoglia altra questione di carattere patrimoniale, ivi compreso il diritto al mantenimento, al quale la SI.ra IC ha già rinunciato con la sottoscrizione della presente scrittura.
Le spese per il deposito del ricorso/accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno suddivise nella misura del 50% tra il SI.
e la SI.ra AR IC. Parte_1
5) Definizione dei rapporti.
Le parti, salvo l'esatto adempimento delle condizioni che precedono dichiarano:
A) di aver definito e tacitato ogni e qualsivoglia reciproco rapporto e di non avere nulla più
a che pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causale connessa con quanto portato in premessa, direttamente o indirettamente vantabili, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale.
B) che (i) il contenuto della presente scrittura è stato integralmente concordato nella sua formulazione di ogni sua clausola;
(ii) hanno letto e compreso la presente transazione approvandola articolo per articolo e complessivamente nella sua totalità; (iii) ogni clausola che, per qualsiasi ragione, dovesse risultare invalida s'intenderà senz'altro sostituita da altra pattuizione lecita che consegua effetti quanto più possibili analoghi a quelli che le
Parti si sono riproposti;
riproposti; iv) ogni eventuale modifica alla presente dovrà risultare da atto scritto firmato da tutte le Parti;
(v) il presente accordo viene sottoscritto per esteso in ogni sua pagina.
C)che anche al fine di dirimere ogni futura controversia, a fronte del tempestivo, puntuale ed integrale adempimento di tutte, nessuna esclusa, le obbligazioni di cui al presente accordo, dichiarano, ora per allora di rinunziare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed alla equivalenza o meno delle concessioni in questa sede formalizzate ritenendosi pienamente soddisfatte e nulla avendo ulteriormente a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione, causa e/o titolo connesso o meno con quanto in premessa.
Le spese legali sostenute dalle Parti per la presente fase stragiudiziale e per ogni tipo di rapporto regolato nella presente scrittura vengono interamente compensate.”
********
Considerato: – che i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi per effetto di in virtù di
Sentenza di separazione n. 233/2022 emessa dal Tribunale di Urbino in data 26/07/2022 nel procedimento n. 84/2021 R.G. e che non appare possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
- che le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- che sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970;
- che il P.M. ha espresso parere favorevole;
- che la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RO
(PU), il giorno 21/05/2016, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune all'anno l'anno 2016, numero 2, parte II, serie A, Ufficio 1, da
[...]
nato a [...] il [...] e da AR IC, nata a [...]_1
in data 10/07/1977, alle condizioni riportate in parte motiva;
-DISPONE in conformità a tutto quanto stabilito dalle parti nell'accordo dalle stesse raggiunto e riportato in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di RO (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 22.07.2024
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone .