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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4705/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/04/2025 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 con l'Avv. Susanna Rita Marangoni presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Laura Demontis presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) il 26/12/1976 (atto iscritto al n. 1349, anno 1976, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 10410/2019 del Tribunale di Milano del 14/11/2019
Con due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 10410/2019 del Tribunale di Milano del 14/11/2019, alle condizioni ivi previste.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) non sia più dovuto l'assegno di divorzio a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1
in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per Parte_2
tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca;
2) Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio
3)Spese della procedura compensate”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 10410/2019 del Tribunale di
Milano del 14/11/2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 11/06/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/04/2025 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 con l'Avv. Susanna Rita Marangoni presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Laura Demontis presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) il 26/12/1976 (atto iscritto al n. 1349, anno 1976, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 10410/2019 del Tribunale di Milano del 14/11/2019
Con due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 10410/2019 del Tribunale di Milano del 14/11/2019, alle condizioni ivi previste.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) non sia più dovuto l'assegno di divorzio a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1
in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per Parte_2
tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca;
2) Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio
3)Spese della procedura compensate”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 10410/2019 del Tribunale di
Milano del 14/11/2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 11/06/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai