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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 558 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, viale Gorizia n. 52, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Marco Tavernese che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
Controparte_1
APPELLATO contumace E
elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio legale CP_2 politano dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti giusta CP_3 procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 7857/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 15.09.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere stato recluso da luglio 2013 a dicembre Parte_1
2017 presso l'Istituto Casa Circondariale “G. Pagliei” di Frosinone, successivamente e fino all'agosto 2020 presso l'Istituto Casa di Reclusione di Sulmona e dal mese di settembre 2020 sino alla data del deposito del ricorso 1 presso l'Istituto Casa di Reclusione di Spoleto, e di aver ivi svolto attività lavorativa alle dipendenze del , svolgendo mansioni di Controparte_1
“spesino” e di “add. spesa deten.”, ha convenuto in giudizio il predetto CP_1
e l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
(a rtare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 6.194,96 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 440,60 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 6.635,56 (seimilaseicentotrentacinque/56), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza del e dell' , il Tribunale di Roma Controparte_1 CP_2 ha così statuito: Condanna il al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 complessiva somma di euro 13.345,21, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole scadenze al saldo;
dichiara il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione previdenziale;
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate CP_1 in complessivi euro 1.200,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese processuali nei rapporti fra il ricorrente ed CP_2
Successivamente, con ordinanza n. 6238/2024, a seguito di istanza per la correzione di errore materiale avanzata dall'allora ricorrente, il medesimo Tribunale, premessa la discrasia tra la parte motiva e il disppsitivo, frutto di un mero errore materiale, ha accolto la relativa correzione ed in particolare che, anche nella parte dispositiva (introdotta dalla dicitura “
P.Q.M.
”) della sentenza n. 7857/2023 sia inteso in luogo di “Condanna il al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della com ro 13.345,21,…” “Condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di e
2 1.2. Il primo giudice: i) premessi brevi cenni sulla remunerazione del lavoro carcerario per come disciplinato dall'art. 22 legge n. 354/1975 e accertato il mancato aggiornamento delle tabelle ivi previste ha ritenuto fondate, nel merito, le pretese economiche azionate dal ricorrente, con applicazione dei minimi retributivi previsti dai CCNL succedutisi nel tempo;
ii) con riguardo al quantum ha osservato che i conteggi non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione, sicché gli stessi possono ritenersi correttamente effettuati mentre sono state depositate le buste paga da cui risulta il periodo, la qualifica, la categoria riconosciuta, il numero di ore svolte, le somme ricevute con specificazione del titolo (mercede, tredicesima, trattamento di fine rapporto e ferie, godute o non godute)>; iii) ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile alla fattispecie il termine quinquennale e osservando che il primo atto interruttivo interviene in data 29.7.2021 (in all.), e quindi le spettanze rivendicate debbono considerarsi prescritte a tutto il quinquennio precedente, considerata anche la ulteriore diffida e la notifica dell'odierno ricorso> e che, pertanto, Sono da considerare prescritte tutte le spettanze alla data del gennaio 2015, in quanto rispetto a tale data la missiva del 29.7.2021 interviene a quinquennio ormai consumato, mentre l'ulteriore segmento del rapporto, a seguito di interruzione del febbraio 2015, del Pt_1 decorrente dal marzo 2015, protraendosi a tutto il settembre 2017>; i al dies a quo di decorrenza della prescrizione ha richiamato i principi enunciati da alcune pronunce di merito, a suo dire supportate da alcune pronunce di legittimità, per cui a) il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus"; b) la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione;
c) occorre aver riguardo, quindi, al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto (del resto nella fattispecie il lavoratore ha chiesto anche spettanze a titolo di TFR, spettanza differita che come noto, diviene esigibile solo al termine del rapporto)>; iv) ha quindi riconosciuto a favore del detenuto la minor somma di € 4.871,64, data dalla differenza tra quanto rivendicato in ricorso e quanto coperto da prescrizione (euro 6.635,56 – 1763,92), oltre gli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo, con corrispondente regolarizzazione contributiva.
2. Ha proposto tempestivo appello formulando un unico motivo, Parte_1 articolato in più profili, con il quale in sintesi ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha considerato le prestazioni lavorative rese dal ricorrente, nei diversi periodi e con varie interruzioni, come autonome ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;
ha denunciato, dunque, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità.
2.1. Ritualmente citato (cfr. relate di notifica a mezzo PEC depositate telematicamente) il non si è costituito in giudizio, Controparte_1 rimanendo contumace.
3 2.2. Si è costituito in giudizio l' insistendo sulla condanna del , CP_2 CP_1 datore di lavoro, al pagamento i rio favore, nei limiti della prescr i contributi previdenziali, oltre sanzioni ed accessori di legge.
2.3. All'odierna udienza, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Va premesso che non risulta più contestata nella presente fase di impugnazione la fondatezza sotto il profilo sostanziale delle rivendicazioni retributive dell'appellante.
5. Le censure mosse nel gravame sono fondate alla luce anche delle più recenti pronunce di legittimità (Cass.25.6.2024 n. 17484; Cass. 25.62024 n. 17478; Cass. 25.6.2024 n. 17476), i cui princìpi vanno qui condivisisi senza superflue e ripetitive considerazioni.
5.1. Il giudice di legittimità, infatti, dopo aver ricostruito la disciplina normativa dettata in materia di lavoro carcerario, ha poi concluso affermando che: (a) lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta;
(b) in questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione;
(c) una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro;
(d) prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata;
(e) è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.).
5.2. L'eccezione di prescrizione sollevata dal in prime cure, CP_1 diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nto integralmente respinta, tenuto conto che le rivendicazioni dell'appellato si riferiscono ad un complessivo periodo lavorativo da intendersi protratto, presso la Casa Circondariale “G. Pagliei” di Frosinone, la Casa Reclusione di Sulmona e la Casa Reclusione di Spoleto, da luglio 2013 sino a settembre 2020, sebbene la rivendicata richiesta di differenze retributive si arresti a settembre 2017 (così come dedotto nel ricorso di primo grado e come comprovato dai prospetti paga ivi allegati, cfr all. 3) con conseguente tempestività, in assenza di specifiche
4 controdeduzioni in senso contrario, rispetto al termine quinquennale applicabile, del primo atto interruttivo avvenuto quest'ultimo, così come accertato nella sentenza impugnata, in data 29/7/2021 e ciò alla luce della considerazione che il suddetto termine prescrizionale, alla stregua dei princìpi precedentemente enunciati, non poteva comunque decorrere nel corso del rapporto di lavoro.
4.8. Da quanto precedentemente esposto consegue che, in riforma della gravata sentenza e in integrale accoglimento del ricorso di primo grado, il CP_1 appellato deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della maggior somma complessiva, non contestata, di € 6.635,56 (a fronte del minor importo di € 4.871,64), oltre accessori ex art. 22, comma 36, Legge n. 724/1994, per come già disposto dal Tribunale, atteso che “in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima “ratio” di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 – che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati – ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (v. Cass., 11.8.2014, n. 17869) 4.9. Il Ministero deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali in relazione al maggior importo spettante CP_2 all'appellante.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nei confronti del quelle di questo grado come in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022 CP_1
e tenuto conto dell'effettivo valore della lite, con distrazione, rimanendo confermata la statuizione di prime cure adottata in applicazione del medesimo principio e non contestata nel quantum; devono, invece, essere compensate nei confronti dell' quale mero litisconsorte. CP_2
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto anche con riguardo alla statuizione sulle spese, condanna il al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_1 maggior so iché di quella di € 4.871,64, oltre accessori come già riconosciuti;
dichiarata il conseguente diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva in relazione alla predetta somma e nei limiti di legge;
condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese del grado CP_1 liquidate in € 1.498,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a, da distrarsi;
compensa le spese del grado nei confronti dell' . CP_2
Roma, 30.01.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario
5
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 558 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, viale Gorizia n. 52, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Marco Tavernese che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
Controparte_1
APPELLATO contumace E
elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio legale CP_2 politano dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti giusta CP_3 procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 7857/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 15.09.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere stato recluso da luglio 2013 a dicembre Parte_1
2017 presso l'Istituto Casa Circondariale “G. Pagliei” di Frosinone, successivamente e fino all'agosto 2020 presso l'Istituto Casa di Reclusione di Sulmona e dal mese di settembre 2020 sino alla data del deposito del ricorso 1 presso l'Istituto Casa di Reclusione di Spoleto, e di aver ivi svolto attività lavorativa alle dipendenze del , svolgendo mansioni di Controparte_1
“spesino” e di “add. spesa deten.”, ha convenuto in giudizio il predetto CP_1
e l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
(a rtare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 6.194,96 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 440,60 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 6.635,56 (seimilaseicentotrentacinque/56), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza del e dell' , il Tribunale di Roma Controparte_1 CP_2 ha così statuito: Condanna il al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 complessiva somma di euro 13.345,21, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole scadenze al saldo;
dichiara il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione previdenziale;
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate CP_1 in complessivi euro 1.200,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese processuali nei rapporti fra il ricorrente ed CP_2
Successivamente, con ordinanza n. 6238/2024, a seguito di istanza per la correzione di errore materiale avanzata dall'allora ricorrente, il medesimo Tribunale, premessa la discrasia tra la parte motiva e il disppsitivo, frutto di un mero errore materiale, ha accolto la relativa correzione ed in particolare che, anche nella parte dispositiva (introdotta dalla dicitura “
P.Q.M.
”) della sentenza n. 7857/2023 sia inteso in luogo di “Condanna il al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della com ro 13.345,21,…” “Condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di e
2 1.2. Il primo giudice: i) premessi brevi cenni sulla remunerazione del lavoro carcerario per come disciplinato dall'art. 22 legge n. 354/1975 e accertato il mancato aggiornamento delle tabelle ivi previste ha ritenuto fondate, nel merito, le pretese economiche azionate dal ricorrente, con applicazione dei minimi retributivi previsti dai CCNL succedutisi nel tempo;
ii) con riguardo al quantum ha osservato che i conteggi non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione, sicché gli stessi possono ritenersi correttamente effettuati mentre sono state depositate le buste paga da cui risulta il periodo, la qualifica, la categoria riconosciuta, il numero di ore svolte, le somme ricevute con specificazione del titolo (mercede, tredicesima, trattamento di fine rapporto e ferie, godute o non godute)>; iii) ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile alla fattispecie il termine quinquennale e osservando che il primo atto interruttivo interviene in data 29.7.2021 (in all.), e quindi le spettanze rivendicate debbono considerarsi prescritte a tutto il quinquennio precedente, considerata anche la ulteriore diffida e la notifica dell'odierno ricorso> e che, pertanto, Sono da considerare prescritte tutte le spettanze alla data del gennaio 2015, in quanto rispetto a tale data la missiva del 29.7.2021 interviene a quinquennio ormai consumato, mentre l'ulteriore segmento del rapporto, a seguito di interruzione del febbraio 2015, del Pt_1 decorrente dal marzo 2015, protraendosi a tutto il settembre 2017>; i al dies a quo di decorrenza della prescrizione ha richiamato i principi enunciati da alcune pronunce di merito, a suo dire supportate da alcune pronunce di legittimità, per cui a) il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus"; b) la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione;
c) occorre aver riguardo, quindi, al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto (del resto nella fattispecie il lavoratore ha chiesto anche spettanze a titolo di TFR, spettanza differita che come noto, diviene esigibile solo al termine del rapporto)>; iv) ha quindi riconosciuto a favore del detenuto la minor somma di € 4.871,64, data dalla differenza tra quanto rivendicato in ricorso e quanto coperto da prescrizione (euro 6.635,56 – 1763,92), oltre gli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo, con corrispondente regolarizzazione contributiva.
2. Ha proposto tempestivo appello formulando un unico motivo, Parte_1 articolato in più profili, con il quale in sintesi ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha considerato le prestazioni lavorative rese dal ricorrente, nei diversi periodi e con varie interruzioni, come autonome ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;
ha denunciato, dunque, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità.
2.1. Ritualmente citato (cfr. relate di notifica a mezzo PEC depositate telematicamente) il non si è costituito in giudizio, Controparte_1 rimanendo contumace.
3 2.2. Si è costituito in giudizio l' insistendo sulla condanna del , CP_2 CP_1 datore di lavoro, al pagamento i rio favore, nei limiti della prescr i contributi previdenziali, oltre sanzioni ed accessori di legge.
2.3. All'odierna udienza, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Va premesso che non risulta più contestata nella presente fase di impugnazione la fondatezza sotto il profilo sostanziale delle rivendicazioni retributive dell'appellante.
5. Le censure mosse nel gravame sono fondate alla luce anche delle più recenti pronunce di legittimità (Cass.25.6.2024 n. 17484; Cass. 25.62024 n. 17478; Cass. 25.6.2024 n. 17476), i cui princìpi vanno qui condivisisi senza superflue e ripetitive considerazioni.
5.1. Il giudice di legittimità, infatti, dopo aver ricostruito la disciplina normativa dettata in materia di lavoro carcerario, ha poi concluso affermando che: (a) lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta;
(b) in questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione;
(c) una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro;
(d) prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata;
(e) è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.).
5.2. L'eccezione di prescrizione sollevata dal in prime cure, CP_1 diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nto integralmente respinta, tenuto conto che le rivendicazioni dell'appellato si riferiscono ad un complessivo periodo lavorativo da intendersi protratto, presso la Casa Circondariale “G. Pagliei” di Frosinone, la Casa Reclusione di Sulmona e la Casa Reclusione di Spoleto, da luglio 2013 sino a settembre 2020, sebbene la rivendicata richiesta di differenze retributive si arresti a settembre 2017 (così come dedotto nel ricorso di primo grado e come comprovato dai prospetti paga ivi allegati, cfr all. 3) con conseguente tempestività, in assenza di specifiche
4 controdeduzioni in senso contrario, rispetto al termine quinquennale applicabile, del primo atto interruttivo avvenuto quest'ultimo, così come accertato nella sentenza impugnata, in data 29/7/2021 e ciò alla luce della considerazione che il suddetto termine prescrizionale, alla stregua dei princìpi precedentemente enunciati, non poteva comunque decorrere nel corso del rapporto di lavoro.
4.8. Da quanto precedentemente esposto consegue che, in riforma della gravata sentenza e in integrale accoglimento del ricorso di primo grado, il CP_1 appellato deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della maggior somma complessiva, non contestata, di € 6.635,56 (a fronte del minor importo di € 4.871,64), oltre accessori ex art. 22, comma 36, Legge n. 724/1994, per come già disposto dal Tribunale, atteso che “in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima “ratio” di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 – che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati – ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (v. Cass., 11.8.2014, n. 17869) 4.9. Il Ministero deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali in relazione al maggior importo spettante CP_2 all'appellante.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nei confronti del quelle di questo grado come in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022 CP_1
e tenuto conto dell'effettivo valore della lite, con distrazione, rimanendo confermata la statuizione di prime cure adottata in applicazione del medesimo principio e non contestata nel quantum; devono, invece, essere compensate nei confronti dell' quale mero litisconsorte. CP_2
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto anche con riguardo alla statuizione sulle spese, condanna il al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_1 maggior so iché di quella di € 4.871,64, oltre accessori come già riconosciuti;
dichiarata il conseguente diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva in relazione alla predetta somma e nei limiti di legge;
condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese del grado CP_1 liquidate in € 1.498,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a, da distrarsi;
compensa le spese del grado nei confronti dell' . CP_2
Roma, 30.01.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario
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