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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/11/2025, n. 4759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4759 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. ER MO Presidente dott.ssa BE ES Giudice Rel. Est. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21684/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Elena Giunta Parte_1
-ricorrente- contro on il patrocinio dell'avv. Silvia Lorenzino CP_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
• Dichiarare parte convenuta decaduta dalla domanda riconvenzionale dalla medesima formulata, essendosi la convenuta costituita tardivamente in violazione del termine di costituzione alla medesima concesso, con conseguente pronuncia di inammissibilità della domanda di addebito della separazione al marito dalla stessa formulata, per le motivazioni di cui alla narrativa della memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. del 26/02/2024;
pagina 1 di 10 • Accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi ascrivibile al comportamento della moglie, e la riconducibilità del naufragio dell'affectio maritalis al contegno di CP_1
quest'ultima assunto in violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, pronunciare
l'addebito della separazione alla moglie, per le motivazioni esposte in atti;
• In adesione a quanto disposto con Provvedimento-Decreto di fissazione udienza n. cronol.
Per_ 5645/2024 del 23/05/2024, Disporre l'affidamento dei figli minori, , e in via Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
• In adesione a quanto disposto con Provvedimento-Decreto di fissazione udienza n. cronol.
5645/2024 del 23/05/2024, Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, porre a carico del padre, , a Parte_2
Per_ titolo di concorso al mantenimento dei figli, , e l'assegno periodico mensile di Per_1 Per_2
complessivi € 450,00 (quattrocentocinquanta/00 euro), ossia € 150,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla madre, a mezzo bonifico CP_1
bancario con accreditamento sul C/c intestato a quest'ultima, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e di quelle scolastiche sostenute per i figli, da corrispondersi entro 15 giorni dalla richiesta documentata, nonché delle spese per attività sportive extrascolastiche. Ferme restando le prescrizioni del Protocollo d'intesa siglato tra il
Presidente del Tribunale di Torino ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nel marzo 2016, in ordine alle spese straordinarie per i figli.
• Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi tra genitori, che tengano conto degli impegni dei minori e delle esigenze lavorative ed organizzative dei genitori. In ogni caso,
Per_ Disporre che i figli minori, , e trascorrano con il padre i seguenti periodi con le Per_1 Per_2
modalità di seguito indicate:
pagina 2 di 10 - A fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30, quando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna;
- Infrasettimanalmente, due pomeriggi, indicativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con
l'altro genitore;
un pomeriggio nell'altra settimana quando il weekend è di competenza del padre, dall'uscita di scuola alle ore 21.30;
- Durante le vacanze scolastiche estive (dal termine della scuola nel mese di giugno all'inizio delle lezioni scolastiche nel mese di settembre di ciascun anno) tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, con assunzione dell'obbligo di reciproca comunicazione del periodo e della località di villeggiatura (specificando indirizzo e recapito telefonico) prescelti entro il giorno 30 del mese di maggio di ciascun anno. Si intenderà sospeso il regime di visita nelle settimane di esclusiva competenza di ciascun genitore, mentre nel restante periodo vigerà il regime di visita ordinario. In caso di disaccordo o di omessa comunicazione nel termine di cui sopra, i minori trascorreranno col papà l'ultima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto e la prima settimana di settembre negli anni dispari;
- durante le festività natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore dal 23 al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi con l'altro;
- In occasione delle Vacanze pasquali i figli minori trascorreranno col padre metà delle vacanze pasquali, con previsione di alternanza tra i genitori del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
• Disporre che l'A.U.U. venga percepito pro quota nella misura del 50% da ciascun genitore.
• Disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiari e dei minori da parte del
Servizio Sociale e di competenti territorialmente. Controparte_2
In ogni caso
• Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio tutti, oltre Rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 3 di 10 Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte formulate in atti laddove non accolte
Per parte convenuta
Per_
- Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi genitori dei figli minori , e con Per_1 Per_2
collocazione presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
- Disporre che il padre incontri i figli, previo consenso e nel rispetto della volontà dei minori, con le modalità disciplinate nel provvedimento del Tribunale di Torino del 22.05.24.
- Disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte di tutti i servizi coinvolti a sostegno dei minori e dei genitori.
- Disporre che ognuno dei genitori provveda al mantenimento dei minori nei periodi di permanenza presso di sé e che versi mensilmente a con decorrenza dalla data Parte_2 CP_1
della domanda, ovvero da altro termine ritenuto congruo dal Giudice, entro il giorno cinque, un assegno di €.750,00 (€.250,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli
Per_
, e somma da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2
straordinarie, mediche, scolastiche, di trasporto, ludiche, ricreative necessitate e documentate nell'interesse dei figli medesimi come da Protocollo del Tribunale di Torino;
- Respingere tutte le domande ex averso proposte, anche in punto addebito della separazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, da liquidarsi in favore dello Stato essendo la parte ammessa al Patrocinio in favore dello Stato.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in CERCENASCO, Parte_1 CP_1
il 12/12/2009.
Dal matrimonio sono nati tre figli: il 27/10/2011, , il 15/11/2013 e il 20/05/2016. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 11/12/2023, la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie.
pagina 4 di 10 Con comparsa del 22/02/2024, si costituiva la sig.ra chiedendo l'addebito della separazione al CP_1
marito.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 14/03/2024, venivano sentite le parti con i rispettivi difensori.
Il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo salvo l'affidamento condiviso.
In data 02/05/2024 veniva sentito il minore ed all'esito il giudice, con ordinanza del Per_1
23/05/2024, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti: affidamento dei minori ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre, un calendario di visite padre-figli, un contributo al mantenimento dei minori a carico del sig. di euro 450,00 mensili, la presa in Pt_2
carico da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva e l'autorizzazione al sig.
ad iscrivere i minori in una scuola pubblica. Pt_2
All'udienza del 06/06/2024 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Con sentenza non definitiva del 21/06/2024 veniva pronunciata la separazione tra le parti e la causa veniva rimessa sul ruolo per le reciproche domande di addebito, le questioni relative ai figli e le questioni economiche.
L'istruttoria si svolgeva per prove per interpello e testi e mediante indagine psicosociale.
All'udienza del 18/09/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
**** Sulle questioni ancora da trattare ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal G.D. con l'ordinanza del 5.11.2024.
Sulle domande di addebito
Parte convenuta non ha coltivato la propria domanda di addebito, in quanto formulata tardivamente.
Deve dunque decidersi in ordine alla sola domanda di addebito avanzata dal ricorrente.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da
[...]
meriti accoglimento. Parte_2
Va, invero, rilevato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della pagina 5 di 10 convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nella fattispecie in esame, risulta provato, all'esito dell'istruttoria, come la signora abbia CP_1
intrapreso relazione extraconiugale sin dalla fine dell'anno 2022. Né è emersa un'anteriorità della crisi coniugale.
Nel corso del giudizio è emerso come i coniugi, con i tre figli, abbiano vissuto fino a fine giugno 2022
a Roletto, in un immobile in comproprietà. Durante questo periodo i figli erano iscritti presso la scuola parentale “La Bianca Piuma”, poi trasferitasi a Roure. I minori venivano nuovamente iscritti a Roure presso la predetta scuola ed i coniugi decidevano di vendere l'immobile di Roletto e, con parte del ricavato, comperare un immobile a Roure, che veniva intestato alla signora Durante i lavori di CP_1
ristrutturazione, la famiglia si trasferiva a Roure in casa in affitto.
Dal trasferimento a Roure iniziavano le discussioni tra le parti e la signora diveniva sempre più CP_1
distaccata ed assente. Nell'autunno del 2022, rientrata a tarda notte, confidava al marito di provare un interesse per il figlio della responsabile della scuola parentale frequentata dai figli, sig. In data Per_4
14.2.2023, infine, la sig.ra lasciava la casa coniugale portando con sé i minori, trasferendosi CP_1
pagina 6 di 10 presso l'immobile del Da allora la convenuta frequenta, a tutti gli effetti, il e dalla Per_4 Per_4
relazione, nel mese di novembre 2023, è nato un figlio.
Le allegazioni di violenza poste in essere dal nei confronti della moglie non risultano provate Pt_2
ed il procedimento penale per maltrattamenti è stato archiviato.
Tutti i testi escussi nell'ambito del presente procedimento hanno, infine, riferito di difficoltà tra le parti risalenti all'epoca in cui il marito apprendeva della relazione extraconiugale della moglie
I testi, inoltre, hanno riferito che i coniugi erano andati a vivere insieme a Roure e che, appreso dell'interesse della per il il si trasferiva, solo provvisoriamente, a vivere in CP_1 Per_4 Pt_2
camper, avendo intenzione di rientrare a casa per la fine dell'anno 2022 (cfr, in particolare, dichiarazioni teste che sul punto ha affermato: “Il ricorrente mi ha riferito che sarebbe Tes_1
ritornato a casa per capodanno del 2022/2023; in quel periodo ci vedevamo spesso sia nella casa coniugale che in quella che stava sistemando per andarci ad abitare con la famiglia, cercavo di confortarlo”). Non risulta dunque provato che il progetto di vita dei coniugi fosse, come affermato dalla convenuta, quello di vendere l'immobile coniugale di Roletto per andare a vivere separati, né che la casa di Roure dovesse essere la futura abitazione della sola signora CP_1
Alla luce di quanto sopra non può che ritenersi provato che la causa della separazione sia da rinvenirsi nelle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dalla signora RI CP_1
altresì dimostrato il nesso causale fra il tradimento e il venir meno dell'affectio coniugalis, posto che proprio a seguito della scoperta della relazione extraconiugale il ricorrente si è deciso a chiedere la separazione.
Conclusivamente, dunque, va dichiarato l'addebito della separazione nei confronti della signora CP_1
[...]
Affidamento, collocazione del minore e visite con il genitore collocatario
Il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole pagina 7 di 10 minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite tra il padre e il minore, il Tribunale provvede come da dispositivo, confermando quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori.
Si dispone, inoltre, la prosecuzione di tutti gli interventi in atto a sostegno dei minori e dei genitori.
Mantenimento dei minori
Nulla risulta mutato con riferimento alle condizioni reddituali dei coniugi rispetto a quanto già considerato da questo Tribunale con ordinanza del 23.5.2024, confermata dalla Corte d'Appello.
La domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli formulata dalla convenuta nelle conclusioni definitive si fonderebbe sulla circostanza secondo cui, a seguito della decisione di questo
Tribunale di iscrivere i minori alla scuola pubblica, i costi a suo carico sarebbero aumentati. Di tali allegazioni non è stata fornita alcuna prova, di talché la domanda non può essere accolta e l'assegno già stabilito con l'ordinanza sopra citata deve essere confermato.
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di iscrizione dei minori presso la scuola parentale, di addebito e di mantenimento, considerato l'accordo intervento sulle ulteriori questioni, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 2/3, mentre per i restanti 1/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 4.600,00 (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
ADDEBITA la separazione in capo alla signora CP_1
AFFIDA i figli a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di pagina 8 di 10 accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore
21,00 quando li riaccompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE che ersi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 CP_1
somma di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016;
DISPONE la prosecuzione di tutti gli interventi in atto da parte dei servizi sociali e di CP_2
età evolutiva in favore dei minori e dei genitori sino a quando stimato necessario;
CONDANNA alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_2
spese liquidate per intero in complessivi € 4.600,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 9 di 10 COMPENSA i restanti 1/3 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 17.10.2025
Il Presidente
ER MO
Il Giudice estensore
BE ES
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. ER MO Presidente dott.ssa BE ES Giudice Rel. Est. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21684/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Elena Giunta Parte_1
-ricorrente- contro on il patrocinio dell'avv. Silvia Lorenzino CP_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
• Dichiarare parte convenuta decaduta dalla domanda riconvenzionale dalla medesima formulata, essendosi la convenuta costituita tardivamente in violazione del termine di costituzione alla medesima concesso, con conseguente pronuncia di inammissibilità della domanda di addebito della separazione al marito dalla stessa formulata, per le motivazioni di cui alla narrativa della memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. del 26/02/2024;
pagina 1 di 10 • Accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi ascrivibile al comportamento della moglie, e la riconducibilità del naufragio dell'affectio maritalis al contegno di CP_1
quest'ultima assunto in violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, pronunciare
l'addebito della separazione alla moglie, per le motivazioni esposte in atti;
• In adesione a quanto disposto con Provvedimento-Decreto di fissazione udienza n. cronol.
Per_ 5645/2024 del 23/05/2024, Disporre l'affidamento dei figli minori, , e in via Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
• In adesione a quanto disposto con Provvedimento-Decreto di fissazione udienza n. cronol.
5645/2024 del 23/05/2024, Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, porre a carico del padre, , a Parte_2
Per_ titolo di concorso al mantenimento dei figli, , e l'assegno periodico mensile di Per_1 Per_2
complessivi € 450,00 (quattrocentocinquanta/00 euro), ossia € 150,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla madre, a mezzo bonifico CP_1
bancario con accreditamento sul C/c intestato a quest'ultima, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e di quelle scolastiche sostenute per i figli, da corrispondersi entro 15 giorni dalla richiesta documentata, nonché delle spese per attività sportive extrascolastiche. Ferme restando le prescrizioni del Protocollo d'intesa siglato tra il
Presidente del Tribunale di Torino ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nel marzo 2016, in ordine alle spese straordinarie per i figli.
• Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi tra genitori, che tengano conto degli impegni dei minori e delle esigenze lavorative ed organizzative dei genitori. In ogni caso,
Per_ Disporre che i figli minori, , e trascorrano con il padre i seguenti periodi con le Per_1 Per_2
modalità di seguito indicate:
pagina 2 di 10 - A fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30, quando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna;
- Infrasettimanalmente, due pomeriggi, indicativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con
l'altro genitore;
un pomeriggio nell'altra settimana quando il weekend è di competenza del padre, dall'uscita di scuola alle ore 21.30;
- Durante le vacanze scolastiche estive (dal termine della scuola nel mese di giugno all'inizio delle lezioni scolastiche nel mese di settembre di ciascun anno) tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, con assunzione dell'obbligo di reciproca comunicazione del periodo e della località di villeggiatura (specificando indirizzo e recapito telefonico) prescelti entro il giorno 30 del mese di maggio di ciascun anno. Si intenderà sospeso il regime di visita nelle settimane di esclusiva competenza di ciascun genitore, mentre nel restante periodo vigerà il regime di visita ordinario. In caso di disaccordo o di omessa comunicazione nel termine di cui sopra, i minori trascorreranno col papà l'ultima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto e la prima settimana di settembre negli anni dispari;
- durante le festività natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore dal 23 al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi con l'altro;
- In occasione delle Vacanze pasquali i figli minori trascorreranno col padre metà delle vacanze pasquali, con previsione di alternanza tra i genitori del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
• Disporre che l'A.U.U. venga percepito pro quota nella misura del 50% da ciascun genitore.
• Disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiari e dei minori da parte del
Servizio Sociale e di competenti territorialmente. Controparte_2
In ogni caso
• Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio tutti, oltre Rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 3 di 10 Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte formulate in atti laddove non accolte
Per parte convenuta
Per_
- Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi genitori dei figli minori , e con Per_1 Per_2
collocazione presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
- Disporre che il padre incontri i figli, previo consenso e nel rispetto della volontà dei minori, con le modalità disciplinate nel provvedimento del Tribunale di Torino del 22.05.24.
- Disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte di tutti i servizi coinvolti a sostegno dei minori e dei genitori.
- Disporre che ognuno dei genitori provveda al mantenimento dei minori nei periodi di permanenza presso di sé e che versi mensilmente a con decorrenza dalla data Parte_2 CP_1
della domanda, ovvero da altro termine ritenuto congruo dal Giudice, entro il giorno cinque, un assegno di €.750,00 (€.250,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli
Per_
, e somma da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2
straordinarie, mediche, scolastiche, di trasporto, ludiche, ricreative necessitate e documentate nell'interesse dei figli medesimi come da Protocollo del Tribunale di Torino;
- Respingere tutte le domande ex averso proposte, anche in punto addebito della separazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, da liquidarsi in favore dello Stato essendo la parte ammessa al Patrocinio in favore dello Stato.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in CERCENASCO, Parte_1 CP_1
il 12/12/2009.
Dal matrimonio sono nati tre figli: il 27/10/2011, , il 15/11/2013 e il 20/05/2016. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 11/12/2023, la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie.
pagina 4 di 10 Con comparsa del 22/02/2024, si costituiva la sig.ra chiedendo l'addebito della separazione al CP_1
marito.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 14/03/2024, venivano sentite le parti con i rispettivi difensori.
Il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo salvo l'affidamento condiviso.
In data 02/05/2024 veniva sentito il minore ed all'esito il giudice, con ordinanza del Per_1
23/05/2024, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti: affidamento dei minori ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre, un calendario di visite padre-figli, un contributo al mantenimento dei minori a carico del sig. di euro 450,00 mensili, la presa in Pt_2
carico da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva e l'autorizzazione al sig.
ad iscrivere i minori in una scuola pubblica. Pt_2
All'udienza del 06/06/2024 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Con sentenza non definitiva del 21/06/2024 veniva pronunciata la separazione tra le parti e la causa veniva rimessa sul ruolo per le reciproche domande di addebito, le questioni relative ai figli e le questioni economiche.
L'istruttoria si svolgeva per prove per interpello e testi e mediante indagine psicosociale.
All'udienza del 18/09/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
**** Sulle questioni ancora da trattare ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal G.D. con l'ordinanza del 5.11.2024.
Sulle domande di addebito
Parte convenuta non ha coltivato la propria domanda di addebito, in quanto formulata tardivamente.
Deve dunque decidersi in ordine alla sola domanda di addebito avanzata dal ricorrente.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da
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meriti accoglimento. Parte_2
Va, invero, rilevato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della pagina 5 di 10 convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nella fattispecie in esame, risulta provato, all'esito dell'istruttoria, come la signora abbia CP_1
intrapreso relazione extraconiugale sin dalla fine dell'anno 2022. Né è emersa un'anteriorità della crisi coniugale.
Nel corso del giudizio è emerso come i coniugi, con i tre figli, abbiano vissuto fino a fine giugno 2022
a Roletto, in un immobile in comproprietà. Durante questo periodo i figli erano iscritti presso la scuola parentale “La Bianca Piuma”, poi trasferitasi a Roure. I minori venivano nuovamente iscritti a Roure presso la predetta scuola ed i coniugi decidevano di vendere l'immobile di Roletto e, con parte del ricavato, comperare un immobile a Roure, che veniva intestato alla signora Durante i lavori di CP_1
ristrutturazione, la famiglia si trasferiva a Roure in casa in affitto.
Dal trasferimento a Roure iniziavano le discussioni tra le parti e la signora diveniva sempre più CP_1
distaccata ed assente. Nell'autunno del 2022, rientrata a tarda notte, confidava al marito di provare un interesse per il figlio della responsabile della scuola parentale frequentata dai figli, sig. In data Per_4
14.2.2023, infine, la sig.ra lasciava la casa coniugale portando con sé i minori, trasferendosi CP_1
pagina 6 di 10 presso l'immobile del Da allora la convenuta frequenta, a tutti gli effetti, il e dalla Per_4 Per_4
relazione, nel mese di novembre 2023, è nato un figlio.
Le allegazioni di violenza poste in essere dal nei confronti della moglie non risultano provate Pt_2
ed il procedimento penale per maltrattamenti è stato archiviato.
Tutti i testi escussi nell'ambito del presente procedimento hanno, infine, riferito di difficoltà tra le parti risalenti all'epoca in cui il marito apprendeva della relazione extraconiugale della moglie
I testi, inoltre, hanno riferito che i coniugi erano andati a vivere insieme a Roure e che, appreso dell'interesse della per il il si trasferiva, solo provvisoriamente, a vivere in CP_1 Per_4 Pt_2
camper, avendo intenzione di rientrare a casa per la fine dell'anno 2022 (cfr, in particolare, dichiarazioni teste che sul punto ha affermato: “Il ricorrente mi ha riferito che sarebbe Tes_1
ritornato a casa per capodanno del 2022/2023; in quel periodo ci vedevamo spesso sia nella casa coniugale che in quella che stava sistemando per andarci ad abitare con la famiglia, cercavo di confortarlo”). Non risulta dunque provato che il progetto di vita dei coniugi fosse, come affermato dalla convenuta, quello di vendere l'immobile coniugale di Roletto per andare a vivere separati, né che la casa di Roure dovesse essere la futura abitazione della sola signora CP_1
Alla luce di quanto sopra non può che ritenersi provato che la causa della separazione sia da rinvenirsi nelle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dalla signora RI CP_1
altresì dimostrato il nesso causale fra il tradimento e il venir meno dell'affectio coniugalis, posto che proprio a seguito della scoperta della relazione extraconiugale il ricorrente si è deciso a chiedere la separazione.
Conclusivamente, dunque, va dichiarato l'addebito della separazione nei confronti della signora CP_1
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Affidamento, collocazione del minore e visite con il genitore collocatario
Il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole pagina 7 di 10 minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite tra il padre e il minore, il Tribunale provvede come da dispositivo, confermando quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori.
Si dispone, inoltre, la prosecuzione di tutti gli interventi in atto a sostegno dei minori e dei genitori.
Mantenimento dei minori
Nulla risulta mutato con riferimento alle condizioni reddituali dei coniugi rispetto a quanto già considerato da questo Tribunale con ordinanza del 23.5.2024, confermata dalla Corte d'Appello.
La domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli formulata dalla convenuta nelle conclusioni definitive si fonderebbe sulla circostanza secondo cui, a seguito della decisione di questo
Tribunale di iscrivere i minori alla scuola pubblica, i costi a suo carico sarebbero aumentati. Di tali allegazioni non è stata fornita alcuna prova, di talché la domanda non può essere accolta e l'assegno già stabilito con l'ordinanza sopra citata deve essere confermato.
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di iscrizione dei minori presso la scuola parentale, di addebito e di mantenimento, considerato l'accordo intervento sulle ulteriori questioni, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 2/3, mentre per i restanti 1/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 4.600,00 (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
ADDEBITA la separazione in capo alla signora CP_1
AFFIDA i figli a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di pagina 8 di 10 accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore
21,00 quando li riaccompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE che ersi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 CP_1
somma di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016;
DISPONE la prosecuzione di tutti gli interventi in atto da parte dei servizi sociali e di CP_2
età evolutiva in favore dei minori e dei genitori sino a quando stimato necessario;
CONDANNA alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_2
spese liquidate per intero in complessivi € 4.600,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 9 di 10 COMPENSA i restanti 1/3 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 17.10.2025
Il Presidente
ER MO
Il Giudice estensore
BE ES
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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