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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 413/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3012/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Emanuele Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N.28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica 3 Agrigento - 93023600849
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210015295672000 QUOTACONSORTILE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210015295672000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210051057008000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200014470724000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210060132588000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava le cartelle n. 29120210015295672000 di euro 567,73 relativa a tassa automobilistica, anno 2015 e quota consortile, anno 2016, notificata in data in data
20.05.2024, la cartella n. 29120210051057008000 di euro 434,90, relativa a tassa automobilistica anno
2016, otificata in data in data 20.05.2024; la cartella n. 29120200014470724000 di euro 450,73, relativa a tassa automobilistica anno 2017, notificata in data in data 20.05.2024 e la cartella n. 29120210060132588000 di euro 447,45, relativa a tassa automobilistica anno 2017, notificata in data in data 20.05.2024.
Assume diversi motivi di ricorso per dedurre la illegittimità dell'atto impugnato, cosi come spiegati nel ricorso introduttivo.
L'agente della riscossione si costituisce deducendo la parziale cessazione della materia del contendere in ordine al ruolo 1184/2021, relativo alla cartella di pagamento n. 29120210015295672 ed avente ad oggetto il mancato pagamento di quote consortili per l'anno 2016, è stato annullato dall'Ente riscossore, nel resto insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della ”ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata dal ricorrente in cui il ricorrente deduce che le cartelle presupposte non risultano ritualmente notificate. Dagli atti di causa si rileva che le cartelle oggetto di contestazione risultano notificate e l'Ufficio assume essere stata emessa in una delle forme previste dalla normativa vigente in materia ed in particolare dell'art. 26 D.P.R. 602/73 e precisamente, mediante consegna, da parte del messo notificatore, a soggetto dichiaratosi familiare convivente (madre) ed invio di successiva raccomandata informativa.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità.
Al riguardo, costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale il principio di diritto secondo cui la notifica degli atti dell'Agente della riscossione effettuata a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che "il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta" e il messo deve dare notizia dell 'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (...)".
Osservano al riguardo i giudici di legittimità che "... il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (..) sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione" (cfr. ex plurimis ordinanza Cass. Civ. n.
17235/18, sentenza n. 25079/14, 2868/2017, 17235/18).
Orbene, ottemperando nel caso che occupa la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi non valida in quanto non provato che l'atto presupposto sia stato messo a conoscenza del ricorrente.
Ne consegue la prescrizione del titolo in quanto tardivo e per tale l'atto va annullato e le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla cartella di pagamento n. 29120210015295672, accoglie nel resto il ricorso, annullando i rispettivi atti impugnati e condanna, in solido, l'agente della riscossione e l'assessorato dell'economica dipartimento delle finanze e del credito al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 350,00, oltre spese generali di legge, in favore del ricorrente. Nulla per il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento.
Cosi deciso in Agrigento lì 23 Gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO TO CR SA
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3012/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Emanuele Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N.28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica 3 Agrigento - 93023600849
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210015295672000 QUOTACONSORTILE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210015295672000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210051057008000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200014470724000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210060132588000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava le cartelle n. 29120210015295672000 di euro 567,73 relativa a tassa automobilistica, anno 2015 e quota consortile, anno 2016, notificata in data in data
20.05.2024, la cartella n. 29120210051057008000 di euro 434,90, relativa a tassa automobilistica anno
2016, otificata in data in data 20.05.2024; la cartella n. 29120200014470724000 di euro 450,73, relativa a tassa automobilistica anno 2017, notificata in data in data 20.05.2024 e la cartella n. 29120210060132588000 di euro 447,45, relativa a tassa automobilistica anno 2017, notificata in data in data 20.05.2024.
Assume diversi motivi di ricorso per dedurre la illegittimità dell'atto impugnato, cosi come spiegati nel ricorso introduttivo.
L'agente della riscossione si costituisce deducendo la parziale cessazione della materia del contendere in ordine al ruolo 1184/2021, relativo alla cartella di pagamento n. 29120210015295672 ed avente ad oggetto il mancato pagamento di quote consortili per l'anno 2016, è stato annullato dall'Ente riscossore, nel resto insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della ”ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata dal ricorrente in cui il ricorrente deduce che le cartelle presupposte non risultano ritualmente notificate. Dagli atti di causa si rileva che le cartelle oggetto di contestazione risultano notificate e l'Ufficio assume essere stata emessa in una delle forme previste dalla normativa vigente in materia ed in particolare dell'art. 26 D.P.R. 602/73 e precisamente, mediante consegna, da parte del messo notificatore, a soggetto dichiaratosi familiare convivente (madre) ed invio di successiva raccomandata informativa.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità.
Al riguardo, costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale il principio di diritto secondo cui la notifica degli atti dell'Agente della riscossione effettuata a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che "il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta" e il messo deve dare notizia dell 'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (...)".
Osservano al riguardo i giudici di legittimità che "... il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (..) sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione" (cfr. ex plurimis ordinanza Cass. Civ. n.
17235/18, sentenza n. 25079/14, 2868/2017, 17235/18).
Orbene, ottemperando nel caso che occupa la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi non valida in quanto non provato che l'atto presupposto sia stato messo a conoscenza del ricorrente.
Ne consegue la prescrizione del titolo in quanto tardivo e per tale l'atto va annullato e le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla cartella di pagamento n. 29120210015295672, accoglie nel resto il ricorso, annullando i rispettivi atti impugnati e condanna, in solido, l'agente della riscossione e l'assessorato dell'economica dipartimento delle finanze e del credito al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 350,00, oltre spese generali di legge, in favore del ricorrente. Nulla per il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento.
Cosi deciso in Agrigento lì 23 Gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO TO CR SA
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