TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/09/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1234/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1234/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BOSELLI LUCA, elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio del difensore in Via Vecchi 2/A, Correggio (RE);
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 11/04/2025, conveniva in giudizio Parte_1 il coniuge , per sentire dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio alle medesime CP_1 condizioni previste nella separazione consensuale, omologata da questo Tribunale con decreto del pagina 1 di 4 19/01/2016, ad eccezione della previsione del mantenimento per il figlio più grande , in quanto Per_1 medio tempore divenuto economicamente autosufficiente.
La ricorrente - precisando dunque che dal matrimonio erano nati i tre figli (nato il Persona_2
28/07/1999, maggiorenne ed economicamente autosufficiente), (nata il [...], Persona_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studentessa) e la minore ER
(nata il [...]), tutti conviventi con la ricorrente – chiedeva testualmente all'intestato
[...]
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e di “stabilire, con ciò confermando quanto concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, a carico del SI.
l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , 15 di ogni mese, la somma di € CP_1 Parte_1
181,48 mensili per ciascuna LI a titolo di contribuzione mantenimento di , maggiorenne Persona_3 ma non economicamente autosufficiente e , minorenne e non economicamente Persona_4 autosufficiente, entrambe attualmente conviventi con la madre, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo a quello di pronunzia della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, come da protocollo in uso dinanzi il Tribunale di Reggio Emilia;
con vittoria di spese e compensi di causa”.
Il convenuto rimaneva contumace, ed all'udienza di comparizione del 23/09/2025, alla quale compariva la sola parte ricorrente con il suo difensore, la causa veniva trattenuta in decisione.
2.
Ciò posto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 1° dicembre
1970 n. 898 e successive modifiche, essendo stata debitamente omologata la separazione consensuale fra i coniugi con decreto reso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 19/01/2016, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge, decorrente dall'udienza presidenziale in sede separativa
(tenutasi in data 12/01/2016), senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla contumacia e dalla mancata comparizione del convenuto e dalle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi stessi.
3.
Quanto alle statuizioni riguardanti i figli, nulla quaestio sull'affidamento condiviso della LI minore e sul suo collocamento prevalente presso la madre, come richiesto dalla ricorrente e come già ER
pagina 2 di 4 era previsto nelle condizioni della separazione consensuale, essendo l'affidamento condiviso il preferenziale regime di affido (disciplinato dall'art. 337 ter c.c.), non essendo emerse sopravvenute ragioni per derogare a tale regola generale, e dovendosi garantire alla minore una continuità di una situazione ormai consolidatasi sin dalla separazione del 2016.
Per gli stessi motivi, anche in relazione al calendario di visite tra il padre e la LI , si ritiene ER opportuno confermare la regolamentazione concordata tra le parti in sede separazione come richiesto dalla ricorrente, anche in considerazione del fatto che il padre, rimanendo contumace, non ha offerto elementi che possano giustificare di disporre diversamente.
Il padre potrà quindi vedere e tenere con sé la LI a fine settimana alternati dal sabato ER pomeriggio alla domenica sera;
cinque giorni durante il periodo delle vacanze natalizie;
tre giorni durante il periodo delle vacanze pasquali;
due settimane durante il periodo delle vacanze estive. Per_ Per quanto riguarda, infine, il contributo al mantenimento delle figlie e (il figlio ER
, invece, come si è detto, è divenuto economicamente autonomo), si osserva che, in forza delle Per_1 condizioni pattuite in sede di separazione, il padre era tenuto a versare per ciascun figlio un assegno mensile di € 150,00 rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno mensile, ad oggi rivalutato, ammonta ad € 181,48. Per_ Ritiene il Collegio che, anche per quanto riguarda l'assegno di mantenimento delle due figlie e
, debbano essere confermate le condizioni concordate tra i coniugi in sede di separazione ER consensuale.
Invero il resistente, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova di un sopravvenuto peggioramento della propria complessiva situazione economica rispetto a quella che, all'epoca della separazione omologata il 19/01/2016, lo aveva condotto a concordare con l'altro coniuge un assegno mensile per il mantenimento di ciascun figlio pari ad € 150,00 rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
anzi, la sua condizione economica pare oggi migliorata, dal momento che egli non è più tenuto a versare il mantenimento per il figlio più grande . Occorre al riguardo tener conto che un Per_1 impegno economico liberamente assunto dal padre a condizioni reddituali che, in assenza di prova contraria, devono ritenersi da allora immutate, costituisce indice presuntivo, ai sensi dell'art. 2729 c.c., del fatto che i redditi del resistente siano tali da consentirgli, e dunque imporgli, di continuare a concorrere al mantenimento delle figlie nella misura a suo tempo pattuita.
Inoltre, è dirimente osservare che un assegno mensile ad oggi rivalutato pari ad 181,48 per ciascuna LI rappresenta la soglia minima per soddisfare in ragione dell'età le esigenze nel frattempo Per_ accresciute di e rispetto all'epoca dell'accordo separativo. ER
pagina 3 di 4 Resta confermata la ripartizione tra i genitori, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie riguardanti le Per_ figlie e . ER
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico del resistente.
Le stesse si liquidano in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 / 2014 come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo al valore indeterminato della causa, di bassa complessità, e all'attività difensiva concretamente espletata: trovano dunque applicazione i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, ed i valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in ragione della ridotta attività difensiva prestata in tali due ultime fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24 agosto 1996 a
Correggio (RE) tra e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del CP_1 Parte_1
Comune di Correggio al n. 38, Parte 2, Serie A, anno 1996).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Correggio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso della LI minore ad entrambi i genitori con ER collocamento prevalente presso la madre, e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
cinque giorni durante il periodo delle vacanze natalizie;
tre giorni durante il periodo delle vacanze pasquali;
due settimane durante il periodo delle vacanze estive. Per_
4) Pone a carico del padre un contributo di mantenimento delle due figlie e CP_1
pari, per ciascuna delle due figlie, ad € 181,48 (già rivalutato all'attualità), rivalutabile ER annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni Parte_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Reggio Emilia.
5) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente , che CP_1 Parte_1 liquida in € 5.261,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 23 settembre
2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1234/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BOSELLI LUCA, elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio del difensore in Via Vecchi 2/A, Correggio (RE);
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 11/04/2025, conveniva in giudizio Parte_1 il coniuge , per sentire dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio alle medesime CP_1 condizioni previste nella separazione consensuale, omologata da questo Tribunale con decreto del pagina 1 di 4 19/01/2016, ad eccezione della previsione del mantenimento per il figlio più grande , in quanto Per_1 medio tempore divenuto economicamente autosufficiente.
La ricorrente - precisando dunque che dal matrimonio erano nati i tre figli (nato il Persona_2
28/07/1999, maggiorenne ed economicamente autosufficiente), (nata il [...], Persona_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studentessa) e la minore ER
(nata il [...]), tutti conviventi con la ricorrente – chiedeva testualmente all'intestato
[...]
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e di “stabilire, con ciò confermando quanto concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, a carico del SI.
l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , 15 di ogni mese, la somma di € CP_1 Parte_1
181,48 mensili per ciascuna LI a titolo di contribuzione mantenimento di , maggiorenne Persona_3 ma non economicamente autosufficiente e , minorenne e non economicamente Persona_4 autosufficiente, entrambe attualmente conviventi con la madre, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo a quello di pronunzia della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, come da protocollo in uso dinanzi il Tribunale di Reggio Emilia;
con vittoria di spese e compensi di causa”.
Il convenuto rimaneva contumace, ed all'udienza di comparizione del 23/09/2025, alla quale compariva la sola parte ricorrente con il suo difensore, la causa veniva trattenuta in decisione.
2.
Ciò posto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 1° dicembre
1970 n. 898 e successive modifiche, essendo stata debitamente omologata la separazione consensuale fra i coniugi con decreto reso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 19/01/2016, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge, decorrente dall'udienza presidenziale in sede separativa
(tenutasi in data 12/01/2016), senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla contumacia e dalla mancata comparizione del convenuto e dalle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi stessi.
3.
Quanto alle statuizioni riguardanti i figli, nulla quaestio sull'affidamento condiviso della LI minore e sul suo collocamento prevalente presso la madre, come richiesto dalla ricorrente e come già ER
pagina 2 di 4 era previsto nelle condizioni della separazione consensuale, essendo l'affidamento condiviso il preferenziale regime di affido (disciplinato dall'art. 337 ter c.c.), non essendo emerse sopravvenute ragioni per derogare a tale regola generale, e dovendosi garantire alla minore una continuità di una situazione ormai consolidatasi sin dalla separazione del 2016.
Per gli stessi motivi, anche in relazione al calendario di visite tra il padre e la LI , si ritiene ER opportuno confermare la regolamentazione concordata tra le parti in sede separazione come richiesto dalla ricorrente, anche in considerazione del fatto che il padre, rimanendo contumace, non ha offerto elementi che possano giustificare di disporre diversamente.
Il padre potrà quindi vedere e tenere con sé la LI a fine settimana alternati dal sabato ER pomeriggio alla domenica sera;
cinque giorni durante il periodo delle vacanze natalizie;
tre giorni durante il periodo delle vacanze pasquali;
due settimane durante il periodo delle vacanze estive. Per_ Per quanto riguarda, infine, il contributo al mantenimento delle figlie e (il figlio ER
, invece, come si è detto, è divenuto economicamente autonomo), si osserva che, in forza delle Per_1 condizioni pattuite in sede di separazione, il padre era tenuto a versare per ciascun figlio un assegno mensile di € 150,00 rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno mensile, ad oggi rivalutato, ammonta ad € 181,48. Per_ Ritiene il Collegio che, anche per quanto riguarda l'assegno di mantenimento delle due figlie e
, debbano essere confermate le condizioni concordate tra i coniugi in sede di separazione ER consensuale.
Invero il resistente, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova di un sopravvenuto peggioramento della propria complessiva situazione economica rispetto a quella che, all'epoca della separazione omologata il 19/01/2016, lo aveva condotto a concordare con l'altro coniuge un assegno mensile per il mantenimento di ciascun figlio pari ad € 150,00 rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
anzi, la sua condizione economica pare oggi migliorata, dal momento che egli non è più tenuto a versare il mantenimento per il figlio più grande . Occorre al riguardo tener conto che un Per_1 impegno economico liberamente assunto dal padre a condizioni reddituali che, in assenza di prova contraria, devono ritenersi da allora immutate, costituisce indice presuntivo, ai sensi dell'art. 2729 c.c., del fatto che i redditi del resistente siano tali da consentirgli, e dunque imporgli, di continuare a concorrere al mantenimento delle figlie nella misura a suo tempo pattuita.
Inoltre, è dirimente osservare che un assegno mensile ad oggi rivalutato pari ad 181,48 per ciascuna LI rappresenta la soglia minima per soddisfare in ragione dell'età le esigenze nel frattempo Per_ accresciute di e rispetto all'epoca dell'accordo separativo. ER
pagina 3 di 4 Resta confermata la ripartizione tra i genitori, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie riguardanti le Per_ figlie e . ER
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico del resistente.
Le stesse si liquidano in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 / 2014 come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo al valore indeterminato della causa, di bassa complessità, e all'attività difensiva concretamente espletata: trovano dunque applicazione i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, ed i valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in ragione della ridotta attività difensiva prestata in tali due ultime fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24 agosto 1996 a
Correggio (RE) tra e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del CP_1 Parte_1
Comune di Correggio al n. 38, Parte 2, Serie A, anno 1996).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Correggio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso della LI minore ad entrambi i genitori con ER collocamento prevalente presso la madre, e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
cinque giorni durante il periodo delle vacanze natalizie;
tre giorni durante il periodo delle vacanze pasquali;
due settimane durante il periodo delle vacanze estive. Per_
4) Pone a carico del padre un contributo di mantenimento delle due figlie e CP_1
pari, per ciascuna delle due figlie, ad € 181,48 (già rivalutato all'attualità), rivalutabile ER annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni Parte_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Reggio Emilia.
5) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente , che CP_1 Parte_1 liquida in € 5.261,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 23 settembre
2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 4 di 4