Articolo 87 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 86Articolo 88
Versione
15 marzo 1974
Art. 87.
Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dello articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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