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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 26-11-2025, ha pronunciato ex art.429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15895/2024 promossa da:
(C.F. ), ( C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Vitale C.F._2
RICORRENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERACI ALFREDO e CP_1 C.F._3
dell'avv. BONNÌ SALVATORE
RESISTENTE
Oggetto: risoluzione comodato
P.Q.M.
Il Giudice unico definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) Dichiara inammissibile la domanda proposta dai ricorrenti per carenza di interesse ad agire .
2) Condanna i ricorrenti a rifondere al resistente le spese del giudizio che si liquidano in euro 3.300,00 pagina 1 di 6 oltre iva, cpa e spese forfettarie.
In Fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c regolarmente notificati gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio il figlio . CP_1
Esponevano di essere proprietari dei seguenti fondi:
- fondo annesso al fabbricato sito in Partinico (PA), Contrada Sant'Anna, identificato al Foglio 106,
particella 302;
- fondo sito in Partinico, Contrada Sant'Anna, identificato al Foglio 106, particelle 2, 14, 15, 107, 108,
109, 111, 171, 244, 245, 246, 247, 299, 301, 304, 308, 309 e 310;
- fondo sito in Partinico, Contrada Suvararo, identificato al Foglio 104, particelle 35, 41, 90, 91 e 97;
- fondo sito in Partinico, Contrada Suvararo, identificato al Foglio 110, particelle 143;
- fondo sito in Partinico, Contrada Riolo, identificato al Foglio 74, particelle 136 e 135;
- fondo sito in Monreale (PA), Contrada Cambuca, identificato al Foglio 84, particelle 161 e 162.
Precisavano che, nel mese di novembre del 2023, a seguito di una ispezione casualmente effettuata presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo, avevano scoperto che tutti i beni sopra elencati erano divenuti oggetto di alcuni contratti di comodato a loro sconosciuti.
I ricorrenti disconoscevano le firme apposte nei tre contratti di comodato datati rispettivamente
04/02/2005, 01/10/2010 e 02/04/2012.
Pertanto chiedevano al Tribunale di
- «Accertare e dichiarare, con ogni e qualsivoglia statuizione e per i motivi tutti sopra evidenziati, la
nullità e/o l'inefficacia dei contratti di comodato datati 04/02/2005, 01/10/2010 e 02/04/2012,
dichiarandone la risoluzione.
- Con condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio [e] e del procedimento di
mediazione già esperito»;
Si costituiva il resistente che contestava tutto quanto dedotto dai ricorrenti e chiedeva : pagina 2 di 6 Preliminarmente, nel rito disporre ai sensi dell'art. 281-duodecies, c.p.c. la prosecuzione del giudizio secondo le forme del rito ordinario e fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per tutto quanto superiormente spiegato, che qui va inteso interamente riportato e trascritto.
Ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della presente azione per quanto superiormente esposto che qui va inteso interamente trascritto.
Nel merito, nella denegata, non temuta ipotesi, di mancato accoglimento delle domande che precedono, rigettare le domande ex adverso proposte, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamati.
In subordine ed in via riconvenzionale, accertare la sussistenza di un contratto di comodato orale sui medesimi immobili oggetto dei contratti ex adverso disconosciuti, per quanto sopra dedotto ed argomentato che va inteso in questa sede interamente riportato.
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre rimborso spese, IVA e
CPA.
Questo decidente , essendo oggetto la domanda di risoluzione di contratti di comodato, disponeva il mutamento del rito in locatizio, concedendo alle parti termini per il deposito di memorie integrative.
Non venivano ammesse le prove richieste e la causa veniva rinviata per la decisione .
All'udienza del 26 novembre 2025 viene emessa sentenza ex art 429 cpc cpc .
Le domande proposte dai ricorrenti vanno dichiarate inammissibili per carenza di interesse ad agire .
Relativamente ai fondi indicati:
- fondo sito in Partinico, Contrada Sant'Anna, identificato al Foglio 106, particelle 2, 14, 15, 107, 108,
109, 111, 171, 244, 245, 246, 247, 299, 301, 304, 308, 309 e 310;
- fondo sito in Partinico, Contrada Suvararo, identificato al Foglio 104, particelle 35, 41, 90, 91 e 97;
- fondo sito in Partinico, Contrada Suvararo, identificato al Foglio 110, particelle 143;
- fondo sito in Partinico, Contrada Riolo, identificato al Foglio 74, particelle 136 e 135;
pagina 3 di 6 - fondo sito in Monreale (PA), Contrada Cambuca, identificato al Foglio 84, particelle 161 e 162, si osserva quanto segue.
Il comodato è un contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile,
affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito. La natura gratuita del comodato trova una sua ragione nell'interesse del comodante di voler ad esempio favorire un parente, un amico: se un interesse patrimoniale esiste, esso deve essere limitato e di natura secondaria rispetto alla essenza prevalentemente gratuita del comodato.
Il carattere di essenziale gratuità del comodato non si concilia con una protrazione indefinita della durata del rapporto, che creerebbe, altrimenti, un illimitato ed esorbitante sacrificio del comodante.
Proprio per tale motivo, nel contratto di comodato l'obbligo della restituzione non può mai prescindere dalla fissazione di un termine, la cui mancata previsione comporta (ex art. 1810 c.c.) la facoltà del recesso “ad nutum”.
La riconsegna del bene è l'adempimento dell'obbligo principale del comodatario e fa venir meno la ragione d'essere del contratto stesso che è il godimento temporaneo e gratuito del bene da parte del comodatario .
Nella fattispecie risulta pacifico fra le parti che i fondi sopra indicati siano nella piena disponibilità
dei ricorrenti e non del resistente.
I resistenti, nel presente giudizio, hanno disconosciuto i tre contratti di comodato datati rispettivamente
04/02/2005, 01/10/2010 e 02/04/2012, e hanno chiesto che venisse dichiarata la risoluzione .
Come ammesso dagli stessi ricorrenti i fondi sopraindicati sono nella loro disponibilità , quindi, non si comprende quale sia l'interesse dei ricorrenti ad intraprendere il presente giudizio.
pagina 4 di 6 Come correttamente rilevato dal procuratore del resistente, relativamente a tali fondi, i contratti di comodato hanno già esaurito i relativi effetti da diverso tempo, anzi si sono estinti al momento della riconsegna dei fondi ai ricorrenti.
Poiché i ricorrenti hanno confermato di essere nel pieno possesso, godimento e disponibilità dei detti fondi, attualmente non sussiste alcun comodato fra le parti.
I ricorrenti non hanno chiesto la condanna del resistente al pagamento di somme di denaro , non hanno chiesto la restituzione dei fondi in quanto i fondi sono nella loro disponibilità , non si comprende,
quindi, quale risultato concreto e utile otterrebbero con la sentenza.
L'interesse ad agire – quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.
L'interesse ad agire è l'interesse al conseguimento di una utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse deve essere personale , nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce;
attuale , nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine concreto , ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
Nella fattispecie i ricorrenti non hanno un concreto interesse , non vi è nessuna utilità concreta che il provvedimento giurisdizionale favorevole possa apportare alla posizione giuridica vantata dai ricorrenti in giudizio.
I ricorrenti hanno ammesso di avere il possesso dei fondi oggetto di causa, eccetto l'attuale particella
302, che oggi è nella disponibilità del resistente, in forza di successivo e valido, titolo negoziale .
Relativamente alla particella 302 , anche se per altri motivi, sussiste la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti . pagina 5 di 6 Tale citata particella risulta posseduta dall'odierno resistente in forza del contratto di “cessione di beni in cambio di servizi”, del 31 maggio 2017 oggetto del giudizio portante R.G. n. 14252/2023 del
Tribunale di Palermo al cui esito la legittimità è stata confermata ed è a tutt'oggi produttivo di effetti che esulano dai contratti di comodato.
Risulta quindi che il resistente abbia la disponibilità della particella 302 non in base ad un contratto di comodato , ma in base al contratto del 31 maggio 2017, con cui il ricorrente , che Parte_1
aveva in quel momento la disponibilità del fondo, ha ceduto all'odierno resistente oltre alla nuda proprietà, “il possesso giuridico di quanto in oggetto ... a far data da oggi per tutti gli effetti utili ed
onerosi…”
L'unico interesse che i ricorrenti indicano potrebbe essere meramente fiscale, ma gli aspetti fiscali che potrebbero interessare l'Agenzia delle Entrate, non possono avere alcun rilievo nel presente giudizio.
In ogni caso, trattandosi di contratti di comodato a titolo gratuito, nessuna tassazione o effetto pregiudizievole di natura fiscale deriva alle parti dalla mancata comunicazione della risoluzione al
Fisco.
Infatti l'unica tassazione prevista è quella di registrazione, già corrisposta, non essendovi alcun reddito da tassare vista la gratuità del comodato.
Comunque, i ricorrenti non hanno neppure provato di avere comunicato all'Agenzia delle Entrate la risoluzione dei contratti di comodato chiedendo la cancellazione della registrazione e di avere ottenuto un provvedimento negativo .
Per tutti i motivi esposti, va dichiarata l'inammissibilità delle domande dei ricorrenti.
Stante la soccombenza, gli stessi ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 26-11-2025, ha pronunciato ex art.429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15895/2024 promossa da:
(C.F. ), ( C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Vitale C.F._2
RICORRENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERACI ALFREDO e CP_1 C.F._3
dell'avv. BONNÌ SALVATORE
RESISTENTE
Oggetto: risoluzione comodato
P.Q.M.
Il Giudice unico definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) Dichiara inammissibile la domanda proposta dai ricorrenti per carenza di interesse ad agire .
2) Condanna i ricorrenti a rifondere al resistente le spese del giudizio che si liquidano in euro 3.300,00 pagina 1 di 6 oltre iva, cpa e spese forfettarie.
In Fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c regolarmente notificati gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio il figlio . CP_1
Esponevano di essere proprietari dei seguenti fondi:
- fondo annesso al fabbricato sito in Partinico (PA), Contrada Sant'Anna, identificato al Foglio 106,
particella 302;
- fondo sito in Partinico, Contrada Sant'Anna, identificato al Foglio 106, particelle 2, 14, 15, 107, 108,
109, 111, 171, 244, 245, 246, 247, 299, 301, 304, 308, 309 e 310;
- fondo sito in Partinico, Contrada Suvararo, identificato al Foglio 104, particelle 35, 41, 90, 91 e 97;
- fondo sito in Partinico, Contrada Suvararo, identificato al Foglio 110, particelle 143;
- fondo sito in Partinico, Contrada Riolo, identificato al Foglio 74, particelle 136 e 135;
- fondo sito in Monreale (PA), Contrada Cambuca, identificato al Foglio 84, particelle 161 e 162.
Precisavano che, nel mese di novembre del 2023, a seguito di una ispezione casualmente effettuata presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo, avevano scoperto che tutti i beni sopra elencati erano divenuti oggetto di alcuni contratti di comodato a loro sconosciuti.
I ricorrenti disconoscevano le firme apposte nei tre contratti di comodato datati rispettivamente
04/02/2005, 01/10/2010 e 02/04/2012.
Pertanto chiedevano al Tribunale di
- «Accertare e dichiarare, con ogni e qualsivoglia statuizione e per i motivi tutti sopra evidenziati, la
nullità e/o l'inefficacia dei contratti di comodato datati 04/02/2005, 01/10/2010 e 02/04/2012,
dichiarandone la risoluzione.
- Con condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio [e] e del procedimento di
mediazione già esperito»;
Si costituiva il resistente che contestava tutto quanto dedotto dai ricorrenti e chiedeva : pagina 2 di 6 Preliminarmente, nel rito disporre ai sensi dell'art. 281-duodecies, c.p.c. la prosecuzione del giudizio secondo le forme del rito ordinario e fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per tutto quanto superiormente spiegato, che qui va inteso interamente riportato e trascritto.
Ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della presente azione per quanto superiormente esposto che qui va inteso interamente trascritto.
Nel merito, nella denegata, non temuta ipotesi, di mancato accoglimento delle domande che precedono, rigettare le domande ex adverso proposte, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamati.
In subordine ed in via riconvenzionale, accertare la sussistenza di un contratto di comodato orale sui medesimi immobili oggetto dei contratti ex adverso disconosciuti, per quanto sopra dedotto ed argomentato che va inteso in questa sede interamente riportato.
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre rimborso spese, IVA e
CPA.
Questo decidente , essendo oggetto la domanda di risoluzione di contratti di comodato, disponeva il mutamento del rito in locatizio, concedendo alle parti termini per il deposito di memorie integrative.
Non venivano ammesse le prove richieste e la causa veniva rinviata per la decisione .
All'udienza del 26 novembre 2025 viene emessa sentenza ex art 429 cpc cpc .
Le domande proposte dai ricorrenti vanno dichiarate inammissibili per carenza di interesse ad agire .
Relativamente ai fondi indicati:
- fondo sito in Partinico, Contrada Sant'Anna, identificato al Foglio 106, particelle 2, 14, 15, 107, 108,
109, 111, 171, 244, 245, 246, 247, 299, 301, 304, 308, 309 e 310;
- fondo sito in Partinico, Contrada Suvararo, identificato al Foglio 104, particelle 35, 41, 90, 91 e 97;
- fondo sito in Partinico, Contrada Suvararo, identificato al Foglio 110, particelle 143;
- fondo sito in Partinico, Contrada Riolo, identificato al Foglio 74, particelle 136 e 135;
pagina 3 di 6 - fondo sito in Monreale (PA), Contrada Cambuca, identificato al Foglio 84, particelle 161 e 162, si osserva quanto segue.
Il comodato è un contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile,
affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito. La natura gratuita del comodato trova una sua ragione nell'interesse del comodante di voler ad esempio favorire un parente, un amico: se un interesse patrimoniale esiste, esso deve essere limitato e di natura secondaria rispetto alla essenza prevalentemente gratuita del comodato.
Il carattere di essenziale gratuità del comodato non si concilia con una protrazione indefinita della durata del rapporto, che creerebbe, altrimenti, un illimitato ed esorbitante sacrificio del comodante.
Proprio per tale motivo, nel contratto di comodato l'obbligo della restituzione non può mai prescindere dalla fissazione di un termine, la cui mancata previsione comporta (ex art. 1810 c.c.) la facoltà del recesso “ad nutum”.
La riconsegna del bene è l'adempimento dell'obbligo principale del comodatario e fa venir meno la ragione d'essere del contratto stesso che è il godimento temporaneo e gratuito del bene da parte del comodatario .
Nella fattispecie risulta pacifico fra le parti che i fondi sopra indicati siano nella piena disponibilità
dei ricorrenti e non del resistente.
I resistenti, nel presente giudizio, hanno disconosciuto i tre contratti di comodato datati rispettivamente
04/02/2005, 01/10/2010 e 02/04/2012, e hanno chiesto che venisse dichiarata la risoluzione .
Come ammesso dagli stessi ricorrenti i fondi sopraindicati sono nella loro disponibilità , quindi, non si comprende quale sia l'interesse dei ricorrenti ad intraprendere il presente giudizio.
pagina 4 di 6 Come correttamente rilevato dal procuratore del resistente, relativamente a tali fondi, i contratti di comodato hanno già esaurito i relativi effetti da diverso tempo, anzi si sono estinti al momento della riconsegna dei fondi ai ricorrenti.
Poiché i ricorrenti hanno confermato di essere nel pieno possesso, godimento e disponibilità dei detti fondi, attualmente non sussiste alcun comodato fra le parti.
I ricorrenti non hanno chiesto la condanna del resistente al pagamento di somme di denaro , non hanno chiesto la restituzione dei fondi in quanto i fondi sono nella loro disponibilità , non si comprende,
quindi, quale risultato concreto e utile otterrebbero con la sentenza.
L'interesse ad agire – quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.
L'interesse ad agire è l'interesse al conseguimento di una utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse deve essere personale , nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce;
attuale , nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine concreto , ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
Nella fattispecie i ricorrenti non hanno un concreto interesse , non vi è nessuna utilità concreta che il provvedimento giurisdizionale favorevole possa apportare alla posizione giuridica vantata dai ricorrenti in giudizio.
I ricorrenti hanno ammesso di avere il possesso dei fondi oggetto di causa, eccetto l'attuale particella
302, che oggi è nella disponibilità del resistente, in forza di successivo e valido, titolo negoziale .
Relativamente alla particella 302 , anche se per altri motivi, sussiste la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti . pagina 5 di 6 Tale citata particella risulta posseduta dall'odierno resistente in forza del contratto di “cessione di beni in cambio di servizi”, del 31 maggio 2017 oggetto del giudizio portante R.G. n. 14252/2023 del
Tribunale di Palermo al cui esito la legittimità è stata confermata ed è a tutt'oggi produttivo di effetti che esulano dai contratti di comodato.
Risulta quindi che il resistente abbia la disponibilità della particella 302 non in base ad un contratto di comodato , ma in base al contratto del 31 maggio 2017, con cui il ricorrente , che Parte_1
aveva in quel momento la disponibilità del fondo, ha ceduto all'odierno resistente oltre alla nuda proprietà, “il possesso giuridico di quanto in oggetto ... a far data da oggi per tutti gli effetti utili ed
onerosi…”
L'unico interesse che i ricorrenti indicano potrebbe essere meramente fiscale, ma gli aspetti fiscali che potrebbero interessare l'Agenzia delle Entrate, non possono avere alcun rilievo nel presente giudizio.
In ogni caso, trattandosi di contratti di comodato a titolo gratuito, nessuna tassazione o effetto pregiudizievole di natura fiscale deriva alle parti dalla mancata comunicazione della risoluzione al
Fisco.
Infatti l'unica tassazione prevista è quella di registrazione, già corrisposta, non essendovi alcun reddito da tassare vista la gratuità del comodato.
Comunque, i ricorrenti non hanno neppure provato di avere comunicato all'Agenzia delle Entrate la risoluzione dei contratti di comodato chiedendo la cancellazione della registrazione e di avere ottenuto un provvedimento negativo .
Per tutti i motivi esposti, va dichiarata l'inammissibilità delle domande dei ricorrenti.
Stante la soccombenza, gli stessi ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
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