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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai R.G.A.C. nn. 4913/2018, 423/2019, 424/2019, 467/2019 aventi ad oggetto: Morte, pendenti
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. in proprio ed C.F._2 Parte_3 C.F._3 in qualità di esercente la responsabilità delle figlie e , tutti in qualità Persona_1 CP_1 di eredi di rappresentati e difesi dagli avv. Magda Mellea e Gennaro Persona_2
Pierino Mellea ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via A. Turco n. 27/A, giusta procura in atti;
– parte attrice nel proc. n. 4913/2018 R.G.A.C. –
E
(c.f. ), in proprio ed in qualità di erede di Parte_4 C.F._4
, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Laporta ed elettivamente Persona_3 domiciliata in Catanzaro, Largo Pianicello n. 18, giusta procura in atti;
– parte attrice nel proc. n. 423/2019 R.G.A.C. –
E
1 (c.f. ), in proprio ed in qualità di erede di Parte_5 C.F._5
, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Laporta ed elettivamente Persona_3 domiciliato in Catanzaro, Largo Pianicello n. 18, giusta procura in atti;
– parte attrice nel proc. n. 424/2019 R.G.A.C. –
E
(c.f. ), (c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (c.f. , in proprio ed in C.F._7 Parte_8 C.F._8 qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Michele Gigliotti, ed Persona_3 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Catanzaro, Via Indipendenza n. 13, giusta procura in atti;
– parte attrice nel proc. n. 467/2019 R.G.A.C. –
E
(p.i. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Rita Pistola ed elettivamente domiciliata in Rossano,
V.le Michelangelo n. 55, giusta procura in atti;
– parte convenuta nei procc. nn. 4813/2018 - n. 423/2019
- n. 424/2019 - 467/2019 R.G.A.C. –
E
; Controparte_3
– parte convenuta contumace nei procc. nn. 4813/2018 - n. 423/2019
- n. 424/2019 - 467/2019 R.G.A.C. –
Conclusioni: all'udienza del 23.1.25 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito di note scritte e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini ai sensi dell'articolo 190 c.p.c. fissati in giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e , nonché le figlie di quest'ultimo, Parte_1 Parte_2 CP_4 Per_1
e , in proprio e in qualità di eredi del defunto hanno
[...] CP_1 Persona_2 convenuto in giudizio la compagnia assicurativa e , in Controparte_2 Controparte_5
2 qualità di erede di per ivi vederli condannati, in solido tra loro, al Persona_4 risarcimento del danno patito per la perdita del prossimo congiunto Persona_2 scomparso in mare in 27 luglio 2014 e del quale ne è stata dichiarata la morte presunta con sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 4/2017.
A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha rappresentato che il 27 luglio alle ore
04:20 del mattino circa, insieme a e , Persona_2 Persona_3 Persona_4 erano usciti in mare sull'imbarcazione di proprietà di quest'ultimo e dallo stesso condotta, essendo questi l'unico in possesso di patente nautica.
Non avendo fatto rientro sulla terraferma sino all'indomani mattina, le famiglie di , Per_2
e del allertavano la Guardia Costiera, dando così inizio alle ricerche in mare, Per_3 ER durate diversi giorni.
Solo il 25 agosto 2014, un peschereccio, facendo pesca a strascico, rinvenne la barca di proprietà del ed assicurata con ad una profondità di 150 ER Controparte_2 metri poco più a nord rispetto al punto in cui era stato localizzato il cellulare di
[...]
tra il comune di Sellia Marina e quello di Cropani. Per_2
Assumendo, dunque, che il sig. fosse deceduto – insieme a e Per_2 Persona_4 [...]
– durante il trasporto sulla barca in quel tratto di mare, gli attori, prossimi Per_3 congiunti della vittima, avevano concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio e, per l'effetto, condannare la compagnia assicurativa in virtù della Controparte_2 polizza n. 30/104430922, e in qualità di erede del proprietario nonché Controparte_3 conducente del natante, , al risarcimento del danno loro spettante nella Persona_4 seguente misura: “euro 425.000,00 in favore di , 440.000,00 euro in Parte_1 favore della figlia 420.000,00 euro in favore del figlio ed euro Parte_2 Parte_3
200.000,00 in favore della piccola figlia minore del sig. , nipote Persona_5 Parte_3 del sig. . Ed euro 200.000,00 in favore dell'altra nipotina figlia di , Per_2 Parte_3
nata il [...], o in quella diversa o maggiore somma che emergerà CP_1 in corso di causa, secondo gli orientamenti applicati dai Tribunali”.
Costituitasi in giudizio, la ha resistito alla domanda eccependone Controparte_2 preliminarmente la nullità per genericità e indeterminatezza nell'esposizione dei fatti di causa. Nel merito la compagnia assicurativa rilevava l'inammissibilità della domanda attorea, contestando le emergenze probatorie dei testi escussi e raccolte in sede penale, la carenza delle attrezzature di sicurezza del natante, il mancato ritrovamento dei corpi ed evidenziando, dunque, la mancata prova del nesso causale tra il presunto decesso e un fatto avvenuto a bordo della barca assicurata.
In punto di diritto, ha eccepito l'inapplicabilità al caso di specie Controparte_2 dell'art. 141 Cod. Ass., non potendo estendersi la locuzione di “terzo trasportato” ai prossimi congiunti del terzo medesimo che agiscano per il risarcimento iure proprio, stante
3 la natura eccezionale della norma. Parte convenuta ha posto altresì in dubbio la stessa qualificazione del quale “terzo trasportato”, non emergendo, in termini di Persona_2 certezza, elementi tali dai quali desumere chi fosse effettivamente alla guida dell'imbarcazione.
L'assicurazione convenuta contestava anche la carenza di legittimazione in capo alle minori e , figlie dell'attore , rilevando preliminarmente Persona_1 CP_1 CP_4
l'intervenuta prescrizione della domanda. Al riguardo, adduceva che le medesime fossero nate successivamente alla scomparsa del de cuius e che, pertanto, non Persona_2 avrebbero legittimazione alcuna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Da ultimo, sul fronte del quantum risarcitorio richiesto, la società eccepiva CP_2
l'operatività del limite del massimale assicurativo.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda perché inammissibile e/o comunque infondata.
1.1 Con separati atti di citazione, (proc. n. 423/2019 R.G.A.C.), Parte_4 [...]
(proc. n. 424/2019 R.G.A.C.), e Pt_5 Parte_8 Parte_6 Parte_7
(proc. n. 467/2019 R.G.A.C.), tutti in qualità di eredi di , hanno convenuto Persona_3 in giudizio la società e , dinanzi al Tribunale di Controparte_2 Controparte_3
Catanzaro invocando la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito della scomparsa del prossimo congiunto , anch'egli scomparso in mare il 27 luglio 2014 e Persona_3 del quale ne era stata dichiarata la morte presunta con sentenza del Tribunale di Catanzaro
n. 5/2017.
Dagli atti introduttivi dei distinti giudizi (rispettivamente, procc. nn. 423/2019 R.G.A.C.,
424/2019 R.G.A.C., 467/2019 R.G.A.C.) emergeva, in sostanza, la medesima ricostruzione dei fatti svolta dagli eredi del posta a sostegno delle proprie difese: in data 27 ER luglio 2014, alle ore 4.20 circa del mattino, – prossimo congiunto dei Persona_3 sopracitati attori – usciva dalla propria abitazione ubicata in Simeri Mare, una battuta di pesca, con - proprietario del natante targato 00000000002006280 ed Persona_4 assicurato con la convenuta con polizza n. 1/404730/104430922 – e Controparte_2 [...]
Per_2
Gli attori evidenziavano che, per come emerso dagli atti relativi al fascicolo penale n.
2095/2014 R.G. Mod. 45 aperto a seguito della scomparsa del , Persona_3 ER
risultava l'unico dei tre a saper guidare la barca ed era solito andare a pesca
[...] amatoriale pressoché quotidianamente.
Tanto premesso, a seguito del rientro dei tre uomini, le rispettive famiglie avevano immediatamente allertato la Guardia Costiera che, intorno alle 14:30 del 27 luglio 2014, disponeva l'inizio delle ricerche in mare nel tratto antistante la località Simeri Mare ed il comune di Sellia Marina e comunicava, altresì, alla Procura della Repubblica di Catanzaro
4 la scomparsa dei tre, determinando così l'apertura del fascicolo penale n. 2095/2014 R.G.
Mod.45 sopra richiamato.
Nonostante il protrarsi delle ricerche nei giorni successivi, i medesimi non venivano più trovati, salvo il rinvenimento, il 25 agosto 2014, al largo della costa antistante Simeri Mare
e Sellia Marina, del natante da diporto bianco della lunghezza di quattro metri riconosciuto da , figlio di , di proprietà del padre. Controparte_3 ER
In ragione di tanto, invocando l'operatività il disposto di cui all'art 2054 c.c. anche per la navigazione da diporto, per come espressamente richiamato dall'art. 47 della legge n. 50 del
1971, e dunque, la risarcibilità del terzo trasportato , gli attori chiedono Persona_3 accertarsi e dichiararsi il loro diritto al risarcimento del danno conseguente al decesso del congiunto essendo la morte avvenuta a causa del trasporto a bordo del Persona_3 natante di proprietà e condotto da ed assicurato con la società e, Persona_4 CP_2 per l'effetto, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno quantificato nella seguente misura: i) euro 264.152,00 in favore della moglie ii) euro Parte_4
216.982,00 in favore del figlio non convivente;
iii) euro 254.718,00 in Parte_5 favore del figlio convivente;
iv) euro 254.718,00 in favore del figlio Parte_6 convivente v) euro 264.152,00 in favore della figlia convivente Parte_7 [...]
Pt_8
Si costituiva così in giudizio la compagnia assicurativa che, in via Controparte_2 preliminare, rappresentava la connessione inerente al medesimo fatto, dei procedimenti iscritti al R.G.A.C. nn. 4913/2018, 423/2019, 424/2019 e 467/2019, avanzando richiesta di riunione. Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità delle domande di cui ai procedimenti nn. 423/2019, 424/2019 e 467/2019, stante l'estrema genericità dell'esposizione fattuale ed indeterminatezza della domanda;
contestava, altresì,
l'ammissibilità delle domande de quibus avanzate iure proprio dagli eredi del terzo trasportato, stante l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 141 cod. Ass.
Contestando tutte le domande anche sotto il profilo del quantum risarcitorio, disancorato dalle previsioni tabellari di riferimento e mancando l'indicazione del criterio adottato, la convenuta ha, quindi, concluso per il rigetto delle avverse domande, con pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c.
Previa riunione dei quattro fascicoli -disposta all'udienza del 16 ottobre 2019- la causa, istruita documentalmente e mediante deposizioni testimoniali, mutato il giudice istruttore, all'udienza del 22 aprile 2024, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale disponeva l'acquisizione di ulteriore documentazione e rinviava al 23.1.2025;
l'udienza svoltasi con trattazione scritta, a seguito del deposito delle note difensive veniva assunta in decisione con termini di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche.
5 2. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , parte convenuta che Controparte_3 pur essendo stata regolarmente citata non si è costituita e non è comparsa.
3. Nel procedere all'esame dell'identica questione posta nell'ambito di ciascuno dei giudizi riuniti occorre anzitutto richiamare i principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., essendo pacifico che chi avanza istanza di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali afferma responsabile il convenuto ex art. 2043 c.c., debba dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda debba venire rigettata.
3.1 Compiute tali doverose premesse, occorre ripercorrere i fatti così come ricostruiti sulla base della rappresentazione delle parti e del compendio probatorio in atti.
E' certo che il 27 luglio 2014 , e , alle ore Persona_4 Persona_2 Persona_3
4:20 circa del mattino, uscivano in mare per una battuta di pesca a bordo della barca - di colore bianco, lunga circa 4 metri, dotata di motore fuoribordo Honda HP;
targata
00000000002006280 ed assicurata con con polizza n. Controparte_2
1/404730/104430922 - di proprietà del le parti, tuttavia, presumevano soltanto che ER
l'imbarcazione fosse condotta da quest'ultimo in quanto unico dei tre in possesso della patente nautica, senza che la circostanza fosse stata da alcuno accertata.
Stante il mancato rientro la mattina seguente, le famiglie ebbero ad allertare i soccorsi affinché si procedesse alle ricerche dei tre pescatori, temendo una loro scomparsa in mare.
Ed infatti, a distanza di circa un mese veniva rinvenuta soltanto l'imbarcazione a 150 metri di profondità a largo delle coste dei Comuni di Simeri e Sellia, mentre i corpi di ER
e non sono stati mai più ritrovati. Per_2 Per_3
Dichiarata – con separate sentenze – la morte presunta dei tre dispersi, i familiari, nonché eredi delle vittime, chiedevano che l'assicurazione del natante ritrovato in fondo al mare,
nonché l'erede di , – nel giudizio Controparte_2 Persona_4 CP_3 rimasto contumace- quale proprietario e conducente dell'imbarcazione al momento del sinistro, fossero ritenuti e dichiarati tenuti in solido al risarcimento dei danni patiti per la perdita del rapporto parentale con i loro prossimi congiunti, rispettivamente Persona_2
e , riconducendo la causa della morte al trasporto in barca del 27 luglio Persona_3
2014.
Se la ricostruzione dei fatti, nella prima fase, può ritenersi convergente, anche alla luce delle deposizioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria, atte a confermare che , e ER Per_2 ebbero a uscire insieme per una battuta di pesca, il 27 luglio 2014 all'ora indicata dai Per_3 familiari, è rimasta, tuttavia, del tutto ignota la causa del decesso, se esso fosse conseguente ad un sinistro e quale fosse la dinamica dello stesso.
Il fatto storico che ha determinato il danno lamentato è rimasto del tutto non provato;
né è stato possibile ricostruire la serie causale - quale unico fatto generatore o quale concorso di
6 cause - produttiva del danno, concretizzato dalla scomparsa e comunque nella morte, come giudizialmente accertata, del familiare.
Difatti, nessuno dei testi escussi ha assistito direttamente alla successione di eventi che hanno determinato l'affondamento del natante, né il fatto storico che ebbe a determinare il decesso dei tre uomini, il fatto generatore del sinistro, precedenti alla scomparsa in mare dei tre dispersi.
Dalle deposizioni testimoniali è possibile asserire esclusivamente che: il giorno del sinistro,
è uscito in mare verso le 5 del mattino, con una barca simile a quella di Persona_6 proprietà di per ritirare il “conzo” che il giorno prima aveva buttato un paio Persona_4 di miglia a largo e che alle 6:30 del mattino circa ha ritenuto opportuno rientrare con la barca considerato che il mare si stava “ingrossando” (cfr. verb. ud. 23 febbraio 2023); tale circostanza è stata confermata anche da che precisa “vero che ho detto loro che Tes_1 vi era mare grosso e che non era il caso di uscire;
infatti, in lontananza si vedevano le onde” (cfr. verb. Ud. 19 maggio 2022); il giorno dell'uscita in barca, non ha Per_6 incontrato in mare gli altri tre pescatori, sebbene gli stessi siano stati avvistati dal una volta parcheggiata l'auto nella pineta antistante il mare (cfr. verbali ud. 23 Tes_1 febbraio 2023 e ud. 19 maggio 2022).
Tali elementi testimoniali, sebbene utili a riferire sulle circostanze metereologiche del 27 luglio 2014, nulla di sostanziale offrono in ordine alla dinamica dell'incidente, non potendosi presumere che gli stessi si siano dispersi in mare a causa di una mareggiata, escludendo ipotesi altrettanto plausibili.
Inoltre, nessuno dei testi escussi ha potuto riferire con esattezza sui dispositivi di sicurezza presenti in barca il giorno della partenza il mare nonché giorno del sinistro.
Difatti, solo uscito in mare con e una Persona_7 Persona_4 Controparte_6 decina di giorni antecedenti all'incidente, ebbe a riferire che a bordo del natante erano presenti due remi (come confermato da nel verbale s.i. dell'8 agosto 2014), Controparte_6 oltre 9 palloni “super santos” - probabilmente necessari per l'alaggio in spiaggia - aggiungendo che “il mi riferiva [il giorno 17 luglio 2014] che lui non Persona_4 indossava il giubbotto salvagente in quanto gli dava fastidio” (cfr. Verbale s.i. 8 agosto
2014).
Ulteriori e più efficaci informazioni sui dispositivi di sicurezza si sarebbero rivelate quantomeno utili a comprendere se il giorno del sinistro i tre avessero adottato le dovute ed idonee misure di salvaguardia prima di avventurarsi in mare aperto, anche alla luce del fatto che l'imbarcazione ripescata il 25 agosto ha consentito di rivenire al suo interno soltanto un serbatoio per carburante in plastica da 12 lt, un sacco contenenti due palloni “supersantos” utilizzato come rullo di alaggio e varo ed infine il coperchio del motore, null'altro.
Oltretutto, in sede di escussione testimoniale all'udienza del 23 febbraio 2023, Per_7
ebbe a precisare che “il 17 luglio 2014, dieci giorni prima del fatto che ha coinvolto
[...]
7 , sono stato in mare insieme a Lui e a . In questa occasione Persona_4 Controparte_6 ero io a guidare la barca e viste le condizioni del mare non so come siamo tornati indietro, anche perché ero e sono inesperto. Preciso ulteriormente che non ho assistito ad altri episodi”; dichiarazione discordante con quanto asserito dalla moglie del , ER [...]
la quale ha invece fermamente asserito che “il sig. manovrava solo lui Per_8 ER la barca in quanto era solo lui ad avere il patentino nautico ed era unico proprietario e non la faceva guidare a nessuno”; (cfr. verb. ud. 15 novembre 2021).
Sicché non può affermarsi, neanche in termini probabilistici, chi fosse alla guida del natante il giorno del sinistro in mare, dovendo pertanto escludere anche l'eventuale e non accertata responsabilità del proprietario del natante ex art. 2054 c.c. Non può Persona_4 trascurarsi il grave problema fisico del che non consente di escludere che non fosse ER egli alla guida del natante.
Alla luce di tali premesse, non resta che affermare che l'evento storico-naturalistico che ha cagionato la morte dei tre uomini dei quali si lamenta il danno, così come pure la serie causale che la ha innescata, rimane confinato nel campo delle pure ipotesi.
Questo giudice ritiene di non poter supplire alla radicale carenza probatoria con una ricostruzione affidata a mere presunzioni.
Del resto, la dinamica del sinistro avrebbe dovuto essere provata dalle parti che ne avevano interesse, cosa che non è avvenuta perché, di fatto, è impossibile, non essendo presente nessuno al momento del sinistro ed in grado di testimoniarne l'accaduto.
Mancando la prova del fatto storico, indipendentemente dall'applicabilità al caso di specie del cod. nav. (o piuttosto dell'art. 2054 c.c., richiamato dall'art. 47, legge n. 50/1971 in quanto natanti da diporto sottratti alla disciplina del cod. nav., giusta Cass. n. 10156/94) le domande risarcitorie attoree non possono che essere rigettate e resta assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione, per il principio della ragione liquida.
Né soccorre all'uopo il sistema di presunzioni apprestato dall'art. 2054 c.c., in quanto ad essere deficitaria non è solo la prova della specifica serie causale, rectius dei singoli comportamenti che in concreto hanno provocato l'evento dannoso, ma più in radice lo stesso evento generatore del danno e quella del nesso causale tra l'evento indicato come generatore di danno e i danni lamentati.
In altre parole, non siamo in presenza di una causa ignota, cui sia applicabile la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c., perché non è rimasta del tutto sfornita di prova solo la modalità di concreta verificazione del sinistro e la ripartizione delle rispettive responsabilità, quanto piuttosto in radice il fatto storico generatore del danno, da provarsi da parte del danneggiato ex art. 2697 c.c.
Le domande proposte devono pertanto essere rigettate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo quanto previsto dal D.M.
n. 147 del 2022 ed in base allo scaglione di riferimento (individuato per tutte le cause in
8 base al valore delle domande, tra euro 260.001,00 ed euro 520.000), con applicazione dei parametri tra minimi e medi tenuto conto delle questioni giuridiche trattate.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, mancando la prova della mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite, iscritte ai
R.G.A.C. nn. 4913/2018, 423/2019, 424/2019, 467/2019, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) Rigetta le domande proposte da , Parte_9 Parte_2 CP_4
(proc. n. 4913/2018), (proc. n. 423/2019), (proc. n. Parte_4 Parte_5
424/2019), e (proc. n. 467/2019) nei Parte_7 Parte_6 Parte_8 confronti di Controparte_2
3) Condanna in solido gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in complessivi euro 16.000,00, Controparte_2 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Catanzaro, 24.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Adele Ferraro
9