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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
SISTO AN, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 774/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Piemonte
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. RA Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Torino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 399/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4
e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229003172315000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229003172315000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229003172315000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229003172315000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229003172315000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229003172315000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020120013477210001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020120013477210001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140034717459001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150009855411001 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150029916117001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020160009766232000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 774/2024, la Signora Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , impugnava la sentenza N. 399/2024 del 13.03.2024 depositata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Torino il 12.04.2024, con la quale veniva respinto, con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1600 a favore di Agenzia delle RA - Riscossione, in euro 2600 a favore di Agenzia delle RA ed in euro 700 per la Camera di commercio, il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n°
11020229003172315000 e n. 11020219003655831000 e dell'esecuzione dei ruoli e degli avvisi di addebito ad essa sottesi, per doppia imposizione e per intervenuta prescrizione dei crediti riportati nella cartella n°
11020110089876929000, cartella n°1102012001347721001, cartella n°11020120066655418000, cartella n° 11020140007731384000, cartella n. 11020140034717459001 cartella n. 11020140057233769000 cartella n. 11020150009855411001 cartella n. 11020150029916117001 cartella n. 11020160009766232000.
Con la presente impugnazione l'appellante chiede di :
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni sottese alla cartella di pagamento n. N. 11020120066655418000 per i motivi di cui in premessa ovvero per intervenuta prescrizione quinquennale e/o per un fatto estintivo della pretesa creditoria e per l'effetto disporre la riduzione del credito vantato dall'ente, scorporando interessi e sanzioni prescritte, nella misura delle sole imposte ammontanti ad euro € 1.122,16;
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'esigibilità del credito (diritto annuale camera di commercio) sotteso alle cartelle di pagamento n. 11020120013477210001, 11020140034717459001,
11020150009855411001, 11020150029916117001 per intervenuta prescrizione e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare definitivamente priva di efficacia esecutiva le cartelle di pagamento
11020120013477210001, 11020140034717459001, 11020150009855411001, 11020150029916117001 per intervenuta prescrizione e/o per la presenza di un fatto estintivo della pretesa creditoria ad esse sottesa per i motivi di cui in premessa;
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni sottese alle cartelle di pagamento n. 11020110089876929000, 11020140007731384000, 11020140057233769000 per intervenuta prescrizione quinquennale e/o per un fatto estintivo della pretesa creditoria e per l'effetto disporre la riduzione del credito vantato dall'ente, scorporando interessi e sanzioni prescritte, nella misura delle sole imposte ammontanti ad euro € 1.301,26 per la cartella n. 11020110089876929000, euro € 2.649,36 per la cartella di pagamento n. 11020140007731384000 ed euro 662,47 per la cartella di pagamento n.
11020140057233769000;
Accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità dell'iscrizione a ruolo del credito sotteso alla cartella n.
11020160009766232000 per mancato rispetto del termine di cui all'articolo 5, comma 51, D.L. 30 dicembre
1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53;
Per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare definitivamente priva di efficacia esecutiva la cartella di pagamento n. 11020160009766232000 per mancato rispetto del termine di cui all'articolo 5, comma 51, D.
L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53 e/o per un fatto estintivo della pretesa creditoria.
Si costituiva la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino evidenziando di avere regolarmente affidato i propri carichi tributari all'Agenzia delle RA . Riscossione, proprio concessionario e chiedeva dichiararsi la legittimità de proprio operato.
Si costituiva anche l'Agenzai delle RA – Riscossione ritenendo corretta la sentenza di primo grado che doveva essere confermata anche in punto prescrizione degli interessi e delle sanzioni, poiché gli accessori seguono la stessa sorte del capitale, rappresentato dai crediti erariali che si prescrivono nei dieci anni.
Non si costituivano l'Agenzia delle RA e la Regione Piemonte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'inammissibilità del ricorso di primo grado, perché la contribuente, non avrebbe potuto impugnare gli atti presupposti, attraverso l'impugnazione di un atto consequenziale, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, nella sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021 affermano il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. In tal senso, precisano che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione, intimazione di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione, intimazione di pagamento) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
La Corte, quindi, consente alla contribuente di impugnare le intimazioni di pagamento n°
11020229003172315000 e n. 11020219003655831000 al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione degli atti impositivi prodromici alle medesime e la circostanza per cui gli atti impugnati non contengano alcun errore in sé non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 e 21 del D. Lgs 546/1992, quando si è in presenza di un vizio della notifica di un atto prodromico come nel caso che qui ci occupa.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso, non può precludere a questo Collegio di esaminare il motivo di appello, così come ritenuto assorbente di altri, sollevato dall'appellante, circa l'illegittimità della notifica, in ragione delle modalità adottate per la sua effettuazione, atteso che dalla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese, dipende la legittimità dell'intimazione di pagamento dalla stesse derivante e dipendente e, quindi, la legittimità delle domande dell'appellante sulla presunta decadenza e/o prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza qui appellata, dagli atti di causa emerge la nullità della notifica della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n. 11076201600001442000, a seguito del deposito nel fascicolo di primo grado della sentenza del Tribunale di Torino n. 237/2023, pubblicata il
01/02/2023 rg n. 4816/2022 nel giudizio tra la signora Ricorrente_1, l'ADER e l'Inps.
E ciò perché detta sentenza ha accertato definitivamente la nullità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 11076201600001442000, dell'intimazione di pagamento 11020179020814306000 e dell'intimazione di pagamento n. 1020189020497475000 posto che non risultava prodotto in giudizio “il tentativo di consegna della CAD, ma quello che dovrebbe essere il solo involucro del relativo plico, con segnalazione di restituzione al mittente per compiuta giacenza. [...] in assenza di tale prova, ed essendo l'invio rituale e fruttuoso (e quindi anche il recapito) della CAD requisito di validità della notifica ex art. 140 cpc, essa deve ritenersi invalida”.
Detta statuizione rendendo nulla la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 11076201600001442000, dell'intimazione di pagamento 11020179020814306000 e dell'intimazione di pagamento n.
1020189020497475000 é incompatibile con la continuità delle diverse successive notificazioni, poiché sottrae l'anello di congiunzione fra le notifiche ad essa antecedenti e quelle successive, eleminando,
l'antecedente, o il successivo, logico-giuridico alla continuità degli atti interruttivi della prescrizione, posti a fondamente delle intimazioni di pagamento, attualmente impugnate. Certo, la predetta decisione é lontana dal rappresentare un giudicato interno o esterno, anche se le pronunce giurisdizionali relative a questioni di merito, anche se di carattere preliminare, producono effetti al di fuori del processo e vincolano le parti in tutti i futuri procedimenti giudiziari in quanto sono suscettibili di formazione di una sorta di giudicato sostanziale, ma l'accertamento compiuto in ordine alla soluzione della questione di fatto e di diritto, relativa ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel presente procedimento tributario, non può essere disatteso e trascurato dal Giudice Tributario, il quale non può ignorare che nella realtà di fatto e nel mondo del diritto esiste un preavviso di iscrizione ipotecaria n. 11076201600001442000, nullo per nullità della notifica anche se il giudizio promosso innanzi al Tribunale di Torino rg n. 4816/2022 tra la sig.ra Ricorrente_1
, l'ADER e l'Inps, abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del presente giudizio e anche se le parti sono le stesse, con l'aggiunta dell'Inps, quale ulteriore convenuto.
In relazione alle cartelle di pagamento su indicate presuntivamente notificate rispettivamente in data
14/12/2012, 28/12/2014, 29/05/2015 e 18/11/2015 e afferenti al mancato pagamento del diritto annuale della camera di commercio si evidenzia che è applicabile il termine quinquennale di prescrizione in virtù del principio espresso dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.23397/2016 del 25 ottobre 2016, per cui il diritto camerale può essere recuperato dalle Camere di Commercio, a pena di decadenza entro 5 anni, applicando, pertanto, il termine di prescrizione breve ex art. 2948 e non decennale ex art. 2946 del codice civile. La Cassazione, con l'Ordinanza n. 14244 del 25 maggio 2021, tornando sull'argomento, ha precisato che per i diritti camerali la prescrizione è di 5 anni come espressamente indicato dalla legge per le sanzioni tributarie.
Invero, la Corte di Cassazione con Sentenza n 34890/2023, ribadisce che il diritto camerale ha natura di tributo, confermata nella predetta asserzione dall'art. 13 della legge Finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del
2002), secondo cui “ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali”.
Con il successivo art. 5 quater, comma 1, DL n. 282 del 2002 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2003), l'art. 13 della legge n. 289 del 2002 è stato esteso anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale, demandando ad un successivo decreto del Ministero delle Attività produttive le modalità di attuazione.
Individuata la natura del diritto camerale, esso è disciplinato dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 il quale prevede che lo stesso, finalizzato al finanziamento ordinario delle camere di commercio, sia versato con cadenza annuale.
Il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale, non realizzatasi al momento della notifica dell'intimazione di pagamento.
Invero, considerata l'invalidità per mancata prova della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076201600001442000 le cartelle di pagamento n. 11020120013477210001,
11020140034717459001 richiamate nell'intimazione di pagamento n. 11020159015303076/000 notificata il
01/6/2015 sono da ritenersi nulle e/o invalide e/o inefficaci per intervenuta prescrizione essendo trascorsi ben più di 5 anni dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento su indicata e la successiva valida intimazioni di pagamento n. 11020219003655831000 notificata il 11/06/2022, anche in applicazione del termine di sospensione COVID.
Di fatto, anche in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione relative ad entrate tributarie e non tributarie (ovviamente di natura pubblicistica) disposta dall'art. 68 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 norma che, richiamando l'art. 12 del d.lvo 159/2015, ha disposto la sospensione dei termini dall'8/3/2020 sino (in seguito a diverse modifiche normative che hanno progressivamente prorogato la scadenza) al
31/8/2021, operando per 541 giorni, le cartelle su indicate si sarebbero prescritte il 24/11/2021 ovvero in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020219003655831000 notificata il
11/06/2022.
Per quanto, riguarda, invece, le cartelle n. 11020150009855411001 e n. 11020150029916117001 in quanto non contenute nell'intimazione notificata il 01/06/2015, ferma restando la dichiarazione di nullità e/o invalidità per mancata prova della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
11076201600001442000, la cartella n. 11020150009855411001 notificata il 29/05/2015, in applicazione del termine di sospensione COVID si é prescritta in 22/11/2021 ovvero in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020219003655831000 notificata il 11/06/2022 e così la cartella n.
11020150029916117001 notificata il 18/11/2015, in applicazione del termine di sospensione COVID si sarebbe prescritta il 13/05/2022 ovvero in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
11020219003655831000 notificata il 11/06/2022.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076201600001442000, conteneva anche le cartelle di pagamento n. 11020110089876929000 e 11020120066655418000 e 11020140007731384000, per cui l'interruzione della prescrizione relativamente a detti atti impoesattivi non opera con riferimento alla citata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076201600001442000, per la nota sua invalidità, ma essendo dette cartelle richiamate dall'intimazione di pagamento n. 11020159015303076/000 la cui notifica risulta avvenuta il 01/06/2015, il dies a quo da cui computare i termini di prescrizione è il 01.06.2015. Ebbene dette cartelle, contenenti crediti erariali che si prescrivono nel termine di dieci anni, non ancora decorsi, sono da ritenersi nulle nella parte relativa agli interessi e alle sanzioni per intervenuta prescrizione degli stessi, essendo trascorsi ben più di 5 anni dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento su indicata
(11020159015303076/000) e la successiva valida intimazione di pagamento n. 11020219003655831000 notificata il 11/06/2022., anche in applicazione del termine di sospensione COVID.
Di fatto, anche in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione relativa ad entrate tributarie e non tributarie, disposta dall'art. 68 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 norma che, richiamando l'art. 12 del d.lvo 159/2015, ha previsto la sospensione dei termini dall'8/3/2020 sino (in seguito a diverse modifiche normative che hanno progressivamente prorogato la scadenza) al 31/8/2021, operando per 541 giorni, le cartelle su indicate si sono prescritte il 24/11/2021 ovvero in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020219003655831000 notificata il 11/06/2022.
Diversamente per la cartella n. 11020140057233769000, notificata il 22.01.2015, anch'essa contenente crediti erariali che si prescrivono nel termine di dieci anni, non ancora decorsi, in quanto non richiamata nell'intimazione di pagamento n. 11020159015303076/000, anche se contemplata nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076201600001442000, che per la sua invalidità accertata, non realizza sulla predetta cartella l'effetto interruttivo della prescrizione, gli interessi e le sanzioni ivi contenuti si sono prescritti il 21/01/2020 ovvero ante sospensione covid intervenuta a far data dall'08/03/2020.
E che le sanzioni e gli interessi debbano essere sottoposti alla prescrizioni quinquennale è pacifico per autonomia e indipendenza della disciplina della prescrizione dei crediti nascenti dal rapporto tributario.(Cfr.
Cassazione Tributaria – sentenza n. 2095/2023 del 24.1.2023). “Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento tributario. Né si ravvisa alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte”. La Suprema Corte sottolineava che “il carattere dell'accessorietà dell'obbligazione degli interessi attiene unicamente all'aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorge unitamente all'obbligazione principale. Una volta sorta l'obbligazione di interessi (per effetto del sorgere dell'obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione;
man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti”.)
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600). Tale principio è stato ribadito dalle
Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397), secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'actio iudicati a termini dell'art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza della Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale prevista dall'art. 20 d. lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell'illecito tributario (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989).
Questa disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata dalla Cassazione ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova “...fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)...” (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. V, 9 agosto
2016, n. 16730).
L'omissione di pronuncia sul predetto punto da parte della decisione del Giudice di prime cure, comporta la riforma della sentenza.
Anche il credito riportato nella cartella di pagamento N. 11020160009766232000 è prescritto per decorso del termine triennale.
Infatti, in tema di prescrizione della tassa automobilistica, vale il principio espresso dall'ordinanza della Corte di Cassazione VI sezione civile, del 5 settembre 2022, n. 26062, secondo il quale, in conformità con l'unanime orientamento giurisprudenziale, la prescrizione inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto e si conclude il 31 dicembre del terzo anno. E non è sufficiente, ai fini dell'interruzione di tale periodo di prescrizione, la sola iscrizione a ruolo del tributo che costituisce un mero atto interno all'Amministrazione stessa, ma è necessario che il debitore/contribuente venga messo in mora, tramite notifica dell'avviso di accertamento. Dal giorno dopo la notifica dell'avviso di accertamento inizierà
a decorrere un termine triennale di prescrizione ai fini della notifica della cartella di pagamento.
L'appello va accolto e, considerato che la domanda iniziale della contribuente, formulata nel giudizio di primo grado, era volta all'annullamento integrale di tutti gli atti impugnati, anche di quelli recanti crediti erariali, per i quali, non opera la prescrizione quinquennale, applicata, invece, da questa Corte con riferimento alle sanzioni ed agli interessi riportati negli stessi atti impositivi, le spese vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello. Spese compensate per entrambi i gradi.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
SISTO AN, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 774/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Piemonte
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. RA Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Torino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 399/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4
e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219003655831000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229003172315000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229003172315000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229003172315000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229003172315000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229003172315000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229003172315000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020120013477210001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020120013477210001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140034717459001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150009855411001 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020150029916117001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020160009766232000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 774/2024, la Signora Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , impugnava la sentenza N. 399/2024 del 13.03.2024 depositata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Torino il 12.04.2024, con la quale veniva respinto, con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1600 a favore di Agenzia delle RA - Riscossione, in euro 2600 a favore di Agenzia delle RA ed in euro 700 per la Camera di commercio, il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n°
11020229003172315000 e n. 11020219003655831000 e dell'esecuzione dei ruoli e degli avvisi di addebito ad essa sottesi, per doppia imposizione e per intervenuta prescrizione dei crediti riportati nella cartella n°
11020110089876929000, cartella n°1102012001347721001, cartella n°11020120066655418000, cartella n° 11020140007731384000, cartella n. 11020140034717459001 cartella n. 11020140057233769000 cartella n. 11020150009855411001 cartella n. 11020150029916117001 cartella n. 11020160009766232000.
Con la presente impugnazione l'appellante chiede di :
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni sottese alla cartella di pagamento n. N. 11020120066655418000 per i motivi di cui in premessa ovvero per intervenuta prescrizione quinquennale e/o per un fatto estintivo della pretesa creditoria e per l'effetto disporre la riduzione del credito vantato dall'ente, scorporando interessi e sanzioni prescritte, nella misura delle sole imposte ammontanti ad euro € 1.122,16;
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'esigibilità del credito (diritto annuale camera di commercio) sotteso alle cartelle di pagamento n. 11020120013477210001, 11020140034717459001,
11020150009855411001, 11020150029916117001 per intervenuta prescrizione e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare definitivamente priva di efficacia esecutiva le cartelle di pagamento
11020120013477210001, 11020140034717459001, 11020150009855411001, 11020150029916117001 per intervenuta prescrizione e/o per la presenza di un fatto estintivo della pretesa creditoria ad esse sottesa per i motivi di cui in premessa;
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni sottese alle cartelle di pagamento n. 11020110089876929000, 11020140007731384000, 11020140057233769000 per intervenuta prescrizione quinquennale e/o per un fatto estintivo della pretesa creditoria e per l'effetto disporre la riduzione del credito vantato dall'ente, scorporando interessi e sanzioni prescritte, nella misura delle sole imposte ammontanti ad euro € 1.301,26 per la cartella n. 11020110089876929000, euro € 2.649,36 per la cartella di pagamento n. 11020140007731384000 ed euro 662,47 per la cartella di pagamento n.
11020140057233769000;
Accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità dell'iscrizione a ruolo del credito sotteso alla cartella n.
11020160009766232000 per mancato rispetto del termine di cui all'articolo 5, comma 51, D.L. 30 dicembre
1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53;
Per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare definitivamente priva di efficacia esecutiva la cartella di pagamento n. 11020160009766232000 per mancato rispetto del termine di cui all'articolo 5, comma 51, D.
L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53 e/o per un fatto estintivo della pretesa creditoria.
Si costituiva la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino evidenziando di avere regolarmente affidato i propri carichi tributari all'Agenzia delle RA . Riscossione, proprio concessionario e chiedeva dichiararsi la legittimità de proprio operato.
Si costituiva anche l'Agenzai delle RA – Riscossione ritenendo corretta la sentenza di primo grado che doveva essere confermata anche in punto prescrizione degli interessi e delle sanzioni, poiché gli accessori seguono la stessa sorte del capitale, rappresentato dai crediti erariali che si prescrivono nei dieci anni.
Non si costituivano l'Agenzia delle RA e la Regione Piemonte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'inammissibilità del ricorso di primo grado, perché la contribuente, non avrebbe potuto impugnare gli atti presupposti, attraverso l'impugnazione di un atto consequenziale, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, nella sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021 affermano il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. In tal senso, precisano che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione, intimazione di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione, intimazione di pagamento) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
La Corte, quindi, consente alla contribuente di impugnare le intimazioni di pagamento n°
11020229003172315000 e n. 11020219003655831000 al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione degli atti impositivi prodromici alle medesime e la circostanza per cui gli atti impugnati non contengano alcun errore in sé non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 e 21 del D. Lgs 546/1992, quando si è in presenza di un vizio della notifica di un atto prodromico come nel caso che qui ci occupa.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso, non può precludere a questo Collegio di esaminare il motivo di appello, così come ritenuto assorbente di altri, sollevato dall'appellante, circa l'illegittimità della notifica, in ragione delle modalità adottate per la sua effettuazione, atteso che dalla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese, dipende la legittimità dell'intimazione di pagamento dalla stesse derivante e dipendente e, quindi, la legittimità delle domande dell'appellante sulla presunta decadenza e/o prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza qui appellata, dagli atti di causa emerge la nullità della notifica della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n. 11076201600001442000, a seguito del deposito nel fascicolo di primo grado della sentenza del Tribunale di Torino n. 237/2023, pubblicata il
01/02/2023 rg n. 4816/2022 nel giudizio tra la signora Ricorrente_1, l'ADER e l'Inps.
E ciò perché detta sentenza ha accertato definitivamente la nullità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 11076201600001442000, dell'intimazione di pagamento 11020179020814306000 e dell'intimazione di pagamento n. 1020189020497475000 posto che non risultava prodotto in giudizio “il tentativo di consegna della CAD, ma quello che dovrebbe essere il solo involucro del relativo plico, con segnalazione di restituzione al mittente per compiuta giacenza. [...] in assenza di tale prova, ed essendo l'invio rituale e fruttuoso (e quindi anche il recapito) della CAD requisito di validità della notifica ex art. 140 cpc, essa deve ritenersi invalida”.
Detta statuizione rendendo nulla la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 11076201600001442000, dell'intimazione di pagamento 11020179020814306000 e dell'intimazione di pagamento n.
1020189020497475000 é incompatibile con la continuità delle diverse successive notificazioni, poiché sottrae l'anello di congiunzione fra le notifiche ad essa antecedenti e quelle successive, eleminando,
l'antecedente, o il successivo, logico-giuridico alla continuità degli atti interruttivi della prescrizione, posti a fondamente delle intimazioni di pagamento, attualmente impugnate. Certo, la predetta decisione é lontana dal rappresentare un giudicato interno o esterno, anche se le pronunce giurisdizionali relative a questioni di merito, anche se di carattere preliminare, producono effetti al di fuori del processo e vincolano le parti in tutti i futuri procedimenti giudiziari in quanto sono suscettibili di formazione di una sorta di giudicato sostanziale, ma l'accertamento compiuto in ordine alla soluzione della questione di fatto e di diritto, relativa ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel presente procedimento tributario, non può essere disatteso e trascurato dal Giudice Tributario, il quale non può ignorare che nella realtà di fatto e nel mondo del diritto esiste un preavviso di iscrizione ipotecaria n. 11076201600001442000, nullo per nullità della notifica anche se il giudizio promosso innanzi al Tribunale di Torino rg n. 4816/2022 tra la sig.ra Ricorrente_1
, l'ADER e l'Inps, abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del presente giudizio e anche se le parti sono le stesse, con l'aggiunta dell'Inps, quale ulteriore convenuto.
In relazione alle cartelle di pagamento su indicate presuntivamente notificate rispettivamente in data
14/12/2012, 28/12/2014, 29/05/2015 e 18/11/2015 e afferenti al mancato pagamento del diritto annuale della camera di commercio si evidenzia che è applicabile il termine quinquennale di prescrizione in virtù del principio espresso dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.23397/2016 del 25 ottobre 2016, per cui il diritto camerale può essere recuperato dalle Camere di Commercio, a pena di decadenza entro 5 anni, applicando, pertanto, il termine di prescrizione breve ex art. 2948 e non decennale ex art. 2946 del codice civile. La Cassazione, con l'Ordinanza n. 14244 del 25 maggio 2021, tornando sull'argomento, ha precisato che per i diritti camerali la prescrizione è di 5 anni come espressamente indicato dalla legge per le sanzioni tributarie.
Invero, la Corte di Cassazione con Sentenza n 34890/2023, ribadisce che il diritto camerale ha natura di tributo, confermata nella predetta asserzione dall'art. 13 della legge Finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del
2002), secondo cui “ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali”.
Con il successivo art. 5 quater, comma 1, DL n. 282 del 2002 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2003), l'art. 13 della legge n. 289 del 2002 è stato esteso anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale, demandando ad un successivo decreto del Ministero delle Attività produttive le modalità di attuazione.
Individuata la natura del diritto camerale, esso è disciplinato dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 il quale prevede che lo stesso, finalizzato al finanziamento ordinario delle camere di commercio, sia versato con cadenza annuale.
Il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale, non realizzatasi al momento della notifica dell'intimazione di pagamento.
Invero, considerata l'invalidità per mancata prova della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076201600001442000 le cartelle di pagamento n. 11020120013477210001,
11020140034717459001 richiamate nell'intimazione di pagamento n. 11020159015303076/000 notificata il
01/6/2015 sono da ritenersi nulle e/o invalide e/o inefficaci per intervenuta prescrizione essendo trascorsi ben più di 5 anni dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento su indicata e la successiva valida intimazioni di pagamento n. 11020219003655831000 notificata il 11/06/2022, anche in applicazione del termine di sospensione COVID.
Di fatto, anche in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione relative ad entrate tributarie e non tributarie (ovviamente di natura pubblicistica) disposta dall'art. 68 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 norma che, richiamando l'art. 12 del d.lvo 159/2015, ha disposto la sospensione dei termini dall'8/3/2020 sino (in seguito a diverse modifiche normative che hanno progressivamente prorogato la scadenza) al
31/8/2021, operando per 541 giorni, le cartelle su indicate si sarebbero prescritte il 24/11/2021 ovvero in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020219003655831000 notificata il
11/06/2022.
Per quanto, riguarda, invece, le cartelle n. 11020150009855411001 e n. 11020150029916117001 in quanto non contenute nell'intimazione notificata il 01/06/2015, ferma restando la dichiarazione di nullità e/o invalidità per mancata prova della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
11076201600001442000, la cartella n. 11020150009855411001 notificata il 29/05/2015, in applicazione del termine di sospensione COVID si é prescritta in 22/11/2021 ovvero in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020219003655831000 notificata il 11/06/2022 e così la cartella n.
11020150029916117001 notificata il 18/11/2015, in applicazione del termine di sospensione COVID si sarebbe prescritta il 13/05/2022 ovvero in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
11020219003655831000 notificata il 11/06/2022.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076201600001442000, conteneva anche le cartelle di pagamento n. 11020110089876929000 e 11020120066655418000 e 11020140007731384000, per cui l'interruzione della prescrizione relativamente a detti atti impoesattivi non opera con riferimento alla citata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076201600001442000, per la nota sua invalidità, ma essendo dette cartelle richiamate dall'intimazione di pagamento n. 11020159015303076/000 la cui notifica risulta avvenuta il 01/06/2015, il dies a quo da cui computare i termini di prescrizione è il 01.06.2015. Ebbene dette cartelle, contenenti crediti erariali che si prescrivono nel termine di dieci anni, non ancora decorsi, sono da ritenersi nulle nella parte relativa agli interessi e alle sanzioni per intervenuta prescrizione degli stessi, essendo trascorsi ben più di 5 anni dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento su indicata
(11020159015303076/000) e la successiva valida intimazione di pagamento n. 11020219003655831000 notificata il 11/06/2022., anche in applicazione del termine di sospensione COVID.
Di fatto, anche in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione relativa ad entrate tributarie e non tributarie, disposta dall'art. 68 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 norma che, richiamando l'art. 12 del d.lvo 159/2015, ha previsto la sospensione dei termini dall'8/3/2020 sino (in seguito a diverse modifiche normative che hanno progressivamente prorogato la scadenza) al 31/8/2021, operando per 541 giorni, le cartelle su indicate si sono prescritte il 24/11/2021 ovvero in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020219003655831000 notificata il 11/06/2022.
Diversamente per la cartella n. 11020140057233769000, notificata il 22.01.2015, anch'essa contenente crediti erariali che si prescrivono nel termine di dieci anni, non ancora decorsi, in quanto non richiamata nell'intimazione di pagamento n. 11020159015303076/000, anche se contemplata nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076201600001442000, che per la sua invalidità accertata, non realizza sulla predetta cartella l'effetto interruttivo della prescrizione, gli interessi e le sanzioni ivi contenuti si sono prescritti il 21/01/2020 ovvero ante sospensione covid intervenuta a far data dall'08/03/2020.
E che le sanzioni e gli interessi debbano essere sottoposti alla prescrizioni quinquennale è pacifico per autonomia e indipendenza della disciplina della prescrizione dei crediti nascenti dal rapporto tributario.(Cfr.
Cassazione Tributaria – sentenza n. 2095/2023 del 24.1.2023). “Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento tributario. Né si ravvisa alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte”. La Suprema Corte sottolineava che “il carattere dell'accessorietà dell'obbligazione degli interessi attiene unicamente all'aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorge unitamente all'obbligazione principale. Una volta sorta l'obbligazione di interessi (per effetto del sorgere dell'obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione;
man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti”.)
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600). Tale principio è stato ribadito dalle
Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397), secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'actio iudicati a termini dell'art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza della Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale prevista dall'art. 20 d. lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell'illecito tributario (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989).
Questa disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata dalla Cassazione ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova “...fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)...” (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. V, 9 agosto
2016, n. 16730).
L'omissione di pronuncia sul predetto punto da parte della decisione del Giudice di prime cure, comporta la riforma della sentenza.
Anche il credito riportato nella cartella di pagamento N. 11020160009766232000 è prescritto per decorso del termine triennale.
Infatti, in tema di prescrizione della tassa automobilistica, vale il principio espresso dall'ordinanza della Corte di Cassazione VI sezione civile, del 5 settembre 2022, n. 26062, secondo il quale, in conformità con l'unanime orientamento giurisprudenziale, la prescrizione inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto e si conclude il 31 dicembre del terzo anno. E non è sufficiente, ai fini dell'interruzione di tale periodo di prescrizione, la sola iscrizione a ruolo del tributo che costituisce un mero atto interno all'Amministrazione stessa, ma è necessario che il debitore/contribuente venga messo in mora, tramite notifica dell'avviso di accertamento. Dal giorno dopo la notifica dell'avviso di accertamento inizierà
a decorrere un termine triennale di prescrizione ai fini della notifica della cartella di pagamento.
L'appello va accolto e, considerato che la domanda iniziale della contribuente, formulata nel giudizio di primo grado, era volta all'annullamento integrale di tutti gli atti impugnati, anche di quelli recanti crediti erariali, per i quali, non opera la prescrizione quinquennale, applicata, invece, da questa Corte con riferimento alle sanzioni ed agli interessi riportati negli stessi atti impositivi, le spese vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello. Spese compensate per entrambi i gradi.