Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1414/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], ivi Parte_1
elettivamente domiciliata in via Archimede n. 10, presso l'Avv. Fabiola Di
Gristina, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], ivi Parte_2
elettivamente domiciliato in via Marchese di Villabianca n. 111, , presso l'Avv. Alfonso Marsala, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
divorzio congiunto - cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso e verbale dell'udienza del
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
13.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 20/13, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo,
da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 16.6.2005,
da nata a [...] in data [...], e da Parte_1
nato a [...] in data [...], trascritto nei Parte_2
registri dello Stato civile di detto Comune al n. 26, parte II, serie A
dell'anno 2005, alle condizioni riportate in parte motiva.
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Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 01/04/2025.
Il Presidente Il Giudice Estensore Giuseppe Rini Daniele Salvatore Abbate
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Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile