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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 636/2024
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 636/2024
Udienza del 15 aprile 2025, GI Dott.ssa Annafrancesca Capone
Viste le note di trattazione scritta depositate da parte appellata
IL GIUDICE decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 636/2024 R.G., avente ad oggetto “appello - opposizione a cartella (art. 615, cpc)” proposto
DA
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Gianluca Giannone, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 ( C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Bascià, giusta procura in atti;
APPELLATA
Conclusioni: come rassegnate all'udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione dell'8.3.2022, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Lecce l' impugnando la cartella di pagamento Controparte_2
n. 05920200020528258001 per un presunto debito complessivo di € 596,08 da ricondursi a violazione del codice della strada e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Preliminarmente
1) sospendere la efficacia della cartella esattoriale impugnata per i motivi dedotti in narrativa;
Nel merito:
1)Accertare e dichiarare la nullità della cartella impugnata per inesistenza di un titolo nei confronti della società opponente per i motivi dedotti in narrativa;
2) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno delle proprie pretese deduceva la mancata notifica del verbale sotteso all'impugnata cartella, e di essere comunque del tutto estranea alla violazione poiché il veicolo alla data della presunta notifica del verbale (19.11.2018) non era di sua proprietà.
Regolarmente costituitasi in quel giudizio, l chiedeva di essere Controparte_1 autorizzata alla chiamata in causa dell'ente impositore prefettura di BAT, “quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze …”.
In data 08.06.2022, il G.d.P. adito sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31.05.2022, ordinava quindi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore a cura di parte attrice, disponendo il rinvio della causa all'udienza del 4.10.2022
Con successiva ordinanza del 31.01.2023, il Giudice adito, onerava l'opponente di Pt_1 depositare l'atto di integrazione del contraddittorio entro l'udienza del 02.03.2023,
pagina 2 di 6 quando la difesa dell'attrice insisteva acchè l'integrazione del contraddittorio fosse demandata alla difesa di Con provvedimento depositato in data 13.04.2023, CP_3 quindi, il G.d.P. adito disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore a cura dell' e per consentire detto incombente Controparte_4 fissava l'udienza del 04.07.2023, quando nessuno compariva per né veniva de- CP_3 positato dalla difesa dell' l'atto di chiamata in causa dell'ente impositore. CP_1
Con sentenza n. 7101/2023, del 25.07.2023, quindi, il Giudice di Pace di Lecce dichiarava la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente l'omologo del luogo dell'accertata infrazione.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto il presente appello, chiedendo Parte_1 testualmente al Tribunale di voler “accogliere il presente gravame avverso la sentenza n.
7101/2023, datata 25.07.2023, comunicata in data 27.07.2023 dal Giudice di Pace di
Lecce – Dott.ssa A. L. Specchia – nel giudizio n. 5148/2022 R.G., mai notificata alla deducente e, quindi:
- dichiarare la nullità dell'appellata sentenza per violazione degli artt. 27, 38 e 48 c.p.c.; - conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione proposta, accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale n. 05920200020528258001 per un presunto debito com- plessivo di € 596,08 in quanto al momento della presunta infrazione la non Parte_1
era proprietaria dal veicolo tg. CJ844HM;
- condannare al pagamento delle spese e competenze sostenute dall'odierna CP_3
appellante per il doppio grado di giudizio, deducendo la nullità della sentenza per illegittimità della declaratoria di incompetenza territoriale del G.d.P. adito a decidere sull'impugnazione della cartella di pagamento n. 05920200020528258001 RIFERITA AL
RUOLO N. 2020/003160 DELLA la Controparte_5
violazione degli artt. 27, 38 e 428, co. 1, c.p.c.; la mancata e/o generica indicazione in sentenza del G.d.P. territorialmente competente;
il difetto di prova in ordine alla notifica del verbale prodromico.”
Si è costituita in giudizio l' la quale ha chiesto al Giudice Controparte_1 adito “1) Accertata e dichiara l'infondatezza dei motivi di cui all'atto di appello, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, Voglia rigettare l'appello promosso con conferma della sentenza impugnata;
pagina 3 di 6 2) Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere fondato il motivo di appello attinente alla competenza territoriale del Giudice di Pace di Lecce e decidere la causa nel merito, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione, accertato e dichiarato il vizio originario del contraddittorio (per omessa evocazione in giudizio dell'Ente impositore) dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione promossa in primo grado;
3) Condannare la alla rifusione delle spese e Parte_2
competenze legali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore della scrivente procuratrice antistataria”, deducendo la correttezza della statuizione di primo grado, secondo le norme che regolano le azioni recuperatorie;
la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente improcedibilità dell'azione per difetto dell'originario contraddittorio.
In data 21.5.2024 il Giudice rinviava la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
***
La sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce e oggi appellata va riformata, seppur per ragioni preliminari rispetto a quelle invocate dall'appellante.
1. Va innanzitutto individuata l'esatta qualificazione dell'azione proposta in primo grado, che va ricondotta senza dubbio tra le azioni recuperatorie ex art. 7 D. Lgs. 150/2011.
E' noto che le opposizioni con le quali si contesta una cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, vanno proposte ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; di conseguenza, se proposte ai sensi dell'art. 615 c.p.c., vanno riqualificate nel senso indicato, quali opposizioni alla sanzione amministrativa. In tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti (vds. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 6204 del 7.3.2024, che richiama Cass. SS.UU. Sent. n. 22080 del 22/09/2017 e successive conformi). In tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo pagina 4 di 6 effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti.
2. Alla luce di queste considerazioni, pur essendovi una incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Lecce in favore del Giudice di Pace del luogo della commessa infrazione, il rilievo è stato tardivo;
infatti, l'incompetenza è stata dichiarata nella sentenza che ha concluso il giudizio di primo grado e non entro la prima udienza come disposto dall'art. 38, cp. 3, c.p.c.).
3. Ciò che invece rileva in questa sede è che il giudice di prime cure avesse effettivamente rilevato il difetto di contraddittorio, esistente sul presupposto che, in caso di azione recuperatoria, “legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. (…) infatti, si è precisato che sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, con riferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (cioè, ai casi in cui sia dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa)”, onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti (Cass. Civ., ordin. n. 6204/2024 citata). Proprio in virtù di ciò, il giudice di prime cure, su istanza formulata da nella propria comparsa di CP_3
costituzione e risposta, ha disposto la chiamata in causa del litisconsorte necessario, ponendo l'onere – rimasto inottemperato - inizialmente a carico dell'opponente e poi, successivamente, a carico dell'ente riscossore. In conseguenza di tanto, il contraddittorio non è stato integrato correttamente, in quanto che avrebbe dovuto evocare la Pt_1
ab origine, avendone interesse, non ha proceduto alla chiamata in causa CP_5
nemmeno dopo l'ordine del giudice che indicava il contraddittore necessario su domanda di e questa, a sua volta non ha inteso procedere con la chiamata in causa che essa CP_3 stessa aveva domandato. Orbene, alla luce di tanto e di quanto disposto dall'art. 102 c.p.c., trattandosi di litisconsorzio necessario, l'esito della causa non potrà che essere l'estinzione, poiché secondo la legge, sia che l'ordine di integrazione non venga eseguito,
pagina 5 di 6 sia che venga eseguito senza il rispetto del termine perentorio contenuto nell'ordine del giudice, questi dovrà dichiarare l'estinzione del processo ex art. 307, co. 3, c.p.c., senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di inattività qualificata, la quale si verifica nei casi in cui la mancata sanatoria del vizio impedirebbe comunque la prosecuzione del giudizio e richiederebbe una chiusura in rito del processo.
4. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite anche per questa fase del giudizio, stante la particolarità delle questioni rilevate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 636/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in riforma della sentenza oggi appellata, dichiara l'estinzione del giudizio proposto innanzi al
G.d.P. di Lecce, n. 5148/2022;
2) spese compensate.
Così deciso in Lecce, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 6 di 6
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 636/2024
Udienza del 15 aprile 2025, GI Dott.ssa Annafrancesca Capone
Viste le note di trattazione scritta depositate da parte appellata
IL GIUDICE decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 636/2024 R.G., avente ad oggetto “appello - opposizione a cartella (art. 615, cpc)” proposto
DA
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Gianluca Giannone, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 ( C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Bascià, giusta procura in atti;
APPELLATA
Conclusioni: come rassegnate all'udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione dell'8.3.2022, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Lecce l' impugnando la cartella di pagamento Controparte_2
n. 05920200020528258001 per un presunto debito complessivo di € 596,08 da ricondursi a violazione del codice della strada e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Preliminarmente
1) sospendere la efficacia della cartella esattoriale impugnata per i motivi dedotti in narrativa;
Nel merito:
1)Accertare e dichiarare la nullità della cartella impugnata per inesistenza di un titolo nei confronti della società opponente per i motivi dedotti in narrativa;
2) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno delle proprie pretese deduceva la mancata notifica del verbale sotteso all'impugnata cartella, e di essere comunque del tutto estranea alla violazione poiché il veicolo alla data della presunta notifica del verbale (19.11.2018) non era di sua proprietà.
Regolarmente costituitasi in quel giudizio, l chiedeva di essere Controparte_1 autorizzata alla chiamata in causa dell'ente impositore prefettura di BAT, “quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze …”.
In data 08.06.2022, il G.d.P. adito sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31.05.2022, ordinava quindi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore a cura di parte attrice, disponendo il rinvio della causa all'udienza del 4.10.2022
Con successiva ordinanza del 31.01.2023, il Giudice adito, onerava l'opponente di Pt_1 depositare l'atto di integrazione del contraddittorio entro l'udienza del 02.03.2023,
pagina 2 di 6 quando la difesa dell'attrice insisteva acchè l'integrazione del contraddittorio fosse demandata alla difesa di Con provvedimento depositato in data 13.04.2023, CP_3 quindi, il G.d.P. adito disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore a cura dell' e per consentire detto incombente Controparte_4 fissava l'udienza del 04.07.2023, quando nessuno compariva per né veniva de- CP_3 positato dalla difesa dell' l'atto di chiamata in causa dell'ente impositore. CP_1
Con sentenza n. 7101/2023, del 25.07.2023, quindi, il Giudice di Pace di Lecce dichiarava la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente l'omologo del luogo dell'accertata infrazione.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto il presente appello, chiedendo Parte_1 testualmente al Tribunale di voler “accogliere il presente gravame avverso la sentenza n.
7101/2023, datata 25.07.2023, comunicata in data 27.07.2023 dal Giudice di Pace di
Lecce – Dott.ssa A. L. Specchia – nel giudizio n. 5148/2022 R.G., mai notificata alla deducente e, quindi:
- dichiarare la nullità dell'appellata sentenza per violazione degli artt. 27, 38 e 48 c.p.c.; - conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione proposta, accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale n. 05920200020528258001 per un presunto debito com- plessivo di € 596,08 in quanto al momento della presunta infrazione la non Parte_1
era proprietaria dal veicolo tg. CJ844HM;
- condannare al pagamento delle spese e competenze sostenute dall'odierna CP_3
appellante per il doppio grado di giudizio, deducendo la nullità della sentenza per illegittimità della declaratoria di incompetenza territoriale del G.d.P. adito a decidere sull'impugnazione della cartella di pagamento n. 05920200020528258001 RIFERITA AL
RUOLO N. 2020/003160 DELLA la Controparte_5
violazione degli artt. 27, 38 e 428, co. 1, c.p.c.; la mancata e/o generica indicazione in sentenza del G.d.P. territorialmente competente;
il difetto di prova in ordine alla notifica del verbale prodromico.”
Si è costituita in giudizio l' la quale ha chiesto al Giudice Controparte_1 adito “1) Accertata e dichiara l'infondatezza dei motivi di cui all'atto di appello, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, Voglia rigettare l'appello promosso con conferma della sentenza impugnata;
pagina 3 di 6 2) Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere fondato il motivo di appello attinente alla competenza territoriale del Giudice di Pace di Lecce e decidere la causa nel merito, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione, accertato e dichiarato il vizio originario del contraddittorio (per omessa evocazione in giudizio dell'Ente impositore) dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione promossa in primo grado;
3) Condannare la alla rifusione delle spese e Parte_2
competenze legali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore della scrivente procuratrice antistataria”, deducendo la correttezza della statuizione di primo grado, secondo le norme che regolano le azioni recuperatorie;
la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente improcedibilità dell'azione per difetto dell'originario contraddittorio.
In data 21.5.2024 il Giudice rinviava la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
***
La sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce e oggi appellata va riformata, seppur per ragioni preliminari rispetto a quelle invocate dall'appellante.
1. Va innanzitutto individuata l'esatta qualificazione dell'azione proposta in primo grado, che va ricondotta senza dubbio tra le azioni recuperatorie ex art. 7 D. Lgs. 150/2011.
E' noto che le opposizioni con le quali si contesta una cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, vanno proposte ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; di conseguenza, se proposte ai sensi dell'art. 615 c.p.c., vanno riqualificate nel senso indicato, quali opposizioni alla sanzione amministrativa. In tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti (vds. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 6204 del 7.3.2024, che richiama Cass. SS.UU. Sent. n. 22080 del 22/09/2017 e successive conformi). In tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo pagina 4 di 6 effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti.
2. Alla luce di queste considerazioni, pur essendovi una incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Lecce in favore del Giudice di Pace del luogo della commessa infrazione, il rilievo è stato tardivo;
infatti, l'incompetenza è stata dichiarata nella sentenza che ha concluso il giudizio di primo grado e non entro la prima udienza come disposto dall'art. 38, cp. 3, c.p.c.).
3. Ciò che invece rileva in questa sede è che il giudice di prime cure avesse effettivamente rilevato il difetto di contraddittorio, esistente sul presupposto che, in caso di azione recuperatoria, “legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. (…) infatti, si è precisato che sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, con riferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (cioè, ai casi in cui sia dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa)”, onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti (Cass. Civ., ordin. n. 6204/2024 citata). Proprio in virtù di ciò, il giudice di prime cure, su istanza formulata da nella propria comparsa di CP_3
costituzione e risposta, ha disposto la chiamata in causa del litisconsorte necessario, ponendo l'onere – rimasto inottemperato - inizialmente a carico dell'opponente e poi, successivamente, a carico dell'ente riscossore. In conseguenza di tanto, il contraddittorio non è stato integrato correttamente, in quanto che avrebbe dovuto evocare la Pt_1
ab origine, avendone interesse, non ha proceduto alla chiamata in causa CP_5
nemmeno dopo l'ordine del giudice che indicava il contraddittore necessario su domanda di e questa, a sua volta non ha inteso procedere con la chiamata in causa che essa CP_3 stessa aveva domandato. Orbene, alla luce di tanto e di quanto disposto dall'art. 102 c.p.c., trattandosi di litisconsorzio necessario, l'esito della causa non potrà che essere l'estinzione, poiché secondo la legge, sia che l'ordine di integrazione non venga eseguito,
pagina 5 di 6 sia che venga eseguito senza il rispetto del termine perentorio contenuto nell'ordine del giudice, questi dovrà dichiarare l'estinzione del processo ex art. 307, co. 3, c.p.c., senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di inattività qualificata, la quale si verifica nei casi in cui la mancata sanatoria del vizio impedirebbe comunque la prosecuzione del giudizio e richiederebbe una chiusura in rito del processo.
4. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite anche per questa fase del giudizio, stante la particolarità delle questioni rilevate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 636/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in riforma della sentenza oggi appellata, dichiara l'estinzione del giudizio proposto innanzi al
G.d.P. di Lecce, n. 5148/2022;
2) spese compensate.
Così deciso in Lecce, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 6 di 6