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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5578 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. IO AC Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. FR GE RI UL Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2737/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione alla stima ex artt. 54 d.lgs. n° 327/01, 29 e 3 comma 3 d.lgs. n° 150/11, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 29.10.2025 , tra:
- (C.F.: , (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F: e (C.F: ), tutti C.F._4 Parte_5 C.F._5
rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Maiella (C.F: ) C.F._6
-ricorrenti-
e
- (C.F. e P.IVA: ), in persona del sindaco p.t., rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avvocato Luca Cecere (C.F.: ) C.F._7
-resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione ex artt. 281–decies e ss c.p.c. i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito la Corte di Appello di Napoli a seguito della sentenza declinatoria di giurisdizione pronunciata dal TAR Campania-Salerno, con sentenza n. 643/2023.
1 In effetti il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione - spiegata dai in origine, Pt_1
dinanzi al - avverso la determinazione RCG n. 4464/2023 del 27.12.2023, Controparte_2
emessa dal ed avente ad oggetto: "Occupazione d'urgenza non Controparte_1
preordinata all'esproprio di suoli occorrenti per la realizzazione di una strada di accesso ai fondi interclusi a seguito di crollo del ponte sul torrente Fenestrelle L.go Santo Spirito -
Rettifica Decreto n. 36660/2018".
Con tale impugnazione i ricorrenti assumevano:
- di essere proprietari di un fondo sito nel Comune di , al foglio 22, particella 1595, CP_1
di mq 198, che nel 2018 è stato oggetto del provvedimento di occupazione temporanea di cui al decreto n. 36660 del 25.05.2018, emesso in virtù di determina dirigenziale del
[...]
n. 1485 del 23.05.2018; CP_1
- che il provvedimento di occupazione, di originaria durata di mesi tre, successivamente prorogato con cadenza trimestrale sino al 30.04.2018 (per un totale complessivo di mesi sessantaquattro), indicava un'indennità di occupazione mensile di € 825,00, ritenuta soddisfacente da essi ricorrenti e quindi accettata mediante invio di una pec al Comune in data 5.06.2018;
- che il aveva regolarmente proceduto al pagamento dell'indennità di occupazione CP_1
per un periodo ricompreso tra l'immissione in possesso e l'agosto 2019, salvo rendersi successivamente inadempiente, tant'è che essi ricorrenti hanno dovuto proporre ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Avellino per ottenere il pagamento dell'indennità relativamente alle mensilità da settembre 2019 al 31.03.2021, oltre a quelle maturande da tale data;
- che il ricorso era stato accolto con decreto monitorio n. 1181/2021, con cui si era ingiunto al di pagare ad essi ricorrenti la somma di € 18.840,00; Controparte_1
- che il non aveva presentato opposizione ed anzi, con proprio decreto CP_1 CP_1
del 20/10/21, aveva liquidato l'importo di € 19.800,00 per le indennità dovute da settembre
2019 fino a settembre 2021;
- che nell'anno 2023, a seguito della scadenza dell'ultimo decreto di proroga (30.04.2023), il giusto verbale del 26 settembre, aveva proceduto alla restituzione ad essi CP_1
ricorrenti del fondo in questione;
2 - che successivamente, con determina dirigenziale n. 4464 del 27/12/2023, il Comune aveva rettificato l'originario decreto n. 36660 del 25/5/18, stabilendo: che vi era stato un errore materiale di calcolo nella determinazione delle indennità di occupazione contenuta nell'originario decreto di occupazione;
che l'errore consisteva nel fatto che l'entità dell'indennità di occupazione riportata nel decreto di occupazione era da intendersi come
“annuale”, e non “mensile”, come invece era stata intesa in sede di calcolo;
che quindi il decreto di occupazione andava rettificato laddove nella colonna delle indennità offerte l'importo veniva erroneamente riferito all'indennità mensile anziché a quella annuale;
che, in definitiva, l'importo complessivo spettante era di € 4.391,04 ed i dovevano Pt_1
conseguentemente restituire la somma di € 32.175,00, indebitamente percepita;
- che tale determina era illegittima.
Il , con sentenza pubblicata in data 13.3.2024, statuiva che il ricorso Controparte_2
verteva “nelle materie dell'esatta determinazione dell'indennità da occupazione legittima e della restituzione di un indebito oggettivo da determinarsi secondo parametri predeterminati con legge, entrambe riservate alla giurisdizione ordinaria”.
A seguito di tale pronuncia i hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte di Pt_1
Appello, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della determina RCG n. 4464/2023 del 27/12/2023,
n.DetSet 1283/2023 del 21/12/2023, del Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio del
e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, unitamente agli atti Controparte_1
preordinati, connessi e/o conseguenti di cui in epigrafe con conferma degli importi corrisposti
e da corrispondere, così come da decreto di occupazione n. 36660/2018. 2) Vinti spese, diritti e onorari di causa, C.p.A. e spese generali (15% forfettario), da attribuirsi al procuratore antistatario, Avv. Antonio Maiella”.
Si è costituito in giudizio il , il quale, nel resistere all'avverso ricorso, ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: 1) rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improponibile oltre che infondato in fatto ed in diritto;
2) accogliere la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito e condannare i ricorrenti alla restituzione dell'importo complessivo di € 27.783,96 o quanto meno dell'importo di € 8943,96 per le somme corrisposte indebitamente non in conseguenza del decreto ingiuntivo non opposto;
3) accogliere, in via subordinata, la domanda di ingiustificato arricchimento dei ricorrenti,
3 condannando gli stessi alla restituzione dell'importo di € 27.783,96, ovvero di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, eventualmente anche a mezzo di CTU che determini la giusta indennità di occupazione;
4) accertare e dichiarare in ogni caso che alcuna somma ulteriore, oltre a quelle già percepite, è dovuta ai ricorrenti a titolo di indennità di occupazione;
5) con vittoria di spese e competenze di causa”.
Non essendo necessario procedere ad istruttoria, la causa è stata riservata in decisione ex art. 281 terdecies c.p.c., all'esito delle note scritte delle parti disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione avanzata dal di Controparte_1
inammissibilità del ricorso in riassunzione in considerazione del fatto che i ricorrenti lo hanno promosso senza produrre l'originario ricorso innanzi al T.A.R.
L'eccezione è manifestamente infondata, posto che l'art. 59 L. n° 69/2009, in materia di traslatio iudicii a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione, non prescrive alla parte che agisce in riassunzione alcun obbligo di deposito del ricorso proposto al giudice originariamente adito, a pena peraltro di inammissibilità.
Ciò posto, si può per il resto convenire con la giurisdizione di questa Corte di appello, atteso che, pur apparentemente discutendosi della legittimità della determina n° 4464/2023 del
27.12.2023, che ha rettificato un presunto errore materiale contenuto nell'originario decreto di occupazione nella parte in cui esso indicava l'indennità dovuta, nella sostanza si tratta di accertare il quantum dell'indennità dovuta ai ricorrenti, se cioè quella di euro 825,00 mensili, indicata nell'originario decreto di occupazione, oppure quella di euro 825,00 annuali, indicata nella determina di rettifica;
in proposito, seppure in tema di occupazione preordinata all'esproprio, è stato statuito che: “Avverso il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, di cui all'art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che contenga la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, la doglianza relativa al "quantum" dell'indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli artt. 50 (cui rinvia l'art. 22-bis citato) e 53 del d. lgs. n. 327 del 2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello,
4 ovvero al Tribunale regionale delle acque pubbliche ove l'occupazione dei fondi, totale o parziale, permanente o temporanea, avvenga "in conseguenza dell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque", ai sensi dell'art. 140, lett. d), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n°
10362 del 06/05/2009).
…
Nel merito il ricorso è fondato.
Punto di partenza di qualsivoglia ragionamento è che l'indennità determinata dall'amministrazione, una volta che sia stata condivisa dal proprietario (cfr. l'art. 20 del
D.P.R. n° 327/2001) e che non vengano quindi attivati i rimedi della determinazione della stessa da parte della terna dei tecnici ovvero da parte della commissione provinciale (cfr.
l'art. 21 del D.P.R. n° 327/2001), diviene definitiva e non può quindi più essere unilateralmente modificata dall'amministrazione: tali principi valgono non solo per l'indennità di espropriazione, ma anche per l'indennità di occupazione, per la quale l'art. 50 del D.P.R.
n° 327/2001 prevede che solo se manca l'accordo la procedura per la determinazione dell'indennità prosegue il suo iter (dovendo essere determinata dalla commissione provinciale, la cui determinazione è a sua volta impugnabile con opposizione alla stima).
Ed infatti nel caso di specie l'amministrazione, per giustificare il suo operato, ha qualificato la sua determinazione n° 4464 del 27.12.2023 come un provvedimento di rettifica del decreto di occupazione temporanea n° 36660 del 25.5.2018, nel senso che l'indennità di euro 825,00 indicata in quest'ultimo fosse da intendersi come indennità annuale, e non come indennità mensile.
Va tuttavia obiettato che, come precisato dal Consiglio di Stato, “l'istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l'amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità. Affinché ricorra un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto
5 destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto. Né alla rettifica si può far luogo oltre un congruo limite temporale, onde non pregiudicare la certezza dei rapporti, specie in caso di incidenza pregiudizievole sulla situazione giuridica del destinatario dell'atto” (cfr. Cons. Stato, Sez.
VI, 5.03. 2014, n.1036).
Come precisa la detta pronuncia, quindi, affinché ricorra un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico emendabile con un provvedimento di rettifica, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo.
Ebbene, questi essendo i principi da applicare, è da escludersi che, all'esito della lettura del decreto di occupazione temporanea n° 36660 del 25.5.2018, si possa affermare che sia obiettivamente rilevabile e riconoscibile che, laddove in tale decreto è indicata, come spettante ai una indennità di occupazione di euro 825,00, tale somma sia da Pt_1
intendersi come indennità annuale e che sia quindi un errore palese intenderla come mensile.
E' invece vero l'esatto contrario.
Infatti, il decreto in questione aveva previsto una occupazione di durata trimestrale (solo successivamente sono intervenute varie proroghe che hanno comportato una durata di cinque anni): non si vede, quindi, come si possa affermare che la somma di euro 825,00 indicata nel decreto potesse essere obiettivamente e palesemente riconoscibile come riferibile ad un intero anno, laddove l'occupazione non doveva avere tale durata e laddove poi nel decreto stesso la succitata somma di euro 825,00 viene espressamente moltiplicata per tre mesi (!), ad ulteriore evidente conferma che la volontà sostanziale dell'amministrazione era proprio quella di indicare nella somma di euro 825,00 l'ammontare dell'indennità mensile.
La considerazione, operata dall'ente comunale nella comparsa di costituzione, che in tal modo il bene avrebbe lo spropositato valore di euro 600 al metro quadrato lascia il tempo che trova in quanto significa solo che ci troviamo di fronte ad una clamorosa errata valutazione del valore del bene, che il deve imputare solo a se stesso (fermo CP_1
6 restando che, probabilmente, si tratta di una valutazione volutamente spropositata, operata dall'ente comunale allorquando esso riteneva che l'occupazione dovesse durare solo tre mesi e che, quindi, l'aveva effettuata in tal modo al fine di invogliare il privato ad accettare l'indennità offerta) ed alla quale l'ente comunale ha cercato di porre rimedio ex post con un escamotage, allorquando, alla luce del protrarsi dell'occupazione, l'indennità come sopra determinata aveva comportato cospicui e non preventivati esborsi.
Va altresì aggiunto che la succitata pronuncia del Consiglio di Stato precisa anche che: “Né alla rettifica si può far luogo oltre un congruo limite temporale, onde non pregiudicare la certezza dei rapporti, specie in caso di incidenza pregiudizievole sulla situazione giuridica del destinatario dell'atto”: ebbene, nel caso di specie alla presunta rettifica si è giunti ben cinque anni dopo l'emissione del decreto di occupazione, addirittura allorquando l'occupazione era già cessata ed il bene riconsegnato ai proprietari.
Peraltro, sulle somme a cui avevano diritto gli odierni ricorrenti a titolo di indennità di occupazione si è già formato anche un giudicato, a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n° 1181/2021, non opposto: tale decreto riguarda le mensilità da settembre 2019
a giugno 2021, ma vale il principio che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento del credito stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. Cass., sez. 3, n° 28318 del 28.11.2017).
In definitiva, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto, va dichiarato che l'indennità di occupazione per i mq 198 del fondo sito nel Comune di , al foglio 22, CP_1
particella 1595, intestato agli odierni ricorrenti, è quella di euro 825,00 mensili indicata nel decreto di occupazione temporanea n° 36660 del 25.5.2018, e non quella di euro 825,00 annuale indicata nella determinazione n° 4464 del 27.12.2023.
…
Ne consegue l'assoluta infondatezza delle domande riconvenzionali di restituzione dell'indebito e di ingiustificato arricchimento avanzate dall'ente comunale.
E' chiaro che se l'indennità dovuta è quella mensile di euro 825,00 indicata nel decreto di occupazione temporanea n° 36660 del 25.5.2018 non vi sono somme indebitamente percepite dai ricorrenti, né tanto meno vi è un ingiustificato arricchimento, ai danni
7 dell'amministrazione, da parte degli stessi (che si sono limitati a percepire l'indennità come determinata dalla stessa amministrazione).
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il resistente va condannato al CP_1
pagamento, a favore dei ricorrenti, e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 5.500,00 per onorari, attenendosi a valori tra i minimi ed i medi previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000
(valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva dell'indennità versata per i vari anni di occupazione, della cui entità si discute), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nulla spetta, invece,
a titolo di spese vive, che non risultano versate al momento dell'iscrizione a ruolo né successivamente.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_3 Pt_4
e , dichiara che l'indennità di occupazione per i mq 198 del fondo sito
[...] Parte_5
nel Comune di , al foglio 22, particella 1595, intestato agli odierni ricorrenti, è quella CP_1
di euro 825,00 mensili indicata nel decreto di occupazione temporanea n° 36660 del
25.5.2018, e non quella di euro 825,00 annuali indicata nella determinazione n° 4464 del
27.12.2023;
- per l'effetto, rigetta le domande riconvenzionali formulate dal nei Controparte_1
confronti dei ricorrenti;
- condanna il al pagamento, a favore dei ricorrenti e con distrazione al Controparte_1
difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro
5.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FR GE RI UL IO AC
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. IO AC Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. FR GE RI UL Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2737/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione alla stima ex artt. 54 d.lgs. n° 327/01, 29 e 3 comma 3 d.lgs. n° 150/11, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 29.10.2025 , tra:
- (C.F.: , (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F: e (C.F: ), tutti C.F._4 Parte_5 C.F._5
rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Maiella (C.F: ) C.F._6
-ricorrenti-
e
- (C.F. e P.IVA: ), in persona del sindaco p.t., rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avvocato Luca Cecere (C.F.: ) C.F._7
-resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione ex artt. 281–decies e ss c.p.c. i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito la Corte di Appello di Napoli a seguito della sentenza declinatoria di giurisdizione pronunciata dal TAR Campania-Salerno, con sentenza n. 643/2023.
1 In effetti il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione - spiegata dai in origine, Pt_1
dinanzi al - avverso la determinazione RCG n. 4464/2023 del 27.12.2023, Controparte_2
emessa dal ed avente ad oggetto: "Occupazione d'urgenza non Controparte_1
preordinata all'esproprio di suoli occorrenti per la realizzazione di una strada di accesso ai fondi interclusi a seguito di crollo del ponte sul torrente Fenestrelle L.go Santo Spirito -
Rettifica Decreto n. 36660/2018".
Con tale impugnazione i ricorrenti assumevano:
- di essere proprietari di un fondo sito nel Comune di , al foglio 22, particella 1595, CP_1
di mq 198, che nel 2018 è stato oggetto del provvedimento di occupazione temporanea di cui al decreto n. 36660 del 25.05.2018, emesso in virtù di determina dirigenziale del
[...]
n. 1485 del 23.05.2018; CP_1
- che il provvedimento di occupazione, di originaria durata di mesi tre, successivamente prorogato con cadenza trimestrale sino al 30.04.2018 (per un totale complessivo di mesi sessantaquattro), indicava un'indennità di occupazione mensile di € 825,00, ritenuta soddisfacente da essi ricorrenti e quindi accettata mediante invio di una pec al Comune in data 5.06.2018;
- che il aveva regolarmente proceduto al pagamento dell'indennità di occupazione CP_1
per un periodo ricompreso tra l'immissione in possesso e l'agosto 2019, salvo rendersi successivamente inadempiente, tant'è che essi ricorrenti hanno dovuto proporre ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Avellino per ottenere il pagamento dell'indennità relativamente alle mensilità da settembre 2019 al 31.03.2021, oltre a quelle maturande da tale data;
- che il ricorso era stato accolto con decreto monitorio n. 1181/2021, con cui si era ingiunto al di pagare ad essi ricorrenti la somma di € 18.840,00; Controparte_1
- che il non aveva presentato opposizione ed anzi, con proprio decreto CP_1 CP_1
del 20/10/21, aveva liquidato l'importo di € 19.800,00 per le indennità dovute da settembre
2019 fino a settembre 2021;
- che nell'anno 2023, a seguito della scadenza dell'ultimo decreto di proroga (30.04.2023), il giusto verbale del 26 settembre, aveva proceduto alla restituzione ad essi CP_1
ricorrenti del fondo in questione;
2 - che successivamente, con determina dirigenziale n. 4464 del 27/12/2023, il Comune aveva rettificato l'originario decreto n. 36660 del 25/5/18, stabilendo: che vi era stato un errore materiale di calcolo nella determinazione delle indennità di occupazione contenuta nell'originario decreto di occupazione;
che l'errore consisteva nel fatto che l'entità dell'indennità di occupazione riportata nel decreto di occupazione era da intendersi come
“annuale”, e non “mensile”, come invece era stata intesa in sede di calcolo;
che quindi il decreto di occupazione andava rettificato laddove nella colonna delle indennità offerte l'importo veniva erroneamente riferito all'indennità mensile anziché a quella annuale;
che, in definitiva, l'importo complessivo spettante era di € 4.391,04 ed i dovevano Pt_1
conseguentemente restituire la somma di € 32.175,00, indebitamente percepita;
- che tale determina era illegittima.
Il , con sentenza pubblicata in data 13.3.2024, statuiva che il ricorso Controparte_2
verteva “nelle materie dell'esatta determinazione dell'indennità da occupazione legittima e della restituzione di un indebito oggettivo da determinarsi secondo parametri predeterminati con legge, entrambe riservate alla giurisdizione ordinaria”.
A seguito di tale pronuncia i hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte di Pt_1
Appello, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della determina RCG n. 4464/2023 del 27/12/2023,
n.DetSet 1283/2023 del 21/12/2023, del Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio del
e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, unitamente agli atti Controparte_1
preordinati, connessi e/o conseguenti di cui in epigrafe con conferma degli importi corrisposti
e da corrispondere, così come da decreto di occupazione n. 36660/2018. 2) Vinti spese, diritti e onorari di causa, C.p.A. e spese generali (15% forfettario), da attribuirsi al procuratore antistatario, Avv. Antonio Maiella”.
Si è costituito in giudizio il , il quale, nel resistere all'avverso ricorso, ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: 1) rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improponibile oltre che infondato in fatto ed in diritto;
2) accogliere la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito e condannare i ricorrenti alla restituzione dell'importo complessivo di € 27.783,96 o quanto meno dell'importo di € 8943,96 per le somme corrisposte indebitamente non in conseguenza del decreto ingiuntivo non opposto;
3) accogliere, in via subordinata, la domanda di ingiustificato arricchimento dei ricorrenti,
3 condannando gli stessi alla restituzione dell'importo di € 27.783,96, ovvero di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, eventualmente anche a mezzo di CTU che determini la giusta indennità di occupazione;
4) accertare e dichiarare in ogni caso che alcuna somma ulteriore, oltre a quelle già percepite, è dovuta ai ricorrenti a titolo di indennità di occupazione;
5) con vittoria di spese e competenze di causa”.
Non essendo necessario procedere ad istruttoria, la causa è stata riservata in decisione ex art. 281 terdecies c.p.c., all'esito delle note scritte delle parti disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione avanzata dal di Controparte_1
inammissibilità del ricorso in riassunzione in considerazione del fatto che i ricorrenti lo hanno promosso senza produrre l'originario ricorso innanzi al T.A.R.
L'eccezione è manifestamente infondata, posto che l'art. 59 L. n° 69/2009, in materia di traslatio iudicii a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione, non prescrive alla parte che agisce in riassunzione alcun obbligo di deposito del ricorso proposto al giudice originariamente adito, a pena peraltro di inammissibilità.
Ciò posto, si può per il resto convenire con la giurisdizione di questa Corte di appello, atteso che, pur apparentemente discutendosi della legittimità della determina n° 4464/2023 del
27.12.2023, che ha rettificato un presunto errore materiale contenuto nell'originario decreto di occupazione nella parte in cui esso indicava l'indennità dovuta, nella sostanza si tratta di accertare il quantum dell'indennità dovuta ai ricorrenti, se cioè quella di euro 825,00 mensili, indicata nell'originario decreto di occupazione, oppure quella di euro 825,00 annuali, indicata nella determina di rettifica;
in proposito, seppure in tema di occupazione preordinata all'esproprio, è stato statuito che: “Avverso il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, di cui all'art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che contenga la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, la doglianza relativa al "quantum" dell'indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli artt. 50 (cui rinvia l'art. 22-bis citato) e 53 del d. lgs. n. 327 del 2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello,
4 ovvero al Tribunale regionale delle acque pubbliche ove l'occupazione dei fondi, totale o parziale, permanente o temporanea, avvenga "in conseguenza dell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque", ai sensi dell'art. 140, lett. d), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n°
10362 del 06/05/2009).
…
Nel merito il ricorso è fondato.
Punto di partenza di qualsivoglia ragionamento è che l'indennità determinata dall'amministrazione, una volta che sia stata condivisa dal proprietario (cfr. l'art. 20 del
D.P.R. n° 327/2001) e che non vengano quindi attivati i rimedi della determinazione della stessa da parte della terna dei tecnici ovvero da parte della commissione provinciale (cfr.
l'art. 21 del D.P.R. n° 327/2001), diviene definitiva e non può quindi più essere unilateralmente modificata dall'amministrazione: tali principi valgono non solo per l'indennità di espropriazione, ma anche per l'indennità di occupazione, per la quale l'art. 50 del D.P.R.
n° 327/2001 prevede che solo se manca l'accordo la procedura per la determinazione dell'indennità prosegue il suo iter (dovendo essere determinata dalla commissione provinciale, la cui determinazione è a sua volta impugnabile con opposizione alla stima).
Ed infatti nel caso di specie l'amministrazione, per giustificare il suo operato, ha qualificato la sua determinazione n° 4464 del 27.12.2023 come un provvedimento di rettifica del decreto di occupazione temporanea n° 36660 del 25.5.2018, nel senso che l'indennità di euro 825,00 indicata in quest'ultimo fosse da intendersi come indennità annuale, e non come indennità mensile.
Va tuttavia obiettato che, come precisato dal Consiglio di Stato, “l'istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l'amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità. Affinché ricorra un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto
5 destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto. Né alla rettifica si può far luogo oltre un congruo limite temporale, onde non pregiudicare la certezza dei rapporti, specie in caso di incidenza pregiudizievole sulla situazione giuridica del destinatario dell'atto” (cfr. Cons. Stato, Sez.
VI, 5.03. 2014, n.1036).
Come precisa la detta pronuncia, quindi, affinché ricorra un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico emendabile con un provvedimento di rettifica, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo.
Ebbene, questi essendo i principi da applicare, è da escludersi che, all'esito della lettura del decreto di occupazione temporanea n° 36660 del 25.5.2018, si possa affermare che sia obiettivamente rilevabile e riconoscibile che, laddove in tale decreto è indicata, come spettante ai una indennità di occupazione di euro 825,00, tale somma sia da Pt_1
intendersi come indennità annuale e che sia quindi un errore palese intenderla come mensile.
E' invece vero l'esatto contrario.
Infatti, il decreto in questione aveva previsto una occupazione di durata trimestrale (solo successivamente sono intervenute varie proroghe che hanno comportato una durata di cinque anni): non si vede, quindi, come si possa affermare che la somma di euro 825,00 indicata nel decreto potesse essere obiettivamente e palesemente riconoscibile come riferibile ad un intero anno, laddove l'occupazione non doveva avere tale durata e laddove poi nel decreto stesso la succitata somma di euro 825,00 viene espressamente moltiplicata per tre mesi (!), ad ulteriore evidente conferma che la volontà sostanziale dell'amministrazione era proprio quella di indicare nella somma di euro 825,00 l'ammontare dell'indennità mensile.
La considerazione, operata dall'ente comunale nella comparsa di costituzione, che in tal modo il bene avrebbe lo spropositato valore di euro 600 al metro quadrato lascia il tempo che trova in quanto significa solo che ci troviamo di fronte ad una clamorosa errata valutazione del valore del bene, che il deve imputare solo a se stesso (fermo CP_1
6 restando che, probabilmente, si tratta di una valutazione volutamente spropositata, operata dall'ente comunale allorquando esso riteneva che l'occupazione dovesse durare solo tre mesi e che, quindi, l'aveva effettuata in tal modo al fine di invogliare il privato ad accettare l'indennità offerta) ed alla quale l'ente comunale ha cercato di porre rimedio ex post con un escamotage, allorquando, alla luce del protrarsi dell'occupazione, l'indennità come sopra determinata aveva comportato cospicui e non preventivati esborsi.
Va altresì aggiunto che la succitata pronuncia del Consiglio di Stato precisa anche che: “Né alla rettifica si può far luogo oltre un congruo limite temporale, onde non pregiudicare la certezza dei rapporti, specie in caso di incidenza pregiudizievole sulla situazione giuridica del destinatario dell'atto”: ebbene, nel caso di specie alla presunta rettifica si è giunti ben cinque anni dopo l'emissione del decreto di occupazione, addirittura allorquando l'occupazione era già cessata ed il bene riconsegnato ai proprietari.
Peraltro, sulle somme a cui avevano diritto gli odierni ricorrenti a titolo di indennità di occupazione si è già formato anche un giudicato, a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n° 1181/2021, non opposto: tale decreto riguarda le mensilità da settembre 2019
a giugno 2021, ma vale il principio che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento del credito stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. Cass., sez. 3, n° 28318 del 28.11.2017).
In definitiva, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto, va dichiarato che l'indennità di occupazione per i mq 198 del fondo sito nel Comune di , al foglio 22, CP_1
particella 1595, intestato agli odierni ricorrenti, è quella di euro 825,00 mensili indicata nel decreto di occupazione temporanea n° 36660 del 25.5.2018, e non quella di euro 825,00 annuale indicata nella determinazione n° 4464 del 27.12.2023.
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Ne consegue l'assoluta infondatezza delle domande riconvenzionali di restituzione dell'indebito e di ingiustificato arricchimento avanzate dall'ente comunale.
E' chiaro che se l'indennità dovuta è quella mensile di euro 825,00 indicata nel decreto di occupazione temporanea n° 36660 del 25.5.2018 non vi sono somme indebitamente percepite dai ricorrenti, né tanto meno vi è un ingiustificato arricchimento, ai danni
7 dell'amministrazione, da parte degli stessi (che si sono limitati a percepire l'indennità come determinata dalla stessa amministrazione).
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il resistente va condannato al CP_1
pagamento, a favore dei ricorrenti, e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 5.500,00 per onorari, attenendosi a valori tra i minimi ed i medi previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000
(valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva dell'indennità versata per i vari anni di occupazione, della cui entità si discute), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nulla spetta, invece,
a titolo di spese vive, che non risultano versate al momento dell'iscrizione a ruolo né successivamente.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_3 Pt_4
e , dichiara che l'indennità di occupazione per i mq 198 del fondo sito
[...] Parte_5
nel Comune di , al foglio 22, particella 1595, intestato agli odierni ricorrenti, è quella CP_1
di euro 825,00 mensili indicata nel decreto di occupazione temporanea n° 36660 del
25.5.2018, e non quella di euro 825,00 annuali indicata nella determinazione n° 4464 del
27.12.2023;
- per l'effetto, rigetta le domande riconvenzionali formulate dal nei Controparte_1
confronti dei ricorrenti;
- condanna il al pagamento, a favore dei ricorrenti e con distrazione al Controparte_1
difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro
5.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FR GE RI UL IO AC
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