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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/07/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, in persona del Presidente della Terza Sezione
Civile dr. Antonino Liberto Porracciolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 940/2025 R.G. avente a oggetto opposizione ex
art. 170 Dpr 115/2002
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), residente a [...] e quivi elettivamente
[...]
domiciliato presso il proprio studio, difeso da se stesso
RICORRENTE
CONTRO
IL
, in persona del suo Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1
ope legis presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
Liquidare il compenso spettante all'avv. secondo i pa- Parte_1
rametri sopra indicati, nella somma di €4.239,82, già decurtata della riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 Tu 115/2002, oltre gli accessori di legge, ov-
vero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in ragione dell'attività professionale prestata in favore del cliente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Il presente procedimento scaturisce dall'impugnazione proposta dall'avv. avverso il decreto dell'8 aprile 2025, con il quale la Parte_1
Quarta Sezione Penale di questa Corte ha liquidato al medesimo Legale l'im-
porto di 960,00 euro per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, in relazione all'attività svolta in favore di imputato nel processo Parte_2
n. 254/2024 di questa Corte, conclusosi con sentenza dell'8 aprile 2025.
2. L'avv. eccepisce, innanzi tutto, che nell'impugnato decreto Pt_1
«vengono riportati alcuni passi dell'art. 9 del Dm 140/2012, definitivamente superato dalla l. 247/2012, recante la “Nuova disciplina dell'ordinamento della
Professione Forense”, e dai successivi Dm n. 55/2014, Dm n. 37/2018 e Dm n.
147/2022 di riforma della materia tariffaria»; quindi, aggiunge quanto segue:
«Peraltro, il nuovo sistema introdotto dai su indicati decreti ministeriali ha
previsto la soppressione delle parole “… di regola …” dall'art. 12 del Dm
55/2014 riferita alla facoltà di riduzione del compenso e l'adozione dei valori
medi quale tariffa base per la liquidazione degli onorari nelle ipotesi elencate
dall'art. 13, comma 6, della l. 247/2012 e dall'art. 1 del Dm 55/2014, tra cui è
incluso il patrocinio per i non abbienti, fatti salvi gli eventuali correttivi a di-
sposizione del giudice in aumento o in diminuzione nella misura massima del
50%, purché adeguatamente motivati».
2.1.1. Il reclamante aggiunge: «Risulta violato l'art. 12 del Dm 55/2014,
a mente del quale: “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'at-
tività penale si tiene conto delle caratteristiche (...) e del pregio dell'attività pre-
stata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (....) della rilevanza patrimoniale, del
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 numero dei documenti da esaminare (...). Si tiene altresì conto del numero delle udienze e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime”.
Il giudice della liquidazione, inoltre, doveva tenere conto dei valori
medi di cui alle tabelle allegate, che in applicazione dei parametri specifici in
materia penale, potevano essere aumentati fino al 50% o diminuiti non oltre il
50% (letterale), come prevede l'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 12 del
vigente Dm 55/2014, nel rispetto del principio di inderogabilità dei minimi ta-
riffari».
2.1.2. Il reclamo così prosegue: «A tanto si aggiunga che il giudizio di
appello si presentava particolarmente difficile e insidioso per la posizione pro-
cessuale dell'imputato a causa della duplice impugnazione ad opera della CP_2
cura e della parte civile, venendo meno in caso di accoglimento dei loro libelli
il divieto di reformatio in peius della sentenza di primo grado.
Dagli atti processuali emergeva, altresì, la rilevanza delle questioni
giuridiche trattate, anche per le nuove iniziative istruttorie in chiave accusato-
ria sollecitate dalla Procura Generale e dalla parte civile, per il numero com-
plessivo dei documenti da esaminare in relazione alla rinnovazione dell'istrut-
toria dibattimentale (all.ti n. 13 a/b/c/d/e), per il numero delle udienze (ben sei
udienze di trattazione in grado di appello all. n. 12) e al breve tempo a dispo-
sizione della difesa per la preparazione e l'assistenza dell'imputato durante le
descritte attività difensive».
2.1.3. L'avv. così ulteriormente deduce: «Il decreto impugnato Pt_1
viola, altresì, il secondo periodo del comma 2 dell'art. 12 del Dm n. 55/2014,
nella parte in cui dispone che quando l'avvocato assiste una parte contro più
parti, il compenso può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo fino
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 al 30% e nel caso di specie, oltre alla pubblica accusa, era presente anche la
parte civile, entrambi con un protagonismo processuale molto vivace.
Infine, per le liquidazioni si tiene specifico conto della concreta inci-
denza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa,
che nella specie, a fronte del rischio di una condanna più severa, aveva otte-
nuto, piuttosto, una riduzione della pena detentiva, di quella pecuniaria e della
somma dovuta alla parte civile a titolo di risarcimento del danno».
2.1.4. Sulla scorta di quanto precede, l'avv. chiede la liquidazione Pt_1
di €4.239,82, così ottenuti:
a) fase di studio della controversia: €473,00;
b) fase introduttiva del giudizio: €945,00
c) fase istruttoria e/o dibattimentale: €1.418,00
d) fase decisionale: €1.418,00.
La somma di tali voci determina l'ammontare di €4.254,00, di cui il reclamante auspica l'aumento della misura del 30% ai sensi dell'art. 12 Dm
55/2014 per le ragioni in precedenza esposte;
quindi, effettuata la riduzione di un terzo ex art. 106-bis Tu 115/2002, il medesimo ricorrente chiede che gli sia riconosciuto l'importo di €4.239,82 (oltre accessori di legge e spese generali).
3. Ciò posto, ed evidenziato che i vari motivi vanno trattati congiunta-
mente per la loro intima connessione, si osserva che, ai fini della liquidazione,
occorre aver riguardo:
a) all'art. 82 Dpr 115/2002, per il quale l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, os-
servando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino supe-
riori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 b) all'art. 9 Dm 140/2012, ai sensi del quale, per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale;
c) all'art. 106-bis Dpr 115/2002, il quale dispone che gli importi spet-
tanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono ridotti di un terzo.
3.1. Orbene, in base al Dm 147/2022, all'avv. va dun- Parte_1
que liquidato l'importo di €1.418,00 per compensi, così ottenuti (come si vedrà,
per ciascuna voce viene preso in considerazione esattamente l'importo-base ri-
chiesto dallo stesso Legale):
- studio della controversia: €236,50 (473,00 ÷ 2);
- fase introduttiva del giudizio: €472,50 (945,00 ÷ 2);
- fase dibattimentale: €709,00 (1.418,00 ÷ 2).
- fase decisionale: €709,00 (1.418,00 ÷ 2).
- riduzione di un terzo ex art. 106-bis Dpr 155/2002.
3.2. Per completezza di motivazione si osserva che non si ritiene di do-
ver disporre il chiesto aumento ex art. 12, 2° comma, Dm 55/2014.
3.2.1. Invero, tale aumento è consentito «quando il professionista di-
fende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto»: ora, nella fatti-
specie non può aversi riguardo a tale previsione normativa, e ciò dal momento che non sono state esposte le ragioni per le quali, nella difesa in giudizio di
[...]
si siano dovute esaminare questioni (di fatto e/o di diritto) diffe- Parte_2
renti in relazione alle altre parti del processo (Pubblico Ministero o parte civile).
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna del CP_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 convenuto al rimborso, alla ricorrente, delle spese di questo procedimento,
come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Visto l'art. 170 Dpr 115/2002;
ridetermina in €1.418,00 l'importo dovuto all'avv. a Parte_1
titolo di compensi per l'attività svolta in favore di imputato nel Parte_2
processo n. 254/2024 di questa Corte;
condanna il , in persona del suo Ministro pro Controparte_1
tempore, al rimborso, al ricorrente, delle spese di questo procedimento, che li-
quida in complessivi €1.087,00, di cui €125,00 per spese vive ed €962,00 per compensi (€268,00 per la fase di studio, €268,00 per quella introduttiva del giudizio ed €426,00 per quella decisionale), oltre spese generali e accessori di legge.
Palermo, 11 luglio 2025
Il Presidente della Sezione
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, in persona del Presidente della Terza Sezione
Civile dr. Antonino Liberto Porracciolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 940/2025 R.G. avente a oggetto opposizione ex
art. 170 Dpr 115/2002
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), residente a [...] e quivi elettivamente
[...]
domiciliato presso il proprio studio, difeso da se stesso
RICORRENTE
CONTRO
IL
, in persona del suo Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1
ope legis presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
Liquidare il compenso spettante all'avv. secondo i pa- Parte_1
rametri sopra indicati, nella somma di €4.239,82, già decurtata della riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 Tu 115/2002, oltre gli accessori di legge, ov-
vero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in ragione dell'attività professionale prestata in favore del cliente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Il presente procedimento scaturisce dall'impugnazione proposta dall'avv. avverso il decreto dell'8 aprile 2025, con il quale la Parte_1
Quarta Sezione Penale di questa Corte ha liquidato al medesimo Legale l'im-
porto di 960,00 euro per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, in relazione all'attività svolta in favore di imputato nel processo Parte_2
n. 254/2024 di questa Corte, conclusosi con sentenza dell'8 aprile 2025.
2. L'avv. eccepisce, innanzi tutto, che nell'impugnato decreto Pt_1
«vengono riportati alcuni passi dell'art. 9 del Dm 140/2012, definitivamente superato dalla l. 247/2012, recante la “Nuova disciplina dell'ordinamento della
Professione Forense”, e dai successivi Dm n. 55/2014, Dm n. 37/2018 e Dm n.
147/2022 di riforma della materia tariffaria»; quindi, aggiunge quanto segue:
«Peraltro, il nuovo sistema introdotto dai su indicati decreti ministeriali ha
previsto la soppressione delle parole “… di regola …” dall'art. 12 del Dm
55/2014 riferita alla facoltà di riduzione del compenso e l'adozione dei valori
medi quale tariffa base per la liquidazione degli onorari nelle ipotesi elencate
dall'art. 13, comma 6, della l. 247/2012 e dall'art. 1 del Dm 55/2014, tra cui è
incluso il patrocinio per i non abbienti, fatti salvi gli eventuali correttivi a di-
sposizione del giudice in aumento o in diminuzione nella misura massima del
50%, purché adeguatamente motivati».
2.1.1. Il reclamante aggiunge: «Risulta violato l'art. 12 del Dm 55/2014,
a mente del quale: “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'at-
tività penale si tiene conto delle caratteristiche (...) e del pregio dell'attività pre-
stata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (....) della rilevanza patrimoniale, del
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 numero dei documenti da esaminare (...). Si tiene altresì conto del numero delle udienze e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime”.
Il giudice della liquidazione, inoltre, doveva tenere conto dei valori
medi di cui alle tabelle allegate, che in applicazione dei parametri specifici in
materia penale, potevano essere aumentati fino al 50% o diminuiti non oltre il
50% (letterale), come prevede l'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 12 del
vigente Dm 55/2014, nel rispetto del principio di inderogabilità dei minimi ta-
riffari».
2.1.2. Il reclamo così prosegue: «A tanto si aggiunga che il giudizio di
appello si presentava particolarmente difficile e insidioso per la posizione pro-
cessuale dell'imputato a causa della duplice impugnazione ad opera della CP_2
cura e della parte civile, venendo meno in caso di accoglimento dei loro libelli
il divieto di reformatio in peius della sentenza di primo grado.
Dagli atti processuali emergeva, altresì, la rilevanza delle questioni
giuridiche trattate, anche per le nuove iniziative istruttorie in chiave accusato-
ria sollecitate dalla Procura Generale e dalla parte civile, per il numero com-
plessivo dei documenti da esaminare in relazione alla rinnovazione dell'istrut-
toria dibattimentale (all.ti n. 13 a/b/c/d/e), per il numero delle udienze (ben sei
udienze di trattazione in grado di appello all. n. 12) e al breve tempo a dispo-
sizione della difesa per la preparazione e l'assistenza dell'imputato durante le
descritte attività difensive».
2.1.3. L'avv. così ulteriormente deduce: «Il decreto impugnato Pt_1
viola, altresì, il secondo periodo del comma 2 dell'art. 12 del Dm n. 55/2014,
nella parte in cui dispone che quando l'avvocato assiste una parte contro più
parti, il compenso può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo fino
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 al 30% e nel caso di specie, oltre alla pubblica accusa, era presente anche la
parte civile, entrambi con un protagonismo processuale molto vivace.
Infine, per le liquidazioni si tiene specifico conto della concreta inci-
denza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa,
che nella specie, a fronte del rischio di una condanna più severa, aveva otte-
nuto, piuttosto, una riduzione della pena detentiva, di quella pecuniaria e della
somma dovuta alla parte civile a titolo di risarcimento del danno».
2.1.4. Sulla scorta di quanto precede, l'avv. chiede la liquidazione Pt_1
di €4.239,82, così ottenuti:
a) fase di studio della controversia: €473,00;
b) fase introduttiva del giudizio: €945,00
c) fase istruttoria e/o dibattimentale: €1.418,00
d) fase decisionale: €1.418,00.
La somma di tali voci determina l'ammontare di €4.254,00, di cui il reclamante auspica l'aumento della misura del 30% ai sensi dell'art. 12 Dm
55/2014 per le ragioni in precedenza esposte;
quindi, effettuata la riduzione di un terzo ex art. 106-bis Tu 115/2002, il medesimo ricorrente chiede che gli sia riconosciuto l'importo di €4.239,82 (oltre accessori di legge e spese generali).
3. Ciò posto, ed evidenziato che i vari motivi vanno trattati congiunta-
mente per la loro intima connessione, si osserva che, ai fini della liquidazione,
occorre aver riguardo:
a) all'art. 82 Dpr 115/2002, per il quale l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, os-
servando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino supe-
riori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 b) all'art. 9 Dm 140/2012, ai sensi del quale, per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale;
c) all'art. 106-bis Dpr 115/2002, il quale dispone che gli importi spet-
tanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono ridotti di un terzo.
3.1. Orbene, in base al Dm 147/2022, all'avv. va dun- Parte_1
que liquidato l'importo di €1.418,00 per compensi, così ottenuti (come si vedrà,
per ciascuna voce viene preso in considerazione esattamente l'importo-base ri-
chiesto dallo stesso Legale):
- studio della controversia: €236,50 (473,00 ÷ 2);
- fase introduttiva del giudizio: €472,50 (945,00 ÷ 2);
- fase dibattimentale: €709,00 (1.418,00 ÷ 2).
- fase decisionale: €709,00 (1.418,00 ÷ 2).
- riduzione di un terzo ex art. 106-bis Dpr 155/2002.
3.2. Per completezza di motivazione si osserva che non si ritiene di do-
ver disporre il chiesto aumento ex art. 12, 2° comma, Dm 55/2014.
3.2.1. Invero, tale aumento è consentito «quando il professionista di-
fende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto»: ora, nella fatti-
specie non può aversi riguardo a tale previsione normativa, e ciò dal momento che non sono state esposte le ragioni per le quali, nella difesa in giudizio di
[...]
si siano dovute esaminare questioni (di fatto e/o di diritto) diffe- Parte_2
renti in relazione alle altre parti del processo (Pubblico Ministero o parte civile).
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna del CP_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 convenuto al rimborso, alla ricorrente, delle spese di questo procedimento,
come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Visto l'art. 170 Dpr 115/2002;
ridetermina in €1.418,00 l'importo dovuto all'avv. a Parte_1
titolo di compensi per l'attività svolta in favore di imputato nel Parte_2
processo n. 254/2024 di questa Corte;
condanna il , in persona del suo Ministro pro Controparte_1
tempore, al rimborso, al ricorrente, delle spese di questo procedimento, che li-
quida in complessivi €1.087,00, di cui €125,00 per spese vive ed €962,00 per compensi (€268,00 per la fase di studio, €268,00 per quella introduttiva del giudizio ed €426,00 per quella decisionale), oltre spese generali e accessori di legge.
Palermo, 11 luglio 2025
Il Presidente della Sezione
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
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