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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1253/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15928/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202574052588932237931161 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202574052588932237931161 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 965/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19 settembre 2025 la parte ha proposto ricorso
contro
Municipia s.p.a. Concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate locali per il Comune di Giugliano in Campania in relazione ad invito bonario di pagamento n. 202574052588932237931161 del 05/06/2025 notificato il 10/09/2025 relativo all'IMU anno 2019 2020 per un totale di € 4.353,79, eccependo la omessa notifica dei prodromici accertamenti esecutivi che si assumono notificati il 17 e 18/10/2022 con lesione del diritto di difesa, la carenza di motivazione dell'atto impugnato, la mancata individuazione dell'immobile interessato, nonché mancata indicazione dei criteri di calcolo delle somme portate a credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte impugna l'invito bonario di pagamento eccependo questioni che attengono alla mancata notifica dell'accertamento del tributo, sostenendo che l'accertamento n. 6826 che in base all'atto impugnato risulta notificato in data 18/10/2022 e l'accertamento n. 6492 notificato il17/10/2022, relativi all'imposta imu anni
2019-20 in realtà non le sono mai pervenuti per cui si è trovata nella impossibilità di esperire il proprio diritto di difesa nei confronti dell'accertamento.
L'ufficio, su cui incombe l'onere della prova, ha dimostrato, allegando la relativa documentazione, di avere regolarmente notificato l'avviso di Accertamento Esecutivo IMU n. 6826 in data 18/10/222 con Racc AG.
P.IVA_1-9 a mani della destinataria;
l'avviso di Accertamento Esecutivo IMU n. 6492 in data 17/10/2022 con Racc AG n. P.IVA_1-0 a mani della destinataria.
Dalla corretta notifica degli atti prodromici deriva la improponibilità in questa sede delle ulteriori doglianze in quanto attinenti il merito della questione.
Conseguentemente ricorso è infondato fondato e deve essere rigettato.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna della ricorrente, ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse nei confronti di Municipia s.p.a., che quantifica nella misura di euro 200,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in E 200,00 in favore di
Municipia spa
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15928/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202574052588932237931161 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202574052588932237931161 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 965/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19 settembre 2025 la parte ha proposto ricorso
contro
Municipia s.p.a. Concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate locali per il Comune di Giugliano in Campania in relazione ad invito bonario di pagamento n. 202574052588932237931161 del 05/06/2025 notificato il 10/09/2025 relativo all'IMU anno 2019 2020 per un totale di € 4.353,79, eccependo la omessa notifica dei prodromici accertamenti esecutivi che si assumono notificati il 17 e 18/10/2022 con lesione del diritto di difesa, la carenza di motivazione dell'atto impugnato, la mancata individuazione dell'immobile interessato, nonché mancata indicazione dei criteri di calcolo delle somme portate a credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte impugna l'invito bonario di pagamento eccependo questioni che attengono alla mancata notifica dell'accertamento del tributo, sostenendo che l'accertamento n. 6826 che in base all'atto impugnato risulta notificato in data 18/10/2022 e l'accertamento n. 6492 notificato il17/10/2022, relativi all'imposta imu anni
2019-20 in realtà non le sono mai pervenuti per cui si è trovata nella impossibilità di esperire il proprio diritto di difesa nei confronti dell'accertamento.
L'ufficio, su cui incombe l'onere della prova, ha dimostrato, allegando la relativa documentazione, di avere regolarmente notificato l'avviso di Accertamento Esecutivo IMU n. 6826 in data 18/10/222 con Racc AG.
P.IVA_1-9 a mani della destinataria;
l'avviso di Accertamento Esecutivo IMU n. 6492 in data 17/10/2022 con Racc AG n. P.IVA_1-0 a mani della destinataria.
Dalla corretta notifica degli atti prodromici deriva la improponibilità in questa sede delle ulteriori doglianze in quanto attinenti il merito della questione.
Conseguentemente ricorso è infondato fondato e deve essere rigettato.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna della ricorrente, ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse nei confronti di Municipia s.p.a., che quantifica nella misura di euro 200,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in E 200,00 in favore di
Municipia spa