Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 13427/2023 promossa da e in persona dei rispettivi Parte_1 Parte_2
rappresentanti legali pro tempore, con gli avv.ti Morace Carlo, Morace Marco e Greco Guido;
-ATTRICI- contro in persona del rappresentante legale pro tempore, con gli avv.ti Rocchi Controparte_1
Pietro e Arcolao Alessandro;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento dei danni.
Il procuratore di parti attrici ha concluso:
“
1. accertare e dichiarare la responsabilità della per i danni provocati alla Controparte_1
Nave “ , nel Porto di Marghera, in data 09.10.2021, nonché dei conseguenti danni ed CP_2
esborsi subiti dalla e, per essa, dalle odierne esponenti Controparte_3 Parte_1
e per le causali di cui in narrativa;
[...] Parte_2
2. per l'effetto condannare la società convenuta, sempre per le causali di cui in narrativa, al risarcimento dei predetti danni ed esborsi nella misura di € 109.829,07 o nella diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice ritenga di giustizia - tenuto conto, inter alia, del forzoso mancato impiego della motonave “ dal 09.10.2021 al 17.10.2021 - anche secondo equo CP_2
apprezzamento delle circostanze del caso, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate dal fatto fino all'effettivo soddisfo, a favore delle società attrici e Parte_1
in egual misura (50% ciascuna), ossia in proporzione alla quota di Parte_2
patrimonio a ciascuna di loro assegnata a seguito della scissione della società Controparte_4
[...
[...]
[...]
3. in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento di compensi professionali e spese di lite del presente giudizio, oltre oneri accessori e spese generali”.
Il procuratore di parte convenuta, insistendo in subordine nelle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha concluso nel merito:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa l'ammissione degli incombenti istruttori che si appaleseranno opportuni:
- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione ad agire e la carenza dei diritti vantati in giudizio da parte di entrambe le Società attrici nonché l'inammissibilità della domanda di condanna unitariamente formulata;
- in via principale, accertare e dichiarare che la non è tenuta al pagamento Controparte_1
delle voci ulteriormente reclamate dalla e dalla Parte_1 Parte_2
per i motivi ampiamente illustrati nel presente atto;
[...]
- in via principale, respingere la domanda attrice di condanna della Controparte_1 all'ulteriore risarcimento dei costi sostenuti a seguito del danno occorso in data 9 ottobre 2021 sulla “ , e nello specifico dei costi di pulizia e pitturazione, della relativa fornitura di CP_2 vernice, dell'assistenza dell'equipaggio alle riparazioni, del mancato guadagno dovuto al fermo
Nave;
-in ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo ha seguito le forme del rito ordinario di cognizione, come allo stato disciplinato a seguito della Riforma c.d. Cartabia.
Questo Giudice non ha ritenuto di ammettere i mezzi di prova richiesti dalle parti del processo ed ha invitato le parti a discutere ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.3.2025.
Orbene, parti attrici sono due società che agiscono “nella qualità di soggetti succeduti alla
[...]
(C.F. e P.IVA a seguito di scissione avvenuta, ai sensi degli Controparte_5 P.IVA_1
artt. 2506 e ss., con atto per notar Dott. in data 22.12.2023, Repertorio n. Persona_1
42513, Raccolta n. 26011”.
Riferiscono che in data 9.10.2021 “la motonave “ , n. IMO 9365518 (di seguito per CP_2
Cont brevità indicata anche come “Nave”) - a quel tempo di proprietà della e da quest'ultima armata - era ormeggiata nel porto di Porto Marghera (VE), per il compimento di operazioni di scarico” e che, “in tale data, durante le dette operazioni compiute dall'odierna convenuta
[...]
(per brevità in seguito anche indicata come “ ”), una bobina in acciaio si CP_1 CP_1
2 staccava - per fatto e colpa di quest'ultima società - dal gancio della gru di terra e cadeva sul doppio fondo n. 3 della provocandone lo sfondamento” (v. atto di citazione). Pt_3
Parti attrici chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
In via stragiudiziale, vi sono già stati dei pagamenti e attività di ripristino, almeno in parte, della situazione pre-esistente.
Visto che parte convenuta non contesta specificamente la dinamica dell'incidente, non rimane che analizzare le voci di danno partitamente, ciascuna di esse contestata dalla convenuta e, all'evidenza, non risarcite ancora dal cono prospettico delle società attrici.
La convenuta, in via preliminare, ha pure contestato la legittimazione attiva della due società attrici.
Non è contestata la vicenda societaria della scissione con attribuzione di quote di patrimonio alle due società, di nuova formazione, oggi attrici.
La convenuta, però, in comparsa di costituzione, si era doluta del fatto che segue: “Ciò che, differentemente, viene contestata è la legittimazione (processuale e sostanziale in termini di titolarità) dei diritti vantati nel presente giudizio in capo all'una e/o all'altra (o in quota?) la cui indicazione/individuazione non è stata in alcun modo fornita e, men che meno, la relativa prova. Le controparti difatti, al fine di eludere detto onere di preventiva individuazione e quindi di prova, chiedono la condanna a favore indistintamente dell'una e dell'altra. Inammissibile è, di conseguenza, la domanda di condanna unitariamente formulata. Allo stato, le parti attrici difettano quindi entrambe di legittimazione ad agire e di titolarità dei diritti vantati”.
Parti attrici hanno replicato nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., e quindi, nella prima difesa utile, che “la è stata interessata da una scissione “totale”, attribuendo il Controparte_3
suo intero patrimonio a due società di nuova costituzione - oggi attrici - che sono divenute beneficiarie di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti agli elementi patrimoniali. Di conseguenza, le nuove società hanno assunto i diritti, le ragioni, le azioni, gli obblighi e impegni della società scissa in parti uguali, ossia al 50%”.
Parte convenuta non ha replicato a tale precisazione nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. e nelle udienze che si sono tenute successivamente.
A parere di questo Giudice, la precisazione ad opera delle società attrici è sufficiente.
Le due parti agiscono all'unisono e si sono accordate, di fatto, per quella ripartizione: fermo il fatto della scissione, non si vede come i loro accordi possano essere messi in discussione, in assenza di contestazioni e/o sollecitazioni sul punto, superando così ed assorbendo ogni analisi degli atti inerenti la scissione medesima.
Si considerino le varie voci di danno.
Si inizia con le perdite subite per poi passare ai mancati guadagni, anticipando sin da ora che ogni
3 pretesa risulta infondata.
Parti attrici sostengono che parte convenuta sia tenuta a risarcire loro i costi di pulizia e di pitturazione dei doppifondi per un ammontare di € 10.000,00 secondo la tabella contenuto nel corpo dell'atto di citazione.
Parte convenuta sostiene che il comandante abbia sottoscritto una quietanza e un rapporto dei lavori redatto dall'impresa che si è occupata delle riparazioni nei quali documenti si è rinunciato all'esecuzione dei lavori di pitturazione in cambio di un compenso di € 500,00 nonché si è preso atto senza riserve delle lavorazioni eseguite.
Parti attrici sostengono che da tali documenti non rilevano e non siano preclusivi dell'iniziativa giudiziaria promossa, comunque essendo attività, direttamente o a mezzo terzi, eseguite da chi fosse danneggiato.
In realtà, però, i documenti menzionati, si ritiene, sono assorbenti.
Entrambi i documenti sono firmati dal comandante della motonave danneggiata e non è contestato che il comandante avesse i poteri rappresentativi della società proprietaria/armatrice.
Da una lettura piana dei documenti, emerge che il comandante abbia accondisceso ai lavori eseguiti, senza riserve di sorta.
Per quanto riguarda il doc. 1 conv., il comandante si è ritenuto, letteralmente, “…satisfied of the repair performed…” senza richiedere ulteriori lavorazioni per la pitturazione.
Nel doc. 2 conv., il comandante ha dichiarato che tutti i lavori sono stati eseguiti “secondo norma”, facendo riferimento ai danni subiti come da lettera di protesta del 9.10.2021.
Si tratta di dichiarazioni che, espressamente, esentano parte convenuta da ogni altro intervento.
Alcuna riserva è stata espressa e, anzi, pure si è ritenuti soddisfatti facendo riferimento ai lavori generalmente intesi.
E' legittimo e ragionevole, quindi, l'affidamento di parte convenuta di vedere assorbita la questione, anche considerato che parti attrici sostengono che la motonave dovesse partire e avesse urgenza.
Insomma, si è cercata una collaborazione, d'intesa, e tali accordi non possono essere rimessi in discussione.
L'urgenza, d'altronde, non esentava la società proprietaria di clari loqui visto che anche parte convenuta ha una sua organizzazione aziendale cui aver cura.
Sotto un altro punto di vista, poi, parti attrici sostengono di avere urgenza ma non la parametrano ad un effettivo trasporto compiuto, visto che il viaggio programmato comunque, dal suo cono prospettico, non sarebbe stato eseguito con quella determinata nave, con conseguente richiesta del mancato guadagno, come si vedrà.
Parti attrici chiedono il risarcimento del costo per acquistare la pittura.
4 Non si può che richiamarsi a quanto riferito sopra.
Parti attrici sostengono, altresì, che vi sarebbero i costi per aver pagato gli straordinari ai propri lavoratori in quanto “sono state messe a disposizione le gru di bordo per il sollevamento delle lamiere danneggiate nonché il successivo riposizionamento delle strutture, a cura del medesimo equipaggio”: “appare necessario sottolineare che le suddette attività eccedono i compiti ordinariamente affidati al personale di bordo, il quale si è trovato - suo malgrado - a dover eseguire mansioni supplementari e differenti rispetto a quelle che rientrano nel proprio abituale ambito di intervento” (v. prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
Nella seconda memoria, parti attrici producono le dichiarazioni, in inglese, dei lavoratori interessati dall'esecuzione degli extra works.
Parte convenuta ha fatto rilevare come la prova del relativo danno sia mancante.
Ritiene, il Giudice, che la spesa aggiuntiva non sia dimostrata.
Il danno riguarda, a ben vedere, un esborso aggiuntivo rispetto a quello ordinario.
Parti attrici non hanno dimostrato la spesa ordinaria e, quindi, quella superiore, potendo, nei fatti, al di là delle generiche dichiarazioni dei lavoratori, essere stato l'esborso lo stesso in senso diacronico,
a livello organizzativo.
Il lavoro extra potrebbe pure intendersi come riferito alla loro presenza in sé o per sé sulla motonave a prescindere dalle loro mansioni effettivamente svolte, sicché, dichiarando il vero, i lavoratori potrebbero aver percepito le stesse somme che comunque, a prescindere dell'evento lesivo, sarebbero state concesse loro.
In ogni caso, si ripete, solo comprendendo quale sarebbe stata la spesa che si sarebbe avuta senza l'evento si potrebbe avere un'idea della conseguenzialità della pretesa spesa aggiuntiva, in un'ottica di giudizio
contro
-fattuale.
Ragionando parimenti si arriva ad escludere pure il mancato guadagno.
Valga quanto segue.
Parti attrici sostengono che: “si rileva che la avrebbe dovuto svolgere, subito dopo aver Pt_3
lasciato lo scalo di Marghera, un viaggio da San Nicolas a Koper onde trasportare 7.500 tonnellate metriche di alluminio a fronte di un nolo fissato in USD 30 a tonnellata metrica (come Cont da contratto “fissato” del 29.09.2021, cfr. doc. 3), che avrebbe fruttato alla - considerato il cambio valuta vigente nell'ottobre 2021, detratti i costi di viaggio e la commissione di brokeraggio del 2.5% - un nolo dell'importo di € 142.115,16. Ne risulta che - considerato il costo nave di €
49.358,52, già risarcito dalla (sebbene in misura minore) e, quindi, da detrarsi al CP_1
Cont suddetto importo - il solo danno da mancato guadagno patito dalla sia pari a € 92.757,07
(salvo errori, omissioni e ulteriori precisazioni)…” (atto di citazione).
5 Parte convenuta fa rilevare, tra l'altro, come il viaggio suddetto, da San Nicolas a Koper, sia stato, comunque, espletato dalla società scissa, ancorché con motonave diversa: “La m/n “SDS Green” – unità gemella della m/n “SDS Red” e di proprietà del medesimo armatore, la Controparte_3
come appreso dalla piattaforma Equasis – ha compiuto il viaggio che si sostiene fosse
[...]
programmato per la Nave danneggiata, e per il quale viene reclamato il minor guadagno (prod. n.
5 – Distinta dei porti di scalo della m/n “SDS Green” e relativa legenda). Dalla documentazione prodotta si evince, in particolare, che la “SDS Green”: - è arrivata in rada la mattina del 15 ottobre 2021 ed ha approdato a San Nikolas il giorno seguente;
- è salpata da San Nikolas in data
18 ottobre 2021 ed è arrivata a Koper (con pescaggio di mt. 7,3 e, dunque, carica) il successivo 21 ottobre;
è infine ripartita, scarica, da Koper il 23 ottobre 2021”.
Secondo parti attrici, su questo punto specifico, varrebbe quanto segue: “Si smentisce altresì che il mancato guadagno richiesto con il presente giudizio possa venir meno per il sol fatto che il medesimo viaggio sia stato compiuto da un'altra unità sociale (ossia la “SDS Green”). Trattasi, difatti, di arrangiamenti operati dall' - con grossa fatica e nel tentativo di contenere gli Pt_4 ingenti danni causati dalla convenuta (e anche indirettamente nell'interesse della stessa) - che è diligentemente riuscito ad utilizzare per il viaggio un'altra unità, sebbene modificando in modo imprevisto la propria organizzazione sui noli già predisposti1 e così rinunciando ad altre potenziali possibilità di noleggio”.
Quindi, parti attrici non negano che il viaggio in parola sia stato eseguito, ancorché con altra motonave.
Il problema probatorio, però, è che non sono dimostrate quali fossero le altre potenziali possibilità di noleggio della seconda nave.
Le prove richieste, c.t.u. (che dovrebbe avere carattere meramente deducente, vista la natura della controversia) e prove testimoniali, richieste da parti attrici non dipanerebbero questo aspetto.
Si noti che, anche qualora la responsabilità della società convenuta fosse intesa come contrattuale
(le parti non prendono posizione sul punto), ciò non esonererebbe parti attrici dall'onere di provare l'an del danno subito.
Le riflessioni delle parti circa l'andamento della negoziazione assistita, vista la soccombenza di parti attrici, non rilevano, comunque non essendo in contestazione che le parti, in quella sede, si sono riservati, nei fatti, i loro rispettivi diritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La questione preliminare sollevata dalla convenuta ha avuto rilievo marginale e, comunque, sebbene la questione non risulti rinunciata in sede decisoria, la società convenuta non ha aggravato il processo una volta che le società attrici hanno chiarito la loro posizione, come visto sopra.
6 Si applica lo scaglione € 52.000,01-€ 260.000,00, fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 13427/2023:
- Rigetta le domande di parti attrici;
- Condanna parti attrici in solido a rimborsare a parte convenuta le spese del processo, che si liquidano complessivamente in € 14.103,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 10.4.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
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