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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 07/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 316/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Di Parte_1
Lieto, Gabriele Gambardella e Severino Nappi, in virtù di mandato allegato al ricorso di appello, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
1 E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ambrosio, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: impugnativa di licenziamento.
Appello avverso la sentenza n. 1581/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare nullo il licenziamento, in via principale perchè ritorsivo e in via gradata perchè intimato da soggetto privo del relativo potere, e disporre il ripristino del rapporto di lavoro e il pagamento dell'indennità risarcitoria dal licenziamento alla reintegra;
in subordine,
dichiarare insussistente la giusta causa e disporre il pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla scadenza naturale del rapporto
(31/12/2020); in via residuale, dichiarare inefficace il licenziamento per violazione della procedura e disporre il pagamento delle retribuzioni dal licenziamento e fino alla scadenza naturale del rapporto;
“Qualora ritenuto compatibile con il rito prescelto o nel caso di mutamento del rito,
2 dichiarata l'inesistenza, l'inefficacia, la nullità, l'illegittimità,
l'infondatezza e, in ogni caso, l'ingiustificatezza del licenziamento,
condannare, anche in via risarcitoria, la al pagamento Controparte_1
degli importi, dovuti” a titolo di retribuzioni e 13^ non corrisposte da ottobre 2019 a dicembre 2020, indennità ferie non godute, risarcimento del danno per quanto non goduto a titolo prestazioni previste dal GS FASI,
risarcimento del danno per la mancata attivazione della garanzia assicurativa;
oltre accessori e spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/11/2019 NO Secondo premesso che era stato Sindaco di dal 1998 al 2006, e che era stato Direttore CP_1
di IL UF a partire dal 2007; che aveva sottoscritto con la CP_1
una conciliazione in sede sindacale per le prestazioni rese a vario
[...]
titolo dal 16/07/2007 al 22/12/2015; che in data 06/02/2016 veniva stipulato un contratto di lavoro a termine relativo all'incarico di Direttore
di IL UF dal 31/12/2015 al 31/12/2020, con patto di stabilità per i primi 4 anni e con richiamo al CCNL dirigenti industria;
che, dopo la nomina del Commissario Straordinario della , Controparte_1
3 avvenuta con delibera della Giunta Regionale Campania del 08/01/2019,
egli proponeva vari progetti relativi alla IL UF (restyling dei contenuti multimediali della Torre Museo, Mille anni di magia nel
Giardino di Klingsor, Mostra delle opere d'arte recuperate dai Carabinieri,
Settimana del giardino e del paesaggio) e predisponeva una relazione da allegare al bilancio previsionale 2019 della che tali progetti CP_1
venivano approvati dal Commissario Straordinario, come da mail del
26/03/2019, e venivano inseriti nel bilancio;
che egli predisponeva quindi gli atti necessari per attuare tali progetti, fra cui la procedura di gara per il
restyling dei contenuti multimediali della Torre Museo, con determina del
22/08/2019; che tuttavia il Commissario Straordinario con decreti n. 12 e
13 del 03/10/2019 avviava l'annullamento in autotutela della gara;
che in data 18/10/2019 egli riceveva contestazione di addebito (violazione degli obblighi connessi al mansionario allegato al contratto di lavoro); che,
malgrado le giustificazioni fornite, la con missiva del CP_1
06/11/2019 intimava il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 cod civ con effetto dal 15/10/2019; che il licenziamento era nullo in quanto firmato dal Segretario Generale e dal Commissario Straordinario, mentre invece l'art. 14 dello Statuto della prevedeva la competenza CP_1
4 del Consiglio di Amministrazione per la revoca dell'incarico di Direttore;
che l'addebito non era sussistente, tenuto conto degli ampi poteri collegati alla funzione di Direttore di IL UF;
che il licenziamento era ritorsivo, in quanto scaturito dall'intenzione della di liberarsi CP_1
di un dipendente scomodo;
che il licenziamento era nullo, atteso che il contratto individuale di lavoro prevedeva la stabilità per i primi 4 anni del rapporto;
che in conseguenza del licenziamento egli aveva subito ulteriori danni per i quali si riservava un separato giudizio (tardiva iscrizione alla
Gestione FASI e mancata attivazione della copertura assicurativa di cui al
CCNL dirigenti industria, ferie non godute, ratei di 13^); tanto premesso,
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo di dichiarare nullo il licenziamento, in via principale perchè ritorsivo e in via gradata perchè intimato da soggetto privo del relativo potere, e di disporre il ripristino del rapporto di lavoro e il pagamento dell'indennità risarcitoria dal licenziamento alla reintegra;
in subordine, chiedeva di dichiarare insussistente la giusta causa e di disporre il pagamento delle retribuzioni dal licenziamento (15/10/2019) alla scadenza naturale del rapporto
(31/12/2020); in via residuale, chiedeva di dichiarare inefficace il licenziamento per violazione della procedura e di disporre il pagamento
5 delle retribuzioni dal licenziamento e fino alla scadenza naturale del rapporto;
“Qualora ritenuto compatibile con il rito prescelto o nel caso di mutamento del rito, dichiarata l'inesistenza, l'inefficacia, la nullità,
l'illegittimità, l'infondatezza e, in ogni caso, l'ingiustificatezza del licenziamento, condannare, anche in via risarcitoria, la CP_1
al pagamento degli importi, dovuti” a titolo di retribuzioni e 13^
[...]
non corrisposte da ottobre 2019 a dicembre 2020, indennità ferie non godute, risarcimento del danno per quanto non goduto a titolo prestazioni previste dalla Gestione Separata FASI, risarcimento del danno per la mancata attivazione della garanzia assicurativa;
oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto confutava tutte le avverse domande e deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
Essendo stato proposto il ricorso erroneamente ai sensi della legge n.
92/2012 (cd legge Fornero), il Tribunale disponeva il mutamento in rito ordinario e concedeva alle parti un termine per l'integrazione degli atti.
Con sentenza depositata in data 18/12/2023 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato in data 17/06/2024.
6 L'appellante asseriva che, contrariamente a quanto ravvisato dal Tribunale,
la era un ente di diritto privato, con conseguente validità del CP_1
contratto di lavoro oggetto di lite.
Riproponeva in secondo grado i motivi posti a sostegno delle pretese azionate: carenza di potere del soggetto che aveva intimato il licenziamento, insussistenza dell'addebito, natura ritorsiva del recesso datoriale, illegittimità del licenziamento.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle domande, con rivalsa di spese.
La si costituiva con memoria difensiva depositata in data CP_1
03/02/2025, in cui riproponeva le proprie difese e confutava l'avverso gravame, chiedendone il rigetto.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto, sia pure per motivi diversi da quelli indicati dal primo giudice.
In primo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza qui gravata, la non è un ente pubblico o un ente CP_1
7 strumentale della Regione o degli enti locali fondatori (Regione Campania,
Provincia di Salerno e Comune di Ravello).
Sia lo Statuto della del 30/11/2011 (v. rogito notarile n. 77454 CP_1
rep, n. 118381 racc.) sia le successive modifiche (v. delibera Giunta
Regione Campania n. 678 del 30/12/2019) stabiliscono entrambi chiaramente che la è una “persona giuridica di diritto privato, CP_1
senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile.
Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale” (art. 1 dello Statuto).
Il primo Statuto del 30/11/2011 precisa anche che la già CP_1
“riconosciuta come persona giuridica di diritto privato dalla Regione
Campania in data 11 settembre 2003”, è stata “iscritta nel relativo
registro delle persone giuridiche private istituito presso il Settore Enti
Locali al n. 163”.
Poiché il contratto di lavoro oggetto del presente contenzioso è stato sottoscritto in data 06/02/2016 ed ha avuto efficacia a partire dal
31/12/2015, risulta applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro la prima versione dello Statuto adottata il 30/11/2011.
8 In ogni caso, la natura giuridica di ente privato della non CP_1
appare smentita dalla modifica statutaria del 30/12/2019, che ribadisce espressamente tale natura.
La modifica dello Statuto è inoltre intervenuta dopo il licenziamento dell'appellante (intimato il 06/11/2019 ed efficace sin dal 15/10/2019).
Anche il contratto individuale di lavoro dell'appellante richiama espressamente l'art. 14 dello Statuto, che è presente nella versione del
30/11/2011 e non è stato più riprodotto dopo le modifiche del 30/12/2019.
Non può pertanto condividersi la motivazione offerta dal Tribunale, che ha statuito la nullità del contratto di lavoro del 06/02/2016 esclusivamente sulla base della – erroneamente ritenuta, secondo il Collegio - natura pubblica della e della applicabilità della normativa che impone CP_1
la procedura selettiva per l'assunzione dei dipendenti.
In secondo luogo va chiarito che nel caso di specie il rapporto di lavoro oggetto di lite è stato pacificamente instaurato a tempo determinato, con durata di 5 anni da decorrere dal 31/12/2015.
Il contratto individuale di lavoro prevede un “patto di stabilità”, cioè
esclude il recesso di una delle parti durante i primi 4 anni del rapporto,
salva la sussistenza della giusta causa ex art. 2119 cod civ.
9 Avendo la esercitato la facoltà di recesso prima della naturale CP_1
scadenza del contratto (scadenza naturale fissata al 31/12/2020), l'atto risolutivo comunicato al lavoratore, sia pure formalmente denominato
“licenziamento”, non consente tuttavia di applicare la tutela reintegratoria o ripristinatoria invocata dall'appellante.
“Il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a termine, prima
della scadenza, in due ipotesi: per giusta causa o per impossibilità
sopravvenuta. Al di fuori di queste ipotesi il licenziamento è qualificabile
come inadempimento contrattuale per mancato rispetto del termine
pattuito. In caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di
lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del
danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi
retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla
prevista scadenza del contratto, state l'inapplicabilità delle disposizioni
concernenti il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (l.
604/1966, art. 18 l. 300/1970) – cfr. in tal senso Cass. 8 giugno 1995, n.
6439; id. 3 febbraio 1996 n 924; 28 dicembre 1999 n. 14637; 26 marzo
2002 n. 4345; 1 luglio 2004 n. 12092)” (così Cass. n. 4648 del 25 febbraio
2013).
10 “In caso di non giustificato recesso ante tempus del
datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il
risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei
compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso
fino alla prevista scadenza del contratto (ex multis, Cass. nn. 12092/2004;
16849/2003; 2822/1997)” (così Cass. ord. n. 17423 del 17 giugno 2021).
Nel caso di specie, dunque, spetterebbe in ipotesi all'appellante, in caso di difetto di giusta causa del recesso datoriale, una tutela meramente risarcitoria, essendo pacifica la instaurazione di un rapporto a termine,
restando esclusa invece la reintegrazione o il ripristino del rapporto.
Ciò chiarito, il primo motivo addotto da a sostegno della Parte_1
pretesa non è fondato.
Come documentato in atti, il licenziamento è stato comminato con missiva del 06/11/2019 sottoscritta dal Segretario Generale (Ermanno GU) e dal Commissario Straordinario della (Mauro Felicori). CP_1
Il Felicori è stato nominato Commissario Straordinario della CP_1
con decreto del Presidente della Giunta Regione Campania n. 7 del
16/01/2019 per sei mesi, in quanto la Giunta con precedente delibera n. 1
del 08/01/2019 ha “disposto la nomina di un commissario in sostituzione
11 degli organi di governo della per il compimento di ogni atto CP_1
necessario ad assicurare l'ordinaria amministrazione e la rappresentanza
dell'ente”.
La nomina è stata prorogata per sei mesi, con decreto del Presidente della
Giunta Regione Campania n. 100 del 01/08/2019, in attuazione della delibera della Giunta n. 321 del 16/07/2019.
Ne consegue che al momento del licenziamento dell'appellante il
Commissario Straordinario sostituiva gli organi della non più CP_1
operanti, ed era abilitato ad adottare tutti gli atti necessari per la gestione dell'ente, a manifestare la volontà dell'ente ed a rappresentarlo.
Legittimamente, dunque, la missiva di licenziamento – con cui si comunicava la volontà risolutiva del rapporto di lavoro - è stata sottoscritta da colui che all'epoca rappresentava la ed operava in luogo dei CP_1
suoi organi (fra cui il Consiglio di Amministrazione).
Quanto alla insussistenza dell'addebito, la prospettazione di parte appellante non può essere condivisa.
Con la missiva del 15/10/2019 sono stati contestati ad i Parte_1
seguenti addebiti disciplinari:
12 -avere “indetto, regolamentato e svolto la procedura” di affidamento del
restyling dei contenuti multimediali della Torre Museo di IL UF
“che prevede un impegno di spesa di circa 100mila euro, senza porre
alcuna relazione alla dovuta attenzione del Segretario Generale affinchè
la stessa fosse sottoposta all'approvazione del Commissario Straordinario
e dunque senza che la stessa sia mai stata approvata e/o autorizzata anche
nelle sue modalità dal Commissario Straordinario al quale spettano tutti i
poteri che per statuto spettano al Consiglio di Amministrazione;
tra
l'altro, ove avesse sottoposto il progetto come da specifico obbligo
contrattuale ai competenti organi si sarebbe potuto rilevare che Lei ha
individuato una procedura di aggiudicazione non prevista da alcuna
disposizione del vigente Codice dei Contratti, che richiama
promiscuamente il dialogo competitivo e l'offerta economicamente più
vantaggiosa nonché una modalità di calcolo del punteggio per l'offerta
economica che non pare conforme ad alcuno dei tipi individuati dal
Codice e dalle Linee Guida ANAC”; (punto 1);
-“sempre senza alcuna approvazione del Commissario Straordinario, ha
nominato se stesso come responsabile unico del procedimento prevedendo
altresì che tale figura decida anche la nomina dei componenti del Gruppo
13 di Valutazione dei progetti, sempre da Lei unilateralmente compiuta,
sottraendo in tal modo l'intero processo decisionale ad ogni valutazione e
verifica da parte del Segretario Generale e del Commissario
Straordinario”; (punto 2);
-“non ha ottemperato, disattendendola del tutto, alla motivata richiesta
inoltratale in data 21 settembre 2019 dal Segretario Generale della
di differire di una settimana il termine per la presentazione CP_1
delle offerte”; (punto 3);
-“ha proceduto alla nomina dei componenti del Gruppo di Valutazione
delle proposte ed all'esame dei progetti pervenuti nonostante il
Commissario Straordinario della dott. Mauro Felicori con CP_1
mail del 23 settembre 2019 Le avesse dato disposizione di attendere un
suo riscontro prima di procedere ulteriormente”; (punto 4),
-“tutte le comunicazioni di IL UF verso l'esterno vengono a
tutt'oggi da Lei gestite in maniera autonoma, non concordata in alcun
modo in via preventiva, nonostante che Segretario e Commissario
rappresentino la ne rispondano”; (punto 5); CP_1
-“le condotte sopra descritte e contestate fanno seguito ad altri episodi nei
quali la S.V. non avrebbe dovuto disattendere le indicazioni del
14 Commissario né adottare unilateralmente atti di impegno e progetti
vincolanti nei confronti di terzi senza preventiva autorizzazione degli
organi della ; CP_1
-“ci si riferisce a quanto accaduto nel mese di maggio u.s. ove ha
organizzato a IL UF la mostra di opere d'arte recuperate dal
Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale che
terminerà il prossimo 31 ottobre 2019, disattendendo le indicazioni del
Commissario di condividere con l'Arma i costi di trasporto delle opere e
di avere un preventivo preciso delle spese di allestimento, nonché di
evitare che la mostra fosse visitabile senza biglietto”;
-“ ci si riferisce a quanto accaduto nel mese di giugno u.s. ove ha reso
pubblica nel sito web di IL UF ed ha organizzato una gara per
l'evento multimediale “IL UF mille anni di magia nel giardino di
Klingsor, ritorna la magia del mapping”, per un corrispettivo di 128.500
euro, anche in questo caso senza preventiva autorizzazione di spesa e
nominando autocraticamente se stesso RUP, Responsabile Unico del
Procedimento”;
-“Le condotte contestate sono tali da ledere irreparabilmente ogni
rapporto fiduciario con gli organi di indirizzo e gestione dell'Ente nonché
15 idonee a arrecare gravi danni alla coerenza di programmazione e gestione
delle attività della che costituiscono la ratio sottesa alle CP_1
disposizioni di cui all'art. 14 dello Statuto - che fa obbligo al Direttore di
gestire il bene esercitando ogni attività inerente allo stesso, secondo le
indicazioni generali che riceve dal Consiglio di Amministrazione, nel
quadro delle linee programmatiche del Consiglio di indirizzo e vigilanza,
nonché di riferire ogni anno al Consiglio di Amministrazione
sull'andamento della gestione – e alle richiamate disposizioni del
mansionario sottoscritto in data 06.02.2016”.
A parere del Collegio, tali addebiti sono sussistenti e sono tali da ledere il vincolo fiduciario, integrando la giusta causa del recesso ante tempus ex art. 2119 cod civ, per quanto di seguito si dirà.
Nel caso di specie il contratto individuale sottoscritto dalle parti (v. n. prot.
47/FR del 06/02/2016) ha affidato all'appellante “con un rapporto di
lavoro a tempo determinato, l'incarico di direzione della IL UF sita
in , anche ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della a CP_1 CP_1
decorrere dal 31/12/2015”.
La durata del rapporto di lavoro è stata fissata in 5 anni (dunque dal
31/12/2015 al 31/12/2020) con l'intesa che l'incarico “è regolato ai sensi
16 dell'art. 14 dello Statuto della e con “impegno reciproco a CP_1
non recedere dal rapporto di lavoro, salvo le cause ai sensi dell'art. 2119
cod civ, prima della scadenza di termine di quattro anni a decorrere dalla
data di sottoscrizione del presente contratto” (v. clausola denominata
“patto di stabilità”).
Al contratto è allegato il “Mansionario per il Direttore di IL UF”
(che parimenti reca la firma di entrambi i contraenti) in cui si precisa che:
-il Direttore gestisce il bene “secondo le indicazioni generali che riceve
dal Consiglio di Amministrazione, nel quadro delle linee programmatiche
del Consiglio di indirizzo e vigilanza” (punto 3 del mansionario);
-“risponde direttamente al Segretario Generale, relazionando allo stesso
su tutti i progetti in corso e di nuova iniziativa, perché siano sottoposti
all'approvazione del C.D.A., anche al fine di una costante e coerente
corrispondenza con le esigenze di programmazione ed i progetti di attività
della (punto 3 del mansionario); CP_1
-“per tutto quanto non previsto espressamente dal presente mansionario o
non sufficientemente esplicitato, il Direttore si atterrà rigorosamente a
quanto deliberato e disposto dal C.D.A. della (punto 6 del CP_1
mansionario).
17 L'art. 14 dello Statuto del 30/11/2011 stabilisce che:
-“per la gstione di uno o più beni facenti parte del patrimonio della
o che alla stessa siano affidati possono essere nominati uno o CP_1
più direttori scelti tra persone di qualificata competenza manageriale o di
comprovata competenza tecnico-scientifica, in relazione alla natura del
bene da gestire” (punto 1);
-“il direttore gestisce il bene esercitando ogni attività inerente allo stesso,
secondo le indicazioni generali che riceve dal Consiglio di
Amministrazione, nel quadro delle linee programmatiche del Consiglio di
indirizzo e vigilanza. Riferisce al Consiglio di Amministrazione ogni anno
sull'andamento della gestione” (punto 2);
-“il direttore dura in carica per il tempo determinato all'atto del
conferimento dell'incarico. Può essere revocato in caso di cattivo
andamento della gestione” (punto 4).
Ne consegue che, per espressa disposizione del contratto di lavoro, del
Mansionario e dello Statuto ratione temporis applicabile, l'appellante,
nell'espletamento dell'incarico di direzione di IL UF, possedeva ampia autonomia propositiva e progettuale ed aveva ampi poteri esecutivi,
ma era obbligato pur sempre ad attenersi alle direttive e alle indicazioni
18 dapprima del C.D.A. e successivamente del Commissario Straordinario
(subentrato agli organi della per provvedimento della Giunta CP_1
Regionale), al quale doveva rendere conto e dal quale doveva ottenere le necessarie approvazioni ed autorizzazioni sia per i progetti sia per gli impegni di spesa.
Secondo il , l'appellante era tenuto ad rispettare CP_2
“rigorosamente” quanto determinato dagli organi deliberativi della
(nel caso di specie del Commissario Straordinario). CP_1
In sostanza, spettava ad il compito di proporre iniziative e Parte_1
progetti utili alla valorizzazione di IL UF, mentre il C.D.A. – e successivamente, nel periodo che qui interessa, il Commissario
Straordinario – era il soggetto che adottava le decisioni strategiche,
valutava le proposte del direttore ed eventualmente le approvava o le autorizzava.
Tanto emerge non solo dallo Statuto e dal contratto di lavoro dell'appellante, ma anche dalle mail prodotte in giudizio e invocate dallo stesso : Parte_1
-con mail del 26/03/2019 il Commissario Straordinario comunicava all'appellante di avere visto il prospetto di bilancio da lui proposto, ma
19 rammentava che la aveva comunque un “bilancio unico, le CP_1
medesime risorse finanziarie e un unico sistema di decisione” e che il prospetto inviatogli da “non deve essere interpretato come un Parte_1
sub-bilancio rispetto a quello della;
CP_1
-nella stessa mail del 26/03/2019 il Commissario Straordinario, pur apprezzando le varie proposte del direttore (restyling dei contenuti multimediali della Torre Museo, Settimana del giardino, mostra dei beni artistici recuperati dai Carabinieri), tuttavia rispondeva: “indaga sulle ditte
migliori operanti nel ramo nel territorio campano, formula un preventivo
e parliamone con tutti i dati sul tavolo”;
-la stessa mail poneva altresì alcune condizioni circa la mostra delle opere d'arte recuperate dai Carabinieri (un limite sui costi e sugli ingressi agevolati o gratuiti), e affermava di non condividere il “finanziamento
della manutenzione straordinaria dell'Auditorium perchè non di nostra
proprietà né in affidamento”.
Contrariamente a quanto sostenuto in giudizio dal lavoratore, tale mail,
lungi dal configurare la piena e completa approvazione dei progetti ideati da , rivelava invece l'intenzione del Commissario Straordinario Parte_1
20 – resa nota chiaramente al direttore - di attendere ulteriori informazioni e chiarimenti prima di adottare una decisione definitiva.
La stesso richiamo al bilancio unico della e ad un “unico CP_1
sistema di decisione”, inoltre, tendeva a ricordare chiaramente che le attività di IL UF non erano del tutto separate o di esclusiva competenza di ma dovevano invece rientrare pur sempre Parte_1
nell'ambito delle decisioni (anche di natura finanziaria) spettanti agli organi di vertice della intera in quanto organi sovraordinati al CP_1
direttore della IL.
Il bilancio di previsione 2019, pure invocato dall'appellante a sostegno della propria tesi, parimenti smentisce l'assunto di , in quanto Parte_1
in detto bilancio (prodotto in giudizio;
v. allegato ad una mail del
09/05/2019) risultano stanziati per la “Gestione Torre Museo” solo €
37.500,00, mentre i 250.000 euro complessivi previsti per non meglio precisati “progetti” sono riportati nel diverso quadro inerente il “Festival”
di e non nello specifico settore dedicato alla IL UF e alle CP_1
relative iniziative.
21 L'assenza di definitiva approvazione ad opera del Commissario
Straordinario circa i progetti proposti da risulta per tabulas Parte_1
anche da altre mail:
-in data 26/08/2019 NO inviava al Segretario Generale della la propria determina del 22/08/2019 circa il restyling della CP_1
Torre Museo di IL UF;
in tale determina egli aveva predisposto la gara di affidamento e aveva previsto una spesa di € 100.000,00;
-in data 23/09/2019 alle ore 13,33 il Commissario Straordinario scriveva ad (e per conoscenza al Segretario Generale della : Parte_1 CP_1
“desidero conoscere prima della nomina la composizione del gruppo di
valutazione. Immagino che anche GU abbia la stessa esigenza”, e poi alle ore 13,58 aggiungeva: “desidero anche sapere se per la commissione
di valutazione hai previsto compensi”;
-alle ore 16,44 l'appellante rispondeva indicando i nominativi da lui individuati, precisando: “nessun compenso è previsto per i componenti sia
esterni che interni”;
-alle ore 17,06 il Commissario Straordinario comunicava: “ti invito ad
attendere un mio riscontro prima di nominare la commissione”;
22 -alle ore 19,42 l'appellante replicava: “Per garbo, come richiestomi, ho
atteso sino ad ora eventuali riscontri per procedere alla nomina del
“Gruppo di valutazione”, non avendo ricevuto nulla, e attesa l'ora
avanzata, non tanto per le mie esigenze fisiche e mentali, quanto per le
decine di persone coinvolte, ho proceduto ad adottare tutto quanto di mia
competenza, conformemente a quanto comunicatovi”; nella stessa mail il direttore ricordava che “la pubblicazione degli atti e di tutto il
cronoprogramma è avvenuta il 23 agosto scorso” e che erano comunque già arrivate a “anche da Torino e Barcellona”, le aziende per CP_1
presentare le offerte.
Dal contenuto di tali mail si evince che per la gara inerente il restyling
della Torre Museo alla data del 23/09/2019 non era ancora pervenuta l'autorizzazione definitiva del Commissario Straordinario.
Parimenti nel bilancio di previsione del 2019 non risultava ancora approvato espressamente lo stanziamento dei relativi fondi per IL
UF.
Anche per la nomina dei componenti della commissione l'appellante non aveva ottenuto la previa approvazione del Commissario Straordinario.
23 Sussistono dunque le condotte di cui ai punti 1, 2 e 4 della lettera di contestazione di addebito del 15/10/2019.
Quanto al rinvio di una settimana per la presentazione delle offerte di gara
(addebito di cui al punto n. 3 della lettera di contestazione del 15/10/2019),
il lavoratore non ha negato in giudizio la circostanza fattuale di avere ricevuto personalmente una richiesta in tal senso da parte del Segretario
Generale, né di averla volontariamente disattesa, ma ha invece dedotto nel ricorso di appello che “non si è trattato di alcuna richiesta scritta e, men
che meno, motivata, quanto piuttosto di un'informale comunicazione
telefonica, con la quale il Segretario Generale ha richiesto, in nome e per
conto del Commissario Straordinario, lo slittamento di 7 giorni della data
di scadenza delle offerte (prevista per il 23 settembre) in ragione di non
meglio precisate difficoltà di quest'ultimo di reperire in rete la notizia
della pubblicazione del bando”.
Il direttore ha pertanto consapevolmente violato una disposizione proveniente dal Commissario Straordinario quale organo di vertice della e trasmessagli personalmente tramite il Segretario Generale. CP_1
24 Con decreti n. 12 e 13 del 03/10/2019 il Commissario Straordinario ha avviato il procedimento di annullamento di ufficio in autotutela degli atti di gara adottati da , dando atto che: Parte_1
-non vi era stata approvazione della procedura, né copertura finanziaria per il progetto;
-la procedura era stata disposta dal direttore senza osservare le regole del
Codice dei Contratti nè le Linee Guida ANAC circa le offerte e il calcolo del punteggio;
-era stata indebitamente concentrata nell'unica persona del direttore di
IL UF anche la funzione di RUP, nonché di soggetto che nomina la
Commissione di gara e ne approva gli esiti.
La ha contestato gli addebiti disciplinari al lavoratore con la CP_1
lettera del 15/10/2019, e ha poi intimato il licenziamento con atto del
06/11/2019.
Alla stregua di tutti gli elementi sopra descritti, emerge la sussistenza delle condotte addebitate al lavoratore, integranti la violazione dei doveri contrattuali.
Egli infatti ha compiuto attività per le quali non aveva ottenuto l'approvazione del Commissario Straordinario, né si è attenuto agli
25 specifici obblighi previsti dall'art. 14 dello Statuto del 30/11/2011, dal contratto di lavoro del 06/02/2016 e dal relativo Mansionario, che tutti prevedevano una stretta e continua interazione fra il direttore di IL
UF e gli organi apicali della per l'approvazione delle CP_1
iniziative e dei relativi stanziamenti economici.
Egli ha altresì volutamente ignorato le disposizioni e le richieste formulate dal Commissario Straordinario ed inerenti le attività di gestione della IL
UF (fra cui la gara per il progetto di restyling).
Le condotte di cui alla missiva di contestazione del 15/10/2019, oltre ad essere dimostrate in giudizio alla stregua di quanto sopra esposto,
assumono anche carattere di gravità.
Occorre invero tenere conto del ruolo dirigenziale ricoperto dall'appellante, implicante uno stretto e continuo contatto con il vertice della e necessariamente sostenuto dalla reciproca fiducia. CP_1
Tale fiducia risulta essere venuta meno, come emerge dall'andamento dei fatti sopra descritto e dallo stesso contenuto delle infrazioni poste in essere da , rivelatrici della volontà del lavoratore di non adeguarsi alle Parte_1
direttive impartite e attestante la conseguente impossibilità per il datore di
26 confidare in futuro nell'esatto adempimento della prestazione del dipendente.
La risoluzione del rapporto appare pertanto legittima, in quanto sostenuta dalla giusta causa ex art. 2119 cod civ. (v. Cass. n. 5372/2004, n.
13411/2020).
La giusta causa è invero espressamente prevista dal contratto di lavoro individuale del 06/02/2019 quale valida ipotesi di cessazione del rapporto anche durante il periodo coperto dal patto di stabilità (i primi 4 anni del contratto).
Va a questo punto esclusa la natura ritorsiva del licenziamento, pure prospettata dall'appellante.
Secondo l'insegnamento consolidato della S.C. , il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è nullo “quando il motivo ritorsivo, come tale
illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 1418, secondo comma, e degli artt. 1345 e 1324
c.c.” (Cass. n. 17087/2011) e grava sul lavoratore fornirne la prova in giudizio (Cass. n. 24648/2015).
“Poiché il licenziamento per ritorsione costituisce la reazione a un
comportamento legittimo del lavoratore, ove il potere di recesso sia
27 esercitato a fronte di una condotta inadempiente di rilievo disciplinare, la
concreta valutazione di gravità dell'addebito nel senso della sproporzione
della sanzione espulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può
tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento,
occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e
determinante, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente
formale o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di
fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a
semplice pretesto per l'intimazione del licenziamento, sì che questo risulti
non solo sproporzionato ma volutamente punitivo” (Cass. ord. n. 741 del 9
gennaio 2024).
“Occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia
determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro,
anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una
giusta causa o di un giustificato motivo di recesso” (Cass. n. 26395/2022,
che richiama Cass. n. 14816 del 2005, n. 3986 del 2015, n. 9468 del 2019).
Nel caso di specie, stante l'effettiva sussistenza e gravità degli addebiti contestati e il venire meno del vincolo di fiducia fra le parti come sopra già
28 illustrato, il licenziamento non può dirsi ritorsivo, in quanto sorretto da autonome e valide ragioni sul piano disciplinare.
Vanno di conseguenza rigettate tutte le domande avanzate dall'appellante,
anche le pretese risarcitorie, che sono state azionate sempre sul presupposto della addotta nullità o illegittimità del recesso datoriale.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 316/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 1581/2023 del Giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del secondo grado, liquidate in € 4.996,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
29 3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 07/04/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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