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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 473/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RT Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4560/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV DI PAGAMENT n. 028194090194092725000014061 CREDITI ASL 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per la signora Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nata Luogo_1 il Data nascita_1 ed ivi residente alla Indirizzo_1, ivi elettivamente domiciliata alla Indirizzo_2, presso lo studio della Avv. Difensore_1, propone ricorso avverso avviso di accertamento N. 028194090194092725000014061, notificato In data 17/07/2025 a mezzo pec richiedendo il pagamento della complessiva somma di € 264,81; -
Dette somme fanno riferimento al mancato pagamento dei crediti ASL, relativamente all'anno 2013;
Eccepisce che l'Avviso n. 0194092725000014061 del 27.05.2025 notificata in data 17/07/2025, recante l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente ASL RT – UFFICIO RECUPERO TICKET, a titolo di Recupero spese – Crediti Asl riferiti all'anno 2013 in ragione delle seguenti censure:
- inesistenza del litisconsorzio necessario - illegittimità della pretesa iscritta a ruolo per omessa notifica della cartella esattoriale, intervenuta decadenza per mancato rispetto dei termini previsti ex art. 25 d.p.r. 602/1973; mancata notifica della cartella di pagamento in data 20/03/2023 alla ricorrente, prescrizione quinquennale del credito Asl;
Conclude con la richiesta di accertare e dichiarare l'infondatezza, la nullità, l'illegittimità delle pretese creditorie sottese all'avviso di accertamento e per l'effetto DICHIARARE nulla e/o annullabile la cartella esattoriale e gli atti ad essa sottesi;
2) In via istruttoria: alla luce delle deduzioni e delle eccezioni sollevate nella narrativa che precede, combinato disposto degli articoli 22, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e art. 210 del c.p.c., si chiede all'adito Giudice, Voler ordinare all'ADER convenuta l'esibizione di eventuali atti e/
o documenti idonei ad interrompere la prescrizione;
3) In ogni caso: condannare i resistenti in via solidale e/o alternativa tra loro alla refusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese generali,
CPA, IVA come per legge, con attribuzione ai procuratori.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della L. n. 225/2016
e 11, c omma 2, del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546, dal proprio dipendente delegato sig. Nominativo_2 il quale preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, come ex adverso formulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 comma 3) del D.Lgs. n.546/92 dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.19, primo comma, del D.Lgs 546/92;
Fa rilevare la violazione dell'art. 14 comma 6-bis D.Lgs. n. 546/1992 stante il difettoso radicamento del contraddittorio con l'ente impositore (ASL RT UFFICIO RECUPERO TICKET), pretermesso dal giudizio, ed emettere ogni più opportuno provvedimento;
Conclude con la richiesta di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate
Riscossione in ordine a qualsivoglia eccezione di merito (inerente: alla notificazione dell'atto presupposto all'avviso impugnato, nonché all'esigibilità e debenza del credito come iscritto, alla prescrizione/decadenza), per le quali risulta legittimato l'Ente Impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente afferma nel ricorso che In data 17/07/2025 veniva notificata a mezzo pec la comunicazione la avviso di accertamento N. 028194090194092725000014061 richiedendo il pagamento della complessiva somma di € 264,81, numero 56952271853-9
Tuttavia deposita quale prova di avvenuta notifica report postale recante numero di raccomandata Spedizione
569522663988 diverso da quello risultante sull'atto impugnato.
Tale circostanza non rende accertabile la data di avvenuta consegna dell'atto.
Un documento depositato nel fascicolo processuale non basta a dimostrare l'avvenuta notifica se privo dell'attestazione di conformità.
La questione nasce dall'applicazione dell'articolo 25-bis del Dlgs 546/92, come modificato dal Dlgs 220/2023, che impone al difensore di attestare la conformità della copia informatica agli originali cartacei. Una previsione che, in mancanza di attestazione, rende inutilizzabili i documenti depositati.
Il legislatore è intervenuto con il Dlgs 81/2025, chiarendo che è sufficiente l'attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore, e non necessariamente all'originale. Resta però il nodo applicativo per i ricorsi depositati prima dell'entrata in vigore della riforma.
In tal senso la Corte di giustizia tributaria di Salerno (sentenza n. 2685/5/2025) e Corte di giustizia tributaria di Padova con la sentenza n. 237/1/2025).
P.Q.M.
Il G.M dichiara il ricorso inammissibile – Compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RT Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4560/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV DI PAGAMENT n. 028194090194092725000014061 CREDITI ASL 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per la signora Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nata Luogo_1 il Data nascita_1 ed ivi residente alla Indirizzo_1, ivi elettivamente domiciliata alla Indirizzo_2, presso lo studio della Avv. Difensore_1, propone ricorso avverso avviso di accertamento N. 028194090194092725000014061, notificato In data 17/07/2025 a mezzo pec richiedendo il pagamento della complessiva somma di € 264,81; -
Dette somme fanno riferimento al mancato pagamento dei crediti ASL, relativamente all'anno 2013;
Eccepisce che l'Avviso n. 0194092725000014061 del 27.05.2025 notificata in data 17/07/2025, recante l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente ASL RT – UFFICIO RECUPERO TICKET, a titolo di Recupero spese – Crediti Asl riferiti all'anno 2013 in ragione delle seguenti censure:
- inesistenza del litisconsorzio necessario - illegittimità della pretesa iscritta a ruolo per omessa notifica della cartella esattoriale, intervenuta decadenza per mancato rispetto dei termini previsti ex art. 25 d.p.r. 602/1973; mancata notifica della cartella di pagamento in data 20/03/2023 alla ricorrente, prescrizione quinquennale del credito Asl;
Conclude con la richiesta di accertare e dichiarare l'infondatezza, la nullità, l'illegittimità delle pretese creditorie sottese all'avviso di accertamento e per l'effetto DICHIARARE nulla e/o annullabile la cartella esattoriale e gli atti ad essa sottesi;
2) In via istruttoria: alla luce delle deduzioni e delle eccezioni sollevate nella narrativa che precede, combinato disposto degli articoli 22, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e art. 210 del c.p.c., si chiede all'adito Giudice, Voler ordinare all'ADER convenuta l'esibizione di eventuali atti e/
o documenti idonei ad interrompere la prescrizione;
3) In ogni caso: condannare i resistenti in via solidale e/o alternativa tra loro alla refusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese generali,
CPA, IVA come per legge, con attribuzione ai procuratori.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della L. n. 225/2016
e 11, c omma 2, del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546, dal proprio dipendente delegato sig. Nominativo_2 il quale preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, come ex adverso formulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 comma 3) del D.Lgs. n.546/92 dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.19, primo comma, del D.Lgs 546/92;
Fa rilevare la violazione dell'art. 14 comma 6-bis D.Lgs. n. 546/1992 stante il difettoso radicamento del contraddittorio con l'ente impositore (ASL RT UFFICIO RECUPERO TICKET), pretermesso dal giudizio, ed emettere ogni più opportuno provvedimento;
Conclude con la richiesta di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate
Riscossione in ordine a qualsivoglia eccezione di merito (inerente: alla notificazione dell'atto presupposto all'avviso impugnato, nonché all'esigibilità e debenza del credito come iscritto, alla prescrizione/decadenza), per le quali risulta legittimato l'Ente Impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente afferma nel ricorso che In data 17/07/2025 veniva notificata a mezzo pec la comunicazione la avviso di accertamento N. 028194090194092725000014061 richiedendo il pagamento della complessiva somma di € 264,81, numero 56952271853-9
Tuttavia deposita quale prova di avvenuta notifica report postale recante numero di raccomandata Spedizione
569522663988 diverso da quello risultante sull'atto impugnato.
Tale circostanza non rende accertabile la data di avvenuta consegna dell'atto.
Un documento depositato nel fascicolo processuale non basta a dimostrare l'avvenuta notifica se privo dell'attestazione di conformità.
La questione nasce dall'applicazione dell'articolo 25-bis del Dlgs 546/92, come modificato dal Dlgs 220/2023, che impone al difensore di attestare la conformità della copia informatica agli originali cartacei. Una previsione che, in mancanza di attestazione, rende inutilizzabili i documenti depositati.
Il legislatore è intervenuto con il Dlgs 81/2025, chiarendo che è sufficiente l'attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore, e non necessariamente all'originale. Resta però il nodo applicativo per i ricorsi depositati prima dell'entrata in vigore della riforma.
In tal senso la Corte di giustizia tributaria di Salerno (sentenza n. 2685/5/2025) e Corte di giustizia tributaria di Padova con la sentenza n. 237/1/2025).
P.Q.M.
Il G.M dichiara il ricorso inammissibile – Compensa le spese.