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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 349/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Genova - Sede Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 932/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29646 DOGANE DAZI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Per l'appellante Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: "Voglia l'On.le Corte di Giustizia adita, in riforma della impugnata sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova, sez. 3 n. 932/2024, depositata in segreteria il 23 ottobre 2024, resa in esito al procedimento Reg. Gen. 245/2024, rigettata ogni avversa eccezione, deduzione e pretesa, accogliere l'appello dell'Ufficio per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. n. 29646 del 26 settembre 2023. Vinte le spese del doppio grado del giudizio".
Per la resistente Resistente_1 S.p.A.: "Voglia codesta on.le Commissione rigettare perché infondato l'appello ex adverso proposto, confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio ai sensi del novellato art. 15, d.lgs. 546 del 1992".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso riguarda importazioni di fibre di vetro effettuate da Resistente_1 S.p.A. dalla società Società_1 (in seguito per brevità "Società_1"), con origine dichiarata Emirati Arabi Uniti. La NA ha contestato l'origine dichiarata, ritenendo che la merce fosse in realtà di origine cinese, quindi soggetta a dazi antidumping e compensativi.
In primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria di Genova ha annullato l'accertamento irrogato dalla NA.
La NA ha fatto ricorso in appello, ritenendo errata la sentenza e ribadendo la sussistenza di prove sull'origine cinese delle merci ha eccepito:
1. Violazione della normativa doganale (Codice NAle dell'Unione): La NA sostiene che gli indizi raccolti (indirizzo coincidente, denominazione simile tra Società_1 e Società_2, transito dalla zona franca) dimostrino la continuità tra le due società.
2. Valore probatorio del rapporto OLAF: anche se Società_1 non è esplicitamente menzionata, la NA ritiene che i fatti e l'indirizzo del sito produttivo colleghino indirettamente la merce alla società coinvolta nell'indagine
OLAF (Fujairah).
3. Inadeguatezza della documentazione prodotta da Resistente_1: la NA afferma che non ci sono prove concrete della produzione nei siti dichiarati, né delle lavorazioni effettuate.
Resistente_1 S.p.A.: 1. Inesistenza della prova diretta: l'informativa OLAF si riferisce a un altro soggetto, operativo nel 2012; Società_1 è stata costituita solo nel 2016.
2. Documentazione fornita: certificati di origine, licenza commerciale, contratto di locazione, dichiarazioni doganali e testimoni comprovano l'origine emiratina della merce.
3. Nessuna prova dell'origine cinese: La NA non ha coinvolto le autorità emiratine per verificare i certificati;
la presunzione dell'origine cinese è basata su congetture e similitudini nominali.
4. Precedenti favorevoli: nel 2019, per un caso analogo, la NA ha riconosciuto l'origine emiratina della merce esportata da Società_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente il Collegio di esporre i principi che saranno utilizzati per pervenire alla decisione.
1) La NA, nel caso in cui nutra dubbi sull'origine dichiarata delle merci, deve fornire degli indizi che giustifichino tali dubbi. Questi indizi devono essere sufficientemente solidi e basati su elementi oggettivi, come ad esempio incongruenze nei documenti di trasporto, anomalie nella descrizione delle merci, o informazioni provenienti da altre fonti.
Se la dogana fornisce tali indizi, l'onere della prova si sposta sull'importatore, che ha il compito di dimostrare l'origine dichiarata delle merci. Questo può avvenire tramite la presentazione di documenti, prove di lavorazione, o altre evidenze che confermino l'origine dichiarata.
2) Pur dovendosi riconoscere ai reports OLAF una particolare attendibilità, derivante dalla funzione svolta, dal carattere pubblicistico della stessa, dalla specifica competenza nella materia verificata etc., è certo che le affermazioni contenute in tali atti debbono essere suffragate da elementi di prova specifici e non limitarsi alla mera asserzione dell'esistenza di un fatto, rinviando a informazioni e documenti non specificati e non allegati. Diversamente argomentando, si estenderebbe il carattere fidefaciente ben al di là dei limiti di cui all'art. 2700 c.c. e si attribuirebbe il valore di fonte di prova ad asserzioni non verificate e non verificabili.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che l'onere probatorio non si inverte a carico dell'importatore in presenza di un report OLAF: spetta sempre all'Amministrazione doganale dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria fornendo elementi di prova supplementari, oltre alle risultanze
OLAF, per contestare l'origine dichiarata e applicare il dazio antidumping.
In assenza di prove concrete, la rettifica dell'origine doganale e la conseguente applicazione del dazio antidumping sono considerate illegittime.
3) Il giudice tributario deve fondare la decisione sul materiale probatorio fornito dalle parti, può integrare tale materiale nei limiti previsti dalla legge (art. 7 D.Lgs. 546/92), ed è vincolato dal divieto di scienza privata.
Fanno eccezione i soli fatti notori e le massime d'esperienza, sempre nei limiti del contraddittorio e dei fatti dedotti dalle parti. Per fatti notori si intendono quei fatti che rientrano nella comune esperienza e che hanno tale notorietà da essere indiscutibili nella collettività (ad esempio eventi storici, dati economici generali di pubblico dominio).
Ciò premesso, nel caso di specie la NA dubita dell'origine emiratina delle merci oggetto di importazione
(fibre di vetro) muovendo da un rapporto OLAF.
La società, ed i Giudici di primo grado che ne hanno condiviso le tesi, sostiene l'irrilevanza di tale rapporto nella fattispecie per cui è causa, in quanto il rapporto OLAF è del 2015, riguarda altri soggetti e fatti datati e non collegati a Società_1, costituita nel 2016. Ciò è certamente vero, ma altrettanto vero è:
a) che innanzi tutto il rapporto è stato prodotto dall'Ufficio, sia pur per estratto, all'all. 4 del giudizio di primo grado, in calce al verbale (per cui era conosciuto anche dalla parte). Dopo di chè, pur non riguardando lo stesso specificatamente la società Società_1 (costituitasi in epoca successiva), e quindi non potendo costituire da solo un elemento di prova sufficiente, è pur vero che esso porta all'attenzione degli stati membri dell'UE la possibile elusione dei dazi antidumping sulle importazioni di tessuti a maglia aperta in fibra di vetro provenienti dalla Cina tramite gli Emirati Arabi Uniti.
b) che in particolare l'OLAF sospetta che:
- Tessuti a maglia aperta in fibra di vetro originari della Repubblica Popolare Cinese siano stati riesportati verso l'UE tramite gli Emirati Arabi Uniti per eludere i dazi antidumping;
- Informazioni errate siano state fornite alle autorità degli Emirati Arabi per ottenere certificati di origine UAE non legittimi;
- I prodotti abbiano subito solo una lavorazione o una semplice trasformazione insufficiente a conferire origine
UAE legittima.
c) Tale sospetto di origine specificamente cinese è corroborato da fatti notori sul settore: la Cina detiene circa il 70% della produzione mondiale di fibra di vetro (dati globali 2022-2023, con proiezioni stabili al 2025 per un totale di oltre 10 milioni di tonnellate annue, di cui oltre 6,8 milioni dalla Cina), rendendo statisticamente improbabile una produzione significativa negli UAE senza evidenze strutturali o documentali concrete.
Questo dato, di pubblico dominio e noto alle autorità doganali UE (cfr. report settoriali OMC e Commissione
Europea), rafforza l'indizio di riesportazione elusiva da hub logistici come Fujairah, dove le zone franche privilegiano stoccaggio e transito rispetto a manifattura primaria. d) Tra le società coinvolte viene individuata la Società_2, Indirizzo Fujairah, UAE.
e) che l'OLAF conclude raccomandando di intensificare i controlli doganali alle frontiere per individuare importazioni sospette nonché suggerendo di richiedere prove più stringenti sull'origine dei prodotti, soprattutto riguardo ai certificati di origine emessi negli Emirati Arabi Uniti.
Pare quindi evidente al Collegio che, se come già detto il rapporto non costituisce di per sé una prova, certamente costituisce un indizio di carattere generico circa il fatto che, per eludere i dazi antidumping sulle produzioni cinesi di fibra di vetro, dette produzioni vengano fatte transitare per gli Emirati Arabi Uniti per poi falsamente attestare che quella sia la loro origine.
D'altro canto tale indizio trova conferma nel fatto notorio che all'istituzione di un dazio antidumping conseguano fenomeni elusivi, volti a far transitare le merci in paesi terzi per dichiarare una falsa origine.
Questo tipo di comportamento è ampiamente riconosciuto nel campo del commercio internazionale e delle politiche doganali per diverse ragioni:
- I dazi antidumping sono specificamente pensati per contrastare la concorrenza sleale derivante dall'importazione di prodotti a prezzi inferiori al loro valore normale. Tuttavia, proprio la loro natura di ostacolo al commercio crea un incentivo economico molto forte a eluderli.
- Ci sono numerosi casi documentati e studi che dimostrano come, nel corso della storia, l'introduzione di barriere commerciali, inclusi i dazi antidumping, abbia sistematicamente portato a tentativi di elusione. Questi includono la riesportazione attraverso paesi terzi, la falsa dichiarazione di origine, la manipolazione dei codici di prodotto (tariffe), e altre pratiche illecite.
- Organizzazioni internazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e le autorità doganali nazionali (es. l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia, o la Customs and Border Protection negli USA) sono ben consapevoli di queste pratiche. Esistono normative e procedure specifiche proprio per contrastare l'elusione dei dazi.
- L'argomento è ampiamente trattato in letteratura accademica, report settoriali e articoli giornalistici che si occupano di commercio internazionale, frodi doganali e catene di approvvigionamento.
- Gli operatori del settore (importatori, esportatori, spedizionieri, avvocati specializzati in diritto doganale) sono perfettamente a conoscenza di questi rischi e delle tattiche di elusione, spesso avendo esperienza diretta di casi simili o di misure preventive messe in atto per contrastarli.
A tale quadro si aggiunge, come fatto notorio e di pubblico dominio, l'evoluzione recente delle misure UE contro la circumvention: nel 2024-2025, la Commissione Europea ha rivisto e incrementato i dazi antidumping su fibre di vetro dalla Cina (fino al 56.1% per i filati, combinati con misure compensative fino al 99.7%), proprio per contrastare riesportazioni via paesi terzi come gli UAE, confermando pattern elusivi analoghi a quelli descritti dall'OLAF nel 2015 (cfr. Regolamenti UE 2024/2673 e revisioni 2025). Tali interventi, noti alle dogane nazionali, elevano l'indizio OLAF a elemento sistemico, giustificando l'azione dell'Ufficio senza necessità di prove dirette aggiuntive.
A ciò si può aggiungere, e anche in questo caso non risulta necessaria una conoscenza specialistica, essendo un dato generale di dominio pubblico, che le zone franche degli Emirati, (così come peraltro la maggior parte delle zone franche del mondo) più che alla produzioni industriali, risultano vocate a servizi di logistica, deposito, stoccaggio e riesportazione di una vasta gamma di merci.
Gli EAU — e in particolare Dubai con il porto di JE AL — fungono da hub logistico tra Asia (Cina in primis),
Europa e Africa e spesso la fibra di vetro viene importata dagli EAU, prevalentemente dalla Cina, dove è concentrata la produzione mondiale.
Certamente tali fatti costituiscono una semplice presunzione, ma la NA corrobora tale presunzione con un elemento concreto e specifico rispetto alle operazioni contestate, costituito dalla bolletta "UARFC Customs
Authority Dubai Dec. N. 303-06445979-22" che mostra chiaramente nel campo 3 la dicitura "TRANSIT" con ulteriori specificazioni "FZ Transit Out" e la movimentazione della merce dal porto Free Zone JE AL (UAE) verso il porto di Genova, Italia.
In ambito doganale, "TRANSIT" indica tipicamente una merce che transita da uno Stato a un altro senza essere destinata al consumo interno del Paese in cui si trova temporaneamente. Quindi, la merce è in transito perché si sposta da un punto di ingresso a un punto di uscita doganale verso un altro Paese, senza sdoganamento per il mercato locale.
La bolletta mostra che la merce è sotto la giurisdizione doganale di Dubai Customs, con la dicitura "FZ
Transit Out" (Free Zone Transit Out). Questo indica che la merce si trova nelle aree doganali di una Free
Zone (quella di JE AL), dove può essere stoccata in attesa di ulteriori istruzioni dai clienti o di esportazione.
La merce quindi non è ancora sdoganata per l'ingresso definitivo negli Emirati Arabi Uniti ma è fisicamente presente nel territorio sotto regime di transito (free zone), che consente un deposito temporaneo senza applicazione dei dazi locali finché non si decide la destinazione finale.
La bolletta indica anche chiaramente che la merce è registrata come "Transit Out" dalla Free Zone, cioè uscita in transito dalla Free Zone di JE AL.
Tale regime di transito, unito al sospetto OLAF di riesportazione cinese via UAE e alla dominanza produttiva cinese (70% globale), fornisce un indizio solido e oggettivo sull'origine non emiratina, spostando l'onere sulla parte per dimostrare lavorazioni sostanziali o tracciabilità alternativa (es. certificati di origine verificati dalle autorità emiratine o analisi forensi della merce).
Ai suddetti elementi può essere aggiunto un ulteriori indizio:
- L'informativa OLAF sopra richiamata faceva riferimento alla società degli Emirati Arabi, Società_2
, con sede in Indirizzo, Free Zone –Fujairah, UAE. Da ricerche effettuate su fonti libere da parte dell'Ufficio non è stata trovata alcuna struttura appartenente alla "Società_1", dichiarata quale esportatore, bensì, inserendo l'indirizzo del presunto sito produttivo (Fujairah Free Zone III in UAE), veniva indicata una struttura appartenente alla Società_2 , segnalata nell'informativa OLAF. Appare pertanto verosimile l'ipotesi che, essendo stata attenzionata dall'OLAF, la Società_2
, abbia chiuso formalmente la propria attività e che la Società_1, che ha ottenuto la licenza il 01/02/2016, a distanza di soli 8 mesi dalla chiusura della società Società_2, sia stata costituita per continuarne l'attività con una nuova identità.
Ritiene pertanto il Collegio, sommando tutti i suddetti elementi, che la NA abbia assolto all'onere della prova a proprio carico, per cui spetti alla società contribuente contrastare le conclusioni a cui è pervenuto l'Ufficio.
Tali controprove, peraltro, non risultano convincenti:
- le contestazioni alla valenza del report OLAF sarebbero infatti fondate se l'accertamento della NA fosse esclusivamente basato su tale documento, ma come sopra evidenziato, così non è.
- tutte le altre argomentazioni della parte sono comprovate esclusivamente da dichiarazioni della ditta esportatrice. In particolare le due dichiarazioni della Società_1 che dovrebbero dimostrare l'origine della merce e che giustificherebbe la dicitura “TRANSIT” sono inattendibili e prive di valore, in quanto rese da una parte interessata.
Inoltre, non è stata fornita alcuna prova circa l'esistenza di un sito produttivo della Società_1, avendo la società allegayo, nel giudizio di primo grado, esclusivamente fotografie che rappresentano un piazzale praticamente deserto, un container e un muletto che carica della merce imballata, ma non gli apparati produttivi.
Un po' poco, considerato che per produrre fibre di vetro, sono necessari diversi impianti e macchinari, tra cui un forno di fusione, una macchina per la fibratura, un sistema di raffreddamento e dispositivi per la lavorazione successiva. Inoltre, sono importanti anche sistemi di stoccaggio e pesatura delle materie prime, nonché unità per il riciclo degli scarti.
Vien da dire che le fotografie prodotte dalla parte, più che a suffragare la propria tesi, valgano a dimostrare quella contraria sostenuta dalla NA, è cioè che la merce sia solo transitata negli Emirati, che offrono strutture di stoccaggio di prim'ordine in zone franche.
In mancanza di riscontri specifici di impianti industriali primari collegati direttamente a queste strutture di stoccaggio, la movimentazione delle merci va quindi interpretata come testimonianza di import-export e non di produzione locale.
Tale interpretazione, ancorata al transito documentato e al contesto OLAF di origine cinese, esclude qualsiasi lavorazione sostanziale negli UAE e conferma l'applicazione dei dazi, in linea con le recenti revisioni UE che sanzionano esplicitamente tali circuiti elusivi.
Deve pertanto essere confermato l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. n. 29646 del 26 settembre 2023, con applicazione dei dazi antidumping e compensativi per € 30.276,32, oltre interessi.
Il Collegio è a conoscenza del contrasto giurisprudenziale con le decisioni di altra Sezione di questa Corte, ritenendo che tale circostanza giustifichi la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara legittimo e dovuto l'avviso di accertamento n. 29646/2023, con conseguente conferma dei diritti doganali pretesi e degli interessi. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 349/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Genova - Sede Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 932/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29646 DOGANE DAZI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Per l'appellante Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: "Voglia l'On.le Corte di Giustizia adita, in riforma della impugnata sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova, sez. 3 n. 932/2024, depositata in segreteria il 23 ottobre 2024, resa in esito al procedimento Reg. Gen. 245/2024, rigettata ogni avversa eccezione, deduzione e pretesa, accogliere l'appello dell'Ufficio per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. n. 29646 del 26 settembre 2023. Vinte le spese del doppio grado del giudizio".
Per la resistente Resistente_1 S.p.A.: "Voglia codesta on.le Commissione rigettare perché infondato l'appello ex adverso proposto, confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio ai sensi del novellato art. 15, d.lgs. 546 del 1992".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso riguarda importazioni di fibre di vetro effettuate da Resistente_1 S.p.A. dalla società Società_1 (in seguito per brevità "Società_1"), con origine dichiarata Emirati Arabi Uniti. La NA ha contestato l'origine dichiarata, ritenendo che la merce fosse in realtà di origine cinese, quindi soggetta a dazi antidumping e compensativi.
In primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria di Genova ha annullato l'accertamento irrogato dalla NA.
La NA ha fatto ricorso in appello, ritenendo errata la sentenza e ribadendo la sussistenza di prove sull'origine cinese delle merci ha eccepito:
1. Violazione della normativa doganale (Codice NAle dell'Unione): La NA sostiene che gli indizi raccolti (indirizzo coincidente, denominazione simile tra Società_1 e Società_2, transito dalla zona franca) dimostrino la continuità tra le due società.
2. Valore probatorio del rapporto OLAF: anche se Società_1 non è esplicitamente menzionata, la NA ritiene che i fatti e l'indirizzo del sito produttivo colleghino indirettamente la merce alla società coinvolta nell'indagine
OLAF (Fujairah).
3. Inadeguatezza della documentazione prodotta da Resistente_1: la NA afferma che non ci sono prove concrete della produzione nei siti dichiarati, né delle lavorazioni effettuate.
Resistente_1 S.p.A.: 1. Inesistenza della prova diretta: l'informativa OLAF si riferisce a un altro soggetto, operativo nel 2012; Società_1 è stata costituita solo nel 2016.
2. Documentazione fornita: certificati di origine, licenza commerciale, contratto di locazione, dichiarazioni doganali e testimoni comprovano l'origine emiratina della merce.
3. Nessuna prova dell'origine cinese: La NA non ha coinvolto le autorità emiratine per verificare i certificati;
la presunzione dell'origine cinese è basata su congetture e similitudini nominali.
4. Precedenti favorevoli: nel 2019, per un caso analogo, la NA ha riconosciuto l'origine emiratina della merce esportata da Società_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente il Collegio di esporre i principi che saranno utilizzati per pervenire alla decisione.
1) La NA, nel caso in cui nutra dubbi sull'origine dichiarata delle merci, deve fornire degli indizi che giustifichino tali dubbi. Questi indizi devono essere sufficientemente solidi e basati su elementi oggettivi, come ad esempio incongruenze nei documenti di trasporto, anomalie nella descrizione delle merci, o informazioni provenienti da altre fonti.
Se la dogana fornisce tali indizi, l'onere della prova si sposta sull'importatore, che ha il compito di dimostrare l'origine dichiarata delle merci. Questo può avvenire tramite la presentazione di documenti, prove di lavorazione, o altre evidenze che confermino l'origine dichiarata.
2) Pur dovendosi riconoscere ai reports OLAF una particolare attendibilità, derivante dalla funzione svolta, dal carattere pubblicistico della stessa, dalla specifica competenza nella materia verificata etc., è certo che le affermazioni contenute in tali atti debbono essere suffragate da elementi di prova specifici e non limitarsi alla mera asserzione dell'esistenza di un fatto, rinviando a informazioni e documenti non specificati e non allegati. Diversamente argomentando, si estenderebbe il carattere fidefaciente ben al di là dei limiti di cui all'art. 2700 c.c. e si attribuirebbe il valore di fonte di prova ad asserzioni non verificate e non verificabili.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che l'onere probatorio non si inverte a carico dell'importatore in presenza di un report OLAF: spetta sempre all'Amministrazione doganale dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria fornendo elementi di prova supplementari, oltre alle risultanze
OLAF, per contestare l'origine dichiarata e applicare il dazio antidumping.
In assenza di prove concrete, la rettifica dell'origine doganale e la conseguente applicazione del dazio antidumping sono considerate illegittime.
3) Il giudice tributario deve fondare la decisione sul materiale probatorio fornito dalle parti, può integrare tale materiale nei limiti previsti dalla legge (art. 7 D.Lgs. 546/92), ed è vincolato dal divieto di scienza privata.
Fanno eccezione i soli fatti notori e le massime d'esperienza, sempre nei limiti del contraddittorio e dei fatti dedotti dalle parti. Per fatti notori si intendono quei fatti che rientrano nella comune esperienza e che hanno tale notorietà da essere indiscutibili nella collettività (ad esempio eventi storici, dati economici generali di pubblico dominio).
Ciò premesso, nel caso di specie la NA dubita dell'origine emiratina delle merci oggetto di importazione
(fibre di vetro) muovendo da un rapporto OLAF.
La società, ed i Giudici di primo grado che ne hanno condiviso le tesi, sostiene l'irrilevanza di tale rapporto nella fattispecie per cui è causa, in quanto il rapporto OLAF è del 2015, riguarda altri soggetti e fatti datati e non collegati a Società_1, costituita nel 2016. Ciò è certamente vero, ma altrettanto vero è:
a) che innanzi tutto il rapporto è stato prodotto dall'Ufficio, sia pur per estratto, all'all. 4 del giudizio di primo grado, in calce al verbale (per cui era conosciuto anche dalla parte). Dopo di chè, pur non riguardando lo stesso specificatamente la società Società_1 (costituitasi in epoca successiva), e quindi non potendo costituire da solo un elemento di prova sufficiente, è pur vero che esso porta all'attenzione degli stati membri dell'UE la possibile elusione dei dazi antidumping sulle importazioni di tessuti a maglia aperta in fibra di vetro provenienti dalla Cina tramite gli Emirati Arabi Uniti.
b) che in particolare l'OLAF sospetta che:
- Tessuti a maglia aperta in fibra di vetro originari della Repubblica Popolare Cinese siano stati riesportati verso l'UE tramite gli Emirati Arabi Uniti per eludere i dazi antidumping;
- Informazioni errate siano state fornite alle autorità degli Emirati Arabi per ottenere certificati di origine UAE non legittimi;
- I prodotti abbiano subito solo una lavorazione o una semplice trasformazione insufficiente a conferire origine
UAE legittima.
c) Tale sospetto di origine specificamente cinese è corroborato da fatti notori sul settore: la Cina detiene circa il 70% della produzione mondiale di fibra di vetro (dati globali 2022-2023, con proiezioni stabili al 2025 per un totale di oltre 10 milioni di tonnellate annue, di cui oltre 6,8 milioni dalla Cina), rendendo statisticamente improbabile una produzione significativa negli UAE senza evidenze strutturali o documentali concrete.
Questo dato, di pubblico dominio e noto alle autorità doganali UE (cfr. report settoriali OMC e Commissione
Europea), rafforza l'indizio di riesportazione elusiva da hub logistici come Fujairah, dove le zone franche privilegiano stoccaggio e transito rispetto a manifattura primaria. d) Tra le società coinvolte viene individuata la Società_2, Indirizzo Fujairah, UAE.
e) che l'OLAF conclude raccomandando di intensificare i controlli doganali alle frontiere per individuare importazioni sospette nonché suggerendo di richiedere prove più stringenti sull'origine dei prodotti, soprattutto riguardo ai certificati di origine emessi negli Emirati Arabi Uniti.
Pare quindi evidente al Collegio che, se come già detto il rapporto non costituisce di per sé una prova, certamente costituisce un indizio di carattere generico circa il fatto che, per eludere i dazi antidumping sulle produzioni cinesi di fibra di vetro, dette produzioni vengano fatte transitare per gli Emirati Arabi Uniti per poi falsamente attestare che quella sia la loro origine.
D'altro canto tale indizio trova conferma nel fatto notorio che all'istituzione di un dazio antidumping conseguano fenomeni elusivi, volti a far transitare le merci in paesi terzi per dichiarare una falsa origine.
Questo tipo di comportamento è ampiamente riconosciuto nel campo del commercio internazionale e delle politiche doganali per diverse ragioni:
- I dazi antidumping sono specificamente pensati per contrastare la concorrenza sleale derivante dall'importazione di prodotti a prezzi inferiori al loro valore normale. Tuttavia, proprio la loro natura di ostacolo al commercio crea un incentivo economico molto forte a eluderli.
- Ci sono numerosi casi documentati e studi che dimostrano come, nel corso della storia, l'introduzione di barriere commerciali, inclusi i dazi antidumping, abbia sistematicamente portato a tentativi di elusione. Questi includono la riesportazione attraverso paesi terzi, la falsa dichiarazione di origine, la manipolazione dei codici di prodotto (tariffe), e altre pratiche illecite.
- Organizzazioni internazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e le autorità doganali nazionali (es. l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia, o la Customs and Border Protection negli USA) sono ben consapevoli di queste pratiche. Esistono normative e procedure specifiche proprio per contrastare l'elusione dei dazi.
- L'argomento è ampiamente trattato in letteratura accademica, report settoriali e articoli giornalistici che si occupano di commercio internazionale, frodi doganali e catene di approvvigionamento.
- Gli operatori del settore (importatori, esportatori, spedizionieri, avvocati specializzati in diritto doganale) sono perfettamente a conoscenza di questi rischi e delle tattiche di elusione, spesso avendo esperienza diretta di casi simili o di misure preventive messe in atto per contrastarli.
A tale quadro si aggiunge, come fatto notorio e di pubblico dominio, l'evoluzione recente delle misure UE contro la circumvention: nel 2024-2025, la Commissione Europea ha rivisto e incrementato i dazi antidumping su fibre di vetro dalla Cina (fino al 56.1% per i filati, combinati con misure compensative fino al 99.7%), proprio per contrastare riesportazioni via paesi terzi come gli UAE, confermando pattern elusivi analoghi a quelli descritti dall'OLAF nel 2015 (cfr. Regolamenti UE 2024/2673 e revisioni 2025). Tali interventi, noti alle dogane nazionali, elevano l'indizio OLAF a elemento sistemico, giustificando l'azione dell'Ufficio senza necessità di prove dirette aggiuntive.
A ciò si può aggiungere, e anche in questo caso non risulta necessaria una conoscenza specialistica, essendo un dato generale di dominio pubblico, che le zone franche degli Emirati, (così come peraltro la maggior parte delle zone franche del mondo) più che alla produzioni industriali, risultano vocate a servizi di logistica, deposito, stoccaggio e riesportazione di una vasta gamma di merci.
Gli EAU — e in particolare Dubai con il porto di JE AL — fungono da hub logistico tra Asia (Cina in primis),
Europa e Africa e spesso la fibra di vetro viene importata dagli EAU, prevalentemente dalla Cina, dove è concentrata la produzione mondiale.
Certamente tali fatti costituiscono una semplice presunzione, ma la NA corrobora tale presunzione con un elemento concreto e specifico rispetto alle operazioni contestate, costituito dalla bolletta "UARFC Customs
Authority Dubai Dec. N. 303-06445979-22" che mostra chiaramente nel campo 3 la dicitura "TRANSIT" con ulteriori specificazioni "FZ Transit Out" e la movimentazione della merce dal porto Free Zone JE AL (UAE) verso il porto di Genova, Italia.
In ambito doganale, "TRANSIT" indica tipicamente una merce che transita da uno Stato a un altro senza essere destinata al consumo interno del Paese in cui si trova temporaneamente. Quindi, la merce è in transito perché si sposta da un punto di ingresso a un punto di uscita doganale verso un altro Paese, senza sdoganamento per il mercato locale.
La bolletta mostra che la merce è sotto la giurisdizione doganale di Dubai Customs, con la dicitura "FZ
Transit Out" (Free Zone Transit Out). Questo indica che la merce si trova nelle aree doganali di una Free
Zone (quella di JE AL), dove può essere stoccata in attesa di ulteriori istruzioni dai clienti o di esportazione.
La merce quindi non è ancora sdoganata per l'ingresso definitivo negli Emirati Arabi Uniti ma è fisicamente presente nel territorio sotto regime di transito (free zone), che consente un deposito temporaneo senza applicazione dei dazi locali finché non si decide la destinazione finale.
La bolletta indica anche chiaramente che la merce è registrata come "Transit Out" dalla Free Zone, cioè uscita in transito dalla Free Zone di JE AL.
Tale regime di transito, unito al sospetto OLAF di riesportazione cinese via UAE e alla dominanza produttiva cinese (70% globale), fornisce un indizio solido e oggettivo sull'origine non emiratina, spostando l'onere sulla parte per dimostrare lavorazioni sostanziali o tracciabilità alternativa (es. certificati di origine verificati dalle autorità emiratine o analisi forensi della merce).
Ai suddetti elementi può essere aggiunto un ulteriori indizio:
- L'informativa OLAF sopra richiamata faceva riferimento alla società degli Emirati Arabi, Società_2
, con sede in Indirizzo, Free Zone –Fujairah, UAE. Da ricerche effettuate su fonti libere da parte dell'Ufficio non è stata trovata alcuna struttura appartenente alla "Società_1", dichiarata quale esportatore, bensì, inserendo l'indirizzo del presunto sito produttivo (Fujairah Free Zone III in UAE), veniva indicata una struttura appartenente alla Società_2 , segnalata nell'informativa OLAF. Appare pertanto verosimile l'ipotesi che, essendo stata attenzionata dall'OLAF, la Società_2
, abbia chiuso formalmente la propria attività e che la Società_1, che ha ottenuto la licenza il 01/02/2016, a distanza di soli 8 mesi dalla chiusura della società Società_2, sia stata costituita per continuarne l'attività con una nuova identità.
Ritiene pertanto il Collegio, sommando tutti i suddetti elementi, che la NA abbia assolto all'onere della prova a proprio carico, per cui spetti alla società contribuente contrastare le conclusioni a cui è pervenuto l'Ufficio.
Tali controprove, peraltro, non risultano convincenti:
- le contestazioni alla valenza del report OLAF sarebbero infatti fondate se l'accertamento della NA fosse esclusivamente basato su tale documento, ma come sopra evidenziato, così non è.
- tutte le altre argomentazioni della parte sono comprovate esclusivamente da dichiarazioni della ditta esportatrice. In particolare le due dichiarazioni della Società_1 che dovrebbero dimostrare l'origine della merce e che giustificherebbe la dicitura “TRANSIT” sono inattendibili e prive di valore, in quanto rese da una parte interessata.
Inoltre, non è stata fornita alcuna prova circa l'esistenza di un sito produttivo della Società_1, avendo la società allegayo, nel giudizio di primo grado, esclusivamente fotografie che rappresentano un piazzale praticamente deserto, un container e un muletto che carica della merce imballata, ma non gli apparati produttivi.
Un po' poco, considerato che per produrre fibre di vetro, sono necessari diversi impianti e macchinari, tra cui un forno di fusione, una macchina per la fibratura, un sistema di raffreddamento e dispositivi per la lavorazione successiva. Inoltre, sono importanti anche sistemi di stoccaggio e pesatura delle materie prime, nonché unità per il riciclo degli scarti.
Vien da dire che le fotografie prodotte dalla parte, più che a suffragare la propria tesi, valgano a dimostrare quella contraria sostenuta dalla NA, è cioè che la merce sia solo transitata negli Emirati, che offrono strutture di stoccaggio di prim'ordine in zone franche.
In mancanza di riscontri specifici di impianti industriali primari collegati direttamente a queste strutture di stoccaggio, la movimentazione delle merci va quindi interpretata come testimonianza di import-export e non di produzione locale.
Tale interpretazione, ancorata al transito documentato e al contesto OLAF di origine cinese, esclude qualsiasi lavorazione sostanziale negli UAE e conferma l'applicazione dei dazi, in linea con le recenti revisioni UE che sanzionano esplicitamente tali circuiti elusivi.
Deve pertanto essere confermato l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. n. 29646 del 26 settembre 2023, con applicazione dei dazi antidumping e compensativi per € 30.276,32, oltre interessi.
Il Collegio è a conoscenza del contrasto giurisprudenziale con le decisioni di altra Sezione di questa Corte, ritenendo che tale circostanza giustifichi la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara legittimo e dovuto l'avviso di accertamento n. 29646/2023, con conseguente conferma dei diritti doganali pretesi e degli interessi. Spese compensate.