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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/06/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7851/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria Bianca
Berardino, presso il cui studio in Andria, alla via Galleria Boccaccio
n. 23, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 21 maggio 2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., dichiarato inammissibile con ordinanza del 2.10.2024, il ricorrente ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare
e dichiarare l'ammissibilità della domanda e di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto
a percepire l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa e in particolare dalla domanda amministrativa del
29.08.2023 o in subordine da quella del 25.01.2024.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito CP_1
l'inammissibilità del ricorso reiterando le eccezioni sollevate nella fase sommaria;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
Con ordinanza del 4.12.2024 era respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' ed era disposta una c.t.u. medico CP_1 legale.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che, in adesione ai principi affermati dalla Corte di Cassazione, tra l'altro, con le sentenze n.
5338/2014, n. 8533/2015 e n. 22868/2021 – che pongono precisi limiti alla possibilità di impugnare con ricorso straordinario per
Cassazione le pronunce di inammissibilità rese nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. consentendo quindi entro certi limiti la possibilità di fare ciò con un ricorso ordinario ex art. 442 c.p.c. - il ricorso proposto è ammissibile.
In particolare, deve ritenersi consentita l'introduzione di un giudizio ordinario nel caso in cui l'esito del procedimento di a.t.p. abbia natura processuale, come avvenuto nel caso di specie.
Ciò si desume, indirettamente, anche dalla recente pronuncia della
Corte di Cassazione n. 30828/2024, secondo cui “Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è
2 limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie;
l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall' pure nel CP_1 giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo
l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione”.
Deve ritenersi, sulla scorta di quanto affermato dal Giudice di
Legittimità, quindi, a contrario, certamente consentita l'introduzione di un giudizio ordinario allorquando, come nel caso di specie, la fase sommaria ex art. 445 bis c.p.c. si sia conclusa con un provvedimento di natura processuale.
2. Sempre in via preliminare, deve osservarsi che la domanda è ammissibile, atteso che, come osservato con ordinanza del 4.12.2024, parte ricorrente, dopo la domanda del 29.08.2023, cui faceva seguito la convocazione a visita della parte documentata dal verbale di visita della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile del
9.10.2023 con esito negativo, il ricorrente ha presentato una nuova domanda amministrativa, il 25.01.2024, che ha condotto ad un nuovo verbale di commissione medica, datato 26.02.2024, anch'esso negativo, con la conseguenza che il ricorso è ammissibile perché preceduto da domanda amministrativa ad hoc e perché proposto tempestivamente nel termine di decadenza semestrale, essendo stato depositato il ricorso per a.t.p. in data 23.04.2024.
Il merito
3. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Com'è noto, l'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n.
406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l.
n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
3 b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
4. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato nel presente giudizio, dott. le cui conclusioni appaiono Persona_1 condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, si trovava, sin dalla data della prima domanda amministrativa (29.08.2023) in una situazione di inabilità totale, che lo rende del tutto incapace
(nella misura del 100%) di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza (cfr. CTU in atti).
In particolare, il consulente d'ufficio, dopo aver premesso che la ricorrente è affetta da “poliartrosi con discopatie e compromissione delle funzioni ortostatiche e ortodinamiche, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito insulino-dipendente, glaucoma bilaterale;
decadimento cognitivo senile, sindrome depressiva con disturbo dell'adattamento e ideazione suicidiaria”, ha concluso che esso non è in grado di compiere gli atti di vita quotidiana senza assistenza con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Per quanto riguarda più specificamente le ragioni della sussistenza del requisito sanitario, il consulente d'ufficio ha osservato che “Nel caso in esame vi sono due aspetti del quadro clinico degni di attenzione, uno fisico ed uno, ancora più rilevante sotto il profilo delle necessità assistenziali, di tipo psichico. Il primo è sostenuto dalla patologia artrosico-degenerativa, causativa della compromissione della funzione deambulatoria, con alto rischio di caduta, e della limitazione della capacità fisica di adempiere, in maniera corretta e completa, funzioni essenziali del vivere quotidiano (vestirsi e provvedere
4 all'igiene personale). Per quanto attiene il secondo, le attestazioni in atti dimostrano la necessità di una continua supervisione, specie nelle attività ad alta connotazione di rischio, come l'assunzione di farmaci
(insulina) e la gestione del gas domestico. Non si può infatti considerare autonomo chi necessita della presenza di qualcuno che gli indichi il momento opportuno e la modalità corretta di compiere una certa azione, anche se fisicamente abile a compierla. La necessità di supervisione diviene poi ancora più rilevante nei casi in cui il paziente ha ideazione suicidiaria, avendo dimostrato concretamente di essere capace di pensare, progettare e mettere in atto azioni autolesive. A sostegno di tale orientamento, si cita quanto riportato in certificazione medica specialistica di struttura pubblica datata 22/11/2023:
Permane la difficoltà del paziente a fronteggiare la solitudine, vista anche l'età avanzata dello stesso necessitando di continuo supporto emotivo e fisico per la cura della persona. Necessita di proseguire la terapia in corso e necessita di assistenza e sostegno quotidiano”.
Sulla base di ciò il consulente ha quindi concluso nel senso che
“sussistano i presupposti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, al fine di garantire la accettabile qualità di vita e l'indispensabile standard di sicurezza, a cui tutti hanno diritto. In merito alla decorrenza del beneficio, che eventualmente il Sig. Giudice vorrà disporre, si suggerisce collocarla all'epoca della prima domanda (29/8/2023), in quanto già all'epoca il
Sig. dimostra, con la messa in atto di un proposito suicidiario, Pt_1 di soffrire di gravi problemi psichiatrici. E, a parere dello scrivente, già solo tale rischio è sufficiente, insieme alla necessaria corretta somministrazione di farmaci antidiabetici, forieri di gravi complicanze in caso di errata posologia, a giustificare l'opportunità di un monitoraggio con carattere di continuità”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio, peraltro non oggetto di contestazione delle parti nel termine concesso a tal fine, risultano pienamente condivisibili perché puntualmente motivate con riferimento alla documentazione medica prodotta e all'esame diretto
5 della parte che, in questo tipo di accertamento, riveste rilievo decisivo.
Per quanto concerne la decorrenza dell'accertamento sanitario, deve però farsi riferimento alla seconda domanda amministrativa, quella del 25.01.2024; infatti, la circostanza che il ricorrente abbia deciso di presentare una nova domanda amministrativa allorquando il procedimento amministrativo scaturito dalla prima era già concluso, deve ritenersi che sia espressione di una volontà tacita, manifestata per comportamento concludente, di non impugnare il primo verbale del 9.10.2023, prestando acquiescenza quindi all'esito del primo procedimento amministrativo.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dal 01.02.2024 (primo giorno successivo alla domanda amministrativa del 25.01.2024).
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico
, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. CP_2 CP_1
55/14, e successive modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito (cfr. Cass. n. 19482/18), delle ragioni della decisione, della natura e del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Maria Franca Berardino che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7851/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dal Parte_1
01.02.2024 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa);
6 2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 3.867,00 (di cui € 2.697,00 per la fase di merito ed € 1.170,00 per la fase sommaria) per compenso al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Maria Franca Berardino;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 5.06.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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