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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
D.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 502/2024 R.G., riservata a decisione all'udienza del 22.4.2025 e vertente
TRA
n. ad Atessa il 17.7.1987 – CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Giuseppe Ciccarelli C.F._1
E
n. a Termoli il 3.2.1983 - CONTUMACE Controparte_1
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
L'Avv. Giuseppe Ciccarelli per conclude: “RICORRE Al Parte_1
Tribunale di Lanciano, affinché, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
4) assegnare la casa coniugale sita in Monteodorisio (Ch), Vico II San
Giovanni nr 11 alla ricorrente;
3) affidare in via esclusiva le figlie c.f. Persona_1 C.F._2
e c.f , alla madre, con
[...] Persona_2 CodiceFiscale_3 possibilità per il padre di vederle in modalità protetta o comunque con la presenza di un familiare paterno alternativamente un fine settimana si ed uno no, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva;
con ripartizione ad anni alterni di ferie (pasquali, estive, invernali, festività e/o ponti) per il futuro;
4) in subordine affidare congiuntamente le figlie e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento presso la madre nell'attuale domicilio e con diritto di visita del padre con le modalità che saranno stabilite dall'Autorità
Giudiziaria a tutela delle minori;
5) stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento Controparte_1 per le minori non inferiore ad € 250,00 mensili, per ciascuna figlia, con rivalutazione dei dati Istat, oltre al 50% degli importi degli A.U., da versare alla moglie collocataria sul conto corrente postale avente IBAN
[...]; nonché la metà delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ricreative e di abbigliamento, da individuare secondo il protocollo di cui al CNF, così come recepito dal Tribunale di
Lanciano. Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione;
6) stabilire a carico del sig. e a favore della sig.ra Controparte_1 [...] un assegno di mantenimento di € 200,00, con rivalutazione Parte_1 annuale secondo gli indici ISTAT, da versare anch'esso entro il 10 di ogni mese sul conto corrente postale avente IBAN [...].
7) dare l'assenso all'inserimento delle figlie minori sul passaporto della madre;
8) spese e compensi di causa integralmente rifusi.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 22.4.2025, la difesa di parte ricorrente ha insistito per le richieste formulate negli atti del presente giudizio, nel quale il convenuto non ha inteso contraddire, in quanto neanche costituitosi.
In data 27.11.2024 sono stati pronunciati i provvedimenti urgenti che, in tale sede, si ritiene di poter integralmente riconfermare. Riguardo l'affido delle minori e , si osserva che gli elementi esistenti Per_1 Per_2 vanno valutati alla stregua del consolidato principio secondo cui in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (ex multis Cass. n. 6535/2019).
Sulla base degli atti trasmessi dal Tribunale per i Minorenni di l'Aquila e di quanto dedotto e prodotto da parte ricorrente, sussistono, a parere del Collegio, le condizioni ex art.337 quater co. 1 c.c. per disporre, l'affidamento esclusivo delle minori alla madre.
Circa il quantum dell'assegno di mantenimento, sia per la coniuge che per le figlie, stante la situazione della resistente e del che percepisce redditi fissi, si _1 ritiene di poter confermare gli importi di cui all'ordinanza del 27.11.2024.
Non essendovi stata alcuna opposizione del convenuto alle richieste della
[...]
, appare equo disporre la compensazione delle spese del presente Pt_1 procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 502/2024, promosso da Parte_1
nei confronti di così decide:
[...] Controparte_1
Dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 _1
, matrimonio contratto in Casalanguida il 2.8.2007 ed ordina
[...]
l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno 2007 n.
2 - Parte I Serie A)
Assegna la casa coniugale, sita in Monteodorisio (Ch), Vico II San Giovanni nr 11, a Parte_1 Dispone l'affido esclusivo di e alla madre Persona_1 Per_2
Fissa in complessivi euro 400 (somma soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT) l'assegno di mantenimento delle figlie minori a carico di , il quale dovrà inoltre provvedere per il Controparte_1
50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, qualora concordate o, in alternativa, documentate da Parte_1
potrà vedere le figlie per due pomeriggi a settimana Controparte_1 in presenza dei Servizi Sociali di Monteodorisio, in giorni ed orari concordati con questi ultimi
Fissa in euro 200 mensili (somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT) l'assegno di mantenimento di Parte_1
a carico di Controparte_1
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento
Così deciso in Lanciano il 23.4.2025
Il Presidente Massimo Canosa