Art. 8.
Il primo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata".
Il primo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata".