Ordinanza cautelare 7 aprile 2023
Ordinanza collegiale 25 novembre 2023
Sentenza 29 aprile 2024
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/07/2025, n. 6689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6689 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06689/2025REG.PROV.COLL.
N. 09005/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9005 del 2024, proposto da
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, DE - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
NA ER, rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 514/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NA ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione di AG e DE;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per la parte appellata gli avvocati Maddalena Aldegheri e Ester Ermondi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo l’azienda agricola, odierna appellata, ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 104202190002463430000, notificatale in data 11 gennaio 2023, con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato l’adempimento della cartella di pagamento n. 10420110002932518000 (nuovo numero di riferimento 104202072802026666000), notificata il 1° maggio 2011, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) in relazione alla campagna 2003/2004, per un importo complessivo di € 70.906,01 per debito, interessi anche di mora e oneri di riscossione, afferenti il ruolo AGEA.
2. Il ricorso era affidato a plurime censure riferite in parte a vizi propri della intimazione e in parte a vizi derivati dagli atti presupposti e che riassuntivamente riguardavano:
(i) la prescrizione rispetto al credito sorto nel 2004, posto che non sarebbe stata notificata la cartella;
(ii) violazione e falsa applicazione dei regolamenti comunitari sia con riferimento alle compensazioni sia con riferimento alla mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate;
(iii) la decadenza del credito ai sensi dell’art 25, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73;
(iv) l’illegittima duplicazione del ruolo ed errata quantificazione del debito;
(v) omessa notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti e mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo;
(vi) mancata indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
(vii) mancanza dei requisiti essenziali dell’intimazione e del ruolo, contestazione del quantum del debito e della debenza degli interessi di mora e oneri;
3. Il T.a.r. per la Toscana ha accolto l’istanza cautelare della ricorrente e, con successiva ordinanza collegiale n. 1090/2023 ha disposto istruttoria a carico delle amministrazioni, entrambe costituite in giudizio, onerandole di produrre, tra l’altro: « documentazione attestante l’avvenuta notifica, nei confronti della ricorrente, della cartella esattoriale n. 10420110002932518000, dell’importo di €. 76.906,01, in data 1° maggio 2011 (esibizione della relata di notifica, univocamente riferibile a tale documento) ».
L’ordine è rimasto inadempiuto.
4. Ad esito del giudizio, il T.a.r. per la Toscana, ha annullato l’intimazione di pagamento del 2023 in accoglimento del motivo assorbente sulla prescrizione; il T.a.r. ha ritenuto provato, quale unico atto interruttivo, soltanto l’invio di una intimazione AG nel 2009 a fronte della intimazione di pagamento notificata nel 2023.
4. La sentenza è appellata da AG e DE che chiedono la riforma per i seguenti motivi:
I. “ Violazione degli artt. 2943 e 2945 del cod. civ., per non avere il Tar preso in considerazione l’effetto permanente sospensivo della prescrizione, derivante dall’impugnazione davanti al G.A. della comunicazione del luglio 2004: effetto perdurato fino al 5 aprile 2011, con conseguente mancato compimento del termine di prescrizione (considerate le sospensioni di legge) al 12 gennaio 2023 ”;
I. “ In subordine: istanza di ammissione di prova documentale ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm., ai fini della prova della notifica della cartella, avvenuta il 1. Maggio 2011, dalla quale consegue la tempestività della successiva notifica il 12 gennaio 2023, avvenuta entro il termine decennale di prescrizione (computando le sospensioni di legge) ”.
5. L’azienda appellata si è costituita nel giudizio di appello in data 8 gennaio 2025 per opporsi all’accoglimento del ricorso. Nel merito contesta la fondatezza dell’appello, si oppone all’ammissione di nuove prove in appello e in subordine ripropone in esame ai sensi dell’art. 101, comma 2 c.p.a. i motivi rimasti assorbiti in primo grado (motivo I. - prescrizione; motivo II. - nullità per contrasto comunitario; motivo III. - decadenza; motivo IV. - illegittima duplicazione del ruolo; motivo V. - mancanza/nullità della notifica degli atti presupposti; motivo VI. - mancata indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo; VII. - mancanza dei requisiti essenziali ex art. 21-septies L. n. 241/1990, contestazione dell’ an e quantum della pretesa e accessori) insistendo per l’annullamento degli atti impugnati.
6. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Passando al merito del ricorso in appello, si rileva che con la prima censura le amministrazioni lamentano che il T.a.r. erroneamente non avrebbe considerato l’effetto interruttivo derivante dalla pendenza del giudizio RG 12014/2004, instaurato dalla parte appellata al Tar Lazio per l’impugnazione della comunicazione inviata al primo acquirente sul prelievo supplementare della “quota latte” per la campagna 2003/2004, che si è concluso con la sentenza di rigetto n. 2990 del 5 aprile 2011 (divenuta definitiva), menzionata proprio nella sentenza impugnata.
Prosegue la difesa erariale che, considerando la pendenza del suddetto giudizio sull’atto a monte e l’effetto interruttivo permanente derivante dal combinato disposto dell’art. 2943, comma 1 e art. 2945, commi 1 e 2 c.c. nonché la successiva sospensione ex lege (dal 1° aprile 2019 al 15 luglio 2019 e dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 - per complessivi 646 giorni), il termine ultimo ricade al 13 gennaio 2023 e pertanto sarebbe da considerarsi tempestiva la notifica dell’intimazione eseguita in data 11 gennaio 2023, prima dello spirare del termine prescrizionale decennale.
Sul punto chiede la riforma del pronunciamento di primo grado.
1.1. Il motivo è infondato.
Sulla base del costante orientamento di questa Sezione, dal quale non vi sono ragioni di discostarsi, l’interruzione della prescrizione con effetto permanente ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 1 e 2945, comma 1 e 2 c.c. nei giudizi promossi dai debitori avverso gli atti presupposti si ricollega non al giudizio in se ma alla posizione assunta da AG, ossia alla sua costituzione in resistenza e quindi allo svolgimento di attività difensiva a tutela del proprio credito (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, n. 4329 del 20 maggio 2025, Id. n. 9999/2024).
Dalla sentenza del Tar Lazio n. 2990/2011, prodotta in primo grado e menzionata nella sentenza impugnata, relativa al ricorso cumulativo del produttore sul prelievo per la campagna 2003/2004 si evince che AG in quel giudizio non era costituita, disinteressandosi quindi della propria posizione creditizia. Alla pendenza del suddetto giudizio non può pertanto attribuirsi alcuna efficacia interruttiva permanente ai fini del credito sollecitato nell’impugnata intimazione.
2. Con il secondo mezzo di impugnazione le amministrazioni appellanti, per il caso di ritenuta infondatezza del primo motivo di ricorso, chiedono di essere ammesse alla produzione in appello della prova sull’avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 1 maggio 2011, che contestualmente hanno depositato, prospettando che l’art. 104 c.p.a. consente l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto (perché materialmente sopravvenuti), e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, non trattandosi di documento che possa cogliere di sorpresa parte avversa. Per l’appellante si verserebbe nell’ipotesi di documenti “ indispensabili ai fini della decisione della causa ”.
2.1. L’appellata si oppone all’istanza ritenendola inammissibile, poiché si tratta di diritti soggettivi per i quali vige il principio dispositivo in senso pieno di cui all’art. 2697 c.c. e le regole che governano tale principio ex art. 345 c.p.c. per il tramite del rinvio ex art. 39 c.p.a. Afferma che non può ritenersi “indispensabile” in sede di appello la produzione documentale volta esclusivamente a sopperire alla mancanza o incompleta difesa della parte nel primo grado e che non sia funzionale ad evidenziare un errore o omissione del primo giudice.
2.2. L’istanza deve essere respinta.
Sul punto si evidenzia che nella sentenza impugnata si dà atto che “ La parte resistente, disattendendo a quanto richiesto con la succitata ordinanza istruttoria, non produceva la cartella esattoriale asseritamente comunicata (in termini specificamente contestati dalla signora ER) il 1° maggio 2011, né la prova della relativa notifica” . La circostanziata richiesta rivolta dal Tribunale alla parte costituita è rimasta del tutto inosservata e per di più priva di qualsivoglia riscontro.
Tanto precisato, non è possibile supplire alla mancata attività allegatoria e probatoria di primo grado con il presente giudizio di appello. La Sezione (cfr. Cons. St. 20 dicembre 2023 n. 11049), in riferimento al contenzioso in esame e circa la produzione di documenti nuovi in appello, si è già espressa nel senso che non è possibile supplire in appello ad una ingiustificata carenza probatoria di primo grado della parte, specie nel caso in cui questa sia rimasta inadempiente, senza motivo, ad un ordine istruttorio alla stessa rivolto.
Al riguardo, vedasi anche la sentenza Cons. St. 742/2025 alla quale si rimanda (e da intendersi in questa sede richiamata anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d del c.p.a.) che, oltre a ribadire l’orientamento innanzi delineato, ha ipotizzato i casi in cui può, eccezionalmente, ammettersi una “nuova” produzione documentale in grado di appello. Tali deroghe non ricorrono nel caso di specie, dovendosi pertanto dichiarare inammissibile ovvero inutilizzabile la produzione documentale dell’appellante, la quale ben poteva – ed anzi doveva – provvedere alle proprie difese e relative produzioni documentali sin dal giudizio di primo grado, tenuto anche conto della specifica richiesta istruttoria del Tar.
2.3. In via soltanto residuale, si osserva che la documentazione sulla avvenuta notifica della cartella non è nemmeno esaustiva, per il fatto che sull’avviso di ricevimento risulta specificato che il destinatario era trasferito. Non risulta fornita la prova sugli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. nei casi in impossibilità della consegna per irreperibilità.
3. Sulla base delle considerazioni svolte l’appello deve essere respinto. Questo esonera il Collegio dall’esame dei motivi riproposti da parte appellata in via soltanto subordinata.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante a rifondere in favore dell’appellata ER OS le spese del grado di appello che complessivamente si liquidano in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO