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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 31/10/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 874 del 2022, promossa da:
(c.f. , con l'avv. GAZZOLA LUCIANO Parte_1 C.F._1
contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. GYULAI P.IVA_1
ER
* * *
OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc;
CONCLUSIONI:
- per parte attrice:
IN VIA PRINCIPALE per tutti i motivi dedotti in narrativa:
1) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della relativamente al CP_1
contratto di mutuo fondiario Rep. n. 8.757, Racc. n.
2.871 sottoscritto in data 08.07.2007, con Cassa
fusasi, poi, per incorporazione nella Controparte_2
; Controparte_1
2) accertare e dichiarare che il TAEG applicato al contratto di mutuo fondiario Rep. n. 8.757, Racc. n.
2.871 sottoscritto in data 08.07.2007, con Controparte_3
fusasi, poi, per incorporazione nella comprensivo
[...] Controparte_1
di oneri e spese, risulta essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore alla data di stipulazione del contratto di mutuo fondiario;
1 PER L'EFFETTO
- dichiarare il contratto in oggetto gratuito, ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per la pattuizione di tassi usurari, e conseguentemente accertare e dichiarare che il Sig. vanta un credito, nei Parte_1
confronti di in forza del contratto di mutuo fondiario Rep. n. Controparte_1
8.757, Racc. n.
2.871 sottoscritto in data 08.07.2007, con Cassa rurale ed Artigiana di Treviso Credito
Cooperativo – Soc. Cop., fusasi, poi, per incorporazione nella Controparte_1
per interessi, spese, commissioni e competenze versati, ma non dovuti, pari ad € 87.077,95, o pari alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria della domanda al saldo.
- nonché per l'effetto, condannare alla restituzione in favore Controparte_1
del Sig. della predetta somma di € 87.077,95, ovvero della maggiore o minore somma Parte_1
che sarà accertata in corso, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nonostante il Giudice con Ordinanza del 14.09.2023, ritenendo la causa matura per la decisione, allo stato non abbia accolto le istanze istruttorie formulare dall'attore considerata la complessità tecnica delle questioni trattate, si insiste affinché venga svolto un approfondimento istruttorio delle allegazioni e delle deduzioni di questa difesa e, pertanto, si insiste per l'ammissione della CTU tecnica e, per la conseguente remissione in istruttoria della causa.
In particolare, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, sulla base degli atti di causa e dei documenti prodotti, voglia disporre CTU volta a:
1) ricostruire compiutamente i rapporti di dare e avere tra il Sig. da un lato, e Parte_1
l'allora (poi, diventata Controparte_4
, dall'altro, in forza del contratto di mutuo fondiario del 08.03.2007 (Rep. n. 8.757, Controparte_1
Racc. n. 2.871), a rogito dell'Avv. Edoardo Bernini, Notaio in Montebelluna, assistito da garanzia ipotecaria e da polizza assicurativa;
2) accertare se il contratto di mutuo fondiario del 08.03.2007 (Rep. n. 8.757, Racc. n. 2.871), a rogito dell'Avv. Edoardo Bernini, Notaio di Montebelluna, assistito da garanzia ipotecaria e da polizza assicurativa, prevede la pattuizione di interessi, a qualsiasi titolo, nonché di spese legate alla erogazione
2 del credito, comprese quelle di assicurazione, superiori al Tasso Soglia di Usura vigente al momento della stipula;
Con riserva di nominare il proprio CTP e di elaborare una bozza di quesito peritale.
Con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie, nonché di replicare alle istanze istruttorie avversarie, nei concetti termini di legge.
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere di rimettere la causa in istruttoria ammettendo la CTU, si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
IN OGNI CASO
Spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, maggiorate di IVA e CPA come per Legge.
- per parte convenuta:
“in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale d'ogni diritto di ripetizione e/o di restituzione rivendicato dal Signor con riguardo agli addebiti asseritamente illeciti operati dalla Parte_1
a titolo di interessi per il periodo antecedente il 7.8.2010. in relazione al rapporto oggetto del CP_1
presente giudizio;
nel merito: accertatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, respingere, per i motivi esposti, le domande attoree tutte;
in via istruttoria:
rigettare per i motivi dedotti nella terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. l'avversaria istanza di
CTU. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dell'istanza in questione, tenere conto delle deduzioni della convenuta di cui alla predetta memoria, in ordine alla metodologia ed ai criteri da utilizzarsi da parte del perito del Giudice;
in ogni caso: con rifusione di spese e compenso professionale”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 4 febbraio 2022, Parte_1
ha agito nei confronti di Controparte_1
, lamentando l'esistenza di pattuizioni usurarie originarie in ordine al contratto di
[...]
mutuo fondiario (Rep. n. 8.757, Racc. n. 2.871), a rogito dell'Avv. Edoardo Bernini, Notaio in
3 Montebelluna, registrato a Montebelluna (TV) in data 14.03.2007.
Per l'effetto, ha chiesto di dichiarare il contratto de quo gratuito, ai sensi dell'art. 1815 comma II
c.c., conseguentemente accertando un credito attoreo nei confronti della convenuta pari ad €
87.077,95, o pari alla maggiore o minore somma accertata in giudizio, per l'effetto condannando la convenuta alla restituzione a suo favore di € 87.077,95, ovvero della maggiore o minore somma accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione decennale di ogni diritto di ripetizione e/o di restituzione, con riguardo agli addebiti operati a titolo di interessi per il periodo antecedente il 7 agosto 2010, oltre che contestando nel merito la fondatezza in fatto ed in diritto delle domande ex adverso formulate.
La causa è stata istruita con concessione di termini per deposito di memorie ex art. 183 comma
VI c.p.c.
E' stato emesso il seguente provvedimento interlocutorio di rigetto dell'istanza di ammissione di c.t.u., ovvero:
“…Lette le rispettive allegazioni delle parti e i documenti dimessi a corredo;
impregiudicata ogni decisione;
rilevato che secondo la perizia di parte attrice,
Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 08/03/2007, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano usurari dato che complessivamente sono (o possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia);
preso atto che nei calcoli del ct di parte per dimostrare che il tasso soglia viene bypassato, viene sommata la penale per 'estinzioni e anticipata ed gli interessi moratori ritenuto che in tal modo si comparano voci del tutto eterogenee : da una parte va ricordato che i tassi corrispettivi ( che riguardano la fase fisiologica del rapporto ) e i tassi moratori sono pattuiti per il ritardato adempimento;
dall'altra la penale per il recesso, costituisce invece un elemento accidentale del negozio avendo natura eventuale ed essendo funzionale a indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito. La penale per l'estinzione , rispetto agli interessi o agli altri oneri connessi all'erogazione del credito, ha dunque una funzione affatto diversa. La stessa inoltre viene
4 esclusa dalle voci di costo ai fini del calcolo del Teg non rientrando tra gli oneri dovuto per la conclusione del contratto in quanto dovuta esclusivamente quando il mutuatario decide di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza del termine. In tal contesto “ ipotizzare una sommatoria di questi due addendi ( tassi e penale per l'estinzione) pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori. Se quest'ultima, come noto, è largamente confutata non foss'altro perché postula la sommatoria di due voci che, pur originariamente pattuite, lo sono in relazione a due eventi radicalmente diversi ed incompatibili fra loro (in definitiva,
l'adempimento ed il suo opposto, l'inadempimento), nel caso che ci occupa non solo vale lo stesso principio, ma anzi, la penale per l'estinzione anticipata conduce ex se a paralizzare, ovviamente, la successiva pretesa di pagamento degli interessi moratori, che viene meno per definizione: dunque non solo si postula di considerare unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi, ma,
addirittura, una il cui pagamento elide in radice, a partire da quando il pagamento viene effettuato,
l'altra. Resta solo da attendersi che s'ipotizzi la sommatoria degli interessi attivi e di quelli passivi e, poi, le conseguenze ultime della teorica della sommatoria potranno ritenersi raggiunte. ( Tribunale Di
Torino Ordinanza 702 Bis Cpc 28.3.2016).
rilevato che – impregiudicata ogni decisione – anche secondo l'orientamento consolidato di questo
Tribunale ( cfr. sentenza 1019/ 2016 del 14.4.2016) va esclusa ogni rilevanza ad ipotesi fondate su scenari probabilistici, oltretutto determinate da costi meramente eventuali, ovvero riconducibili esclusivamente a possibili scelte del mutuatario come l'estinzione anticipata…”
Attesa l'irrilevanza ai fini della decisione dell'istruttoria tecnica, la causa è stata ritenuta la causa matura per la decisione.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni, avanti allo scrivente Magistrato
nelle more subentrato nel ruolo, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
La causa, documentalmente istruita, passa quindi in decisione all'esito del deposito ad opera delle parti di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è infondata, per i motivi che si vanno ad esporre.
5 Va innanzitutto evidenziato che la pretesa attorea si basa su assunti in diritto – e corrispondenti approfondimenti matematici – viziati da tre erronei presupposti, ovvero: A) sul fatto che i costi derivanti dall'estinzione anticipata vadano considerati nel novero delle voci assumenti rilievo per il calcolo della misura effettiva dell'interesse - originariamente pattuito –
da comparare con i tassi soglia di riferimento;
B) sul fatto che, nel caso di specie, il tasso soglia di riferimento sia quello previsto in materia di mutui con garanzia reale;
C) sul fatto che possa procedersi a sommatoria di voci del tutto eterogenee, per quantificare il tasso da comparare con quello soglia di riferimento.
Sub. A), si osserva che l'assunto attoreo è infondato, come già sommariamente evidenziato in uno alla precedente ordinanza interlocutoria che ha disatteso l'istanza di ammissione di istruttoria tecnica, in linea con giurisprudenza già esistente di questo Tribunale.
Ad ulteriore sostegno di quanto sin qui osservato, vengono inoltre richiamati i più recenti arresti giurisprudenziali di legittimità ed in particolare la pronuncia della Suprema Corte n.
7384 / 2025, ove si riportano gli ulteriori precedenti (quali Cass. n. 7352/2022; confermata anche con riguardo alla sommatoria degli interessi corrispettivi da Cass. n. 23866/2022; Cass. n.
18497/2024; Cass. n. 27139/2024) secondo cui "in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del
"tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi" ed ove si chiarisce in dettaglio: - che, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi;
- che, dall'applicazione di questi principi, deriva l'impossibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi e/o moratori (poiché la prima costituisce una clausola penale di recesso, richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire da un lato al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza, dall'altro per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di avere
6 dal negozio;
mentre i secondi costituiscono la remunerazione fisiologica della prestazione della somma accordata o se moratori una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro ricevuto;
- che la natura della commissione convenuta per l'estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà, non essendo collegata se non indirettamente all'erogazione del credito e non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
- che non si è quindi di fronte ad "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente", quanto invece del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi.
Con riguardo all'assunto attoreo sub. B) per cui, nel caso di specie, il tasso soglia di riferimento sarebbe quello previsto in materia di mutui con garanzia reale, si osserva che il parametro di riferimento corretto è, di converso, quello relativo ai finanziamenti a stati di avanzamento assistiti da ipoteca, atteso che è documentata la circostanza per cui l'importo complessivo concesso a mutuo di € 150.000,00 è stato erogato dalla Banca mutuante con le seguenti modalità:
- € 100.000,00 contestualmente alla stipula avvenuta in data 08.03.2007 (cfr. doc. 1 e doc. 3 attoreo);
- € 50.000,00 dopo oltre 8 mesi, ovvero dopo il perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria sui beni immobili costituiti in garanzia e a conclusione dello stato avanzamento lavori
(circostanze, queste pacifiche tra le parti).
In ogni caso, ogni ulteriore considerazione è superata dall'infondatezza della tesi sub C), posto che l'attoreo ha infondatamente basato la sua tesi in ordine al preteso superamento del tasso soglia di riferimento - anche ipotizzando che si tratti di quello per i mutui a tasso fisso e non per quello dei finanziamenti a stati di avanzamento assistiti da ipoteca - procedendo ad una sommatoria di voci del tutto eterogenee.
In base alla lettura dell'approccio metodologico utilizzato dallo stesso consulente di parte attrice, si desume infatti che gli assunti del sono basati su calcoli matematici i quali, Parte_1
oltre che effettuati secondo scenari del tutto ipotetici, muovono dall'erroneo presupposto per cui gli interessi pattuiti in contratto, al momento della sua stipula, sarebbero contraddistinti da usurarietà originaria ove si proceda a sommare “… le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi
7 titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse)…” oltre che considerando gli interessi di mora (cfr. doc. 6, fascicolo attoreo, ove a pagina 15, primo capoverso della perizia di parte si legge testualmente che “… Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 08/03/2007, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano usurari dato che complessivamente sono (o possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia)… “).
Infine, parimenti dirimente è il fatto che, per lo stesso consulente tecnico di parte, il tasso contrattuale convenzionale - anche ipotizzando che si tratti di quello per i mutui a tasso fisso e non per quello dei finanziamenti a stati di avanzamento assistiti da ipoteca - “risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato” (cfr. primo capoverso, pagina 15, relazione peritale attorea) ed assume natura (asseritamente) usuraria solamente considerando i costi per l'estinzione anticipata (cfr. secondo capoverso relazione di parte).
Il che, come detto al paragrafo A) è prospettazione del tutto infondata.
La domanda attorea viene pertanto rigettata, in quanto infondata, risultando superflua disamina di ogni ulteriore questione.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e vengono liquidate in € 11.268,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali 15%.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori medi delle fasi di studio, introduzione e decisione e di valori ridotti del 50% per la fase istruttoria, in quanto il giudizio è stato istruito solo documentalmente.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) rigetta la domanda, in quanto infondata;
2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 11.268,00, oltre
IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%.
Si comunichi. Così deciso in Treviso, in data 31/10/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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