Articolo 84 del Codice della proprietà industriale
Articolo 81 bisArticolo 81 quater
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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
Art. 84. Brevettazione alternativa 1. E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilita', da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.
2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziche' un'invenzione o viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.
3. Se la domanda di brevetto per modello di utilita' contiene anche un' ((invenzione)) o viceversa, e' applicabile l'articolo 161.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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