Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione Civile
SENTENZA
nella causa civile n. 1950/2004 R.G. vertente tra
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia al Parte_1
Viale Matteotti n. 15, presso e nello studio dell' Avv. Gaetano Servello che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell' atto di citazione,
- ATTORE - contro
elettivamente domiciliata in Soriano Calabro Controparte_1
Contrada Lacchi, presso e nello studio dell'Avv. Aldo Currà che la rappresenta e difende giusta procura aa margine dell'atto di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale,
- CONVENUTA IN RICONVENZIONE -
avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. - Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia e Controparte_1 premettendo – 1) di essere proprietaria di un immobile sito nel Comune di Gerocarne alla località Giardinello via IV Novembre snc, ed identificato al
N.C.E.U. al foglio 21, particella 139 sub 2 e 3, costituito da tre corpi di pagina 1 di 9
il secondo costituito da un unico vano ad un piano fuori terra;
il terzo composto da due piani fuori terra;
2) di aver affidato nell'anno 1999 l'incarico di progettazione e direzione dei lavori di straordinaria manutenzione sul predetto immobile, al GE
, ed i lavori commissionati, iniziati in data 13 marzo 2000, Controparte_1 sono terminati nel mese di giugno dello stesso anno;
3) che il Genio Civile di Vibo Valentia, nell'eseguire un sopralluogo per verificare la conformità o meno dei lavori realizzati alle vigenti disposizioni sismiche, ha accertato la difformità degli stessi ed in particolare la violazione del D.M. 29 del 16 gennaio 1996, disponendo la sospensione dei lavori realizzati, redigendo verbale ispettivo e trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, che ha instaurato un procedimento penale nei confronti dell'attrice, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
4) di aver poi affidato i lavori di ultimazione dei lavori all'Architetto il quale ha evidenziato, in una Controparte_2 dettagliata relazione, tutte le irregolarità della progettazione del GE
- chiedeva accertarsi e dichiararsi l'irregolarità e l'illegittimità del CP_1 lavoro di progettazione eseguito dal GE e la sua conseguente CP_1 responsabilità professionale;
per l'effetto, condannarsi lo stesso al pagamento dell'importo di euro 1.032,56 per le spese legali sostenute nel procedimento penale n. 3389/00; nonché al risarcimento dei danni morali ed alla vita di relazione, da liquidarsi in via equitativa, causati dall'ingiusta sottoposizione al procedimento penale e dall'impossibilità di abitare la casa per lungo tempo;
condannarsi il convenuto alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di euro 1.832,56 allo stesso progettista corrisposta a titolo di onorario, nonché alla rifusione delle ulteriori spese di progettazione ed esecuzione lavori di adeguamento alle disposizioni della legge n. 29/96, quantificate in euro 11.948,24 dall'Architetto CP_2
1.2. – Con comparsa di risposta e domanda riconvenzionale del 16 marzo 2005 si costituiva in giudizio il GE , il quale, Controparte_1 impugnando e contestando le avverse deduzioni, perché improponibili, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, chiedeva accogliersi la spiegata domanda riconvenzionale, ed in considerazione della mancanza di responsabilità del convenuto, chiedeva condannarsi al Parte_1 risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessive euro 12.000,00. 1.3. - La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale deferito da pagina 2 di 9 a e reso all'udienza del 15 gennaio 2007, Controparte_1 Parte_1 nonché prova per testi ( , e , Controparte_2 Tes_1 Tes_2 tutti escussi all'udienza dell' 8 giugno 2007; escusso Controparte_3 all'udienza del 14 gennaio 2011 e escusso all'udienza del Controparte_4
17 febbraio 2012), e Consulenza tecnica d'ufficio affidata all' Ing.
[...]
ed in rinnovazione della stessa, all'Ing. , ed Per_1 Persona_2 infine, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
2. - La domanda proposta dall'attore è meritevole di accoglimento nei limiti di quanto rappresentato in prosieguo.
3. – Risulta, in modo inconfutabile, se si presta attenzione alle date, che tanto la perizia redatta dall'Ing, che la perizia redatta dall'Ing. Persona_1 siano state elaborate a distanza di molti anni Persona_3 dall'esecuzione dei lavori e dal fermo disposto dall'ex Genio Civile, poiché il sopralluogo è stato effettuato dall'Ing. nel settembre 2012, Persona_1 ed è lo stesso Consulente ad evidenziare che dopo dodici anni la situazione dei lavori non è più quella registrata al tempo del fermo lavori;
dello stesso avviso l'Ing. , al quale è stato richiesto di effettuare una Persona_2 perizia sull'immobile quasi quindici anni dopo il fermo dei lavori, e che ha rilevato che il fabbricato è stato oggetto di interventi plurimi, ideati e realizzati in tempi successivi e non ispirati da una visione completa ed unitaria. 3.1. – L'unica perizia effettuata in prossimità dell' interruzione dei lavori disposti dall'Autorità competente, è quella recante la firma dell'Arch.
che, peraltro, ne ha confermato il contenuto e la Controparte_2 provenienza con dichiarazione resa all'udienza dell' 8 giugno 2007. 4. - Nel merito, non può contestarsi che il progetto di manutenzione straordinaria sull'immobile sito in Gerocarne alla località Giardinello via IV Novembre snc, ed identificato al N.C.E.U. del Comune di Gerocarne al foglio 21, particella 139 sub 2 e 3, sia stato redatto dal GE CP_1
e che i lavori, iniziati nel marzo 2000, siano stati realizzati sotto la
[...] visione ed il controllo dello stesso professionista, che ne ha assunto anche la direzione, avendo, peraltro, sottoscritto, in tale qualità, sia la relazione tecnica depositata al Comune di Gerocarne in data 22 dicembre 1999, che tutti gli atti prodromici e conseguenziali alla stessa. 4.1. Anche il teste , che ha dichiarato di aver eseguito Controparte_4 insieme al padre , i lavori sull'immobile oggetto di causa, ha CP_2
pagina 3 di 9 riferito che gli stessi, realizzati come da progetto e nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute, sono stati personalmente diretti dal GE
, presente in cantiere durante la fase di esecuzione dei lavori CP_1 commissionati alla . Parte_2
4.2. – Né, è stato rilevato dai tecnici incaricati dalla parte attrice o dal Tribunale, che i lavori realizzati, fino al fermo disposto dall' ex Genio Civile, siano stati eseguiti nel mancato rispetto delle previsioni contenute nel progetto redatto dal GE , poiché sia l'Architetto CP_1 CP_2 nella consulenza tecnica datata 23 febbraio 2004 (allegato 16 del
[...] fascicolo attoreo) che l'Ingegnere nella relazione depositata Persona_1 in data 4 marzo 2013, non hanno smentito, anzi, hanno confermato (Ing.
che le previsioni progettuali siano state rispettate durante Persona_1
l'esecuzione dei lavori. 5. – Ciò che invece deve costituire oggetto di indagine è se la progettazione elaborata dal GE ed i lavori eseguiti, sulla base di quella CP_1 progettazione, rispettino la normativa vigente in materia, ed in particolare le disposizioni di cui al D.M. n. 29 del 16 gennaio 1996, la cui asserita inosservanza, peraltro limitatamente al mancato rispetto della distanza tra i muri maestri trasversali ad interassi, prescritta dal punto C.
5.2 comma b della citata legge, ha determinato l'intervento dell' Assessorato LL.PP. della Regione Calabria – Ufficio Provinciale di Vibo Valentia, ex Genio Civile. 5.1. - In particolare, l'Architetto dall'esame di alcune tavole CP_2 progettuali, in particolare dall'esame della tavola 2 – Elaborati NI (situazione esistente futura) ha rilevato proprio il mancato rispetto del citato punto C.
5.2. comma b della legge n. 29/96, che recita “ ciascun muro maestro deve essere intersecato da altri muri maestri trasversali, ad esso ben ammorsati, ad interasse non superiore a metri 7”, mentre nel progetto redatto dal GE non viene previsto tale adeguamento, lasciando CP_1
l'interasse tra i muri maestri trasversali ad una distanza di circa 20 metri. 5.2.- Poiché, prosegue l'Architetto l'intervento da eseguirsi CP_2 sull'immobile della signora non può considerarsi quale intervento Pt_1 di miglioramento, come qualificato dall'Ing. ma deve essere Persona_1 qualificato quale intervento di adeguamento di un edificio esistente, ai sensi del punto C.
9.1.1 della legge n. 29/96 poiché “prevede la sostituzione di elementi strutturali, qual è il solaio, e quindi modifica globalmente il comportamento strutturale dell' edificio” (controdeduzioni del CTP, Ing.
alla CTU redatta dall'Ing. pagina 9), Persona_4 Persona_1
pagina 4 di 9 avrebbero dovuto essere effettuati calcoli per la verifica sismica, come richiesti dal C.
9.2.1 comma 2 della citata legge, ovvero, alternativamente, avrebbe dovuto essere depositata, come richiesto dal C.9.1.1, presso gli Uffici competenti, da parte del GE , una adeguata relazione CP_1 tecnica “per gli edifici in muratura ordinaria che allo stato di fatto o dopo l'avvenuta esecuzione delle opere di rinforzo eventualmente progettate, posseggano i requisiti costruttivi di cui ai punti C.5.1 (che richiama il D.M. 20 novembre 1987 , che contiene norme tecniche per la progettazione, il collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento) e C.5.2 (che indica le prescrizioni tecniche per le costruzioni in muratura)”, applicabili al caso di specie: su tale punto concordano sia l'Arch. (Perizia, pagina CP_2
3) che l'Ing. (Controdeduzioni alla CTU, ibidem, pagina 10). Persona_4
5.3. - Peraltro, come evidenzia l'Ing. , anche qualora si Persona_4 volessero far rientrare nella fattispecie di miglioramento strutturale gli interventi progettati dal GE sull'immobile dell'attrice, come CP_1 sostenuto dal CTU Ing. (Perizia, pagine 7,8 e 9), avrebbe Persona_1 dovuto essere depositata presso gli Uffici dell'ex Genio Civile una relazione tecnica tendente a dimostrare che “gli interventi progettati non producono sostanziali modifiche nel comportamento strutturale globale dell'edificio” (controdeduzioni del CTP, ibidem): ma alcuna relazione, anche in questo caso, è stata rinvenuta nella documentazione depositata dal progettista presso gli Uffici preposti.
5.4. – Infine, anche l'Ing. al quale è stato conferito Persona_2 incarico in data 30 gennaio 2015, e che ha esaminato gli elaborati progettuali redatti dal GE , ha potuto rilevare che il fabbricato necessitava CP_1 di un intervento di adeguamento e che, pertanto, il progetto originario avrebbe dovuto contemplare l' adeguamento sismico del fabbricato, e ciò non è avvenuto (Perizia, pagina 4)
6. – In conclusione si è evidenziato che: a) il progetto redatto dal GE
, convenuto nel presente giudizio, presentava delle Controparte_1 difformità alla normativa sismica in contrasto con il D.M. 29 del 16 gennaio 1996, per cui diviene irrilevante la circostanza, pure confermata, che i lavori siano stati eseguiti in conformità di un progetto non conforme;
b) a tali condivisibili conclusioni, che trovano riscontro anche nella contestazione che ha portato al fermo dei lavori ed alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, da parte del Dipartimento LL.P.P. della Regione Calabria, era già pervenuto l'Arch.
pagina 5 di 9 che, come rilevato al punto 3.1, ha redatto la perizia Controparte_2 sull'immobile della signora prima che fossero realizzati i Parte_1 plurimi interventi cui fanno riferimento sia l'Ing. che l'Ing. Persona_1
. Persona_2
7. - Accertata la responsabilità del convenuto, e respinta la domanda riconvenzionale dallo stesso proposta per le motivazioni sopra rappresentate, occorre valutare e quantificare la dovutezza delle somme richieste dall'attrice nell' atto introduttivo del presente giudizio, anche a titolo di risarcimento del danno dalla stessa subito.
8. –Non può essere accolta la richiesta di restituzione dell'importo di euro 1.832,56 corrisposto dalla signora al GE a titolo di Pt_1 CP_1 onorario per la progettazione e direzioni lavori poichè, se pure sono state riscontrate delle non conformità al progetto redatto dal professionista, tuttavia lo stesso ha provveduto all'elaborazione del progetto ed al deposito, presso il Comune di Gerocarne, di relazioni tecniche, elaborati architettonici, relazione geologica e geotecnica, relazione sulle fondazioni e sui materiali, che non si esclude, salvo prova contraria che non è stata fornita, siano state utilizzate anche dai tecnici successivamente intervenuti sull'immobile oggetto di causa, compreso l'Arch. che, sulla base della CP_2 documentazione fornita dalla committenza, ha potuto elaborare la sua ipotesi di adeguamento strutturale (Perizia, pagine 2 e 3). 9. – Non può, parimenti accogliersi la richiesta di rifusione delle spese legali sostenute dall'attrice nel procedimento penale n. 3389/00, poiché non è stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento delle spese di lite in favore del difensore nel predetto procedimento penale, essendo, la copia di una disposizione di bonifico effettuata in favore dell'Avv. Aldo Currà, datata 10 settembre 2001 ed allegata al fascicolo attoreo, priva della causale, e pertanto non necessariamente riconducibile alle spese sostenute dall'attrice nell'ambito del procedimento penale n. 3389/00 e, peraltro, l'Avv. Currà, evidenzia, nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata nell'interesse dell'odierno convenuto e datata 16 marzo 2005, di non essere mai stato retribuito per il proprio operato (comparsa di costituzione pagina 4) 10. – Parimenti, non può accogliersi la richiesta di risarcimento dei danni causati dalla ingiusta sottoposizione al procedimento penale ed all'impossibilità di abitare la casa per un così lungo tempo, poiché non è stata fornita alcuna prova in ordine ai danni lamentati, né successivamente sono pagina 6 di 9 state realizzate opere tali da rendere l'immobile abitabile, nonostante sullo stesso, come rilevato dall' Ing. fossero stati effettuati, nel tempo, Per_2 interventi plurimi. 11. – L'Arch. che ha effettuato sopralluoghi sui luoghi Controparte_2 oggetto di causa nell'anno 2004, fotografando la situazione all'indomani della sospensione dei lavori realizzati dal GE , ha rilevato che CP_1 per rendere l'immobile rispondente ai requisiti della legge n. 29/96, tenendo conto dei lavori già eseguiti, dovesse essere realizzata una struttura in cemento armato perché, rileva il Perito, “ mediante la realizzazione di detta struttura si riducono al minimo le demolizioni e non si stravolgono i caratteri funzionali previsti in progetto, che peraltro sono ormai realizzati” (Perizia, pagina 4) 11.1. - Nel computo metrico estimativo allegato alla perizia redatta nell'interesse della signora viene dettagliato l'intervento ed Pt_1 individuati esattamente i lavori necessari per la realizzazione della struttura in cemento armato, il cui costo viene quantificato in euro 11.948,24 di cui euro 8.089,31 per lavori a misura oltre iva al 10% ed euro 3.050,00 per competenze tecniche. 11.2. – Orbene, appare, a seguito del sopralluogo effettuato dall'ing.
che sia stata realizzata una struttura in cemento armato in Per_2 appoggio a quella originaria (Perizia, pagina 3), così come era stato indicato dall'Arch. - sebbene entrambi i nominati CTU abbiano rilevano che CP_2 il fabbricato sia stato oggetto di interventi plurimi -, e, pertanto, tale intervento avrebbe ipoteticamente consentito di ovviare alle difformità riscontrate nel progetto redatto dal GE e di completare i lavori CP_1 secondo i desiderata della committenza. 11.3. - Poiché, invece, dai sopralluoghi effettuati dai due Consulenti nominati dal Tribunale, è emerso che l'immobile oggetto di causa è in pessime condizioni, come rappresentato anche fotograficamente (tant'è che l' ing. a distanza di quindici anni dalla sospensione dei lavori, ha Per_2 quantificato in euro 40.000,00 la somma necessaria per il completamento degli stessi), da ciò discende che: a) i lavori non sono stati completati, nonostante le modifiche apportate al progetto originario a firma del GE
, secondo le indicazioni contenute nella perizia redatta dall' Controparte_1
Arch. e che, in ragione di ciò non può imputarsi al convenuto il CP_2 degrado in cui si trovava l'immobile nel 2015, quando è stata stimata in euro 40.000,00 la somma necessaria per il completamento dei lavori;
b) non vi è
pagina 7 di 9 prova dei pagamenti effettuati da nemmeno nella misura Parte_1 stimata dall'Arch. per ovviare alle difformità progettuali del CP_2 GE : prova che, se fosse stata fornita. avrebbe quantomeno CP_1 legittimato una richiesta di restituzione delle somme effettivamente spese. 11.4. - In ragione di ciò, non può accogliersi l' ulteriore domanda di condanna del convenuto al pagamento delle spese di esecuzione dei lavori necessari per l'adeguamento dell'immobile alle disposizioni della legge 29/96, che, dalla perizia redatta dal CTU, ing. appare siano stati Per_2 realizzati ma in ordine ai quali non vi è prova dell' avvenuto pagamento, poiché non è stato dimostrato che la committenza abbia sostenuto alcuna spesa per ovviare a tali difformità, lasciando l'immobile in un completo stato di abbandono e di degrado e non essendo, pertanto, stato dimostrato che sia derivato all'attrice un pregiudizio che ha inciso nella sua sfera patrimoniale (Cass. Civ. n. 24632/2015) .
11.5. - Nessuna somma, neanche a titolo di risarcimento, dovrà essere alla stessa riconosciuta – peraltro, escludendo che possa farsi riferimento alla quantificazione di cui alla perizia a firma dell'Ing. a motivo del Per_2 lungo lasso di tempo decorso dalla sospensione dei lavori all'effettuazione della perizia, come già evidenziato, anche la somma indicata come necessaria dall'Arch. nell'anno 2004, quando ancora era possibile CP_2 intervenire sull'immobile de quo, sarebbe oggi, a distanza di venti anni, insufficiente oltre che inutile e non giustificata, non essendo stata fornita la prova di alcuna spesa sostenuta, ed attese le condizioni in cui si trovava, già nell'anno 2015, il bene sito in Gerocarne alla località Giardinello -.
12. – Essendo stata accolta la sola domanda attorea inerente l'accertamento della responsabilità del GE , che nella redazione della Controparte_1 sua perizia non ha rispettato le regole di cui alla legge 29/96, non determinando, però, tale inadempimento le conseguenze cui fa riferimento il CTU. Ing. , ed essendo stata integralmente rigettata la Persona_2 domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, quest'ultimo dovrà essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, come da dispositivo, in applicazione delle tariffe forensi ex D.M. 55/94 e ss. nel loro valore medio, decurtate del 50% e secondo lo scaglione considerato
13.- Le spese delle due disposte CTU dovranno, invece, porsi definitivamente a carico delle parti in solido (Cass. Civ.)
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in persona del giudice onorario dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) Dichiara la responsabilità del GE , nei limiti e Controparte_1 per quanto esposto in motivazione;
2) Respinge la domanda riconvenzionale formulata da , Controparte_1 per quanto motivato;
3) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, per quanto motivato, nella misura di euro 155,00 per spese ed euro 2.538,00 per onorari (euro 5.077,00 già decurtati del 50%);
4) Pone definitivamente le spese delle due disposte CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Vibo Valentia il 28 febbraio 2025
Il giudice onorario
dott.ssa Loredana Surace
pagina 9 di 9