Articolo 1010 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 975Articolo 1008
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9 ottobre 2010
Art. 1010. Cessazione dell'appartenenza alla riserva di complemento 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':
a) 65 anni se ufficiale superiore; b) 62 anni se ufficiale inferiore.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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