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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente
LI IN, LA
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali N. 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T3R 01404640375 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 546/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. T3R/01404640375 notificatole in data 10.04.2025, relativo alla dichiarazione di successione di Nominativo_1 , avviso con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Perugia, rideterminava gli importi dovuti per la predetta dichiarazione sulla base del fatto che, dall'esame delle disposizioni testamentarie del de cuius, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto essere qualificata come erede e non come legataria.
Deduce in sintesi:
la nullità dell' avviso impugnato per violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 7 legge 212/2000 ; il difetto assoluto di motivazione e la carenza istruttoria;
l'illegittimità e/o infondatezza dell'avviso per violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
e l'erroneità degli importi richiesti anche nel quantum
La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Perugia, costituitasi in giudizio, contesta quanto ex adverso dedotto , sostenendo l'infondatezza del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie con cui hanno ribadito le proprie posizioni contestando le avverse controdeduzioni.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, il ricorso è passato in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti, ribadite dalle parti presenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha dedotto più motivi di censura dell'avviso di accertamento impugnato, ma, per il criterio della
“ragione più liquida” ,si ritiene di esaminare dapprima quello concernente la qualità di legataria e non di erede della ricorrente
Va premesso che il legatario è il soggetto che riceve dal testatore uno o più beni determinati (beni specifici), senza subentrare nell'universalità dei rapporti patrimoniali del defunto e , dalla lettura delle disposizioni testamentarie emerge chiaramente che la Ricorrente_1 è una legataria, in quanto destinataria di beni precisamente individuati dal testatore
Ai fini di quanto qui interessa, in particolare, in relazione al pagamento dell'imposta sulle successioni,l'articolo
36 del T.U.S. (D. Lgs. n. 346/1990), dispone che gli eredi sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta, sia per le disposizioni a titolo universale, che per le disposizioni a titolo particolare;
i legatari, invece, rispondono solo dell'imposta relativa ai rispettivi legati.
L'agenzia delle Entrate sostiene che, anche laddove la Ricorrente_1 fosse stata legataria, unica conseguenza nei suoi confronti è che non si applicherebbe la presunzione di cui al comma 2 dell'art. 9 T.U.
346/1990 , ma il valore delle quote ad essa attribuite eccederebbe in ogni caso la franchigia stabilita dalla normativa, per € 476.221,67 e quindi sarebbe lo stesso assoggettata ad imposta di successione. La questione non è dirimente posto che, nel caso in esame, l'avviso di liquidazione è stato emesso sulla base dell' errata qualifica della Ricorrente_1 quale erede e, pertanto, deve essere annullato.
Anche la circostanza secondo cui la ricorrente avrebbe già pagato l'imposta quale legataria non rileva in questa sede ma potrà essere oggetto di valutazione in relazione alla liquidazione dell'imposta quale legataria
Conseguenziale a tutto ciò che è stato esposto è la pronuncia di accoglimento del ricorso .
La soluzione data risulta assorbente di ogni altra questione.
Si ravvisano giusti motivi, in relazione alla peculiarità della questione, concernente aspetti di peculiare complessità, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente
LI IN, LA
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali N. 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T3R 01404640375 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 546/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. T3R/01404640375 notificatole in data 10.04.2025, relativo alla dichiarazione di successione di Nominativo_1 , avviso con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Perugia, rideterminava gli importi dovuti per la predetta dichiarazione sulla base del fatto che, dall'esame delle disposizioni testamentarie del de cuius, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto essere qualificata come erede e non come legataria.
Deduce in sintesi:
la nullità dell' avviso impugnato per violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 7 legge 212/2000 ; il difetto assoluto di motivazione e la carenza istruttoria;
l'illegittimità e/o infondatezza dell'avviso per violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
e l'erroneità degli importi richiesti anche nel quantum
La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Perugia, costituitasi in giudizio, contesta quanto ex adverso dedotto , sostenendo l'infondatezza del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie con cui hanno ribadito le proprie posizioni contestando le avverse controdeduzioni.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, il ricorso è passato in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti, ribadite dalle parti presenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha dedotto più motivi di censura dell'avviso di accertamento impugnato, ma, per il criterio della
“ragione più liquida” ,si ritiene di esaminare dapprima quello concernente la qualità di legataria e non di erede della ricorrente
Va premesso che il legatario è il soggetto che riceve dal testatore uno o più beni determinati (beni specifici), senza subentrare nell'universalità dei rapporti patrimoniali del defunto e , dalla lettura delle disposizioni testamentarie emerge chiaramente che la Ricorrente_1 è una legataria, in quanto destinataria di beni precisamente individuati dal testatore
Ai fini di quanto qui interessa, in particolare, in relazione al pagamento dell'imposta sulle successioni,l'articolo
36 del T.U.S. (D. Lgs. n. 346/1990), dispone che gli eredi sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta, sia per le disposizioni a titolo universale, che per le disposizioni a titolo particolare;
i legatari, invece, rispondono solo dell'imposta relativa ai rispettivi legati.
L'agenzia delle Entrate sostiene che, anche laddove la Ricorrente_1 fosse stata legataria, unica conseguenza nei suoi confronti è che non si applicherebbe la presunzione di cui al comma 2 dell'art. 9 T.U.
346/1990 , ma il valore delle quote ad essa attribuite eccederebbe in ogni caso la franchigia stabilita dalla normativa, per € 476.221,67 e quindi sarebbe lo stesso assoggettata ad imposta di successione. La questione non è dirimente posto che, nel caso in esame, l'avviso di liquidazione è stato emesso sulla base dell' errata qualifica della Ricorrente_1 quale erede e, pertanto, deve essere annullato.
Anche la circostanza secondo cui la ricorrente avrebbe già pagato l'imposta quale legataria non rileva in questa sede ma potrà essere oggetto di valutazione in relazione alla liquidazione dell'imposta quale legataria
Conseguenziale a tutto ciò che è stato esposto è la pronuncia di accoglimento del ricorso .
La soluzione data risulta assorbente di ogni altra questione.
Si ravvisano giusti motivi, in relazione alla peculiarità della questione, concernente aspetti di peculiare complessità, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
compensa le spese.