TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/06/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 267/2025 R.G.
IL TRIBUNALE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Lina Fittipaldi per parte ricorrente e dall'avv. Carlo Esbardo per parte resistente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 267/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento di minore e relativo mantenimento”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lina Fittipaldi;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso atto dall'avv. Carlo Controparte_1 C.F._2 Esbardo;
- resistente - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 14.2.2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che dal 2014 e fino al 2023 aveva instaurato una convivenza more uxorio con e che da detta relazione, in data 21.3.2017, era nato , riconosciuto Controparte_1 Persona_1
da ambo i genitori;
ha, poi, riferito che detto rapporto era stato caratterizzato da un elevato grado di conflittualità, così invocando l'affidamento condiviso del predetto minore, con collocamento presso di lei e disciplina del diritto di visita del padre, con obbligo - a carico di quest'ultimo - di concorrere al mantenimento della prole.
Con comparsa depositata l'11.5.2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale - in via riconvenzionale - ha avanzato domanda di affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso di sé e disciplina del diritto di visita della madre, con obbligo - a carico di quest'ultima - di concorrere al mantenimento del figlio.
In sede di note scritte sostitutive dell'udienza del 26.6.2025, gli odierni contendenti hanno concordemente dato atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo, così sottoponendo al vaglio dell'intestato Tribunale le condizioni che di seguito si trascrivono:
“• Affidamento, collocamento e residenza anagrafica: Il minore viene affidato ad entrambi i Per_1
genitori in regime di responsabilità genitoriale condivisa, con collocazione stabile presso la madre.
Conseguentemente, la residenza anagrafica del minore verrà trasferita presso il domicilio materno, sito in Via Aldo Moro n. 61, sub. 5.
• Obbligo contributivo al mantenimento: In considerazione dell'attuale stato di disoccupazione del padre, sig. , si prevede a suo carico un assegno mensile di mantenimento in favore del minore CP_1
pari ad euro 100,00 (cento/00), da corrispondersi mediante bonifico su conto corrente che verrà indicato dalla madre. Resta inteso che, in caso di successiva e documentata ripresa dell'attività lavorativa da parte del sig. , tale importo potrà essere oggetto di rivalutazione in aumento, CP_1
previo confronto tra le parti.
• Ripartizione delle spese straordinarie: Le spese straordinarie relative al minore - da intendersi come quelle non rientranti nell'ordinario mantenimento e aventi carattere eccezionale, imprevisto o non prevedibile - saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritetica (50% ciascuno), previa concertazione tra le parti e come per legge.
• Assegno unico e universale: Entrambe le parti beneficeranno in misura equitativa (50%) dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, da ripartirsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
• Regolamentazione del diritto di visita: Il diritto di visita e frequentazione paterno si eserciterà mediante il collocamento del minore presso il padre in occasione dei fine settimana alterni, con decorrenza dal venerdì pomeriggio sino alla serata della domenica. Ulteriori frequentazioni infrasettimanali potranno avvenire nei pomeriggi, previo accordo tra le parti, tenuto conto degli impegni scolastici del minore e delle contingenti disponibilità lavorative della madre e del padre, nel rispetto del principio di bigenitorialità e della continuità affettiva. Resta obbligo della madre di comunicare al sig. preventivamente le persone cui il bambino sarà affidato esclusivamente in CP_1
occasione di impegni lavorativi indicando il tempo della propria assenza. dovrà, in tali Per_1
occasioni, sempre essere raggiungibile telefonicamente dal padre su utenza telefonica dedicata.
trascorrerà con i genitori in modo alternato le festività ed il suo compleanno. I genitori Per_1
comunicheranno fra essi ricorrendo alla piattaforma Whatsapp o altra diversa individuata dalle parti al fine di documentare l'oggetto ed il contenuto delle loro conversazioni, fatta salva la necessità di interlocuzioni verbali urgenti o articolate”.
Preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato, ritiene questo Tribunale che la domanda congiuntamente avanzata dalle parti sia fondata e meriti, quindi, pieno accoglimento, risultando la regolamentazione testé trascritta - proposta di comune accordo dalle parti e dai rispettivi procuratori - non contraria a norme imperative ed apparendo conforme agli interessi della prole.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese di lite, in ragione dell'accordo sopravvenuto si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento rubricato al n. 267/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda congiunta e, per l'effetto, omologa gli accordi intervenuti tra le parti.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 30/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
Proc. n. 267/2025 R.G.
IL TRIBUNALE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Lina Fittipaldi per parte ricorrente e dall'avv. Carlo Esbardo per parte resistente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 267/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento di minore e relativo mantenimento”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lina Fittipaldi;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso atto dall'avv. Carlo Controparte_1 C.F._2 Esbardo;
- resistente - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 14.2.2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che dal 2014 e fino al 2023 aveva instaurato una convivenza more uxorio con e che da detta relazione, in data 21.3.2017, era nato , riconosciuto Controparte_1 Persona_1
da ambo i genitori;
ha, poi, riferito che detto rapporto era stato caratterizzato da un elevato grado di conflittualità, così invocando l'affidamento condiviso del predetto minore, con collocamento presso di lei e disciplina del diritto di visita del padre, con obbligo - a carico di quest'ultimo - di concorrere al mantenimento della prole.
Con comparsa depositata l'11.5.2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale - in via riconvenzionale - ha avanzato domanda di affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso di sé e disciplina del diritto di visita della madre, con obbligo - a carico di quest'ultima - di concorrere al mantenimento del figlio.
In sede di note scritte sostitutive dell'udienza del 26.6.2025, gli odierni contendenti hanno concordemente dato atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo, così sottoponendo al vaglio dell'intestato Tribunale le condizioni che di seguito si trascrivono:
“• Affidamento, collocamento e residenza anagrafica: Il minore viene affidato ad entrambi i Per_1
genitori in regime di responsabilità genitoriale condivisa, con collocazione stabile presso la madre.
Conseguentemente, la residenza anagrafica del minore verrà trasferita presso il domicilio materno, sito in Via Aldo Moro n. 61, sub. 5.
• Obbligo contributivo al mantenimento: In considerazione dell'attuale stato di disoccupazione del padre, sig. , si prevede a suo carico un assegno mensile di mantenimento in favore del minore CP_1
pari ad euro 100,00 (cento/00), da corrispondersi mediante bonifico su conto corrente che verrà indicato dalla madre. Resta inteso che, in caso di successiva e documentata ripresa dell'attività lavorativa da parte del sig. , tale importo potrà essere oggetto di rivalutazione in aumento, CP_1
previo confronto tra le parti.
• Ripartizione delle spese straordinarie: Le spese straordinarie relative al minore - da intendersi come quelle non rientranti nell'ordinario mantenimento e aventi carattere eccezionale, imprevisto o non prevedibile - saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritetica (50% ciascuno), previa concertazione tra le parti e come per legge.
• Assegno unico e universale: Entrambe le parti beneficeranno in misura equitativa (50%) dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, da ripartirsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
• Regolamentazione del diritto di visita: Il diritto di visita e frequentazione paterno si eserciterà mediante il collocamento del minore presso il padre in occasione dei fine settimana alterni, con decorrenza dal venerdì pomeriggio sino alla serata della domenica. Ulteriori frequentazioni infrasettimanali potranno avvenire nei pomeriggi, previo accordo tra le parti, tenuto conto degli impegni scolastici del minore e delle contingenti disponibilità lavorative della madre e del padre, nel rispetto del principio di bigenitorialità e della continuità affettiva. Resta obbligo della madre di comunicare al sig. preventivamente le persone cui il bambino sarà affidato esclusivamente in CP_1
occasione di impegni lavorativi indicando il tempo della propria assenza. dovrà, in tali Per_1
occasioni, sempre essere raggiungibile telefonicamente dal padre su utenza telefonica dedicata.
trascorrerà con i genitori in modo alternato le festività ed il suo compleanno. I genitori Per_1
comunicheranno fra essi ricorrendo alla piattaforma Whatsapp o altra diversa individuata dalle parti al fine di documentare l'oggetto ed il contenuto delle loro conversazioni, fatta salva la necessità di interlocuzioni verbali urgenti o articolate”.
Preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato, ritiene questo Tribunale che la domanda congiuntamente avanzata dalle parti sia fondata e meriti, quindi, pieno accoglimento, risultando la regolamentazione testé trascritta - proposta di comune accordo dalle parti e dai rispettivi procuratori - non contraria a norme imperative ed apparendo conforme agli interessi della prole.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese di lite, in ragione dell'accordo sopravvenuto si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento rubricato al n. 267/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda congiunta e, per l'effetto, omologa gli accordi intervenuti tra le parti.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 30/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola