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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 47/2023 R.G. promosso
DA
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giacomo Giuseppe Mauromicale;
Appellante
CONTRO
), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico
De Feo;
Appellata
OGGETTO: appello – mansioni superiori e differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4385 del 14 dicembre 2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava il ricorso con il quale già assunta Parte_1
in data 13.9.2006 da con inquadramento al IV livello del Ccnl Parte_2
telecomunicazioni e successivamente passata a seguito di cessioni e incorporazioni di società a dall'1 gennaio 2019 con il Controparte_1 medesimo inquadramento al IV livello del Ccnl, chiedeva accertarsi lo svolgimento di attività lavorativa con mansioni riconducibili al V livello, con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori.
Premesso che parte ricorrente si era limitata a riferire che il livello rivendicato era stato riconosciuto a propri colleghi che svolgevano mansioni analoghe e di essere in possesso delle competenze specialistiche previste dalla contrattazione collettiva ai fini dell'inquadramento al V livello, il giudice riteneva che tali allegazioni, generiche e valutative, fossero inidonee a dimostrare in concreto lo svolgimento di mansioni superiori. Dichiarava inammissibili i capitoli di prova articolati in ricorso in quanto generici e, comunque, irrilevanti ai fini della prova delle attività effettivamente svolte dalla lavoratrice. Precisava che le rilevate carenze non potevano essere colmate con l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio. Compensava le spese di lite nella misura del 50% tenuto conto della “qualità delle parti” e, in applicazione del principio di soccombenza, poneva le rimanenti a carico della
. Pt_1
Appellava la citata sentenza con atto depositato il 13.1.2023. Parte_1
Al gravame resisteva Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto generiche le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Deduce che il giudice avrebbe omesso di considerare che lo stesso contratto collettivo applicato al rapporto differenzia i due livelli non in base alla tipologia di attività prestata, ma in forza del grado di esperienza raggiunto dal lavoratore nello svolgere tali mansioni, richiedendo “qualificate conoscenze di tipo specialistico” per il IV livello e “capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche” per il V.
Attesa la sostanziale coincidenza delle mansioni espletate da entrambe le categorie di lavoratori, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la prova per testi articolata rappresentava l'unico mezzo istruttorio idoneo ad offrire un riscontro oggettivo tale da consentire un raffronto tra le attività e la verifica del corretto livello di inquadramento contrattuale.
Precisa che la “sintetica” descrizione delle attività concretamente svolte di cui al ricorso è giustificata dalla genericità dei compiti assegnati agli operatori telefonici, fortemente condizionati tanto dalle richieste della committente, quanto dalla disponibilità del singolo lavoratore.
Reitera tutte le eccezioni difese e istanze ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e insiste nell'ammissione della prova testimoniale.
2.1. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
L'assunto di parte appellante secondo cui il diverso inquadramento tra il IV
e il V livello del CCNL dipende dalla esperienza acquisita e dunque la prova per testi articolata rappresentava idoneo strumento per provare lo svolgimento di mansioni riconducibili al V livello è infondato.
La declaratoria contrattuale non prevede un passaggio automatico al V livello dopo un periodo di permanenza al IV.
La declaratoria del V livello si distingue per il livello di “autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate mediante il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate ovvero mediante compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. La declaratoria prevede autonomia e poteri di decisione, funzioni di coordinamento e controllo di altro personale ed elevate conoscenze specialistiche.
Invece il livello IV prevede attività sostanzialmente esecutive che richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso.
Sebbene la lavoratrice affermi che il diverso inquadramento sarebbe giustificato dal “diverso grado di esperienza”, dalla lettura delle declaratorie del Ccnl di riferimento risulta, piuttosto, che le due diverse categorie di lavoratori differiscono per il grado di competenze e di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa e per il controllo e coordinamento di altro personale.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la lavoratrice aveva articolato i seguenti capitoli di prova: “Vero o no che il teste è dipendente della dal giorno 1.12.2016?; Vero o no che il teste è inquadrata al 5 CP_1
livello del CCNL Telecomunicazione a far data dal 1.12.2016?; Vero o no che i lavoratori inquadrati al 5 livello svolgono le mansioni di assistenza telefonica per la rispondendo al numero 192.193?; Vero o Parte_2
no che le mansioni svolte dalla ricorrente consistono nel fornire assistenza telefonica per rispondono al numero 192.193?; Vero o no Parte_2
che le mansioni svolte quotidianamente dal teste sono le medesime svolte dalla ricorrente?”
Il giudice di primo grado ha ritenuto che: “A prescindere dal fatto che
l'interrogatorio formale di altro lavoratore appare inammissibile, si rileva, per quanto attiene ai capitoli di prova, dedotti anche per la prova testimoniale, la loro genericità e dunque la loro inammissibilità, con conseguente inidoneità a comprovare quanto reclamato”. La valutazione è condivisa dal collegio non contenendo il ricorso di primo grado una descrizione precisa delle mansioni. La prova articolata non fa alcun riferimento alle attività in concreto svolte dalla e, dunque, non è idonea Pt_1
a provare l'asserito svolgimento di mansioni superiori.
L'appellante, inoltre, non ha efficacemente censurato la sentenza, essendosi limitata a dedurre che: “Rimangono ignari a questa difesa i presupposti logico-giuridici che hanno condotto l'Organo Giudicante a ritenere generiche e inammissibili le richieste istruttorie avanzate nel ricorso introduttivo, qualificando altresì inammissibile l'interrogatorio degli altri lavoratori inquadrati al livello 5 del CCNL Telecomunicazioni e che svolgono le medesime attività della sig.ra ”. Pt_1
2.2.L'appello non può trovare accoglimento.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in
€ 4000,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA.
Dichiara che ricorrono a carico dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 47/2023 R.G. promosso
DA
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giacomo Giuseppe Mauromicale;
Appellante
CONTRO
), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico
De Feo;
Appellata
OGGETTO: appello – mansioni superiori e differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4385 del 14 dicembre 2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava il ricorso con il quale già assunta Parte_1
in data 13.9.2006 da con inquadramento al IV livello del Ccnl Parte_2
telecomunicazioni e successivamente passata a seguito di cessioni e incorporazioni di società a dall'1 gennaio 2019 con il Controparte_1 medesimo inquadramento al IV livello del Ccnl, chiedeva accertarsi lo svolgimento di attività lavorativa con mansioni riconducibili al V livello, con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori.
Premesso che parte ricorrente si era limitata a riferire che il livello rivendicato era stato riconosciuto a propri colleghi che svolgevano mansioni analoghe e di essere in possesso delle competenze specialistiche previste dalla contrattazione collettiva ai fini dell'inquadramento al V livello, il giudice riteneva che tali allegazioni, generiche e valutative, fossero inidonee a dimostrare in concreto lo svolgimento di mansioni superiori. Dichiarava inammissibili i capitoli di prova articolati in ricorso in quanto generici e, comunque, irrilevanti ai fini della prova delle attività effettivamente svolte dalla lavoratrice. Precisava che le rilevate carenze non potevano essere colmate con l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio. Compensava le spese di lite nella misura del 50% tenuto conto della “qualità delle parti” e, in applicazione del principio di soccombenza, poneva le rimanenti a carico della
. Pt_1
Appellava la citata sentenza con atto depositato il 13.1.2023. Parte_1
Al gravame resisteva Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto generiche le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Deduce che il giudice avrebbe omesso di considerare che lo stesso contratto collettivo applicato al rapporto differenzia i due livelli non in base alla tipologia di attività prestata, ma in forza del grado di esperienza raggiunto dal lavoratore nello svolgere tali mansioni, richiedendo “qualificate conoscenze di tipo specialistico” per il IV livello e “capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche” per il V.
Attesa la sostanziale coincidenza delle mansioni espletate da entrambe le categorie di lavoratori, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la prova per testi articolata rappresentava l'unico mezzo istruttorio idoneo ad offrire un riscontro oggettivo tale da consentire un raffronto tra le attività e la verifica del corretto livello di inquadramento contrattuale.
Precisa che la “sintetica” descrizione delle attività concretamente svolte di cui al ricorso è giustificata dalla genericità dei compiti assegnati agli operatori telefonici, fortemente condizionati tanto dalle richieste della committente, quanto dalla disponibilità del singolo lavoratore.
Reitera tutte le eccezioni difese e istanze ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e insiste nell'ammissione della prova testimoniale.
2.1. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
L'assunto di parte appellante secondo cui il diverso inquadramento tra il IV
e il V livello del CCNL dipende dalla esperienza acquisita e dunque la prova per testi articolata rappresentava idoneo strumento per provare lo svolgimento di mansioni riconducibili al V livello è infondato.
La declaratoria contrattuale non prevede un passaggio automatico al V livello dopo un periodo di permanenza al IV.
La declaratoria del V livello si distingue per il livello di “autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate mediante il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate ovvero mediante compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. La declaratoria prevede autonomia e poteri di decisione, funzioni di coordinamento e controllo di altro personale ed elevate conoscenze specialistiche.
Invece il livello IV prevede attività sostanzialmente esecutive che richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso.
Sebbene la lavoratrice affermi che il diverso inquadramento sarebbe giustificato dal “diverso grado di esperienza”, dalla lettura delle declaratorie del Ccnl di riferimento risulta, piuttosto, che le due diverse categorie di lavoratori differiscono per il grado di competenze e di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa e per il controllo e coordinamento di altro personale.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la lavoratrice aveva articolato i seguenti capitoli di prova: “Vero o no che il teste è dipendente della dal giorno 1.12.2016?; Vero o no che il teste è inquadrata al 5 CP_1
livello del CCNL Telecomunicazione a far data dal 1.12.2016?; Vero o no che i lavoratori inquadrati al 5 livello svolgono le mansioni di assistenza telefonica per la rispondendo al numero 192.193?; Vero o Parte_2
no che le mansioni svolte dalla ricorrente consistono nel fornire assistenza telefonica per rispondono al numero 192.193?; Vero o no Parte_2
che le mansioni svolte quotidianamente dal teste sono le medesime svolte dalla ricorrente?”
Il giudice di primo grado ha ritenuto che: “A prescindere dal fatto che
l'interrogatorio formale di altro lavoratore appare inammissibile, si rileva, per quanto attiene ai capitoli di prova, dedotti anche per la prova testimoniale, la loro genericità e dunque la loro inammissibilità, con conseguente inidoneità a comprovare quanto reclamato”. La valutazione è condivisa dal collegio non contenendo il ricorso di primo grado una descrizione precisa delle mansioni. La prova articolata non fa alcun riferimento alle attività in concreto svolte dalla e, dunque, non è idonea Pt_1
a provare l'asserito svolgimento di mansioni superiori.
L'appellante, inoltre, non ha efficacemente censurato la sentenza, essendosi limitata a dedurre che: “Rimangono ignari a questa difesa i presupposti logico-giuridici che hanno condotto l'Organo Giudicante a ritenere generiche e inammissibili le richieste istruttorie avanzate nel ricorso introduttivo, qualificando altresì inammissibile l'interrogatorio degli altri lavoratori inquadrati al livello 5 del CCNL Telecomunicazioni e che svolgono le medesime attività della sig.ra ”. Pt_1
2.2.L'appello non può trovare accoglimento.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in
€ 4000,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA.
Dichiara che ricorrono a carico dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi