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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6582 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritta al numero 5624 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies all'udienza del giorno 6.10.2025 tra
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc.: E (cod. fisc.: CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n. 96, C.F._3 presso lo studio degli avv. Domenico Bianculli (cod. fisc.: C.F._4 ed (cod. fisc.: ), che li rap-
[...] Parte_4 CodiceFiscale_5 presentano e difendono per mandato in calce all'atto di citazione in riassun- zione;
-attori in riassunzione-
e
Controparte_1
(cod. fisc.:
[...]
), in persona della legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 [...]
, E Parte_5 Controparte_2
in persona della legale rappresentante
[...] pro tempore, , elettivamente domiciliati in Roma, Parte_5 via Tuscolana n. 739, presso lo studio dell'avv. Domenico Vani (cod. fisc.:
che li rappresenta e difende per procura alle liti in CodiceFiscale_6 calce alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di rinvio;
-convenuti in riassunzione-
e (cod. fisc.: ), in persona del legale rappresen- CP_3 P.IVA_2 tante pro tempore, dott. domiciliata presso l'indirizzo di posta CP_4 elettronica certificata dell'avv. Marco Ferraro (cod. fisc.: C.F._7
) (p.e.c.: ), che la rappresenta e
[...] Email_1 difende unitamente all'avv. Michele Sprovieri (cod. fisc.: C.F._8
per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di co-
[...] stituzione e risposta nel presente giudizio di rinvio;
-convenuta in riassunzione- e (cod. fisc.: ), in per- Controparte_5 P.IVA_3 sona del procuratore speciale, dott. , elettivamente domi- Controparte_6 ciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 111, presso lo studio dell'avv. Bernardo De Stasio (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_9 per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di rinvio;
-convenuta in riassunzione-
e
Controparte_7
-convenuto in riassunzione contumace-
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per , e “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 Parte_2 Parte_3 di Appello di Roma, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, in conformità al dettato dell'ordi- nanza della Corte di Cassazione del 05.06.2023, pubblicata in data 05.09.2023 (Numero Sezionale 2025/2023 - Numero di Raccolta Generale 25937/2023), così provvedere:
I.). Rigettare l'appello proposto dalla Parte_6
e dall'
[...] Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rap-
[...] presentanti p.t., con atto di citazione del 26.05.20, avverso la sentenza n. 25049/2014 emessa dal Tribunale civile di Roma - Sezione 13^ in data 11.12.2014;
2 II.). Confermare la sentenza n. 25049/2014, emessa in data 11.12.2014 dal Tribunale civile di Roma - Sezione 13^;
III.). Condannare i convenuti, anche in solido tra di loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché dei precedenti gradi di giudizio (2° e 3°), da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si di- chiarano antistatari”; per Controparte_1
e Scuola dell'Infanzia non statale paritaria
[...]
“Maria Bambina”; “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, respinta ogni con- traria istanza, deduzione ed argomentazione,
In via principale
Riformare la sentenza n. 25049/2014 nella parte in cui il Giudice di primo grado ha accertato e dichiarato la responsabilità della Parte_6
e dell'
[...] Controparte_1
, stante l'assenza di qualunque responsabilità in or-
[...] dine ai fatti loro contestati, e conseguentemente rigettare le domande di ri- sarcimento danni proposte nei loro confronti dai Sigg. , Parte_1 Pt_2
e .
[...] Parte_3
In via subordinata
Riformare la sentenza impugnata per difetto di responsabilità della
[...]
e dell' Parte_6 Controparte_8
, in ordine ai fatti di causa, poiché esso
[...] rientra nell'ipotesi del caso fortuito.
In entrambi i casi con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, CNA e IVA come per legge.
In via ulteriormente subordinata
Nella denegata ipotesi in cui l'Adita Corte dovesse rigettare l'appello, tenuto conto della particolarità del caso in esame e dell'esito contrastante dei fatti di causa, tenuto conto anche della sentenza di assoluzione emessa dal Tribu- nale Penale di Roma che ha assolto le con formula piena, dichiarare la Pt_7 compensazione delle spese di lite del presente giudizio di rinvio, di quello di appello e di quello in Cassazione.
In via ulteriormente gradata
3 In caso di rigetto dell'appello, condannare la (già CP_5 Controparte_9
a manlevare la e l'
[...] Parte_6 [...]
dal paga- Controparte_1 mento di quanto da loro eventualmente dovuto a titolo di spese e compensi professionali del giudizio di appello, di quello per Cassazione e del presente giudizio di rinvio, così come già avvenuto per la sentenza di primo grado, nel rispetto delle obbligazioni assunte dalla società assicuratrice con la polizza assicurativa sottoscritta dalle parti”, per : “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita: (…) CP_3
In via principale: respingere qualsivoglia domanda avanzata nei confronti della perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente CP_3 liquidazione delle spese, anche generali, e dei compensi professionali di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, del presente giudizio e dei prece- denti gradi (a partire da Corte d'Appello di Roma R.G. 3106/2015)”.
FATTI E DIRITTO
1. e , in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_2 Parte_1 potestà genitoriale sulla (allora) minore convennero in giudizio Parte_3 la e l' Parte_6 [...]
la e il Controparte_10 CP_11
, chiedendo di “accer- Controparte_12 tare e dichiarare la responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale in cui sono incorsi il la e/o la Controparte_13 CP_14
e/o l' Parte_6 [...]
e condannare gli stessi, an- Controparte_1 che in solido tra di loro:
- al pagamento in favore di a titolo di risarcimento dei danni Parte_3 non patrimoniali e morali da essa subiti della somma di denaro corrispon- dente alla percentuale del 18% della totale invalidità per esiti di tbc polmo- nare di grado medio, disturbo di ansia episodica parossistica (F41 ICD 10) o di quella maggiore o minore che verrà quantificata in sede di disponenda CTU, oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al soddisfo;
- al pagamento in favore di a titolo di risarcimento dei danni Parte_2 non patrimoniali e morali da esso subiti della somma di denaro 4 corrispondente alla percentuale del 12% della totale invalidità per disturbi dell'adattamento con ansia (F43.28) di gravità 'medio-elevata' o di quella maggiore o minore che verrà quantificata in sede di disponenda CTU, oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al sod- disfo;
- al pagamento in favore di a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 non patrimoniali e morali da essa subiti della somma di denaro corrispon- dente alla percentuale del 16% della totale invalidità per disturbo depressivo reattivo con spunti fobici (F39) di gravità 'elevata' o di quella maggiore o minore che verrà quantificata in sede di disponenda CTU, oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al soddisfo;
- al pagamento in favore dei coniugi e a titolo Parte_2 Parte_1 di risarcimento dei danni patrimoniali subiti della somma di euro 825,35, o di quella maggiore o minore che il Giudice riterrà giusto ed opportuno liqui- dare;
- al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
A sostegno delle domande proposte gli attori allegarono che:
- nel mese di dicembre 2008 erano venuti a conoscenza dai genitori di altri alunni che , assistente presso la Scuola dell'Infanzia Persona_1 non statale paritaria “ , con sede in Roma, via Anagnina n. Parte_6
374, istituita e gestita dall e Controparte_1 segnatamente presso la sezione D frequentata dalla loro figlia, all'epoca di anni 4 ed iscritta all'anno scolastico 2008/2009, era affetta da tubercolosi polmonare;
- di avere chiesto informazione alla Scuola, che li aveva tranquillizzati, ne- gando la circostanza, ed anzi “mostravano loro copia di un referto medico, datato 24.10.2008, rilasciato dallo Studio Catarinacci di via S. Francesco
D'Assisi n. 77, in Ciampino, da cui risultava l'esito negativo dei controlli ra- diografici effettuati da ”, sicché finite le festività natalizie la piccola Persona_1
aveva fatto ritorno a scuola;
Pt_3
- soltanto in data 21.1.2009, dopo l'accertamento della positività su un alunno che frequentava lo stesso Istituto scolastico, la aveva convocato
5 tutti i genitori presso la scuola per invitare gli stessi a sottoporre i figli a visita ed esami presso il Centro Provinciale Antitubercolare – ASL RM E;
- in data 5.2.2009 la piccola era risultata positiva al test della tuber- Pt_3 colosi polmonare e, dopo un periodo di isolamento presso il reparto di ma- lattie infettive dell'Ospedale “Bambino Gesù” di Roma, e segnatamente dall'11.2.2009 al 17.2.2009, era stata dimessa con diagnosi di “infezione tubercolare” e prescrizione di terapia farmacologica sino al mese di settem- bre 2009;
- aveva riportato postumi permanenti del 18% e anche i suoi Parte_3 genitori patirono un danno alla salute, il quale lasciò postumi permanenti nella misura del 12% al padre e del 16% alla madre;
e hanno dedotto che:
- sussisterebbe la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. dell'Istituto religioso e della Scuola per non avere informato i genitori della malattia in- fettiva (tubercolosi) contratta da una OR che aveva prestato, sin dall'inizio dell'anno scolastico, la propria attività a contatto con i bambini, né adottato alcuna altra iniziativa per evitare il contagio ai bambini, tra cui la propria figlia;
- al contempo, sussisterebbe la responsabilità extracontrattuale della CP_11
perché, sebbene fosse stata a conoscenza della patologia tubercolare
[...] della OR già alla data del 10.12.2008 e che questa era stata a stretto contatto con piccoli alunni della scuola materna, non aveva adottato fino al 22.1.2009 i protocolli previsti dal d.m. 29.7.1998 per ridurre i tempi di accertamento delle persone venute a contatto con la persona malata e non aveva disposto tempestivamente la profilassi che “con estrema verosimi- glianza avrebbe evitato la manifestazione della infezione tubercolare”;
- in particolare, il ritardo sia dell'Istituto e della Scuola che della
[...]
avrebbe provocato l'infezione tubercolare di con con- CP_15 Parte_3 seguente danno alla salute della stessa (perdita della funzione uditiva e visiva causata dalla chemioterapia prevista a contrasto della malattia) e dei suoi genitori.
2. Si costituirono nel giudizio di primo grado la Parte_6
e l
[...] Controparte_16
, contestando la ricostruzione dei fatti operata dagli
[...]
6 attori e negando di avere tenuto nascosto l'effettivo stato di salute di Per_1
E chiesero, in via preliminare, il differimento della prima udienza al
[...] fine di poter chiamare in causa, in garanzia, la Controparte_17 che assicurava per la responsabilità civile Controparte_18
e l'
[...] Controparte_1 in virtù di polizza n. 43009961; e, nel merito, conclusero
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via principale
1) Rigettare le domande formulate dagli attori, in proprio e per conto della figlia , nei confronti della Parte_3 Controparte_19
e dell'
[...] Controparte_20
( in quanto infondate in fatto ed
[...] CP_1 in diritto sotto tutte le varie ipotesi prospettate.
2) Accertare e dichiarare che la responsabilità esclusiva degli eventuali danni subiti dagli attori in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore va ricondotta in via esclusiva alla negligenza, impru- Parte_3 denza ed imperizia mostrata nella circostanza dalla e dai suoi CP_14 operatori sanitari.
3) Rigettare in ogni caso le domande attrici per difetto di nesso di causalità tra i fatti di causa e i danni lamentati;
4) Rigettare le domande attrici e la quantificazione delle rispettive percentuali invalidanti poiché non rispondenti alle valutazioni reali.
B) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare e ritenere la Scuola dell'Infanzia non statale paritaria 'Maria Bambina' e/o l' Controparte_21 responsabili in tutto o in parte dei danni subiti dagli attori
[...] in proprio e per conto della figlia minore , condannare la com- Parte_3 pagnia , tenuta ex contractu in virtù di polizza n. Controparte_17
43009961, a manlevarli dal risarcimento di tutti i danni e dalle spese di lite in favore degli aventi diritto. Con vittoria di spese di lite e compensi profes- sionali, oltre oneri accessori”.
3. Si costituì innanzi al Tribunale di Roma anche la , allegando: CP_11
- di non essere venuta a conoscenza che la OR a cui venne diagnosticata la TBC lavorasse presso una scuola materna, e ciò in quanto l'unica notifica pervenuta alla stessa, in data 9.12.2008 (inoltrata dalla quale Pt_8
7 distretto competente dell'Ospedale “Lazzaro Spallanzani”, che aveva ese- guito la diagnosi), era quella che riportava come “Non noti” i fattori di rischio della paziente;
e, come accertato in sede penale, sebbene una prima notifica effettuata dall'Ospedale “Spallanzani” alla recasse l'indicazione Pt_8 che “La religiosa insegna in scuola materna”, questa non era stata trasmessa alla;
CP_11
- che in assenza della comunicazione di cui sopra, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della , tramite la dott.ssa , aveva acquisito infor- CP_11 Per_2 mazioni telefoniche dalla DR OR dell'Istituto religioso,
[...]
, dove era domiciliata la OR affetta da TBC, chiedendo Parte_5 quali contatti avesse avuto quest'ultima, partendo da quelli di tipo “stretto”
(persone che convivono o che hanno condiviso lo stesso spazio confinato per numerose ore al giorno) e “regolare” (persone che condividono regolar- mente lo stesso spazio chiuso), rispettando dunque pienamente i protocolli;
- che né nelle prime indagini né successivamente le religiose avevano riferito alla dott.ssa , funzionario della , l'attività svolta dalla Per_2 CP_11 OR malata presso la scuola materna;
- che soltanto a seguito della notifica del 22.1.2009 sull'affezione contratta da un altro bambino, la aveva eseguito le indagini Persona_3 CP_11 presso la scuola di appartenenza del bambino, la stessa frequentata da
[...]
scoprendo la correlazione tra i due casi, sicché tutti i bambini e tutte Pt_3 le insegnanti vennero inviati ad eseguire il test di Mantoux;
e, dunque, deducendo che:
- il ritardo nell'attuazione dei protocolli previsti dal d.m. 29.7.1998 era im- putabile sia all'omissione nella notifica degli ambienti frequentati dalla reli- giosa (scuola materna) sia all'omertà serbata dalle ORe (la DR OR e le consorelle indicate come contatti “stretti” o “regolari” di ), le Per_1 quali, fornendo informazioni incomplete, avevano ostacolato – inizialmente, ma invero anche dopo il 22.1.2009 – gli accertamenti e l'individuazione dei soggetti coinvolti;
- la sussistenza di un nesso causale tra un eventuale ritardo dell'indagine ed i lamentati danni sarebbe assente, poiché la OR malata era stata allonta- nata dall'attività scolastica in data 15.10.2008, ma il suo contatto con i bam- bini, sin dall'inizio di settembre, era tempo sufficiente per il contagio;
8 - che aveva riportato una semplice “infezione tubercolare”, con- Parte_3 dizione che non necessitava di ricovero ospedaliero in quanto non conta- giosa e che non poteva causare invalidità permanente;
- che l'eventuale responsabilità ascrivibile alla aveva natura extra- CP_11 contrattuale, il che importava un diverso regime di valutazione della condotta e delle prove che gli attori non avevano offerto.
L'Azienda Sanitaria chiese, quindi, il rigetto della domanda principale avan- zata da e in proprio e nella qualità di esercenti Parte_1 Parte_2 la potestà genitoriale sulla figlia nonché la domanda c.d. “tra- Parte_3 sversale” di accertamento dell'esclusiva responsabilità della avan- CP_11 zata dalla Scuola dell'Infanzia non statale paritaria “ e Parte_6 dall'Istituto di Vita CP_1 Controparte_1 Controparte_1
” (in altri termini, tali convenuti avevano indicato l'
[...] Parte_9
come c.d. vero obbligato), perché entrambe destituite di fondamento
[...] in fatto e diritto, con condanna alle spese di giudizio, oltre oneri come per legge.
4. Si costituì nel giudizio di primo grado la (ora Controparte_17
, chiamata in causa dall' e dalla , Controparte_5 CP_1 Pt_6 la quale, aderendo nel merito alle difese della propria assicurata, chiese l'ac- coglimento delle seguenti conclusioni: “A) Nel merito ed in via principale, rigettare la domanda avanzata nei confronti della scuola “ ” e Parte_6 della siccome infon- Controparte_22 data in fatto ed in diritto e comunque assolutamente sfornita di prova e per l'effetto ed in ogni caso, rigettare qualsiasi domanda avanzata nei confronti della Con conseguente condanna al pagamento CP_17 Controparte_17 delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
B) Sempre nel merito, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta fondata la domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità per negligenza, imprudenza ed imperizia esclusiva della CP_11
nella determinazione dell'evento dannoso e dai suoi operatori sanitari
[...] con conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura quantificata dall'Ill.mo Giudice adito, con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
9 C) Sempre nel merito, ed in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la responsabilità della Scuola 'Maria Bambina' e della in via esclusiva Controparte_22
o anche solo in concorso con la e/o le altre parti convenute, Pt_10 determinare secondo giustizia le somme da corrispondere agli attori nella mi- sura determinata dal Giudice e ridotta nel suo ammontare della percentuale relativa al grado di responsabilità ascrivibile a ciascuna delle parti. Per l'ef- fetto dichiarare la a garantire e manlevare la scuola Controparte_17
' e la Parte_6 Controparte_22 nei limiti del massimale della polizza contrattualmente stabilito in euro
500.000,00 e al netto della franchigia ove prevista.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituì nel giudizio di primo grado anche il , eccependo preliminar- CP_23 mente il difetto di legittimazione passiva in capo allo stesso per l'assenza di controllo sulle condizioni sanitarie delle scuole private e, conseguentemente, chiedendo il rigetto per infondatezza della domanda, con vittoria delle spese di lite.
5. La causa venne istruita mediante deposito di documentazione, prove te- stimoniali e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale collegiale per accer- tare il danno alla salute riportato dalla minore Parte_3
Con sentenza n. 25049/2014 emessa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'11.12.2014, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica:
- dichiarò la responsabilità della Scuola dell'Infanzia non statale paritaria
“Maria e dell' Pt_6 Controparte_24 nella causazione dei danni subiti dagli attori, con condanna degli stessi in solido al risarcimento dei danni, che liquidava, in favore della figlia minore, in complessivi € 25.831,00 e in favore di e in Parte_1 Parte_2 proprio, in complessivi € 11.364,13;
- condannò la al rimborso in favore degli attori delle spese del CP_11 giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000, comprese le spese della ctu;
- compensò le spese di giudizio tra gli attori, la ed il . CP_23
6. Con provvedimento di correzione di errore materiale depositato il
19.1.2015, su istanza della e senza disporre la sua notifica e la CP_11
10 convocazione delle parti, il Tribunale di Roma dispose, inaudita altera parte, che nel dispositivo della sentenza n. 25049/2014 del l'11.12.2014, a pa- gina 32, rigo 6, dove è scritto ”, fosse corretto in “Scuola Parte_11 dell'Infanzia non statale paritaria e l' Parte_6 [...]
, in solido”, mandando alla Cancelleria Controparte_25 di annotare il provvedimento di correzione a margine della sentenza.
Con successivo provvedimento di correzione di errore materiale depositato il 6.3.2015, il Tribunale di Roma, su istanza della
[...]
e dell Controparte_2 Controparte_26
ordinò che nel dispositivo della sentenza n.
[...]
25049/2014 del l'11.12.2014, a pagina 32, dopo il rigo 5, venisse inserita la seguente frase: “condanna la società a manlevare l' CP_17 [...]
Controparte_27
per quanto sa-
[...] ranno chiamati a pagare per l'effetto della presente sentenza”, mandando alla Cancelleria di annotare il provvedimento di correzione a margine della sen- tenza.
Con ulteriore, successivo provvedimento di correzione dell'errore materiale emesso depositato il 20.5.2015, il Tribunale di Roma, su istanza degli attori, ordinò che nella sentenza n. 25049/2014 del l'11.12.2014, “a pagina 27, rigo 14 al posto di 22.730,31 leggasi 10.000,00 e a pag. 32, rigo 4, dopo la somma 11.359,13 è aggiunta la parola ciascuno”.
7. Avverso la suddetta decisione di primo grado, come corretta con i prov- vedimenti sopra richiamati, proposero appello l'
[...]
e la Controparte_1 nfanzia non paritaria “ ”, affidandosi a quat- Parte_6 CP_2 Parte_6 tro motivi: (i) errata o omessa valutazione delle prove in base alle quali era stata dichiarata la responsabilità della Parte_6
e dell' nella deter- Controparte_1 minazione dell'evento dannoso;
(ii) erronea valutazione del nesso causale tra evento e danno, sebbene la c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado avesse affermato che i postumi non potevano essere diversi nel caso di più tempestiva diagnosi e inizio della profilassi;
(iii) errata statuizione della sen- tenza nella parte in cui viene esclusa la responsabilità della nella CP_11
11 determinazione dell'evento dannoso;
(iv) nullità della sentenza in relazione all'art. 287 c.p.c., nella parte in cui, con l'ordinanza di correzione, il Tribunale di Roma ha rideterminato e quantificato i danni subiti da ciascun genitore. E conclusero chiedendo:
- in via principale, di riformare la sentenza n. 25049/2014 emessa dal Tri- bunale di Roma, in composizione monocratica, l'11.12.2014, nella parte in cui il giudice di primo grado aveva accertato e dichiarato la responsabilità della e dell' Parte_6 [...] stante l'assenza di qualunque responsabilità Controparte_1 degli appellanti in ordine ai fatti loro contestati e, conseguentemente, riget- tare le domande di risarcimento danni proposte da e Parte_1 Pt_2
in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
nei confronti degli appellanti;
Parte_3
- in via subordinata, riformare la sentenza impugnata per difetto di respon- sabilità da parte degli appellanti in ordine ai fatti di causa, poiché l'evento dannoso dedotto rientrava nell'ipotesi del c.d. caso fortuito;
- in via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non riconosceva alcuna responsabilità alla , dichiarando CP_11 che la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dei suoi operatori avevano con- corso a determinare i fatti per cui è causa, conseguentemente ridurre l'im- porto dovuto agli appellanti a titolo di risarcimento danni in favore degli attori, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minorenne in proporzione al loro grado di responsabilità; Parte_3
- in via ulteriormente gradata, riformare la sentenza, dichiarando la sua nul- lità nella parte in cui è stata corretta dall'ordinanza del 18.5.2015, la quale stabilisce che “a pagina 27, rigo 14 al posto di 22.730,31 leggasi 10.000,00
e a pag. 32, rigo 4, dopo la somma 11.359,13 è aggiunta la parola ciascuno”; in caso di soccombenza degli appellanti, condannare la Controparte_17
a manlevare i medesimi per quanto essi saranno costretti a pagare.
[...]
8. Si costituirono nel giudizio di appello, proponendo appello incidentale,
e in proprio e quali esercenti la potestà geni- Parte_1 Parte_2 toriale sulla figlia minore, chiedendo di: “I. Rigettare l'appello proposto dall' Parte_12
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, contro la
[...]
12 sentenza n. 25049/14 emessa in data 11.12.2014 dal Tribunale civile di Roma
– sez. XIII;
II. accogliere l'appello incidentale proposto dai sig.ri e Parte_1 Pt_2
, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti esercenti la patria
[...] potestà sulla figliola , ed, in parziale riforma della sentenza n. Parte_3
25049/2014 emessa l'11.12.2014 dal Tribunale civile di Roma – sez. XIII, con- dannare l' Parte_12
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, e/o la
[...]
in persona del le- Parte_6 gale rapp.te pro tempore, e/o la , in persona del legale rapp.te pro CP_14 tempore, anche in solido tra loro, a corrispondere la somma di euro 11.364,13 in favore di ed euro 11.364,13 in favore di a Parte_2 Parte_1 titolo di risarcimento in proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale, dai medesimi subito e subendo per i fatti di causa;
III. Condannare l'
[...]
Controparte_28
in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento delle
[...] spese ed onorari del presente giudizio da corrispondere in favore dei sotto- scritti procuratori antistatari”.
Si costituì nel giudizio di appello la (divenuta a se- CP_11 CP_3 guito della soppressione delle aziende ), che ha Parte_13 contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto dalla Scuola dell'Infanzia non statale paritaria “Maria Bambina” e dall'Istituto di Vita Con- sacrata – Istituto Religioso “Ancelle Parrocchiali dello Santo”. CP_22
Si costituì anche la chiedendo l'accoglimento Controparte_17 dell'appello principale proposto dalla e dall' Parte_14 Controparte_1
e il rigetto dell'appello incidentale proposto da e Parte_1 Parte_15
[...]
9. Con la propria comparsa conclusionale la Scuola e l' Pt_14 CP_8
depositarono nel giudizio di appello la sentenza n. 6189/2018 resa
[...] dal Tribunale di Roma in sede penale in data 21.5.2018, che ha assolto le imputate , e Parte_5 Parte_16 CP_29
– rispettivamente, DR OR dell'Istituto Religioso “Ancelle
[...]
13 dello Spirito Santo”, vicaria della DR OR e Direttrice della Scuola Materna – perché il fatto non sussiste.
Con sentenza n. 833/2020 del 5.2.2020 la Corte d'Appello di Roma, in ri- forma della sentenza di primo grado, così statuì: “rigetta le domande propo- ste da e , in proprio e nella qualità di esercenti Parte_1 Parte_2 la potestà sulla figlia minore e compensa integralmente le spese Parte_3 di lite, fatta eccezione per le spese di CTU che pone interamente a loro carico. Dà atto della sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, quater T.U. 115/2002 in relazione all'appello incidentale”.
10. Proposero ricorso per la cassazione della predetta sentenza Pt_1
e in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale
[...] Parte_2 sulla minore affidandosi ai seguenti motivi: Parte_3
i) violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 156, 161, 329, 331,
332 e 336 c.p.c. nonché dell'art. 111 Cost. e dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c., per omessa notifica al
[...]
dell'atto di citazione in appello e, quindi, per Controparte_12 difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di appello rispetto alle parti che avevano preso parte al primo grado di giudizio, con conseguente nullità della sentenza;
ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 112, in relazione all'art. 360, co.
1, n. 4) c.p.c., per avere la Corte di appello pronunciato oltre la domanda formulata dagli appellanti;
iii) violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c., 1218 c.c., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c., in ordine alle regole di governo dell'onere della prova;
iv) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1218 c.c., 2697 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3) e 5) c.p.c., in ordine alla valutazione delle prove ed al diritto di difesa;
v) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c. in ordine all'affermata carenza di causalità;
14 vi) violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 c.c., 1176 c.c., 1218, 2697 c.c., 40 e 41 c.p. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c., in ordine alla mancata applicazione del principio della causalità adeguata.
Resistettero con controricorso la e l Parte_6 [...]
Controparte_10
nonché la , che conclusero per la conferma della sentenza
[...] CP_3
n. 833/2020 emessa da questa Corte d'Appello di Roma.
11. Con ordinanza n. 10785/2023 pubblicata in data 5.9.2023 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto al quinto motivo, cassando la sen- tenza impugnata e rinviando, anche per le spese di quel giudizio, a questa Corte d'Appello, in diversa composizione. In particolare, con la suddetta or- dinanza il Supremo Collegio:
- premesso che i ricorrenti “Deducono che la Corte d'appello ha fondato la propria decisione sul presupposto che il danno patito da fosse Parte_3 consistito unicamente nella 'sottoposizione agli accertamenti diagnostici' (…)”; e che, muovendo da tale assunto, il giudice di secondo grado ha con- cluso che “tali accertamenti si sarebbero comunque dovuti effettuare, anche nel caso di una più tempestiva adozione di misure di profilassi da parte della Scuola”;
- rilevato che: (a) “Osservano (…) i ricorrenti che il danno da essi lamentato,
e ritenuto sussistente dal Tribunale, non consistette unicamente nella 'sotto- posizione ad accertamenti diagnostici', ma consistette nell'aumentato rischio di contrarre la TBC in futuro”; (b) “Secondo la Scuola e l'Istituto, con l'atto introduttivo del giudizio gli attori ascrissero alla Scuola, a titolo di colpa, la seguente condotta: non avere adottato misure per prevenire il contagio dopo la scoperta conclamata di esso, e cioè dopo il mese di dicembre del 2008”;
(c) “Con il motivo in esame, per contro, i ricorrenti muovono dall'assunto che la Scuola dovrebbe rispondere dei danni causati con una condotta (non avere allontanato la OR ammalata) tenuta prima del mese di dicembre 2008”;
- osservato che,“il Tribunale - a torto od a ragione - ha ritenuto sussistere la colpa della Scuola per avere mantenuto in servizio una 'persona ammalata sin dal mese di luglio 2008' (…)”; e che “Se dunque il Tribunale, con tale statuizione, avesse pronunciato ultra petita, tale vizio si sarebbe dovuto far valere con l'impugnazione, il che non è accaduto”;
15 ha ritenuto che, “Per stabilire dunque se il gravame fosse fondato o meno sul punto della causalità materiale, la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare non già se una condotta diversa da parte della scuola avrebbe evitato all'al- lieva di sottoporsi ad accertamenti diagnostici;
avrebbe invece dovuto accer- tare una circostanza ben diversa: e cioè se una condotta diversa da parte della scuola avrebbe evitato all'allieva di contrarre una infezione non conta- giosa”.
12. , e hanno riassunto il giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 innanzi a questa Corte, citando nel presente giudizio di rinvio anche il
[...]
, che pure non fu parte del giudizio di ap- Controparte_30 pello.
Si sono costituiti nel presente giudizio di rinvio la Parte_6
e l
[...] Controparte_16
e la , nonché la
[...] CP_3 Controparte_5
che hanno concluso, come in epigrafe, per il rigetto delle domande
[...] proposte dagli attori in riassunzione. Il , pure ritualmente evocato nel CP_23 presente giudizio di rinvio, non si è invece costituito e con la presente sen- tenza ne deve essere dichiarata la contumacia.
13. Le domande proposte dagli attori in riassunzione nei confronti del Mini- stero convenuto in riassunzione devono essere dichiarate inammissibili, in quanto lo stesso – come si è detto sopra – non è stato parte del giudice di appello definito da questa Corte con la sentenza n. 833/2020 emessa dalla
Corte d'Appello di Roma il 5.2.2020, cassata dalla Suprema Corte nel rin- viare a questo giudicante. Dinanzi al giudice di rinvio si instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, in- tese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sen- tenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 21.2.2019, n. 5137; Cass. civ., Sez. I, 21.2.2007, n.
16 4096; Cass. civ., Sez. I, 24.7.2006, n 16888), che ritiene preclusa alle parti, in relazione alla struttura chiusa del giudizio di rinvio, la proposizione di questioni che introducano un thema decidendum diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali, ed in relazione al quale la Corte di Cassa- zione ha enunciato il principio di diritto (cfr. Cass. civ., Sez. L, 14.6.2006, n. 13719). Neanche è possibile, allora, citare nel giudizio di rinvio chi non è stato parte del giudizio di appello, anche qualora sia stato parte del giudizio di primo grado.
Peraltro, con le conclusioni rassegnate nell'introdurre il presente giudizio di rinvio, sopra riportate, , e non Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno svolto alcuna domanda nei confronti di tale convenuto in riassunzione.
14. La malattia venne diagnosticata a OR il 5.12.2008 Persona_1 presso l'Ospedale “Lazzaro Spallanzani”, dove era stata ricoverata tre giorni prima. Non vi è prova che la ORa comunichi all'Istituto la diagnosi in tale data o comunque prima che la DR OR dell'Istituto, nonché legale rappresentante della Scuola, ne venisse messa al corrente dalla , CP_11 nella persona della dott.ssa , in data 10.12.2008. Per_2
Prima di quest'ultima data, allora, la Scuola non poteva porre in essere alcuna condotta volta ad evitare, o quantomeno arginare, la diffusione del contagio presso i piccoli alunni. In particolare, prima di tale data non potevano essere applicati i protocolli di cui al d.m. 29.7.1998 (…), che dispone: “2.3. Contatti di un caso di tubercolosi. (…) Deve essere fatto ogni sforzo possibile per ridurre i tempi della segnalazione di un caso sospetto di tubercolosi, che do- vrebbe comunque avvenire entro tre giorni, e la conseguente ricerca attiva dei contatti, che dovrebbe essere avviata entro i successivi tre giorni.
2.3.1. Valutazione iniziale. La scoperta di un caso di tubercolosi deve con- durre a valutare il rischio di trasmissione e i fattori di rischio individuali di tutte le persone che possono essere venute a contatto del caso.
2.3.1.1. Valutazione del rischio di trasmissione. Si basa su tre tipi di elementi che devono essere sistematicamente valutati: a) le caratteristiche di contagio- sità del caso;
b) l'ambiente; c) i tipi di contatto tra il caso e le persone che lo circondano (…)”.
15. Anche sulla scorta di quanto ritenuto dai cc.tt.uu. nominati nel giudizio di primo grado si deve affermare la mancanza di un profilo di colpa nella 17 condotta tenuta dalla Scuola e dall'Istituto prima che avessero notizia che a era stata diagnosticata la TBC, e che questo giudice di rinvio deve Per_1 valutare in ragione di quanto ritenuto dalla Suprema Corte con l'ordinanza che ha cassato la sentenza di appello.
Con l'elaborato peritale depositato in data 10.7.2014, dopo avere rilevato
“che l'inizio della sintomalogia tubercolare manifestata dalla OR (tosse, febbra, astenia) risale ai mesi di agosto-settembre 2008 mentre il vero ac- certamento diagnostico di TBC polmonare bacillifera viene posto il 5.12.2008, quando l'esame diretto colturale diretto dell'espettorato, così come i test dell'amplificazione del RNA per M. Tubercolosis risultano positivi, determi- nando il conseguente ed immediato inizio di terapia antitubercolare speci- fica”, i cc.tt.uu. hanno osservato che “È in questo periodo pre-diagnostico della patologia (dal mese di agosto fino ai primi giorni di dicembre 2008) che va ascritta la capacità infettante della infermità da cui era affetta la OR (...).
Alla luce di tali considerazioni si può affermare che nel caso di OR Per_1
l'infettività e la potenzialità contagiante della TBC polmonare da cui era af- fetta fossero molto forti considerando il grado di gravità e le caratteristiche della malattia (caratterizzata da forte febbre e tosse persistente) e che per- tanto tale contagiosità si sia realizzata con la diffusione ad alcuni contatti, consorelle ed alunni della scuola, presenti nell'ambiente della vita e del lavoro della OR, come è stato in seguito epidemiologicamente e clinicamente ac- certato”.
In buona sostanza, i cc.tt.uu. ritengono che il contagio di av- Parte_3 venne nel periodo tra l'inizio della frequentazione della scuola materna da parte della stessa, a settembre, e prima che a Persona_1 venisse diagnosticata la TBC. Alla luce di tale accertamento operato dai cc.tt.uu. nominati nel giudizio di primo grado, peraltro non oggetto di con- testazione da parte degli odierni attori in riassunzione, la valutazione della sussistenza o meno della responsabilità dell'Istituto e della Scuola deve es- sere compiuta anche in relazione a tale periodo (come ha rilevato la Suprema Corte), e segnatamente si deve valutare se fosse esigibile da questi convenuti in riassunzione – non certo dalla con tutta evidenza – una condotta diversa da quella tenuta nel periodo in questione.
18 16. Ciò ritenuto, non è però possibile affermare – come fa parte attrice in riassunzione – che “a prescindere dalla diagnosi di Tbc -, lavorando a stretto contatto con bambini piccolissimi, mai la convenuta avrebbe dovuto consen- tire alla OR, già malata, di prendere servizio a settembre, continuando a condividere gli spazi non solo con i piccoli ma anche con le consorelle (mensa, dormitorio, bagni, ecc.)”.
La valutazione della responsabilità della Scuola con riguardo al periodo in cui, pacificamente, deve essere collocata l'infettività di , o quindi Per_1 anche il momento in cui – verosimilmente, in ragione delle evidenze diagno- stiche valutate dai cc.tt.uu. e come da questi ritenuto – venne Parte_3 infettata, non può prescindere dal rilievo per cui in questo arco di tempo, comunque, la ORa in questione era in cura per una diagnosi – errata, come è possibile affermare sulla base delle successive evidenze diagnostiche – di bronchite, trattata con aerosol ed antibiotici, peraltro “con solo parziale re- missione della sintomatologia” (v. elaborato depositato dai cc.tt.uu. nel giu- dizio di primo grado in data 10.7.2014 - pag. 1).
Tale circostanza, riportata dai cc.tt.uu., è stata allegata dagli stessi attori in riassunzione, che riportano quanto dichiarato nel procedimento penale sia dalla DR OR sia dalla sua Vicaria, le quali riferirono come fu la guardia medica di Locri, località dove si trovava in villeggiatura Persona_1
che le diagnosticò la bronchite e la loro consorella, in data 15.9.2008,
[...] si rivolse al proprio medico di base, il quale parimenti non sospettò che la sua paziente avesse contratto la TBC. E tale circostanza trova conferma nei successivi accertamenti effettuati dalla ORa, prescritti appunto dal medico di base, e segnatamente dall'esame rx effettuato in data 24.10.2008, peral- tro presso la , come risulta dal referto (v. doc. n. 31 del fascicolo CP_11 di parte convenuta – primo grado di giudizio). Controparte_27
Questo dato è particolarmente rilevante ai fini del presente giudizio, e se- gnatamente al fine di escludere la responsabilità della Parte_6
e dell'
[...] Controparte_1
Viene allegato anche da parte attrice in rias-
[...] sunzione che, a partire dal mese di luglio del 2008, Per_1 Persona_1 si rivolse a due medici di medicina generale in ragione del proprio
[...] stato di salute ed entrambi i medici in questione – che si deve presumere
19 abbiano svolto un'anamnesi quantomeno prossima, soprattutto il suo medico di medicina generale a cui si rivolse il 15.9.2008 e che le prescrisse l'esame rx del torace – non riconobbero i sintomi della malattia tubercolare. A fronte di tali valutazioni da parte dei medici, nonché – si ripete – si una “remissione della sintomatologia”, seppure “solo parziale”, non era esigibile dalla Scuola
e dall'Istituto una condotta diversa da quella tenuta.
Inoltre, l'elaborato peritale depositato in data 10.7.2014 dà atto anche che ha eseguito due rx torace in data 24.10.2008 e 30.10.2008, Per_1 con un “un apparente miglioramento delle condizioni generali e della tosse” (v. elaborato depositato dai cc.tt.uu. nel giudizio di primo grado in data 10.7.2014 - pag. 1). In verità, per come documentato in atti – e come si dirà di seguito – il secondo esame radiologico è stato effettuato il 5.11.2008, e non il 30.10.2008.
Sono stati depositati dall' e dalla Scuola i due referti relativi agli esa- CP_1 mini diagnostici effettuati nelle date suddette (v. docc. nn. 31 e 32 del fasci- colo di parte – primo grado di giudizio), il primo evidente- Controparte_27 mente prescritto (in data 15.9.2008) dal medico di base in sede di controllo. Neanche gli specialisti radiologi, dunque, ebbero a sospettare – e non anche proprio a diagnosticare – la reale natura della patologia da cui era affetta
, e quindi che dovessero essere svolti ulteriori accertamenti dia- Per_1 gnostici mirati a valutare se questa fosse malata di TBC. Esami ulteriori che, in ogni caso, non sono stati disposti e che, in ogni caso, non risultano docu- mentati in atti fino al test effettuato presso l'Ospedale “Spallanzani” di Roma il 5.12.2008 dopo che OR venne ricoverata il 3.12.2008. Persona_1
Peraltro, i due esami radiologici vennero effettuati presso due strutture di- verse: quello in data 24.10.2008 presso l' (v doc. n. 31 del fasci- CP_11 colo di parte convenuta – primo grado di giudizio), mentre Controparte_27 quello in data 5.11.2008 presso la Radiologia Sant'Andrea della Valle S.r.l., sempre in Roma (v. doc. n. 32 del fascicolo di parte – primo Controparte_27 grado di giudizio). In altri termini, ben due diversi professionisti medici, a fronte di un esame diagnostico particolarmente eloquente per una patologia polmonare come quello radiologico, non riconobbero i segni della malattia tubercolare, che pure allora era ampiamente in corso nella . Pt_17
20 Anzi, il secondo medico radiologo dichiarò di avere esaminato anche il pre- cedente esame radiologico (“rispetto al precedente esame eseguito in altra sede”) e rilevò “una minima riduzione del disteso addensato” rilevato nella parte alta del polmone sinistro (v. doc. n. 32 del fascicolo di parte convenuta
– primo grado di giudizio), quindi un minimo miglioramento Controparte_27 del quadro clinico.
17. In ragione del momento in cui si colloca la causazione da parte dell'Isti- tuto e della Scuola dell'evento dannoso per cui è causa, vale a dire tra set- tembre e novembre del 2008, e quindi prima che a OR venisse dia- Per_1 gnosticata la TBC, non assume alcuna rilevanza, al fine di ritenere fondate le domande risarcitorie proposte dagli odierni attori in riassunzione, che l'Isti- tuto e la Scuola, dopo che a OR (assistente nella sezione “C”) era Per_1 stata diagnosticata la TBC, smistò in altre classi - tra le quali quella di , Pt_3 che era iscritta alla sezione “D” - i bambini che erano stati a stretto contatto con la OR, cosi diffondendo l'epidemia.
Ciò non soltanto perché – come ha ritenuto il giudice di primo grado – “bam- bini iscritti nella sezione C, ma anche gli altri tenuto conto del fatto che i bambini svolgevano attività comuni quali ad es. la mensa e l'attività succes- siva al pranzo”. Soprattutto, quella indicata da parte attrice in riassunzione come una condotta colposa della Scuola, causativa del danno dedotto (uni- tamente alla reticenza nel comunicare la malattia dell'assistente, quella in relazione alla quale principalmente era stata dedotta la responsabilità della Scuola e dell'Istituto nell'introdurre il giudizio di primo grado), si colloca anch'essa in un momento successivo a quello in cui, secondo la valutazione operata dai cc.tt.uu., la piccola contrasse la TBC. Ne consegue che la Pt_3 condotta in questione, a prescindere da ogni valutazione circa l'opportunità
o la conformità ai protocolli, risulta priva di rilevanza causale rispetto al danno dedotto nell'introdurre il presente giudizio.
18. Solo per completezza di motivazione, poi, si deve osservare che neanche è possibile ritenere che, proprio la circostanza per cui OR Persona_1 venne sospesa, denuncerebbe una consapevolezza da parte della
[...]
Scuola della malattia. In altri termini, non è possibile ritenere che, nel di- sporre la sospensione dal servizio della consorella, la DR Pt_18 avrebbe inteso evitare un contatto tra la stessa, in quanto malata, e gli alunni
21 della Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina", e che quindi – in buona sostanza
– avesse sospettato che la stessa potesse essere malata di TBC, e ciò nondi- meno non si fosse adoperata per attivare i protocolli previsti.
Come riporta la stessa parte attrice in riassunzione, OR , Parte_5 la DR OR, sentita a sommarie informazioni ex art. 350 c.p.c. dai Carabinieri del Comando per la Tutela della Salute in data 13.11.2010, di- chiarò – come ha riportato la stessa parte attrice in riassunzione – che “A partire dallo stesso giorno e fino al 15 ottobre frequenta la scuola materna;
giorno in cui avendo constatato che OR era fisicamente debilitata, Per_1 davo ordine di sollevarla dalle sue mansioni (preciso che ha svolto Persona_1 il ruolo di operatore scolastico nella sezione C dalla metà di settembre alla metà di ottobre presso la Scuola materna paritaria annessa al nostro istituto religioso) per un periodo di riposo onde consentirle di riacquistare un po' di vitalità (…)” (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte convenuta Controparte_27
– primo grado di giudizio).
Una motivazione non implausibile soltanto laddove si consideri che – come si è detto – era ormai in terapia da tempo per una bron- Persona_1 chite, con sottoposizione a terapia antibiotica, le erano stati prescritti ulte- riori accertamenti, che effettuerà poco dopo essere stata sospesa, e quindi risultava malata ormai da circa due mesi e ben poteva essere provata fisica- mente, tanto da consigliarne la sospensione dal servizio presso la scuola materna.
19. La poi, non sarebbe potuta venire a conoscenza prima del CP_3
10.12.2018 che prestasse servizio in una scuola, vale a dire Per_1 prima del colloquio telefonico tra la DR OR e la dott.ssa . Per_2
Durante tale telefonata – stando a quanto dichiarato da quest'ultima nel giu- dizio penale – la DR le riferì che la consorella accusava sintomi Pt_18 respiratori dall'estate del 2008 ed indicò come “contatti stretti” due sorelle che dormivano nella stessa stanza, nonché il nominativo di altre due religiose al limite tra il “contatto stretto” e il “contatto regolare”. Non è stato peraltro provato che alla dott.ssa venne riferito che prestata la Per_2 Per_1 propria opera presso la scuola gestita dall'Istituto.
Anche a voler ipotizzare che, in quella occasione, l' venne Controparte_15
a conoscenza che lavorava presso una scuola, o che era stata Per_1
22 messa in condizioni di acquisire tale dato, risulta assorbente la considera- zione per cui una condotta diversa da parte della una volta appreso Pt_19 che la OR a cui era stata diagnosticata la malattia tubercolare il 5.12.2008, non avrebbe comunque evitato che contraesse l'infezione da Parte_3
TBC. E questo perché – come si è detto sopra – contrasse la TBC in un Pt_3 momento in cu l'Azienda ancora non era a conoscenza dell'infezione di una dipendente della Scuola.
Come hanno ritenuto i cc.tt.uu., “E' comunque impossibile affermare l'esi- stenza di un rapporto di causa effetto tra il ritardo temporale evidenziato e la positività dei test effettuati nel caso in esame” (così elaborato depositato dai cc.tt.uu. in data 10.7.2014 - pag. 6). I consulenti hanno quindi escluso il nesso di causalità tra i ritardi nell'attivazione della profilassi e la contrazione dell'infezione (positività ai test effettuati).
20. In conclusione, devono essere rigettate le domande risarcitorie proposte sia da sia quelle proposte dai genitori della stessa, ai quali il Parte_3 giudice di primo grado aveva riconosciuto il solo danno non patrimoniale per una “violazione di interessi di natura costituzionale” consistente nel “pa- tema d'animo” per il danno biologico subito dalla loro figlia.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite del pre- sente giudizio di rinvio tra gli attori in riassunzione e il Controparte_31
, che non si è costituito, e quindi non ha svolto alcuna
[...] difesa.
Deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio tra tutte le parti costituite negli stessi, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.4.2018, n. 77), da ravvisare nella condotta tenuta dalla Scuola dell'Infanzia “ Bambina” e dall' Pt_6 [...]
Controparte_10 Controparte_1
” nella vicenda per cui è causa, per come documentato in atti, ma anche
[...] in quella della a seguito del colloquio telefonico in data CP_11
10.12.2008 con la DR OR, per come provati in atti.
21. A prescindere dalla sussistenza o meno di una condotta colposa o del nesso di causalità, è però comunque documentata una condotta reticente da parte dell'Istituto e della Scuola. Soprattutto, ad avviso di questo giudicante,
23 è proprio tale condotta che ha portato i genitori di a ritenere Parte_3 sussistente una responsabilità di tali convenuti, e quindi anche della CP_11
B, convenendoli così in giudizio, come emerge – soprattutto, ma non soltanto
[...]
– dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La condotta della Scuola dell'Infanzia “Maria Bambina” e dell'Istituto
[...]
” in- Controparte_1 tegra, allora, quelle “gravi ed eccezionali ragioni” per disporre l'integrale compensate delle spese di lite anche quelle tra gli attori in riassunzione e la Compagnia della Scuola. In particolare, anche dopo essere venuta a cono- scenza che a era stata diagnosticata la TBC, la Scuola negò tale Per_1 circostanza ai genitori della stessa, come si deve ritenere provato dalla cir- costanza per cui, dopo le festività natalizie, la piccola ritornò a fre- Pt_3 quentare la scuola materna.
Questo dato viene peraltro evidenziato dal giudice di primo grado nel rite- nere sussistente la responsabilità delle convenute condannate con quella de- cisione. Come ha ritenuto il giudice di primo grado, nel ritenere – pure non condivisibilmente, come si è detto – la responsabilità della Scuola e dell'Isti- tuto, “Tale comportamento risulta protratto anche quando la scuola venne a conoscenza del fatto che un bambino aveva contratto la tubercolosi, non provvedendo neppure in quel caso a mettersi in contatto con tutti i genitori o a sollecitare la alla effettuazione dei controlli inviando i nominativi dei bambini, unitamente ai loro recapiti affinché potessero essere contattati - in atti risulta l'invio di elenchi di soli nomi senza l'indicazione dei recapiti che vennero forniti solo a seguito di esplicita richiesta, come se tale richiesta non fosse già evidente nella richiesta di indicazione dei soggetti che frequenta- vano la scuola dovendo la sottoporli a visita e quindi contattarli”.
Ancora, nella nota della in data 6.2.2009, con cui si rappresentava CP_11 alla Scuola che “Questi dati informativi, che Lei avrebbe dovuto già fornire in forma completa al personale dello scrivente Servizio da cui è stata contattata dopo l'arrivo della notifica del caso di TBC pervenutaci dall'INMI Spallanzani il 9.12.2008, dovranno essere consegnati al più tardi il 9 febbraio p.v. (...)”, viene osservato “che al momento, nonostante quanto telefonicamente già ri- chiesto (…) meno di 20 ORe o civili presenti nell'istituto e/o nella scuola si sono recate presso il nostro ambulatorio per gli accertamenti sanitari (…) se
24 i restanti nominativi (…) non si presenteranno (…) questo Servizio sarà co- stretto a richiedere all'Autorità Sanitaria (Sindaco di Roma) l'emissione di un provvedimento di chiusura” (v. doc. n. 19 del fascicolo di parte convenuta
Scuola – primo grado di giudizio). Con nota prot. 126 del CP_27
19.2.2009, la chiese alla DR l'elenco delle religiose CP_11 Pt_18 residenti nella Casa Generalizia, stante la diversità di quello già inviato il 7.2.2009 – su espressa richiesta di essa – rispetto ai dati acquisiti, da essa all'Anagrafe del Comune di Roma (v. doc. n. 31 del fascicolo di parte attrice in riassunzione – primo grado di giudizio).
22. Al contempo, per quanto riguarda l'altra parte convenuta, dopo avere appreso – come ha dichiarato la stessa dott.ssa in sede penale – Per_2 che l'Istituto gestiva una “scuola”, la non effettuò alcun doveroso CP_11 accertamento per verificare una relazione tra la OR malata di TBC e la Scuola. Tanto più che, a fare data dal 19.12.2008, anche le consorelle e fossero risultate positive al test tubercolinico cui si CP_33 Per_4 Per_5 sottoposero presso l'Ospedale “Spallanzani” di Roma, come pure risulta in atti.
La dott.ssa , sentita a s.i.t., dichiarò: “Chiesi se la OR malata era Per_2 stata a contatto con i bambini e la Sgambellon[e] mi rispose di no”; e che anche le quattro ORe che avevano avuto contatti con , convocate Per_1 dalla dott.ssa , non riferirono che questa “insegnava” nella scuola Per_2
(v. doc. n. 61 del fascicolo di parte attrice in riassunzione – primo grado di giudizio). Resta però il dato che la DR OR riferì che l'Istituto gestiva una scuola e, quindi, erano doverosi maggiori approfondimenti da parte dell' in ordine ai rapporti tra le ORe che facevano capo Controparte_15 all'Istituto e la scuola gestita dalla stessa, anche in presenza di un riferito atteggiamento di volto a minimizzare il con- Parte_5 tatto tra e i piccoli alunni, che peraltro in giudizio è pacifico vi sia Per_1 stato.
23. Le spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, già liquidate con la sentenza di primo grado, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti dello stesso, ad esclusione del Controparte_7
, in pari misura.
[...]
P.Q.M.
25 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia del;
Controparte_7
dichiara inammissibili le domande proposte da , Parte_1 Pt_2
e nei confronti del
[...] Parte_3 Controparte_7 con l'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio;
rigetta le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 [...] nei confronti della e dell' Pt_3 Parte_6 [...]
Controparte_1
[...]
rigetta le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 [...] nei confronti della;
Pt_3 CP_3
compensa integralmente tra tutte le parti costituite le spese di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio;
nulla per le spese del presente giudizio di rinvio tra , Parte_1 [...]
e da un lato, e il CP_34 Parte_3 Controparte_7
, dall'altro;
[...]
pone definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio di primo grado, ad esclusione del , in pari misura, le Controparte_7 spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, già liquidati con la sentenza di primo grado;
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 145002.
Roma, 6.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario TA DE Thellung de Courtelary
26
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc.: E (cod. fisc.: CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n. 96, C.F._3 presso lo studio degli avv. Domenico Bianculli (cod. fisc.: C.F._4 ed (cod. fisc.: ), che li rap-
[...] Parte_4 CodiceFiscale_5 presentano e difendono per mandato in calce all'atto di citazione in riassun- zione;
-attori in riassunzione-
e
Controparte_1
(cod. fisc.:
[...]
), in persona della legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 [...]
, E Parte_5 Controparte_2
in persona della legale rappresentante
[...] pro tempore, , elettivamente domiciliati in Roma, Parte_5 via Tuscolana n. 739, presso lo studio dell'avv. Domenico Vani (cod. fisc.:
che li rappresenta e difende per procura alle liti in CodiceFiscale_6 calce alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di rinvio;
-convenuti in riassunzione-
e (cod. fisc.: ), in persona del legale rappresen- CP_3 P.IVA_2 tante pro tempore, dott. domiciliata presso l'indirizzo di posta CP_4 elettronica certificata dell'avv. Marco Ferraro (cod. fisc.: C.F._7
) (p.e.c.: ), che la rappresenta e
[...] Email_1 difende unitamente all'avv. Michele Sprovieri (cod. fisc.: C.F._8
per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di co-
[...] stituzione e risposta nel presente giudizio di rinvio;
-convenuta in riassunzione- e (cod. fisc.: ), in per- Controparte_5 P.IVA_3 sona del procuratore speciale, dott. , elettivamente domi- Controparte_6 ciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 111, presso lo studio dell'avv. Bernardo De Stasio (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_9 per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di rinvio;
-convenuta in riassunzione-
e
Controparte_7
-convenuto in riassunzione contumace-
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per , e “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 Parte_2 Parte_3 di Appello di Roma, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, in conformità al dettato dell'ordi- nanza della Corte di Cassazione del 05.06.2023, pubblicata in data 05.09.2023 (Numero Sezionale 2025/2023 - Numero di Raccolta Generale 25937/2023), così provvedere:
I.). Rigettare l'appello proposto dalla Parte_6
e dall'
[...] Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rap-
[...] presentanti p.t., con atto di citazione del 26.05.20, avverso la sentenza n. 25049/2014 emessa dal Tribunale civile di Roma - Sezione 13^ in data 11.12.2014;
2 II.). Confermare la sentenza n. 25049/2014, emessa in data 11.12.2014 dal Tribunale civile di Roma - Sezione 13^;
III.). Condannare i convenuti, anche in solido tra di loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché dei precedenti gradi di giudizio (2° e 3°), da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si di- chiarano antistatari”; per Controparte_1
e Scuola dell'Infanzia non statale paritaria
[...]
“Maria Bambina”; “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, respinta ogni con- traria istanza, deduzione ed argomentazione,
In via principale
Riformare la sentenza n. 25049/2014 nella parte in cui il Giudice di primo grado ha accertato e dichiarato la responsabilità della Parte_6
e dell'
[...] Controparte_1
, stante l'assenza di qualunque responsabilità in or-
[...] dine ai fatti loro contestati, e conseguentemente rigettare le domande di ri- sarcimento danni proposte nei loro confronti dai Sigg. , Parte_1 Pt_2
e .
[...] Parte_3
In via subordinata
Riformare la sentenza impugnata per difetto di responsabilità della
[...]
e dell' Parte_6 Controparte_8
, in ordine ai fatti di causa, poiché esso
[...] rientra nell'ipotesi del caso fortuito.
In entrambi i casi con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, CNA e IVA come per legge.
In via ulteriormente subordinata
Nella denegata ipotesi in cui l'Adita Corte dovesse rigettare l'appello, tenuto conto della particolarità del caso in esame e dell'esito contrastante dei fatti di causa, tenuto conto anche della sentenza di assoluzione emessa dal Tribu- nale Penale di Roma che ha assolto le con formula piena, dichiarare la Pt_7 compensazione delle spese di lite del presente giudizio di rinvio, di quello di appello e di quello in Cassazione.
In via ulteriormente gradata
3 In caso di rigetto dell'appello, condannare la (già CP_5 Controparte_9
a manlevare la e l'
[...] Parte_6 [...]
dal paga- Controparte_1 mento di quanto da loro eventualmente dovuto a titolo di spese e compensi professionali del giudizio di appello, di quello per Cassazione e del presente giudizio di rinvio, così come già avvenuto per la sentenza di primo grado, nel rispetto delle obbligazioni assunte dalla società assicuratrice con la polizza assicurativa sottoscritta dalle parti”, per : “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita: (…) CP_3
In via principale: respingere qualsivoglia domanda avanzata nei confronti della perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente CP_3 liquidazione delle spese, anche generali, e dei compensi professionali di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, del presente giudizio e dei prece- denti gradi (a partire da Corte d'Appello di Roma R.G. 3106/2015)”.
FATTI E DIRITTO
1. e , in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_2 Parte_1 potestà genitoriale sulla (allora) minore convennero in giudizio Parte_3 la e l' Parte_6 [...]
la e il Controparte_10 CP_11
, chiedendo di “accer- Controparte_12 tare e dichiarare la responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale in cui sono incorsi il la e/o la Controparte_13 CP_14
e/o l' Parte_6 [...]
e condannare gli stessi, an- Controparte_1 che in solido tra di loro:
- al pagamento in favore di a titolo di risarcimento dei danni Parte_3 non patrimoniali e morali da essa subiti della somma di denaro corrispon- dente alla percentuale del 18% della totale invalidità per esiti di tbc polmo- nare di grado medio, disturbo di ansia episodica parossistica (F41 ICD 10) o di quella maggiore o minore che verrà quantificata in sede di disponenda CTU, oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al soddisfo;
- al pagamento in favore di a titolo di risarcimento dei danni Parte_2 non patrimoniali e morali da esso subiti della somma di denaro 4 corrispondente alla percentuale del 12% della totale invalidità per disturbi dell'adattamento con ansia (F43.28) di gravità 'medio-elevata' o di quella maggiore o minore che verrà quantificata in sede di disponenda CTU, oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al sod- disfo;
- al pagamento in favore di a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 non patrimoniali e morali da essa subiti della somma di denaro corrispon- dente alla percentuale del 16% della totale invalidità per disturbo depressivo reattivo con spunti fobici (F39) di gravità 'elevata' o di quella maggiore o minore che verrà quantificata in sede di disponenda CTU, oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al soddisfo;
- al pagamento in favore dei coniugi e a titolo Parte_2 Parte_1 di risarcimento dei danni patrimoniali subiti della somma di euro 825,35, o di quella maggiore o minore che il Giudice riterrà giusto ed opportuno liqui- dare;
- al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
A sostegno delle domande proposte gli attori allegarono che:
- nel mese di dicembre 2008 erano venuti a conoscenza dai genitori di altri alunni che , assistente presso la Scuola dell'Infanzia Persona_1 non statale paritaria “ , con sede in Roma, via Anagnina n. Parte_6
374, istituita e gestita dall e Controparte_1 segnatamente presso la sezione D frequentata dalla loro figlia, all'epoca di anni 4 ed iscritta all'anno scolastico 2008/2009, era affetta da tubercolosi polmonare;
- di avere chiesto informazione alla Scuola, che li aveva tranquillizzati, ne- gando la circostanza, ed anzi “mostravano loro copia di un referto medico, datato 24.10.2008, rilasciato dallo Studio Catarinacci di via S. Francesco
D'Assisi n. 77, in Ciampino, da cui risultava l'esito negativo dei controlli ra- diografici effettuati da ”, sicché finite le festività natalizie la piccola Persona_1
aveva fatto ritorno a scuola;
Pt_3
- soltanto in data 21.1.2009, dopo l'accertamento della positività su un alunno che frequentava lo stesso Istituto scolastico, la aveva convocato
5 tutti i genitori presso la scuola per invitare gli stessi a sottoporre i figli a visita ed esami presso il Centro Provinciale Antitubercolare – ASL RM E;
- in data 5.2.2009 la piccola era risultata positiva al test della tuber- Pt_3 colosi polmonare e, dopo un periodo di isolamento presso il reparto di ma- lattie infettive dell'Ospedale “Bambino Gesù” di Roma, e segnatamente dall'11.2.2009 al 17.2.2009, era stata dimessa con diagnosi di “infezione tubercolare” e prescrizione di terapia farmacologica sino al mese di settem- bre 2009;
- aveva riportato postumi permanenti del 18% e anche i suoi Parte_3 genitori patirono un danno alla salute, il quale lasciò postumi permanenti nella misura del 12% al padre e del 16% alla madre;
e hanno dedotto che:
- sussisterebbe la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. dell'Istituto religioso e della Scuola per non avere informato i genitori della malattia in- fettiva (tubercolosi) contratta da una OR che aveva prestato, sin dall'inizio dell'anno scolastico, la propria attività a contatto con i bambini, né adottato alcuna altra iniziativa per evitare il contagio ai bambini, tra cui la propria figlia;
- al contempo, sussisterebbe la responsabilità extracontrattuale della CP_11
perché, sebbene fosse stata a conoscenza della patologia tubercolare
[...] della OR già alla data del 10.12.2008 e che questa era stata a stretto contatto con piccoli alunni della scuola materna, non aveva adottato fino al 22.1.2009 i protocolli previsti dal d.m. 29.7.1998 per ridurre i tempi di accertamento delle persone venute a contatto con la persona malata e non aveva disposto tempestivamente la profilassi che “con estrema verosimi- glianza avrebbe evitato la manifestazione della infezione tubercolare”;
- in particolare, il ritardo sia dell'Istituto e della Scuola che della
[...]
avrebbe provocato l'infezione tubercolare di con con- CP_15 Parte_3 seguente danno alla salute della stessa (perdita della funzione uditiva e visiva causata dalla chemioterapia prevista a contrasto della malattia) e dei suoi genitori.
2. Si costituirono nel giudizio di primo grado la Parte_6
e l
[...] Controparte_16
, contestando la ricostruzione dei fatti operata dagli
[...]
6 attori e negando di avere tenuto nascosto l'effettivo stato di salute di Per_1
E chiesero, in via preliminare, il differimento della prima udienza al
[...] fine di poter chiamare in causa, in garanzia, la Controparte_17 che assicurava per la responsabilità civile Controparte_18
e l'
[...] Controparte_1 in virtù di polizza n. 43009961; e, nel merito, conclusero
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via principale
1) Rigettare le domande formulate dagli attori, in proprio e per conto della figlia , nei confronti della Parte_3 Controparte_19
e dell'
[...] Controparte_20
( in quanto infondate in fatto ed
[...] CP_1 in diritto sotto tutte le varie ipotesi prospettate.
2) Accertare e dichiarare che la responsabilità esclusiva degli eventuali danni subiti dagli attori in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore va ricondotta in via esclusiva alla negligenza, impru- Parte_3 denza ed imperizia mostrata nella circostanza dalla e dai suoi CP_14 operatori sanitari.
3) Rigettare in ogni caso le domande attrici per difetto di nesso di causalità tra i fatti di causa e i danni lamentati;
4) Rigettare le domande attrici e la quantificazione delle rispettive percentuali invalidanti poiché non rispondenti alle valutazioni reali.
B) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare e ritenere la Scuola dell'Infanzia non statale paritaria 'Maria Bambina' e/o l' Controparte_21 responsabili in tutto o in parte dei danni subiti dagli attori
[...] in proprio e per conto della figlia minore , condannare la com- Parte_3 pagnia , tenuta ex contractu in virtù di polizza n. Controparte_17
43009961, a manlevarli dal risarcimento di tutti i danni e dalle spese di lite in favore degli aventi diritto. Con vittoria di spese di lite e compensi profes- sionali, oltre oneri accessori”.
3. Si costituì innanzi al Tribunale di Roma anche la , allegando: CP_11
- di non essere venuta a conoscenza che la OR a cui venne diagnosticata la TBC lavorasse presso una scuola materna, e ciò in quanto l'unica notifica pervenuta alla stessa, in data 9.12.2008 (inoltrata dalla quale Pt_8
7 distretto competente dell'Ospedale “Lazzaro Spallanzani”, che aveva ese- guito la diagnosi), era quella che riportava come “Non noti” i fattori di rischio della paziente;
e, come accertato in sede penale, sebbene una prima notifica effettuata dall'Ospedale “Spallanzani” alla recasse l'indicazione Pt_8 che “La religiosa insegna in scuola materna”, questa non era stata trasmessa alla;
CP_11
- che in assenza della comunicazione di cui sopra, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della , tramite la dott.ssa , aveva acquisito infor- CP_11 Per_2 mazioni telefoniche dalla DR OR dell'Istituto religioso,
[...]
, dove era domiciliata la OR affetta da TBC, chiedendo Parte_5 quali contatti avesse avuto quest'ultima, partendo da quelli di tipo “stretto”
(persone che convivono o che hanno condiviso lo stesso spazio confinato per numerose ore al giorno) e “regolare” (persone che condividono regolar- mente lo stesso spazio chiuso), rispettando dunque pienamente i protocolli;
- che né nelle prime indagini né successivamente le religiose avevano riferito alla dott.ssa , funzionario della , l'attività svolta dalla Per_2 CP_11 OR malata presso la scuola materna;
- che soltanto a seguito della notifica del 22.1.2009 sull'affezione contratta da un altro bambino, la aveva eseguito le indagini Persona_3 CP_11 presso la scuola di appartenenza del bambino, la stessa frequentata da
[...]
scoprendo la correlazione tra i due casi, sicché tutti i bambini e tutte Pt_3 le insegnanti vennero inviati ad eseguire il test di Mantoux;
e, dunque, deducendo che:
- il ritardo nell'attuazione dei protocolli previsti dal d.m. 29.7.1998 era im- putabile sia all'omissione nella notifica degli ambienti frequentati dalla reli- giosa (scuola materna) sia all'omertà serbata dalle ORe (la DR OR e le consorelle indicate come contatti “stretti” o “regolari” di ), le Per_1 quali, fornendo informazioni incomplete, avevano ostacolato – inizialmente, ma invero anche dopo il 22.1.2009 – gli accertamenti e l'individuazione dei soggetti coinvolti;
- la sussistenza di un nesso causale tra un eventuale ritardo dell'indagine ed i lamentati danni sarebbe assente, poiché la OR malata era stata allonta- nata dall'attività scolastica in data 15.10.2008, ma il suo contatto con i bam- bini, sin dall'inizio di settembre, era tempo sufficiente per il contagio;
8 - che aveva riportato una semplice “infezione tubercolare”, con- Parte_3 dizione che non necessitava di ricovero ospedaliero in quanto non conta- giosa e che non poteva causare invalidità permanente;
- che l'eventuale responsabilità ascrivibile alla aveva natura extra- CP_11 contrattuale, il che importava un diverso regime di valutazione della condotta e delle prove che gli attori non avevano offerto.
L'Azienda Sanitaria chiese, quindi, il rigetto della domanda principale avan- zata da e in proprio e nella qualità di esercenti Parte_1 Parte_2 la potestà genitoriale sulla figlia nonché la domanda c.d. “tra- Parte_3 sversale” di accertamento dell'esclusiva responsabilità della avan- CP_11 zata dalla Scuola dell'Infanzia non statale paritaria “ e Parte_6 dall'Istituto di Vita CP_1 Controparte_1 Controparte_1
” (in altri termini, tali convenuti avevano indicato l'
[...] Parte_9
come c.d. vero obbligato), perché entrambe destituite di fondamento
[...] in fatto e diritto, con condanna alle spese di giudizio, oltre oneri come per legge.
4. Si costituì nel giudizio di primo grado la (ora Controparte_17
, chiamata in causa dall' e dalla , Controparte_5 CP_1 Pt_6 la quale, aderendo nel merito alle difese della propria assicurata, chiese l'ac- coglimento delle seguenti conclusioni: “A) Nel merito ed in via principale, rigettare la domanda avanzata nei confronti della scuola “ ” e Parte_6 della siccome infon- Controparte_22 data in fatto ed in diritto e comunque assolutamente sfornita di prova e per l'effetto ed in ogni caso, rigettare qualsiasi domanda avanzata nei confronti della Con conseguente condanna al pagamento CP_17 Controparte_17 delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
B) Sempre nel merito, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta fondata la domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità per negligenza, imprudenza ed imperizia esclusiva della CP_11
nella determinazione dell'evento dannoso e dai suoi operatori sanitari
[...] con conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura quantificata dall'Ill.mo Giudice adito, con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
9 C) Sempre nel merito, ed in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la responsabilità della Scuola 'Maria Bambina' e della in via esclusiva Controparte_22
o anche solo in concorso con la e/o le altre parti convenute, Pt_10 determinare secondo giustizia le somme da corrispondere agli attori nella mi- sura determinata dal Giudice e ridotta nel suo ammontare della percentuale relativa al grado di responsabilità ascrivibile a ciascuna delle parti. Per l'ef- fetto dichiarare la a garantire e manlevare la scuola Controparte_17
' e la Parte_6 Controparte_22 nei limiti del massimale della polizza contrattualmente stabilito in euro
500.000,00 e al netto della franchigia ove prevista.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituì nel giudizio di primo grado anche il , eccependo preliminar- CP_23 mente il difetto di legittimazione passiva in capo allo stesso per l'assenza di controllo sulle condizioni sanitarie delle scuole private e, conseguentemente, chiedendo il rigetto per infondatezza della domanda, con vittoria delle spese di lite.
5. La causa venne istruita mediante deposito di documentazione, prove te- stimoniali e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale collegiale per accer- tare il danno alla salute riportato dalla minore Parte_3
Con sentenza n. 25049/2014 emessa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'11.12.2014, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica:
- dichiarò la responsabilità della Scuola dell'Infanzia non statale paritaria
“Maria e dell' Pt_6 Controparte_24 nella causazione dei danni subiti dagli attori, con condanna degli stessi in solido al risarcimento dei danni, che liquidava, in favore della figlia minore, in complessivi € 25.831,00 e in favore di e in Parte_1 Parte_2 proprio, in complessivi € 11.364,13;
- condannò la al rimborso in favore degli attori delle spese del CP_11 giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000, comprese le spese della ctu;
- compensò le spese di giudizio tra gli attori, la ed il . CP_23
6. Con provvedimento di correzione di errore materiale depositato il
19.1.2015, su istanza della e senza disporre la sua notifica e la CP_11
10 convocazione delle parti, il Tribunale di Roma dispose, inaudita altera parte, che nel dispositivo della sentenza n. 25049/2014 del l'11.12.2014, a pa- gina 32, rigo 6, dove è scritto ”, fosse corretto in “Scuola Parte_11 dell'Infanzia non statale paritaria e l' Parte_6 [...]
, in solido”, mandando alla Cancelleria Controparte_25 di annotare il provvedimento di correzione a margine della sentenza.
Con successivo provvedimento di correzione di errore materiale depositato il 6.3.2015, il Tribunale di Roma, su istanza della
[...]
e dell Controparte_2 Controparte_26
ordinò che nel dispositivo della sentenza n.
[...]
25049/2014 del l'11.12.2014, a pagina 32, dopo il rigo 5, venisse inserita la seguente frase: “condanna la società a manlevare l' CP_17 [...]
Controparte_27
per quanto sa-
[...] ranno chiamati a pagare per l'effetto della presente sentenza”, mandando alla Cancelleria di annotare il provvedimento di correzione a margine della sen- tenza.
Con ulteriore, successivo provvedimento di correzione dell'errore materiale emesso depositato il 20.5.2015, il Tribunale di Roma, su istanza degli attori, ordinò che nella sentenza n. 25049/2014 del l'11.12.2014, “a pagina 27, rigo 14 al posto di 22.730,31 leggasi 10.000,00 e a pag. 32, rigo 4, dopo la somma 11.359,13 è aggiunta la parola ciascuno”.
7. Avverso la suddetta decisione di primo grado, come corretta con i prov- vedimenti sopra richiamati, proposero appello l'
[...]
e la Controparte_1 nfanzia non paritaria “ ”, affidandosi a quat- Parte_6 CP_2 Parte_6 tro motivi: (i) errata o omessa valutazione delle prove in base alle quali era stata dichiarata la responsabilità della Parte_6
e dell' nella deter- Controparte_1 minazione dell'evento dannoso;
(ii) erronea valutazione del nesso causale tra evento e danno, sebbene la c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado avesse affermato che i postumi non potevano essere diversi nel caso di più tempestiva diagnosi e inizio della profilassi;
(iii) errata statuizione della sen- tenza nella parte in cui viene esclusa la responsabilità della nella CP_11
11 determinazione dell'evento dannoso;
(iv) nullità della sentenza in relazione all'art. 287 c.p.c., nella parte in cui, con l'ordinanza di correzione, il Tribunale di Roma ha rideterminato e quantificato i danni subiti da ciascun genitore. E conclusero chiedendo:
- in via principale, di riformare la sentenza n. 25049/2014 emessa dal Tri- bunale di Roma, in composizione monocratica, l'11.12.2014, nella parte in cui il giudice di primo grado aveva accertato e dichiarato la responsabilità della e dell' Parte_6 [...] stante l'assenza di qualunque responsabilità Controparte_1 degli appellanti in ordine ai fatti loro contestati e, conseguentemente, riget- tare le domande di risarcimento danni proposte da e Parte_1 Pt_2
in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
nei confronti degli appellanti;
Parte_3
- in via subordinata, riformare la sentenza impugnata per difetto di respon- sabilità da parte degli appellanti in ordine ai fatti di causa, poiché l'evento dannoso dedotto rientrava nell'ipotesi del c.d. caso fortuito;
- in via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non riconosceva alcuna responsabilità alla , dichiarando CP_11 che la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dei suoi operatori avevano con- corso a determinare i fatti per cui è causa, conseguentemente ridurre l'im- porto dovuto agli appellanti a titolo di risarcimento danni in favore degli attori, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minorenne in proporzione al loro grado di responsabilità; Parte_3
- in via ulteriormente gradata, riformare la sentenza, dichiarando la sua nul- lità nella parte in cui è stata corretta dall'ordinanza del 18.5.2015, la quale stabilisce che “a pagina 27, rigo 14 al posto di 22.730,31 leggasi 10.000,00
e a pag. 32, rigo 4, dopo la somma 11.359,13 è aggiunta la parola ciascuno”; in caso di soccombenza degli appellanti, condannare la Controparte_17
a manlevare i medesimi per quanto essi saranno costretti a pagare.
[...]
8. Si costituirono nel giudizio di appello, proponendo appello incidentale,
e in proprio e quali esercenti la potestà geni- Parte_1 Parte_2 toriale sulla figlia minore, chiedendo di: “I. Rigettare l'appello proposto dall' Parte_12
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, contro la
[...]
12 sentenza n. 25049/14 emessa in data 11.12.2014 dal Tribunale civile di Roma
– sez. XIII;
II. accogliere l'appello incidentale proposto dai sig.ri e Parte_1 Pt_2
, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti esercenti la patria
[...] potestà sulla figliola , ed, in parziale riforma della sentenza n. Parte_3
25049/2014 emessa l'11.12.2014 dal Tribunale civile di Roma – sez. XIII, con- dannare l' Parte_12
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, e/o la
[...]
in persona del le- Parte_6 gale rapp.te pro tempore, e/o la , in persona del legale rapp.te pro CP_14 tempore, anche in solido tra loro, a corrispondere la somma di euro 11.364,13 in favore di ed euro 11.364,13 in favore di a Parte_2 Parte_1 titolo di risarcimento in proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale, dai medesimi subito e subendo per i fatti di causa;
III. Condannare l'
[...]
Controparte_28
in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento delle
[...] spese ed onorari del presente giudizio da corrispondere in favore dei sotto- scritti procuratori antistatari”.
Si costituì nel giudizio di appello la (divenuta a se- CP_11 CP_3 guito della soppressione delle aziende ), che ha Parte_13 contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto dalla Scuola dell'Infanzia non statale paritaria “Maria Bambina” e dall'Istituto di Vita Con- sacrata – Istituto Religioso “Ancelle Parrocchiali dello Santo”. CP_22
Si costituì anche la chiedendo l'accoglimento Controparte_17 dell'appello principale proposto dalla e dall' Parte_14 Controparte_1
e il rigetto dell'appello incidentale proposto da e Parte_1 Parte_15
[...]
9. Con la propria comparsa conclusionale la Scuola e l' Pt_14 CP_8
depositarono nel giudizio di appello la sentenza n. 6189/2018 resa
[...] dal Tribunale di Roma in sede penale in data 21.5.2018, che ha assolto le imputate , e Parte_5 Parte_16 CP_29
– rispettivamente, DR OR dell'Istituto Religioso “Ancelle
[...]
13 dello Spirito Santo”, vicaria della DR OR e Direttrice della Scuola Materna – perché il fatto non sussiste.
Con sentenza n. 833/2020 del 5.2.2020 la Corte d'Appello di Roma, in ri- forma della sentenza di primo grado, così statuì: “rigetta le domande propo- ste da e , in proprio e nella qualità di esercenti Parte_1 Parte_2 la potestà sulla figlia minore e compensa integralmente le spese Parte_3 di lite, fatta eccezione per le spese di CTU che pone interamente a loro carico. Dà atto della sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, quater T.U. 115/2002 in relazione all'appello incidentale”.
10. Proposero ricorso per la cassazione della predetta sentenza Pt_1
e in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale
[...] Parte_2 sulla minore affidandosi ai seguenti motivi: Parte_3
i) violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 156, 161, 329, 331,
332 e 336 c.p.c. nonché dell'art. 111 Cost. e dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c., per omessa notifica al
[...]
dell'atto di citazione in appello e, quindi, per Controparte_12 difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di appello rispetto alle parti che avevano preso parte al primo grado di giudizio, con conseguente nullità della sentenza;
ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 112, in relazione all'art. 360, co.
1, n. 4) c.p.c., per avere la Corte di appello pronunciato oltre la domanda formulata dagli appellanti;
iii) violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c., 1218 c.c., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c., in ordine alle regole di governo dell'onere della prova;
iv) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1218 c.c., 2697 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3) e 5) c.p.c., in ordine alla valutazione delle prove ed al diritto di difesa;
v) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c. in ordine all'affermata carenza di causalità;
14 vi) violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 c.c., 1176 c.c., 1218, 2697 c.c., 40 e 41 c.p. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c., in ordine alla mancata applicazione del principio della causalità adeguata.
Resistettero con controricorso la e l Parte_6 [...]
Controparte_10
nonché la , che conclusero per la conferma della sentenza
[...] CP_3
n. 833/2020 emessa da questa Corte d'Appello di Roma.
11. Con ordinanza n. 10785/2023 pubblicata in data 5.9.2023 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto al quinto motivo, cassando la sen- tenza impugnata e rinviando, anche per le spese di quel giudizio, a questa Corte d'Appello, in diversa composizione. In particolare, con la suddetta or- dinanza il Supremo Collegio:
- premesso che i ricorrenti “Deducono che la Corte d'appello ha fondato la propria decisione sul presupposto che il danno patito da fosse Parte_3 consistito unicamente nella 'sottoposizione agli accertamenti diagnostici' (…)”; e che, muovendo da tale assunto, il giudice di secondo grado ha con- cluso che “tali accertamenti si sarebbero comunque dovuti effettuare, anche nel caso di una più tempestiva adozione di misure di profilassi da parte della Scuola”;
- rilevato che: (a) “Osservano (…) i ricorrenti che il danno da essi lamentato,
e ritenuto sussistente dal Tribunale, non consistette unicamente nella 'sotto- posizione ad accertamenti diagnostici', ma consistette nell'aumentato rischio di contrarre la TBC in futuro”; (b) “Secondo la Scuola e l'Istituto, con l'atto introduttivo del giudizio gli attori ascrissero alla Scuola, a titolo di colpa, la seguente condotta: non avere adottato misure per prevenire il contagio dopo la scoperta conclamata di esso, e cioè dopo il mese di dicembre del 2008”;
(c) “Con il motivo in esame, per contro, i ricorrenti muovono dall'assunto che la Scuola dovrebbe rispondere dei danni causati con una condotta (non avere allontanato la OR ammalata) tenuta prima del mese di dicembre 2008”;
- osservato che,“il Tribunale - a torto od a ragione - ha ritenuto sussistere la colpa della Scuola per avere mantenuto in servizio una 'persona ammalata sin dal mese di luglio 2008' (…)”; e che “Se dunque il Tribunale, con tale statuizione, avesse pronunciato ultra petita, tale vizio si sarebbe dovuto far valere con l'impugnazione, il che non è accaduto”;
15 ha ritenuto che, “Per stabilire dunque se il gravame fosse fondato o meno sul punto della causalità materiale, la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare non già se una condotta diversa da parte della scuola avrebbe evitato all'al- lieva di sottoporsi ad accertamenti diagnostici;
avrebbe invece dovuto accer- tare una circostanza ben diversa: e cioè se una condotta diversa da parte della scuola avrebbe evitato all'allieva di contrarre una infezione non conta- giosa”.
12. , e hanno riassunto il giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 innanzi a questa Corte, citando nel presente giudizio di rinvio anche il
[...]
, che pure non fu parte del giudizio di ap- Controparte_30 pello.
Si sono costituiti nel presente giudizio di rinvio la Parte_6
e l
[...] Controparte_16
e la , nonché la
[...] CP_3 Controparte_5
che hanno concluso, come in epigrafe, per il rigetto delle domande
[...] proposte dagli attori in riassunzione. Il , pure ritualmente evocato nel CP_23 presente giudizio di rinvio, non si è invece costituito e con la presente sen- tenza ne deve essere dichiarata la contumacia.
13. Le domande proposte dagli attori in riassunzione nei confronti del Mini- stero convenuto in riassunzione devono essere dichiarate inammissibili, in quanto lo stesso – come si è detto sopra – non è stato parte del giudice di appello definito da questa Corte con la sentenza n. 833/2020 emessa dalla
Corte d'Appello di Roma il 5.2.2020, cassata dalla Suprema Corte nel rin- viare a questo giudicante. Dinanzi al giudice di rinvio si instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, in- tese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sen- tenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 21.2.2019, n. 5137; Cass. civ., Sez. I, 21.2.2007, n.
16 4096; Cass. civ., Sez. I, 24.7.2006, n 16888), che ritiene preclusa alle parti, in relazione alla struttura chiusa del giudizio di rinvio, la proposizione di questioni che introducano un thema decidendum diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali, ed in relazione al quale la Corte di Cassa- zione ha enunciato il principio di diritto (cfr. Cass. civ., Sez. L, 14.6.2006, n. 13719). Neanche è possibile, allora, citare nel giudizio di rinvio chi non è stato parte del giudizio di appello, anche qualora sia stato parte del giudizio di primo grado.
Peraltro, con le conclusioni rassegnate nell'introdurre il presente giudizio di rinvio, sopra riportate, , e non Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno svolto alcuna domanda nei confronti di tale convenuto in riassunzione.
14. La malattia venne diagnosticata a OR il 5.12.2008 Persona_1 presso l'Ospedale “Lazzaro Spallanzani”, dove era stata ricoverata tre giorni prima. Non vi è prova che la ORa comunichi all'Istituto la diagnosi in tale data o comunque prima che la DR OR dell'Istituto, nonché legale rappresentante della Scuola, ne venisse messa al corrente dalla , CP_11 nella persona della dott.ssa , in data 10.12.2008. Per_2
Prima di quest'ultima data, allora, la Scuola non poteva porre in essere alcuna condotta volta ad evitare, o quantomeno arginare, la diffusione del contagio presso i piccoli alunni. In particolare, prima di tale data non potevano essere applicati i protocolli di cui al d.m. 29.7.1998 (…), che dispone: “2.3. Contatti di un caso di tubercolosi. (…) Deve essere fatto ogni sforzo possibile per ridurre i tempi della segnalazione di un caso sospetto di tubercolosi, che do- vrebbe comunque avvenire entro tre giorni, e la conseguente ricerca attiva dei contatti, che dovrebbe essere avviata entro i successivi tre giorni.
2.3.1. Valutazione iniziale. La scoperta di un caso di tubercolosi deve con- durre a valutare il rischio di trasmissione e i fattori di rischio individuali di tutte le persone che possono essere venute a contatto del caso.
2.3.1.1. Valutazione del rischio di trasmissione. Si basa su tre tipi di elementi che devono essere sistematicamente valutati: a) le caratteristiche di contagio- sità del caso;
b) l'ambiente; c) i tipi di contatto tra il caso e le persone che lo circondano (…)”.
15. Anche sulla scorta di quanto ritenuto dai cc.tt.uu. nominati nel giudizio di primo grado si deve affermare la mancanza di un profilo di colpa nella 17 condotta tenuta dalla Scuola e dall'Istituto prima che avessero notizia che a era stata diagnosticata la TBC, e che questo giudice di rinvio deve Per_1 valutare in ragione di quanto ritenuto dalla Suprema Corte con l'ordinanza che ha cassato la sentenza di appello.
Con l'elaborato peritale depositato in data 10.7.2014, dopo avere rilevato
“che l'inizio della sintomalogia tubercolare manifestata dalla OR (tosse, febbra, astenia) risale ai mesi di agosto-settembre 2008 mentre il vero ac- certamento diagnostico di TBC polmonare bacillifera viene posto il 5.12.2008, quando l'esame diretto colturale diretto dell'espettorato, così come i test dell'amplificazione del RNA per M. Tubercolosis risultano positivi, determi- nando il conseguente ed immediato inizio di terapia antitubercolare speci- fica”, i cc.tt.uu. hanno osservato che “È in questo periodo pre-diagnostico della patologia (dal mese di agosto fino ai primi giorni di dicembre 2008) che va ascritta la capacità infettante della infermità da cui era affetta la OR (...).
Alla luce di tali considerazioni si può affermare che nel caso di OR Per_1
l'infettività e la potenzialità contagiante della TBC polmonare da cui era af- fetta fossero molto forti considerando il grado di gravità e le caratteristiche della malattia (caratterizzata da forte febbre e tosse persistente) e che per- tanto tale contagiosità si sia realizzata con la diffusione ad alcuni contatti, consorelle ed alunni della scuola, presenti nell'ambiente della vita e del lavoro della OR, come è stato in seguito epidemiologicamente e clinicamente ac- certato”.
In buona sostanza, i cc.tt.uu. ritengono che il contagio di av- Parte_3 venne nel periodo tra l'inizio della frequentazione della scuola materna da parte della stessa, a settembre, e prima che a Persona_1 venisse diagnosticata la TBC. Alla luce di tale accertamento operato dai cc.tt.uu. nominati nel giudizio di primo grado, peraltro non oggetto di con- testazione da parte degli odierni attori in riassunzione, la valutazione della sussistenza o meno della responsabilità dell'Istituto e della Scuola deve es- sere compiuta anche in relazione a tale periodo (come ha rilevato la Suprema Corte), e segnatamente si deve valutare se fosse esigibile da questi convenuti in riassunzione – non certo dalla con tutta evidenza – una condotta diversa da quella tenuta nel periodo in questione.
18 16. Ciò ritenuto, non è però possibile affermare – come fa parte attrice in riassunzione – che “a prescindere dalla diagnosi di Tbc -, lavorando a stretto contatto con bambini piccolissimi, mai la convenuta avrebbe dovuto consen- tire alla OR, già malata, di prendere servizio a settembre, continuando a condividere gli spazi non solo con i piccoli ma anche con le consorelle (mensa, dormitorio, bagni, ecc.)”.
La valutazione della responsabilità della Scuola con riguardo al periodo in cui, pacificamente, deve essere collocata l'infettività di , o quindi Per_1 anche il momento in cui – verosimilmente, in ragione delle evidenze diagno- stiche valutate dai cc.tt.uu. e come da questi ritenuto – venne Parte_3 infettata, non può prescindere dal rilievo per cui in questo arco di tempo, comunque, la ORa in questione era in cura per una diagnosi – errata, come è possibile affermare sulla base delle successive evidenze diagnostiche – di bronchite, trattata con aerosol ed antibiotici, peraltro “con solo parziale re- missione della sintomatologia” (v. elaborato depositato dai cc.tt.uu. nel giu- dizio di primo grado in data 10.7.2014 - pag. 1).
Tale circostanza, riportata dai cc.tt.uu., è stata allegata dagli stessi attori in riassunzione, che riportano quanto dichiarato nel procedimento penale sia dalla DR OR sia dalla sua Vicaria, le quali riferirono come fu la guardia medica di Locri, località dove si trovava in villeggiatura Persona_1
che le diagnosticò la bronchite e la loro consorella, in data 15.9.2008,
[...] si rivolse al proprio medico di base, il quale parimenti non sospettò che la sua paziente avesse contratto la TBC. E tale circostanza trova conferma nei successivi accertamenti effettuati dalla ORa, prescritti appunto dal medico di base, e segnatamente dall'esame rx effettuato in data 24.10.2008, peral- tro presso la , come risulta dal referto (v. doc. n. 31 del fascicolo CP_11 di parte convenuta – primo grado di giudizio). Controparte_27
Questo dato è particolarmente rilevante ai fini del presente giudizio, e se- gnatamente al fine di escludere la responsabilità della Parte_6
e dell'
[...] Controparte_1
Viene allegato anche da parte attrice in rias-
[...] sunzione che, a partire dal mese di luglio del 2008, Per_1 Persona_1 si rivolse a due medici di medicina generale in ragione del proprio
[...] stato di salute ed entrambi i medici in questione – che si deve presumere
19 abbiano svolto un'anamnesi quantomeno prossima, soprattutto il suo medico di medicina generale a cui si rivolse il 15.9.2008 e che le prescrisse l'esame rx del torace – non riconobbero i sintomi della malattia tubercolare. A fronte di tali valutazioni da parte dei medici, nonché – si ripete – si una “remissione della sintomatologia”, seppure “solo parziale”, non era esigibile dalla Scuola
e dall'Istituto una condotta diversa da quella tenuta.
Inoltre, l'elaborato peritale depositato in data 10.7.2014 dà atto anche che ha eseguito due rx torace in data 24.10.2008 e 30.10.2008, Per_1 con un “un apparente miglioramento delle condizioni generali e della tosse” (v. elaborato depositato dai cc.tt.uu. nel giudizio di primo grado in data 10.7.2014 - pag. 1). In verità, per come documentato in atti – e come si dirà di seguito – il secondo esame radiologico è stato effettuato il 5.11.2008, e non il 30.10.2008.
Sono stati depositati dall' e dalla Scuola i due referti relativi agli esa- CP_1 mini diagnostici effettuati nelle date suddette (v. docc. nn. 31 e 32 del fasci- colo di parte – primo grado di giudizio), il primo evidente- Controparte_27 mente prescritto (in data 15.9.2008) dal medico di base in sede di controllo. Neanche gli specialisti radiologi, dunque, ebbero a sospettare – e non anche proprio a diagnosticare – la reale natura della patologia da cui era affetta
, e quindi che dovessero essere svolti ulteriori accertamenti dia- Per_1 gnostici mirati a valutare se questa fosse malata di TBC. Esami ulteriori che, in ogni caso, non sono stati disposti e che, in ogni caso, non risultano docu- mentati in atti fino al test effettuato presso l'Ospedale “Spallanzani” di Roma il 5.12.2008 dopo che OR venne ricoverata il 3.12.2008. Persona_1
Peraltro, i due esami radiologici vennero effettuati presso due strutture di- verse: quello in data 24.10.2008 presso l' (v doc. n. 31 del fasci- CP_11 colo di parte convenuta – primo grado di giudizio), mentre Controparte_27 quello in data 5.11.2008 presso la Radiologia Sant'Andrea della Valle S.r.l., sempre in Roma (v. doc. n. 32 del fascicolo di parte – primo Controparte_27 grado di giudizio). In altri termini, ben due diversi professionisti medici, a fronte di un esame diagnostico particolarmente eloquente per una patologia polmonare come quello radiologico, non riconobbero i segni della malattia tubercolare, che pure allora era ampiamente in corso nella . Pt_17
20 Anzi, il secondo medico radiologo dichiarò di avere esaminato anche il pre- cedente esame radiologico (“rispetto al precedente esame eseguito in altra sede”) e rilevò “una minima riduzione del disteso addensato” rilevato nella parte alta del polmone sinistro (v. doc. n. 32 del fascicolo di parte convenuta
– primo grado di giudizio), quindi un minimo miglioramento Controparte_27 del quadro clinico.
17. In ragione del momento in cui si colloca la causazione da parte dell'Isti- tuto e della Scuola dell'evento dannoso per cui è causa, vale a dire tra set- tembre e novembre del 2008, e quindi prima che a OR venisse dia- Per_1 gnosticata la TBC, non assume alcuna rilevanza, al fine di ritenere fondate le domande risarcitorie proposte dagli odierni attori in riassunzione, che l'Isti- tuto e la Scuola, dopo che a OR (assistente nella sezione “C”) era Per_1 stata diagnosticata la TBC, smistò in altre classi - tra le quali quella di , Pt_3 che era iscritta alla sezione “D” - i bambini che erano stati a stretto contatto con la OR, cosi diffondendo l'epidemia.
Ciò non soltanto perché – come ha ritenuto il giudice di primo grado – “bam- bini iscritti nella sezione C, ma anche gli altri tenuto conto del fatto che i bambini svolgevano attività comuni quali ad es. la mensa e l'attività succes- siva al pranzo”. Soprattutto, quella indicata da parte attrice in riassunzione come una condotta colposa della Scuola, causativa del danno dedotto (uni- tamente alla reticenza nel comunicare la malattia dell'assistente, quella in relazione alla quale principalmente era stata dedotta la responsabilità della Scuola e dell'Istituto nell'introdurre il giudizio di primo grado), si colloca anch'essa in un momento successivo a quello in cui, secondo la valutazione operata dai cc.tt.uu., la piccola contrasse la TBC. Ne consegue che la Pt_3 condotta in questione, a prescindere da ogni valutazione circa l'opportunità
o la conformità ai protocolli, risulta priva di rilevanza causale rispetto al danno dedotto nell'introdurre il presente giudizio.
18. Solo per completezza di motivazione, poi, si deve osservare che neanche è possibile ritenere che, proprio la circostanza per cui OR Persona_1 venne sospesa, denuncerebbe una consapevolezza da parte della
[...]
Scuola della malattia. In altri termini, non è possibile ritenere che, nel di- sporre la sospensione dal servizio della consorella, la DR Pt_18 avrebbe inteso evitare un contatto tra la stessa, in quanto malata, e gli alunni
21 della Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina", e che quindi – in buona sostanza
– avesse sospettato che la stessa potesse essere malata di TBC, e ciò nondi- meno non si fosse adoperata per attivare i protocolli previsti.
Come riporta la stessa parte attrice in riassunzione, OR , Parte_5 la DR OR, sentita a sommarie informazioni ex art. 350 c.p.c. dai Carabinieri del Comando per la Tutela della Salute in data 13.11.2010, di- chiarò – come ha riportato la stessa parte attrice in riassunzione – che “A partire dallo stesso giorno e fino al 15 ottobre frequenta la scuola materna;
giorno in cui avendo constatato che OR era fisicamente debilitata, Per_1 davo ordine di sollevarla dalle sue mansioni (preciso che ha svolto Persona_1 il ruolo di operatore scolastico nella sezione C dalla metà di settembre alla metà di ottobre presso la Scuola materna paritaria annessa al nostro istituto religioso) per un periodo di riposo onde consentirle di riacquistare un po' di vitalità (…)” (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte convenuta Controparte_27
– primo grado di giudizio).
Una motivazione non implausibile soltanto laddove si consideri che – come si è detto – era ormai in terapia da tempo per una bron- Persona_1 chite, con sottoposizione a terapia antibiotica, le erano stati prescritti ulte- riori accertamenti, che effettuerà poco dopo essere stata sospesa, e quindi risultava malata ormai da circa due mesi e ben poteva essere provata fisica- mente, tanto da consigliarne la sospensione dal servizio presso la scuola materna.
19. La poi, non sarebbe potuta venire a conoscenza prima del CP_3
10.12.2018 che prestasse servizio in una scuola, vale a dire Per_1 prima del colloquio telefonico tra la DR OR e la dott.ssa . Per_2
Durante tale telefonata – stando a quanto dichiarato da quest'ultima nel giu- dizio penale – la DR le riferì che la consorella accusava sintomi Pt_18 respiratori dall'estate del 2008 ed indicò come “contatti stretti” due sorelle che dormivano nella stessa stanza, nonché il nominativo di altre due religiose al limite tra il “contatto stretto” e il “contatto regolare”. Non è stato peraltro provato che alla dott.ssa venne riferito che prestata la Per_2 Per_1 propria opera presso la scuola gestita dall'Istituto.
Anche a voler ipotizzare che, in quella occasione, l' venne Controparte_15
a conoscenza che lavorava presso una scuola, o che era stata Per_1
22 messa in condizioni di acquisire tale dato, risulta assorbente la considera- zione per cui una condotta diversa da parte della una volta appreso Pt_19 che la OR a cui era stata diagnosticata la malattia tubercolare il 5.12.2008, non avrebbe comunque evitato che contraesse l'infezione da Parte_3
TBC. E questo perché – come si è detto sopra – contrasse la TBC in un Pt_3 momento in cu l'Azienda ancora non era a conoscenza dell'infezione di una dipendente della Scuola.
Come hanno ritenuto i cc.tt.uu., “E' comunque impossibile affermare l'esi- stenza di un rapporto di causa effetto tra il ritardo temporale evidenziato e la positività dei test effettuati nel caso in esame” (così elaborato depositato dai cc.tt.uu. in data 10.7.2014 - pag. 6). I consulenti hanno quindi escluso il nesso di causalità tra i ritardi nell'attivazione della profilassi e la contrazione dell'infezione (positività ai test effettuati).
20. In conclusione, devono essere rigettate le domande risarcitorie proposte sia da sia quelle proposte dai genitori della stessa, ai quali il Parte_3 giudice di primo grado aveva riconosciuto il solo danno non patrimoniale per una “violazione di interessi di natura costituzionale” consistente nel “pa- tema d'animo” per il danno biologico subito dalla loro figlia.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite del pre- sente giudizio di rinvio tra gli attori in riassunzione e il Controparte_31
, che non si è costituito, e quindi non ha svolto alcuna
[...] difesa.
Deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio tra tutte le parti costituite negli stessi, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.4.2018, n. 77), da ravvisare nella condotta tenuta dalla Scuola dell'Infanzia “ Bambina” e dall' Pt_6 [...]
Controparte_10 Controparte_1
” nella vicenda per cui è causa, per come documentato in atti, ma anche
[...] in quella della a seguito del colloquio telefonico in data CP_11
10.12.2008 con la DR OR, per come provati in atti.
21. A prescindere dalla sussistenza o meno di una condotta colposa o del nesso di causalità, è però comunque documentata una condotta reticente da parte dell'Istituto e della Scuola. Soprattutto, ad avviso di questo giudicante,
23 è proprio tale condotta che ha portato i genitori di a ritenere Parte_3 sussistente una responsabilità di tali convenuti, e quindi anche della CP_11
B, convenendoli così in giudizio, come emerge – soprattutto, ma non soltanto
[...]
– dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La condotta della Scuola dell'Infanzia “Maria Bambina” e dell'Istituto
[...]
” in- Controparte_1 tegra, allora, quelle “gravi ed eccezionali ragioni” per disporre l'integrale compensate delle spese di lite anche quelle tra gli attori in riassunzione e la Compagnia della Scuola. In particolare, anche dopo essere venuta a cono- scenza che a era stata diagnosticata la TBC, la Scuola negò tale Per_1 circostanza ai genitori della stessa, come si deve ritenere provato dalla cir- costanza per cui, dopo le festività natalizie, la piccola ritornò a fre- Pt_3 quentare la scuola materna.
Questo dato viene peraltro evidenziato dal giudice di primo grado nel rite- nere sussistente la responsabilità delle convenute condannate con quella de- cisione. Come ha ritenuto il giudice di primo grado, nel ritenere – pure non condivisibilmente, come si è detto – la responsabilità della Scuola e dell'Isti- tuto, “Tale comportamento risulta protratto anche quando la scuola venne a conoscenza del fatto che un bambino aveva contratto la tubercolosi, non provvedendo neppure in quel caso a mettersi in contatto con tutti i genitori o a sollecitare la alla effettuazione dei controlli inviando i nominativi dei bambini, unitamente ai loro recapiti affinché potessero essere contattati - in atti risulta l'invio di elenchi di soli nomi senza l'indicazione dei recapiti che vennero forniti solo a seguito di esplicita richiesta, come se tale richiesta non fosse già evidente nella richiesta di indicazione dei soggetti che frequenta- vano la scuola dovendo la sottoporli a visita e quindi contattarli”.
Ancora, nella nota della in data 6.2.2009, con cui si rappresentava CP_11 alla Scuola che “Questi dati informativi, che Lei avrebbe dovuto già fornire in forma completa al personale dello scrivente Servizio da cui è stata contattata dopo l'arrivo della notifica del caso di TBC pervenutaci dall'INMI Spallanzani il 9.12.2008, dovranno essere consegnati al più tardi il 9 febbraio p.v. (...)”, viene osservato “che al momento, nonostante quanto telefonicamente già ri- chiesto (…) meno di 20 ORe o civili presenti nell'istituto e/o nella scuola si sono recate presso il nostro ambulatorio per gli accertamenti sanitari (…) se
24 i restanti nominativi (…) non si presenteranno (…) questo Servizio sarà co- stretto a richiedere all'Autorità Sanitaria (Sindaco di Roma) l'emissione di un provvedimento di chiusura” (v. doc. n. 19 del fascicolo di parte convenuta
Scuola – primo grado di giudizio). Con nota prot. 126 del CP_27
19.2.2009, la chiese alla DR l'elenco delle religiose CP_11 Pt_18 residenti nella Casa Generalizia, stante la diversità di quello già inviato il 7.2.2009 – su espressa richiesta di essa – rispetto ai dati acquisiti, da essa all'Anagrafe del Comune di Roma (v. doc. n. 31 del fascicolo di parte attrice in riassunzione – primo grado di giudizio).
22. Al contempo, per quanto riguarda l'altra parte convenuta, dopo avere appreso – come ha dichiarato la stessa dott.ssa in sede penale – Per_2 che l'Istituto gestiva una “scuola”, la non effettuò alcun doveroso CP_11 accertamento per verificare una relazione tra la OR malata di TBC e la Scuola. Tanto più che, a fare data dal 19.12.2008, anche le consorelle e fossero risultate positive al test tubercolinico cui si CP_33 Per_4 Per_5 sottoposero presso l'Ospedale “Spallanzani” di Roma, come pure risulta in atti.
La dott.ssa , sentita a s.i.t., dichiarò: “Chiesi se la OR malata era Per_2 stata a contatto con i bambini e la Sgambellon[e] mi rispose di no”; e che anche le quattro ORe che avevano avuto contatti con , convocate Per_1 dalla dott.ssa , non riferirono che questa “insegnava” nella scuola Per_2
(v. doc. n. 61 del fascicolo di parte attrice in riassunzione – primo grado di giudizio). Resta però il dato che la DR OR riferì che l'Istituto gestiva una scuola e, quindi, erano doverosi maggiori approfondimenti da parte dell' in ordine ai rapporti tra le ORe che facevano capo Controparte_15 all'Istituto e la scuola gestita dalla stessa, anche in presenza di un riferito atteggiamento di volto a minimizzare il con- Parte_5 tatto tra e i piccoli alunni, che peraltro in giudizio è pacifico vi sia Per_1 stato.
23. Le spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, già liquidate con la sentenza di primo grado, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti dello stesso, ad esclusione del Controparte_7
, in pari misura.
[...]
P.Q.M.
25 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia del;
Controparte_7
dichiara inammissibili le domande proposte da , Parte_1 Pt_2
e nei confronti del
[...] Parte_3 Controparte_7 con l'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio;
rigetta le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 [...] nei confronti della e dell' Pt_3 Parte_6 [...]
Controparte_1
[...]
rigetta le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 [...] nei confronti della;
Pt_3 CP_3
compensa integralmente tra tutte le parti costituite le spese di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio;
nulla per le spese del presente giudizio di rinvio tra , Parte_1 [...]
e da un lato, e il CP_34 Parte_3 Controparte_7
, dall'altro;
[...]
pone definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio di primo grado, ad esclusione del , in pari misura, le Controparte_7 spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, già liquidati con la sentenza di primo grado;
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 145002.
Roma, 6.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario TA DE Thellung de Courtelary
26