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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/05/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza dell'08.05.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8528/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA rappresentato e difeso dall' Avv. Assunta Marcella Stasulli Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1 Controparte_2
, in persona del pro tempore tempore, rappresentato e difeso ex
[...] CP_3
art. 417 bis c.p.c dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: punteggio servizio militare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.10.2024, premesso di essere stato inserito, Parte_1 in qualità di docente, nella II^ fascia e nella II^ fascia incrociata delle Graduatorie Provinciali di Circolo
e di Istituto (classe di concorso B16- laboratori di scienze e tecnologie informatiche), valide per il biennio
2024/2025 e 2025/2026 – ha adito l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo non essergli stato riconosciuto l'ulteriore punteggio di 12 punti per il servizio militare svolto dal 28.09.1995 al 27.09.1996
e ciò in virtù di quanto stabilito dall' Ordinanza Ministeriale n. 88/2024, nella parte in cui, all'art. 15,
comma 6, prevede che il servizio di leva obbligatoria è interamente valutabile solo se prestato in costanza di nomina.
Ha, pertanto, concluso chiedendo “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai fini dell'inserimento e aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e relative Graduatorie
d'Istituto del personale docente per il biennio 2024/2025 e 2025/2026, nonché per i periodi successivi di aggiornamento, al riconoscimento per intero del servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica e quindi al riconoscimento del punteggio in misura piena pari a punti 12 per ogni singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di un mese o almeno 16 giorni fino ad un massimo di 12 punti annui e, per l'effetto ordinare al di adottare ogni Controparte_1 provvedimento che si renda necessario per rendere effettiva l'attribuzione, rettificando - condannare il , in persona del pro-tempore ad attribuire al Controparte_4 CP_3
ricorrente - con effetto/efficacia retroattiva - il punteggio complessivo di 39, ovvero 27 (già riconosciuti)
+ 12 per cui si chiede il riconoscimento, sia per la seconda fascia GPS sia per la seconda fascia incrociata
GPS,- e, per l'effetto con condanna alla relativa rettifica, per il tramite degli organi competenti, della posizione del ricorrente nelle graduatorie della Provincia di Foggia quale personale supplente G.P.S.
seconda fascia e seconda fascia incrociata, per la classe di concorso denominata B-16 laboratori di scienze e tecnologie informatiche, per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 per cui vi è istanza;
- condannare il , in persona del protempore, al pagamento delle spese e Controparte_1 CP_3 competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, tenuto conto a) della circostanza che i principi in materia di riconoscimento del punteggio per il servizio militare o civile non in costanza di nomina chiarificatori da parte della Suprema Corte di Cassazione, di cui alla sentenza 5679/2020, e successive pronunce di merito e legittimità, sono tutti, di gran lunga, anteriori all'instaurazione del presente contenzioso;
b) del valore indeterminato della presente controversia e c)
del comportamento non collaborativo della controparte in quanto, nonostante le dette pronunce il CP_5 non ha ottemperato all'obbligazione di lavoro costringendolo a sostenere gli oneri e i costi connessi all'avvio dell'azione giudiziaria e alla consulenza contabile ad essa connessa - e al pagamento delle eventuali spese documentate non imponibili sostenute per l'iscrizione della causa a ruolo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, salvo ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
-
per le medesime ragioni sopra esposte, salvo separata azione per il risarcimento dei danni patrimoniali,
si chiede sin da ora la condanna del al pagamento della somma ritenuta equa e di giustizia CP_1 quale risarcimento del danno non patrimoniale”.
1.1. Il , ritualmente costituitosi, ha contestato il ricorso, Controparte_1 invocandone il rigetto.
1.2. Istruita documentalmente e con l'invito alle parti di bonario componimento della lite come da ordinanza del 27.3.2025, all'esito dell'udienza tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve innanzitutto ritenersi documentale e pacifica sia la domanda del ricorrente di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto relative alla Provincia di Foggia (cfr. doc. n. 1
domanda iscrizione GPS del 6.06.2024, allegata al fascicolo di parte ricorrente) per la scuola secondaria che l'effettivo svolgimento da parte dello stesso del servizio militare nel periodo compreso dal 28.09.1995 al 27.09.1996 (cfr. doc. n.2 certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva).
2.1. Sulla questione della valutazione del servizio militare per il personale docente, viene in rilievo l'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024, in cui all'art. 15, comma 6 non consente ai docenti precari che hanno svolto il servizio di leva non in costanza di nomina di chiedere alcun punteggio aggiuntivo. Sicché, il ricorrente ha censurato tale disposizione in quanto in contrasto con norme di rango primario, che invece impongono all'amministrazione di considerare come utile, ai fini del punteggio in sede di pubblici concorsi e procedure ad essi assimilate, il servizio di leva obbligatorio svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, indipendentemente dal fatto che esso sia espletato in costanza di nomina o meno.
2.2. Ai fini del decidere, è utile richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato, di recente, dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22432 dell'08.08.2024 che, sebbene sia intervenuta con riguardo alle graduatorie del personale ATA e con riferimento a quanto previsto nella ordinanza ministeriale n. 50 del 2021, può essere utilmente ed analogicamente applicata anche alla fattispecie in esame, investendo sostanzialmente la medesima questione circa la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie.
In specie, la Corte di Cassazione, si è pronunciata nei seguenti termini:
“3. I precedenti di questa S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2
marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice
dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito,
di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola,
come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co.
7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del
1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni
- di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A,
punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15
giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60
annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni,
fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice
dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare)
per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti",
con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già
ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche
Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602”.
All'esito del percorso motivazionale sopra trascritto, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
2.3 Orbene, le argomentazioni innanzi esposte si presentano perfettamente sovrapponibili alla fattispecie in esame che ha stretti profili di somiglianza con l'ipotesi del personale docente, al quale possono,
pertanto, applicarsi gli stessi principi generali informatori la materia affermati dalla Suprema Corte con riguardo al personale amministrativo del comparto scuola (in senso conforme, v. anche sentenza del
Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, n. 966 del 15.4.2025, est. Dott.ssa De Salvia).
Ne consegue che la pretesa del ricorrente di ottenere l'attribuzione del maggior punteggio di 12 punti per il servizio militare prestato non in costanza di nomina è fondata sull'erroneo presupposto che debba essere valutato negli stessi termini in cui viene valutato il servizio di leva obbligatorio prestato in costanza di servizio.
Quest'ultima ipotesi va, tuttavia, distinta dalla prima, legittimandosi una sua diversa valutazione, alla luce di quanto chiarito dalla Cassazione.
Deve, pertanto, dichiararsi il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuto il solo punteggio di 0,60, spettante per detto servizio di leva reso non in costanza di nomina, ai fini dell'inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado,
seconda fascia (per la seconda fascia incrociata chiesta in ricorso, solo ove sussistenti i relativi titoli di inserimento), valida per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 nella classe di concorso B-016 e, per l'effetto, ordinarsi all'Amministrazione resistente di adottare ogni conseguente provvedimento.
Resta assorbita ogni ulteriore questione, anche preliminare, dibattuta fra le parti.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, si stimano sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti, rappresentate dalla complessità delle questioni sottese alla definizione della lite, dalla non univocità della disciplina che regolamenta la materia e dai contrasti giurisprudenziali registrati.
Si dà altresì atto che parte ricorrente, in data 27.3.2025, ha depositato nota relativa alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la quale, allo stato, non è stata allegata la relativa delibera di ammissione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da depositato il Parte_1
7.10.2024, iscritto al n. 8528/2024 R.G.A.C. così provvede: a) dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio di 0,60 spettante per il servizio militare prestato non in costanza di nomina nel periodo dal 28.09.1995 al 27.09.1996 ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze ITP scuola secondaria primo e secondo grado, seconda fascia (seconda fascia incrociata ove sussistenti i relativi titoli di inserimento), valide per il biennio 2024/2025 e 2025/2026, nella classe di concorso B-016 e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione resistente di adottare ogni conseguente provvedimento;
b) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'08.05.2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro