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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/08/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1591/2021 posta in decisione con provvedimento del 13 febbraio 2025, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6 in proprio e nella qualità di eredi di , rappresentati e _1 difesi dagli Avv.ti Assunta Sulmona e Domenico Marinelli, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, sito in Campobasso, via
Umberto I n. 43;
- Attori - contro
(C.F./P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Palladino e Tiziana Palladino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Campobasso, contrada Colle delle
Api n. 135/H;
- Convenuto - nei confronti di
(P. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio pagina 1 di 16 D'Antona, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Bari, via Mazzitelli n. 264;
- Terzo Chiamato -
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5
in proprio e nella qualità di eredi di Parte_6 _1
, hanno convenuto in giudizio la
[...] Controparte_3
per sentire accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultima per il
[...] decesso della madre avvenuto in data 26.4.2020, a seguito della caduta occorsa in data 9.3.2020 a causa dell'omessa sorveglianza, allorquando la signora era ospite della struttura residenziale e riportava un trauma cranico nella regione cranio- frontale sinistra e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, iure proprio e iure hereditatis.
Le parti attrici hanno premesso: che la sig.ra a seguito di crolli somatici del Per_1 rachide dorsale che le comportava problemi di equilibrio e di deambulazione e dato il riconosciuto forte rischio di caduta, dal 10 giugno 2019 veniva ricoverata, inizialmente per le sole ore diurne, nella struttura di Assistenza Residenziale “Villa
Immacolata”, unità locale n. 2, de “ ” società, sita in Campobasso, CP_1 contrada Colle delle Api n. 109; che, nonostante gli operatori conoscessero il quadro clinico della donna, anche dietro la richiesta dei familiari di adottare maggiori cautele e l'utilizzo di ausili, la stessa cadeva a terra non riportando lesioni;
che, in altra circostanza, urtava violentemente la gamba sinistra contro mobili o altro, tanto da necessitare di cure specialistiche per sei mesi;
che, dal 2.3.2020, a causa di una compromissione psichica, con accertamento della necessità di assistenza continua riconosciuta in sede di invalidità civile, si ribadiva alla struttura una maggiore attenzione e si richiedeva il ricovero della madre nella predetta struttura sia nelle ore diurne che in quelle notturne;
che in data 9.3.2020, la signora cadeva a terra pagina 2 di 16 riportando un trauma nella regione cranio-frontale sinistra, tanto da richiedere l'intervento del Servizio di emergenza 118 che trasferiva la donna al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso;
che i medici riscontravano la presenza di un “ematoma sottodurale sinistro… dello spessore massimo di 1 cm” e rappresentavano alla figlia i possibili rischi e benefici di un eventuale intervento chirurgico, ritenuto allo stato non urgente, sul quale la famiglia si riservava di decidere;
che, dopo un'osservazione di 24 ore, date le condizioni cliniche invariate, si decideva di non ricorrere all'intervento chirurgico e di far dimettere la madre, riportandola nella casa di riposo;
che dal 10.3.2020 al 22.03.2020 le condizioni della donna peggioravano sensibilmente tanto che, a seguito di un mancamento, riscontrata una bassa ossigenazione del sangue con qualche decimo di febbre, veniva allertato il Servizio di emergenza 118 affinché trasportasse la signora al
Pronto soccorso;
che il personale sanitario informava i familiari circa la necessità di intervenire chirurgicamente, riscontrata la presenza dell'“ematoma subdurale cronico sinistro con segni di recente sanguinamento e con spessore di circa 11 mm”; che, in data 23.3.2020, la donna veniva ricoverata presso l'unità operativa di neurochirurgia dell'Asl n. 1 dell'Ospedale “S. Salvatore” dell'Aquila, con diagnosi
“ematoma subdurale cranico emisfero sx. Evacuazione per foro di trapano. Demenza senile”; che il 26.3.2020 veniva sottoposta all'operazione volta alla rimozione dell'ematoma ed il 4.4.2020 veniva dimessa in seguito ad un decorso post operatorio senza alcuna complicanza;
che, rientrata nella sua abitazione, la situazione clinica degenerava e, in particolare, presentava completa afasia motoria e disfagia;
che si richiedeva più volte l'intervento del 118, il quale non riteneva di trasportarla presso l'Ospedale di Campobasso e consigliava ai figli di adottare terapie e cure, presso la propria casa, al fine di alleviare le sofferenze della madre, con l'ausilio di un operatore sanitario;
che in data 17.4.2020 l'infermiere domiciliare, accertando l'impossibilità di inserire un sondino naso gastrico e riconoscendo il suo quadro clinico irreversibilmente peggiorativo, chiedeva l'intervento del 118 affinché venisse trasferita presso il nosocomio campobassano, dove veniva ricoverata nel reparto di
Medicina; che, sottoposta a varie cure fino al 25.4.2020, moriva il 26.4.2020 presso la propria abitazione;
di aver invitato alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita la società cooperativa sociale “ ” con esito negativo. CP_1
pagina 3 di 16 A sostegno della domanda le parti attrici hanno evidenziato: - la sussistenza in capo alla società “ ” della responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. CP_1 in quanto, a seguito dell'accettazione della paziente nella struttura, quest'ultima è obbligata alla vigilanza e protezione dell'ospite; - l'esistenza, stante la consulenza di parte, del nesso causale tra le lesioni riportate dalla donna dopo la caduta e il suo successivo decesso;
- la quantificazione dei danni non patrimoniali subiti, iure proprio e iure hereditatis, in un importo tra euro 100.000,00 ed euro 150.000,00 per ciascun figlio, rimettendosi, in alternativa, alla valutazione del Tribunale previa CTU medico-legale.
Si è costituita la convenuta chiedendo: in Controparte_1 via preliminare, la declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza della legittimazione attiva a causa della mancanza della prova della qualità di eredi e comunque la chiamata in causa della Compagnia Assicurativa Controparte_2
; nel merito, il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in
[...] fatto e in diritto e la dichiarazione di non responsabilità della struttura per la ricorrenza del caso fortuito;
in via subordinata, il riconoscimento del contributo causale derivato dalla condotta colposa degli attori nella determinazione dei danni subiti in misura non inferiore al 70% e l'accoglimento della domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicurativa, relativamente al risarcimento dei danni non patrimoniali.
A sostegno della difesa, ha evidenziato: di aver suggerito ai familiari della sig.ra di far ricoverare l'anziana signora in una struttura sanitaria, stante il quadro Per_1 clinico della donna, inadeguato rispetto alle proprie caratteristiche;
di aver compiuto un'adeguata valutazione della paziente e di aver predisposto tutti gli accorgimenti mirati alla riduzione dei fattori di rischio personali ed ambientali;
l'ascrivibilità della caduta alla sola condotta imprevedibile della signora, che al momento dell'evento lesivo era protetta dai presidi di sicurezza, si trovava in un momento di quiete ed era sottoposta alla sorveglianza del personale;
che l'aggravamento clinico, confluito nel decesso, avveniva a seguito della decisione dei figli di evitare l'intervento chirurgico;
la mancanza del nesso causale la condotta tenuta dagli operatori e la morte della donna.
pagina 4 di 16 Si è costituita la chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda attorea, associandosi alle difese della propria assicurata e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda, la valutazione del comportamento colposo della signora al momento dell'evento; il tutto nei limiti del massimale e della franchigia previsti nella polizza assicurativa.
La causa è stata istruita in via documentale, mediante prova orale nonché CTU medico-legale.
La causa è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni, con provvedimento del 13 febbraio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta, per tutte le ragioni che seguono.
1. Sull'inammissibilità della domanda per carenza della titolarità attiva dei ricorrenti
L'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza della legittimazione attiva in capo alla parte attrice, sollevata dalla struttura convenuta, deve essere rigettata in quanto gli attori hanno fornito prova della propria legittimazione, avendo prodotto il certificato storico della famiglia – comprovante il rapporto di Per_1 Pt_1 filiazione tra gli attori e la defunta . _1
2) Sui principi regolatori della materia e, in particolare, sull'onere della prova
La vicenda che occupa attiene alla domanda risarcitoria avanzata dagli eredi di
, i quali chiedono il ristoro del danno, iure hereditario e iure _1 proprio, derivante dalla caduta occorsa a quest'ultima, in tesi antecedente causale dell'evento morte.
Occorre operare una distinzione tra la domanda in via ereditaria e quella in proprio, posto che la prima deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale e la seconda in quella extracontrattuale.
2.1 Sulla domanda risarcitoria iure hereditario
La domanda relativa al danno subito dall'ospite di una struttura assistenziale, che gli eredi propongono in via ereditaria, rientra nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
pagina 5 di 16 Ciò posto, si rende necessario un inquadramento generale della responsabilità delle strutture sanitarie e assistenziali, con i relativi precipitati in punto di riparto dell'onere probatorio.
A partire dalla sentenza 1^ luglio 2002, n. 9556, la Suprema Corte ha definitivamente sposato l'orientamento secondo cui il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico
(c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura
(Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di eseguire sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ed altro).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del
Servizio Sanitario Nazionale), insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un. n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; Cass., sez. III, 14 giugno
2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio
2004, n. 13066).
In particolare, per le Case di Riposo – che sono strutture diversa dalle RSA per le quali viene erogata anche e soprattutto la prestazione sanitaria – la responsabilità riguarda essenzialmente l'assistenza al di fuori dell'ambito sanitario, con prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo, a fronte del pagamento del prezzo.
Il rapporto tra gli ospiti e la struttura è definito “locatio operis” ed è caratterizzato dall'obbligo della stessa di erogare prestazioni di tipo organizzativo, connesse all'assistenza agli anziani, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza e alla custodia degli ospiti.
pagina 6 di 16 Con il contratto, anche in forma verbale, stipulato fra le parti, la casa di riposo assume l'obbligo di salvaguardare l'anziano contro le aggressioni provenienti dalla struttura medesima o comunque rientranti nella sua sfera di controllo;
trattasi quindi di un obbligo di garanzia idoneo a qualificare e fondare il diritto risarcitorio dell'ospite o dei suoi aventi causa, in caso di omesso impedimento degli eventi che arrechino danno al soggetto affidato (cfr. Tribunale di Bari, sez. II 21.02.2012).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura, per l'inadempimento o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
A norma dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Va rammentato però che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta dell'obbligato e il danno di cui si domanda il risarcimento. Ed invero, non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare, per cui se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta (Cass. 29315/17).
Dalla riconduzione della fattispecie in esame alla responsabilità contrattuale, consegue l'applicazione del riparto dell'onere della prova proprio di detto regime di responsabilità: ed invero, la parte attrice-danneggiata, deve provare il titolo della pretesa (in altri termini, l'esistenza di un contratto o comunque l'accettazione del malato presso la struttura che vincoli la struttura alla vigilanza), deve allegare il fatto dannoso e deve provare il danno subito;
d'altro canto, spetterà alla parte convenuta-danneggiante fornire la prova liberatoria, dimostrando di aver pagina 7 di 16 correttamente e diligentemente vigilato, avendo la donna subito le lesioni a causa di circostanze non imputabili o, eventualmente, di non aver potuto adempiere all'obbligo di vigilanza parimenti per causa non imputabile. Ancora, secondo la migliore e più recente giurisprudenza di merito, “con specifico riguardo alla domanda di risarcimento del danno subito dalla paziente, per il quale l'attore agisce iure successionis, osserva questo giudice come i fatti storici tempestivamente allegati dalla parte attrice consentano di ricondurre la fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità ex art. 1218 c.c., venendo in rilievo pregiudizi subiti dalla dante causa per effetto dell'inadempimento, da parte della struttura convenuta, agli obblighi discendenti dalla stipula del contratto di assistenza residenziale. Da questa impostazione discende, in applicazione dei principi regolanti la ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), che il paziente (o ospite nel caso di specie) è tenuto a dimostrare, quale creditore della prestazione, la conclusione del contratto e a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass. sez. un.
30.10.2001, n. 13533) che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. sez. un. 11.1.2008, n. 577); viceversa, incombe sulla struttura convenuta l'onere di provare di aver correttamente eseguito le proprie prestazioni o che
l'inadempimento è dipeso da un evento imprevedibile ed inevitabile e, quindi, non imputabile (Cass. 20.10.2015, n. 21177), oppure che esso, pur se esistente, non è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08) (v. anche Cass. civ. 3 marzo 2010, n.
5067 secondo cui ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente deve provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto). In particolare, per quanto interessa al caso di specie, anche di recente la Suprema Corte, ha precisato che "in caso di danni subiti dal paziente, la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile offerta dal danneggiante, richiesta dall'art.
1218 c.c., va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto", ossia della prova di non aver potuto impedire il fatto malgrado il diligente esercizio della sorveglianza impiegata (Cass. Civ. Sez. III
pagina 8 di 16 ordinanza 11.11.2020 n. 25288; v., tra i precedenti conformi, Cass. Civ. Sez. III
16.06.2005 n. 12965)” (Trib. Novara, sent. 626/2023).
Prima di applicare i principi su esposti al caso di specie, occorre compiere le seguenti, ulteriori, precisazioni, elaborate dalla migliore giurisprudenza di merito, che il giudicante ritiene di condividere – con la precisazione per cui, sebbene la pronuncia che ora si riporta attiene al diverso caso delle lesioni subite da un minore allorché si trovava nell'istituto scolastico, si tratta, tuttavia, di argomentazioni rilevanti nel caso che occupa per meglio specificare la portata dell'onere probatorio gravante sulle parti - : “-l'onere della "prova" (art. 2697 c.c.) per l'attore che lamenti le lesioni subite da un minore in ambito scolastico è effettivamente limitato alla sola dimostrazione dell'inerenza dell'infortunio all'attività scolastica del danneggiato, ma
l'onere di allegazione, che compete al creditore che agisce per la declaratoria della responsabilità contrattuale della controparte, ha quale oggetto l'inadempimento nel suo complesso e deve fornirne un dettaglio sufficiente a radicare credibilmente il contraddittorio sul punto, consentendo al "debitore di sicurezza" di fornire realmente la prova della "insussistenza o non imputabilità a sé dell'inadempimento" (e non dell'evento). Posto che, nel caso, l'inadempimento si risolve una violazione dell'obbligo di custodia, tale violazione deve essere dedotta con un contenuto di minimo dettaglio, un contenuto tale da consentire al debitore articolare su basi concrete la prova liberatoria. -non basta quindi che parte attrice affermi in atti che l'incidente avvenne, in orario scolastico (senza specificazioni sulle cause) e che quindi dipese certamente da omessa vigilanza. La suddetta impostazione infatti conterrebbe una consequenzialità quasi automatica tra il danno e la responsabilità che pare estranea allo standard tipico della responsabilità contrattuale. E' invece necessario che venga dedotto con connotazioni concrete l'inadempimento dell'obbligo di custodia (omissione totale per assenza dell'insegnate o delega ad allievo minore, induzione indebita al compimento di attività pericolosa, esecuzione inesatta della custodia perché affidata esclusivamente a raccomandazioni, esecuzione inesatta per la previa creazione e non rimozione di fonti di pericolo nell'istituto). -si noti che dette allegazioni (ed in ciò consiste l'essenza dell'inquadramento contrattuale della materia) non devono essere accompagnate dalla relativa prova, competendo piuttosto al convenuto dimostrare che non vi furono o vi furono per causa della quale esso non deve rispondere. -in difetto
pagina 9 di 16 di prova, all'esito dell'istruttoria, in ordine alla concreta esplicazione della diligenza negata (in tesi) dall'attore la responsabilità deve essere affermata ugualmente.”
(Tribunale Genova, sent. 1246/2012).
2.2 Sulla domanda risarcitoria iure proprio
La domanda proposta dagli eredi iure proprio si sostanzia, come da questi affermato, nella domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, con la conseguenza per cui incombe sugli attori la prova del fatto e del danno, del nesso di causalità tra il primo e il secondo, nonchè dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo alla parte convenuta.
Ed invero, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni avanzata iure proprio dall'attore, invece, dev'essere richiamato il diverso istituto della responsabilità aquiliana, posto che chi agisce in giudizio, in mancanza di un rapporto negoziale diretto con la struttura, può far valere la violazione, da parte della convenuta, non già di una specifica obbligazione contrattuale, bensì del dovere generico di neminem laedere nella vita di relazione ex art. 2043 c.c. (cfr., in questi termini, Cass. Civ. Sez.
III 8.07.2020 n. 14258, secondo cui "In tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente con problemi psichici ricoverato presso una struttura sanitaria, qualora essi facciano valere il danno patito "iure proprio" da perdita del rapporto parentale, in particolare nel caso in cui l'iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale"; cfr. anche Cass. Civ. Sez. III, 8.5.2012 n. 6914).
3) Sull'applicazione dei principi di diritto al caso di specie
Così enunciati i principi applicabili alla fattispecie in esame, risulta pacifico, sulla scorta della documentazione in atti, quanto segue:
pagina 10 di 16 - in data 10.6.2019, veniva ricoverata, verso il corrispettivo _1 di una retta mensile (coma da documentazione in atti), inizialmente per le sole ore diurne, presso la struttura di Assistenza residenziale “Villa Immacolata”, unità locale n. 2 de “ ”, sita in Campobasso;
CP_1
- dal 2.3.2020 veniva ricoverata presso la predetta struttura anche durante le ore notturne;
- in data 9.3.2020, cadeva a terra riportando un trauma nella regione cranio- frontale sinistra tanto da rendere necessario l'intervento del Servizio di emergenza 118, che la trasferiva al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di
Campobasso, dove i medici riscontravano la presenza di un “ematoma sottodurale sinistro… dello spessore massimo di 1 cm”;
- in data 10.3.2020, la famiglia decideva di non ricorrere all'intervento chirurgico per la rimozione dell'ematoma e di far dimettere la signora, riportandola nella casa di riposo;
- dal 10.3.2020 al 22.3.2020 le condizioni della donna peggioravano sensibilmente tanto che a seguito di un mancamento, riscontrata la bassa ossigenazione del sangue con qualche decimo di febbre, veniva allertato il servizio 118 per il trasferimento al Pronto soccorso;
- in data 23.3.2020, la donna veniva ricoverata presso l'unità operativa di neurochirurgia dell'Asl n. 1 dell'Ospedale “S. Salvatore” dell'Aquila con diagnosi
“ematoma subdurale cranico emisfero sx. Evacuazione per foro di trapano.
Demenza senile”;
- il 26.3.2020 veniva sottoposta all'operazione volta alla rimozione dell'ematoma ed il 4.4.2020 veniva dimessa in seguito ad un decorso post operatorio senza alcuna complicanza;
- la situazione clinica della donna degenerava, e dopo un breve ricovero, la stessa decedeva presso la propria abitazione il 26.4.2020.
Quanto alla ricostruzione del fatto, ascoltati i testi (in particolare, la dipendente della struttura con la mansione di animatrice socio-educativa presente al momento della caduta), questo Giudice ritiene provato che: in data 9.3.2020, _1 si trovava nella sala da pranzo della casa di riposo, seduta su una sedia con
[...]
i braccioli e posta in adiacenza al tavolo da pranzo dove aveva appena terminato di pagina 11 di 16 mangiare in autonomia;
era in uno stato di quiete e tranquillità; ad un certo punto iniziava autonomamente a sollevarsi dalla sedia, senza chiedere ausilio agli operatori presenti in sala;
si spingeva lontano dal tavolo, sbilanciandosi su un lato, e cadeva a terra;
veniva subito soccorsa dagli operatori presenti (tre operatori e l'animatrice) e dall'infermiera che si trovava nelle adiacenze della sala da pranzo;
veniva chiamato il
Servizio di emergenza 118, che trasportava immediatamente la paziente al Pronto
Soccorso.
Gli attori si dolgono della condotta degli operatori della struttura: allegano, pertanto, il loro inadempimento, sub specie di mancata protezione e sorveglianza della donna.
Dette condotte omissive non avrebbero consentito di evitare il rischio di caduta al quale la donna era fortemente esposta a cause delle sue patologie a livello neurologico e scheletrico. In tesi, l'omessa sorveglianza e la mancata adozione di maggiori accorgimenti (necessari in ragione delle particolari condizioni cliniche di
) integrerebbero gli estremi della colpa per imperizia e _1 negligenza, da cui sarebbe derivato l'evento lesivo (la caduta ed il successivo decesso), dunque il danno che, ove gli operatori avessero tenuto il comportamento richiesto dalle obbligazioni assunte, avrebbe potuto essere evitato.
Una volta ritenuti provati i fatti, in punti di nesso causale si rivelano determinanti le risultanze della CTU, i cui risultati devono essere fatti propri dal giudicante in quanto l'elaborato risulta completo, perfettamente intelligibile e logicamente comprensibile, di tal che non v'è motivo di prenderne le distanze.
Occorre premettere che, specie in materia di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d'ufficio può divenire fonte oggettiva di prova in quanto, “attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
“percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare
i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass.
4792/2013; Cass. 6155/2009).
Gli accertamenti peritali offrono, così, al giudice il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del “più probabile che non”, ossia della c.d. “preponderanza dell'evidenza”; in base a tale regola, può
pagina 12 di 16 essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (Cass. n.
15857/2015).
Il collegio peritale, ricostruita la storia clinica della donna e la successione dei fatti che si sono verificati a seguito della caduta, ha chiarito che “nulla osta nel ritenere dimostrato il nesso di causalità materiale tra il trauma occorso in data 09.03.2020 e le lesioni documentate al PS in data 09.03.2020, ma non tra le lesioni documentate e la morte occorsa in data 17.04.2020.” (CTU – pag. 65).
Nello specifico, si riportano, di seguito, i punti salienti della CTU: “Si precisa che
l'ematoma subdurale cronico in valutazione e sviluppatosi in occasione del trauma cranico occorso da caduta accidentale in data 09.03.2020 risultava diagnosticato il medesimo giorno durante l'accesso e le cure prestate presso il P.S. di Campobasso. In data 10.03.2020 alle ore 11:44, per rifiuto da parte dei familiari delle cure proposte dai sanitari che ebbero in cura la Sig. la stessa veniva dimessa contro il Per_1 parere dei clinici venendo riportato in cartella quanto segue: “la figlia informata circa il quadro clinico, al momento non è disposta a sottoporre la madre ad intervento chirurgico alla luce del quadro generale e della stabilità dell'ematoma”. In merito a tale decisione assunta dai familiari della Sig.ra verosimilmente essa è Per_1 riconducibile sia alla consapevolezza da parte dei familiari delle condizioni cliniche già precarie della pz che la rendevano una pz fragile e sia alla stabilità clinica documentata e descritta dai sanitari nonostante l'insorgenza dell'ematoma cerebrale.
La mancata esecuzione dell'intervento chirurgico proposto in data 09.03.2023 sicuramente ha inciso sull'evoluzione clinica dell'ematoma stesso che ha richiesto in data 22.03.2023 un nuovo accesso al P.S. per insorgenza di afasia e lieve deficit del movimento e della forza all'emisoma dx. Dopo ripetuti tentativi da parte dei sanitari di ricerca di posto letto in P.O. dotati di neurochirurgia, la pz veniva quindi Per_1 trasferita in data 23.03.2023 presso il P.O. di L'Aquila dove si procedeva ad evacuazione chirurgica dell'ematoma in data 26.03.2023. Le condizioni cliniche generali della paziente apparivano già fortemente compromesse ancor prima dell'evento del 09.03.2020 rendendola un'anziana fragile, affetta da patologie
pagina 13 di 16 croniche multiple a carico di tutti gli organi ed apparati (cardiovascolare, respiratorio, neurologico ed osteo-scheletrico) ed in uno stato di salute talmente instabile e precario che ne avevano ridotto o addirittura del tutto privato di qualunque autonomia nei comuni gesti del vivere quotidiano e rendendone necessario da parte dei familiari il ricovero presso una struttura residenziale di assistenza continua. In conclusione,
l'evento traumatico in valutazione, è stato attentamente considerato nella sua possibile incidenza in rapporto di concausalità nel determinismo della morte avvenuta in data 17.4.2020” (CTU “Risposta alle osservazioni delle parti” depositata il
21.10.2023 – pagg. 49-50).
In sintesi: si ritiene provato il nesso causale tra la caduta del 9.3.2020, occorsa nella struttura, e le lesioni riscontrate immediatamente dopo, non anche tra la caduta e la morte, in quanto l'exitus è avvenuto: a distanza di 48 giorni dalla caduta, nell'abitazione di , dopo un primo rifiuto da parte della famiglia _1 di sottoporre la donna ad intervento chirurgico e dopo due dimissioni ospedaliere, di cui l'ultima con completa risoluzione dell'ematoma e successivo miglioramento clinico della paziente.
In altri termini: - non vi è prova del nesso causale tra la caduta e l'evento morte;
- anche a voler ritenere che la caduta si sia posta quale concausa della sequenza di eventi che poi ha condotto alla morte, deve ritenersi che fattore interruttivo sia stato integrato dalla decisione della figlia (contraria al parere medico) di non sottoporre la madre ad intervento di drenaggio immediatamente dopo la caduta, ciò che avrebbe potuto condurre all'immediata risoluzione delle conseguenze della caduta medesima
(ed invero, la CTU chiarisce che “la mancata esecuzione dell'intervento chirurgico proposto in data 09.03.2023 sicuramente ha inciso sull'evoluzione clinica dell'ematoma stesso che ha richiesto in data 22.03.2023 un nuovo accesso al P.S. per insorgenza di afasia e lieve deficit del movimento e della forza all'emisoma dx.” – cfr.
CTU pag. 49); - ancora, il successivo ematoma (verosimilmente aggravato per la mancata esecuzione del primo intervento) è stato risolto con intervento chirurgico in data 26.3.2020.
All'accertata mancanza del nesso di causalità tra la caduta e l'evento morte, consegue la superfluità dell'indagine ulteriore in ordine alla sussistenza degli altri elementi di responsabilità (tanto contrattuale, quanto extracontrattuale), posto che pagina 14 di 16 la parte attrice è venuta meno all'onere della prova su di lei gravante, con riferimento alla domanda tanto iure proprio quanto iure hereditario: mancando la prova del nesso di causalità, vengono meno sia gli elementi dell'illecito aquiliano per la prima, sia della responsabilità contrattuale per la seconda.
Né potrebbe giungersi a conclusioni diverse, ridimensionando la domanda risarcitoria ai danni conseguenti alla caduta (posto che il CTU avrebbe accertato la sussistenza del nesso di causa tra la caduta e le sue immediate conseguenze), come pure indicato dalla parte attrice negli scritti difensivi finali, per le seguenti plurime ragioni: - si tratterebbe di un'inammissibile mutatio libelli, tardiva in quanto emersa solo in sede di scritti difensivi finali, all'esito delle risultanze, sostanzialmente negative, della CTU;
- il ridimensionamento della domanda non attiene al mero quantum risarcitorio, ma sarebbe collegato a fatti diversi da quelli posti a fondamento della domanda (occorre rammentare che la domanda attiene al ristoro dei danni relativi alla sequenza causale caduta-morte, oggetto di contraddittorio e di istruttoria;
il diverso segmento caduta-ematoma e relativi danni non è stato posto a fondamento specifico della domanda né costituiva specifico oggetto dell'indagine peritale: ed invero, ai CTU è stato chiesto di verificare la sussistenza del nesso causale tra l'originaria caduta e l'evento morte).
Consegue, dunque, il rigetto della domanda per insussistenza del nesso causale, con assorbimento di ogni altra domanda e/o questione.
4) Sulle spese di lite
Le spese di lite sono così disciplinate: nei rapporti tra la parte attrice, da un lato, e la parte convenuta e terza chiamata, dall'altro, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, riconoscendo tutte le fasi;
nei rapporti tra la parte convenuta e la terza chiamata possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
pagina 15 di 16 - assorbita la domanda di manleva;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice;
- condanna la parte attrice alla rifusione, in favore di ciascuna parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 7.616,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, ove dichiaratisi antistatari;
- compensale spese di lite tra la parte convenuta e la terza chiamata.
Campobasso, 8 agosto 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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