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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. VG. 8577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/07/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Mastaglia ( c.f. PEC: CodiceFiscale_2
del Foro di Milano, con studio in Magenta (MI) alla Email_1
Piazza Cardinale Carlo Maria Martini n. 9, presso il quale ha eletto domicilio e
2) Controparte_1
Nata a Magenta (MI) il 27/05/1983 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. dall'avv Elisabetta Lanticina (C.F
– PEC: del Foro di Milano ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Magenta, Via Pretorio, 30.
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a AN FO ( BR) il 10/08/2017 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune al n. 54, Serie A, Parte II
In regime di separazione dei beni. con i seguenti figli: ( c.f. ), nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._5 cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. “La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale , di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
Per_1
2. La figlia minore rimarrà collocata, ai fini della residenza anagrafica presso Per_1
l'abitazione materna;
3. La casa familiare sita a Magenta (MI) in via De Amicis n. 21, di proprietà dei sigg.ri e , genitori della sig.ra , viene assegnata, con gli arredi e corredi, alla sig.ra CP_1 CP_1
che la abiterà con la figlia;
[...] Per_1
4. Il sig. ha già lasciato la predetta abitazione, trasferendosi in altro immobile Parte_1 in Marcallo con Casone (MI) alla via A. Manzoni n. 48, nel quale ha già trasferito formalmente la propria residenza e portando con sé i propri beni ed effetti personali;
5. Il sig. verserà alla sig. ra , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 250, che sarà versata a mezzo di bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6. L'assegno Unico familiare verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il fine settimana, in via alternata con la madre, dal sabato dalle ore 13.30 fino al lunedì sera alle ore 21 con accompagnamento della minore presso la casa materna, oltre infrasettimanalmente al mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.30 così come anche nel giorno del venerdì quando il sig. non ha con sé la Pt_1 figlia per il w.e. Il martedì il sig. si occuperà della figlia dall'uscita di scuola fino Per_1 Pt_1 alle ore 18.30 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
in ogni caso, sempre nell'interesse della minore, i coniugi si dichiarano disponibili a modificare le modalità di visita della figlia in base alle reciproche esigenze lavorative nonché ai superiori interessi e necessità della minore. Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre terrà con sé la figlia per 15 giorni, anche non consecutivi, per il periodo che verrà concordato con la moglie Per_1 entro il 31/05 di ogni anno. In ogni caso i coniugi garantiranno la reperibilità telefonica con la figlia nel rispetto delle esigenze dei medesimi.
9. Per quanto riguarda le vacanze natalizie dal 21/12 al 31/12 escluso e dal 31/12 al 06/01 e quelle pasquali, come da calendario scolastico, i coniugi concordano che esse verranno trascorse ad anni alterni.
10. Il tutto fatto salvo le differenti esigenze della minore e diversi accordi tra genitori che dovranno essere presi con congruo preavviso tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi;
11. I coniugi, infine, potranno sempre modificare, di comune accordo, le modalità di visita con la figlia minore, secondo le esigenze future;
12. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere già ripartito tra di loro ogni bene comune, di avere definito concordemente tra loro ogni altro aspetto economico e patrimoniale e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi sigg.ri e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in AN FO (BR) il 10/08/2017;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura, ;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN FO (BR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Fulvia De Luca;
Così deciso in Milano, il 30.10.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG