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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 10/02/2025 R.G. 11849/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SCARNECCHIA Parte_1 C.F._1
VELIA e dell'avv. CAMMARINO MARIA MICHELA;
RICORRENTE contro difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 Controparte_1
c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'avv. SERAFINO FRANCESCO e dall'avv. ROVELLI STEFANO;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 14/10/2024,
ha convenuto in giudizio il , chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito ritrascritte: “accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto di parte ricorrente a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'importo nominale di €. 500,00 per ciascun anno, istituita dall'art. 1, commi 121 e seguenti della legge nr. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici di seguito indicati: -anno scolastico 2019-2020 -anno scolastico 2022- 2021, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 2) Per l'effetto, condannare il a mettere a Controparte_1 disposizione del ricorrente la predetta Carta Elettronica per il complessivo importo di €. 1.000,00, o di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, in relazione agli anni scolastici innanzi indicati 2019-2020 e 2020-2021, per poterne usufruire nel rispetto dei vincoli di legge;
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) condannare, in ogni caso, il convenuto, in CP_1 persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, con le maggiorazioni previste dall'art.4, comma 1 bis, del DM 55/2014 modificato dal dm 37/2018, essendo stato il presente atto redatto mediante collegamenti ipertestuali idonei ad agevolarne la consultazione al suo interno.”. Si è ritualmente costituito in giudizio il , eccependo l'infondatezza in fatto Controparte_1
e in diritto della pretesa. All'udienza del 10/02/2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, parte ricorrente ha ribadito le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo ed il Giudice ha pronunciato sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo, con riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. Come risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021. La ricorrente ha documentato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato in essere quale docente presso la scuola primaria “ di Milano, con decorrenza dal 1.9.2021. Persona_1
Nella presente sede la lavoratrice chiede l'accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio economico previsto all'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 con conseguente condanna dell'Amministrazione alla attribuzione degli importi corrispondenti agli incarichi di supplenza annuale in questione. Tanto premesso si rileva quanto segue. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che si vanno di seguito ad indicare. L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 CP_3 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)». Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo. Dal punto di vista del diritto interno, a parere del giudicante, la limitazione del beneficio economico ai soli docenti a tempo indeterminato rappresenta una evidente discriminazione a danno dei docenti a termine;
ciò nella misura in cui essa appare priva di una ragionevole giustificazione – e certo non muove dalla comparazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine, pare sufficiente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., quanto affermato anche dal Consiglio di Stato sez. VII, con sentenza del 16/03/2022, n.1842: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Si ritiene allora che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. l. n. 107/2015) rispettosa dei principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia ben possibile, senza necessità di scrutinio di legittimità costituzionale;
ciò in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna." (Consiglio di Stato sez. VII,16/03/2022, n.1842). Significativo ai medesimi fini anche il rilievo per il quale, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNI di categoria, l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFU, affermando che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e pertanto, tale disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). A parere del giudicante, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, con il che non si ritiene sussistano evidenze che possano giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e la docente precaria. Nel caso in esame, è pacifico e documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docente a tempo determinato su incarico annuale in istituzioni scolastiche della Provincia di Milano senza aver mai usufruito della Carta elettronica. Il convenuto non ha comunque allegato – prima che dimostrato – la sussistenza di CP_1 ragioni obiettive in forza delle quali si potrebbe ritenere giustificato un differente trattamento tra la ricorrente – docente assunta a termine – e personale in ruolo (essendo in sé irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità dei singoli contratti di assunzione a termine). Quanto all'eccezione di estinzione del diritto formulata da parte convenuta, giova chiarire quanto segue. Al momento del deposito del ricorso (14/10/2024), la lavoratrice risultava essere effettivamente in servizio, avendo stipulato un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.09.2021. A fronte di tale dato documentale devesi rilevare come l'art. 3 del d.P.C.M. preveda unicamente quale limite alla fruizione del beneficio quello del momento della cessazione del servizio;
tale previsione semplicemente connette il venir meno del bisogno formativo alla cessazione dal servizio dei docenti a tempo indeterminato (ad esempio a seguito di dimissioni, licenziamento o pensionamento). La ricorrente risulta essere in servizio quale docente a tempo indeterminato: da ciò la evidente persistenza ed attualità dello scopo formativo che la ratio sottostante la normativa di riferimento – oltre che la disposizione da ultimo citata – mira a tutelare. Con riferimento, infine, alla eccepita impossibilità di cumulo delle somme relative ai diversi anni scolastici oggetto di domanda, deve rilevarsi come la norma del D.P.C.M. richiamata dal CP_1 preveda solo un limite temporale alla possibilità di spesa di somme che si presuppone siano state messe a disposizione del singolo docente. Nel caso in esame, la ricorrente non ha avuto la possibilità di spendere importi – mai riconosciuti in suo favore – sicché all'evidenza, alcuna decadenza – nemmeno in tali termini contemplata dalla norma di rango primario – può dirsi decorsa o maturata. L'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal convenuto con riferimento agli CP_1 importi da riconoscersi per l'a.s. 2019/2020 appare fondata. Merita al riguardo richiamare quanto recentissimamente chiarito dalla Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023 tanto ha rilevato: “Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve “pagarsi”. Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui «criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa», sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce «l'unica causa solutoria
… non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa» (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108). In breve, il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal CP_1 ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219). [...] Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 29961/2023) Nel caso di specie risulta pacifico che gli incarichi della docente precaria abbiano durata annuale e, pertanto, ricadano nell'ambito di applicazione dell'art. 2948, comma 4 c.c., riferibile a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione. Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo, deve rammentarsi che l'art. 2935 c.c. dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” ovverosia, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, dal momento di “insorgenza” del diritto (cfr. Cass., Sez. L, n. 10219 del 28 maggio 2020). Tale momento non può che coincidere con quello individuato dal d.P.C.M. del 28.11.2016 che all'art. 5, commi 2 e 3, recita quanto segue: “per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016”; “a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”. Ne deriva che, per l'a.s. 2016/2017 il termine prescrizionale decorre dal 30 novembre 2016 e per l'a.s. 2017/2018 dal 1° settembre 2017, primo giorno utile per esercitare il diritto rivendicato. Ciò poiché il momento dal quale decorre il termine prescrizionale coincide con quello di insorgenza del diritto. La Corte di Cassazione ha infatti precisato, con specifico riferimento al diritto dei docenti a tempo determinato alla fruizione della Carta Docente, che: “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 29961/2023). Facendo applicazione al caso di specie del principio di diritto sopra citato, appare innegabile l'intervenuta prescrizione, quanto all'a.s. 2019/2020 (anno per il quale l'incarico è stato conferito in data
11.9.2019) alla data del 11.9.2024 (essendo peraltro tardiva la lettera di diffida e messa in mora del
12.9.2024). Tanto non può dirsi con riferimento all'a.s. 2020/2021 (in cui l'incarico è stato conferito in data 7.10.2020), per il quale, invece, l'atto interruttivo della prescrizione può ritenersi efficace, in quanto consegnato in data 12.9.2024 e quindi anteriormente al termine ultimo del 7.10.2025. Quanto sin qui rilevato vale ai fini del positivo accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per l'anno scolastico 2020/2021. Tanto chiarito, la mera condanna di parte convenuta alla corresponsione degli importi riferiti alle annualità in questione attribuirebbe alla ricorrente la fruizione di somme senza vincolo alcuno di destinazione (vincolo imposto dal legislatore ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). In ragione di ciò l'Amministrazione resistente dovrà piuttosto essere condannata all'attribuzione in favore di parte ricorrente del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, Legge 107/2015 mediante accredito dell'importo nominale di euro 500,00 sulla carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2020/2021, nel quale alla docente è stato attribuito incarico di durata annuale;
ciò dunque nei limiti degli importi e secondo le modalità di utilizzo previsti dalla normativa di riferimento. Le spese di lite sono liquidate ex DM 55/2014 in € 500,00, oltre spese generali, oneri ed accessori di legge. Le stesse sono poste a carico della parte resistente, integralmente soccombente secondo l'ordinario criterio di cui all'art 91 c.p.c. con quantificazione che tiene conto della modesta complessità della causa (puramente documentale ed attinente questioni non più dibattute). Viene altresì disposta la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di Parte_1
€.500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 con riferimento al seguente anno scolastico: 2020/21;
2. condanna il ad attribuire alla ricorrente il beneficio Controparte_1 economico di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo, tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento al seguente anno scolastico: 2020/21;
3. condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le spese di Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 500,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
4. fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 10/02/2025 Il Giudice Claudia Tosoni